Prof. Avv. Alberto Gianola - Università di Torino - CAI CN La posizione del capogita – profili civilistici Torino, 20 novembre 2009 Prof. Avv. Alberto Gianola - Università di Torino - CAI CN
I confini dell’analisi Responsabilità è la posizione di chi è o può essere chiamato a rispondere di un certo evento. Responsabilità civile indica la posizione di colui che viola una norma civilistica e che pertanto si vede addossato una obbligazione di risarcire il danno Possibilità di cumulo della responsabilità civile e penale: risarcimento del danno morale Prof. Avv. Alberto Gianola Università di Torino
Il capogita Il capogita organizzatore: colui che interviene unicamente sotto il profilo logistico Il capogita accompagnatore: colui che si pone a capo dell’intera gita individuando il percorso e conducendo i partecipanti in loco, dirigendo l’iniziativa Prof. Avv. Alberto Gianola Università di Torino
I fattori chiave L’intervento del capogita accompagnatore genera infatti un affidamento dei gitanti ed un corrispondente dovere di protezione che in concreto si possono modulare diversamente. In termini generali, il gitante prende parte all’iniziativa sezionale poiché confida in tal modo di poter effettuare l’uscita con più facilità e sicurezza. Prof. Avv. Alberto Gianola Università di Torino
I criteri Carattere oneroso dell’accompagnamento Le capacità ed i titoli del capogita Le capacità ed i titoli del gitante Le caratteristiche dell’itinerario. Prof. Avv. Alberto Gianola Università di Torino
Il rapporto Affidamento e correlato dovere di protezione sono proporzionali alle competenze ed ai titoli del capogita ed alle difficoltà dell’itinerario; sono inversamente proporzionali alle capacità del gitante. Prof. Avv. Alberto Gianola Università di Torino
La responsabilità Il capogita civilmente è responsabile in via extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ.. Grava sulla vittima del sinistro l’onere di dimostrare il danno subito, il nesso causale tra danno e condotta del capogita, carattere doloso o colposo di quest’ultima. Lo sport di montagna come attività pericolosa ex art. 2050 cod. civ. Prof. Avv. Alberto Gianola Università di Torino
In concreto Assenza di finalità didattiche nella gita sezionale La scelta dell’itinerario parametrata alle proprie capacità ed alle capacità del più debole dei partecipanti. Informazioni Valutazione partecipanti Prof. Avv. Alberto Gianola Università di Torino
Casi di responsabilità Il capogita risponderà dei danni dovuti ad eventi naturali (slavine, frane, ecc.) nella misura in cui erano ragionevolmente prevedibili. Il capogita è poi responsabile degli incidenti conseguenza dell’inadeguatezza dei gitanti rispetto alla gita scelta, per esempio perché i pendii sono troppo ripidi. Prof. Avv. Alberto Gianola Università di Torino
Esclusioni Il capogita non risponde dei danni derivanti da: Evento imprevedibile Incidente totalmente dipendente da una condotta colposa del gitante. Prof. Avv. Alberto Gianola Università di Torino
Le direttive del CAI sul punto sono sicuramente applicazione di essa. Durante la gita Nel corso della gita, il capogita ha potere direzionale e quindi è responsabile allorché il danno sia conseguenza di un errore colposo. Parametro per valutare la colposità della condotta errata è la buona tecnica sportiva. Le direttive del CAI sul punto sono sicuramente applicazione di essa. La responsabilità del capogita è esclusa quando il danno sia conseguenza del caso fortuito o dell’azione dello stesso danneggiato o di un terzo. Prof. Avv. Alberto Gianola Università di Torino
La responsabilità del Direttivo Consiglio direttivo e Presidente sono responsabili della governance, dell’organizzazione interna. Occorre che essi emanino direttive tali che: - capogita nelle gite sezionali divengano persone con adeguata competenza; segnalino pericoli con riferimento all’effettuazione di una gita già organizzata per eventi contingenti. Possibile responsabilità della sezione ex art. 2049 cod. civ. Prof. Avv. Alberto Gianola Università di Torino