Il rafforzamento dei Controlli Interni negli Enti Locali Prof. Antonio Uricchio Ordinario di Diritto Tributario II Facoltà di Giurisprudenza – Taranto Università degli Studi di Bari
PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO – D. LGS. 286/1999 E ART PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO – D.LGS. 286/1999 E ART. 147 TUEL Le pubbliche amministrazioni si dotano di strumenti adeguati a: garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile); verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione); valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza); valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
La riforma del D.L. 174/2012 Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali. Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni. 3
RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI IN MATERIA DI ENTI LOCALI – TIPOLOGIA DEI CONTROLLI INTERNI – D.L. 174/2012 (1) Gli enti locali individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite. 4
RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI IN MATERIA DI ENTI LOCALI – TIPOLOGIA DEI CONTROLLI INTERNI – D.L. 174/2012 (2) Gli strumenti e le modalità di controllo interno sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro il 7 marzo 2013, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente detto termine il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente questo ulteriore termine il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio. Necessità di offrire tutele aggiuntive ai segretari ed ai responsabili dei servizi finanziari degli Enti Locali dal rischio di revoca del sindaco o del presidente della provincia a fronte dei nuovi compiti attribuiti. 5
RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI IN MATERIA DI ENTI LOCALI – TIPOLOGIA DEI CONTROLLI INTERNI – D.L. 174/2012 (3) Finalità del sistema di controllo interno: verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal PSI, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi; verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente; garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente. 6
RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI IN MATERIA DI ENTI LOCALI - PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI – D.L. 174/2012 Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato ovvero, in sua assenza, dal segretario dell’ente e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Detti soggetti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. Qualora la Giunta od il Consiglio non intendano conformarsi a tali pareri devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. 7
CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE – L. 196/2009 Controllo interno – Eseguito da organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di ragioneria, nonché i servizi ispettivi tra cui quelli di finanza della Ragioneria generale dello Stato. Controllo esterno – Eseguito dalla Corte dei Conti 8
Controllo di regolarità amministrativa e contabile – d.lgs. 123/2011 Il controllo di regolarità contabile e amministrativa è affidato alla Ragioneria generale dello Stato (RGS). Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti delle amministrazioni statali. Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti delle amministrazioni statali. 9
CONTROLLO INTERNO PREVENTIVO – ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO -D. LGS Sono assoggettati al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato. Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i seguenti atti: atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti; decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito; provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo; atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio; accordi in materia di contrattazione integrativa, di qualunque livello, intervenuti ai sensi della vigente normativa legislativa e contrattuale; atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi; atti e provvedimenti di gestione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, nonché del conto del patrimonio. 10
CONTROLLO INTERNO PREVENTIVO – ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO -D. LGS Nei casi di atti produttivi di effetti finanziari, all’esito positivo del controllo seguirà il visto di regolarità amministrativa e contabile con registrazione contabile dell’impegno o del pagamento. Nei casi di atti non comportanti effetti finanziari diretti l’ufficio di controllo apporrà esclusivamente il visto di regolarità amministrava e contabile. 11
CONTROLLO INTERNO PREVENTIVO – CONTROLLO CONTABILE -D.LGS. 123/2011 L'ufficio di controllo effettua la registrazione contabile delle somme relative agli atti di spesa con conseguente effetto di rendere indisponibili ad altri fini le somme ad essa riferite. Gli atti di spesa non possono avere corso qualora: siano pervenuti oltre il termine perentorio di ricevibilità del 31 dicembre dell'esercizio finanziario cui si riferisce la spesa; la spesa ecceda lo stanziamento del capitolo di bilancio; l'imputazione della spesa sia errata rispetto al capitolo di bilancio o all'esercizio finanziario, o alla competenza piuttosto che ai residui; siano violate le disposizioni che prevedono specifici limiti a talune categorie di spesa; non si rinviene la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio. 12
CONTROLLO INTERNO PREVENTIVO – CONTROLLO AMMINISTRATIVO - D. LGS A seguito della registrazione contabile sono accantonate e rese indisponibili le somme fino al momento del pagamento. L'ufficio di controllo procede all'esame degli atti di spesa sotto il profilo della regolarità amministrativa, con riferimento alla normativa vigente. L'ufficio di controllo richiede chiarimenti o comunica le osservazioni. In caso di esito negativo del controllo gli atti non producono effetti a carico del bilancio dello Stato, salvo che sia esplicitamente richiesto di dare ulteriore corso al provvedimento, sotto la responsabilità del dirigente titolare della spesa. 13
CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO – ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO - D. LGS Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i seguenti atti: rendiconti amministrativi relativi alle aperture di credito alimentate con fondi di provenienza statale resi dai funzionari delegati titolari di contabilità ordinaria e speciale; rendiconti amministrativi resi dai commissari delegati titolari di contabilità speciale nonché da ogni altro soggetto gestore; rendiconti amministrativi afferenti a un'unica contabilità speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale per la realizzazione di accordi di programma; ogni altro rendiconto previsto da specifiche disposizioni di legge; conti giudiziali. 14
CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO – PROCEDIMENTO DI CONTROLLO DEI RENDICONTI - D.LGS. 123/2011 Gli uffici di controllo esaminano i rendiconti e la relativa documentazione, verificando che sia data dimostrazione delle aperture di credito ricevute, dei titoli estinti e delle somme restanti e, separatamente, delle somme prelevate in contanti. Gli uffici di controllo, entro l'esercizio finanziario successivo alla presentazione dei rendiconti, provvedono al discarico di quelli ritenuti regolari e li restituiscono al funzionario delegato muniti del visto di regolarità amministrativo-contabile, unitamente alla documentazione originale, debitamente obliterata. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, gli uffici di controllo non discaricano i rendiconti e inviano al funzionario delegato una nota di osservazione. Qualora il funzionario delegato non fornisca riscontro alle osservazioni dell'ufficio di controllo o le controdeduzioni rese non siano idonee a superare i rilievi formulati, i rendiconti non sono discaricati. In tali casi, l'ufficio di controllo restituisce i rendiconti al funzionario delegato responsabile, informandone contestualmente l'amministrazione che ha disposto l'apertura di credito. In caso di mancata presentazione del rendiconto nel termine previsto, l'ufficio di controllo diffida il funzionario delegato inadempiente assegnandogli un termine per la presentazione, e ne informa l'amministrazione centrale di appartenenza. 15
CONTROLLI IN MATERIA DI ENTI LOCALI – CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMM CONTROLLI IN MATERIA DI ENTI LOCALI – CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMM. VA E CONTABILE – D.L. 174/2012 Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale. 16
IL CONTROLLO STRATEGICO NEL D.LGS. 286/1999 L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. L’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) di cui all d.lgs. n. 150/2009 sostituisce i servizi di controllo interno di cui al d.lgs. n. 286/1999 ed esercita le attività di controllo strategico riferendo direttamente all’organo di indirizzo politico- amministrativo. 17
RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI IN MATERIA DI ENTI LOCALI – CONTROLLO STRATEGICO – D.L. 174/2012 Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale definisce metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi. 18
CONTROLLO DI GESTIONE – D.LGS. 289/1999 Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce: l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione; le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa; le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili; l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative; le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti; gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità; la frequenza di rilevazione delle informazioni. Il sistema dei controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale. Ai fini del monitoraggio della performance di cui al d.lgs. n. 150/2009, gli organi di indirizzo politico amministrativo si avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione. 19
Controllo di gestione – regioni (1) Disciplinato dalle disposizioni previste dalle leggi di contabilità regionale. Secondo la L.R. Lombardia n. 34/1978 i dirigenti di servizio predispongono entro il 31 marzo di ogni anno il rapporto relativo all' esercizio precedente diretto a valutare: i risultati conseguiti, in termini fisici e finanziari, relativi alle Leggi e agli interventi gestiti dal servizio, evidenziando i fattori positivi e negativi che ne hanno condizionato l' efficacia e l'efficienza; l' andamento della gestione degli Enti dipendenti e delle società a partecipazione regionale con cui il servizio ha avuto rapporti; l'attività amministrativa svolta dal servizio, le risorse organizzative utilizzate e i costi sostenuti, anche con riferimento ai piani di lavoro elaborati. I dirigenti di servizio predispongono altresì, entro il 30 settembre, un rapporto sintetico relativo all' esercizio in corso sullo stato di attuazione degli interventi gestiti e sugli adempimenti da compiere, specificando quelli che devono essere perfezionati entro il termine dell' esercizio. I rapporti sono redatti anche in relazione ai dati e alle informazioni messe a disposizione dal servizio controllo di gestione e avanzamento dei progetti e dal servizio piano e programma regionale di sviluppo. I rapporti sono inviati al presidente della Giunta, per il tramite del servizio controllo di gestione, ai fini del controllo e della programmazione dell' attività e della spesa regionale, e della predisposizione dei rapporti che la Giunta regionale deve trasmettere al Consiglio. 20
Controllo di gestione – regioni (2) La L.R. Lombardia n. 34/1978 prevede, inoltre, che, al fine di disporre degli elementi conoscitivi indispensabili per l'aggiornamento del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e la redazione del bilancio pluriennale e annuale, la Giunta regionale trasmette, entro il 30 settembre al Consiglio il rapporto di gestione. Il rapporto evidenzia, sulla base dei controlli di gestione il significato amministrativo ed economico, distintamente per trasferimenti e spesa diretta, delle risultanze contabilizzate nel rendiconto. 21
Controllo di gestione ee. ll. – tuel (1) Obiettivi: realizzazione degli obiettivi programmati; corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione; trasparenza dell'azione amministrativa. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. 22
Controllo di gestione ee. ll. – tuel (2) Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi: predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi; rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. 23
Controllo di gestione ee. ll. – tuel (3) La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi anche alla Corte dei conti. 24
CONTROLLI IN MATERIA DI EE. LL. – CONTROLLI SULLE SOC. PARTECIP CONTROLLI IN MATERIA DI EE. LL. – CONTROLLI SULLE SOC. PARTECIP. NON QUOTATE – DL 174/2012 L'ente locale definisce, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. A tal fine l'amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Sulla base di dette informazioni l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica. Le disposizioni non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. 25
CONTROLLI IN MATERIA DI ENTI LOCALI – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI – D.L. 174/2012 Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 Cost. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico- finanziario degli organismi gestionali esterni. 26
Controlli esterni – controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo (1) Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare; atti e contratti concernenti studi e consulenze; decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato; decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.
Controlli esterni – controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo (2) A seguito del controllo positivo di legittimità l’atto è vistato e registrato. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.
controlli esterni – controllo sulla gestione del bilancio dello stato Ha per oggetto il rendiconto generale dell’esercizio finanziario dell’anno precedente. Si conclude con la parificazione del rendiconto generale dello Stato
controlli esterni – controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amm. pubbliche La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
PARTECIPAZ. CORTE DEI CONTI AL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZ PARTECIPAZ. CORTE DEI CONTI AL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZ. DELLE REGIONI – D.L. 174/2012 (1) Relazione semestrale delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmessa ai consigli regionali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. 31
PARTECIPAZ. CORTE DEI CONTI AL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZ PARTECIPAZ. CORTE DEI CONTI AL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZ. DELLE REGIONI – D.L. 174/2012 (2) I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) per la verifica: del rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno (PSI); dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento di cui al sesto comma dell’art. 119 Cost.; della sostenibilità dell'indebitamento; dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti; che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del SSN. 32
PARTECIPAZ. CORTE DEI CONTI AL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZ PARTECIPAZ. CORTE DEI CONTI AL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZ. DELLE REGIONI – D.L. 174/2012 (3) L'accertamento della Corte dei conti: di squilibri economico-finanziari; della mancata copertura di spese; della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il PSI comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Detti provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. 33
PARTECIPAZ. CORTE DEI CONTI AL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZ PARTECIPAZ. CORTE DEI CONTI AL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZ. DELLE REGIONI – D.L. 174/2012 (4) Parificazione del rendiconto generale della regione dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale. 34
PARTECIPAZ. CORTE DEI CONTI AL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZ PARTECIPAZ. CORTE DEI CONTI AL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZ. DELLE REGIONI – D.L. 174/2012 (5) Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed al presidente del consiglio regionale una relazione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. 35
RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI IN MATERIA DI ENTI LOCALI – CONTROLLI ESTERNI – D.L. 174/2012 Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario trasmette semestralmente al presidente del consiglio comunale o provinciale ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. La Ragioneria generale dello Stato (RGS) ovvero la Corte dei Conti possono attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori: ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi; aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali. La disposizione si pone in continuità con l’art. 5 del d.lgs. 149/2011 in tema di regolarità della gestione amministrativo-contabile. 36
CONTROLLI IN MATERIA DI EE. LL CONTROLLI IN MATERIA DI EE. LL. - CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI SULLA GEST. FINANZ. – D.L. 174/2012 (1) Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica: del rispetto degli obiettivi annuali posti dal PSI; dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dal sesto comma dell’art. 119 Cost.; della sostenibilità dell’indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti. 37
CONTROLLI IN MATERIA DI EE. LL CONTROLLI IN MATERIA DI EE. LL. - CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI SULLA GEST. FINANZ. – D.L. 174/2012 (2) Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. 38
CONTROLLI IN MATERIA DI EE. LL CONTROLLI IN MATERIA DI EE. LL. - CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI SULLA GEST. FINANZ. – D.L. 174/2012(3) L'accertamento della Corte dei Conti: di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il PSI comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria 39