La revisione contabile

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La revisione contabile (AUDITING)

Sette livelli di controllo Nel nostro sistema operano sette livelli di controllo: il consiglio d’amministrazione della società, i sindaci, l’auditing interno, i revisori dei conti (società di revisione), le banche (che concedono crediti o collocano titoli), la Consob, la Banca d’Italia.

Premessa sulla necessità di controllare l’attività svolta dai dipendenti Le aziende di una certa dimensione, avvertono l’esigenza di verificare se l’operato dei propri dipendenti sia conforme alle direttive imposte e se l’esecuzione dei compiti loro affidati sia svolta in maniera corretta e nell’interesse dell’azienda: sorge, pertanto, la necessità di istituire un controllo su come i dipendenti, all’interno dell’azienda, svolgono l’attività ad essi affidata. Tale sistema di controllo, in generale, è finalizzato a: verificare la correttezza delle operazioni svolte dall'azienda; controllare la corretta “rilevazione” dei fatti aziendali (REVISIONE CONTABILE).

“Revisione contabile” o AUDITING La fase centrale del processo di controllo dell’attività aziendale è, dunque, rappresentata dalla “REVISIONE CONTABILE”, che ha la finalità di accertare l’affidabilità dei dati desunti dalla contabilità aziendale (CO.GE.), sulla cui base viene redatto il bilancio d’esercizio, verificando, in particolare, la ragionevolezza e l’attendibilità dei valori stimati e congetturati. La funzione “revisione contabile” viene spesso indicata, anche in Italia, con il termine anglosassone “AUDITING”. La revisione contabile (auditing) aziendale è, dunque, l’insieme delle procedure di controllo con le quali si effettuano le verifiche della contabilità aziendale, o di parti di essa, e del bilancio d’esercizio. CLASSIFICAZIONI DELLA “REVISIONE CONTABILE” (vedi) N.B.: il termine “auditing” trae origine dal latino “auditores”, che erano coloro che esplicavano la propria attività di controllo ascoltando i chiarimenti forniti loro dagli indagati.

Scopi della revisione contabile Lo scopo principale della revisione è la tutela degli interessi di tutti coloro che, in qualche modo, sono interessati all’attività aziendale, in particolare, “garantendo la correttezza delle informazioni contenute nel bilancio d’esercizio”. N.B.: la revisione contabile può anche avere scopi diversi connessi all’esigenza di “prevenire eventuali sviluppi negativi della gestione aziendale” o di “individuare eventuali comportamenti non corretti” da parte dei soggetti interni o esterni all’azienda stessa: ad esempio può servire per ottenere più facilmente un finanziamento bancario, ecc.

Classificazioni della revisione contabile La revisione contabile può essere: In relazione al soggetto che la effettua: Revisione interna, Revisione esterna; All’obbligatorietà o meno: Revisione volontaria, Revisione obbligatoria (o legale).

La revisione interna (internal auditing) L'auditing interno riveste ormai notevole importanza soprattutto nelle aziende di ampie dimensioni, dove si avvertono i limiti dell'attività di controllo svolta dall'organo, denominato "collegio sindacale". La revisione interna è eseguita da personale dipendente dell’azienda ed è generalmente motivata da esigenze organizzative; essa mira a garantire una “maggiore affidabilità” dei dati utilizzati dall’alta direzione, che effettua le proprie scelte strategiche sulla base del giudizio espresso dall’organo di revisione. La verifica dell'operato dei dipendenti viene eseguita: sia in maniera consuntiva, con il controllo delle operazioni effettuate e della loro corretta rilevazione, sia in via preventiva, con la predisposizione di adeguate procedure a cui i lavoratori si devono attenere nello svolgimento delle proprie mansioni. La revisione interna ha, dunque, come scopo la rilevazione di eventuali disfunzioni del sistema informativo e la ricerca dei miglioramenti da apportare ad alcune procedure contabili. I revisori interni devono servire gli interessi dell’azienda a cui appartengono e devono perciò verificare l’efficacia dei controlli interni e la funzionalità delle procedure attuate. Questa funzione che possiamo definire auto-ispettiva, assume particolare importanza soprattutto nelle grandi aziende, perché integra il controllo esercitato dal collegio sindacale. INDIETRO

La revisione esterna La revisione esterna viene compiuta da soggetti estranei all’azienda (società di revisione). Tali soggetti svolgono, in piena autonomia, le proprie indagini sui documenti contabili, al fine di “garantire” i terzi riguardo al “corretto operato” degli amministratori. La loro indagine termina esprimendo un giudizio sull’attendibilità del bilancio. INDIETRO

La revisione volontaria La revisione volontaria deriva da una scelta che l’azienda effettua allo scopo di migliorare la propria credibilità nei confronti di terzi. In questo caso la revisione può essere effettuato da: Personale dipendente: interno all’azienda. Personale indipendente: esterno all’azienda (la società di revisione). In questo caso la revisione volontaria (previo conferimento di incarico specifico ad una società di revisione esterna all’azienda) è orientata, come la revisione legale, all’ottenimento del giudizio sul bilancio: cosa particolarmente utile nei casi in cui l’impresa deve offrire garanzie di credibilità del proprio bilancio nei confronti dell’amministrazione fiscale o delle banche presso le quali intende ottenere un fido. INDIETRO

La revisione contabile obbligatoria (o legale) Le norme del codice civile (art. 2409 bis) pongono a carico delle società per azioni l’obbligo di attuare il controllo contabile, che consiste nella verifica: della corretta tenuta della contabilità; della corretta rilevazione; della corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Organi o soggetti che devono effettuare tale controllo contabile legale Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio tale controllo deve essere effettuato da apposite società di revisione. Per le altre società esiste un casistica diversificata (vedi tabella). Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (con azioni quotate o diffuse tra il pubblico in misura rilevante), per revisione contabile legale (o revisione contabile obbligatoria), come abbiamo visto, si intende l’attività di controllo affidata in via esclusiva a una società di revisione soggetta alla vigilanza della CONSOB, la quale provvede alla tenuta di un apposito albo speciale. La società di revisione, a conclusione della sua attività di controllo contabile, rilascia un’apposita “RELAZIONE SUL BILANCIO”. N.B.: nel nostro Paese, per le grandi società, in sostanza, operano sette livelli di controllo: nel caso Parmalat non sono stati sufficienti. INDIETRO

CONTROLLO CONTABILE obbligatorio (o legale ) CONTROLLO NELLE SPA CHE NON FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO CONTROLLO DI LEGALITÀ CONTROLLO CONTABILE obbligatorio (o legale ) COLLEGIO SINDACALE REVISORE CONTABILE SOCIETÀ DI REVISIONE COLLEGIO SINDACALE (formato da revisori) ma solo se: Lo statuto prevede questa possibilità; La società non è tenuta a redigere il bilancio consolidato CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

Collegio sindacale e il controllo di legalità Il controllo del collegio sindacale è un controllo di legalità perché i sindaci verificano il rispetto della legge e dello statuto e possono impugnare dinanzi al tribunale le delibere non conformi alla legge e allo statuto. Inoltre essi verificano l'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile e la corretta amministrazione della società segnalando all'assemblea eventuali fatti rilevanti. I sindaci possono denunciare al tribunale eventuali irregolarità riscontrate nella gestione. Fino alla riforma societaria avevano ampi compiti nelle società non quotate anche per ciò che riguardava il controllo contabile, compiendo una sorta di revisione interna del bilancio su cui riferivano con apposita relazione all'assemblea. La loro competenza si è notevolmente ristretta oggi poiché l'art. 2409 bis c.c. prevede che la revisione del bilancio può essere affidata al collegio sindacale solo nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e non redigono il bilancio consolidato. In questi casi il collegio sindacale è composto interamente da revisori contabili. In tutti gli altri casi, il controllo contabile è affidato a soggetti esterni, revisori o società di revisione e il controllo del collegio sul bilancio è sostanzialmente formale.

La “revisione contabile del bilancio”: RELAZIONE SUL BILANCIO La revisione contabile del bilancio è un insieme di attività di verifica che consentono al revisore di esprimere un giudizio i merito all’attendibilità del bilancio, vale a dire alla sua idoneità a rappresentare un modo chiaro, veritiero e corretto la situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria della realtà aziendale indagata. Poiché il bilancio è la sintesi delle operazioni aziendali compiute nell’esercizio, il giudizio in merito alla sua attendibilità o meno non può prescindere da una preventiva, si pure sommaria, valutazione del sistema informativo aziendale (SIA). Il legame tra sistema informativo aziendale, dati contabili e bilancio è infatti così stretto che non è possibile fornire una valutazione concreta del bilancio, senza aver verificato l’attendibilità del sistema informativo. Dopo l’accertamento dell’affidabilità dei dati desunti dalla contabilità generale (CO.GE.) attraverso più fasi, il processo di revisione tende a verificare la ragionevolezza e l’attendibilità degli elementi oggetto di stima che concorrono alla formazione del bilancio. Al termine del processo di verifica la società di revisione deve esprimere, in una sua relazione, un proprio giudizio professionale su bilancio. La relazione sul bilancio dei revisori deve restare depositata presso la sede sociale durante i 15 giorni che precederono l’assemblea che approva il bilancio e fino a quando il bilancio stesso non è stato approvato Ricordiamo, in particolare, che il revisore deve controllare che si siano rispettati: La legislazione civilistica in materia di bilancio, I principi contabili.

Giudizio dei revisori Il “giudizio” espresso dalla società di revisione può essere: Senza rilievi, dove si attesta che i bilancio è stato redatto in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; Con rilievi, dove si attesta che il bilancio, pur essendo attendibile, è però difforme rispetto alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione o presenta alcune anomalie che devono essere specificate; Negativo, dove si attesta che il bilancio non rispetta le norme che ne disciplinano i criteri di redazione. Se si verificano degli eventi che impediscono il lavoro di revisione, la società di revisione rilascia una “dichiarazione di impossibilità” a esprimere un giudizio. Nel caso di formulazione di un giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la società di revisione deve informare immediatamente la CONSOB.

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