LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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Transcript della presentazione:

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Articolo 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

CONSENSO INFORMATO: l’esercizio del diritto del paziente all’autodeterminazione rispetto alle scelte diagnostico / terapeutiche proposte.

Il processo che porta la persona assistita ad accettare un atto sanitario si articola in tre momenti fondamentali, in successione logica e cronologica: la comunicazione al paziente di informazioni di rilevanza diagnostica e terapeutica, l’assicurazione che egli abbia capito il significato della suddetta comunicazione, la sua decisione definitiva in merito.

Il consenso deve essere: informato consapevole personale manifesto specifico preventivo e attuale revocabile

INFORMATO Per soddisfare questo requisito è necessario rispettare le caratteristiche della corretta informazione, la quale deve essere: Personalizzata Comprensibile Veritiera Obiettiva Esaustiva Non imposta

2) CONSAPEVOLE Espresso da soggetto che, ricevuta correttamente e completamente l’informazione con le modalità descritte in precedenza, sia capace di intendere e di volere. La capacità di intendere non E’ valutabile separatamente dalla capacità di volere.

3) PERSONALE Ha titolo ad esprimere il consenso esclusivamente il paziente; l’informazione a terzi (per terzi si intendono compresi anche i familiari), è ammessa soltanto con il consenso esplicitamente espresso del paziente. Il consenso espresso dai familiari è giuridicamente irrilevante.

4) MANIFESTO Il paziente deve acconsentire o dissentire alla esecuzione delle prestazioni proposte, soprattutto per le attività che esulano dalla routine. La manifestazione di volontà deve essere esplicita ed espressa in modo inequivocabile, preferibilmente in forma scritta.

PRINCIPALI PRESTAZIONI SANITARIE CHE PREVEDONO ESPRESSAMENTE IL CONSENSO SCRITTO: trasfusione di sangue; accertamento diagnostico HIV; donazione di tessuti e di organi tra persone viventi; prelievo e innesto di cornea; procreazione medicalmente assistita; interruzione volontaria della gravidanza; sperimentazione clinica; terapia elettroconvulsionante.

5) SPECIFICO Il consenso deve essere riferito allo specifico atto sanitario proposto. Inoltre, il consenso prestato per un determinato trattamento non può legittimare il medico ad eseguirne uno diverso, per natura od effetti, dal percorso di cura intrapreso, salvo sopraggiunga una situazione di necessità ed urgenza - non preventivamente prospettabile – che determini un pericolo grave per la salute o la vita del paziente.

6) PREVENTIVO E ATTUALE Il consenso deve essere prestato prima dell’atto proposto. L’intervallo di tempo tra la manifestazione del consenso e l’attuazione dell’atto sanitario non deve essere tale da far sorgere dubbi sulla persistenza della volontà del paziente; nel caso lo sia, è opportuno ottenere conferma del consenso in prossimità della realizzazione dell’atto.

7) REVOCABILE Il paziente può revocare il consenso in qualsiasi momento, anche nell’immediatezza della procedura sanitaria che si sta ponendo in essere.

Le modalità di partecipazione al processo informativo deve essere adattata nelle seguenti situazioni: paziente minorenne; paziente interdetto o sottoposto ad una amministrazione di sostegno riferita ad atti sanitari; paziente in condizione di incapacità naturale perché privo in tutto o in parte di autonomia decisionale o temporaneamente incapace di esprimere la propria volontà.

Le Sezioni unite – sentenza 577/2008 – hanno affermato che ‹‹la responsabilità della struttura sanitaria va inquadrata nella responsabilità contrattuale›› e ‹‹a sua volta anche l’obbligazione del medico dipendente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale”, ha natura contrattuale››.

La sentenza 3520/2008 ha stabilito che - in presenza di intervento di routine - il paziente sarà tenuto solo ad allegare la prova del rapporto con il professionista e le conseguenze peggiorative patite, la prova dell’assenza di colpa medica graverà invece sul professionista.

Secondo la sentenza 8826/2007 se all’attività medica non consegue il risultato ‹‹normalmente ottenibile››, tocca al medico provare che si è verificato un evento imprevedibile e non superabile con adeguata diligenza.