Dott. Emanuele Fisicaro IIIª DIRETTIVA: NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI

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Dott. Emanuele Fisicaro IIIª DIRETTIVA: NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI INDAGINI FINANZIARIE INDAGINI BANCARIE IIIª DIRETTIVA: NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI

INDAGINI FINANZIARIE La base informativa delle indagini finanziarie si e' ulteriormente arricchita con l'implementazione del sistema dell'Anagrafe tributaria, concernente gli adempimenti degli intermediari finanziari. Infatti, l'art. 37, comma 4, del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto – nella stessa logica dell'Anagrafe dei conti e dei depositi di cui al decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 269, per cui ora la stessa risulta rivisitata e rivitalizzata, non avendo tuttora trovato concreta attuazione - l'istituzione della "anagrafe dei rapporti" tra intermediari finanziari e contribuenti.

Indagini Finanziarie A seguito della loro istituzione, le indagini finanziarie, per il fisco, rappresentano un efficace strumento istruttorio. Le indagini finanziarie si esplicano attraverso: Anagrafe dei rapporti; Tenuta del conto “dedicato” per i professionisti; Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati dei sinistri liquidati dalle società di assicurazione

Con il decreto legge 223 del 2006 prima, e decreto legge 262/06 dopo e, infine, la legge finanziaria 2007, L. 296/2006, il Governo traccia una nuova fisionomia dell’ordinamento fiscale italiano. In particolare: amplia i poteri agli agenti della riscossione, si aggiornano gli studi di settore, si modifica la disciplina sulle indagini finanziarie introducendo dei meccanismi che rilevano la tracciabilità dei flussi e movimenti finanziari.

Agenti della riscossione Il comma 25 dell’articolo 35, del decreto legge 223/06, dispone che i dipendenti della società Riscossione S.p.a., oggi Equitalia, e delle società da questa partecipate ai fini della riscossione mediante ruolo potranno accedere ai dati dell’anagrafe tributaria.

POTERI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE Il comma 25 amplia le possibilità di accesso degli agenti della riscossione alle banche dati rilevanti detenute da soggetti pubblici e privati. L’istanza di accesso può essere presentata per via telematica. Con l’accesso tali soggetti hanno la facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nonché il diritto di ottenere apposita certificazione.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti). Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario debbono registrare i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con essi qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio oppure per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria, ad esclusione di quelle effettuate mediante versamento in conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro.

ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ RISCOSSIONE S.P.A La società Equitalia s.p.a. potrà esercitare l'attività di riscossione mediante ruolo e di quella di riscossione delle entrate prevista dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 237 del 1997 (concernente tributi, sanzioni e altre somme già riscosse dai servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate), nonché ulteriori attività – quali la riscossione spontanea, la liquidazione e l’accertamento delle entrate degli enti pubblici, anche territoriali, e delle società da essi partecipate – da assegnarsi mediante procedure di gara ad evidenza pubblica.

STUDI DI SETTORE Il comma 4° dell’articolo 3 legge finanziaria adegua i riferimenti al testo unico delle imposte sui redditi, in conseguenza delle modificazioni apportate dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, innalza da lire 10 miliardi (pari a euro 5.164.568,99) a euro 7,5 milioni il limite massimo di ricavi e compensi, oltre il quale non trovano applicazioni gli studi, e dispone l’applicabilità degli studi a fine di accertamento in caso di inizio dell'attività da parte lo stesso soggetto entro sei mesi dalla cessazione della precedente, nonché quando l'attività costituisca mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

Modifiche all’articolo 10 (“Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento”) della legge 8 maggio 1998, n. 146 L’articolo 37 del d.l. 223/06 (decreti Visco-Bersani), dispone che gli esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, nonché gli esercenti arti e professioni, potranno essere sottoposti ad accertamento da studi di settore, con le stesse modalità valevoli per i contribuenti in contabilità semplificata.

ACCERTAMENTI BANCARI E INDAGINI FINANZIARIE lI decreto Visco-Bersani con l’articolo 37 del d.l. 223/06 introduce una serie di meccanismi con lo scopo della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare: nuovi obblighi imposti a banche, intermediari, fiduciarie e holding di famiglia di tenere evidenza informatica dei rapporti e di tutte le operazioni finanziarie realizzate dai contribuenti; nuove regole di trattamento dei compensi dei professionisti; istituzione dell'anagrafe dei conti e le nuove modalità di scambio delle informazioni.

Modifiche sulla tenuta della contabilità a carico dei professionisti Il d.l. 223del 2006 ha introdotto nuovi obblighi in contabilità a carico dei professionisti: tenuta di uno o più conti correnti bancari o postali "dedicati" all'attività svolta; a questi conti devono affluire tutte le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e i prelevamenti per il pagamento delle spese; incasso dei compensi solo con strumenti finanziari in grado di assicurare la tracciabilità degli stessi. I compensi bonifici, assegni non trasferibili, carte di credito e bancomat, diventeranno gli strumenti più usati e obbligatori se i compensi sono superiori a 1.000 euro (fino al 30 giugno 2007); se non si supera questo limite, il professionista può incassare il compenso in contanti, ma con l'obbligo versarli in uno dei conti "dedicati".

ANAGRAFE DEI RAPPORTI Con provvedimento del 19 gennaio 2007 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alla disposizione contenuta nell'ari. 37, commi 4 e 51, del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248 del 2006, istitutiva dell'Anagrafe dei rapporti, tra intermediari e contribuenti, che va ad implementare l'archivio informatico dell'Anagrafe tributaria. 1. conto corrente; 2. conto deposito titoli e/o obbligazioni; 3. conto deposito a risparmio libero/vincolato; 4. rapporto fiduciario ex Legge n. 1966/1939; 5. gestione collettiva risparmio; 6. gestione patrimoniale; 7. certificati di deposito e buoni fruttiferi; 8. portafoglio; 9. conto terzii individuale/globale; 10. dopo incasso; 11. cessione indisponibile; 12. cassette di sicurezza; 13. depositi chiusi; 14. contratti derivati su crediti; 15. carte di credito/debito; 16. crediti di firma; 17. Crediti; 18. finanziamenti; 19. fondi pensione; 20. patto compensativo; 21. finanziamento in pool; 22. altro rapporto.

OPERAZIONI “FUORI CONTO” Si definiscono "Operazioni fuori conto", quelle che afferiscono alla clientela cc.dd. “occasionale” che pone in essere operazioni di qualunque importo: il cliente privo di rapporto continuativo che cambia un assegno, o un soggetto che dispone un bonifico per cassa, ad effetti presentati al dopo incasso, ad acquisti di prodotti finanziari senza transitare da alcun rapporto continuativo.

OPERAZIONI FUORI CONTO Le operazioni "fuori conto" costituiscono, a determinate condizioni, nei distinti settori impositivi componenti positivi di reddito; Gli accreditamenti (movimentazioni attive) risultanti da operazioni "fuori conto" possono presumersi come elementi positivi di reddito

ACCERTAMENTI BANCARI Quando l’amministrazione finanziaria dispone gli accertamenti bancari, gli istituti bancari devono rispondere, se positivo, entro: 30 giorni, prorogabili di ulteriori 20 giorni per particolari situazioni, con modalità "telematica" in sostituzione della previgente procedura cartacea.

Accertamenti Bancari …segue… Il comma 4, lettera a), che novella il sesto comma dell’articolo 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, prevede che: le banche; la società Poste italiane Spa; gli intermediari finanziari; le imprese di investimento; gli organismi di investimento collettivo del risparmio; le società di gestione del risparmio; nonché ogni altro operatore finanziario comunichino all’Anagrafe tributaria l’esistenza e la natura di qualsiasi rapporto da essi intrattenuto. L’anagrafe tributaria dovrà archiviare tali dati in un’apposita sezione, indicando i dati anagrafici, comprensivi del codice fiscale, dei titolari dei suddetti rapporti.

LIMITE ALLA RISCOSSIONE DEI COMPENSI IN DENARO CONTANTE Le nuove regole sulla riscossione in denaro contante decorre dal 12 agosto 2006, avendo riguardo al fatto che per riscuotere in contanti il compenso non deve essere superiore: a 1.000 euro, dal 12 agosto e fino al 30 giugno 2008; a 500 euro, dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009; a 100 euro, dal 1° luglio 2009.

CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE Da una parte accresciuto le potestà di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, dall’altra ha rafforzato i poteri del Fisco nei riguardi del singolo contribuente già sottoposto a verifica: in materia di questionari; nelle procedure telematiche di acquisizione dei dati bancari; introduzione dell’anagrafe dei rapporti con la sola indicazione della "quantità"dei rapporti istituiti presso ciascun operatore e della natura di essi. Questo archivio sarà utilizzato dal Fisco solo come ausilio per effettuare ricerche finalizzate all'acquisizione degli elementi di prova, nella fase conclusiva del procedimento di accertamento. Per conoscere, cioè, quali sono gli operatori presso cui risultano in essere rapporti contrattuali a nome del controllato.

Utilizzo dei dati relativi ai conti I dati relativi ai conti risultanti dall'anagrafe sezionale dei rapporti costituita ai sensi dell'articolo 37, comma 4, nonché le evidenze relative alle operazioni extra conto comunicate dagli operatori finanziari possono essere usati ai fini degli accertamenti bancari previsti dall'articolo 32, primo comma n. 2) del D p r n. 600/72; gli stessi dati possono essere utilizzati ai fini degli accertamenti finalizzati, nel procedimento penale, alla ricerca e acquisizione della prova e delle fonti di prova, nonché per gli accertamenti patrimoniali per finalità di prevenzione, da parte dell'autorità giudiziaria, degli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal Pm, della Uic, del ministro dell'Interno, del capo della Polizia, dei questori e dei direttori della Dia, del comandante il nucleo speciale di polizia valutaria della G d F.

DISPOSIZIONI DEL TESTO CHE RECEPISCE LA TERZA DIRETTIVA

Art. 12 comma 1° lett. d) I prestatori di servizi relativi a società e trust Rispetto alle attuali disposizioni, vengono annoverati fra i professionisti anche “i prestatori di servizi relativi a società e trust”. Per quanto venga fornita una definizione di tali soggetti all’art. 1 (ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi: costituire società o altre persone giuridiche; occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione; fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra entità giuridica; occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione; esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti

REVISORI CONTABILI I revisori contabili, essi sono individuati quali destinatari delle disposizioni all’art. 13 in via autonoma rispetto ai professionisti (art.12). In particolare, ci si riferisce sia alle società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 del TUF che ai soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. L’individuazione dei revisori quale categoria a sé stante rispetto agli altri professionisti è funzionale ad una diversa architettura dei controlli nonché al concreto espletamento degli obblighi previsti.

REVISORI CONTABILI OBBLIGHI Le disposizioni del nuovo testo sostanzialmente assimilano le società di revisione agli intermediari finanziari mentre i revisori iscritti nel registro sono di fatto equiparati ai professionisti. (Cfr. in particolare art. 7 comma 2, art. 53 commi 1 e 2, art. 8 comma 1 per i controlli - si prevede una vigilanza regolamentare delle Autorità di vigilanza di settore per le società di revisione e l’alta vigilanza del ministero della Giustizia e controllo sull’osservanza degli obblighi da parte dei collegi ed ordini professionali per i revisori iscritti nel registro- Per quanto riguarda gli obblighi si prevede: per le società di revisione di dotarsi di un archivio unico informatico (art.37); di inoltrare i dati aggregati, finora inviati dai soli intermediari (art. 40 comma 1); nonché di effettuare un doppio livello di valutazione prima di inoltrare direttamente alla UIF la segnalazione sospetta (art.44).

PRINCIPIO DELLA CUSTOMER DUE DILIGENCE E DELL’APPROCCIO IN FUNZIONE DEL RISCHIO Alla luce delle nuove disposizioni, l’obbligo di identificazione della clientela rappresenta solamente la prima fase delle quattro previste per adempiere correttamente all’intera procedura di CDD (Obbligo di adeguata verifica ). Si rende per i professionisti necessario conoscere compiutamente il cliente e il contesto operativo in cui la prestazione richiesta si inserisce. Le quattro fasi in cui si compone la CDD sono previste all’art. 18. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività: identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità; ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale; svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Procedura di CDD Il nuovo decreto, inoltre interviene incisivamente sulla disciplina della conoscenza della clientela attraverso la previsione della modulazione degli obblighi in funzione del rischio. Pertanto i professionisti dovranno “segmentare” la propria clientela sulla base del rischio implicito alla natura stessa del cliente e della prestazione professionale richiesta; dovranno adottare una procedura di CDD semplificata per i clienti a basso rischio ed una rafforzata per quelli a maggior rischio. Inoltre il nuovo decreto individua i casi in cui si applicano obblighi semplificati (Art. 25) e rafforzati (art. 28) di CDD, a prescindere, dunque, dalla valutazione del singolo professionista. Nel caso in cui il cliente non sia fisicamente presente ovvero cliente sia una persona politicamente esposta, è richiesto ai professionisti di applicare in via rafforzata la procedura di CDD attraverso, ad esempio, l’acquisizione di ulteriore documentazione e la verifica della documentazione fornita dal cliente.

OBBLIGO DI ASTENSIONE ARTICOLO 23 La prima attiene al caso in cui i professionisti non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela e pertanto si prevede che non possano eseguire la prestazione professionale richiesta ovvero pongano fine alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF. La seconda richiede al professionista di astenersi dall’eseguire le operazioni per le quali sospetti vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e richiede di inviare immediatamente alla UIF una segnalazione di operazione sospetta.

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE Il professionista ha l’obbligo di conservare la copia o i riferimenti dei documenti richiesti per l’espletamento della CDD per un periodo di almeno dieci anni dalla fine della prestazione professionale e di conservare le scritture e le registrazioni attinenti le prestazioni professionali, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari.

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE Viene confermata la possibilità di istituire un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici ovvero un registro della clientela a fini antiriciclaggio nel quale conservare i dati identificativi del cliente. In quest’ultimo caso, la documentazione nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente. Viene introdotto un termine di tre giorni per la produzione di dati ed informazioni richiesti dalle autorità qualora il professionista utilizzi un archivio cartaceo.

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE In base all’art. 43, i professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero agli ordini professionali. Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante e custodiscono il nominativo del segnalante per consentire l’analisi e l’approfondimento investigativo della segnalazione. Gli ordini professionali devono adottare adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell’identità dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone devono essere custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente o di un soggetto da lui delegato.

SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE SOSPETTA In rapporto a quanto prescrive la bozza di recepimento, la UIF può sospendere per un massimo di 5 giorni lavorativi le operazioni sospette (attualmente la sospensione può arrivare a 48 ore)

INDICATORI DI ANOMALIA Gli indicatori di anomalia che agevolano i professionisti nell’individuazione delle operazioni sospette saranno, nel nuovo regime, emanati, su proposta della UIF; con decreto del Ministro della Giustizia, sentiti gli ordini professionali ed il comitato di sicurezza finanziaria.

LIMITAZIONE ALL’USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE Il nuovo decreto abbassa la soglia per l’utilizzo di contante e titoli al portatore dagli attuali 12.500 euro a 5.000 euro. In particolare, l’articolo 49 , nel ribadire il divieto di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore fra soggetti diversi per importi superiori a 5.000 euro e la necessità di apporre la clausola di non trasferibilità su assegni bancari e postali, prevede che questi ultimi siano rilasciati da banche e poste già muniti di tale clausola, a meno di un’esplicita richiesta del cliente, al fine agevolare il rispetto di tale divieto.

CONTROLLI I controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal decreto sono effettuati dagli Ordini professionali in relazione ai propri iscritti (Art. 8 comma 1), ovvero dal Nucleo speciale di polizia valutaria in relazione ai professionisti non iscritti in albi o registri(Art. 53 comma 1). Anche nel caso di controlli eseguiti dagli ordini rimane fermo il potere di eseguire controlli diretti da parte del NSPV. (Art. 53 comma 2). Con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazione sospetta il nuovo decreto assegna alla UIF il potere di verificare il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo. A tal fine la UIF può chiedere la collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

Accertamenti e reati tributari Quando l’amministrazione finanziaria è di fronte alla contestazione di reati tributari, vi è un prolungamento dei termini di decadenza dell'azione di accertamento tributario, infatti termini si raddoppiano rispetto alla durata normale

Comunicazione degli illeciti tributari Estensione agli organi requirenti e giudicanti in materia penale nonché, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, agli stessi organi di polizia giudiziaria, dell'obbligo, fino a ieri posto solo a carico della magistratura civile e amministrativa, nonché ai soggetti pubblici incaricati di svolgere attività ispettive o di vigilanza, di comunicare direttamente o tramite la G di F, eventuali illeciti tributari di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni, trasmettendo altresì l'eventuale documentazione probatoria

Poteri degli uffici e compensazioni indebite Allineamento al settore Iva delle norme sui poteri degli uffici in materia di accertamento; con facoltà, anche ai fini delle imposte dirette, di inviare questionari miranti ad acquisire informazioni su persone diverse dal destinatario, compresi clienti, fornitori e soggetti senza partita Iva, che l'ufficio potrà menzionare anche in forma generica, mediante questionari a contenuto esplorativo, senza obbligo di indicazione nominativa. Reclusione da sei mesi a due anni verso chi, per una cifra al di sopra di 50mila euro, omette il versamento Iva, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo; stessa sanzione si applica per l'utilizzo di crediti d'imposta inesistenti o non spettanti oltre la medesima soglia

Iva su autoveicoli (cosiddetto mercato parallelo) Nei casi di importazione di automobili da Paesi dell’Unione europea è stato disposto di subordinare l’immatricolazione o la voltura dell’immatricolazione alla dimostrazione (con copia del relativo modello F24) che l’Iva relativa alla prima vendita sia stata pagata. Si prevede proprio per questo scopo che il numero del telaio dell’automobile sia inserito nel modello F24 con il quale si paga l’Iva. L’immatricolazione dei veicoli di importazione da paesi extra Unione europea sarà subordinata all’apposita documentazione doganale che attesta il pagamento dell’Iva.

Inversione contabile L’ art. 1, comma 44, della legge "Finanziaria 2007" (Legge n. 296 del 27 dicembre 2006), ha modificato l'art. 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972, stabilendo l'applicazione del meccanismo del “Reverse charge”. La norma prevede l’applicazione del cosiddetto “Reverse charge” o inversione contabile. In particolare. si dispone che, in deroga alle regole ordinarie, al pagamento dell’imposta sia tenuto il cessionario, se è un soggetto passivo di imposta nel territorio italiano; inoltre la fattura emessa del cedente senza addebito d’imposta deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta nell’apposito registro. Questa disposizione si applica: oltre che all’oro da investimento; alle cessioni di immobili imponibili per opzione e alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori; anche alle operazioni alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori; alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre.

Quesiti: Le segnalazioni pervenute all’ ufficio italiano cambi e le loro risposte in merito a: - Attivita professionale in forma associata o societaria - Attività professionale svolta a seguito di incarico conferito dall’autorità finanziaria - Incarichi ricevuti da altro professionista - Segnalazione e l’identificazione di una persona giuridica - Utilizzo dell’archivio unico informatico