Operazioni straordinarie (dal sig.Rossi al gruppo RoBi) prof.avv. Giuseppe Zizzo.

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Operazioni straordinarie (dal sig.Rossi al gruppo RoBi) prof.avv. Giuseppe Zizzo

la cessione di azienda Rossi azienda Verdi

la cessione di azienda quando unazienda (o un ramo dazienda) circola in modo unitario è considerata come un bene idoneo a produrre plusvalenze o minusvalenze patrimoniali, indipendentemente dalla sua composizione (artt.86, c.2 e 101, c.1) quando unazienda (o un ramo dazienda) circola in modo unitario è considerata come un bene idoneo a produrre plusvalenze o minusvalenze patrimoniali, indipendentemente dalla sua composizione (artt.86, c.2 e 101, c.1) se lazienda è posseduta da più di tre anni, la plusvalenza è rateizzabile in un massimo di cinque quote costanti (art.86, c.4); se lazienda è posseduta da più di tre anni, la plusvalenza è rateizzabile in un massimo di cinque quote costanti (art.86, c.4); se lazienda è posseduta da più di cinque anni, la plusvalenza può essere assoggettata a tassazione separata (art.17, lett.g) se lazienda è posseduta da più di cinque anni, la plusvalenza può essere assoggettata a tassazione separata (art.17, lett.g) 3

la cessione di azienda (1) pass. Azienda Rossi Prezzo = 1500 ( ) Plus.civ.= =1100 Plus.fisc.= =1100 4

la cessione di azienda (2) 1200 (vfr 1000) 800 pass. Azienda Rossi Prezzo = 1500 ( ) Plus.civ.= =1100 Plus.fisc.= =1300 5

il conferimento di azienda Rossi azienda RoBi snc Bianchi 500 6

il conferimento di azienda secondo la disciplina generale il conferimento in società è considerato come cessione a titolo oneroso (art.9, u.c.), ne consegue che: il conferimento in società è considerato come cessione a titolo oneroso (art.9, u.c.), ne consegue che: - il conferimento di unazienda dovrebbe produrre i medesimi effetti della sua cessione a titolo oneroso (quindi plusvalenze o minusvalenze patrimoniali) 7

il conferimento di azienda secondo la disciplina generale il valore di realizzo si dovrebbe determinare (art.9, c.2): il valore di realizzo si dovrebbe determinare (art.9, c.2): 1. per i conferimenti in società non quotate, sulla base del valore normale dellazienda conferita; 2. per i conferimenti in società quotate, sulla base del valore normale dei titoli ricevuti (media aritmetica dei prezzi dellultimo mese) o, se maggiore, del valore normale dellazienda conferita 8

il conferimento di azienda il conferimento di azienda effettuato tra soggetti residenti nellesercizio dimpresa: il conferimento di azienda effettuato tra soggetti residenti nellesercizio dimpresa: 1. non costituisce realizzo di plusvalenze e minusvalenze patrimoniali; 9

il conferimento di azienda 2. non modifica i valori fiscalmente riconosciuti (la partecipazione ricevuta dal soggetto conferente eredita il valore fiscalmente riconosciuto dellazienda conferita; lazienda conferita conserva presso la società conferitaria il valore fiscalmente riconosciuto presso il soggetto conferente, con apposito prospetto di riconciliazione dei valori contabili e di quelli fiscali); 10

il conferimento di azienda 3. lazienda conferita si considera posseduta dalla società conferitaria anche per il periodo di possesso del soggetto conferente; 4. la partecipazione ricevuta dal soggetto conferente si considera iscritta come immobilizzazione finanziaria nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dellazienda conferita; 5. non si considera elusivo il conferimento di azienda ex art.176 seguito dalla cessione della partecipazione ricevuta per usufruire del regime di pex 11

il conferimento di azienda pass. Azienda Rossi V.N. = 1500 ( ) Plus. regole ordinarie = =1100 Plus.= 0 RoBi snc 2000 cap. 800 pass (vfr 1200)

Limposta sostitutiva La legge finanziaria per il 2008 prevede che la incorporante possa optare per lapplicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori iscritti in bilancio di unimposta sostitutiva dellires, dellirpef e dellirap. La legge finanziaria per il 2008 prevede che la incorporante possa optare per lapplicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori iscritti in bilancio di unimposta sostitutiva dellires, dellirpef e dellirap. Limposta ha unaliquota: Limposta ha unaliquota: 1. del 12% su parte maggiori valori sino a 5 mln.; 2. del 14% su parte maggiori valori da 5 a 10 mln.; 3. del 16% su parte maggiori valori oltre 10 mln. 13

Limposta sostitutiva Lopzione può essere esercitata nella dichiarazione relativa al periodo dimposta del conferimento o in quella relativa al periodo dimposta successivo. Lopzione può essere esercitata nella dichiarazione relativa al periodo dimposta del conferimento o in quella relativa al periodo dimposta successivo. Limposta deve essere versata in tre rate annuali (30%, 40%, 30%). Limposta deve essere versata in tre rate annuali (30%, 40%, 30%). I maggiori valori assoggettati allimposta si considerano fiscalmente riconosciuti ai fini dellammortamento a partire dallesercizio dellopzione. I maggiori valori assoggettati allimposta si considerano fiscalmente riconosciuti ai fini dellammortamento a partire dallesercizio dellopzione. 14

Limposta sostitutiva In caso di realizzo anteriormente al quarto esercizio successivo a quello dellopzione, il costo fiscale è ridotto dei predetti maggiori valori e delle maggiori quote di ammortamento dedotte e limposta sostitutiva è scomputata dallimposta sui redditi ai sensi degli artt.22 e 79 tuir. In caso di realizzo anteriormente al quarto esercizio successivo a quello dellopzione, il costo fiscale è ridotto dei predetti maggiori valori e delle maggiori quote di ammortamento dedotte e limposta sostitutiva è scomputata dallimposta sui redditi ai sensi degli artt.22 e 79 tuir. 15

Limposta sostitutiva La nuova disciplina si applica alle operazioni effettuate a partire dal periodo dimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre La nuova disciplina si applica alle operazioni effettuate a partire dal periodo dimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre Limposta sostitutiva è applicabile altresì alle operazioni effettuate precedentemente, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura dellesercizio in corso al 31 dicembre 2007 o alla chiusura di quello successivo. Limposta sostitutiva è applicabile altresì alle operazioni effettuate precedentemente, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura dellesercizio in corso al 31 dicembre 2007 o alla chiusura di quello successivo. Da adottare d.m. non regolamentare per disposizioni attuative. Da adottare d.m. non regolamentare per disposizioni attuative. 16

Limposta sostitutiva 2300 (vfr 1200) cap. 800 pass. VC VFR(1) allineam. VFR(2) Attivo circolante Imm. mat Imm. finanziarie Imm. immat VFR(1) senza allineamento: disallineamento =1100 VFR(2) con allineamento ex finanz. per 2008: disall.to = 200 RoBi snc (prima) RoBi snc (dopo) 2000 cap. 800 pass (vfr 2100)

la trasformazione Rossi RoBi snc Bianchi 75% (vfr =700) 25% (vfr =600) RoBi srl Rossi Bianchi 75% (vfr 700) 25% (vfr 600) 18

la trasformazione la trasformazione non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni della società trasformata (art.170, c.1) la trasformazione non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni della società trasformata (art.170, c.1) 19

la trasformazione in società dello stesso tipo la trasformazione di una società di persone in unaltra società di persone o la trasformazione di una società di capitali in unaltra società di capitali non produce alcun effetto ai fini impositivi la trasformazione di una società di persone in unaltra società di persone o la trasformazione di una società di capitali in unaltra società di capitali non produce alcun effetto ai fini impositivi 20

la trasformazione in società di tipo diverso la trasformazione di una società di persone in una società di capitali o la trasformazione di una società di capitali in una società di persone provoca il passaggio da un sistema impositivo ad un altro (le società di persone sono tassate secondo il criterio di trasparenza, quelle di capitali con ires) la trasformazione di una società di persone in una società di capitali o la trasformazione di una società di capitali in una società di persone provoca il passaggio da un sistema impositivo ad un altro (le società di persone sono tassate secondo il criterio di trasparenza, quelle di capitali con ires) 21

la trasformazione in società di tipo diverso il reddito della frazione di esercizio compresa tra linizio del periodo dimposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le regole applicabili prima della trasformazione in base ad un apposito conto economico (art.170, c.2) il reddito della frazione di esercizio compresa tra linizio del periodo dimposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le regole applicabili prima della trasformazione in base ad un apposito conto economico (art.170, c.2) la relativa dichiarazione deve essere presentata entro lultimo giorno del settimo o decimo (se telematica) mese successivo (art.5-bis d.p.r. 322/1998) la relativa dichiarazione deve essere presentata entro lultimo giorno del settimo o decimo (se telematica) mese successivo (art.5-bis d.p.r. 322/1998) 22

la trasformazione in società di tipo diverso le riserve costituite prima della trasformazione conservano la disciplina originaria, ne consegue che: le riserve costituite prima della trasformazione conservano la disciplina originaria, ne consegue che: 1. se la società era società di persone (trasformazione progressiva), le riserve possono essere distribuite senza concorrere in qualità di utili alla formazione del reddito dei soci (art.170, c.3); 23

la trasformazione in società di tipo diverso 2. se la società era società di capitali (trasformazione regressiva), le riserve di capitale possono essere distribuite senza concorrere alla formazione reddito dei soci, mentre quelle di utili concorrono alla formazione del reddito dei soci con le modalità ordinarie (art.170, c.4) le riserve costituite prima della trasformazione vanno tenute separate, indicandone la origine, dalle riserve costituite dopo la trasformazione le riserve costituite prima della trasformazione vanno tenute separate, indicandone la origine, dalle riserve costituite dopo la trasformazione 24

la trasformazione r.u. 800 pass. RoBi snc V.N. = 3000 ( ) RoBi srl r.u. 600 r.sovrapr. 800 pass (vfr 3200) 25

la costituzione di una holding mediante conferimento di azienda Rossi RoBi srl Bianchi 75% vfr % vfr 600 NewRoBi srl azienda 26

la costituzione di una holding mediante conferimento di azienda Rossi Bianchi 75% vfr % vfr 600 NewRoBi srl 100% RoBi srl 27

la costituzione di una holding mediante scambio di partecipazioni Rossi RoBi srl Bianchi 75% vfr % vfr 600 NewRoBi srl 28

la costituzione di una holding mediante scambio di partecipazioni Rossi Bianchi 75% 25% NewRoBi srl o bv 100% RoBi srl 29

lo scambio di partecipazioni operazione mediante la quale una società, attribuendo in cambio proprie partecipazioni, acquista in unaltra società una partecipazione che gli conferisce il controllo di questultima operazione mediante la quale una società, attribuendo in cambio proprie partecipazioni, acquista in unaltra società una partecipazione che gli conferisce il controllo di questultima 30

lo scambio di partecipazioni nazionale può avvenire: può avvenire: 1. mediante permuta, e allora non produce componenti positivi o negativi di reddito a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio (art.177, c.1) 31

lo scambio di partecipazioni nazionale 2. mediante conferimento, e allora le azioni o quote ricevute dal soggetto conferente sono valutate ai fini impositivi in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto della conferitaria formate per effetto del conferimento (art.177, c.2) 32

lo scambio di partecipazioni nazionale Rossi Bianchi 75% 25% NewRoBi srl 100% RoBi srl Rossi plus.= = part. RoBi srl 3600 cap Bianchi plus.= =300 33

lo scambio di partecipazioni infracomunitario la permuta o il conferimento non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze delle partecipazioni date in cambio il cui valore fiscale viene assunto dalle partecipazioni ricevute (art.179, c.4) la permuta o il conferimento non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze delle partecipazioni date in cambio il cui valore fiscale viene assunto dalle partecipazioni ricevute (art.179, c.4) 34

lo scambio di partecipazioni infracomunitario Rossi Bianchi 75% vfr % vfr 600 NewRoBi bv 100% RoBi srl 3600 part. RoBi srl 3600 cap 35