Tarzo Auditorium Banca Prealpi 22.11.2013 Avv. Stefano Campoccia - Le azioni recuperatorie e risarcitorie della curatela fallimentare- Azioni contro amministratori sindaci e revisori di s. p. a.
sunto dell’intervento ——————————————————————— inquadramento generale dei tipi di azione di responsabilità previsti dall’Ordinamento: le azioni di cui all’art. 2393 c.c. art.2393 bis c.c. art. 2394 bis c.c. art. 2395 c.c. l’art.2407 c.c.. l’art. 15 d.lgs. 39/2010 ed il combinato disposto di cui agli artt.2394 bis c.c. e 146 l.f.
sunto dell’intervento ——————————————————————— Profili di responsabilità degli amministratori: atti distrattivi violazione di obblighi a contenuto generico I doveri i principi I Principi di adeguatezza, di ragionevolezza, di proporzionalità, di corretta gestione Il principio ispiratore della cd. business judgement rule I principi di redazione delle scritture obbligatorie – il codice civile - i principi contabili - le best practices violazione di obblighi a contenuto specifico
sunto dell’intervento ——————————————————————— Profili di responsabilità dei sindaci Profili di responsabilità del revisore Natura della responsabilità degli organi sociali: la condotta Il nesso causale l’imputabilità Il danno
la responsabilità degli organi sociale ——————————————————————— ——————————————————————— Il quadro normativo di riferimento
inquadramento delle azioni previste dall’Ordinamento l’ art. 2392 c. c Art. 2392 c.c. l’azione sociale di responsabilità Dovere imposto agli amministratori «Diligenza imposta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze» Esclusione della responsabilità ex art. 1710 I° comma c.c. Limiti della responsabilità ex art. 2392 c.c. per gli organi deleganti Primo comma - > Responsabilità solidale salvo attribuzioni proprie del comitato esecutivo o funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori Secondo comma -> Responsabilità estesa ai consiglieri deleganti in caso di conoscenza di fatti pregiudizievoli e mancata attivazione Terzo comma -> manifestazione tempestiva del dissenso e comunicazione al collegio sindacale
inquadramento delle azioni previste dall’Ordinamento l’ art. 2393 c. c inquadramento delle azioni previste dall’Ordinamento l’ art. 2393 c.c. - l’azione sociale - presupposti – decadenza - conseguenze – rinuncia e transazione - - -- Art. 2393 c.c.——————————————————————— ——————————————————————— ——————————————————————— ——————————————————————— Art. 2393 c.c. presupposti dell’azione sociale di responsabilità (I comma) Deliberazione dell’assemblea (II comma) Eccezione: deliberazione in sede di approvazione del bilancio (III comma) Legittimazione del collegio sindacale (IV comma) decadenza dall’azione (V comma) Revoca dell’incarico (VI comma) rinuncia e transazione
inquadramento delle azioni previste dall’Ordinamento l’ art. 2393 bis c.c. – l’azione esercitata dai soci ——————————————————————— ——————————————————————— ——————————————————————— ——————————————————————— Art. 2393 bis c.c. (I comma) Condizione di procedibilità esercizio da parte di soci rappresentanti un quinto del c.s. (III comma) Contraddittorio esteso società e presidente coll. Sind. (IV comma) Legittimazione attiva nomina del rappresentante comune (V comma) Effetti dell’azione rimborso a favore della società
Condizione per l’esercizio dell’azione Caratteristiche dell’azione inquadramento delle azioni previste dall’Ordinamento l’ art. 2394 c.c.- l’azione dei creditori sociali ——————————————————————— ——————————————————————— ——————————————————————— ——————————————————————— Art. 2394 c.c. l’azione dei creditori sociali Condizione per l’esercizio dell’azione Insufficienza patrimoniale al soddisfacimento dei crediti sociali Caratteristiche dell’azione Natura extracontrattuale della responsabilità Onere della prova dell’attore esteso alla sussistenza del dolo o della colpa
inquadramento delle azioni previste dall’Ordinamento l’ art. 2395 c. c inquadramento delle azioni previste dall’Ordinamento l’ art. 2395 c.c. – l’azione individuale del socio o dei terzi ——————————————————————— ——————————————————————— ——————————————————————— ——————————————————————— Art. 2395 c.c. l’azione individuale dei soci o dei terzi azione a carattere residuale Legittimati i (soci o terzi) danneggiati – in via diretta - da atti colposi o dolosi degli amministratori Caratteristiche dell’azione Responsabilità extracontrattuale Onere della prova esteso alla sussistenza del dolo o colpa grave Onore della prova della sussistenza dell’interesse da parte del terzo Prescrizione limitata a cinque anni dal compimento dell’atto censurato (e non dalla conoscenza della conseguenza dannosa)
azioni di cui agli artt.2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis 2395 inquadramento delle azioni previste dall’Ordinamento l’ art. 2407 c.c. – l’azione di responsabilità ai sindaci ——————————————————————— ——————————————————————— ——————————————————————— ——————————————————————— Art. 2407 c.c. responsabilità solidale cogli amministratori per fatti od omissioni Quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica La responsabilità esclusiva la responsabilità concorrente Violazione degli obblighi di verità inadempimento ai doveri delle attestazioni di controllo Estensione della legittimazione passiva al sindaco azioni di cui agli artt.2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis 2395
inquadramento delle azioni previste dall’Ordinamento l’ art. 2407 c. c inquadramento delle azioni previste dall’Ordinamento l’ art. 2407 c.c. – l’azione di responsabilità ai sindaci ——————————————————————— ——————————————————————— ——————————————————————— ——————————————————————— L’art. 2403 c.c.: doveri di vigilanza dell’organo di controllo: sull’osservanza della legge e dello statuto sul rispetto dei principi di corretta amministrazione sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento in sede di redazione della relazione accompagnatoria: fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione con particolare riguardo all’eventuale esercizio di deroghe ai principi di redazione o criteri di valutazione (cfr. art 2429 c.c.)
inquadramento delle azioni previste dall’Ordinamento l’ art. 2407 c. c inquadramento delle azioni previste dall’Ordinamento l’ art. 2407 c.c. – l’azione di responsabilità ai sindaci ——————————————————————— ——————————————————————— ——————————————————————— ——————————————————————— I poteri nell’esercizio dell’attività di vigilanza: Potere di chiedere informazioni agli amministratori sull’andamento della gestione o di affari determinati anche con riferimento a società controllate Potere di scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate sui sistemi di gestione e controllo e sull’andamento dell’attività sociale Potere di convocazione dell’assemblea in presenza di fatti di rilevante gravità (2406 c.c.) Potere di denuncia al tribunale (2409 c.c.) Potere di esercitare l’az. resp. sociale (2393 c.III)
Omesso esercizio di un potere dell’organo di controllo inquadramento delle azioni previste dall’Ordinamento l’ art. 2407 c.c. – l’azione di responsabilità ai sindaci ——————————————————————— ——————————————————————— ——————————————————————— ——————————————————————— Omesso esercizio di un potere dell’organo di controllo Inadempimento ad un obbligo di controllo Violazione della clausola generale di diligenza Responsabilità concorrente da omesso controllo
L’organo di controllo per ritenersi esente da responsabilità l’ art. 2407 c.c. – l’azione di responsabilità ai sindaci ——————————————————————— ——————————————————————— ——————————————————————— ——————————————————————— L’organo di controllo per ritenersi esente da responsabilità deve: «Comportarsi come un avveduto controllore ed applicare, laddove manchino disposizioni di legge, le norme di comportamento proprie della professione svolta in relazione alle funzioni concretamente esercitate così come emanate dagli ordini professionali» (Trib. Milano n. 11586/2011) PRINCIPIO: Il ruolo delle norme di comportamento, delle best practices, o dei protocolli emanati da Autorità sovraordinate (consob, banca d’Italia, I.S.V.A.P. ...) o da Enti esponenziali (Confindustria, A.B.I.) agiscono in caso di puntuale applicazione come esimente od attenuante delle conseguenze dannose della condotta dell’organo di controllo
della responsabilità del sindaco ambito della responsabilità del sindaco ——————————————————————— ——————————————————————— per la sussistenza della responsabilità del sindaco debbono concorrere: Inadempimento dell’amministratore (per la responsabilità esclusiva e indiretta) Danno derivato dall’inadempimento Inadempimento dei sindaci (violazione dei doveri imposti dalla legge o dai principi, da regolamenti (Norme di comportamento 2010) e dalle best practices applicabili nell’adempimento del loro dovere) Nesso di causalità tra condotta del sindaco e danno
Funzioni di controllo del revisore legale dei conti inquadramento delle azioni previste dall’Ordinamento l’ art. 15 d. lgs 39/2010 – l’azione di responsabilità ai revisori ——————————————————————— ——————————————————————— ——————————————————————— ——————————————————————— Art. 15 d.lgs. N.39/10 - responsabilità solidale cogli amministratori per danni derivanti da inadempimento agli obblighi imposti Nei rapporti interni tra condebitori solidali rispondono nei limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato Art. 2409 ter c.c. Funzioni di controllo del revisore legale dei conti Verifica con cadenza trimestrale nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione contabile dei fatti di gestione Verifica la corrispondenza delle poste del bilancio alle risultanze contabili Esprime giudizio sul bilancio con apposita relazione
la responsabilità ex art. 2394 bis e art. 146 l. f Art. 2394 bis c.c. «in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario» Art. 146 II comma l. f. «sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori»
l’art. 100 c.p.c. l’interesse ad agire la responsabilità ex art. 2394 bis e art. 146 l.f. - continua ——————————————————————— ——————————————————————— La traslazione della titolarità dell’azione di responsabilità: l’art. 100 c.p.c. l’interesse ad agire Art. 31 L.F. rappresentanza legale della società e legittimazione processuale del curatore Richiesta di esercizio dell’azione: allegazione del fumus boni iuris al Giudice (1° condizione di procedibilità) decreto di autorizzazione del giudice delegato (2° condizione di procedibilità) parere del comitato dei creditori (art.146.6c)
Condizioni di procedibilità e presupposto per l’esercizio dell’azione: la responsabilità ex art. 146 l.f. funzione e responsabilità del comitato dei creditori ——————————————————————— ——————————————————————— La funzione del comitato dei creditori: l’art. 41 l.f.: Art.41 I comma «Il comitato dei creditori vigila sull’operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri (ndr. cfr. art. 146 l.f.) nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni» Art. 41 VII comma «ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l’art. 2407 primo e terzo comma del codice civile» Art.41 VIII comma «l’azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura» Condizioni di procedibilità e presupposto per l’esercizio dell’azione: Decreto di autorizzazione del giudice delegato Parere del comitato dei creditori
natura dell’azione di responsabilità ex artt. 2394 bis c.c. e 146 l.f. ——————————————————————— ——————————————————————— principio di unitarietà e inscindibilità derivante dal dettato normativo «le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento» (Cass. 1375/2000; Trib. Milano n. 1116/07 «per effetto del fallimento le fattispecie di azioni di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un’unica azione dal carattere unitario ed inscindibile all’esercizio della quale è legittimato in via esclusiva il curatore del fallimento che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società (art.2392) quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (art.2394)») cessazione ope legis della titolarità dell’azione dei legittimati attivi ex art. 2393, art. 2393 bis, art. 2394 e art. 2395 c.c.
la responsabilità degli organi sociali nelle procedure concorsuali - esclusione: il concordato preventivo ——————————————————————— ——————————————————————— Il combinato disposto degli Artt. 2394 bis c.c. e 146 II comma l. f. non estende la propria applicabilità al concordato preventivo strumenti residui per le società ricorrenti alla concorsuale minore Azione sociale promossa su impulso dell’assemblea dei soci Azione di responsabilità promossa dal collegio sindacale Azione di responsabilità promossa dai soci, dai terzi o dal creditore
Natura della responsabilità degli organi sociali ——————————————————————— ——————————————————————— Esame sistematico della responsabilità degli organi sociali
I pilastri della riforma del d.lgs. 06/03 Natura della responsabilità degli organi sociali ——————————————————————— ——————————————————————— I pilastri della riforma del d.lgs. 06/03 L’informazione come perno centrale dell’impianto normativo con riferimento alla governance della società con l’obiettivo di rendere tracciabile l’attività dell’organo di gestione Differenziazione nell’ambito dell’organo di gestione tra i poteri/doveri degli organi delegati e quelli riservati agli organi deleganti Dotazione di speciali poteri/doveri all’organo di gestione per garantire strumenti adeguati all’adempimento del proprio dovere Strumenti idonei all’attenuazione della dipendenza o sudditanza dal socio di controllo a favore dell’organo di gestione Rafforzamento poteri gestorii all’organo di gestione con esclusione di poteri gestorii riservati all’assemblea
informazione diligenza Natura della responsabilità degli organi sociali l’analisi dell’evoluzione del quadro normativo ——————————————————————— ———————————————————— L’art. 2392 c.c. novellato con il d.lgs. 06/03 sancisce il ruolo centrale nel sistema di governo societario della informazione come canone primario di valutazione della diligenza adottata dall’organo di gestione nell’adempimento dei propri compiti
il rafforzamento del dovere di diligenza disciplina previgente Natura della responsabilità degli organi sociali l’analisi dell’evoluzione del quadro normativo ——————————————————————— ———————————————————— L’art. 2392 c.c. novellato con il d.lgs. 06/03 si caratterizza per il rafforzamento del dovere di diligenza disciplina previgente responsabilità per omessa diligenza del buon padre di famiglia nel compimento del mandato (artt. 1176 I comma e 1710 I comma c.c.) disciplina attuale la responsabilità del novellato art .2392 c.c. si configura con la violazione dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto con violazione del dovere di diligenza «qualificata» richiesta: dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze Applicabilità dell’art.1176 II comma e 1710 II comma c.c. il canone della «diligenza qualificata»
LA CARENZA DEI REQUISITI INCIDE NEL GIUDIZIO SUL GRADO DI DILIGENZA Natura della responsabilità degli organi sociali ——————————————————————— ——————————————————————— Prime osservazioni Il quadro che deriva dalla lettura del novellato 2392 c.c. pare evidenziare due elementi qualificanti la diligenza che divengono requisiti concorrenti utili all’esecuzione della prognosi di potenziali profili di responsabilità del componente dell’organo sociale: uno oggettivo ed uno soggettivo Il requisito oggettivo di indagine prognostica L’indagine del grado di complessità dell’incarico impone un’assunzione di responsabilità ex ante del «candidato» nell’accettazione la carica di amministratore di società di capitali Il requisito soggettivo di indagine prognostica La valutazione della congruità delle competenze professionali ai fini dell’adempimento dell’attività richiesta LA CARENZA DEI REQUISITI INCIDE NEL GIUDIZIO SUL GRADO DI DILIGENZA
Natura della responsabilità degli organi sociali l’analisi dell’evoluzione del quadro normativo ——————————————————————— ———————————————————— L’Ordinamento nella normativa speciale riservate alle cd. società di interesse pubblico conferma l’esigenza di professionalizzare l’organo di gestione delle società per rendere l’esecuzione dell’incarico compatibile alla sua complessità Esempi: requisito di professionalità ed onorabilità per gli amministratori di Banche e società quotate Obbligo di valutazione della sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità dell’amministratore in sede di cooptazione o nomina Divieto di cumulo di cariche Divieto del cd. interlocking
nel rapporto tra l’amministratore e la società e i terzi Natura della responsabilità degli organi sociali ——————————————————————— ——————————————————————— La violazione dei doveri previsti dalla legge o dallo statuto come inadempimento dell’amministratore L’inadempimento dei doveri dell’amministratore come elemento genetico della patologia nel rapporto tra l’amministratore e la società e i terzi L’inadempimento come fonte di responsabilità contrattuale o extracontrattuale?
Natura della responsabilità degli organi sociali ——————————————————————— ——————————————————————— Teoria della responsabilità contrattuale il rapporto che lega l’amministratore alla società per il tramite dell’assemblea è un rapporto contrattuale che si instaura con l’accettazione della carica di amministratore ed è assimilabile al mandato Teoria della rappresentanza organica il rapporto tra l’amministratore e la società costituisce fonte di responsabilità contrattuale che si fonda sull’originalità e l’autonomia dei poteri dell’amministratore (Franzoni)
Natura della responsabilità degli organi sociali ——————————————————————— ——————————————————————— La responsabilità dell’amministratore può essere qualificata come contrattuale o extracontrattuale Azione ex art. 2393 responsabilità contrattuale Azione ex art. 2394 Azione ex art. 2395 responsabilità extracontrattuale nella responsabilità contrattuale la colpa è presunta nella responsabilità extracontrattuale la colpa va provata
della responsabilità dell’amministratore la responsabilità degli organi sociali ——————————————————————— ——————————————————————— Per l’accertamento della responsabilità dell’amministratore va offerta: La prova della condotta antigiuridica (violazione di legge o dello statuto) La prova della conseguenza dannosa derivata dalla condotta antigiuridica La prova del nesso di causalità tra condotta e danno
la responsabilità degli organi sociali ——————————————————————— ——————————————————————— La condotta illecita
classificazione sistematica della condotta illecita ——————————————————————— ——————————————————————— Nella conduzione sociale Condotta attiva Degli organi delegati Degli organi deleganti Condotta omissiva Nella redazione delle scritture contabili Violazione di norme di legge, regolamenti o principi cogenti Organi deleganti e delegati
classificazione sistematica della condotta illecita ——————————————————————— nella valutazione dell’operato dell’organo sociale ai fini della qualificazione della condotta rilevano atti in sé dannosi alla società violazioni della legge o dello statuto o di norme di comportamento derivate dalla legge violazioni di obblighi a contenuto generico o specifico
classificazione sistematica degli obblighi imposti all’amministratore nella conduzione sociale ——————————————————————— ——————————————————————— Obblighi A contenuto specifico Determinati dalla legge Determinati dallo statuto A contenuto generico Clausola generale di rispetto della diligenza
La condotta illecita come fonte di responsabilità ex art. 146 l. f. 1 La condotta illecita come fonte di responsabilità ex art. 146 l.f. 1. il compimento di atti distrattivi ——————————————————————— ——————————————————————— La condotta illecita: il compimento di atti distrattivi Gli atti distrattivi o la mala gestio rappresentano le fattispecie più semplici e ricorrenti nella prassi di contestazione della condotta illecita Esempi: mancato rinvenimento di cespiti o valori dall’inventario della società, dai libri contabili o dalle scritture contabili sottrazione dolosa di beni o valori sussistenza contabile di cassa fittiziamente iscritta per quadratura
Le categorie postulate dalla dottrina la condotta illecita come fonte di responsabilità ex art. 146 l.f. 2. La violazione di obblighi a contenuto specifico ——————————————————————— ——————————————————————— La condotta illecita come violazione di obblighi a contenuto specifico Le categorie postulate dalla dottrina norme poste a garanzia dell’integrità del capitale Norme poste a garanzia del corretto impiego del capitale Norme che attengono all’obbligo di fedeltà Norme che attengono alla documentazione delle operazioni sociali Norme che attengono gli obblighi di esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea
La condotta illecita come fonte di responsabilità ex art. 146 l. f. 2 La condotta illecita come fonte di responsabilità ex art. 146 l.f. 2. La violazione di obblighi a contenuto specifico ——————————————————————— ——————————————————————— NORME POSTE A GARANZIA DELL’INTEGRITÀ DEL CAPITALE Esempi Art. 2331v c divieto di emissione di azioni prima dell’iscrizione al registro imprese Art.2343 III c controllo della valutazione dei conferimenti entro 90 gg Art. 2344 mora del sottoscrittore delle azioni e eventuale vendita delle stesse Art. 2359 bis acquisto di azioni da società controllate Art.2433 limiti alla distribuzione degli utili Art.2445 riduzione del capitale sociale Art. 2446 obblighi in caso di riduzione del capitale per perdite Art. 2447 obblighi in caso di riduzione del capitale sociale sotto i limiti di legge
la condotta illecita come fonte di responsabilità ex art. 146 l. f. 2 la condotta illecita come fonte di responsabilità ex art. 146 l.f. 2. La violazione di obblighi a contenuto specifico ——————————————————————— ——————————————————————— NORME POSTE A GARANZIA DEL CORRETTO IMPIEGO DEL CAPITALE Esempi Artt. 2361 divieto di acquisto di partecipazioni comportante sostanziale modifica dell’oggetto sociale
La condotta illecita come fonte di responsabilità ex art. 146 l. f. 2 La condotta illecita come fonte di responsabilità ex art. 146 l.f. 2. La violazione di obblighi a contenuto specifico ——————————————————————— ——————————————————————— NORME CHE ATTENGONO ALL’OBBLIGO DI FEDELTÀ Esempi Art. 2390 divieto di concorrenza Art. 2391 conflitto di interessi Art. 2621 false comunicazioni sociali Art. 2622 false comunicazioni sociali in danno alla società Art. 2628 divieto di operazioni sulle azioni Art. 2630 omessa denuncia o deposito
La condotta illecita come fonte di responsabilità ex art. 146 l. f. 3 La condotta illecita come fonte di responsabilità ex art. 146 l.f. 3. La violazione di obblighi a contenuto generico ——————————————————————— ——————————————————————— La condotta illecita come violazione di obblighi a contenuto generico Il Dovere di diligenza (art. 2392) Il Dovere di vigilanza Il dovere di compiere le operazioni necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale(2380 bis I c.) Dovere di valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile (2381 3c.) Il dovere di valutazione del corretto andamento degli affari (2381 3c.) l’agire informato (2381 u.c.) Il divieto di porre in essere operazioni in conflitto di interessi (2391) i principi (la dottrina li considera corollari del dovere di diligenza) I principi di ragionevolezza e di proporzionalità Il principio ispiratore della cd. business judgement rule Le regole ed i principi di redazione delle scritture obbligatorie – il codice civile - i principi contabili - le best practices
Il d.lgs. n. 06 del 2003 attua il principio ispiratore prevedendo: La condotta illecita come fonte di responsabilità ex art. 146 l.f. 3. La violazione di obblighi a contenuto generico ——————————————————————— ——————————————————————— L’art. 2.1 lett. b) della legge delega 03/10/01 («delega al governo per la riforma del diritto societario») elenca tra i principi ispiratori della riforma la «definizione con chiarezza e precisione i compiti e le responsabilità degli organi sociali» Il d.lgs. n. 06 del 2003 attua il principio ispiratore prevedendo: Una disciplina puntuale della differenziazione tra doveri dell’organo delegante e doveri dell’organo delegato Precise norme relative ai diritti/doveri di informazione La qualificazione della diligenza richiesta agli amministratori
1. rapporto tra organi delegati e deleganti l’art. 2381 c. c 1. rapporto tra organi delegati e deleganti l’art. 2381 c.c. ——————————————————————— e ——————————————————————— Ridefinizione dogmatica del rapporto tra consiglieri di amministrazione «Salvo diverse previsioni dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. (omissis) Sulla base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari degli organi delegati, il generale andamento della gestione. (omissis) Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con periodicità fissata dall’ statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione.
1. la centralità del diritto/dovere all’informazione ——————————————————————— e ——————————————————————— Diritto all’informazione dell’Organo delegante Dovere d’informazione dell’Organo delegato Sistema di vigilanza
2. rapporto tra organi delegati e deleganti ——————————————————————— e ——————————————————————— Flusso informativo nel governo della società Obblighi informativi: dell’a.d./Comitato esecutivo: del consiglio di amministrazione del collegio sindacale Assemblea dei soci/ terzi/tribunale Consiglio di amministrazione collegio sindacale Amministratori delegati/ comitato esecutivo
adempimenti degli organi deleganti e di controllo la riforma introdotta con il d.lgs. N.6/03 1. RAPPORTO TRA ORGANI DELEGATI E DELEGANTI ——————————————————————— Il diritto/dovere all’informazione dell’organo delegante Dovere di vigilanza adempimenti degli organi deleganti e di controllo
Il dovere di agire informato Il sistema di controlli interni – la vigilanza dell’organo delegante ——————————————————————— ——————————————————————— Il rapporto tra informazione e vigilanza previste dalla legge a carico degli amministratori deleganti (art. 2381 u.c.) Il dovere di agire informato Il diritto/dovere di chiedere senza limiti in consiglio di amministrazione informazioni relative alla gestione sociale L’attività di vigilanza dell’organo delegante va inserita nel quadro del sistema di controlli interni
gli organi di controllo previsti dal Codice Civile 4. la cd. compliance integrata –il sistema di controlli ——————————————————————— e ——————————————————————— gli organi di controllo previsti dal Codice Civile Il collegio sindacale Il revisore legale evoluzione del sistema di controlli interni nella normativa speciale L’organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001 il codice di autodisciplina Consob 2011 e le norme di Vigilanza B. d’I.) il comitato di controllo e rischi * Il d. lgs. n.39/2010 : Il comitato per il controllo interno e la revisione * Il comitato remunerazione e il comitato per operazioni tra parti correlate * Organi previsti solo per società di interesse pubblico (Banche e società emittenti valori quotati)
Funzioni di vigilanza previste dalla legge (art. 2403) Il sistema di controlli interni – il Collegio Sindacale ——————————————————————— e ——————————————————————— Funzioni di vigilanza previste dalla legge (art. 2403) Funzioni attribuibili dalla società sull’osservanza della legge e dello statuto sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (soprattutto) sulla adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile della società Controllo contabile ex art. 2409 bis c.c. Funzioni di organismo di vigilanza d.lgs.231/01 (introdotto con la legge n.12/11 ) Funzioni di comitato per il controllo e la revisione (introdotto con d.lgs.n.39/2010 art. 19)
Funzioni di vigilanza del revisore (art. 14.1 d.lgs. 39/2010) Il sistema di controlli interni – il revisore legale dei conti ——————————————————————— e ——————————————————————— Canoni di diligenza Funzioni di vigilanza del revisore (art. 14.1 d.lgs. 39/2010) Esprime con una relazione annuale un giudizio sul bilancio d’esercizio e consolidato Verifica nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nella contabilità sociale Osservanza dei Principi di revisione ex dir. CE 2006/43 art. 26.1 e 26.2 Dovere di consultazione del precedente revisore (art. 9 d.lgs.39/10)
Il sistema di controlli interni – l’organismo di vigilanza 231 ——————————————————————— e ——————————————————————— Le innovazioni del decreto 231/01 Disposizioni relative alla responsabilità amministrativa degli enti Esimente dalla responsabilità amministrativa ove l’ente Istituisca l’Organismo di Vigilanza (Art.6.1 a) Stabilisca regole di funzioni di vigilanza sul funzionamento ed osservanza dei modelli organizzativi (il codice etico ed il modello organizzativo) (Art.6.1 b) Abbia effettivamente esercitato adeguate attività di Vigilanza sul funzionamento e l’osservanza dei modelli organizzativi (Art.6.1 d)
Flussi informativi con il collegio sindacale Il sistema di controlli interni – l’organismo di vigilanza 231 ——————————————————————— e ——————————————————————— Funzioni di vigilanza Flussi informativi con il collegio sindacale Sul funzionamento dei modelli di organizzazione e gestione Sulle esigenze di aggiornamento Modalità: (i) analisi, vigilanza e controllo (ii) aggiornamento modello Il collegio sindacale acquisisce informazioni adeguate sull’attività del OdV* Definizione tra OdV e Collegio di un programma di scambio di informazioni* * (cfr.: linee guida per l’organismo di vigilanza e per il coordinamento con il Collegio Sindacale emanato dall’IRDCEC maggio 2013 e Norme di comportamento per il Collegio Sindacale)
Il sistema di controlli interni – il comitato controllo e rischi ——————————————————————— e ——————————————————————— Il codice di autodisciplina emanato nel 2006 (e modificato nel 2011) dalla CONSOB per le società quotate definizione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi aziendale Vigilanza mediante adozione dei modelli esistenti e delle best practices Coinvolgimento organico di tutti gli organi sociali e le funzioni aziendali
Flussi informativi con gli altri organi sociali Il sistema di controlli interni – il comitato di controllo e rischi ——————————————————————— e ——————————————————————— Funzioni di vigilanza Flussi informativi con gli altri organi sociali Identificazione e monitoraggio dei rischi aziendali, Monitoraggio dei processi organizzativi e di gestione rispetto a protocolli o policy aziendali mappate ispirate alle best practices Valuta la corretta applicazione dei principi contabili e l’adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile Supporta l’organo di gestione nelle decisioni consapevoli Il CCR acquisisce informazioni adeguate dalle funzioni aziendali e riferisce al consiglio e al collegio sindacale Valuta la funzione di internal audit; riceve ed esamina le relazioni periodiche delle funzioni aziendali Definizione tra CCR, OdV e Collegio Sindacale di un programma di scambio di informazioni
Consiglio di amministrazione Il sistema di controlli interni – gli obblighi di informativa ——————————————————————— e ——————————————————————— Organi di controllo Destinatari dell’informativa Consiglio di amministrazione Soci (art. 2406) Tribunale (art. 2409) Collegio sindacale Revisore legale dei conti Organismo di Vigilanza Comitato di Controllo e Rischi Internal auditing
Il sistema di controlli interni integrato – i flussi informativi ——————————————————————— e ——————————————————————— Consiglio di amministrazione Amm. delegati Collegio Sindacale Rischi* Controllo Comitato controllo Funzioni Vigilanza Organismo revisione Società
Effetti sulla responsabilità della mancata informazione ——————————————————————— Completa informazione da parte degli organi delegati o di controllo Assenza, incompleta o non veritiera informazione da parte degli organi delegati o di controllo Sussistenza di responsabilità dell’organo delegante Insussistenza di responsabilità dell’organo delegante
il danno e la sua quantificazione ——————————————————————— ——————————————————————— La conseguenza dannosa, il danno e la sua quantificazione
la conseguenza dannosa ——————————————————————— ——————————————————————— Il danno risarcibile Il risarcimento del danno consegue ad un inadempimento dell’amministratore ai precetti previsti dalla legge o dallo statuto Nella valutazione della responsabilità dell’organo socialesi estende il disposto di cui all’art. 1218 c.c.(responsabilità del debitore) La colpa pertanto si presume salvo prova della sua insussistenza o di aver fatto quanto possibile per adempiere l’obbligazione Il risarcimento del danno in subjecta materia si riconduce ai limiti di cui all’art. 1223 c.c. ossia a quel che sia accertato come conseguenza diretta ed immediata e con esclusione dei profili di cui (i) all’art. 1225 c.c. ossia a quel che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione (ii) all’art. 1227 c.c. ossia a quello che si sarebbe potuto evitare usando la diligenza ordinaria
La business judgement rule «Presupposti commerciali» dell’istituto La trasmissione dell’evento sportivo (1954): la genesi del diritto televisivo L’ingresso delle televisioni locali (la sent. Corte Cost. 202/1976) L’irruzione delle televisioni private «commerciali» nel mercato (la Legge Mammì n. 223/90) – la «diretta dell’evento sportivo» La concorrenza su piattaforma e su prodotto La concorrenza e i primi provvedimenti legislativi a tutela del mercato – le aperture della Commissione Europea Profili di diritto comparativo (gli esempi U.E.F.A. (2003) - Bundersliga (2004) – Premier League (2006) I limiti della contrattazione individuale nel mercato interno La legge Melandri – la grande rivoluzione Limiti alla sindacabilità alla condotta degli organi sociali ——————————————————————— La business judgement rule Sussistenza dell’elemento soggettivo nell’illecito Insindacabilità dell’operato dell’amministrazione nelle scelte aziendali Sussistenza di colpa e di responsabilità dell’amministratore
la teoria del deficit patrimoniale la quantificazione del danno ——————————————————————— ——————————————————————— la teoria del deficit patrimoniale il danno risarcibile coincide con l’eccedenza tra il passivo e l’attivo della società fallita Critiche In violazione all’art. 1218 c.c. disapplica le norme relative all’individuazione del danno, del nesso di causalità e di onere della prova In violazione dell’art. 1223 c.c. non consente una corretta quantificazione del danno Utilizzabilità residua post d.lgs.6/03 Mancanza o totale inattendibilità delle scritture contabili obbligatorie Sistematicità e reiterazione dei fatti distrattivi comporta l’impossibilità di misurare il valore degli attivi
la teoria della differenza dei netti patrimoniali La quantificazione del danno —————————————————————————————————————————————— ——————————————————————— la teoria della differenza dei netti patrimoniali il danno risarcibile si ricava dalla comparazione tra la situazione patrimoniale nel momento in cui si è verificata la causa di scioglimento e la situazione patrimoniale al momento del fallimento Meccanica applicativa Definizione della data in cui il capitale sociale è sceso sotto il minimo Redazione della situazione patrimoniale alla data Redazione della situazione patrimoniale alla data di fallimento Calcolo delle differenze patrimoniali Critiche della giurisprudenza Cass. 17033/2008 violazione del principio dell’imputabilità del danno e non tutto il danno può sempre essere imputabile
l’assolvimento dell’onere della prova ——————————————————————— ——————————————————————— La consulenza cd. esplorativa quale limite all’ammissibilità della consulenza tecnica (rif. Artt. 191 ss. C.p.c.). La consulenza per essere funzionale all’accertamento del quantum debeatur dovrà occuparsi: di risalire al momento della perdita del capitale sociale e redigere la relativa situazione patrimoniale di rettificare le poste giustificate dalla (inveritiera) rappresentazione della sussistenza dei presupposti di continuità aziendale di effettuare la comparazione della situazione così rettificata con la situazione patrimoniale alla data di fallimento di elidere dall’importo quei costi sostenuti che comunque sarebbero stati sostenuti anche in caso di pronta messa in liquidazione di ricostruire pro tempore rata il danno causato dai singoli amministratori succedutisi ai fini della relativa imputazione .
Natura della responsabilità degli organi sociali ——————————————————————— ——————————————————————— La transazione del diritto al risarcimento con gli organi sociali
I principi stabiliti dalle Sezioni Unite: la transazione del diritto al risarcimento del danno da illecito dell’organo sociale – la giurisprudenza ——————————————————————— ——————————————————————— La cassazione Sent. Sez. Unite n. 30174 del 30/12/11 Sent. I sez. n. 7907 del 18/05/12 Sent. I sez. n. 24362 del 29/10/13 I principi stabiliti dalle Sezioni Unite: Litisconsorzio facoltativo tra organi sociali convenuti nel giudizio di accertamento del danno ex art. 2392 e 2407 c.c. e 146 L.F. La definizione transattiva sulla quota di uno o più convenuti non incide sul diritto al risarcimento e sulla relativa azione nei confronti dei restanti convenuti non aderenti o beneficiari della transazione Estensione erga omnes dell’effetto estintivo del vincolo di solidarietà passiva tra condebitori Riduzione del quantum debeatur per l’effetto della transazione sugli altri convenuti All’esito dell’accertamento definitivo del quantum debeatur frazionato tra convenuti: riduzione del debito residuo a carico dei convenuti superstiti in misura pari alla quota di chi ha transatto