La struttura organizzativa e gestionale dell'istituzione scolastica La struttura organizzativa e gestionale dell'istituzione scolastica. Le funzioni di sistema e tutto ciò che vi gira intorno
Art. 4 d.lgs 165/01 “le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro” Anna Armone
Organizzazione della funzione di indirizzo La funzione di indirizzo risponde prioritariamente a ragioni di tipo organizzativo, riguardanti la distribuzione delle funzioni nel disegno organizzativo dell’ente Quando si dispone che ad un certo organo compete la funzione di indirizzo, si pone una norma organizzativa (interorganica o intersoggettiva) L’organo di indirizzo deve attrezzarsi per lo svolgimento della funzione Gli organi non aventi funzioni di indirizzo sono in situazione soggettiva di obbligo da attuare Anna Armone
la posizione dell’organo che non esercita funzione di indirizzo Tale situazione soggettiva non necessariamente comporta una posizione di sottordinazione Si può avere anche una struttura di equiordinazione tra organo di indirizzo e organo di attuazione Anna Armone
Funzione di indirizzo e potestà direttiva Può prescindere da un rapporto di sopraordinazione Si pone in un rapporto di sopraordinazione consistente in un rapporto di gerarchia o di direzione Anna Armone
soggetti equiordinati Le relazioni interorganiche nella scuola i soggetti Dirigente: organo di gestione Consiglio: organo di indirizzo soggetti equiordinati Collegio: organo tecnico Anna Armone
Area delle relazioni equiordinate Area delle relazioni gerarchiche Gli equilibri decisionali Consiglio Area delle relazioni equiordinate Collegio docenti Dirigente scolastico Aree disciplinari team Direttore SGA Docente collaboratori Area delle relazioni gerarchiche Anna Armone
Il consiglio di istituto è organo di indirizzo Art. 4 d.lgs 165/01 “le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro” ……quando indirizza? Quando controlla? Anna Armone
Il collegio dei docenti è organo tecnico professionale Competenze d.p.r. 275/99 “Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto……” Anna Armone
primazia Anna Armone
La “funzione dirigenziale” Per raggiungere i suoi fini lo Stato svolge la "funzione amministrativa", costituita dell’insieme delle attività concrete poste in essere dal potere esecutivo per conseguire gli obiettivi fissati dalle leggi Anna Armone
Il dirigente è organo gestionale Anna Armone
DIRIGENZA SCOLASTICA Norme generali Norme di settore deve assicurare LA LEGITTIMITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA L’EFFICIENZA DELL’AZIONE L’EFFICACIA DELL’AZIONE LA TRASPARENZA DELL’AZIONE LA QUALITA’ DEL SERVIZIO ISTRUZIONE Anna Armone
d.Lgs n. 165/2001 Art. 17 - Funzioni dei dirigenti. 1. I dirigenti, nell'àmbito di quanto stabilito dall’art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; d-bis) concorrono all’individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti cui sono preposti anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti ………………
Assicura la gestione unitaria Art. 25 d.lgs n. 165/01 2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati deI servizio Assicura la gestione unitaria responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali responsabile dei risultati deI servizio Anna Armone
Art. 25 d.lgs n. 165/01 Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane direzione POTERI coordinamento valorizzazione Anna Armone
Discrezionalità amministrativa Sfera del potere della PA di autodeterminarsi a canoni di opportunità, convenienza ed equità nell’individuazione della scelta amministrativa La PA sceglie fra varie soluzioni, tutte legittime, quella che meglio soddisfa l’interesse pubblico dell’Amministrazione che la stessa deve perseguire Anna Armone
Potere di organizzazione Art. 25 d.lgs n. 165/01 In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali Potere di organizzazione Finalizzato all’efficienza e all’efficacia formativa Anna Armone
Azione generalizzata, non prescrittiva, di attivazione dei processi Art. 25 d.lgs n. 165/01 3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni Azione generalizzata, non prescrittiva, di attivazione dei processi Anna Armone
Adozione di provvedimenti di gestione Art. 25 d.lgs n. 165/01 4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. Adozione di provvedimenti di gestione No GESTIONE Anna Armone
gestione delle risorse finanziarie e strumentali Le responsabilità formali: risultati deI servizio Direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane I poteri nell’esercizio della discrezionalità dirigenziale Potere di organizzazione Attivazione dei processi Anna Armone
Il coordinamento tra gli organi La natura e gli scopi del coordinamento Anna Armone
la natura del coordinamento Il concetto del coordinamento non è giuridico, ma di scienza dell’amministrazione poiché giuridicamente esisterebbe solo l’atto di programmazione I disegni di coordinamento sarebbero da intendere come piccole programmazioni operative, aventi sostanza prevalentemente tecnica Anna Armone
SCOPO DEL COORDINAMENTO Un continuo scambio di idee, pareri decisioni da e per ogni punto dell’organizzazione La possibilità di confrontare senza difficoltà l’avanzamento dei lavori nelle varie sezioni operative L’allargamento della partecipazione collettiva agli obiettivi, ai programmi e alle modalità realizzative Anna Armone
L’attività di coordinamento è caratterizzata da un alto indice di discrezionalità, essendo svolta quasi sempre dal vertice dell’istituzione Il coordinamento si pone accanto alla gerarchia e al controllo come rapporto tipico tra diverse figure soggettive della Pubblica Amministrazione Anna Armone
La funzione dirigenziale del coordinamento non è una potestà autonoma ma è l’esercizio di alcuni poteri indispensabili alla soddisfazione di esigenze unitarie dell’istituzione Anna Armone
DIRIGENTE CONSIGLIO COLLEGIO SINGOLO DOCENTE coordinamento coordinamento DIRIGENTE CONSIGLIO COLLEGIO gerarchia STATUS IMPIEGATIZIO SINGOLO DOCENTE LIBERTA’ PROFESSIONALE coordinamento Anna Armone
CONSIGLIO DI ISTITUTO DS COLLEGIO DEI DOCENTI DS FUNZIONE PONTE DELL’AZIONE DIRIGENZIALE, ATTRAVERSO ATTI GENERALI DI IN DIRIZZO, NEI MOMENTI SEQUENZIALI DELLE DECISIONI Anna Armone
Rapporti tra l’organo gestionale - dirigente - e gli altri soggetti all’interno dell’istituzione scolastica dirigente Collegio docenti Consiglio di istituto docente Direttore SGA I RAPPORTI TRA IL DS E QUESTI SOGGETTI REGOLATI DA ATTI GENERALI DI INDIRIZZO. L’ORDINE HA UNA FUNZIONE RESIDUALE E RIGUARDA LA RICHIESTA DI ADEMPIMENTI FORMALI, CHE NON COINVOLGONO LA DISCREZIONALITA’ PROFESSIONALE DELL’OPERATORE Anna Armone
La previsione giuridica della funzione dirigenziale di coordinamento dall’art. 25 del d.lgs n. 165/2001 obbligo di relazionare periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa "…al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica Anna Armone
Gli strumenti dirigenziali del coordinamento Strumenti formali Informazione preventiva Intese Atti generali di indirizzo deleghe Modelli organizzativi Strutture intermedie di gestione Modelli comunicativi Anna Armone
Con quali strumenti il dirigente attiva i processi, coordina e gestisce? Gli strumenti di gestione (le direttive di indirizzo, le direttive amministrative, gli ordini, le determine, le deleghe) Anna Armone
Esercizio della funzione amministrativa dirigente I soggetti Funzione amministrativo contabile e organizzativa direttore sga docenti Funzione gestionale e di vigilanza sulla legittimità dell’azione amministrativa La funzione amministrativa ingloba in massima parte la funzione didattica Funzione tecnico professionale attraverso l’esercizio dell’azione amministrativa
dirigente Funzioni gestionali delega Funzioni organizzative in ambito didattico Funzioni di sistema
La delegazione amministrativa La delegazione amministrativa è un atto amministrativo di natura organizzatoria con il quale un organo investito della competenza in una data materia, detto delegante, trasferisce ad un altro organo, detto delegato, la legittimazione ad adottare uno o più atti che rientrano nella sua sfera di competenza
Il fenomeno della delega dal punto di vista giuridico I profili Validità degli atti amministrativi Organizzazione dei pubblici uffici e loro dislocazione o ripartizione delle competenze Aspetti lavorativi, retributivi e sindacali Responsabilità giuridiche connesse
Solitamente, trattandosi di un atto discrezionale e non dovuto, ci si avvale della delega nei casi in cui determinati organi si trovano ad essere gravati da un’elevata mole di affari, per cui si rende necessario, al fine di garantire un miglior funzionamento della macchina amministrativa, affidare lo svolgimento di alcuni di detti affari ad altri organi, appartenenti allo stesso ente (delega interorganica) o a diverso ente (delega intersoggettiva)
delega.intersoggettiva regione provincia delega.interorganica Capo dipartimento Dirigente generale
La competenza La competenza nell’adozione di un atto o provvedimento amministrativo è requisito essenziale dell’atto. Nullità dell’atto per difetto assoluto di attribuzione Annullabilità dell’atto per difetto relativo di attribuzione
La competenza La materia della competenza è coperta da riserva di legge e ai sensi dell’art. 2 del d.lgs n. 165/2001 è regolata attraverso atti di organizzazione Ogni ordinamento stabilisce le regole per il riparto delle competenze
La competenza Atti di organizzazione Atti di macro organizzazione Atti di micro organizzazione
Caratteristiche del trasferimento di funzioni Trasferimento dell’esercizio di funzioni amministrative temporaneo eccezionale Legittimazione ad adottare uno o più atti, o una serie di atti, che rientrano nella sfera di competenza del delegante
Il rapporto tra delegante e delegato Con la delega si instaura un vero e proprio rapporto fra delegante e delegato Conserva la sua sfera di competenza anche se conferisce al delegato la legittimazione
La delegazione amministrativa è ammessa nei soli casi previsti dalla legge, atteso che l’art.97 Cost. pone al riguardo una espressa riserva di legge, e non comporta alcuna perdita di poteri in capo al delegante, il quale dunque conserva la titolarità della competenza delegata e trasferisce al delegato solo l’esercizio, per un tempo determinato, di essa. “la delegazione è legittima nei casi in cui la norma attributiva della competenza esplicitamente o implicitamente la preveda” /deliberazione n. 2/1993 Corte dei Cinti)
I poteri del delegante Il delegante mantiene determinati poteri, che sarebbe auspicabile specificare nell’atto di delega, che possono brevemente riassumersi nei seguenti: potere di direttiva nei confronti del delegato; potere di vigilanza sull’attività svolta dal delegato; potere di revoca della delega; potere di avocazione per ragioni di opportunità; potere di sostituzione nel caso di inerzia del delegato; potere di annullamento, in sede di autotutela, degli atti illegittimi compiuti dal delegato nell’esercizio della delega.
Potere di direttiva È espressione del rapporto di sopraordinazione consistente in un rapporto di gerarchia o di direzione. La delega si realizza nell’ambito di una relazione gerarchica
Potere di vigilanza È espressione di potere di controllo all’interno di un rapporto gerarchico, per cui compete all’organo superiore il potere di vigilare sull’attività dell’organo inferiore
Potere di revoca È espressione dello jus poenitendi della PA, previsto espressamente dall’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 Articolo 21-quinquies legge n. 241/1990. (Revoca del provvedimento) 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Revoca solo per iscritto?
Potere di avocazione Al superiore gerarchico si riconoscono poteri di intervento preventivo che possono consistere nel potere di sottrarre all’inferiore le competenze ordinariamente spettantigli relativamente ad un affare determinato provvedendo al suo posto
Potere di sostituzione Al superiore gerarchico si riconoscono poteri di intervento preventivo che possono consistere nel potere di esercitare competenze che l’inferiore ha mancato di esercitare
Potere di annullamento in autotutela Articolo 21-octies. (Annullabilità del provvedimento) 1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
Il fondamento della delega La delegazione fra organi amministrativi, poiché incide su norme primarie che regolano la competenza, deve trovare il suo fondamento in una norma di legge Giurisprudenza costante
Le modalità del conferimento La delega dovrà necessariamente essere conferita in forma scritta ed il delegato assumerà in proprio la responsabilità degli atti compiuti in forza della delega. Affinché ciò avvenga occorrerà che dall’atto di delega risulti con chiarezza l’oggetto di essa e gli eventuali limiti all’esercizio del potere delegato
Delega di firma Diversa dalla delegazione amministrativa finora esaminata è, per la dottrina pressoché unanime, la delega di firma in quanto con quest’ultima non si procede a delegare funzioni o attribuzioni ma solo la sottoscrizione materiale di atti aventi rilevanza esterna, con la conseguenza che la responsabilità rimarrà in capo al delegante
Delega di firma La sostituzione nell’assolvimento del compito avviene tra soggetti che fanno parte dello stesso organo o ufficio. Il delegante può legittimamente firmare egli stesso, in qualsiasi momento, gli atti per i quali ha delegato un altro soggetto Alla delega di firma si ricorre per le attività meramente strumentali e serventi all’attività provvedimentale
La responsabilità degli atti compiuti Il delegato assume in proprio la responsabilità degli atti che compie anche nei confronti di terzi Nel caso di atti dovuti per i quali il delegato non può che adeguarsi all’obbligo giuridico di adottarli così come predisposti dal delegante C’è anche una responsabilità diretta del delegante poiché il delegato è mero esecutore
L’impugnabilità degli atti del delegato Davanti a chi si impugna l’atto posto in essere dal delegato? Poiché il delegato è direttamente responsabile del suo operato non può considerarsi rappresentante del delegante né suo mandatario gli atti da lui compiuti sono suscettibili di ricorso gerarchico Altra tesi afferma che , rientrando l’atto adottato dal delegato in ogni caso nella sfera di competenza del delegante, al quale vengono imputati gli effetti dell’operazione, il termine di riferimento sarebbe sempre, sotto il profilo soggettivo, la sfera di competenza del delegante
Invalidità dell’atto di delega In linea di massima poiché la delega conferisce la legittimazione, qualora essa sia illegittima l’atto adottato dal delegato sul suo presupposto dovrebbe essere viziato da incompetenza L’illegittimità dell’atto di delega comporterebbe un profilo di invalidità derivata dall’atto del delegato, in quanto inciderebbe sulla legittimazione e quindi sulla competenza ad adottare lo stesso. La soluzione sta nel sistema di impugnativa degli atti
Invalidità dell’atto di delega Se l’atto produce effetti favorevoli nella sfera giuridica dei terzi Si utilizza il principio di conservazione analogamente a quanto avviene per gli atti adottati dal funzionario di fatto.- Se l’atto produce effetti sfavorevoli nella sfera giuridica dei terzi per far valere il vizio di legittimazione occorrere che l’atto di delega sia già stato annullato o che comunque siano ancora aperti i termini per la sua impugnativa
Invalidità dell’atto di delega Nel caso di atto di delega nullo perché emesso in carenza di potere da parte del delegante, la nullità è determinata da un vizio dell’atto per mancanza del presupposto soggettivo Caso di carenza di potere in concreto
Invalidità dell’atto di delega Non è configurabile il vizio di incompetenza nel caso della delega di firma che, senza alterare l’ordine delle competenze, attribuisca al soggetto delegato il potere di sottoscrivere atti che continuano ad essere atti del delegante e non del delegato.
Non costituiscono atti di delega L’individuazione del responsabile del procedimento L’individuazione del responsabile del procedimento di accesso L’individuazione del responsabile del trattamento dei dati personali L'individuazione del responsabile della sicurezza
Il profilo lavoristico della delega Art. 5 d.lgs n. 165/2001 “Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei princìpi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. 2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”
Le norme civilistiche di riferimento Art. 2086. Direzione e gerarchia nell'impresa. L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori
Le norme civilistiche di riferimento Art. 2104. Diligenza del prestatore di lavoro. Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. Art. 1175. Comportamento secondo correttezza. Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza
La natura dell’atto di delega Atto di organizzazione poiché procede alla dislocazione della competenza amministrativa? Doppia veste dell’atto di delega È un atto datoriale perché incide sul rapporto di lavoro
Le fonti normative della scuola sulla delega Testo unico n. 297/1994 D.lgs n. 165/2001 D.p.r. n. 275/1999 D.i. n. 44/2001
L’art. 32, 2° co. D.I. 44/2001 L’art. 32, 2° co. D.I. 44/2001 prevede che il Dirigente scolastico possa delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al Direttore dei ss.gg.aa.. La delega di cui sopra potrà in alternativa essere conferita ai docenti collaboratori di cui all’art. 25, 5° co. del D. Lgs. 29/1993 e, qualora non vi fossero figure idonee al compimento delle attività negoziali ci si potrà avvalere di esperti esterni, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.
Modalità del conferimento Il Dirigente, pur mantenendo la responsabilità dell’intero procedimento, in termini di efficienza del servizio, può delegare l’istruttoria del procedimento (se l’assegnazione della responsabilità dell’istruttoria non è stata già disposta dalle disposizioni) riservando a se la firma dell’atto finale, ovvero oltre all’istruttoria del procedimento può delegare la firma dell’atto finale e ogni ulteriore adempimento inerente il singolo procedimento.
Art. 17 d.lgs n. 165/2001 1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 16, comma 1, lettera l-bis.
A chi delegare Ai soggetti che nella scuola ricoprono le funzioni apicali docenti Direttore sga
Le funzioni dirigenziali e la loro delegabilità E’ titolare delle relazioni sindacali e rappresenta la parte pubblica ( art. 25 D.L.vo 165/01 e art. 7 ). In questa veste svolge e stipula la contrattazione integrativa d’istituto, deve formalizzare la propria proposta contrattuale e deve fornire informazioni preventive e successive ( art. 6 ccnl ). Dispone l’affissione all’albo per la convocazione delle assemblee sindacali, ne dà avviso al personale interessato, decide in ordine alla sospensione delle attività didattiche e stabilisce le quote e i nominativi del personale ata per assicurare i servizi essenziali (art.8). Queste funzioni non sono delegabili
Le funzioni dirigenziali e la loro delegabilità Concede congedi, ferie, festività, permessi retribuiti, permessi brevi, assenze per malattia, aspettative, infortuni (artt. 12/13/14/15/16/17/18/19/20). Queste funzioni sono delegabili ad uno dei docenti collaboratori e al direttore; Provvede al pagamento del compenso sostitutivo per ferie non godute (art. 13) ed alla corresponsione dell’indennità sostitutiva di preavviso (art. 21).Queste funzioni sono delegabili ad uno dei docenti collaboratori e al direttore s.g.a.; Stipula i contratti individuali di lavoro del personale docente ed ATA; in alcuni casi procede anche all’atto di individuazione del dipendente da assumere ( artt. 23/37/44/59) (D.M. 201 2000 e D.M. 430 2000). Queste funzioni sono delegabili ad uno dei docenti collaboratori e al direttore s.g.a.;
Le funzioni dirigenziali e la loro delegabilità Predispone, sulla base di eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive (art. 26, c. 4). Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti collaboratori
Le funzioni dirigenziali e la loro delegabilità Individua i docenti (due unità) ai quali affidare attività di collaborazione (art. 25, D.L.vo 165 2001). Questa funzione non è delegabile
Le funzioni dirigenziali e la loro delegabilità Autorizza le collaborazioni plurime dei docenti e quelle del personale ATA, sentito il direttore . Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti collaboratori
Le funzioni dirigenziali e la loro delegabilità Nel caso il personale docente e quello ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato accettino rapporti di lavoro a tempo determinato dispone la sospensione temporanea del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti collaboratori e al direttore s.g.a.;
Le funzioni dirigenziali e la loro delegabilità Conferma il contratto di lavoro a tempo indeterminato del personale ATA per superamento del periodo di prova. Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti collaboratori e al direttore s.g.a.
Le funzioni dirigenziali e la loro delegabilità Attribuisce gli incarichi specifici al personale ATA. Fra gli assistenti amm.vi titolari di incarico specifico individua il sostituto del direttore. Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti collaboratori e al direttore s.g.a
Le funzioni dirigenziali e la loro delegabilità Adotta il piano delle attività del personale ATA proposto dal direttore . Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti collaboratori.
Le funzioni dirigenziali e la loro delegabilità Autorizza la partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento (art. 62). Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti collaboratori e al direttore
Le funzioni dirigenziali e la loro delegabilità In quanto titolare delle azioni disciplinari infligge le sanzioni del rimprovero verbale, del rimprovero scritto e della multa. Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti collaboratori e al direttore s.g.a.;