Il Contratto di Viaggio

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Cassazione Civile, sez.III, 27 ottobre 2003, n.16090
Advertisements

IL MANDATO: Il mandato è il contratto col quale una parte (detta mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (detta.
RESPONSABILITA DELLALBERGATORE PER IL DEPOSITO IN ALBERGO CASS. CIV.,III sez., , n
ADEMPIMENTO Esatto adempimento estingue l’obbligazione con pieno soddisfacimento del creditore e piena liberazione del debitore Principio della diligenza.
LA RESPONSABILITA DELLAVVOCATO. OBBLIGAZIONE DI MEZZO VS OBBLIGAZIONE DI RISULTATO Nel primo caso la prestazione, cui il debitore è tenuto, consiste in.
“RESPONSABILITÀ DA INFORTUNIO IN PARCO ACQUATICO”
Caso giurisprudenziale sull’azienda 5
Caso giurisprudenziale sul marchio 4
Università degli studi di Milano Bicocca corso di laurea triennale in Scienze dell’Organizzazione Il trasporto di cose Frison Lara, Tagliabue Isabella.
IL DOPPIO MANDATO DEL TRAVEL AGENT Cassazione civile, Sez. III, 8 ottobre 2009, n Pres. Varrone – Rel. DAmico – P.M. Golia Veratour s.r.l. c. Ancona.
Sentenza n°1 Sede di giudizio
la responsabilità illimitata del socio uscente da SNC
Segheria Barduca Annuncio & f.lli Antonio e Mario S.n.c. Commercio allingrosso e al dettaglio di legname Andrea Rella – Diritto commerciale – corso di.
Sentenza 15 marzo 2007 n°6007 Cassazione Civile III sezione
La responsabilità civile della pa (art. 28 Cost., artt e 2043 c.c.)
L’obbligazione Università degli studi di Roma Tre
Adempimento e Inadempimento
L’obbligazione DARE FARE NON FARE Diritti di credito Diritti personali
LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL TRADUTTORE Milano, 9 giugno 2007
B socio palese Socio palese C socio occulto Società palese.
L’EFFICACIA OGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO
Sentenza del 3 dicembre 2002, n° 17150
Tribunale di Torino, Sez.III Sentenza del 31 marzo 2009
Responsabilità del ristoratore per danni subiti dagli avventori all’interno del locale Cassazione Civile, Sez. III, 15 febbraio 2003, n Beretta.
Caso giurisprudenziale su cancellazione della cancellazione dal registro imprese Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2012, n Parma 20 maggio 2013.
Cassazione Civile, Sez. III 03 dicembre 2009, n
LE RESPONSABILITA’ DEL T. O.
MAGISTRATURA Lezione 11.
IL DOPPIO MANDATO DEL TRAVEL AGENT C ASSAZIONE CIVILE, S EZ. III, 8 O TTOBRE 2009, N L AURA R IGHI E A LICE R OTA C ORSO DI D IRITTO DEL T URISMO.
OVERBOOKING AEREO PRESENTAZIONE DI : Chiarelli Sara, Trovato Frine e Melograna Cinzia Silvia.
Corso di Diritto del turismo anno2011/12
Tribunale di Milano Sentenza del 4 giugno 1998, n°1736 Di Blasi (Rel.) Nonnato Antonio C. Splendid Viaggi S.r.l.
LA RESPONSABILITA’ IN PARTICOLARE LA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI: RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO, EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA. Giovanni.
Tribunale di Roma, Cassazione Civile, Sez.III, 11 maggio 2012, n° 7256
Tribunale di Torino Sentenza 28 novembre 2005
La responsabilità medica
Responsabilità del progettista e diritto al compenso
Di Benvenuti Annamaria Favalessa Fabio Tenca Alberto
DILIGENZA NELLA SCELTA DI TERZI FORNITORI DI SERVIZI
Daniele La Rocca Andrea De Rossi
Avv. Andrea Gangemi SSPL
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, 2 MARZO 2012, N° 3256.
INADEMPIMENTO Il debitore è inadempiente quando c’è una discordanza tra il dovuto e ciò che si è prestato. Il debitore non esegue la prestazione la esegue.
LA MEDIAZIONE Gabriele Musumeci Monica Bianchi.
GIUDICA LA CORTE DI CASSAZIONE Sentenza n Novembre 2013 Sentenza n Brusadelli, Burini, Monti.
Tecnica di redazione degli atti L’atto di appello
A cura di: Loprieno Fabio, Pellizzeri Ilaria, Zarantonello Martina
A cura di Molica Marco e Villani Francesca Organo giudicante Tribunale di Spoleto Sentenza N°91 del 24 Maggio 1995.
Responsabilità dell’organizzatore per danno alla persona Chiara Bertinat Letizia Fadini.
Responsabilità del vettore aereo per ritardo e cancellazione di un volo nell’ambito della normativa sull’overbooking (Regolamento CE n.261/2004): cause.
CONTRATTO di TRASPORTO
Di: Luca Ghezzi Cecilia Messina Alessandra G. Paglianiti
“CAPACITA' DI ADATTAMENTO”
23 maggio 1997, n°4607 – sezione III – Mario Mutti contro la Soc. Sib.
Analisi di una sentenza Cristofaro Gabriella Colombo Anna Ferraro Alberto.
RESPONSABILITA’ DELL’ALBERGATORE PER IL DEPOSITO IN ALBERGO
Università degli Studi di Milano - Bicocca Cdl in Scienze del Turismo e Comunità Locale Diritto del Turismo - a.a Eric Lamperti Sonia.
CASSAZIONE CIVILE, sez. un., 8 ottobre 2008, n
LA MAGISTRATURA.
IL COMODATO Di Cintio Federica matricola: Taccani Luca L.M. matricola: Vigolo Michelamatricola:
IL MUTUO Roberta Consoli Viviana Costa Laura Vaglietti.
CONTRATTO D’APPALTO art c.c.
CONTRATTO DI LOCAZIONE
Contratto di trasporto (art )
G. la rocca - corso di diritto civile 1 Scioglimento e modificazione del contratto Premessa.
Diritto privato Mora ed inadempimento. Mora del creditore Se il creditore non offre la necessaria cooperazione ai fini dell’adempimento (es. impossibilità.
Diritto privato Adempimento del rapporto obbligatorio.
Caso giurisprudenziale sull’azienda 3 Cass., 15 febbraio 2007, n Parma, 19 ottobre 2007.
La massima L’Agenzia di Viaggi, facendo uso dell’ordinaria diligenza e in base ai principi di buona fede, deve assicurarsi di fornire informazioni su.
CASO FORTUITO CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, Sentenza del 10 Febbraio 2005, n Università degli Studi di Milano-Bicocca Corso di Diritto del Turismo.
Transcript della presentazione:

Il Contratto di Viaggio L’obbligo d’informazione a carico del mandatario Laura Pollini 727890 Cristina Zoli 732507

Il Caso CASS. CIV., III sez., 24.2.1987, n. 1929 Cassa Trib. Treviso, 18.8.1982 Obblighi dell’agente in qualità di mandatario – Circostanze determinanti revoca o modificazione del mandato – Obbligo d’informazione a carico del mandatario – Responsabilità Art. 1710, Codice Civile

Art. 1710 cod. civ. Comma 1 -  “Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.” Il contratto di viaggio che abbia per oggetto esclusivamente il mandato a stipulare un contratto di trasporto di persona non si estende all’organizzazione del soggiorno del mandante, ma comprende l’effettivo trasferimento del mandante nel luogo previsto dal contratto di viaggio (principio di diligenza). Comma 2 – “Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.” Nel caso che il trasferimento sia reso impossibile da circostanze preesistenti, ma non considerate al momento della stipulazione del contratto, sorge a carico del mandatario un obbligo d’informazione il cui inadempimento comporta responsabilità in capo al medesimo.

Sig.ra Piera Pantarotto I soggetti Sig.ra Piera Pantarotto Mandante: Agenzia Cusinato Viaggi, in persona di Giovanni Cusinato, con sede in Treviso Mandatario:

Ricostruzione del fatto La sig.ra Pantarotto dà mandato all’AdV Cusinato Viaggi di stipulare contratto di trasporto Venezia – Alessandria d’Egitto A/R, organizzato dalla Società S.p.A. Adriatica Società di Navigazione. 6 febbraio 1975 Causa: precedente viaggio in Israele risultante da passaporto. Negato lo sbarco alla sig.ra Pantarotto dall’autorità egiziana, con obbligo di rientro in Italia. 17 febbraio 1975 La sig.ra Pantarotto cita in giudizio il signor Cusinato. Richiede risarcimento del danno per L. 327000. 14 maggio 1975

I° - Il Giudice riconosce la colpa dell’AdV per mancata informazione. 17/4/80 I° - Il Giudice riconosce la colpa dell’AdV per mancata informazione. 18/8/82 II° - Appello Il Tribunale di Treviso assolve il sig Cusinato. 24/2/87 III° - Cassazione Ricorso sig.ra Pantarotto merita accoglimento. Rinviato al Tribunale di Venezia.

Motivazioni Giudici I° Pretore accoglie domanda Pantarotto. Inadempimento dell’AdV per omissione d’informazione. L’AdV ha, infatti, nei confronti del cliente, un preciso obbligo d’informazione al quale, con il suo comportamento negligente, questa era venuta meno. II° Tribunale di Treviso riforma la decisione di I° rigettando la domanda in base all’osservazione che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti aveva avuto a oggetto esclusivamente un mandato a stipulare un contratto di trasporto di persona. L’omesso avviso dell’impossibilità di sbarco non poteva in alcun modo ricollegarsi in adempimento della prestazione contrattualmente assunta.

Il ricorso merita accoglimento: III° - Suprema Corte. In base all’art. 1710, comma 2, il mandatario ha l’obbligo, ogni volta che gli venga fatta richiesta, di rendere edotto il mandante delle circostanze attinenti all’esecuzione del mandato. In particolare, l’Agenzia di Viaggi ha l’elementare dovere di fornire informazioni al mandate sulle condizioni minime per l’effettuazione del viaggio senza ostacoli di sorta. Il ricorso merita accoglimento: causa rinviata al Tribunale di Venezia.