Diritto dell’Unione Europea Progredito

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
presentazione a cura del Servizio Progetti di Ateneo
Advertisements

Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Il principio di sussidiarietà orizzontale
Il SUAP alla luce delle novità introdotte dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla L. 14 settembre 2011, n° 148
LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI NELLUE La Direttiva CE 2006/123 Michele Colucci Università degli Studi di Salerno.
Milano, 3/11/2010 Dott.ssa Lidia Germani Direttiva Servizi: Novità e opportunità per le imprese in Europa. La nuova disciplina per laccesso e lesercizio.
Perugia, 24 marzo 2011 Direttiva Servizi: Novità e opportunità per le imprese in Europa. La nuova disciplina per laccesso e lesercizio di attività di servizi:
Informazione ambientale e territoriale Sommario : Rilevanza dellinformazione ambientale e territoriale (qualificazione in termini di funzione amministrativa.
La nozione di pubblica amministrazione
Diritto Commerciale SITO WEB: DC_10-11/home.htm.
Obbligo formativo Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina.
Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2007/2008
Dott.ssa Silvia Marino1 Principi regolatori del mercato interno Trieste, 13 novembre 2006.
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, BENI, SERVIZI E CAPITALI
Documento informatico Ingegneria Informatica 31 marzo 2006 Prof. Pieremilio Sammarco.
REG. (CE) N. 1081/2006 relativo al FSE
I soggetti tenuti allapplicazione della disciplina dei contratti pubblici.
REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI (cenni)
ISTAT DCRS Novità organizzative e legislative per il PSN (Roma, 24 giugno 2009) Maria Rosaria Simeone (Dirigente Servizio DCRS/IST) Impatto della normativa.
Riconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE
COSTITUZIONE ECONOMICA EUROPEA
IMPRESA E DIRITTO: Licenze e Autorizzazioni per aprire IMPRESA E DIRITTO: Licenze e Autorizzazioni per aprire Licenze e Autorizzazioni per aprire: SPEDIZIONIERE.
La cittadinanza europea
Collegio Infermieri Professionali della Provincia di Bologna
IMPRESA E DIRITTO: “Forme Giuridiche”
LA BANCA CENTRALE EUROPEA
Direttiva 2005/36/CE Relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire”
LA NOZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
NEL TRATTATO DI LISBONA
IL DIRITTO DI STABILIMENTO FORTE LEGAME CON LO STATO DI DESTINAZIONE
Diritto dell’UE Progredito
Diritto dell’Unione Europea Progredito
Diritto dell’Unione Europea Progredito
Sent. 303/2003: le condizioni della «chiamata» Quando si intendano attrarre allo Stato funzioni amministrative in sussidiarietà, di regola il titolo del.
Comune di Capaci Anno 2012 Associazione Codici Sicilia.
Beni comuni e diritti sociali
Lezioni dEuropaLezioni dEuropa LUnione Europea. Origini e sviluppi 27 ottobre 2012 Le competenze dellUnione Europea Dott. Marco Baldassari Professore a.
I CITTADINI SONO TENUTI A PAGARE I TRIBUTI RICHIESTI DAI COMUNI E DALLE PROVINCE.
Riforma e Professione  Tavola rotonda  “Società tra Professionisti Le Assicurazioni e la Responsabilità Civile Professionale “  Lunedì 7 aprile 2014.
Riconoscimento delle qualifiche professionali
“Il riconoscimento delle qualifiche professionali” Giornata informativa 6 maggio 2014, San Benedetto del Tronto Avv. Valentina Mayer - Your Europe Advice.
Relazione di Emilio Abruzzese Società tra professionisti ex art. 10, 3° comma, Legge 12 novembre 2011, n. 183 Disciplina Tributaria.
Punti di riferimento essenziali
Corso di Diritto Privato
PROFESSIONE. Termine utilizzato spesso in modo improprio, mentre ha un significato specifico. La sociologia delle professioni ed in particolare il contributo.
DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI E SCUOLA Accentramento delle funzioni in capo all’amministrazione dello Stato. Esigenza di un intervento del legislatore che.
LE AUTONOMIE TERRITORIALI
Europa, organismi sovranazionali
I principi costituzionali del diritto amministrativo
Corso di Laurea Magistrale, a.a Silvia Borelli Lezione V.
1 Il regolamento di organizzazione A cura del dott. Arturo Bianco.
LA TUTELA DEI DIRITTI NELL’UNIONE EUROPEA LEZIONE 4 – 3 FEBBRAIO 2016 Dott.ssa Nicole Lazzerini Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli Studi.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a L’individuazione della legge applicabile (II)
1. Regolamento n. 1346/2000:  istituisce un quadro comune per le procedure d’insolvenza in seno all’UE;  si applica alle procedure concorsuali, aventi.
Diritto privato Le fonti. Fonti del diritto Per fonti del diritto si intendono i “fattori” (atti o fatti) considerati dall’ordinamento come idonei a creare,
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (6) La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali: il regolamento 593/2008 (Roma.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (7) La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali: il regolamento 593/2008 (Roma.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (8) La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.
Corso di Diritto UE L’ordinamento della UE: Il sistema delle fonti (IV)
Diritto Pubblico dell ’ Economia Lezione V e VI La costituzione economica italiana Prof. Anna Ciammariconi.
Corso di Diritto dell’Unione Libera circolazione nel mercato unico e principio di non discriminazione.
Il mercato interno e la tutela della concorrenza nell’ordinamento dell’UE I principi.
Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria Dipartimento di Agraria Corso di Diritto dei mercati agroalimentari Docente titolare: Dott. Roberto.
Corso Diritto UE (6) Le procedure decisionali: La individuazione della corretta base giuridica.
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (artt.13-54) Titolo I Rapporti civili (artt ) Sono qui specificate le fondamentali libertà civili e i limiti di esse.
Libera circolazione e diritti sociali: le nuove sfide della cittadinanza europea. Maria Cristina Marchetti.
________________________________________________ SGUARDO DI INSIEME SULLA DIRETTIVA 2006/123 DEL 27-XII-2006 RECEPITA CON D.LGS 26-III-2010 n° giugno.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (9) Competenza giurisdizionale e regolamento Bruxelles I e I bis.
Corso di Diritto UE (9) L’ordinamento della UE: Il sistema delle fonti (III)
Transcript della presentazione:

Diritto dell’Unione Europea Progredito Prof. Massimiliano Montini Mercato Unico Europeo: Il diritto di stabilimento Lezione 11, 26-11-2013

La libertà di stabilimento Gli articoli 49-55 TFUE riguardano la libertá di stabilimento e attività correlate (apertura di filiali, succursali, etc.) Si applicano ai lavoratori autonomi

Art. 49 TFUE ‘Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.’

Libertà di stabilimento: nozione La libertà di stabilimento concerne qualsiasi attività economica o di lavoro svolta in regime di non subordinazione e in modo stabile. Si tratta di una nozione diversa da: Libera circolazione dei lavoratori, che si applica ai lavoratori subordinati Libera prestazione dei servizi, che concerne il lavoratore autonomo che presta servizi in uno Stato Membro diverso da quello di origine (ma non stabilmente)

Campo di applicazione materiale della libertà di stabilimento La libertà di stabilimento si applica alle attività economiche, di carattere autonomo (quindi non salariate) ed al loro esercizio, quindi riguarda l’ipotesi di stabilimento professionalmente qualificato La nozione di stabilimento (del lavoratore autonomo) è più ristrettiva rispetto a quella tradizionale riferita allo “stabilimento dello straniero”, in quanto si riferisce solo all’esercizio di attività economicamente rilevanti. Non deve trattarsi comunque di situazioni puramente interne, i cui elementi siano cioè circoscritti all’interno di un solo Stato Membro.

Campo di applicazione personale della libertà di stabilimento Beneficiano della libertà di stabilimento sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Persone fisiche: devono essere in possesso della cittadinanza di uno Stato Membro. Persone giuridiche: l’art. 54 TFUE stabilisce che esse sono equiparate alle persone fisiche aventi cittadinanza dell’Unione, se costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione.

Persone giuridiche ai sensi dell’art. 54 TFUE L’art. 54 TFUE chiarisce che per ‘società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.’ La Corte di Giustizia ha chiarito che, affinché esse siano equiparate alle persone fisiche con cittadinanza europea, la sede reale o effettiva deve essere all’interno dell’Unione (non è quindi sufficiente la sede sociale) (Caso Commissione c. Francia, 270/83)

Art. 51 TFUE: eccezione L’Art. 51 TFUE stabilisce un’eccezione al beneficio della libertà di stabilimento: ‘Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.’ La Corte ha precisato che l’eccezione non può avere una portata che vada al di là dello scopo per la quale è stata prevista: la norma consente di vietare quelle ‘attività che, considerate in sé stesse, costituiscono una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri’ (Caso Reyners, 2/74)

Stabilimento a titolo principale (I) L’ipotesi dello stabilimento a titolo principale è quella che riguarda l’esercizio di un’attività professionale o, più in generale, di un’attività economicamente rilevante in un Paese membro diverso da quello di origine. La creazione o il trasferimento di un centro di attività economica o professionale, compresa la costituzione di una società, sono elementi identificativi dello stabilimento a titolo principale. Per le persone fisiche, esso comporta l’accesso e l’esercizio nel Paese ospitante di un’attività economica o professionale.

Stabilimento a titolo principale (II) Per le persone giuridiche, quando si tratta non di costituzione di nuova società, ma di trasferimento da uno Stato membro a un altro, è necessario che sia trasferita la sede sociale effettiva (o reale); In quei paesi in cui il criterio dell’ubicazione della sede sociale effettiva determina la nazionalità, il trasferimento può però risultare incompatibile con il mantenimento della personalità giuridica nello Stato di costituzione; Lo Stato Membro dispone della facoltà di definire il criterio di collegamento per la determinazione della nazionalità della società e per il mantenimento dello status di società di quel Paese.

Stabilimento a titolo secondario (I) L’ipotesi dello stabilimento a titolo secondario riguarda l’apertura di un centro secondario, cioè una succursale, una filiale o un’agenzia, in un altro Stato Membro. Questa è l’ipotesi di cui le società si avvalgono più spesso nell’ambito del diritto di stabilimento in altro Paese Membro. Per filiale si intende una persona giuridica controllata dalla società madre, ma costituita secondo il diritto del Paese ospite e, quindi, dotata di autonomia. Le agenzie e succursali non sono persone giuridiche autonome rispetto alle società madre.

Stabilimento a titolo secondario (II) Il diritto di stabilimento a titolo secondario è accordato anche alle persone fisiche, purché si tratti di cittadini di uno Stato membro stabiliti in un altro Stato Membro La Corte ha precisato che l’art. 49(1) TFUE ‘va considerato come espressione specifica di un principio generale, valido anche per le professioni liberali’ (Caso Klopp, 107/83, punto 19) Le normative nazionali che pongono limiti ai propri cittadini (ad es. restrizioni all’apertura di sedi secondarie) per l’esercizio di alcune professioni (es. avvocato, medico, etc.) non sono, in via di principio, applicabili ai cittadini dell’Unione stabiliti in un diverso Stato Membro.

Il principio del Trattamento Nazionale (I) In base all’art. 49 TFUE, ai cittadini e alle persone giuridiche degli Stati Membri che si stabiliscono in via secondaria in un altro Stato Membro, deve essere garantito lo stesso trattamento riservato ai cittadini e alle persone giuridiche dello Stato ospitante. Ogni discriminazione sulla base della nazionalità é vietata (applicazione concreta dell’art. 18 TFUE). Clausola di standstill: è fatto divieto agli Stati membri di introdurre nuove restrizioni al diritto di stabilimento effettivamente raggiunto al momento dell’entrata in vigore del Trattato.

Il principio del Trattamento Nazionale (II) Effetto diretto dell’articolo 49 TFUE: caso Reyners La Corte ha precisato che il principio del trattamento nazionale, nella misura in cui fa riferimento ad un complesso di disposizioni nazionali, è idoneo ad essere fatto valere direttamente dai cittadini di tutti i Paesi Membri anche davanti ai giudici nazionali (effetto diretto). La Corte ha aggiunto che l’art 49 TFUE impone alle autorità nazionali degli Stati Membri un obbligo di risultato preciso, il cui adempimento deve essere facilitato, ma non condizionato dall’attuazione di un programma di misure graduali.

Il principio del Trattamento Nazionale (III) In base al principio del trattamento nazionale sono vietate anche tutte le forme di discriminazione dissimulata (misure indistintamente applicabili). Si tratta principalmente di quelle norme nazionali indistintamente applicabili, ma che precludono di fatto al cittadino o alla società di un altro Paese membro di godere della libertà di stabilimento (caso Kraus). Per es.: condizioni della cittadinanza, residenza o luogo di costituzione)

Misure intese a facilitare la libertà di stabilimento: art. 53 TFUE ‘1) Al fine di agevolare l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli e al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste. 2) Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.’

Misure intese a facilitare la libertà di stabilimento: legislazione secondaria Numerose direttive si sono occupate nel corso degli anni di facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altri paesi Membri, per determinate qualifiche e professioni. Con la Direttiva 2005/36/CE è stato introdotto un quadro giuridico unitario di riferimento sul riconoscimento delle qualifiche professionali, che ha riunito in un unico testo ben quindici direttive precedenti (dodici settoriali, relative ad es. alle professioni di medico, odontoiatra, farmacista e architetto e tre direttive generali).

La direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali La direttiva 2005/36/CE si applica a tutti i cittadini di uno Stato Membro che intendono esercitare una professione regolamentata in uno Stato Membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali. Per alcune professioni (es . medici), la direttiva fissa condizioni minime di formazione. Per altre professioni, la direttiva stabilisce un sistema di riconoscimento basato sul criterio dell’equivalenza delle qualifiche.

La direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno La direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno si propone di agevolare la circolazione delle attività di lavoro autonomo, rientranti sia nell'ambito del diritto di stabilimento, che nella prestazione dei servizi in senso stretto. L’analisi dettagliata delle disposizioni della direttiva verrà svolta nell’ambito della lezione sulla libera circolazione dei servizi, anche se taluni principi e disposizioni comuni della stessa si applicano anche al diritto di stabilimento.