Diritto dell’Unione Europea Progredito

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Transcript della presentazione:

Diritto dell’Unione Europea Progredito Prof. Massimiliano Montini Mercato Unico Europeo: La libera circolazione delle persone Lezione 9, 21-11-2013

2) La libertà di circolazione delle persone Inizialmente, la libertà di circolazione e stabilimento delle persone era concepita come funzionale alla realizzazione del mercato unico: era perciò finalizzata a rendere possibile ed agevolare i cittadini nell’esercizio di un’attività economica oltre i confini nazionali Il Trattato di Maastricht del 1992 ha introdotto ufficialmente la cittadinanza europea, che attribuisce ai cittadini dell’Unione il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri Oggi il legame tra libera circolazione delle persone e svolgimento di attività economiche è stato sciolto

La libera circolazione delle persone alle origini In origine, le norme del Trattato non riguardavano la persona in quanto tale, bensì in quanto soggetto che esercita un’attività economicamente rilevante (oppure ad essa collegata, ad es. per vincolo familiare) 3 gruppi di norme disciplinavano le tre ipotesi principali: Lavoro subordinato (per i lavoratori dipendenti) Lavoro autonomo localizzato stabilmente nel territorio di uno Stato Membro (diritto di stabilimento) Prestazione di servizi, che si risolve in un’attività economica prestata occasionalmente in uno Stato Membro diverso da quello di stabilimento

Il contributo della Corte di Giustizia La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha contribuito ad ampliare il più possibile la sfera dei soggetti ammessi a beneficiare della libera circolazione Come? Interpretando estensivamente le categorie di persone espressamente indicate e il concetto stesso di attività lavorativa, nonché introducendo altre categorie di persone non espressamente indicate dal Trattato Ad esempio: la ricerca di un lavoro in un altro Stato Membro, lo spostamento degli studenti ai fini della formazione universitaria e professionale, ma anche la mera visita a esercizi commerciali in un altro Paese

Il contributo del diritto derivato Il diritto derivato ha ulteriormente contributo ad estendere i benefici connessi alla libertà di circolazione ad altre categorie In particolare, nel 1990 si é riconosciuto un diritto di soggiorno ‘generalizzato’ con 3 direttive sul: Diritto di soggiorno Diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale (pensionati) Diritto di soggiorno degli studenti Direttiva 2004/38/CE: ha unito in un unico testo il diritto di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati Membri dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari

La libera circolazione delle persone oggi Art. 18 TFUE che vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità Artt. 20-25 TFUE: norme sulla cittadinanza europea Artt. 45-48 TFUE: relativi ai “lavoratori” Artt. 49-55 TFUE: relativi al “diritto di stabilimento” Artt.56-62 TFUE: relativi alla “prestazione di servizi”

Art. 20.1 TFUE L’Art. 20 TFUE riproduce la disposizione introdotta col Trattato di Maastricht che prevede l’istituzione esplicita della cittadinanza Europea In particolare, ai sensi dell’art. 20.1 TFUE: ‘È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.’ Unica condizione per essere cittadino dell’Unione: avere la cittadinanza di uno Stato Membro È una cittadinanza ‘aggiuntiva’ a quella nazionale

I diritti dei cittadini dell’UE: art. 20.2 TFUE L’art. 20.2 elenca i diritti dei cittadini europei: ‘I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l'altro: il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

I diritti dei cittadini dell’UE: art. 20.2 TFUE c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua.

Diritti dei cittadini: la libera circolazione (Art. 21 TFUE) Il diritto alla libertà di circolazione del cittadino dell’Unione è ulteriormente ribadito nell’art. 21.1 TFUE: ‘Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi’ Il valore aggiunto di questo articolo, insieme agli altri sulla cittadinanza europea, è quello di eliminare il riferimento alla valenza economica dell’attività svolta dalla persona, ma di considerare il soggetto persona in quanto ‘cittadino’

Il divieto di discriminazione in base alla nazionalità Il godimento della libertà di circolazione e di soggiorno, così come, più in generale, dello ‘status’ di cittadino dell’Unione é collegato al divieto di discriminazione sulla base della nazionalità (art. 18 TFUE) Tutti i cittadini europei hanno diritto a non essere discriminati in base alla nazionalità e a ricevere, a parità di condizioni, lo stesso trattamento nazionale dei cittadini dello Stato Membro sul cui territorio si trovano

Effetto diretto delle norme sulla libera circolazione delle persone Le norme del Trattato che disciplinano la materia della libera circolazione delle persone hanno effetto diretto Quindi producono effetti diretti per i cittadini, che possono farle valere davanti anche direttamente ai Tribunali nazionali in caso di violazioni delle stesse da parte di normative nazionali

Gli altri diritti del cittadino europeo: l’elettorato attivo e passivo Il cittadino europeo gode del diritto di voto, nonché di candidarsi alle elezioni: - del Parlamento europeo - comunali, nel Paese dello Stato Membro in cui risiede Le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità per le elezioni comunali sono disciplinate dalla direttiva 94/80/CE La direttiva specifica che gli Stati Membri hanno la facoltà di riservare la carica di capo di un ente locale (es. sindaco) per i propri cittadini

La libertà di circolazione dei cittadini dei paesi terzi La libera circolazione dei cittadini di paesi terzi ricade nell’ambito di materie, quali l’immigrazione e la sicurezza, ancora di competenza concorrente tra UE e Stati Membri L’esercizio del diritto di circolazione per i cittadini di paesi terzi, inteso come diritto di attraversare le frontiere interne dell’UE senza controlli, rimane collegato all’adozione di disposizioni comuni sui controlli alle frontiere esterne La maggior parte delle decisioni è presa nell’ambito della cooperazione intergovernativa tra gli Stati Membri dell’UE

Il primo Accordo di Schengen (I) Nel corso degli anni '80 si è aperto un dibattito sul significato di libera circolazione delle persone: per alcuni Stati membri, il concetto di libera circolazione doveva applicarsi esclusivamente ai cittadini europei: ciò imponeva di mantenere i controlli alle frontiere per distinguere i cittadini europei da quelli dei paesi terzi; altri Stati membri auspicavano invece una libera circolazione per tutti (quindi includendo i cittadini di paesi terzi), con la conseguente abolizione di detti controlli alle frontiere. Vista l’impossibilità di giungere a un accordo tra tutti i paesi, il 14 luglio 1985 Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno firmato il primo Accordo di Schengen

Il primo Accordo di Schengen (II) L’Accordo di Schengen del 1985 ha creato fra i cinque stati firmatari un territorio senza frontiere, il cosiddetto «spazio Schengen» Entro tale spazio si applicano regole e procedure comuni in materia di visti, soggiorni brevi, richieste d'asilo e controlli alle frontiere. Contestualmente, per garantire la sicurezza all'interno dello spazio di Schengen, è stata potenziata la cooperazione e il coordinamento tra i servizi di polizia e le autorità giudiziarie In virtù della firma del trattato di Amsterdam, tale cooperazione intergovernativa è stata integrata nell’Unione europea (UE) dal 1° maggio 1999 (acquis communautaire)

L’Acquis Schengen I progressi compiuti dall’UE grazie a Schengen sono stati integrati nel trattato di Amsterdam mediante un protocollo addizionale, entrando così a far parte del c.d. acquis communautaire Alla libera circolazione delle persone, che già figurava tra gli obiettivi dell’Atto unico europeo del 1986, è stato inoltre assicurato un controllo parlamentare democratico Inoltre, si è fornito ai cittadini i cui diritti vengono contestati la possibilità di adire le istituzioni giudiziarie competenti (Corte di giustizia e/o giurisdizioni nazionali, a seconda dei settori).

Il Sistema d’informazione Schengen (SIS) Per conciliare libertà e sicurezza, la libera circolazione è stata affiancata dalle cosiddette “misure compensative” volte a migliorare la cooperazione e il coordinamento fra i servizi di polizia e le autorità giudiziarie al fine di preservare la sicurezza interna degli Stati membri e segnatamente per lottare in maniera efficace contro la criminalità organizzata. È in questo contesto che è stato sviluppato il Sistema d’informazione Schengen (SIS). Il SIS è una base di dati articolata e sofisticata che consente alle competenti autorità degli Stati del sistema Schengen di scambiare dati relativi all’identità ed altre informazioni rilevanti per determinate categorie di persone e di beni

I successivi Accordi di Schengen Lo spazio Schengen si è esteso progressivamente a quasi tutti gli Stati membri. Gli accordi sono stati firmati dall’Italia il 27 novembre 1990, dalla Spagna e dal Portogallo il 25 giugno 1991, dalla Grecia il 6 novembre 1992, dall’Austria il 28 aprile 1995 e da Danimarca, Finlandia e Svezia il 19 dicembre 1996. Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia si sono unite il 21 dicembre 2007, mentre la Svizzera si è associata il 12 dicembre 2008; Bulgaria, Cipro e Romania non sono ancora membri a pieno titolo dello spazio Schengen

Danimarca, Irlanda, Regno Unito Questi 3 stati applicano soltanto parzialmente le regole dello Spazio Schengen L’Irlanda e il Regno Unito non sono parti della Convenzione Schengen Nel marzo del 1999 il Regno Unito ha chiesto di partecipare ad alcuni aspetti della cooperazione basata su Schengen: la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, la lotta contro il narcotraffico e il SIS Similmente, nel giugno del 2000 anche l’Irlanda ha chiesto di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen La Danimarca, nonostante sia firmataria della Convenzione di Schengen, può scegliere nell’ambito dell’UE se applicare o meno ogni nuova misura sulla libera circolazione delle persone, sebbene tale misura costituisca uno sviluppo dell’Acquis di Schengen. La Danimarca è tuttavia vincolata da alcune misure in materia di politica comune dei visti