LA TUTELA DEI DIRITTI NELL’UNIONE EUROPEA LEZIONE 4 – 3 FEBBRAIO 2016 Dott.ssa Nicole Lazzerini Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli Studi.

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LA TUTELA DEI DIRITTI NELL’UNIONE EUROPEA LEZIONE 4 – 3 FEBBRAIO 2016 Dott.ssa Nicole Lazzerini Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli Studi di Parma a.a

LA TUTELA NEI CONFRONTI DEGLI STATI MEMBRI Unione europea Istituzioni politiche Corte di giustizia Stati Membri Legislatore; autorità amministrative Giurisdizioni nazionali PROBLEMA Individui Tutela specifica e/o per equivalente Diritto UE (produzione delle norme) Attuazione/ Esecuzione/ Applicazione Rapporti intersoggettivi Effetto diretto/disapplicazione Interpretazione conforme Risarcimento danni da parte Stato membro Rinvio pregiudiziale per interpretazion e diritto UE

Corte di giustizia, sent. 26 febbraio 1968, Marshall c. Southampton and South West Hampshire Area Health Autority (teaching), causa C-152/ IN TUTTI I CASI IN CUI DISPOSIZIONI DI UNA DIRETTIVA APPAIONO, DAL PUNTO DI VISTA SOSTANZIALE, [ CHIARE ], INCONDIZIONATE E SUFFICIENTEMENTE PRECISE, I SINGOLI POSSONO FARLE VALERE NEI CONFRONTI DELLO STATO, TANTO SE QUESTO NON HA TRASPOSTO TEMPESTIVAMENTE LA DIRETTIVA NEL DIRITTO NAZIONALE, QUANTO SE ESSO L ' HA TRASPOSTA IN MODO INADEGUATO. 47 QUESTA GIURISPRUDENZA SI BASA SULLA CONSIDERAZIONE CHE E’ INCOMPATIBILE CON LA NATURA [VINCOLANTE DELLA] DIRETTIVA, L’ESCLUDERE, IN LINEA DI PRINCIPIO, CHE L ‘OBBLIGO CH’ESSA IMPONE POSSA ESSER FATTO VALERE DAGLI INTERESSATI. LA CORTE NE HA TRATTO LA CONSEGUENZA CHE LO STATO MEMBRO CHE NON HA ADOTTATO, ENTRO IL TERMINE, I PROVVEDIMENTI DI ESECUZIONE IMPOSTI DALLA DIRETTIVA, NON PUO OPPORRE AI SINGOLI L’INADEMPIMENTO, DA PARTE SUA, DEGLI OBBLIGHI CH ' ESSA IMPONE. 48 QUANTO ALL’ARGOMENTO SECONDO IL QUALE UNA DIRETTIVA NON PUO ESSERE FATTA VALERE NEI CONFRONTI DI UN SINGOLO, VA POSTO IN RILIEVO CHE (…) LA NATURA COGENTE DELLA DIRETTIVA (…) ESISTE SOLO NEI CONFRONTI DELLO ' STATO MEMBRO CUI E RIVOLTA. NE CONSEGUE CHE LA DIRETTIVA NON PUO DI PER SE’ CREARE OBBLIGHI A CARICO DI UN SINGOLO E CHE UNA DISPOSIZIONE D ' UNA DIRETTIVA NON PUO QUINDI ESSERE FATTA VALERE IN QUANTO TALE NEI CONFRONTI DELLO STESSO. NB: nel caso delle direttive (e delle decisioni) è ammesso solo l’effetto diretto VERTICALE (singolo vs. Stato) e non anche ORIZZONTALE(singolo vs. singolo). La Corte di giustizia ha invece ammesso l’effetto diretto orizzontale rispetto ad alcune disposizioni dei Trattati. EFFETTO DIRETTO: idoneità di una disposizione di diritto UE a essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale e da questo applicata al caso concreto, disapplicando, al contempo, la norma nazionale contrastante.

Corte di giustizia, sent. 13 novembre 1990, Marleasing, causa C-106/89 8 (…) [O]ccorre ricordare che l' obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l' obbligo loro imposto dall' art. 5 del Trattato, di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l' adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell' ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che nell' applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest' ultima e conformarsi pertanto all' art. 189, terzo comma, del Trattato. 9 Pertanto la necessità di un' interpretazione del diritto nazionale conforme all' art. 11 della citata direttiva 68/151 non consente di interpretare le disposizioni del diritto nazionale in tema di società per azioni in modo tale che la nullità di una società per azioni possa essere pronunciata per motivi diversi da quelli tassativamente elencati dall' art. 11 della direttiva di cui è causa. INTERPRETAZIONE CONFORME: obbligo del giudice nazionale di interpretare le norme interne in modo tale da assicurare la conformità dell’ordinamento statale agli obblighi derivanti dal diritto UE, senza però poter giungere ad una interpretazione contra legem del diritto nazionale.