Ildiritto e la norma giuridica Simone Barsanti ed Elisa Lenzetti
Le funzioni del diritto 1° La funzione tradizionale del diritto Garantire la pacifica convivenza tra persone, stabilendo, anticipatamente, i comportamenti da evitare e le loro conseguenze(sanzioni) se si commette una violazione. 2° Funzione di organizzazione Disciplinare l’organizzazione dello Stato e l’attività dei suoi organi (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo…)
Diritto Positivo e Diritto Naturale È l’insieme delle norme poste l’organo legislativo di uno Stato, valide in quello stato in quel momento È l’insieme delle regole universali ed eterne che la natura infonde nell’uomo e, che esso, considera rette e giuste(es: diritto alla vita) e che, nessuno, neppure lo Stato, può violare.
Norma Giuridiche e Norma Sociali differenze non è obbligatoria non è creata né imposta dallo Stato, ma dalla comunità (es. norme di buona educazione, norme religiose è obbligatoria: in caso di violazione si applicano sanzioni - è creata e imposta dallo Stato
La scala gerarchica delle fonti 1° la Costituzione 2° le fonti primarie 3° i regolamenti 4° consuetudini (usi)
La Costituzione E’ la legge fondamentale dello Stato Le sue norme riconoscono e tutelano i diritti e i doveri dei cittadini e definiscono poteri e funzioni dei principali organi dello Stato.
Le fonti primarie Fonti statali: comprendono le leggi approvate dal Parlamento Fonti regionali e provinciali: leggi regionali e provinciali valide solo sul territorio della regione o della provincia (solo Trento e Bolzano) Fonti comunitarie: trattati, regolamenti e direttive dell’Unione Europea.
possono essere emanati: I regolamenti possono essere emanati: dal Governo e dai singoli ministri da organi regionali, provinciali e comunali da altri organi della pubblica amministrazione (es. reg. d’Istituto)
Le Consuetudini (usi) norme che non sono state scritte né poste da alcuna autorità ma nate dalla RIPETIZIONE COSTANTE e GENERALE di comportamenti tenuti nella convinzione di adempiere a un dovere giuridico
I contrasti tra norme Si risolvono attraverso tre criteri: criterio gerarchico criterio di competenza criterio cronologico
Criterio Gerarchico Comporta che, tra due fonti di grado diverso prevale sempre quella di grado superiore: La legge di grado inferiore non può contrastare, modificare o abrogare quella di grado superiore
Criterio di Competenza Comporta che, tra due fonti di pari grado, prevale quella derivante dall’organo che ha l’autorità di regoalre quella materia(competenza) Le norme approvate da organi competenti prevalgono su quelle emanate da organi che non ne hanno il potere
La legge successiva abroga quella precedente Criterio Cronologico Comporta che, tra due norme di pari grado prevale sempre quella che reca la data più recente La legge successiva abroga quella precedente