LA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA a cura di Michele De Carlo LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) LA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA a cura di Michele De Carlo
OBIETTIVI DEL LEGISLATORE LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) OBIETTIVI DEL LEGISLATORE Tutele uniformi Estensione dei beneficiari Requisito soggettivo dell’anzianità contributiva del lavoratore Incentivazione della rotazione del personale coinvolto Nuovi limiti di fruizione Sviluppo della condizionalità Nuovo procedimento amministrativo e concessorio per la CIGO
LAVORATORI BENEFICIARI LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) LAVORATORI BENEFICIARI I lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato Gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante LAVORATORI ESCLUSI I dirigenti I lavoratori a domicilio I lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca
LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D. LGS LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) Apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante Dipendenti di impresa destinataria di CIGO Trattamenti Contribuzione CIGO di CIGO/CIGS Dipendenti di impresa destinataria di CIGS per crisi aziendale Contribuzione CIGS
LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D. LGS LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) Apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante Al fine di rispettare la finalità del contratto di apprendistato, alla ripresa dell’attività lavorativa il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite
LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D. LGS LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) REQUISITO SOGGETTIVO Anzianità di 90 gg. di effettivo lavoro alla data di presentazione della domanda maturata presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento. Trattasi di giornate di presenza a prescindere dalla durata lavorativa Sono ricomprese le giornate di infortunio, ferie, festività e congedo di maternità
LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D. LGS LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) REQUISITO SOGGETTIVO Nei casi di cessione di azienda o di ramo di essa, in deroga, ai sensi dell’art.2112 del c.c., i lavoratori conservano l’anzianità prestata presso l’azienda cedente Sono calcolate come utili ai fini del requisito soggettivo le giornate di lavoro prestate all’interno dell’attività appaltata a prescindere che vi sia stato un cambio di datore di lavoro
LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D. LGS LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) REQUISITO SOGGETTIVO A far tempo dal 1 gennaio 2016, il requisito soggettivo delle 90 giornate di anzianità aziendale non è richiesto per gli eventi oggettivamente non evitabili sulla base di quanto modificato dall’art.1, comma 308, della legge n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016). Anche per i lavoratori delle aziende edili, per intemperie, non è richiesto il requisito soggettivo delle 90 giornate.
LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D. LGS LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) MISURA L’80 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore e il limite dell’orario contrattuale Il limite delle 40 ore settimanali è stato eliminato L’importo è soggetto alla trattenuta del 5.84% e non può superare i massimali annui, massimali che devono essere incrementati nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile
LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D. LGS LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) IMPORTI retribuzione tetto Importo lordo Importo netto Inferiore/uguale 2.102,24 basso 971,71 914,96 Superiore 2.102,24 alto 1.167,91 1.099,70 retribuzione tetto Importo lordo Importo netto Inferiore/uguale 2.102,24 basso 1.166,05 1.097,95 Superiore 2.102,24 alto 1.401,49 1.319,64
LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D. LGS LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) DURATA Fino ad un periodo massimo di 13 settimane continuative prorogabili fino a 52 nel biennio mobile Nel limite massimo delle 52 settimane nel biennio mobile non si computano gli interventi riconducibili ad eventi non oggettivamente evitabili (casi fortuiti, improvvisi, non rientranti nel rischio di impresa) relativi ad imprese non appartenenti al settore edile, lapideo, di escavazione e affini Diversamente l’evento maltempo e intemperie, che nel settore edile appare essere una costante, si computa nel limite delle 52 settimane nel biennio.
LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D. LGS LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) LIMITI DI DURATA 1) Non superamento delle 52 settimane nel biennio Il calcolo tiene conto del criterio della settimana integrabile computata a giorni. Quindi una settimana si intende fruita se la contrazione ha riguardato sei giorni (cinque per settimana corta) sommando tutte le giornate di cigo Si prende la prima settimana di sospensione e si considerano a ritroso le 103 settimane precedenti (biennio mobile). Se in tale biennio sono state autorizzate 52 settimane non sarà possibile autorizzarne altre
LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D. LGS LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) LIMITI DI DURATA 2) Non superamento di 24 mesi (o 30 per il settore edile) nel quinquennio mobile Si parte dalla prima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si valuteranno le 259 settimane precedenti. Se in tale arco temporale saranno già state autorizzate 104 settimane non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto, fatto salvo quanto disposto dall’art.22, comma 5. Il conteggio si riproporrà per ogni ulteriore settimana di integrazione salariale richiesta. Il sistema di osservazione del quinquennio mobile non prenderà in considerazione periodi anteriori al 24 settembre 2015
LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D. LGS LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) LIMITI DI DURATA 3) Ore di cigo autorizzate non eccedenti il limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile Il limite si calcola con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre antecedente la domanda di sospensione Fa riferimento ai periodi successivi al 24 settembre 2015 Ricomprende tutte le categorie dei lavoratori dell‘unita produttiva Autocertificazione del numero dei lavoratori mediamente occupati distinti per orario contrattuale (forza media) nel semestre precedente
LIMITI DI DURATA NEL QUINQUENNIO MOBILE LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) LIMITI DI DURATA NEL QUINQUENNIO MOBILE 12 mesi di cigo oltre a 12 mesi di cigs = 24 mesi 12 mesi di cigo oltre a 24 mesi di cds = 36 mesi 12 mesi di cigs oltre a 24 mesi di cds = 36 mesi 6 mesi di cigo oltre a 12 mesi di cds oltre a 12 mesi di cigs o altri 18 di cds 36 mesi di cds 12 mesi di cigo oltre a 12 mesi di cds e altri 6 di cigo/cigs o 12 di cds
LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D. LGS LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) DURATA Esempio: Domanda presentata il 14.9.2015. Periodo autorizzato 31.8-2015/31.10.2015 Limite 52 settimane: rientra nel computo tutto il periodo Limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile: rientra nel computo solo il periodo successivo al 24.9.2015 Limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio: non si considerano
LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D. LGS LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) DURATA Esempio: Domanda presentata il 28.9.2015. Periodo autorizzato 31.8.2015/31.10.2015 Limite 52 settimane: rientra nel computo tutto il periodo Limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile: rientra nel computo solo il periodo successivo al 24.9.2015 Limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio: si considerano solo le ore autorizzate successive al 24.9.2015
CONCETTO DI UNITA’ PRODUTTIVA LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) CONCETTO DI UNITA’ PRODUTTIVA Concetto organizzativo fondamentale ai fini della gestione delle integrazioni salariali "Metro di misura" per: definire il requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro calcolare i tre limiti temporali massimi concomitanti di utilizzo definire l’incremento del contributo addizionale radicare la competenza delle sedi INPS per la trattazione delle istanze
CONCETTO DI UNITA’ PRODUTTIVA LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) CONCETTO DI UNITA’ PRODUTTIVA Si identifica con la sede legale, gli stabilimenti ed i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano: Una organizzazione autonoma idonea a realizzare una fase completa del ciclo produttivo Presenza in via continuativa di maestranze di lavoratori Per il settore edile ed affine la qualificazione di unità produttiva è giustificata in relazione alla presenza di un appalto con un inizio ed una fine, della durata minima di almeno 6 mesi; sono esclusi i cantieri temporanei di lavoro quali quelli per l’esecuzione di lavori di breve durata e/o per installazione di impianti
LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D. LGS LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) CAUSALI (art.11) Lettera a) Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali Lettera b) Situazioni temporanee di mercato
EVENTI TRANSITORI E NON IMPUTABILI LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) EVENTI TRANSITORI E NON IMPUTABILI Mancanza di lavoro e di commesse: serve dichiarazione dell’attività aziendale, delle cause che hanno determinato la sospensione dell’attività, dell’imprevedibilità ed eccezionalità dell’evento, gli effetti negativi prodotti in azienda evidenziando i dati dell’ultimo bilancio depositato, il conto economico, lo stato patrimoniale, il fatturato degli ultimi tre anni, gli elementi oggettivi su cui si fonda la ripresa (nuovi ordini, commesse) Mancanza di materie prime non dipendenti da inadempienze contrattuali : serve dimostrare l’inadempienza dell’azienda fornitrice e le iniziative intraprese per cercarle presso altre aziende
EVENTI TRANSITORI E NON IMPUTABILI LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) EVENTI TRANSITORI E NON IMPUTABILI Variante dei lavori: serve dimostrare la completa autonomia dell’evento determinata da situazioni di ordine pubblico non ascrivibile a imperizia o negligenza da parte del datore di lavoro come per esempio l’inosservanza delle norme sulla sicurezza. Ordine della sovrintendenza. Variazione imputabile ad una necessità del committente Mancanza di energia elettrica, incendi, terremoti, alluvioni: relazione tecnica dell’ente fornitore di energia e dichiarazioni rilasciate dalla pubblica autorità
EVENTI TRANSITORI E NON IMPUTABILI LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) EVENTI TRANSITORI E NON IMPUTABILI Sciopero a monte con mancanza di materie prime: relazione sugli effetti negativi che lo sciopero ha prodotto, su quale reparto produttivo ha inciso Manutenzione straordinaria legata alla necessità di adeguamento dei macchinari per migliorare la produzione: relazione tecnica dell’attività aziendale, il contratto di manutenzione ordinaria per verificare che la stessa escluda l’intervento straordinario oggetto della sospensione, le ricadute positive in termini di produzione e/o riposizionamento sul mercato Motivi tecnici come la rottura di un macchinario: serve relazione dettagliata che riporti la data interruzione, la data ripristino, contratto di manutenzione che dimostri che la stessa viene eseguita regolarmente e una dichiarazione sulla imprevedibilità del guasto
SITUAZIONI TEMPORANE DI MERCATO LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) SITUAZIONI TEMPORANE DI MERCATO Crisi di mercato: illustrare la situazione di mercato, gli effetti negativi sull’’attività, evidenziare la situazione economica aziendale riportando i dati del fatturato degli ultimi tre anni, (la richiesta di sospensione può essere giustificata se il fatturato dell’ultimo anno risulta inferiore del 20% della media dei precedenti), analisi di mercato nel quale opera l’azienda, numero di aziende in crisi nello stesso settore di mercato Fine cantiere, fine lavoro: relazione tecnica dell’attività aziendale, il contratto di lavoro con il committente, il tipo di appalto, la durata prevista, le cause che hanno determinato la sospensione
CAUSALI ESCLUSE IN ATTESA DEL D.M. DEL MINISTERO DEL LAVORO LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) CAUSALI ESCLUSE IN ATTESA DEL D.M. DEL MINISTERO DEL LAVORO Ferie collettive Manutenzione ordinaria Inventario Sciopero aziendale Sosta stagionale per questioni legate al settore turismo Fatturato in aumento Operare in regime di mono committenza
LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D. LGS LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) CAUSALI Fino al momento dell’adozione del decreto Ministeriale di cui all’art.16, secondo comma, del d.lgs 148/2015, le strutture Inps continueranno ad osservare i criteri in esame delle domande di concessione già applicati dalle ex Commissioni provinciali. Tuttavia, a far tempo da oggi si rende necessaria la presentazione di una relazione tecnica con le motivazioni della richiesta di integrazione salariale
CONTRIBUZIONE ORDINARIA LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) CONTRIBUZIONE ORDINARIA 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali fino a 50 dipendenti 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali con oltre 50 dipendenti 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato edile
CONTRIBUZIONE ORDINARIA LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) CONTRIBUZIONE ORDINARIA 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato lapidei 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato lapidei fino a 50 dipendenti 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato lapidei oltre 50 dipendenti
CONTRIBUZIONE ORDINARIA LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) CONTRIBUZIONE ORDINARIA Il limite dimensionale viene determinato con effetto dal 1 gennaio e prende come riferimento la media dei dipendenti dichiarati dall’azienda nell’anno precedente Si devono computare tutti i dipendenti compresi gli apprendisti (tutte le categorie) e i lavoratori a domicilio; i lavoratori part-time vanno calcolati pro-quota Per le imprese costituite in corso d’anno è preso come riferimento il numero dei dipendenti in forza alla scadenza del primo mese di attività
CONTRIBUTO ADDIZIONALE LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) CONTRIBUTO ADDIZIONALE 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di integrazione ordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile 12% oltre il limite delle 52 settimane e sino a 104 nel quinquennio 15% oltre il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile
CONTRIBUTO ADDIZIONALE LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) CONTRIBUTO ADDIZIONALE Il contributo addizionale non è dovuto nelle seguenti situazioni: imprese sottoposte a procedura concorsuale imprese che richiedono la CIGO per eventi non oggettivamente evitabili imprese che ricorrono ai trattamenti ex articolo 7, comma 10 ter della legge 236/93 imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività aziendale che dal 1 gennaio 2016 possono accedere alla CIGS per le causali di riorganizzazione e di crisi aziendale
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda va presentata obbligatoriamente on line entro 15 giorni dal giorno successivo a quello di sospensione; se l’ultimo giorno è festivo la scadenza è prorogata al giorno dopo: il termine dei 15 giorni riguarda tutte le istanze, edilizia compresa Il ritardo della presentazione della domanda fa slittare l’inizio della cigo a non prima del lunedì della settimana precedente la data di presentazione dell’istanza di sospensione L’omessa o tardiva presentazione della domanda comportante un danno ai lavoratori obbliga l’azienda a corrispondere una somma equivalente all’importo della integrazione non percepita
ELEMENTI ESSENZIALI DELLA DOMANDA LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) ELEMENTI ESSENZIALI DELLA DOMANDA La causale di sospensione o della riduzione di orario La durata presumibile, intesa quale valutazione prognostica L’elenco dei lavoratori interessati Il numero delle ore richieste Il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orario contrattuale relativi all’unità produttiva
ELEMENTI ESSENZIALI DELLA DOMANDA LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) ELEMENTI ESSENZIALI DELLA DOMANDA Per potere processare la domanda è necessaria la presentazione dell’allegato (file CSV) Compilare il foglio excel del tracciato ore lavorabili facendo anche i totali Salvare con nome e rinominarlo in file CSV Allegarlo alla domanda avendo cura di spuntare la casella «elenco dei lavoratori addetti alla UPS»
CONCESSIONE DELLA CIGO LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) CONCESSIONE DELLA CIGO Dal 1 gennaio 2016 l’integrazione salariale ordinaria ed edile è concessa dalla sede territoriale competente nella persona del Direttore di sede o dirigente delegato I provvedimenti del Direttore di sede sono impugnabili entro i 30 giorni successivi (termine ordinatorio) Entro 60 giorni dal provvedimento scade il termine per impugnare il provvedimento davanti al giudice del lavoro (termine perentorio)
LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D. LGS LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) CIGO E MALATTIA Il lavoratore in cassa integrazione a zero ore che entra in malattia, continua a percepire l’integrazione salariale Il lavoratore in malattia prima della sospensione a zero ore interrompe la malattia ed entra in cassa integrazione solamente se tutto il reparto è sospeso dall’attività lavorativa Il lavoratore in cassa integrazione a orario ridotto che entra in malattia interrompe la cassa integrazione Il lavoratore in malattia prima della sospensione a orario ridotto resta in malattia
CIGO E LAVORO DIPENDENTE LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) CIGO E LAVORO DIPENDENTE Cigo e tempo pieno indeterminato: si ha decadenza della Cigo e cessazione del rapporto di lavoro con l’azienda che lo ha sospeso Cigo e tempo pieno determinato: non si perde il diritto alla Cigo, si ha cumulo parziale della integrazione salariale con la retribuzione fino a concorrenza dell’integrazione spettante
CIGO E LAVORO DIPENDENTE LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) CIGO E LAVORO DIPENDENTE Cigo e tempo parziale determinato e indeterminato: non si perde il diritto alla Cigo, c’è compatibilità in termini di non sovrapponibilità di orario (es.TP di 40 ore e PT solo di sabato o domenica, TP dalle ore 8.00 alle 16.00 e PT dalle 18.00 alle 22.00); nel caso di sovrapposizione di orario si cumula la differenza tra la retribuzione del PT e la Cigo fino a concorrenza dell’integrazione spettante Cigo e lavoro a chiamata: non si perde il diritto alla Cigo, c’è cumulabilità totale per le giornate o ore di lavoro non coincidenti con l’orario contrattuale che ha originato l’integrazione salariale, c’è cumulabilità parziale se gli orari di lavoro sono coincidenti.
LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D. LGS LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) CIGO E LAVORO AUTONOMO Cigo e attività lavorativa autonoma: non si perde il diritto alla Cigo, c’è compatibilità parziale con la cigo che viene ridotta in relazione al reddito da lavoro autonomo fino a concorrenza dell’integrazione spettante Cigo e attività lavorativa autonoma occasionale e accessoria: non si perde il diritto, c’è cumulabilità totale entro il limite di 3000,00 euro netti annui, pagati con i voucher
LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D. LGS LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) POLITICHE ATTIVE I lavoratori in sospensione o riduzione di orario di lavoro superiore al 50% rispetto al normale orario calcolato su un periodo di 12 mesi, sono convocati dai centri per l’impiego per stipulare il patto di servizio di qualificazione o di riqualificazione professionale
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE Il lavoratore decade dal diritto all’integrazione salariale qualora non comunichi l’inizio di una nuova attività lavorativa; in tale situazione deve restituire tutta l’indennità già percepita Resta salva la disciplina che prevede che la comunicazione obbligatoria fatta dal datore di lavoro al centro per l’impiego assolve all’obbligo del lavoratore La mancata comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro ricade come responsabilità sul lavoratore
MODALITA’ DI EROGAZIONE E RIMBORSO LA RIFORMA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA D.LGS.148 DEL 14/9/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA DEL 10/12/2014, N.183 (JOBS ACT) MODALITA’ DI EROGAZIONE E RIMBORSO Termine di 6 mesi per effettuare il conguaglio che decorre: Dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine della concessione Dalla data del provvedimento di concessione se successivo al termine di durata Per i trattamenti autorizzati e conclusi prima del 24.09.2015 i sei mesi decorrono dalla data entrata in vigore del d.lgs
TIPOLOGIE DI FONDI DI SOLIDARIETA’ Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26) : Obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell’ambito della CIGO o CIGS e che occupano più di 5 dipendenti. N.B.: i fondi possono stabilire autonomamente di estendere la copertura anche alle aziende sotto i 5 dipendenti. Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art.27) : previsto per i settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro; Fondo di integrazione salariale (art. 29) : ha preso il posto, dal 1 gennaio 2016, del fondo di solidarietà residuale e riguarda tutte le aziende non rientranti nell’ambito della CIGO e CIGS che hanno più di 5 dipendenti appartenenti a settori che non hanno dato vita ai fondi bilaterali di solidarietà di cui all’art. 26. NB.: il superamento della soglia dimensionale (5 dipendenti) è verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente
FONDO DI SOLIDARIETA’ BILATERALE (art.26) FONDI DI SOLIDARIETA’ FONDO DI SOLIDARIETA’ BILATERALE (art.26) Quelli istituiti sono i seguenti : Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito per i lavoratori del settore marittimo SOLIMARE ; Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico ; Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle Società del Gruppo FFSS ; Fondo di solidarietà per il personale del credito ; Fondo di solidarietà per il personale del credito cooperativo ; Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane ; Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza ;
FONDO DI SOLIDARIETA’ BILATERALE (art.26) FONDI DI SOLIDARIETA’ FONDO DI SOLIDARIETA’ BILATERALE (art.26) Riconoscono le seguenti prestazioni : Obbligatorie : assegno ordinario di cui all’art. 30 (importo pari al trattamento di integrazione salariale con una durata non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e comunque nel rispetto delle durate massime previste per la cigo e per la cigs) Facoltative : prestazioni integrative in termini di importo e durata rispetto alle prestazioni previste nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oppure integrative dell’importo riconosciuto sui trattamenti legati a sospensione e riduzione dell’attività lavorativa assegno straordinario di accompagnamento alla pensione per chi raggiunge i relativi requisiti nei successivi 5 anni finanziamento di programmi formativi
FONDO DI SOLIDARIETA’ BILATERALE (art.26) FONDI DI SOLIDARIETA’ FONDO DI SOLIDARIETA’ BILATERALE (art.26) I fondi sono costituiti presso l’INPS La domanda di prestazione si inoltrerà all’INPS che la trasmette al comitato del Fondo che autorizzerà l’erogazione delle prestazioni . L’erogazione dell’assegno ordinario e delle eventuali integrazioni sulle altre prestazioni verrà effettuata dall’INPS secondo le istruzioni di cui alla circolare 201/2015 punto 12
FONDO DI SOLIDARIETA’ BILATERALE ALTERNATIVO (art.27) FONDI DI SOLIDARIETA’ FONDO DI SOLIDARIETA’ BILATERALE ALTERNATIVO (art.27) Sono : Fondo di solidarietà bilaterale per l’Artigianato (cd.FBSA) Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito per i lavoratori in somministrazione Sono destinati agli specifici settori dell’artigianato e della somministrazione Per il settore edile artigiano è invece attiva la cassa integrazione edilizia, come riformata dal titolo I del D.Lgvo 148/2015.
FONDO DI SOLIDARIETA’ BILATERALE ALTERNATIVO (art.27) FONDI DI SOLIDARIETA’ FONDO DI SOLIDARIETA’ BILATERALE ALTERNATIVO (art.27) Riconoscono le seguenti prestazioni obbligatorie : assegno ordinario di cui all’art. 30 (importo pari al trattamento di integrazione salariale con una durata non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e comunque nel rispetto delle durate massime previste per la CIGO e la CIGS) assegno di solidarietà di cui all’art.31 del D.Lgvo 148 per un periodo non inferiore a 26 settimane (e fino a 12 mesi max) nel biennio mobile. Si tratta di una prestazione che riconosce il trattamento di integrazione salariale alle aziende che stipulano accordi collettivi per una riduzione di orario generalizzata entro il 60% dell’orario giornaliero con un max del 70% per ciascun singolo lavoratore), al fine di evitare licenziamenti
FONDO DI SOLIDARIETA’ BILATERALE ALTERNATIVO (art.27) FONDI DI SOLIDARIETA’ FONDO DI SOLIDARIETA’ BILATERALE ALTERNATIVO (art.27) Riconoscono le seguenti prestazioni facoltative: prestazioni integrative in termini di importo e durata rispetto alle prestazioni previste nei casi di cessazione del rapporto di lavoro (integrazione su NASPI) oppure integrative dell’importo riconosciuto sui trattamenti legati a sospensione e riduzione dell’attività lavorativa (integrazione su trattamento dell’assegno ordinario) assegno straordinario di accompagnamento alla pensione per chi raggiunge i relativi requisiti nei successivi 5 anni
FONDO DI SOLIDARIETA’ BILATERALE ALTERNATIVO (art.27) FONDI DI SOLIDARIETA’ FONDO DI SOLIDARIETA’ BILATERALE ALTERNATIVO (art.27) Questi fondi (artigianato e somministrazione) non sono costituiti presso INPS. Le relative domande dovrebbero dunque essere inviate direttamente ai rispettivi fondi che dovrebbe procedere a pagare direttamente la prestazione. Tuttavia il Fondo bilaterale dell’artigianato ha stabilito che, previa convenzione con INPS, la prestazione potrà richiedersi anche per il tramite dell’Istituto. Il Fondo artigianato deve sul punto sciogliere ancora questa riserva.
FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (ART.29) FONDI DI SOLIDARIETA’ FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (ART.29) Il fondo di integrazione salariale sostituisce dal 1 gennaio 2016 il fondo di solidarietà residuale di cui all’art. 28 e riguarda tutte le aziende non coperte da CIGO o CIGS che occupano mediamente più di 5 dipendenti (apprendisti compresi) e il cui settore di appartenenza non ha costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26. A livello centrale è stato attribuito il codice 0J che assume il valore di azienda tenuta al versamento del contributo per adesione all’ex Fondo Residuale, ora Fis a prescindere dal limite dimensionale; detto requisito verrà rilevato automaticamente dalla procedura L’ambito di applicazione del fondo è stato esteso a tutti i datori di lavoro anche non organizzati in forma di impresa Le aziende escluse sono quelle evidenziate nell’allegato al messaggio Inps n.8673 del 12.11.2014
FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (art.29) FONDI DI SOLIDARIETA’ FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (art.29) Alle aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti : assegno ordinario di cui all’art. 30 (importo pari al trattamento di integrazione salariale con una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile e comunque nel rispetto delle durate massime previste per le causali di riduzione e sospensione , escluse le intemperie stagionali, previste in materia di CIGO, e di CIGS per le sole causali di riorganizzazione e crisi aziendale; assegno di solidarietà di cui all’art.31 del D.Lgvo 148 per un periodo massimo di 12 mesi nel biennio mobile. Si tratta di una prestazione che riconosce il trattamento di integrazione salariale alle aziende che stipulano accordi collettivi per una riduzione di orario generalizzata entro il 60% dell’orario giornaliero con un max del 70% per ciascun singolo lavoratore), al fine di evitare licenziamenti
FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (art.29) FONDI DI SOLIDARIETA’ FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (art.29) Alle aziende che occupano mediamente fino a 15 dipendenti (da 5 a 15 dipendenti) spetta soltanto (a decorrere dal 1 luglio 2016 : art. 29 comma 11) : assegno di solidarietà di cui all’art.31 del D.Lgvo 148 per un periodo massimo di 12 mesi nel biennio mobile. Si tratta di una prestazione che riconosce il trattamento di integrazione salariale alle aziende che stipulano accordi collettivi per una riduzione di orario generalizzata entro il 60% dell’orario giornaliero con un max del 70% per ciascun singolo lavoratore), al fine di evitare licenziamenti .
FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (art.29) FONDI DI SOLIDARIETA’ FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (art.29) Termini di presentazione delle domande assegno di solidarietà: entro 7 giorni dall’accordo, la riduzione dell’attività non può avere inizio prima del trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda assegno ordinario: la domanda va presentata non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dalla data di sospensione (la domanda presentata prima dei 30 giorni viene scartata dal sistema) Le domande sono autorizzate dall’Inps Per le aziende pluri localizzate vale la regola che autorizza la sede dell’Inps dove si trova la sede legale del datore di lavoro o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l’accentramento della posizione contributiva. E’ obbligatorio l’invio del file CSV (bloccante)
FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (ART.29) FONDI DI SOLIDARIETA’ FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (ART.29) Il contributo di finanziamento è per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore Contribuzione ordinaria 0,65 % per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti 0,45% per i datori di lavoro fino a 15 dipendenti Contribuzione addizionale 4% della retribuzione persa
FONDI DI SOLIDARIETA’ Il pagamento delle due prestazioni (assegno ordinario e assegno di solidarietà) è anticipato dal datore di lavoro con il sistema a conguaglio Il termine del rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro è previsto entro 6 mesi con le medesime regole previste per la integrazione salariale In presenza di documentate situazioni economiche aziendale è possibile il ricorso al pagamento diretto Sulle prestazioni erogate va versata la contribuzione correlata che ha valore sia per il diritto che per la misura delle pensioni anticipate e di quelle di vecchiaia
UN GRAZIE PER L’ATTENZIONE E BUON LAVORO A TUTTI FONDI DI SOLIDARIETA’ UN GRAZIE PER L’ATTENZIONE E BUON LAVORO A TUTTI