Fondo per il finanziamento ordinario (FFO): la paura fa 90 (per cento)?

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Conferenze di servizio con i D.S. Lazio sett.- ott. 2007
Advertisements

Prima conferenza di ateneo sullorganizzazione Università IUAV di Venezia 31 ottobre 2007.
1 Società a partecipazione diretta Quota di partecipazione dellAgenzia delle Entrate in Equitalia S.p.A. 51% Durata dellimpegno dal 27/10/2005 (data costituzione.
Paolo Pipere Servizio Territorio, Ambiente e Cultura CCIAA di Milano
COSA SUCCEDE IN CLASSE ?. TUTTO INIZIA DA QUI: IL PARLAMENTO APPROVA LA LEGGE 133.
IL CONTRATTO DEL COMPARTO SANITA’ 2002 –2005 (Aspetti Economici)
TITOLO 3 CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI CAPO VIII MISURE ESIGENZE INDIFFERIBILI 5 dicembre 2011 Testo provvisorio 9.10 DECRETO MONTI.
1 ALLEGATI RIFERITI A POSTE DI BILANCIO REPORT ED INFORMAZIONI EXTRA BILANCIO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA DIREZIONE AMMINISTRATIVA Dati al 11 Dicembre.
1 Il punto di partenza La legge 19 novembre 1990, n. 341 (G.U: , n. 274) Riforma degli ordinamenti didattici Art. 11 Autonomia didattica, c.
Leggi: 25 giugno DL agosto Legge 133 art 64 (la cosiddetta legge finanziaria) 1 settembre DL 137 (Decreto Gelmini) 30 ottobre Legge 169 Documenti.
La circolare DFP-UPPA per il piano triennale del personale.
Effetti della L. 133/2008 e del blocco delle stabilizzazioni.
Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
Università Cà Foscari di Venezia – 15 maggio Metodi e tipologie di gestione. Il SIOPE a un anno dalla sperimentazione: quali prospettive di semplificazione.
Disposizioni varie. 1 C – AGENTI IMMOBILIARI Gli agenti immobiliari sono SOLIDALMENTE tenuti al pagamento dellimposta per le scritture private.
D.L. 13/08/2011 – N. 138 Nuova Tassazione Società Cooperative.
Comma All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo.
Comma 144 – Finanziaria 2007 All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n.311, le parole: "e 2007" sono soppresse. 1/3.
Comma 195. A decorrere dal 1 novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunita' montane, le funzioni.
Riforma Universitaria ai sensi del DM 270/04. Normativa nazionale, Normativa locale Fondo di Finanziamento Ordinario e Programmazione triennale delle Università
Agenda Il sistema ante 1 gennaio 2013 Lattuale impianto e riferimenti normativi Il sistema dei controlli Erogazione contributi a favore di scuole paritarie.
Entrate ed uscite dei Comuni: analisi delle principali voci e rapporto con la articolazione organizzativa.
La protesta contro il Disegno di legge Gelmini DDL 1905/2009 La protesta contro il Disegno di legge Gelmini DDL 1905/2009 La situazione dellUniversità
I nuovi Istituti Tecnici MIUR Schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti Tecnici ai sensi dellarticolo 64, comma 4, del.
Il sistema Università ATENEI Facoltà Corsi di Laurea Dipartimenti Professori Ordinari Professsori Associati Ricercatori DIDATTICARICERCA STATO FF.OO.Studenti,
Riforma della previdenza complementare Delega: legge 23 agosto 2004, n Art.1, comma 1, lett.e): adozione di misure finalizzate ad incrementare i.
I FONDI AZIENDALI: CAMBIAMENTI E GESTIONE G
Legge 133 – 6 Agosto Il sistema Università ATENEI Facoltà Corsi di Laurea Dipartimenti Professori Ordinari Professori Associati Ricercatori Personale.
Procedura di eccedenze di personale e mobilità collettiva. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente.
Art. 60. D.lgs 29/93 abrogato Orario di servizio e orario di lavoro. [1. L'orario di servizio si articola di norma su sei giorni, dei quali cinque anche.
FORMAZIONE DEI BILANCI DI ATENEO Pisa 13 Maggio 2011 MANUALE DI AMMINISTRAZIONE Donati Miriana.
Dott.ssa Maria Donata Caputo 1 Regolamento per lautorizzazione allesercizio di incarichi interni ed esterni retribuiti e per la disciplina delle incompatibilità
I Provvedimenti del Governo sullUniversità di Giuseppe Caputo Massimo Blasone, Diego Barletta.
L'autonomia Universitaria: aspetti introduttivi. art. 33 Cost. >. Il sistema universitario italiano è stato regolamentato da: –" legge Casati" del 1859.
Linee di indirizzo, parametri e criteri per la programmazione e la valutazione triennale delle Università Incontro organizzato dal Comitato Interregionale.
La valutazione del comportamento
Regione Umbria – Direzione Risorsa Umbria QUADRO DI SINTESI DELLE MANOVRE DELLO STATO E IMPATTO SU REGIONE UMBRIA - Effetti finanziari - 12 settembre.
Osservatorio legislativo interregionale Giurisprudenza costituzionale
SCUOLA IN OSPEDALE e ISTRUZIONE DOMICILIARE
Titolo D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito nella legge 125/2013 Art. 4 Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori.
Osservatorio legislativo interregionale Roma, settembre 2012 Giurisprudenza costituzionale Regioni a Statuto ordinario (giugno – agosto 2012) Relatore:
LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLA FINANZIARIA 2003.
1 Da dove partiamo Dati OCSE a) Spesa annuale per studente: USA: 24370$ Inghilterra: 13506$Germania:12446$ Francia:10995$Media OCSE: 11512$Italia:8026$
Comune di Ponte San Nicolò 1 Rendiconto Comune di Ponte San Nicolò 2 NOTE Nessun nuovo mutuo; Nessun nuovo mutuo; Bilancio e quindi Avanzo influenzato.
Come cambia la scuola? La legge 133, il decreto 137 (c.d. decreto Gelmini) e il piano programmatico di intervento: effetti sulla scuola secondaria superiore.
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Decreto-Legge.
Dati delle Pubbliche Amministrazioni e Servizi in Rete Prefettura di Reggio Calabria novembre 2010.
SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI INVALSI A.S II e V Primaria I secondaria di primo grado II secondaria di secondo.
La manovra estiva 2010 D.L. 78 convertito con legge 122 Gli effetti sui bilanci degli enti locali Il patto di stabilità
Parere in merito alla congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari di contratti di insegnamento da parte del Nucleo di Valutazione.
Legge 6 agosto 2008, n. 133 art. 64 Disposizioni in materia di organizzazione scolastica Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25.
D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 Art. 2. Scuola dell'infanzia
Modulo n. 3 IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO
La Legge 133/08 e le sue ricadute sull’università Politecnico di Milano, 27-31/10/08 settimana di sensibilizzazione sulla Legge 133.
Apprendistato Le modifiche del D.L. n. 34/2014 al D.Lgs. n. 167/2011
ASSEMBLEA INFORMATIVA IN TEMA DI RIFORMA DELL’UNIVERSITA’ DDL GELMINI ART.33 COSTITUZIONE: l’arte e la scienza sono.
Legge Regionale n. 1/2001 Presentazione della Legge regionale Per votare bisogna conoscere! Prima delle opinione di varie correnti guardiamo la “fonte”
SINTESI DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI. Il Fondo di Finanziamento Ordinario-FFO globale si riduce del 19,1% passando da a Milioni di Euro nel.
L’università pubblica Brevi appunti schematici. Che cosa è l’Università L'università è il luogo dell'alta formazione e la sede primaria della ricerca.
S.A. e C.d.A. Commissione redigente 1 Bozza del 7/03/2011Università degli Studi di Trieste.
Il bilancio ed il sistema contabile di Ateneo: i principali riferimenti normativi (Reggio Calabria, ottobre 2009) Prof. Domenico Nicolò
La mobilità del personale provinciale in ambito regionale alla luce del percorso di elaborazione della proposta di legge regionale di riordino delle funzioni.
SEDUTA I 3) Offerta formativa 2010/11 Procedura offerta formativa 2010/11: Proposta da parte dei CCL della copertura degli insegnamenti entro il
Dott.ssa Daniela Cavallo – Direttore Area Risorse Umane La politica delle Risorse Umane 27 marzo 2014.
Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione.
LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo.
Ma è vero che tagliano i fondi alle università? Ma è vero che chiuderanno corsi e insegnamenti? Ma è vero che non si.
La disciplina delle 11 ore di riposo giornaliero
1 LEGGE FINANZIARIA N. 266 DEL 23 DICEMBRE 2005 (Art. 1, co ) STRALCIO SU STRALCIO SU MATERIE DI CONTRATTAZIONE MATERIE DI CONTRATTAZIONE A cura.
Giornata Annuale Erasmus 2015 Kick off meeting Attività Chiave 1 Roma 7- 8 luglio 2015.
Transcript della presentazione:

Fondo per il finanziamento ordinario (FFO): la paura fa 90 (per cento)?

Legge 9 gennaio 2009, n. 1 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca" Art. 1. Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca 1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, ne' all'assunzione di personale. Alle stesse università e' data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4-bis, comma 17, decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Legge 9 gennaio 2009, n. 1 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca" Art. 1. Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca 1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, ne' all'assunzione di personale. Alle stesse università e' data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4-bis, comma 17, decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" Art. 51. (Università e ricerca) 4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. [...] Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione [...] rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.

Legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi correttivi di finanza pubblica" Art.5. Università [...] I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli [...] denominati: a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale [...]; b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi [...]; c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.

Il fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) Quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese: * le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, * per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie, * per la ricerca scientifica. Al FFO sono altresì attribuite: * le disponibilità finanziarie per la contrattazione collettiva nazionale (ex art. 52, comma 1, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) relative al personale delle università, * le disponibilità finanziarie per la completa applicazione dei contratti in itinere con il personale non docente, * le disponibilità finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del personale docente.

Legge 4 giugno 2004, n. 143 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare lordinato avvio dellanno scolastico , nonché in materia di esami di Stato e di Università" Art. 5. Spese di personale docente e non docente universitario 1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle universita', per l'anno 2004, ai fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto [...] dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle universita' previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno Per l'anno 2004 le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attivita' in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n [...]

Il fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) Nel FFO sono comprese: * una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993, * una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del MiUR, relativi a - standard dei costi di produzione per studente, - minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario - agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali. "A partire dal 1995, la quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università sarà progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello stesso fondo sarà aumentata almeno di pari importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformità ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio è finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi standard di produzione nelle diverse aree disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificità e degli standard europei."

I modelli per la stima del FFO teorico Modello della Commissione Tecnica per la spesa pubblica – Modello dell'Osservatorio per il riequilibrio Individua i criteri di riparto della quota di riequilibrio stimando un peso percentuale teorico di ciascuna istituzione sul totale del sistema, ed avendo come riferimento: # per il 70 %, la domanda di formazione, calcolata con il numero di studenti iscritti da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di studi # per il 30%, i risultati dei processi formativi, calcolati con il numero di studenti equivalenti, successivamente ridenominati studenti attivi. Dal 2004 – Modello CNVSU per la ripartizione teorica del FFO # 30% - domanda da soddisfare, misurabile in termini di studenti iscritti; # 30% - risultati dei processi formativi, misurabili annualmente in termini di crediti (Cfu) acquisiti; * 20% sulla base dei Cfu acquisiti; * 10% sulla base del numero dei laureati prodotti annualmente da ciascun ateneo, pesati con un coefficiente che penalizza il ritardo nel conseguimento del titolo 30% - risultati delle attività di ricerca scientifica; 10% - incentivi specifici. Fonti:

DM 8 maggio 2007 prot. n. 246/2007 Art. 3 – Interventi per il riequilibrio delle Università statali e per incentivare le minori spese per assegni fissi al personale di ruolo rispetto al FFO. Per i fini di cui al presente articolo viene destinato l'importo di che sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri: * per incentivare i migliori risultati per quanto attiene ai processi formativi e le attività di ricerca scientifica [...] * quale incentivo, in aggiunta a quelli assegnati l'anno precedente, [...] da ricalcolare ogni anno, in proporzione alla distanza, accertata per il 2006, del rapporto del 90% tra spese per assegni fissi al personale di ruolo e FFO consolidabile assegnato. Le predette spese sono calcolate al netto della quota di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 300/06, convertito nella legge n. 17, imputabile al personale che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. * per interventi di accelerazione di riequilibrio e ripartiti soltanto tra le Università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del FFO consolidabile del 2006 e di quello derivante dall'applicazione del modello, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5%.

FFO nazionale Quota baseQuota di riequilibrio x x %FFO , , ,3 Fonti:

Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" Art Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università Art Turn over "In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

Legge 9 gennaio 2009, n. 1 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca" Art. 1. Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca [...] 2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni , di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n [...] Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e' integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 e di euro 141 milioni a decorrere dall'anno 2012.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" Art In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, il Ministro dell'universita' e della ricerca [...] disciplina le modalita' di svolgimento dei concorsi per ricercatore [...] con particolare riguardo alle modalita' procedurali ed ai criteri di valutazione dei titoli didattici e dell'attivita' di ricerca, garantendo celerita', trasparenza e allineamento agli standard internazionali Al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il decreto di cui al comma 647 definisce un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle universita' e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno [...] 650. All'onere derivante dal comma 648 si provvede nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Fondo di Finanziamento Ordinario "tagli" e "innesti" (in milioni di ) Legge LeggeTotale 133/20081/ , , Totale , ,5

Fondo di Finanziamento Ordinario TOTALE

Fondo di Finanziamento Ordinario UNINSUBRIA

Fondo di Finanziamento Ordinario UNINSUBRIA

Fondo di Finanziamento Ordinario UNINSUBRIA

Fondo di Finanziamento Ordinario vs spese per personale di ruolo

Fondo di Finanziamento Ordinario vs spese per personale di ruolo

Fondo di Finanziamento Ordinario vs spese per personale di ruolo

Fondo di Finanziamento Ordinario vs spese per personale di ruolo

Docenti universitari RETRIBUZIONE ANNUA Fonti: xoomer.virgilio.it/alberto_pagliarini

Organico docente dell'Università degli Studi dell'Insubria Fonti: decennale.uninsubria.it

Organico docente dell'Università degli Studi dell'Insubria Fonti: decennale.uninsubria.it

Organico docente dell'Università degli Studi dell'Insubria Fonti: decennale.uninsubria.it

Fondo di Finanziamento Ordinario vs spese per personale di ruolo

Fondo di Finanziamento Ordinario vs spese per personale di ruolo

Fondo di Finanziamento Ordinario vs spese per personale di ruolo ,4 106,7 109,0 110,7 102,2

Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 "Regolamento recante disciplina in materia di Contributi Universitari" Articolo 5 (Limiti della contribuzione studentesca) 1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo e allarticolo 4 la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dellimporto del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a) e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n [...] 4. Le università comunicano annualmente al Ministero, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari nell'anno accademico in corso, la distribuzione degli studenti per classi dimporto nel predetto anno, gli eventuali scostamenti verificatisi con riferimento ai valori percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonchè le misure conseguentemente adottate per il rispetto dei limiti di cui ai predetti commi.

Contribuzione studentesca UNINSUBRIA ,00 28,9% FFO spese personale residuo vs FFO contribuzione (migliaia di )(migliaia di )% 20090,

Conclusioni (?) * programmazione * entrate * uscite *...

Indagine CNVSU ) rapporto fra spese per personale TA e docenti (I1) 2) Rapporto tra n. studenti e numero docenti (I2) 3) Crediti erogati per numero studenti (I3) 4) Numero di Professori a contratto in rapporto agli studenti (I4) 5) Spesa per Professori a contratto e docenti di ruolo (I5) 6) Corsi di laurea con <15 studenti (in part. con 0 immatricol.) (I6) 7) Sedi staccate in relazione al numero dei frequentanti (I7) 8) Rapporto tra ricercatori e Professori (I8) 9) Spese di rappresentanza (I9) 10) Spese per missioni (ad escl. di quelle sui fondi di ricerca) (I10) 11) Costo funzionamento organi, di cui Rettore e Dir. Amm.vo (I11) 12) Costo gestione spazi (I12) 13) Acquisizione Fondi europei per numero docenti (I13) 14) Fornire numero studenti e mq