La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

L’imprenditore agricolo Art. 2135, comma 1, cod. civ. E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "L’imprenditore agricolo Art. 2135, comma 1, cod. civ. E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,"— Transcript della presentazione:

1 L’imprenditore agricolo Art. 2135, comma 1, cod. civ. E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. c.d. “doppio rischio” : rischio economico rischio ambientale Regime agevolato

2 Le attività agricole essenziali Art. 2135, comma 2 cod. civ. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Opinione dominante La produzione di specie animali e vegetali è sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola, anche in assenza di sfruttamento della terra Sono attività agricole essenziali, tra le altre: - orticultura - coltivazioni fuori terra (in serra e/o in vivai) - floricultura - allevamenti in batteria Ma che dire delle coltivazioni idroponiche o della clonazione animale?

3 Le attività agricole per connessione le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale; le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche. ma ….. si tratta di attività agricole solo a condizione che sussistano: (1) connessione soggettiva: soggetto che le svolge è lo stesso che svolge attività agricole essenziali in forma di impresa e coerenti con attività conesse (ma v. eccezione per cooperative e consorzi); (2) connessione oggettiva: le attività agricole connesse hanno ad oggetto prodotti (animali o vegetali) ottenuti prevalentamente con l’esercizio di attività agricole essenziali.

4 La rilevanza della nozione di imprenditore agricolo All’imprenditore agricolo si applicano le disposizioni sull’imprenditore in generale (ad es., la disciplina della concorrenza sleale), ma non l’obbligo legale di iscrizione nel registro delle imprese (art. 2136 cod. civ.; ma v. ora l’art. 2 d.lgs. n. 228/2001, che attribuisce alla pubblicità anche per l’impresa agricola gli effetti dichiarativi previsti per le imprese commerciali); la tenuta delle scritture contabili (art. 2214 cod. civ.; ma v. obbligo documentazione a fini I.V.A. e sostegni eco.); le procedure concorsuali (artt. 2221 cod. civ. e 1 l. fall. ma v. oggi la l.n. 3/2012 e l.n. ….). L’esonero dal fallimento persiste anche se l’impresa agricola assume forma societaria, semplice o meno che sia; UNA S.P.A. AGRICOLA NON FALLISCE!! L’obbligo di iscrizione e di tenuta delle scritture contabili sono imposti se l’impresa agricola è organizzata in forma societaria diversa dalla società semplice

5 L’imprenditore commerciale art. 2195 cod. civ.: è soggetto all’iscrizione nel registro delle imprese chi esercita: 1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi; 2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni (comprare per rivendere); 3) un’attività di trasporto per terra, per acqua, o per aria; 4) un’attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie alle precedenti.

6 Alcune questioni interpretative 1) com’è interpretabile il requisito dell’industrialità? 2)...e dell’intermediazione nella circolazione dei beni? 3) le attività di cui ai punti 3) e 4) sono sottocategorie delle prime due? 4) le attività ausiliarie di attività non commerciali (ad es. l’attività del mediatore in affari agricoli) sono commerciali?

7 Il problema della c.d. impresa civile Esiste uno “spazio vuoto” tra le imprese commerciali e quelle agricole? Esistono cioè attività che non rientrano né nella definizione dell’art. 2135 cod.civ., né in quelle dell’art. 2195 cod.civ.? Ad esempio, le imprese minerarie, che producono beni senza trasformare materie prime? NO! Reductio ad absurdum

8 Lo statuto dell’imprenditore commerciale  Pubblicità commerciale  Obbligo tenuta scritture contabili  Assoggettamento a fallimento e altre procedure concorsuali  Rappresentanza commerciale Si registra nell’evoluzione del sistema normativo una tendenza ESPANSIVA nell’applicazione di tale statuto anche a fattispecie originariamente estranee

9


Scaricare ppt "L’imprenditore agricolo Art. 2135, comma 1, cod. civ. E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,"

Presentazioni simili


Annunci Google