Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoFlavio Rossini Modificato 8 anni fa
1
Nascita Unione Europea Da CECA ( 1951 ), CEE ( 1957 ), Euratom ( 1957 ) … a CE e UE ( 1992, unificate nel 2007, Lisbona ) Allargamento Stati membri: da 6 9 ( 1972 ), 12 ( 1981 e 1986 ), 15 (1995), 25 (2004), 27 (2007) (28° nel 2013) Da metodo “intergovernativo” a “comunitario” (da Compromesso Lussemburgo ’66 Atto Unico europeo ’86)
2
Istituzioni UE Consiglio europeo Consiglio (dei ministri) UE Commissione [Alto rappresent. Affari esteri e politica sicurezza] Parlamento europeo [Comitati (econ. e sociale; delle Regioni)] Corte di Giustizia (Corte dei Conti; Mediatore) -Banca Centrale europea (BCE) -BEI (Agenzie)
3
La UE tra organizzazione internazionale e Federazione Competenze proprie esclusive (+ concorrenti…) Norme giuridiche direttam. efficaci per cittadini Personalità giuridica internaz. (politica estera) -Trattato CEE (oggi TUE e TFUE): non mero accordo internazionale Fonda Ordinamento giur. autonomo da Stati Membri; - Anche i cittadini degli Stati sono soggetti dell’ordinamento UE.
4
Principio di Attribuzione L’UE agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati m. nei trattati; qualsiasi competenza non attribuita all’UE nei trattati appartiene agli Stati (a. 5 TUE) MA… Il Consiglio, all'unanimità, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle normative degli Stati m. che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune (a. 115 TfUE) Quando un'azione della UE risulti necessaria per raggiungere uno degli obiettivi dei trattati, senza che questi abbiano previsto i poteri necessari, il Consiglio, all'unanimità, adotta le disposizioni appropriate (a. 352 TfUE)
5
Principio Sussidiarietà (a. 5 TUE) In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’UE interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati m. (…) ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello dell’Unione SUSSIDIARIETÀ: restringe, in alcuni casi, allarga, in altri, le competenze UE
6
UE: Organi e “forma di governo” Consiglio dei Ministri [organo “intergovernativo”: Indirizzo Pol.+Bilancio+Legislaz.+Esecuz.(pol.estera e trattati UE)] Commissione (org. “burocratico”: Esecutivo sui generis, Iniziativa atti CE, vigilanza su Stati m.; esegue il bilancio) Parlamento (org. democratico: Consultivo + Controllore (approva il bilancio) + Colegislatore) Consiglio europeo: ≈ “Capo di Stato collettivo” Consiglio europeo ≠ Consiglio dei ministri UE
7
Voti del Consiglio dell’UE (voto “ponderato”) pre Lisbona (non più vigente dal 2017) - Germania, Francia, Italia e Regno Unito……… 29 - Spagna e Polonia……………………………...... 27 - Romania………………………………………….. 14 - Paesi Bassi……………………………………… 13 - Belgio, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria Portogallo…………………………………………… 12 - Austria, Bulgaria, Svezia………………………… 10 - Danimarca, Irlanda, Lituania, Slovacchia Finlandia e Croazia……………………………….. 7 - Cipro, Estonia, Lettonia, Lussemburgo e Slovenia…….…………………………………….. 4 Malta………….……………………………………… 3 TOTALE352
8
Maggioranze richieste in Consiglio (regole in via di superamento) Normalmente: voto a “magg. qualificata” Eccezione: unanimità ( PESC, imposte, immigraz. …) MAGG. QUALIFICATA almeno 260 voti favorevoli (su 352: 73,9% del totale) E … maggioranza q. di Stati membri (18 Paesi su 28) (x votare proposta della Commissione basta ≥ 260 voti; x superare voto contrario di Comm. o Parlam. unanimità, in molti settori “comunitarizzati”) Ogni Stato m. può chiedere verifica che voti favor. ≥ 62% della popolaz. tot.UE (“clausola demografica”)
9
LE 10 “VESTI” del CONSIGLIO (min.) UE Affari generali Relazioni esterne (pres. Alto Rappres.) Affari economici e finanziari (" ECOFIN" ) Giustizia e affari interni Occupazione, politica sociale, salute e tutela consumatori; Concorrenza (mercato interno, industria e ricerca) Trasporti, telecomunicazioni ed energia Agricoltura e pesca Ambiente Istruzione, gioventù e cultura. Ma il Consiglio rimane un'istituzione unica! (≠ COREPER…)
10
Parlamento Europeo Da rappresentante: dei Parlam. naz. (Assemblea CEE), “dei popoli degli Stati” della CE ( a. 189 TCE)… “dei cittadini dell’UE” (a. 14.2 TUE) -Legittimaz. democr. diretta ( elezioni a suffr. univ. dir.) FUNZIONI: -“CO-LEGISLATIVA” ( con Consiglio, ma non in tutte materie ) e revisione dei Trattati -CONTROLLO POL. Commissione (-/ Consiglio) -APPROVAZ. BILANCIO (con Consiglio) - Procedura di Consultazione, di Parere Conforme, di cooperazione, di CODECISIONE
11
PE: seggi per Stato m. GERMANIA 96 FRANCIA74 ITALIA, REGNO UNITO 73 SPAGNA, POLONIA54/51 ROMANIA32 PAESI BASSI26 BELGIO, REP.CECA, GRECIA, UNGHERIA, PORTO.21 SVEZIA20 AUSTRIA, BULGARIA18/17 DANIMARCA, SLOVACCHIA, FINLANDIA13 IRLANDA, LITUANIA, CROAZIA 11 LETTONIA 8 SLOVENIA 8 LUSSEMBURGO, ESTONIA, CIPRO, Malta 6 TOTALE751 PE decide a magg. sempl./ass. dei membri, no “magg. x Stati” o “clausola demografica” (≠ Consiglio)
12
Composizione e seggi Parl. eur. Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici-cristiani) 221 Gruppo Socialisti e Democratici (S&D) 191 Gr. Conservatori e riformisti europei 70 Gr. Alleanza Democratici e Liberali per l’Europa (ADLE) 67 Gr. Sinistra unitaria europea - Sinistra verde nordica 52 Gr. Verde/Alleanza libera europea (V/ALE) 50 Gr. Europa della Libertà e della Democrazia 48 Non iscritti 52 TOTALE 751 Oltre a Gruppi parlam., Commissioni permanenti per materia (commercio, ambiente…, bilancio, aff. cost.)
13
Commissione europea COMPOSIZIONE: Presidente + 1 “Commissario” per Stato m. (1+28). FORMAZIONE (rinnovo ogni 5 aa., come PE): a)Consiglio europeo Pres. Comm. “ designato” b)PE “elegge” tale Pres. designato c)Consiglio eur. (con Pres. eletto e Governi Stati m.) - - - - Membri Comm. d)PE (“interroga” i “Commissari” ed) esprime un voto di approvazione sull'intero collegio e)Consiglio eur. Pres. e membri Commissione.
14
(… Commissione eur.) Pres. Comm. attribuisce le “competenze” ai Commissari; può chiederne le dimissioni. Comm. è responsabile dinanzi al solo PE, che può destituirla con una mozione di censura (sfiducia). Comm. NON risponde a logica intergovernativa: Governi naz. non possono “sfiduciare” i commissari, i quali – entro Commiss. – decidono collegialmente, senza “voto ponderato” [come PE] I membri della Comm. agiscono nell'interesse UE NO istruzioni dai governi nazionali ( a. 245 TfUE : Comm. rappresenta solo interessi dell’UE!)
15
Trattato di Lisbona: modifiche istituzionali Istituzionalizz. Cons. europeo e sua Presidenza “Ministro degli esteri UE” (Alto rappresentante) Modalità voto del Consiglio : no voto ponderato ma 2 magg. (55% Stati + 65% popolaz.) Comm.: (da nov. 2014) riduzione membri: uno per Stato per un tot. di 2/3 degli Stati (riforma bloccata) Ruolo Parlamenti nazionali (controllo sussidiarietà…)
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.