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1 Il Collegio Sindacale Il Controllo Contabile. 2 Collegio Sindacale Funzione del collegio sindacale: CONTROLLO SULLA LEGALITÀ E LA CORRETTEZZA DEL FUNZIONAMENTO.

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Presentazione sul tema: "1 Il Collegio Sindacale Il Controllo Contabile. 2 Collegio Sindacale Funzione del collegio sindacale: CONTROLLO SULLA LEGALITÀ E LA CORRETTEZZA DEL FUNZIONAMENTO."— Transcript della presentazione:

1 1 Il Collegio Sindacale Il Controllo Contabile

2 2 Collegio Sindacale Funzione del collegio sindacale: CONTROLLO SULLA LEGALITÀ E LA CORRETTEZZA DEL FUNZIONAMENTO E DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ CONTROLLO CONTABILE - salvo ipotesi di nomina (obbligatoria o facoltativa) del revisore contabile

3 3 CARATTERISTICHE e CRITICITA’ Caratteristiche: 1.Organo interno necessario ed essenziale 2.Organo Collegiale 3.Organo “Indipendente” Criticità (storiche): 1.Carenza della necessaria indipendenza 2.Eccesso di attribuzioni 3.Carenza di adeguati poteri reattivi

4 4 Interventi legislativi La disciplina del Collegio Sindacale è stata oggetto di riversi interventi normativi nel tempo, volti a far fronte alle riferite criticità: - 1974 (limitato a soc. quotate): affiancato dal revisore contabile esterno per esecuzione del controllo contabile - 1998 (limitato a soc. quotate): affrancato dal controllo contabile e nomina del/i sindaco/i di minoranza - 2003: esteso anche a soc. aperte affrancamento da controllo contabile ed aumento dei poteri reattivi In definitiva: a) disciplina distinta per soc. chiuse e aperte b) nelle chiuse restano le criticità storiche dell’organo (v. carenza di indipendenza) che resta affidata al rischio di responsabilità conseguenti all’omesso controllo (v. infra).

5 5 Composizione Non quotate: 3 – 5 membri effettivi (soci o non soci) e due sindaci supplenti; il presidente è nominato dall’assemblea Quotate : non possono essere meno di tre sindaci e non meno di due supplenti,ma il numero massimo è stabilito nello statuto, nel quale è anche stabilita la modalità di nomina del presidente del Collegio Sindacale. Almeno un membro effettivo deve essere eletto dalla minoranza dei soci se il sindaci sono solo 3, al contrario se i sindaci sono un numero maggiore, i sindaci eletti dalle minoranze non possono essere inferiori a 2

6 6 REQUISITI Onorabilità e professionalità Società NON QUOTATE: almeno uno dei membri effettivi, e uno Supplente devono essere iscritti nell’albo dei revisori, tenuto presso il Ministero di Giustizia, e i restanti membri possono essere sia revisori iscritti all’albo dei revisori,o professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. -Se controllo contabile = tutti iscritti Società QUOTATE i requisiti di PROFESSIONALITA’ e ONORABILITA’ sono stabiliti dal ministero della giustizia, sentite le competenti autorità di vigilanza (Consob, Banca d’Italia) + “quote rosa”

7 7 Non possono far parte del Collegio sindacale Cause previste per gli amministratori I coniugi i parenti e gli affini entro il 4° grado con gli amministratori della società o di altra società del gruppo Coloro che intrattengono con la società o con il gruppo, rapporti di lavoro dipendente, o di consulenza professionale tali da limitarne l’indipendenza; Limiti ulteriori per le società quotate Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza o incompatibilità (limite al cumulo di incarichi) CAUSE DI INELEGGIBILITA’ (Ampliate dalla riforma per garantire maggiore indipendenza )

8 8 NOMINA: I primi sindaci sono nominati nell’atto costitutivo e successivamente dall’assemblea ordinaria (espressione della maggioranza) Eccezioni: - Strumenti finanziari partecipatici - Società sotto il controllo pubblico - Sindaco/i di minoranza nelle quotate Iscritta nel registro delle Imprese (v. amministratori) DURATA: Restano in carica per TRE esercizi e cessano solo dopo l’assemblea di approvazione del bilancio, ma effettivamente solo dopo che il nuovo collegio è stato ricostituito. - Sono rieleggibili

9 9 CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA 1.RINUNZIA 2.MORTE 3.REVOCA 4.DECADENZA 1.Carenza (sopravvenuta) delle cause di ineleggibilità 2.Cancellazione o sospensione dal Registro dei Revisori 3.Mancata partecipazione senza giustificato motivo alle assemblee o per due riunioni del collegio sindacale, c.d.a. o comitato esecutivo nel corso di un esercizio STABILITA’ 1.TERMINE MANDATO : restano in carica sino a ricostituzione del nuovo organo (prorogatio) 2.REVOCA : solo in presenza di una GIUSTA CAUSA accertata dal Tribunale 1.SOSTITUZIONE : subentro dei sindaci supplenti (in ordine di anzianità e sino ad ass. successiva)

10 10 Retribuzione: La retribuzione è annuale, fissa ed invariabile e viene stabilità in assemblea all’atto della nomina o in statuto, e viene stabilito per l’intera durata della carica. Collaboratori: I sindaci hanno poteri individuali di ispezione e controllo e nello svolgimento di tali funzioni, possono farsi assistere, sotto la propria responsabilità e a proprie spese da propri dipendenti e ausiliari, sempre che non si trovino in uno stato di ineleggibilità previsto per i sindaci stessi.

11 11 Riunioni e deliberazioni Deve riunirsi almeno ogni 90 giorni (su iniziativa del Presidente). DECADENZA D’UFFICIO: se il sindaco non partecipa a due riunioni nel corso di un esercizio, senza giustificato motivo. Ad ogni riunione deve essere redatto il verbale e deve essere sottoscritto dagli intervenuti. Deve presenziare la maggioranza dei sindaci effettivi, delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere nel verbale le motivazioni del suo dissenso.

12 12 Doveri e poteri I poteri / doveri del Collegio sindacale si possono dividere in: - Controllo - 1. Controllo sulla gestione/amministrazione 2. Controllo contabile (eventuale) 3. Consultivi

13 13 CONTROLLO SULL’AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ Funzione principale (art. 2403): Il Collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto ORGANIZZATIVO AMMINISTRATIVO e CONTABILE adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. - Controllo di legalità: verifica che l’azione dell’organo amministrativo sia conforme ai doveri che sono imposti a questi (tanto sotto il profilo amministrativo che gestorio) -Non si estende al merito (opportunità o convenienza) delle decisioni gestorie (salvo negligenza) -Controllo globale e non su singoli atti specifici - Si estende anche agli atti dell’assemblea (v. obbligo di presenza e potere di impugnare le delibere)

14 14 CONTROLLO SULL’AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ Ai fini dell’espletamento del proprio compito sono previsti: A) Obblighi informativi in capo ad organo amministrativo (accentuati nelle quotate) e del revisore (qualora nominato) - differenza rispetto a flussi tra c.d.a. e organi delegati B)Obbligo di presenza a assemblea, c.d.a. e comitato esecutivo C)Poteri di ispezione e controllo, nonché di chiedere notizie agli amministratori sugli affari in corso (anche su soc. controllate) - potere esercitabile anche singolarmente D)Organo deputato a ricevere “denuncie” dei soci (art. 2408 c.c.) - Denuncia qualificata: fatta da 1/20 del capitale sociale (1/50 se si tratta di società quotate)

15 15 CONTROLLO SULL’AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ Adempimento del dovere di controllo: I) Obblighi di attivazione (unicamente laddove): - alcune omissioni (gravi) degli amministratori vd.: convocazione (obbligatoria) dell’assemblea o esecuzione delle pubblicità su R.I o ancora delle azioni proprie o delle controllanti - denuncia qualificata soci = obbligo di “ indagare senza ritardo ” e di convocare assemblea qualora ravvisino “ fatti censurabili di rilevante gravità per i quali vi sia urgente necessità di provvedere” - compimento di atti di ordinaria amministrazione se vengano a mancare tutti gli amministratori (2386, ult. comma) II)Obblighi di segnalazione - ad amministratori ogniqualvolta ravvisino fatti meritevoli di censura - all’assemblea (v. sopra) - nella relazione annuale (obbligo di segnalare fatti denunciati da soci) - alla Consob (per quotate)

16 16 CONTROLLO SULL’AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ POTERI (non doveri): 1. Di impugnare le delibere dell’assemblea e del c.d.a. 2. Di promuovere denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. 3. Di promuovere azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. 4. Di eseguire (ulteriori) segnalazioni all’assemblea

17 17 CONTROLLO CONTABILE Limiti di assegnazione 1.Solo Società chiuse = che non fanno ricorso a mercato di capitale di rischio (aperte) e quindi non quotate 2.Società che non siano tenute a redigere bilancio consolidato di Gruppo (Capogruppo) Controllo contabile: si estende al contenuto (correttezza) delle appostazioni contenute nelle scritture contabili e di bilancio - Tutti i sindaci debbono essere revisori

18 18 ATTIVITA’ CONSULTIVA Hanno ad oggetto il bilancio di esercizio (attribuzione generale) e la formulazione di pareri e relazioni (spesso di congruità) in relazione a vicende ed attività sociali specifiche. relazione annuale all’assemblea sui “risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri” con “osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione” (2429), - depositata presso la sede nei 15 giorni prima dell’assemblea parere obbligatorio per iscrizione in bilancio di alcune poste quali avviamento e costi di impianto ed avviamento, ricerca e sviluppo, etc. (2426 nn. 5 e 6) parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione (2441, sesto comma) parere sulla congruità del corrispettivo degli amministratori investiti di particolari cariche o sulla nomina del revisore… etc..

19 19 RESPONSABILITÀ Disciplina analoga a quella degli amministratori (v. azioni di responsabilità) Regola: I sindaci devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE: Sono responsabili: della verità delle loro attestazioni, e devono conservare il segreto professionalità; delle omissioni riguardanti gli atti agli stessi imposti ex lege (obblighi di attivazioni e di consultazione) OBBLIGAZIONE GENERICA: Culpa in vigilando: responsabili in solido con gli amministratori per i fatti e le omissioni qualora cagionino danno ai soci o la società. - limite: solo dei danni che gli stessi avrebbero potuto e dovuto prevenire o impedire (non quindi per atti già compiuto, salvo aggravamento del danno) - Vedi obblighi di segnalazione (No poteri: anche se opportuni per limitare resp.) - Limitata da presenza revisore (esclude controllo contabile)

20 20 REVISORE LEGALE DEI CONTI DISCIPLINA Figura non presente nel Codice del ’42 ma inserita dapprima nel 1974 e quindi nel ’98 (nelle quotate) per poi essere esteso anche a tutte s.p.a. con riforma del 2003 L’intera materia è stato poi riformata e unificata ad opera del dlgs 39/2010 che ha raccolto in un unico testo le disposizioni regolanti i revisori. CHI SONO? Può essere una persona fisica o una societa’ di revisione iscritti nell’apposito albo tenuto dal Ministero. Nomina e durata (come Collegio) Cause Ineleggibilità: le stesse dei sindaci ma con l’aggiunta che non deve intrattenere relazione finanziarie, di lavoro o di affari, anche indirette con la società controllata (garanzia di indipendenza). Revoca: basta giusta causa e parere favorevole dell’organo di controllo (obblighi informativi a Ministero e Consob per quotate)

21 21 REVISORE LEGALE DEI CONTI CRITICITA’ Ratio: per alleggerire i sindaci dall’eccessivo carico di controlli e per affidare ad un terzo esperto e indipendente la certificazione dei bilanci. Ragioni di un fallimento (Cirio, Parmalat, Enron …) - Scarsa concorrenza del mercato dei servizi di revisione - Servizi non audit a latere (ben pagati) - Trasferimenti di personale tra controllata e network della società di revisione Società Ricavi (30.06.2013) (in miliardi di USD) Dipende nti PricewaterhouseCoopers25,2146 700 Ernst & Young24,4167 000 Deloitte Touche32,4200 000 KPMG19,8123 000

22 22 REVISORE LEGALE DEI CONTI NORMATIVA AD HOC (Direttiva 2006 CE) Per società di interesse pubblico (quotate, banche etc… ) sono previste ulteriore disposizioni (Dlgs 39/2010) volte a limitare le riferite criticità: - Limiti di Durata (max 9 anni o 7 se persona fisica e divieto di nuova nomina se non dopo triennio da cessazione incarico) - Servizi non audit: elenco di servizi vietati (consulenza legale, pareri, tenuta contabilità etc….) - Limiti al trasferimento del personale Sanzioni + sospensione o cancellazione dall’albo

23 23 REVISORE LEGALE DEI CONTI CONTROLLO CONTABILE: - verifica trimestrale della regolare tenuta delle scritture contabili. - verifica della corretta tenuta contabilità e della corrispondenza delle scritture contabili con i dati di bilancio. - esprime giudizio sul bilancio (d’esercizio e consolidato) a) senza rilievi b) con rilievi c) negativo d) impossibilità di esprimere il giudizio Giudizi a) e b) incide su impugnazione (per quotate = 5% cap salvo Consob) Giudizi c) e d) non impediscono approvazione ma segnalazione a Consob nelle quotate. Diritto ad ottenere informazioni, documenti da amministratori e compiere ispezioni

24 24 RESPONSABILITÀ Sono le medesime previste per i sindaci sebbene limitate agli obblighi di controllo contabile sugli stessi gravanti. Società di Revisione: risponde la società in solido con i dipendenti che hanno curato la revisione Prescrizione: 5 anni dall’ultima relazione al bilancio depositata


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