La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La nuova disciplina dell’Imu e della Tasi Fiano Romano (RM), 7 ottobre 2014 Claudio Carbone.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "La nuova disciplina dell’Imu e della Tasi Fiano Romano (RM), 7 ottobre 2014 Claudio Carbone."— Transcript della presentazione:

1 La nuova disciplina dell’Imu e della Tasi Fiano Romano (RM), 7 ottobre 2014 Claudio Carbone

2 Fiano Romano (RM) 7 ottobre 2014 La nuova disciplina dell’Imu e della Tasi

3 1.dal 2014 debutta la Iuc, composta dalla vecchia Imu, in parte modificata, e dai nuovi tributi sui servizi indivisibili (Tasi) e sui rifiuti (Tari); 2.lo slittamento al 24 gennaio 2014 del pagamento della mini-rata Imu 2013 sulle prime case e relative pertinenze, nonché del versamento della maggiorazione standard Tares; Sintesi delle novità fiscali introdotte dalla legge di stabilità 2014

4 3. la non applicazione delle sanzioni per chi ha commesso errori nel calcolo, ovvero ritardi nel versamento della Tares e dell’Imu (ad esclusione della Mini-Imu); 4.l’applicazione, alla maggiorazione Tares statale, delle norme sull’accertamento, sulla riscossione, sui rimborsi, sulle sanzioni e sugli interessi, previste per la Tares e le cui funzioni sono svolte dal comune; 5. la disciplina dei rimborsi Imu a causa dei versamenti errati ovvero in eccedenza eseguiti a favore dello Stato o di un comune (estesa a tutti i tributi dal Dl 16/2014); Sintesi delle novità fiscali introdotte dalla legge di stabilità 2014

5 6. la possibilità di rottamare le cartelle di Equitalia, pagando l’importo del debito in una unica soluzione, entro il 31 maggio 2014; 7. l’eliminazione del limite di 30 euro al disotto del quale non si può procedere alla riscossione di crediti degli enti locali; Sintesi delle novità fiscali introdotte dalla legge di stabilità 2014

6 8. la proroga al 31/12/2014, a favore di Equitalia, per gli affidamenti relativi alle attività di riscossione del ramo enti locali; 9. la conferma della facoltà di istituire l’imposta di scopo; 10. le modifiche alla disciplina dell’imposta di sbarco; 11. la proroga di un anno (spostata, quindi, al 2015) dell’introduzione dell’imposta municipale secondaria. Sintesi delle novità fiscali introdotte dalla legge di stabilità 2014

7 Entrata in vigore: Dal 01/01/2014 Disciplina  articolo 1, commi da 639 a 709 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014, come modificata ed integrata dal Dl n. 16 del 2014, convertito in legge n. 68 del 2014);  articolo 13 del D.l. n. 201 del 2011 (Imu) e, di conseguenza: 1.gli artt. 8 e 9 del D.lgs n. 23 del 2011 per quanto non disciplinato dall’art. 13 e con esso compatibile; 2. le disposizioni del D.lgs n. 504 del 1992, espressamente richiamate; La Iuc: entrata in vigore e disciplina di riferimento

8 La Iuc: Disciplina di riferimento  articolo 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007);  articolo 52 del D.lgs n. 446 del 1997 (potestà regolamentare dei comuni);

9  articolo 13 del D.lgs n. 471 del 1997 (sanzioni per ritardati o omessi versamenti diretti);  articolo 13 del D.lgs n. 442 del 1997 (disciplina del ravvedimento);  articolo 2729 del codice civile (presunzioni semplici). La Iuc: Disciplina di riferimento

10 Restano confermate, inoltre, le disposizioni:  della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente);  del D.lgs n. 546 del 1992 (Contenzioso tributario);  dei D.lgs n. 472 e 473 del 1997 (Sanzioni);  del D.lgs n. 218/97 (Accert. con adesione);  del Regio decreto n. 639 del 1910; del Dpr n. 602 del 1973; del D.lgs n. 112 del 1999 (in materia di riscossione). La Iuc: Disciplina di riferimento

11 1.abrogazione delle disposizioni concernenti la Tares (articolo 1, comma 704 della legge n. 147 del 2013); NB l’art. 14, comma 46 del d.l n. 201 del 2011 già disponeva l’abrogazione dei previgenti regimi di prelievo: >. 2.competenza del comune per l’accertamento della maggiorazione Tares (art. 14, c. 13 del d.l. n. 201 del 2011), con devoluzione ad esso delle maggiori somme riscosse (art. 1, c. 705 della legge n. 147 del 2013); Conseguenze dell’introduzione della Iuc

12 3.nuova disciplina dell’imposta sui servizi indivisibili (Tasi); 4.modifica della disciplina Imu, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:  imposta a regime dal 2014;  definitiva esclusione dell’abitazione principale, di quelle ad essa assimilate e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali;  nuove ipotesi di assimilazione all’abitazione principale;

13 Conseguenze dell’introduzione della Iuc  conferma della riserva di gettito a favore dello Stato sugli immobili D ad uso produttivo, ad aliquota standard dello 0,76%, ad eccezione di quelli di posseduti dal comune e che insistono sul loro territorio;  rimodulazione delle detrazioni per abitazione principale, con la eliminazione della detrazione per figli a carico;  possibilità di incremento dell’aliquota base fabbricati D produttivi fino a 0,3% il cui gettito è a favore del comune  nuove disposizioni per gli enti non commerciali;  nuova disciplina dei rimborsi il cui regime, per effetto del Dl n. 16 del 2014, è stato esteso a tutti i tributi comunali.

14 Due presupposti:  uno, è costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore. Si tratta dell’Imu, la cui disciplina viene in parte modificata;  l’altro, è collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Tale componente riferita ai servizi, a sua volta si articola in un tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Presupposti per l’applicazione della Iuc: art. 1, comma 639, da 690 a 704 della legge n. 147 del 2013

15 In definitiva, la Iuc si compone di tre tributi:  l’Imu, imposta di natura patrimoniale (art. 1, commi 703 e 707 a 728 legge n. 147 del 2013);  la Tasi, tributo sui servizi indivisibili che assorbe la maggiorazione statale sulla Tares (art. 1, commi da 669 a 681 legge n. 147 del 2013), anch’essa di natura patrimoniale;  la Tari, tassa sui rifiuti che sostituisce i precedenti prelievi in materia (art. 1, commi da 641 a 668 legge n. 147 del 2013). Composizione della Iuc: art. 1, comma 639, da 690 a 704 della legge n. 147 del 2013

16 Sono: 1.Possesso e/o detenzione di immobili; 2.Erogazione e fruizione dei servizi comunali. Conseguenze: Al verificarsi di uno dei presupposti sorge una obbligazione tributaria autonoma e relativa ad una o più componenti della Iuc. Presupposti della Iuc

17 Per effetto della composizione e dei presupposti di applicazione del tributo, per gli enti locali è fondamentale porre l’attenzione sui seguenti aspetti: 1.Nuova strategia nella gestione delle banche dati; 2.Condivisione delle informazioni; 3.Necessità di realizzare un nuovo censimento del territorio, per rilevare le informazioni relative alla toponomastica, alla numerazione civica e ai dati imponibili; 4.Verifica, per i comuni di minore dimensione, di gestire in convenzione i servizi; 5.Una maggiore responsabilizzazione degli organi politici, soprattutto con riferimento alla Tasi. Composizione della Iuc: art. 1, comma 639, da 690 a 704 della legge n. 147 del 2013

18 Dal punto di vista della disciplina regolamentare e per gli aspetti gestionali, è necessario tenere in considerazione le disposizioni in comuni alle tre componenti della Iuc: Queste sono le seguenti: 1.I limiti all’autonomia del potestà regolamentare (art. 1, comma 682 e 702 della legge n. 147 del 2013); 2.l’obbligo della dichiarazione (art. 1, comma 684 della legge n. 147 del 2013); 3.il termine di approvazione delle tariffe (art. 1, comma 683 della legge n. 147 del 2013). Norme comuni alle tre componenti della Iuc:

19 1.Il presupposto impositivo; 2.I soggetti passivi. Gli elementi da considerare per la costituzione della nuova banca dati

20 Imu: dovuta dal possessore di immobili con esclusione: 1.delle abitazioni principali, ad eccezione di quelle iscritte nelle categorie catastali A1/A8 e A/9 (ab. di pregio); 2.di quelle ad essa assimilate; 3.delle relative pertinenze; 4.dei fabbricati rurali non strumentali. Soggetti passivi della Iuc: la componente Imu

21 Tasi: a carico in percentuali diverse, come stabilite dal Comune, del possessore e dell’utilizzatore dell’immobile, inteso quale: 1.Fabbricato, ivi compresa l’abitazione principale ed i fabbricati rurali; 2.Area edificabile; 3.Locale ed area scoperta di uso esclusivo al singolo possessore/ detentore, sita in multiproprietà/centro commerciale. Soggetti passivi della Iuc: la componente Tasi

22 Le percentuali di ripartizione del carico tributario possono essere definite con le seguenti modalità:  Con disposizione regolamentare, la misura della quota dovuta dall’occupante o detentore, deve essere compresa fra il 10 ed il 30% dell’ammontare complessivo della Tasi.  in caso di mancata definizione da parte del comune, la quota a carico dell’utilizzatore è pari al 10%, e l’aliquota da applicare è quella base dell’1 per mille.  per periodi di detenzione inferiori a 6 mesi, la Tasi è sempre dovuta dal possessore, salvo il caso di locazione finanziaria. Soggetti passivi della Iuc: la componente Tasi

23 per effetto del c. 671, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento. Di conseguenza, ciascun soggetto passivo può essere chiamato a rispondere per l’intero importo e il pagamento di uno di essi, libera tutti (art. 1292 cod. civ.); per periodi di detenzione inferiori a 6 mesi, la Tasi è sempre dovuta dal possessore, salvo il caso di locazione finanziaria. Soggetti passivi della Iuc: la componente Tasi

24 in caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna; nell’ipotesi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è il soggetto che gestisce i servizi comuni ad essere il responsabile del versamento della Tasi. Soggetti passivi della Iuc: la componente Tasi

25  La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;  In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; Tari: Soggetti Passivi commi 642, 643, 644, 655, 662

26  Sono esclusi dal pagamento il detentore per meno di sei mesi nel corso dello stesso anno solare; in tal caso, la Tari è dovuta soltanto dal possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, superficie). Precisazione L’Ifel nella nota di lettura aggiornata della disciplina integrata Iuc del 01/09/2014 ha precisato che nel caso di utilizzi inferiori a sei mesi, ma non riconducibili ad un utilizzo temporaneo, come nell’ipotesi di un contratto di locazione quadriennale che inizia ad ottobre, il tributo è comunque dovuto dall’utilizzatore per tutta la durata del contratto. Tari: Soggetti Passivi commi 642, 643, 644, 655, 662

27 Soggetti Passivi commi 642, 643, 644, 655, 662  Per i locali e le aree scoperte di uso comune e le aree scoperte in uso esclusivo nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento della Tari è il soggetto che gestisce i servizi comuni, fermi restando nei confronti dei singoli possessori o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Quindi:  Resta il singolo titolare dei locali o delle aree ad uso esclusivo, soggetto passivo;  È posta a carico dell’amministratore la responsabilità del pagamento e della presentazione della dichiarazione sia dei locali ad uso comune che per quelli ad uso esclusivo;

28 Tari: Soggetti Passivi commi 642, 643, 644, 655, 662  Per l’occupazione e la detenzione temporanea (inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare), di locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la Tari in base a tariffa giornaliera.

29 1. I soggetti passivi dei tributi sono tenuti a presentare la dichiarazione relativa alla Iuc entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Criticità La data del 30 giugno allunga i tempi di acquisizione delle informazioni. Conseguenze sulla gestione, sulla riscossione e sulle verifiche; Obblighi dichiarativi (art. 1, commi da 684 a 687 della legge n. 147 del 2013)

30 2.Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti (Semplificazione).

31 Obblighi dichiarativi (art. 1, c. da 684 a 687 della legge n. 147 del 2013) 3.La dichiarazione: a) deve essere redatta su modello messo a disposizione dal comune; b) ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; c) in tale ultimo caso, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

32 Obblighi dichiarativi (art. 1, commi da 684 a 687 della legge n. 147 del 2013) 4.nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali. Fine: acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune. Conseguenze:  esteso il principio della legge finanziaria per il 2005 per le utenze;  adeguamento del classamento catastale alla effettiva destinazione.

33 Nell’ambito degli obblighi dichiarativi è necessario tener conto delle seguenti disposizioni:  comma 686. Ai fini della dichiarazione relativa alla Tari restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tarsu, o della Tia o della Tares; Risolta la problematica della conversione dati. Obblighi dichiarativi: Norme specifiche per i singoli tributi

34  687. Ai fini della dichiarazione relativa alla Tasi si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'Imu; Conseguenze: Il rinvio, si ritiene, comprende tutti i casi in cui è richiesto l’obbligo di presentare la dichiarazione Imu, che si ricorda, sono ormai molto rari. Se questa interpretazione è sostenibile, la banca dati Imu è fruibile ai fini della Tasi, senza richiedere a tutti i contribuenti l’onere di presentare la dichiarazione. Naturalmente occorre tener presente che sono diversi i presupposti di applicazione ovvero gli oggetti imponibili

35 Obblighi dichiarativi: Norme specifiche per i singoli tributi  703. L’istituzione della Iuc lascia invariata la disciplina per applicazione dell’Imu. Conseguenze: sono risolte le problematiche relative ai termini di presentazione della dichiarazione Imu e di adozione delle tariffe e regolamenti.

36 Il comune è tenuto a determinare la disciplina per l’applicazione della Iuc con regolamento, da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del D.lgs n. 446 del 1997, nel rispetto di un:  CONTENUTO MINIMO;  CONTENUTO FACOLTATIVO. Iuc: La potestà regolamentare del Comune (art. 1, comma 682 della legge n. 147 del 2013)

37 1.criteri di determinazione delle tariffe; 2.classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3.disciplina delle riduzioni tariffarie ; Regolamento Tari: contenuto minimo (comma 682)

38 4.disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto, altresì, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’Isee; 5.individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta.

39 Regolamento Tasi: contenuto minimo (comma 682) 1.disciplina delle riduzioni, che tengano conto, altresì, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’Isee; 2. individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta. (responsabilizzazione dell’organo politico, trasparenza) 3. determinazione della misura della quota dovuta dall’occupante o detentore, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo della Tasi. In mancanza dal detentore non possessore, la Tasi è dovuta nella misura minima del 10%.

40 1)Art. 1, comma 691: i comuni, in deroga all’articolo 52 del D.lgs n. 446 del 1997, possono affidare l’accertamento e la riscossione della Tari (o tariffa puntuale) ai soggetti ai quali nel 2013 risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti. 2) Criticità: Ci potrebbe essere una propensione agli affidamenti esterni diretti senza raffronto concorrenziale. Si ricorda che il dl 16/2014 non consente più per la Tasi la possibilità di ricorrere ai soggetti ai quali nel 2013 risulta affidato l’accertamento e la riscossione dell’Imu(art. 1, comma 1, lett. C). Peraltro, nella versione originaria della norma, non vi era la possibilità di estensione: o l’una o l’altra ipotesi. Regolamento Iuc: Contenuto facoltativo

41 2) Art. 1, comma 700:. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale (sanzioni). Regolamento Iuc: Contenuto facoltativo

42 3) Art. 1, comma 702: Resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del D.lgs n. 446 del 1997 e, quindi, i seguenti limiti per gli enti locali:  individuazioni delle fattispecie imponibili;  individuazione dei soggetti passivi;  determinazione dell’aliquota massima dei singoli tributi (limite posto ai commi 640, 676,677 e 678).

43 1.l’approvazione deve precedere il bilancio (art. 53 comma 16, legge 388/2000); 2.non è necessario adottare un unico provvedimento per la Iuc. Possono, quindi, essere adottati tre regolamenti distinti (nota n. 4033 del 28/02/2014 del Mef); Iter di approvazione del Regolamento Iuc

44 3. con la nota del Mef del 28/02/2014 sono state fornire istruzioni per la procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione e delle aliquote o tariffe e dei regolamenti Iuc. A decorrere dal 03 marzo 2014, è disponibile nell’ambito del servizio “Regolamenti e delibere tributi comunali” del Portale del federalismo fiscale, cui si accede seguendo il percorso “Area Riservata” – “Servizi” – “Dipartimento delle Finanze”, una sezione “IMU/IUC”dedicata alla trasmissione telematica al Ministero dell’economia e delle finanze delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti adottati dai comuni in materia di imposta unica comunale (Iuc), di cui all’art.1, commi da 639 a 704 e 731, della L.27/12/2013, n.14 Iter di approvazione del Regolamento Iuc

45 In particolare è chiarito che: 1.per la tariffa avente natura corrispettiva adottata in luogo della Tari, occorrerà necessariamente utilizzare il campo Tari e riportare la specifica nel campo note; 2.per la Iuc, l’inserimento dei regolamenti e delle tariffe deve essere eseguito con due file distinti (Rif. Nota Df n. 24674 del 11/11/2013), come avvenuto già per l’Imu;

46 Iter di approvazione del Regolamento Iuc 3.La pubblicazione sul sito:  Costituisce adempimento obbligatorio previsto dall’art. 52 del D.lgs n. 446 del 1997, e dall’art. 13, c. 13 e 15 bis del Dl 201 del 2011;  non deve essere accompagnato dalla trasmissione dei documenti in formato cartaceo o Pec

47 Iter di approvazione del Regolamento Iuc 4.Per L’imu, l’efficacia delle delibere di approvazione delle tariffe e del regolamento, decorre dalla pubblicazione nel sito informatico; 5.Per la Tasi e Tari, la pubblicazione nel sito informatico ha natura informativa e sostituisce l’obbligo di pubblicare l’avviso in Gazzetta, previsto dall’art. 52 del D.lgs. 446 del 1997. Non costituisce, pertanto, condizione di efficacia. 6.Per il solo 2014, la comunicazione al Mef delle delibere riguardanti i regolamenti e le tariffe Tasi, entro il 10 settembre, costituisce condizione essenziale di per la loro efficacia.

48 Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari e le aliquote della Tasi. Termine di approvazione delle Tariffe (art. 1, comma 683 della legge n. 147 del 2013)

49 Nessun riferimento all’Imu. SI OSSERVA CHE  Anche per l’Imu la scadenza coincide con il termine di approvazione del bilancio per le seguenti motivazioni: 1.Ai sensi del c. 703, art. 1 della legge n. 147 del 2013, l’istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu; 2.Il c. 701, art. 1 della legge n. 147 del 2013, rinvia, per quanto non disciplinato, al comma 169 dell’art. 1 delle finanziaria del 2005; Tariffe: Criticità

50 3.l’art. 13, c. 6 del Dl 201 del 2011 che rinvia all’art. 52 del Dlgs n. 446 del 1997, impone l’approvazione prima del bilancio; 4.inoltre, si applica, per la dichiarazione, l’articolo 13, comma 12-ter del d.l. 201 del 2011 (dichiarazione entro il 30/6/dell’anno successivo) Tariffe: Criticità

51 Tariffe: Imu per l’Imu, pertanto, è confermato che: 1. le aliquote e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale entro il termine previsto dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. 2.In mancanza, sono confermate le aliquote e le detrazioni vigenti nell’anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e le detrazioni di base fissate dalla legge.

52 Tariffe: Imu 3.resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall’art. 193, comma 2, del Tuel per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296. 4.La deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Dl n. 360 del 1998, ai sensi dell'art. 13, comma 13- bis, del Dl n. 201 del 2011. 5.L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione, si applicano gli atti adottati l’anno precedente.

53 Imu: Dichiarazione. Sintesi delle norme 1.I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazionutilizzando il modello approvato con l’apposito decreto ministeriale (Decreto mod. dichiarazione Imu Tasi del 26/6/2014).e dell'imposta, 2.La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. 3.Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

54 Imu: Dichiarazione. Sintesi delle norme 4.Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’Ici, in quanto compatibili. 5.E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica. 6.Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (decreto Imu/Tasi 4/8/2014). La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013. NB. Dichiarazione ENC 2012/2013 prorogata al 30/11/14 dal Decreto 23/9/14

55 Imu: casi in cui non deve essere presentata 1.quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali trovano applicazione le procedure telematiche previste dall’art.3-bis, D.Lgs 18/12/1997, n.463 (MUI); 2.in tutti i casi in cui il Comune è, comunque, a conoscenza degli elementi rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta.

56 Imu: Esempi dei casi in cui deve e non deve essere presentata Le dichiarazioni sono obbligatorie per le ipotesi: 1.di assimilazione ad abitazione principale; 2.per gli immobili non commerciali; 3.per gli immobili storici; 4.per le aree fabbricabili; 5.per gli immobili inagibili, per gli immobili esenti; 6.per le assegnazioni della casa coniugale in caso di separazione,; 7.nelle ipotesi di concessione in uso gratuito. Non occorre dichiarazione Imu in caso di: 1.acquisti/vendite (ad eccezione di quelle relative ad immobili storici ed aree fabbricabili); 2.per i cambi di residenza rilevanti ai fini dell’individuazione dell’abitazione principale; 3.in caso di variazione catastale.

57 1)640. L’aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677; 2)677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676 (delibera che fissa la Tasi) può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; Limiti alla determinazione delle aliquote (art. 1, comma 640, 676, 677 e 678 della legge n. 147 del 2013)

58 Le precisazioni del Mef. Circolare n. 2 del 29/7/2014 La somma delle aliquote Imu e Tasi gravanti sullo stesso immobile non può superare l’aliquota massima prevista per l’Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile (primo limite). Per il 2014, infine, l’aliquota massima della Tasi non può eccedere il 2,5 per mille (secondo limite).

59 1.L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs n. 446 del 1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 2.L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 3.L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Dal 2014 tali immobili sono esenti; Limiti aliquote 2013: art. 13, c. 6,7,8,9

60 4.I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 5.Immobili merce: I comuni potevano ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento. Dal 2014 tali immobili sono esenti. Limiti aliquote 2013: art. 13, c. 6,7,8,9

61 Limiti alla determinazione delle aliquote (art. 1, comma 640, 676, 677 e 678 della l. n. 147 del 2013) 676. L'aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs n. 446 del 1997,può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Dl n. 201 del 2011,, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Quindi:1 per mille (continua il regime di favore = esenzione Imu+Aliquota ridotta Tasi).

62 All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche: > Le novità introdotte dal Dl 16 del 2014 sulle aliquote: La super Tasi

63  Ogni comune è responsabile dell’introduzione della detrazione: è una facoltà;  La detrazione può essere differenziata, ad esempio, in base alle condizioni socio-economiche del nucleo familiare, ovvero al valore dell’immobile o all’ammontare della rendita catastale  La norma non vincola il comune all’integrale utilizzo del gettito da maggiorazione straordinaria al finanziamento delle detrazioni ovvero delle altre agevolazioni  Il termine equivalente è da intendersi ad un assetto standard delle due imposte, al fine di non creare disparità tra comuni a seconda dell’aliquota Imu raggiunta nel 2013 e dell’aliquota Tasi che si ritiene applicare; Le precisazioni dell’Anci nel documento del 1° settembre 2014

64 Esempio di calcolo Aliquota standard Imu 4 per mille; Tasi 1 per mille. Per l’Anci il massimo livello di aliquota Tasi, da comparare con il massimo livello dell’aliquota Imu al 4 per mille, può raggiungere la misura dell’1,8 per mille. Le detrazioni di riferimento equivalenti Imu dovrebbero, quindi, variare tra 50 euro e 90 euro corrispondenti alla formula: Aliquota Tasi di riferimento (min 1 per mille; ax 1,8 per mille) / aliquota Imu base 4 per mille X detrazione base Le precisazioni dell’Anci nel documento del 1° settembre 2014

65 1.consente ai comuni di elevare l’aliquota base della Tasi per l’anno 2014, per ciascuna tipologia di immobile, fino ad un massimo dello 0,8 per mille. 2.l’aumento può essere deliberato dai comuni a condizione che il relativo gettito sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure relative:  all’abitazione principale;  alle unità immobiliari ad essa equiparate;  alle relative pertinenze; in modo tale che gli effetti sul carico dell’imposta Tasi siano equivalenti o inferiori a quelli dell’Imu prima casa. Le novità introdotte dall’art. 1, lett. a) del Dl 16 del 2014

66 Le novità introdotte dall’art. 1, lett. a) del Dl 16 del 2014 sulle aliquote: effetti 3.nel ripartire il carico fiscale, i comuni sono liberi di stabilire anche un mix tra prima abitazione ed altri immobili, fermo restando che la Tasi non può essere superiore per il 2014 al 3,3 per mille. 4. si ricorda che il comune ha la facoltà di differenziare le aliquote TASI, sulla base:  del settore di attività;  della tipologia degli immobili (categorie catastali);  per destinazione dell’immobile (art. 1, comma 683, L. 147/2013).

67 Le novità introdotte dall’art. 1, lett. a) del Dl 16 del 2014 sulle aliquote: effetti 5.in concreto per il 2014, per le abitazioni principali la Tasi, non di lusso, può superare il tetto del 2,5 per mille previsto per arrivare fino al 3,3 per mille. Per gli altri immobili, la somma della Tasi con l’Imu, invece, può arrivare all’11,4 per mille, rispetto al 10,6 per mille previsto dalla legge di stabilità per il 2014, mentre per le abitazioni prima casa di lusso fino al 6,8 per mille. 6.Per i fabbricati rurali ad uso strumentale resta il vincolo dell’1 per mille; 7.Validità dell’incremento 0,8 per mille per il solo 2014 e riferito alla sola Tasi.

68 Le novità introdotte dall’art. 1, lett. a) del Dl 16 del 2014 sulle aliquote: effetti 8)In ogni caso l’applicabilità anche dell’aliquota di base è legata al rispetto della condizione che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU per ciascuna tipologia di immobile al 31/12/2013; Se, ad esempio, l’aliquota Imu al 2013 era del 10 per mille, in caso di mancata adozione della delibera, l’aliquota che dovrà essere utilizzata per versare la Tasi è dello 0,6 per mille. Applicando l’aliquota base, infatti, si supera il limite dello 10,6 per mille;

69 Le novità introdotte dall’art. 1, lett. a) del Dl 16 del 2014 sulle aliquote: effetti 8)Resta ferma la possibilità per il Comune di non applicare la Tasi. In questo caso, è necessario che il Consiglio deliberi. La mancata adozione della delibera, comporta che si applica l’aliquota base dell’1 per mille a tutte le tipologie di immobili, fermo restando il rispetto dei limiti massimi.

70 Limiti alla determinazione della Tasi per il 2014: sintesi 1.Tasi + Imu non deve essere superiore all’aliquota Imu al 31/12/2013; 2.vincolo del 6 per mille, per le abitazioni principali in cat. A/1,A/8,A/9; 3.vincolo del 10,6 per gli immobili diversi dall’abitazione principale; 4.per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota massima non può essere superiore all’1 per mille; 5.Non sussiste vincolo /limite Imu, perché esenti:  per le abitazioni principali;  per gli immobili ad esse equiparate;  per le relative pertinenze.

71 Limiti alla determinazione della Tasi per il 2014: sintesi 6.per il 2014, l’aliquota massima Tasi non può essere superiore al 2,5 per mille; 7.facoltà di incremento dell’aliquota massima Tasi dello 0,8 per mille.

72 Limiti alla determinazione della Tasi per il 2014: precisazioni lo 0,8 per mille deve essere destinato a finanziare le detrazioni che complessivamente e non individualmente debbono garantire l’invarianza ovvero anche essere inferiori al carico fiscale Imu - Tasi, avendo, il Comune facoltà di distribuire l’extra gettito anche solo su alcuni soggetti. 1.l’equivalenza è da riferirsi alla stessa tipologia d’immobile e non al singolo contribuente. 6.l’introduzione, inoltre, che il gettito sia anche inferiore al carico fiscale Imu-tasi, risolve le problematiche legate ai calcoli.

73 Le precisazioni del Mef. Circolare n. 2 del 29/7/2014  la maggiorazione Tasi valida per il 2014 non deve superare complessivamente la misura dello 0,8 per mille.  il comune può utilizzare l’intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti di aliquote stabilite dalla legge o, invece, può distribuire lo 0,8 per mille tra di essi. Nel primo caso, occorre distinguere due ipotesi:  se il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il primo limite e porta, quindi, la somma Imu+Tasi a 11,4 per mille per gli altri immobili e a 6,8 per mille l’abitazione principale (da intendersi A1, A8 e A9), non potrà fissare un’aliquota Tasi superiore al 2,5 per mille (VEDI ESEMPIO 1);  se, invece, il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il secondo limite, portando quindi l’aliquota Tasi al 3,3 per mille, la somma Imu+Tasi non potrà superare il 10,6 per mille per gli altri immobili e il 6 per mille l’abitazione principale (da intendersi A1, A8 e A9) (VEDI ESEMPIO 2).

74 Esempio 1 DA CIRC. 2/DF IMU TASI SOMMA (Secondo limite) (Primo limite) Aliquota ordinaria 10,6 0,8 11,4 (10,6+0,8) Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 0 2,5 2,5 Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 6 0,8 6,8 (6+0,8) In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione solo per aumentare il primo limite e ha pertanto lasciato invariato il secondo limite relativo all’aliquota TASI.

75 Esempio 2 DA CIRC. 2/DF IMU TASI SOMMA (Secondo limite) (Primo limite) Aliquota ordinaria 10,6 0 10,6 Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 0 3,3 (2,5+0,8) 3,3 Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 6 0 6 Fabbricati merce 0 3,3 (2,5+0,8) 3,3 In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione solo per aumentare il secondo limite e ha, pertanto, lasciato invariato il secondo limite relativo alla somma IMU-TASI.

76 Le precisazioni del Mef. Circolare n. 2 del 29/7/2014 Nel secondo caso, vale a dire quello in cui il comune distribuisca la maggiorazione tra i due limiti, si può ipotizzare che lo stesso comune aumenti:  dello 0,4 per mille, il primo limite del 10,6 per mille, portando quindi la somma Imu+Tasi all’11 per mille per gli altri immobili e al 6,4 per mille per l’abitazione principale;  del restante 0,4 per mille il secondo limite del 2,5 per mille, arrivando, quindi, ad aumentare l’aliquota TASI al massimo al 2,9 per mille (vedi esempio 3).

77 Esempio 3 DA CIRC. 2/DF IMU TASI SOMMA (Secondo limite) (Primo limite) Aliquota ordinaria 10,1 0,9 11(10,6+0,8) Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 0 2,9 (2,5+0,4) 2,9 Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 5 1,4 6,4 (6+0,4) In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione solo per aumentare il primo limite ed il secondo limite di 0,4 per mille. Naturalmente potrebbe essere ripartita anche in misura diversa.

78 Con la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato, ai fini della determinazione delle aliquote, che i limiti massimi e minimi fissati dal Legislatore sono invalicabili per il Comune che può, invece, differenziarle nell’ambito della stessa fattispecie impositiva ovvero all’interno del gruppo catastale, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e di non discriminazione. Precisazione

79 c. 690. La Iuc è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva (comma 667) che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Riscossione (art. 1, comma 690, 691, 688 e 689 della legge n. 147 del 2013)

80 c. 691, come modificato dal Dl 16/2013, I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti. Riscossione (art. 1, comma 690, 691, 688 e 689 della legge n. 147 del 2013)

81 689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani :  sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati;  con la previsione, in particolare, dell’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. Nb. Obbligo superato per la Tasi in quanto:

82 Riscossione (art. 1, comma 690, 691, 688 e 689 della legge n. 147 del 2013): criticità 1.Il comma 688, per la Tasi, disciplina > Ad ogni modo, si osserva che: 1.Il versamento della Tasi deve essere eseguito con le stesse modalità previste per l’Imu. Resta salvo il regime derogatorio per il 2014 previsto per le scadenze Tasi; 2.Il decreto che ha approvato il mod. di bollettino di c/c postale, consente la facoltà e non l’obbligo per il comune, previa autorizzazione di Poste Italia Spa, di inviare bollettini precomplilati.

83 Riscossione (art. 1, comma 690, 691, 688 e 689 della legge n. 147 del 2013): Per effetto delle modifiche introdotte dal Dl 16/2014:  non vi è più la possibilità di affidare la riscossione della Tasi ai soggetti che nel 2013 riscuotevano l’Imu;  non è riproposto l’ultimo periodo del comma 669 ai sensi del quale i comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

84  a differenza della Tari, per la Tasi non è possibile utilizzare servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali; 1.Per la Tasi gli unici mezzi di pagamento sono il modello F24 e/o il bollettino di conto corrente postale; 2.Scompare la parola > prevista per il pagamento in un’unica soluzione; 3.Scompare la parola > prevista per il pagamento (art. 1, comma 1, lett. b) Le novità introdotte dal Dl 16 del 2014 sul versamento

85 Sintesi 1.F24 (Imu,Tasi e Tari) 2.bollettino di conto corrente postale (Imu, ad eccezione enti non commerciali,Tasi e Tari) 3.altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici interbancari e postali (soltanto per la Tari). 4.Per la Tari e Tasi, il comune è tenuto a:  stabilire le scadenze delle rate (soltanto per la Tari);  garantire di norma due rate a scadenza semestrale ed in modo anche differenziato con riferimento alla Tari e alla Tasi;  consentire il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

86 Pagamento novità per la Tasi 2014:Termini Per i Comuni che hanno inviato la deliberazione Tasi entro il 23 maggio 2014, è stato confermato l’obbligo di pagamento entro il 16 giugno 2014, senza alcuna distinzione tra abitazione principale e altri immobili; per i Comuni che non hanno assunto le deliberazioni Tasi entro il 23 maggio, il versamento della prima rata di acconto Tasi è posticipato al 16 ottobre 2014 sulla base delle aliquote e detrazioni, nonché dei regolamenti Tasi pubblicati nel predetto sito alla data del 18 settembre 2014, con invio telematico al Mef dei dati entro il 10 settembre per essere inseriti nel portale;

87 Pagamento novità per la Tasi 2014:Termini Nel caso di mancato invio entro il 10 settembre, la Tasi dovrà essere versata in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Conseguenze  In tal caso, l’imposta dovrà essere determinata applicando l’aliquota di base pari all’1 per mille a tutti gli oggetti imponibili, e comunque nel rispetto del limite massimo di cui al primo periodo del comma 676, dell’articolo 1, della legge di stabilità per il 2014, in base al quale la somma delle aliquote Imu e Tasi gravanti sullo stesso immobile non può superare l’aliquota massima prevista per l’Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;  Sempre in questo caso, il detentore non possessore è obbligato al pagamento nella misura del 10% della Tasi complessivamente dovuta.

88 Pagamento novità per la Tasi Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28/05/2014, è stato approvato il modello di bollettino di conto corrente postale che può essere utilizzato, in alternativa al modello F24, per il pagamento della Tasi

89 Pagamento novità per la Tasi 1.alla società Poste Italiane è imposto:  di provvedere alla stampa, a proprie spese, dei bollettini;  di assicurarne la disponibilità gratuita presso i propri uffici,  di conservarne le immagini.

90 Pagamento novità per la Tasi 2.il modello approvato riporta obbligatoriamente un numero di conto corrente che è valido indistintamente per tutti i comuni; 3.ai comuni non è consentito di incamerare direttamente le somme, ma queste transiteranno nei conti di Poste Italiane, per essere riversate sulla contabilità speciale dell’Agenzia delle Entrate – Fondi della riscossone, aperta presso la Banca d’Italia

91 Pagamento novità per la Tasi 4.Il bollettino è obbligatoriamente intestato a > e, quindi, non è permesso ai comuni di stabilire ulteriori personalizzazioni; 5.Ai comuni è data la sola possibilità di inviare dei bollettini prestampati, ma unicamente in spazi appositamente previsti e secondo le prescrizioni contenute nell’allegato 1 al Dm; 6.La stampa di bollettini da parte di altri soggetti deve essere preventivamente autorizzata da Poste Italiane.

92 Pagamento novità per la Tasi 7.Non è consentito al contribuente di eseguire il versamento tramite bonifico; 8.Il pagamento può essere eseguito presso gli uffici postali ovvero tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane Spa; 9.Il contribuente riceve l’immagine virtuale del bollettino ovvero una comunicazione in formato testo, quale prova del pagamento e del giorno in cui è stato eseguito.

93 Pagamento novità per la Tasi: Modalità di contabilizzazione. 1.la società Poste Italiane, contestualmente al riversamento sulla contabilità speciale, trasmette alla Struttura di gestione i dati analitici indicati nei bollettini, nel rispetto della tempistica e delle modalità tecniche previste per i versamenti unitari; 2.I predetti dati devono contenere almeno:  il codice fiscale del soggetto che ha eseguito il versamento;  il codice catastale del comune ove è o sono situati gli immobili;  le informazioni e gli importi indicati in relazione alle varie tipologie di immobili.

94 Pagamento novità per la Tasi: Modalità di contabilizzazione. 3.La struttura di gestione, con cadenza settimanale e con modalità telematiche, provvederà ad accreditare le somme ai comuni e a trasmettere ai medesimi i flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti al fine di consentirne l’imputazione e di mettere a punto le attività di controllo da parte dei comuni.

95 Sono confermate le disposizioni già previste per la Tares e, quindi, Nomina, ai fini della gestione e controllo del tributo, del funzionario responsabile al quale sono attribuiti: tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività; la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Gestione/controllo (Art. 1, c. 692-694 e 700 della legge n. 147 del 2013)

96 Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può: inviare questionari al contribuente; richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti; disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

97 Gestione/controllo (Art. 1, c. 692-694 e 700 della legge n. 147 del 2013) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 del c.c. Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

98 Gestione/controllo (Art. 1, c. 692-694 e 700 della legge n. 147 del 2013) Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui alle legge n. 147 del 2014, concernenti la Iuc, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296 del 2005. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del D.lgs n. 446 del 1997.

99 Gestione/controllo (Art. 1, c. dal 161 a 170 legge n. 296 del 2005): Termini emissione avvisi c. 161 Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla violazione.  In rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti;  Sulla base dell’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti,  A seguito di contestazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie.

100 Gestione/controllo (Art. 1, c. dal 161 a 170 legge n. 296 del 2005): Motivazione avvisi di accer.to c. 192 Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione:  ai presupposti di fatto;  e alle ragioni giuridiche che ha determinato l’’attività di verifica; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

101 Gestione/controllo (Art. 1, c. dal 161 a 170 legge n. 296 del 2005): Motivazione avvisi di accer.to c. 192 Gli avvisi devono contenere, oltre la motivazione, l'indicazione : dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento; dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere; Nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.

102 Gestione/controllo (Art. 1, c. dal 161 a 170 legge n. 296 del 2005).Termini risc. coattiva / rimborsi c. 163/4 Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

103 Gestione/controllo (Art. 1, c. dal 161 a 170 legge n. 296 del 2005).Termini risc. coattiva / rimborsi c. 163/4 Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni: 1.dal giorno del versamento; 2.ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

104 Gestione/controllo (Art. 1, c. dal 161 a 170 legge n. 296 del 2005). Interessi c. 165 La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore: 1.nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. 2.gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili; 3.interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

105 Gestione/controllo (Art. 1, c. dal 161 a 170 legge n. 296 del 2005). Pagamenti c. 165 Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

106 Gestione/controllo (Art. 1, c. dal 161 a 170 legge n. 296 del 2005). Compensazioni e importi c. 167/8 Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall' articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.

107 Gestione/controllo (Art. 1, c. dal 161 a 170 legge n. 296 del 2005). Termini delibere/tariffe/aliquote c. 169 Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza: 1.entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 2.dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; 3.In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

108 Gestione/controllo (Art. 1, c. dal 161 a 170 legge n. 296 del 2005): trasmissione dati c. 170 Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati.

109 Gestione/controllo (Art. 1, c. 692-694 e 700 della legge n. 147 del 2013) Con nota n. 7812 del 15/04/2014, il Mef ha precisato che non è obbligatoria la trasmissione della delibera di nomina del Funzionario responsabile Iuc e, quindi, Imu, Tasi e Tari.

110 1)In caso di omesso o insufficiente versamento della Iuc risultante dalla dichiarazione, si applica l’articolo 13 del D.lgs n. 471 del 1997. Le sanzioni Art. 1, commi da 695 a 700

111 1.Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. > Articolo 13 D.lgs n. 471 del 1997 - Ritardati od omessi versamenti diretti.

112 2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. 3. Le sanzioni previste dall’articolo 13 in esame, non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente. Articolo 13 D.lgs n. 471 del 1997 - Ritardati od omessi versamenti diretti.

113 4)La sanzione e' ridotta, semprechè la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 3/3,75/ 0,2 Articolo 13 D.lgs n. 471 del 1997 - Ritardati ed omessi versamenti diretti.

114 4)Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 5)Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. Articolo 13 - Ritardati ed omessi versamenti diretti

115 6)Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione. La disposizione in argomento si deve coordinare con il comma 700, dell’articolo 1, della legge di stabilità. > Articolo 13 - Ritardati ed omessi versamenti diretti.

116 Le sanzioni Art. 1, commi da 695 a 700 In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro; In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario diretto a richiedere dai e notizie, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

117 Le sanzioni Art. 1, commi da 695 a 700 Tranne che per l’omesso o parziale versamento, tutte le sanzioni sopra descritte sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

118 1.imposta a regime dal 2014 e non più dal 2015 (art. 1, comma 707, lett. a), 713, 714, della legge n. 147 del 2013). In altri termini, viene eliminato il riferimento al carattere sperimentale dell’Imu; 2.definitiva esclusione:  dell’abitazione principale;  di quelle ad essa assimilate;  delle relative pertinenze;  dei fabbricati rurali strumentali (art. 1, comma 707, lett. b) e 708 della legge n. 147 del 2013); 3)conferma che l’Imu è dovuta per le unità abitative di pregio (A1-A8-A9), per le quali continua ad applicarsi l’aliquota ridotta e la detrazione di 200 euro; Come cambia la disciplina dell’Imu

119 4.nuova disciplina per le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale che il comune può regolamentare (art. 1, comma 707, lett. b) della legge n. 147 del 2013); 5.rimodulazione delle detrazioni per abitazione principale, con la eliminazione della maggiore detrazione per figli a carico (art. 1, comma 707, lett. d) della legge n. 147 del 2013); 6.nuove disposizioni per gli enti non commerciali per le modalità di presentazione della dichiarazione e del versamento (art. 1, comma 719 e 721 della legge n. 147 del 2013);

120 Come cambia la disciplina dell’Imu 7.possibilità di presentare la dichiarazione Imu anche in modalità telematica (art. 1, comma 720 della legge n. 147 del 2013); 8.nuova disciplina dei rimborsi (art. 1, commi da 722 a 727 della legge n. 147 del 2013); 9.deducibilità parziale dell’Imu sugli immobili strumentali (art. 1, commi da 715 a 718 della legge n. 147 del 2013); 10.riduzione del moltiplicatore sui terreni agricoli (art. 1, comma 707, lett. c) della legge n. 147 del 2013).

121 Come cambia la disciplina dell’Imu 11.Conferma della riserva a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all’aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. Conseguenze  il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune;  la riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio;  le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

122 1.disciplina dell’efficacia retroattiva delle domande di ruralità (art. 1, comma 5-ter); 2.esenzione per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica (art. 2, c. 3). A REGIME DAL 2014; 3.esenzione dei fabbricati invenduti posseduti dalle imprese di costruzione purché non locati- c.d. Beni merce - (art. 2, c. 2). Per il 2013 è dovuta la prima rata Imu e la mini Imu. Novità per il 2014 apportate dal Dl n. 102/2013 e non contenute nella legge di stabilità

123 Obbligo della denuncia a pena di decadenza >. Osservazioni sull’art. 2 del Dl 102 del 2013

124 Disciplina dell’efficacia retroattiva delle domande di ruralità (art. 1, comma 5-ter) Per il riconoscimento del requisito di ruralità 1.l’efficacia delle domande di variazione catastale; 2.ovvero l’inserimento dell'annotazione negli atti catastali presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del Dl n. 70 del 20 producono gli effetti previsti di cui all’articolo 9 del Dl n. 557 del 1993, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda. Criticità Divergenza di vedute tra Giurisprudenza e Ministero Analizziamo le singole disposizioni del Dl n. 102/2013

125 Disciplina dell’efficacia retroattiva delle domande di ruralità (art. 1, comma 5-ter) La disposizione > Analizziamo le singole disposizioni del Dl n. 102/2013

126 1)si tratta di un’interpretazione autentica dell’articolo 13, comma 14-bis, del d.l. n. 201 del 2011; 2)è consentito ai Comuni di poter svolgere le attività di controllo per il suddetto periodo riguardo le unità immobiliari per le quali non sussistono i predetti requisiti di ruralità ; Disciplina dell’efficacia retroattiva delle domande di ruralità (art. 1, comma 5-ter)

127 3)Con la sentenza n. 422 del 10 gennaio 2014, la Corte di Cassazione:  ha confermato il proprio orientamento secondo cui, in tema di Ici e, quindi, anche di Imu, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), non è soggetto all’imposta;  al contrario, nel caso in cui l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad Ici/Imu; Disciplina dell’efficacia retroattiva delle domande di ruralità (art. 1, comma 5-ter)

128  la predetta conclusione non può essere sovvertita dalla circostanza che il ricorrente avrebbe chiesto ed ottenuto il classamento dell’immobile de quo in categoria D/10 a seguito dell’entrata in vigore del Dl 70/2011, convertito nella legge 106/2011. Si tratta, infatti, di circostanza sopravvenuta dopo il deposito della sentenza gravata, che non può formare oggetto nell’ambito del giudizio di legittimità, e che potrà essere eventualmente dedotta nell’ambito del giudizio di rinvio (cfr. Cass. 5224/98); Disciplina dell’efficacia retroattiva delle domande di ruralità (art. 1, comma 5-ter)

129  il corpo di disposizioni assegna valore retroattivo alla variazioni annotate negli atti catastali a seguito della domanda di cui all’articolo 7, comma 2 bis, Dl n. 70/11, per il periodo fino al quinto anno antecedente la presentazione della domanda stessa. Considerato che la domanda ex articolo 7, comma 2 bis, Dl n. 70/11 non può in nessun caso risalire ad un anno diverso dal 2011 (nel quale sono comprese tanto la data di entrata in vigore del Dl n. 70/11, quanto la data di entrata in vigore della legge n. 214/11, di conversione del Dl. 201/11), il quinquennio coperto dall’efficacia retroattiva dell’annotazione negli atti catastali della variazione conseguente alla presentazione di detta domanda è costituito dagli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. Disciplina dell’efficacia retroattiva delle domande di ruralità (art. 1, comma 5-ter)

130 Sono fabbricati rurali ad uso strumentale, quelli di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto- legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 con categoria catastale attribuita D/10 ovvero, se in altra categoria catastale, con annotazione di ruralità in catasto fabbricati rurali: conclusione

131 Criticità: Non vi è una definizione di attività scientifica e dei relativi requisiti specifici. Viene soltanto ampliata la categoria dei soggetti di cui alla lettera i) dell’art. 7 del D.lgs n. 504 del 1992. Di conseguenza è applicabile il Dm 200/2012 nel caso di utilizzazione mista. Esenzione per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica (art. 2, c. 3)

132 Il decreto legge n. 149 del 2013 ad oggetto Abolizione del finanziamento pubblico diretto dei partiti politici, modifica, altresì, la lettera i), assoggettando ad Imu gli immobili posseduti dai partiti politici. «i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 Come cambia la disciplina dell’art. 7, lett. i) del D.lgs 504 del 1992

133 1)l’agevolazione per gli immobili merce viene consolidata attraverso la sostituzione del comma 9-bis dell’articolo 13, del d.l. n. 201 del 2011, che ne dispone l’esenzione a decorrere dal 1° gennaio 2014. In precedenza, invece, il comma autorizzava i comuni a ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento, ma per un periodo comunque non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori; Pertanto, nel caso in cui sia stata deliberata una aliquota di favore, questa si intende limitata all’acconto 2013, con le dovute conseguenze in termini di controllo; c.d. Beni merce

134 3)la formulazione della norma, che non prevedeva alcun limite di durata e nessun riferimento alla data di ultimazione dei lavori, ampliava enormemente la platea degli immobili oggetto di agevolazione. (Criticità superata con l’esenzione a regime); 4)Ai fini dell’esenzione, i fabbricati non devono essere locali e si ritiene comunque utilizzati. c.d. Beni merce

135 5)per impresa di costruzione si deve intendere anche quella che, pur non essendo previsto nell’oggetto sociale in via esclusiva o principale la fabbricazione di immobili, costruisca al fine di vendere un fabbricato e, quindi, anche l'impresa che:  occasionalmente;  e anche tramite appaltatori, svolge attività di produzione di immobili per la successiva rivendita c.d. Beni merce

136 in merito ad alcuni chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze riguardo l’esenzione IMU per le imprese di costruzione che detengono immobili destinati alla vendita ancora invenduti, le cooperative a proprietà indivisa e gli addetti al “comparto sicurezza”, ha ulteriormente precisato:  per “fabbricati costruiti” si intendono i fabbricati acquistati dall’impresa costruttrice sui quali l’impresa stessa abbia svolto interventi decisivi di recupero, come disciplinato dall’articolo 3 del DPR 380/2001;  esiste un’equiparazione tra i fabbricati oggetto di interventi di incisivo recupero e i fabbricati in corso di costruzione;  l’esenzione spetta al costruttore ovvero a chi è titolare del permesso di costruzione;  l’esenzione è applicabile sia ai fabbricati ad uso abitativo che strumentale;  tali soggetti hanno tempo fino al 30 giugno per presentare la dichiarazione di esenzione. Beni merce: nota Cgia di Mestre 14/5/14

137 1.esenzione delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (art. 2, c. 4); 2.esenzione degli alloggi dei militari (art. 2, c. 5); Per queste tipologie per il 2013 è dovuta la prima rata Imu e l’eventuale Mini Imu 3.esenzione fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ( 2, c. 4) Decorrenza 2014 Novità per il 2014 apportate dal d.l. n. 102/2013 e confermate dalla legge di stabilità

138 Nella G.U. n. 95 del 24 aprile è stato pubblicato il D.L. n. 66 del 24 aprile 2014Nella G.U. n. 95 del 24 aprile è stato pubblicato il D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, che, tra i vari provvedimenti, contiene la ridefinizione per il 2014, tramite decreto ministeriale da emanarsi, dell’elenco dei comuni montani e di collina nei quali i terreni sono esclusi dall’applicazione dell’Imu. Le novità introdotte dal Dl 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. 23/6/14, n. 89- G.U. 23/06/14,n. 143-.

139 Art. 22, comma 2 Criteri per stabilire l’esenzione: sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, diversificando eventualmente:  tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;  gli altri. Criticità: il Decreto non è stato ancora adottato (DATA ULTIMA il 22 settembre 2014). Le novità introdotte dal Dl 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. 23/6/14, n. 89- G.U. 23/06/14,n. 143-.

140 In sede di conversione è stata introdotta la seguente esenzione > Le novità introdotte dal Dl 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. 23/6/14, n. 89- G.U. 23/06/14,n. 143-.

141 Adempimenti dei Comuni: Con la nota dell’8 settembre 2014, prot. n. 30881, il Dipartimento delle Finanze ha ricordato ai comuni la scadenza del 15 settembre 2014 per inserire, nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, i dati relativi ai terreni a immutabile destinazione agro- silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai fini della compensazione del minor gettito derivante dall’esenzione dall’imposta municipale propria (Imu), prevista dall’articolo 4, comma 5-bis, del Dl n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012 Le novità introdotte dal Dl 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. 23/6/14, n. 89- G.U. 23/06/14,n. 143-.

142 Adempimenti dei Comuni: la nota citata precisa che detto adempimento:  ricorre anche nel caso in cui i terreni agricoli dei Comuni, in base all’elenco allegato alla circolare 14 giugno 1993, n. 9 dell’allora Ministero delle finanze, ricadono in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 984 del 1977 e, pertanto, già esenti ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 504 del 1992;  riguarda tutti i terreni dei Comuni del territorio nazionale ad eccezione di quelli ubicati nel territorio della provincia autonoma di Bolzano che, in base alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, ha istituito l’imposta municipale immobiliare (IMI) in sostituzione delle imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili, ai sensi dell’articolo 80 del Dpr n. 670 del 1972; Le novità introdotte dal Dl 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. 23/6/14, n. 89- G.U. 23/06/14,n. 143-.

143 Adempimenti dei Comuni: la nota citata precisa che detto adempimento:  è pregiudiziale alla compensazione del minor gettito dei Comuni nei quali ricadono i terreni in questione non situati in zone montane o di collina, ed è strettamente collegato all’esenzione dall’Imu, di cui all’articolo 4, comma 5-bis del Dl n. 16 del 2012. Conclude la nota, con la precisazione che il mancato inserimento nel termine del prossimo 15 settembre nel portale del federalismo fiscale dei dati indicati dal decreto del 29 luglio 2014, sarà considerato come inesistenza, nel territorio del Comune, di terreni aventi le citate caratteristiche, ai fini della compensazione del mancato gettito Imu. Le novità introdotte dal Dl 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. 23/6/14, n. 89- G.U. 23/06/14,n. 143-.

144 Adempimenti dei Comuni: I dati da trasmettere, sono i seguenti:  codice fiscale del proprietario del terreno;  qualifica del proprietario Iap/CD;  numero di particelle che il soggetto possiede nel comune;  reddito domenicale catastale totale (complessivo) del comune;  aliquota Imu 2013 e 2014 per i terreni in esame. Rif Decreto del 29 luglio 2014 - Min. Economia e Finanze Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2014 Le novità introdotte dal Dl 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. 23/6/14, n. 89- G.U. 23/06/14,n. 143-.

145 La disposizione Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' sostituito dal seguente: "5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando ((...)) tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ((e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, e' riconosciuta l'esenzione dall'IMU. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare)) un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, e' operato, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ((Con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali e' riconosciuta l'esenzione dall'IMU)). Le novità introdotte dal Dl 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. 23/6/14, n. 89- G.U. 23/06/14,n. 143-.

146 Art. 11, c. 1 (Riduzione dei costi di riscossione fiscale) L'Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche e degli altri operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per l'anno 2014, al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per cento di quella sostenuta nel 2013; conseguentemente i trasferimenti alla predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 Le novità introdotte dal Dl 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. 23/6/14, n. 89- G.U. 23/06/14,n. 143-.

147 Art. 11, c. 2 (modalità di utilizzo dell’F24) A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti: a)esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; b)esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; c)c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro. Circolare esplicativa Agenzia Entrate n. 27 del 19 settembre 2014 Le novità introdotte dal Dl 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. 23/6/14, n. 89- G.U. 23/06/14,n. 143-.

148 Il comma 707, reca una serie di modifiche all’articolo 13 del d.l. n. 201 del 2011; in particolare è inserito dopo il secondo periodo del comma 2, dell’articolo 13, il seguente >. L’esclusione a regime dall’Imu della prima casa e delle relative pertinenze

149 A tal riguardo si ricorda che 1.il comma 7 richiamato disciplina che:  l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze;  i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 2.Il comma 10, invece, disciplina il sistema delle detrazioni ed è sostituito integralmente per adeguarlo alle nuove disposizioni. Precisamente è stabilito che:  dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione L’esclusione a regime dall’Imu della prima casa e delle relative pertinenze

150 L’esclusione a regime dall’Imu della prima casa e delle relative pertinenze: Precisazioni 1.Imu prima casa applicabile alle Categ. Catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 2. aliquota minima 0,4% con possibilità di ridurla o di aumentarla delle 0,2%; 3.detrazione di 200 euro applicabile:  agli immobili di pregio A/1, A/8 e A/9;  agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Dpr n. 616 del 1977.

151 L’esclusione a regime dall’Imu della prima casa e delle relative pertinenze: Precisazioni  rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;  possibilità di elevarla fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio.  se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

152 L’esclusione a regime dall’Imu della prima casa e delle relative pertinenze: le precisazioni del Ministero Con la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che ai fini dell’individuazione dell’abitazione principale, questa: 1. deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto. 2. nel caso di più unità immobiliari, il contribuente può applicare le agevolazioni soltanto dopo il loro preventivo accatastamento unitario. 3. è richiesto, altresì, che il possessore ed il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedono anagraficamente nell’immobile ( il fine è quello di evitare comportamenti antielusivi che in passato hanno visto coniugi stabilire la residenza in due immobili diversi nello stesso comune per usufruire entrambi delle relative agevolazioni).

153 L’esclusione a regime dall’Imu della prima casa e delle relative pertinenze: le precisazioni del Ministero 4. la limitazione di cui al punto 3 non è operativa nel caso in cui gli immobili adibiti ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi.

154 L’esclusione a regime dall’Imu della prima casa e delle relative pertinenze: le precisazioni del Ministero 5.alcuni regolamenti recano la specifica >.

155 L’esclusione a regime dall’Imu della prima casa e delle relative pertinenze: il caso concreto Ctp di Brescia nella sentenza n. 371/01/14.sentenza n. 371/01/14 Nell'ambito dell‘Ici, per la fruizione dei benefici è necessario solamente che il proprietario dell'immobile abbia la propria residenza all'interno del medesimo; di contro, il fatto che il coniuge abbia la residenza altrove non può pregiudicare la spettanza dell'agevolazione. Il comune di Desenzano del Garda aveva notificato un avviso di accertamento con il quale intendeva contestare la sussistenza dei presupposti per godere dell'esenzione dall'imposta Ici, per l'anno 2008, in relazione a un immobile identificato come abitazione principale. A parere dell'amministrazione comunale, il fatto che il coniuge del proprietario dell'immobile avesse la propria residenza in un altro comune si poneva in contrasto con i requisiti dell'abitazione principale, per la quale sarebbe invece necessaria la simultanea residenza di tutti i componenti della famiglia. La Ctp di Brescia ha disatteso la posizione assunta dal comune e annullato la pretesa fiscale. «L'abitazione principale», si legge nella pronuncia, «è sempre stata intesa dal legislatore come la casa in cui risiede il proprietario, sicché la presenza o meno di una famiglia, lungi dal costituire possibile motivo di esclusione dal beneficio, dovrebbe semmai rappresentare la condizione per l'estensione dello stesso, quando ovviamente ne ricorrano tutti i presupposti di legge».

156 L’esclusione a regime dall’Imu della prima casa e delle relative pertinenze: le precisazioni del Ministero 6.per le pertinenze è abrogata la possibilità per il comune di individuarle con la disciplina regolamentare, risultando l’elencazione stabilita dal decreto Monti tassativa e non derogabile. N.B. le pertinenze sono una per categoria catastale (c2/c6/c7), anche se iscritte in catasto separatamente all’unità ad uso abitativo

157 Detrazioni e versamenti: Precisazioni Detrazione e multiproprietà L’art. 13, c. 10, D.L. 201/2011) stabilisce che in presenza di più proprietari "la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica". Questo implica che la proporzione non va calcolata sulle quote di proprietà ma in base al periodo durante il quale i proprietari hanno usufruito dell'immobile come prima casa. E' evidente, quindi, che, nel caso in cui i proprietari abbiano occupato l'immobile come prima casa per lo stesso periodo, la detrazione spetterà loro in parti uguali indipendentemente dalle quote di proprietà. Arrotondamenti Il calcolo dell'IMU (e relative rateazioni) sui ogni singolo bene immobile va effettuato arrotondando al centesimo di euro per difetto se il terzo decimale è un numero da 0 a 4, per eccesso se va da 5 a 9. Ad esempio: 378,534 diventa 378,53, mentre 378,535 diventa 378,54. Versamento Per quanto riguarda, invece, il versamento con il modello F24 la regola è diversa. Trattandosi di un tributo locale, come precisato anche nella circolare 3/DF, l' importo da versare per ciascuna tipologia di immobile (cui corrisponde un diverso codice tributo) si ottiene arrotondando all'euro superiore o inferiore (art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006).In altre parole, prima si sommano gli importi arrotondati al centesimo aggregandoli per codice tributo e poi, per ciascuna riga dell’F24, si arrotonda il totale risultante all'euro superiore o inferiore. Esempio di arrotondamento all'euro: 521,49 diventa 521,00 mentre 521,50 diventa 522,00.

158  alle abitazioni di pregio (A1/A8/A9);  agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Dpr n. 616 del 1977. I casi in cui è applicabile la detrazione prima casa

159 1.Fabbricati destinati alla ricerca scientifica; 2.Beni merce; 3.Immobili posseduti dai partiti politici; 4.unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 5.In attesa del nuovo elenco, i terreni siti in comuni montani o di collina Le esenzione esaminate: Sintesi

160 1.casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 2.fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; Le ulteriori ipotesi di esenzione dell’Imu

161 3.unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28 comma 1, del D.lgs n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Le ulteriori ipotesi di esenzione dell’Imu

162 Ris. n. 5/Df 28/03/2013 ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE <<L’art. 4, comma 12-quinquies del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. stabilisce che “ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale … l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”. Dal tenore letterale della norma appena citata emerge che il diritto di abitazione dovrebbe prevalere in tutte le ipotesi di assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta con i citati provvedimenti giudiziali e ciò deriva dalla considerazione che il legislatore ha esplicitamente utilizzato l’espressione “in ogni caso”. Al riguardo, si deve, però, osservare che tale locuzione deve essere circoscritta a ogni caso in cui il legislatore non abbia disciplinato espressamente la fattispecie come è avvenuto, invece, con l’art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il quale prevede che “in caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo”. In questa ipotesi, infatti, il legislatore ha previsto direttamente la successione nel contratto di locazione da parte del coniuge assegnatario, il quale, pertanto, utilizza l’immobile sulla base di un titolo giuridico diverso da quello del diritto reale di abitazione previsto, invece, dall’art. 4, comma 12-quinquies del D. L. n. 16 del 2012. Tali considerazioni portano alla conclusione che quest’ultima disposizione opera solo nei casi in cui l’immobile assegnato sia di proprietà, interamente o pro-quota, del coniuge non assegnatario e in quello in cui lo stesso immobile sia stato concesso in comodato e non anche in quello di locazione. Precisazione sulla casa coniugale

163 Circolare Dpf n. 3 del 2011 Il comma 12-quinquies dell’art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, stabilisce che ai soli fini dell’applicazione dell’IMU “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”. Precisazione sulla casa coniugale: Circolare Dpf n. 3 del 2011

164 Tale norma introduce una novità nel panorama dell’IMU, poiché prevedendo che l’assegnazione della ex casa coniugale fa sorgere in ogni caso un diritto di abitazione nei confronti del coniuge assegnatario della stessa, ne riconosce la soggettività passiva in via esclusiva. E’, quindi, solo all’ex coniuge, in quanto soggetto passivo, che spettano le agevolazioni previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, concernenti l’aliquota ridotta, la detrazione e la maggiorazione per i figli di età non superiore a 26 anni, in relazione alle quali si dovranno seguire le regole generali. In particolare, si precisa che l’IMU deve essere versata per il suo intero ammontare dal coniuge assegnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale, il quale può usufruire sia dell’aliquota ridotta stabilita per l’abitazione principale sia dell’intera detrazione prevista per detto immobile, nonché della maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Il riconoscimento da parte del legislatore della titolarità del diritto di abitazione in capo al coniuge assegnatario dell’immobile destinato ad ex casa coniugale, comporta che sul relativo importo non viene computata la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011. Precisazione sulla casa coniugale: Circolare Dpf n. 3 del 2011

165 Per il comodato l’indirizzo dell’Ifel è contrario a quello del Mef. <<anche in caso di comodato il giudice della separazione nell’assegnare l’abitazione, ai sensi dell’articolo 155-quater del c.c., non attribuisce un diritto reale di abitazione, ma un diritto personale di godimento atipico, attraverso il quale si legittima la continuazione a residenza famigliare dell’abitazione, prevedendo, al pari del contratto di locazione, una successione ex lege del coniuge assegnatario nell’originario rapporto di comodato (nota Ifel del 10 maggio 2013) Casa coniugale: L’indirizzo dell’Ifel

166 Casa coniugale: la valenza verso terzi del provvedimento di assegnazione e conseguenze della revoca 1.Il provvedimento deve essere trascritto art. 2644 cc 2.È revocato nel caso di:  Mutamento della residenza;  Convivenza more uxorio (c.d unione di fatto);  Nuovo matrimonio.

167 E' definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Alloggi sociali: Decreto del Ministro delle infrastrutture 22/4/2008,G.U. n. 146 del 24/6/2008- Art. 1. Definizione

168 Rientrano nella definizione gli alloggi: 1.realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati; 2.con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico – 3.destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà. Alloggi sociali: Decreto del Ministro delle infrastrutture 22/4/2008,G.U. n. 146 del 24/6/2008- Art. 1. Definizione

169 Le regioni, in concertazione con le Anci regionali, definiscono i requisiti per l'accesso e la permanenza nell'alloggio sociale. 1.Il canone di locazione dell'alloggio sociale di cui all’art. 1, comma 2, è definito dalle regioni, in concertazione con le Anci regionali, in relazione  alle diverse capacità economiche degli aventi diritto;  alla composizione del nucleo familiare;  e alle caratteristiche dell’alloggio. L’ammontare dei canoni di affitto percepiti dagli operatori deve comunque coprire i costi fiscali, di gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio tenuto conto, altresì, della funzione sociale dell’alloggio. Alloggi sociali: Decreto del Ministro delle infrastrutture 22/4/2008,G.U. n. 146 del 24/6/2008- Art. 2. Caratteristiche e requisiti

170 3.non può superare quello derivante dai valori risultanti dagli accordi locali sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni ovvero, qualora non aggiornati, il valore determinato ai sensi dell'art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e può essere articolato in relazione alla diversa capacità economica degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio. Alloggi sociali: Decreto del Ministro delle infrastrutture 22/4/2008,G.U. n. 146 del 24/6/2008- Art. 2. Caratteristiche e requisiti

171 ART. 10, COMMA 3: Si considera alloggio sociale l’unità immobiliare:  adibita ad uso residenziale;  realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato;  da concedere in locazione per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato;  nonché concesso alle donne ospiti dei centri antiviolenza e delle case-rifugio (periodo introdotto in sede di conversione) ALLOGGIO SOCIALE DL. N. 47 DEL 28/03/2014

172 Si considera, altresì, alloggio sociale l’unità abitativa destinata alla locazione:  con vincolo di destinazione d’uso, comunque non inferiore a quindici anni, all’edilizia universitaria convenzionata  oppure alla locazione con patto di futura vendita, per un periodo non inferiore ad otto anni. ALLOGGIO SOCIALE DL. N. 47 DEL 28/03/2014

173 Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono, qualora non siano già disciplinati da norme vigenti e per i casi non disciplinati da convenzioni già stipulate:  i requisiti di accesso e di permanenza nell’alloggio sociale;  i criteri e i parametri atti a regolamentare i canoni minimi e massimi di locazione, di cui al Dm in attuazione dell’art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;  e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita. ALLOGGIO SOCIALE DL. N. 47 DEL 28/03/2014

174 1.con la legge di stabilità per il 2014 scompare il riferimento contenuto nel comma 5, dell’articolo 2, del d.l. 102 del 2013 <<e sempreché il medesimo fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (c.d. “abitazioni di pregio” e, quindi, abitazioni di tipo signorile, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); 2.resta confermato che per i predetti soggetti passivi non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di Imu concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze; 3.l’abitazione, quindi, può insistere in qualunque comune e (può anche essere data in comodato!); 4.Non deve essere data in affitto. Alloggi dei militari

175 Conseguenze:  estensione del trattamento di esenzione previsto per la prima casa;  eccezione per le abitazioni in categoria A1/ A/8 e A/9;  necessità di denuncia.

176 Sempre al comma 707, dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, sono aggiunte nuove disposizioni riguardanti la possibilità di equiparare con regolamento alla prima abitazione: 1.l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; Le assimilazioni: la potestà regolamentare del comune

177 2.l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (disposizione abrogata dal d.l. 47 del 2014 e riformulata a partire dal 2015) Le assimilazioni: la potestà regolamentare del comune

178 3.l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Qui sono stabilite due condizioni di operatività: a) la previsione con regolamento che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con Isee non superiore a 15.000 euro annui; b)in caso di più unità immobiliari, le predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. (In coerenza con la possibilità di considerare una sola abitazione quale principale).

179 Le assimilazioni: potestà regolamentare del comune le modifiche operate dal Dl. 47 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80. Con l’articolo 9- bis, introdotto in sede di conversione, è abrogata per i comuni la possibilità di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti. A partire dal 2015, invece, è equiparata per legge all’abitazione principale la sola unità immobiliare posseduta dai medesimi soggetti, iscritti all’Aire ed a condizione che: 1.risultino pensionati nei rispettivi Paesi di residenza; 2.l’immobile non sia concesso in locazione o comodato d’uso. Per tali immobili, inoltre, la Tari e la Tasi è ridotta di 2/3.

180 Le assimilazioni: potestà regolamentare del comune le modifiche operate dal Dl. 47 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80. Le norme modificate Sulla base di questo nuovo sistema normativo è modificato l’articolo 13, comma 2, del Dl n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nei seguenti termini:  al settimo periodo, le parole da: «, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse;  dopo l’ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso».

181 Le assimilazioni: la potestà regolamentare del comune: Criticità e precisazioni Secondo l’ifel l’agevolazione di cui al punto 3. pag.121 desta forti perplessità poiché la norma sembra indicare soglie obbligatorie per l’ISEE e per la rendita catastale, su scala nazionale, mentre le condizioni socio- economiche familiari e le classificazioni catastali sono caratterizzate da forti variabilità territoriali. Nb. la parentela si dice diretta o in linea retta quando le persone discendono l'una dall'altra (per esempio: padre e figlio), si dice indiretta o in linea collaterale quando le persone non discendono l'una dall'altra (per esempio: fratelli, cugini).

182 Il comma 707, dell’articolo 1, della legge di stabilità per il 2014, riduce da 110 a 75 la misura del moltiplicatore, di cui all’articolo 13, comma 5 del d.l. n. 201 del 2011, applicabile, per la determinazione della base imponibile Imu,  ai terreni agricoli,  nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Le disposizioni sui terreni agricoli

183 Le disposizioni sui terreni agricoli: Osservazioni 1)la disposizione opera anche per i terreni incolti posseduti dai predetti soggetti. I terreni cosiddetti “incolti”, sono i terreni:  non fabbricabili in base agli strumenti urbanistici vigenti;  né qualificabili come “agricoli” in base alle definizioni applicabili ai fini fiscali.

184 Le disposizioni sui terreni agricoli: Osservazioni  con la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 è stata confermata la tassabilità dei c.d. terreni incolti;  con nota del 3 gennaio 2013, l’Ifel ritiene che il Comune deve specificare nel regolamento di applicazione dell’Imu che vi rientra anche il possesso dei terreni incolti e dei cosiddetti orticelli. In altri termini, sono tassabili i terreni che, senza altre qualificazioni, sono l’insieme delle particelle non edificate che non sono qualificabili né “terreni agricoli” né “aree fabbricabili.

185 Le disposizioni sui terreni agricoli: Osservazioni 2)per tutti gli altri soggetti passivi si applicano le disposizione di cui all’art. 12, comma 5, primo periodo, del d.l. 201 del 2011 e, quindi, rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore da applicare è 135 Le norme modificate > all’art. 12, comma 5, secondo periodo >.

186 1.per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile, vale a dire, coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 2.il secondo e il terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, in particolare, stabiliscono che per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 3.si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge Le disposizioni sui terreni agricoli: Definizioni:

187 Il comma 708 esenta dall’Imu, a decorrere dall’anno 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale. Si tratta dei fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Dl n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994. Quale era la disciplina previgente? Aliquota ridotta allo 0,2, con possibilità per i comuni ridurla fino allo 0,1 per cento. Le disposizioni sui fabbricati rurali

188 1. Resta dovuta l’imposta per i fabbricati rurali destinati ad abitazione, ad eccezione di quelli adibiti a prima abitazione. Come precisato dalla Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, qualora gli stessi siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le relative agevolazioni; diversamente l’IMU si calcolerà sulla base dell’aliquota di cui all’art. 13, comma 6, del D. L. n. 201 del 2011; 2) ai fini dell’esenzione non rileva la classificazione montano o parzialmente montano; Esenzione Fabbricati rurali: Conseguenze:

189 3.esenzione valida su tutto il territorio nazionale. Ma ci sono versioni che affermano il contrario. Ad esempio, cosa accade per gli immobili ubicati province autonome di Trento e di Bolzano? Si ritiene che il riferimento del comma 708, art. 1, legge di stabilità, al comma 8 dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 implicitamente determina anche qui l’esclusione. (art. 9, comma 8, del D.lgs n. 23 del 2011 > comma 708. A decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 Esenzione Fabbricati rurali: criticità

190 1.Come già anticipato, nella sentenza n. 422 del 10 gennaio 2014 la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento secondo cui, in tema di ICI (ma lo stesso principio vale per l’IMU), l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504/1992, come interpretato dall'art. 23, comma 1-bis del d.l. n. 207/2008. Mentre qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI; allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all'imposta.Come già anticipato, nella sentenza n. 422 del 10 gennaio 2014 la Corte di Cassazione Esenzione Fabbricati rurali: criticità

191 2.Con la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato, che, anche nel caso in cui detti immobili siano accatastati in una delle categorie dei gruppi ordinari e non in D/10, si può certamente riconoscerne la strumentalità e conseguentemente l’applicazione del regime di favore ai fini IMU. Esenzione Fabbricati rurali: criticità

192 3.Con nota di commento alla Risoluzione n. 33/E del 21 maggio 2013, l’Ifel ha precisato di non condividere l’interpretazione ministeriale secondo cui i fabbricati rurali strumentali appartenenti alla categoria D10 debbano essere assoggettati ad un regime fiscale differente rispetto ai fabbricati rurali accatastati diversamente. Ciò poiché l’esigenza di tutela che caratterizza l’agevolazione riservata ai fabbricati rurali strumentali non può in ogni caso collegarsi ad una particolare classificazione catastale, ma deriva dalla funzione cui assolvono gli immobili in questione. Il regime dei fabbricati rurali strumentali dovrebbe restare omogeneo e coerente con la disciplina delle aliquote disposta dal comma 8, articolo 13, del d.l. n. 201 del 2011, senza riguardo alla classificazione attribuita ai fabbricati medesimi sulla base delle diverse norme e pronunce giurisprudenziali susseguitesi nel tempo. Viene, pertanto, auspicato, in assenza di una revisione dell’interpretazione ministeriale, che una norma di legge chiarisca l’unitarietà del regime dei fabbricati rurali strumentali e ne riconduca il gettito alla competenza esclusiva dei Comuni. Esenzione Fabbricati rurali: criticità

193 Sono fabbricati rurali ad uso strumentale, quelli di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 con categoria catastale attribuita D/10 ovvero, se in altra categoria catastale, con annotazione di ruralità in catasto Esenzione Fabbricati rurali: conclusione

194 I commi da 719 a 721, dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, contengono la disciplina delle dichiarazioni e del versamento dell’Imu relativamente agli enti non commerciali. Nello specifico è previsto che ai fini dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché all’articolo 91-bis del d.l. n. 1 del 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012: La disciplina per gli enti non commerciali

195 1.gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze; 2.con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l’anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l’anno 2012. 3.gli altri soggetti passivi dell’imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità sopra descritte. Si tratta di tutte le altre situazioni in cui sorge l’obbligo di corrispondere l’imposta; La disciplina per gli enti non commerciali

196 4. Il versamento è effettuato:  esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.lgs n. 241 del 1997 (F24);  in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all’articolo 9, comma 3, del D.lgs n. 23 del 2011 (prima rata 16 giugno;seconda il 16 dicembre) e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento (data in cui sono presenti i dati relativi alle dichiarazioni). Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità. La disciplina per gli enti non commerciali

197 utilizzo esclusivo del mod. F24; Gli enti non commerciali sono tenuti a presentare la dichiarazione Imu, indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l’imposta, nonché gli immobili per i quali l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni dettate dal Regolamento 200 del 2012. Tale dichiarazione resta valida per gli anni in cui non vi sono variazioni. La disciplina per gli enti non commerciali : S intesi

198 Inoltre, entro il 31 dicembre 2012, i medesimi enti erano tenuti a predisporre ovvero ad adeguare il proprio statuto, secondo le prescrizioni del richiamato Regolamento e, altresì, a tenere a disposizione dei Comuni la documentazione utile per gli eventuali controlli. Con la Risoluzione n. 3/Df, del 3 marzo 2013, il Ministero ha  chiarito la data del 31 dicembre 2012 non ha carattere perentorio, poiché il processo di adeguamento dello statuto dell’ente non commerciale previsto dall’articolo 7 del Dm n. 200 del 2012 richiede tempi lunghi, sia per i procedimenti da attivare e sia per i soggetti da coinvolgere;  ricordato che non sono previste sanzioni in caso di inosservanza dei termini. La disciplina per gli enti non commerciali : S intesi

199 con la Ris. n. 4/Df è stato precisato che l’esenzione Imu spetta anche nell’ipotesi di immobile:  posseduto da un ente non commerciale che venga concesso in comodato ad un altro ente non commerciale per lo svolgimento delle attività meritevoli di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs n. 504 del 1992;  concesso in comodato ad un altro ente non commerciale, appartenente alla stessa struttura dell’ente concedente, sempre per lo svolgimento di un’attività meritevole ai sensi della richiamata lettera i). La disciplina per gli enti non commerciali : S intesi

200 Le argomentazioni del Ministero sono state, al riguardo, piuttosto articolate. 1.Parte dal presupposto che la disciplina dell’Imu rinvia, per quanto concerne le esenzioni, all’articolo 7 del D.lgs n. 504 del 1992, fra le quali quella di cui alla lettera i), 2.è stata altresì richiamata la giurisprudenza della Corte Costituzionale e quella della Corte di Cassazione che hanno costantemente limitato la portata dell’esenzione in argomento alla contemporanea presenza del requisito:  soggettivo, secondo il quale l’immobile per godere dell’esenzione deve essere utilizzato direttamente dal proprietario;  oggettivo per effetto del quale deve ricorre la presenza di modalità non commerciali attraverso le quali viene svolta nell’immobile, da parte dell’ente non commerciale, la particolare attività oggetto della norma di esenzione. La disciplina per gli enti non commerciali: Sintesi

201 Ciò posto, a parere della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo fiscale: 1.dal momento in cui l’ente ha concesso gratuitamente l’immobile, non ritraendo alcun reddito da tale concessione e nel caso in cui permanga la destinazione alle attività meritevoli di cui all’articolo 7 del D.lgs. 504 del 1992, è possibile applicare il regime di esenzione. 2.in particolare, la concessione in comodato, che è un contratto essenzialmente gratuito, non costituisce una manifestazione di ricchezza e di capacità economica che avrebbe, al contrario, giustificato un concreto apporto contributivo alla spesa pubblica e, quindi, l’imposizione ai fini Imu. Tali assunti, sempre a parere del Ministero, sono coerenti con i principi fissati dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, sebbene le stesse si siano pronunciate su aspetti non applicabili direttamente all’Imu La disciplina per gli enti non commerciali: Sintesi

202 Con il Dm n. 200 del 2012 è stato precisato che:  per attività istituzionali si intendono le attività volte alla realizzazione di fini di utilità sociale;  per modalità non commerciali si intendono le attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell’Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà. Enti non commerciali: Definizioni

203 Con il Dm n. 200 del 2012 è stato precisato che: Qualora, in caso di utilizzazione mista, non sia possibile identificare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente all’attività di natura non commerciale, occorre applicare l’esenzione in misura proporzionale all’utilizzazione non commerciale dell’immobile, come risulta da apposita dichiarazione; Enti non commerciali: Definizioni

204 A tal fine: 1.l’articolo 3 del Regolamento individua i requisiti generali per l’esenzione; 2.il successivo articolo 4, gli ulteriori requisiti in relazione alla tipologia di attività svolta; 3.l’articolo 5 i criteri per la individuazione del rapporto proporzionale. Enti non commerciali: Definizioni

205 Esemplificando, tra i requisiti generali e fatti salve eventuali deroghe espressamente disciplinate dalla legge, un immobile destinato ad attività didattiche, è esente se lo statuto o l’atto costitutivo preveda: 1. il divieto di distribuire utili o altre provvidenze in favore di amministratori, soci, collaboratori; 2.l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili; 3.l’obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento ad altro ente non commerciale. Enti non commerciali: Definizioni

206 Tra gli ulteriori requisiti, invece, è richiesto 1.che tale attività risulti paritaria rispetto a quella statale; 2.che la scuola adotti un regolamento che garantisca la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; 3.che la stessa sia svolta in forma gratuita ovvero dietro versamenti diretti a coprire la frazione di costo effettivo del servizio reso (c.d. corrispettivi simbolici). Enti non commerciali: Definizioni

207 il rapporto proporzionale, infine, è determinato, secondo specifici parametri di riferimento, alternativamente in relazione:  allo spazio,  al numero dei soggetti fruitori;  al tempo con cui sono svolte le attività commerciali e non. Enti non commerciali: Definizioni

208 Enti non commerciali: Scadenze

209 I commi da 722 a 727 dell’articolo 1, della legge di stabilità per il 2014 disciplinano le conseguenze degli erronei versamenti Imu per l’anno 2012 e precisamente:  il comma 722 disciplina le conseguenze dell’erroneo versamento ad un comune diverso da quello destinatario dell’imposta;  il comma 724 disciplina i versamenti di importi superiori al dovuto; La disciplina dei rimborsi e delle sanzioni per gli errori nei versamenti Imu

210  il comma 725 disciplina l’ipotesi di versamento erroneo allo Stato di una quota Imu (o altro tributo) spettante al comune;  il comma 726, estende la procedura di rimborso di cui al comma 724 anche ove il contribuente abbia versato allo Stato una somma di spettanza del comune e abbia regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento;  il comma 727 disciplina il caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di Imu (o altro tributo), una somma spettante allo Stato (Ipotesi inversa di quella disciplinata al comma 725) La disciplina dei rimborsi e delle sanzioni per gli errori nei versamenti Imu

211 Il comma 4, dell’art. 1, Dl n. 16 del 2014 estende l’applicazione delle nuove procedure in tema di rimborsi Imu, di cui ai commi da 722 a 727 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tutti i tributi locali. È tuttavia previsto il rinvio ad un Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, per stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni in argomento Le novità apportate dal Dl 16 del 2014 in materia di rimborsi

212 Con comunicato del 21 maggio 2014 il Ministero dell’Interno Con comunicato del 21 maggio 2014 il Ministero dell’Interno avverte gli enti locali che devono essere inviate al solo Ministero delle Finanze le comunicazioni inerenti gli erronei versamenti dei contribuenti relativi a i tributi locali, ai sensi dell’art. 1, commi da 722 a 727, della legge n. 147/2013 e dell’art. 1, comma 4, del D.L. n. 16/2014, in attesa dell’emanazione del decreto che deve stabilire l’esatto iter di interscambio dei dati. Le novità apportate dal comunicato del 21 maggio 2014 il Ministero dell’Internocomunicato del 21 maggio 2014 il Ministero dell’Interno

213 Il comma 722 disciplina le conseguenze dell’erroneo versamento ad un comune diverso da quello destinatario dell’imposta. In tale caso, già dall’anno di imposta 2012:  il comune che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite;  nella comunicazione il contribuente indica: 1.gli estremi del versamento; 2.l’importo versato; 3.i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento; 4.il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento. La procedura dei rimborsi c. 722

214  il riversamento è un obbligo e ha decorrenza dal 1° gennaio 2012;  può essere eseguito d’ufficio o su istanza, con modalità diverse: 1.direttamente per il 2012 2.per gli anni d’imposta 2013 e seguenti ai sensi del comma 723; La procedura dei rimborsi: c.722 Conseguenze

215 Il comma 723 specifica che, per le somme concernenti gli anni d’imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze (e al Ministero dell’interno) gli esiti della procedura del riversamento. Il comma 723 disciplina, altresì, che il sistema delle regolazioni tra i livelli di governo avvengano in modo differenziato secondo l’ente interessato (in luogo dell’unica regolazione in sede di fondo di solidarietà comunale precedentemente prevista). In particolare, dette regolazioni: 1.per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, avverranno in sede di fondo di solidarietà comunale; 2.per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, saranno effettuate accantonando i relativi importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. La procedura dei rimborsi c. 723

216 Il successivo comma 724 disciplina i versamenti di importi superiori al dovuto. Dall’anno di imposta 2012, in tale ipotesi: 1.l’istanza di rimborso va presentata al comune; 2. all’esito dell’istruttoria, il comune provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza; 3. ne da informativa al Ministero dell’economia e delle finanze (e al Ministero dell’interno):  dell’importo totale;  della quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico;  dell’eventuale quota a carico dell’erario 4. l’Erario effettua il rimborso, ai sensi dell’articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al Dm dell’economia e delle finanze 29 maggio 2007. La procedura dei rimborsi c. 724

217  il rimborso deve essere chiesto su istanza entro il termine di 5 anni ( art. 1, c. 164 della legge n. 296 del 2007;  l’istruttoria è di competenza del comune che determina le quote a suo carico e quelle a carico dello Stato;  la segnalazione deve indicare l’importo totale del rimborso e le singole quote a carico del Comune (già rimborsata o da rimborsare) e dello Stato;  rimborso è un obbligo ed ha decorrenza dal 1° gennaio 2012 e, anche qui, con modalità diverse:  per il 2012, procede direttamente il comune nei confronti del contribuente per la propria quota, con segnalazione al Ministero dell’economia e delle finanze ed al Ministero dell’interno, mentre per la quota a carico dello Stato provvede il ministero dell’interno ; La procedura dei rimborsi: c.724 Conseguenze

218 per il 2013 e seguenti, i rapporti finanziari tra Comune e Stato, invece, sono regolati ai sensi del comma 725 e, quindi, 1. per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, avverranno in sede di fondo di solidarietà comunale; 2.per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, saranno effettuate accantonando i relativi importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali La procedura dei rimborsi: c.724 Conseguenze

219 Il comma 725 disciplina, dall’anno di imposta 2012, l’ipotesi di versamento erroneo allo Stato di una quota Imu spettante al comune. Anche in tale ipotesi, si prevede che le regolazioni tra i livelli di governo avvengano in modo differenziato a partire dal 2013: per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, avverranno in sede di fondo di solidarietà comunale; per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, saranno effettuate accantonando i relativi importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali La procedura dei rimborsi c. 725

220  il comune che viene a conoscenza direttamente o su segnalazione del contribuente è tenuto ad attivare l’istruttoria con segnalazione al Ministero dell’economia e delle finanze (ed al Ministero dell’interno) dell’importo totale che gli dovrà essere riversato;  decorrenza 2012;  per il 2012 provvede il Ministero dell’interno,  per il 2013 le regolazioni tra i livelli di governo avvengano in modo differenziato con le modalità già descritte. La procedura dei rimborsi: c.725 Conseguenze

221 Ai sensi del comma 726, la procedura di rimborso di cui al comma 724 si applica anche ove il contribuente abbia versato allo Stato una somma di spettanza del comune e abbia regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento. La procedura dei rimborsi c. 726

222  il rimborso deve essere chiesto al comune su istanza entro il termine di 5 anni (art. 1, c. 164 della legge n. 296 del 2007);  l’istruttoria è di competenza del comune che determina la quota a carico dello Stato;  la segnalazione deve indicare l’importo totale del rimborso;  rimborso è un obbligo ed ha decorrenza dal 1° gennaio 2012, con modalità diverse: 1.per il 2012 procede direttamente il Ministero dell’interno; 2.per il 2013 e seguenti, i rapporti finanziari tra Comune e Stato, invece, sono regolati ai sensi del comma 725 e, quindi, per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, avverranno in sede di fondo di solidarietà comunale; per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, saranno effettuate accantonando i relativi importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. La procedura dei rimborsi: c.726 Conseguenze

223 Il comma 727 dispone che nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria o altri tributi comunali, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell’ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. La procedura dei rimborsi c. 727

224  l’istruttoria è di competenza del comune che determina la quota da riversare allo Stato;  la segnalazione deve indicare l’importo totale del riversamento;  il riversamento è un obbligo ed ha decorrenza dal 1° gennaio 2012 con modalità diverse: 1.per il 2012 procede direttamente il comune nei confronti del Ministero dell’interno; 2.per il 2013 e seguenti, i rapporti finanziari tra Comune e Stato, invece, sono regolati per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, in sede di fondo di solidarietà comunale; per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, accantonando i relativi importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali La procedura dei rimborsi: c.727 Conseguenze

225 In un articolo dell’8 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la disciplina delle varie casistiche di rimborso IMU che si possono presentare a seguito di versamenti errati da parte dei contribuenti, in relazione al ruolo di Comuni e Stato relativamente alle quote di competenza di ciascuno. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

226 Il comma 728 dispone che non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’Imu dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l’anno 2014. Le ipotesi di non applicazione delle sanzioni

227 I commi 715 e 716 prevedono che l’Imu relativa agli immobili strumentali delle imprese e dei professionisti sia deducibile ai fini delle imposte sui redditi (in particolare, è deducibile dal reddito di impresa e reddito derivante da arti e professioni) a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, nella misura:  del 30 per cento per il 2013;  del 20 per cento per gli anni successivi. Non è, invece, deducibile ai fini dell’Irap. Le agevolazioni fiscali

228 Il comma 717 sottopone a Irpef, nella misura del cinquanta per cento, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’imposta municipale propria. Tali modifiche hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. Condizioni  altri immobili;  uso abitativo;  non locati;  situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale Le agevolazioni fiscali

229 Le novità introdotte dalla legge n. 68 del 2014, di conversione del Dl 16 del 2014 IMMOBILI OGGETTO DI MULTIPROPRIETA Art. 1 comma 1 lett. c-bis), dopo il comma 728 è inserito il seguente: «728-bis. A decorrere dall’anno d’imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale».

230 Le novità introdotte dalla legge n. 68 del 2014, di conversione del Dl 16 del 2014 IMMOBILI OGGETTO DI MULTIPROPRIETA 1.il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene; 2.questi è autorizzato a prelevare l’importo necessario al pagamento dell’Imu dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

231 La Tasi è il nuovo tributo dovuto per i servizi indivisibili resi dal comune e che sostituisce la maggiorazione Tares; Per servizi indivisibili si intendono quelli erogati per la collettività e, quindi, a titolo esemplificativo: la pubblica illuminazione, la manutenzione delle strade, la sicurezza locale, il verde pubblico, la protezione civile, i servizi relativi alla giustizia e così via; Non è previsto un obbligo di copertura totale per tali servizi; La Tasi (art. 1, commi da 669 a 681 legge n. 147 del 2013) Caratteri.

232 ha una disciplina di compromesso tra quella dell’Imu e quella della Tari. Nello specifico:  sono applicabili in toto le norme di disciplina dell’Imu relative alla dichiarazione, alla determinazione della base imponibile e delle sue riduzioni e delle modalità di versamento ; in parte quelle sull’esenzione;  in parte quelle della Tari per quanto concerne le ipotesi alle quali applicare le riduzioni tariffarie. La Tasi (art. 1, commi da 669 a 681 legge n. 147 del 2013) Caratteri.

233 Aliquote: E’ previsto un limite minimo che può essere derogato ed un massimo non derogabile, salvo che per il 2014, è prevista la possibilità di introdurre la Super Tasi; Detrazioni: non è prevista una detrazione equivalente a quella prevista per l’Imu sull’abitazione principale. A tale scopo rientra nella responsabilità del comune introdurla, potendo anche per il 2014, superare i limiti massimi di aliquota Tasi per un ulteriore 0,8 per mille complessivo, di fatto ripartibile (la Super Tasi) tra abitazione principale e altri immobili; La Tasi (art. 1, commi da 669 a 681 legge n. 147 del 2013) Caratteri.

234 L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente, se ricorre il caso, ripartita tra questo e l’occupante (affittuario, comodatario), sulla base delle percentuali stabilite dal Comune (faq Imu/tasi n. 10 e 13). Ogni possessore paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva (faq Imu/tasi n. 11). La Tasi (art. 1, commi da 669 a 681 legge n. 147 del 2013) Caratteri.

235 Criticità:  La legge istitutiva della Tasi non è prevede il pagamento in ragione della quota di possesso, come avviene, invece, per l’Imu;  Se si accetta la Tesi del Mef, può accadere che il titolare pro quota dell’u.i. che la utilizza come prima abitazione, può essere chiamato a corrispondere il tributo anche per la quota dovuta dal comproprietario per il quale la medesima non è abitazione principale, con un aggravio d’imposta;  Il Mef nelle Faq si contraddice La Tasi (art. 1, commi da 669 a 681 legge n. 147 del 2013) Caratteri.

236 Salvo specifiche eccezioni, per periodo superiori a 6 mesi, la norma individua due tipologie di soggetti passivi, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare (Possessore e Detentore), ed è ripartita tra i questi soggetti in percentuali diverse e precisamente: 1.in una percentuale compresa tra il 10 ed il 30 del suo ammontare complessivo a carico del detentore; 2.il resto a carico del possessore. Nel caso in cui l’ente non decide, la quota a carico del detentore è quella minima del 10%. Il comune non può azzerare la quota a carico del detentore. Può decide se applicare o no il tributo, ma non le singole quote. La Tasi (art. 1, commi da 669 a 681 legge n. 147 del 2013) Caratteri.

237 Criticità Secondo l’Ifel la ripartizione del carico tributario tra possessore e detentore, ha il rischio di polverizzare una parte minoritaria dell’imposta dovuta su un’ampia platea di affittuari con la conseguenza di dover richiedere pagamenti inferiori alle entità minime attualmente considerate dalla legge e dai regolamenti comunali: 12 euro per i pagamenti spontanei; importo regolamentabile dal Comune. La Tasi (art. 1, commi da 669 a 681 legge n. 147 del 2013).

238 Il versamento della Tasi non è dovuto se la quota di ciascun proprietario non supera il minimo di legge (12 euro) ovvero l’importo deciso nel regolamento comunale. Per la Tasi è prevista la solidarietà nell’assolvimento «dell’unica obbligazione tributaria» tra i soggetti passivi. Pertanto, l’importo minimo da considerare deve essere confrontato con il totale della Tasi dovuta da un lato dai possessori e dall’altro dai detentori, e non con le singole quote. La Tasi (art. 1, commi da 669 a 681 legge n. 147 del 2013). Versamenti importi minimi

239 Il presupposto impositivo è rappresentato dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo: 1.di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale; 2.di aree edificabili; 3.di locali ed aree scoperte di uso comune ovvero di uso esclusivo ai singoli possessori/detentori (multiproprietà/centri commerciali), come definiti ai fini dell’Imu Il presupposto impositivo - comma 669, come modificato dal Dl 16/2014 (art. 2, c.1, lett. f) -

240 Risolte le problematiche della mancanza di una definizione degli oggetti imponibili INFATTI Rispetto alla versione originaria del comma 669, il Dl n. 16/2014, riguardo il presupposto del tributo, disciplina:  l’esclusione delle aree scoperte; Si prende così atto dell’impossibilità di tassare autonomamente le aree scoperte in quanto prive di rendita catastale;  Introduce l’esclusione dei terreni agricoli. Il presupposto impositivo: Conseguenze

241  il possesso deve intendersi qualificato e, quindi, riferito al potere che sulla cosa può esercitare il proprietario ovvero il titolare di un diritto reale di godimento.  la detenzione consiste nella disponibilità continua del bene e, comunque, non temporanea (intesa come inferiore a sei mesi); Il presupposto impositivo: PRECISAZIONI

242  I fabbricati rurali, sia ad uso abitativo (A/6) e sia strumentali all’esercizio dell’attività agricola (D/10), rientrano nel campo di applicazione della Tasi.  Per espressa previsione del comma 669, dell’articolo 1, della legge n. 147 del 2013, invece, sono esclusi dal presupposto impositivo i terreni agricoli. Tasi agricoltura

243  i fabbricati rurali ad uso abitativo, purché non strumentali ai sensi del comma 3-bis del menzionato articolo 9, sono soggetti alla Tasi secondo le regole ordinarie. Per cui, qualora gli stessi siano adibiti ad abitazione principale si applicano le agevolazioni decise dal comune;  i fabbricati rurali strumentali che l’articolo 13, comma 8, del Dl n. 201 del 2011 individua in quelli elencati nell’articolo 9, comma 3-bis, del Dl n. 557 del 1993, sono soggetti ad imposta con aliquota ridotta allo 0,1%, che i comuni possono diminuire ulteriormente fino allo azzeramento, con deliberazione adottata ai sensi dell’articolo 52 del D.lgs n. 446 del 1997. Non è possibile, altresì, applicare la Super Tasi (0,8 per mille) Tasi agricoltura: Fabbricati rurali

244 Si ricorda che per i fabbricati rurali non conta più la classificazione catastale per avere diritto al trattamento di agevolazione. Possono mantenere la loro categoria originaria, essendo sufficiente l’annotazione catastale, ad eccezione di quelli che per loro natura sono censibili nella categoria D/10 – A/6 Sono, inoltre, oggetto d’imposta tutti i fabbricati rurali e, quindi, anche quelli ubicati in comuni montani o parzialmente montani. Non è stata, infatti, riportata nella disciplina Tasi, l’esenzione prevista dall’articolo 9, comma 8, del D.lgs n. 23 del 2011, per i fabbricati rurali ubicati in comuni montani o parzialmente montani. Tasi agricoltura: Fabbricati rurali

245 L’articolo 9, comma 3-bis del Dl n. 557 del 1993, stabilisce che “ai fini fiscali deve riconoscersi il carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e, in particolare, destinate:  alla protezione delle piante;  alla conservazione dei prodotti agricoli;  alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;  all’allevamento e al ricovero degli animali; Tasi agricoltura: Fabbricati rurali

246  all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 96 del 2006;  ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;  alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;  ad uso di ufficio dell’azienda agricola;  alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 228 del 2001;  all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso”. Tasi agricoltura: Fabbricati rurali

247 Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004  iscritti nella previdenza agricola,  sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali Tasi agricoltura: terreni

248 Al contrario, nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’articolo 1 del D.Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, e date in affitto a CD o IAP che coltivano l’area edificabile, la Tasi è dovuta poiché il terreno resta area edificabile. Trattandosi di aree edificabili, la Tasi è commisurata al valore venale di esse e deve essere ripartita tra possessore e detentore nelle percentuali stabilite dal comune Tasi agricoltura: Terreni edificabili dati in affitto

249 In materia di Imu, è stato precisato dal Mef che nell’ipotesi in cui il terreno edificabile è posseduto da due soggetti ma è condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati (CD o IAP), l’agevolazione in discorso si applica a tutti i comproprietari. Tasi agricoltura: Terreni confronto con l’Imu

250 è stato, altresì, precisato sempre in ambito Imu, che le agevolazioni fin qui descritte non possono ritenersi applicabili nell’ipotesi in cui il terreno viene concesso in affitto, perché si perde il requisito richiesto dalla norma secondo cui il terreno deve essere posseduto e condotto dal coltivatore diretto o dallo IAP, iscritto nella previdenza agricola. Le uniche ipotesi in cui tale regola non opera sono quelle previste per i terreni incolti e quella in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Detta conclusione discende dall’applicazione dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 228 del 2001, il quale stabilisce che “ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche …”. Tasi agricoltura Terreni confronto con l’Imu

251 Come anticipato: ai sensi del comma 671, la Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. E’, quindi, dovuta:  per l’abitazione principale;  per le unità ad essa assimilate per legge e relative pertinenze (alloggi sociali, delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, le ex case coniugali di proprietà, del personale delle forze armate, polizia e carriera prefettizia);  per le unità ad essa assimilate per regolamento e relative pertinenze Soggetti Passivi commi da 671 a 674

252  per le seconde case e per le aree edificabili, a qualsiasi uso adibite; così come definiti ai fini dell’Imu  è, altresì, dovuta per le di locali ed aree scoperte di uso comune ovvero di uso esclusivo ai singoli possessori/detentori (multiproprietà/centri commerciali). Soggetti Passivi commi da 671 a 674

253 Per effetto del c. 671, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento. Di conseguenza  ciascun soggetto passivo può essere chiamato a rispondere per l’intero importo e il pagamento di uno di essi, libera tutti C.D. PAGAMENTO CUMULATIVO (art. 1292 cod. civ.);  Precisamente, il comune può richiedere, a sua discrezione, l’intero importo a tutti o ad alcuni di essi, a prescindere dal soggetto al quale è ascrivibile l’inadempimento. Soggetti Passivi commi da 671 a 674

254 Va chiarito che la solidarietà opera autonomamente solo con riferimento alle singole categorie “pluralità di possessori” - “pluralità di detentori”, non potendo chiedersi al possessore anche la quota non versata dal detentore e viceversa. Sogg. Passivi: obbligazione solidale ed autonoma. Chiarimenti

255  La solidarietà non incide sulla determinazione del tributo Faq. Imu/Tasi n. 11;  Non rilevano le modalità con le quali i singoli soggetti passivi decidono di ripartire il carico tributario, poiché nei confronti del comune ciascuno è tenuto a pagare per l’intero importo.  Sono, altresì, nulli nei confronti dell’ente eventuali accordi tra di essi su come ripartire il tributo. Sogg. Passivi: obbligazione solidale ed autonoma. Chiarimenti

256 672. in caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario (chi ha in locazione il bene) a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria, deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna; 673. in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree edificabili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie; Soggetti Passivi

257 674. nell’ipotesi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è il soggetto che gestisce i servizi comuni ad essere il responsabile del versamento della Tasi dovuta:  per i locali e le aree scoperte di uso comune;  e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

258 Soggetti Passivi: Casi particolari Il legislatore non disciplina due situazioni relative:  ai concessionari su aree demaniali  agli enfiteuti. Due tesi:  La prima: in assenza di una norma specifica, i concessionari su aree demaniali e gli enfiteuti, non sono tenuti a pagare la Tasi in qualità di possessori, salvo che non sia stato attribuito loro il diritto di edificare, a titolo di diritto di superficie. Nel caso di concessione superiore a 6 mesi si applica nella Tasi la regola generale e, quindi:

259 Soggetti Passivi: Casi particolari a)Proprietario: tributo dovuto per una quota tra il 70- 90%; b)Concessionario: tributo dovuto per una quota tra il 10- 30%; c)Per utilizzi temporanei Tasi totalmente a carico del proprietario, che se ente diverso dal Comune non beneficia dell’esenzione in quanto il bene immobile non risulta direttamente utilizzato dal titolare del diritto reale per i sui fini istituzionali. Seconda tesi: il concessionario corrisponde la Tasi in qualità di proprietario perché è titolare di un diritto reale di godimento ed in qualità di detentore in quanto utilizzatore.

260 A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso». sull’unità immobiliare dei predetti soggetti, le imposte comunali Tari e Tasi sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. Le aliquote e riduzioni introdotte dalla conversione del Dl n. 47 del 2014 Italiani all’estero

261 Soggetti Passivi: Casi particolari (italiani all’estero), Per la sola unità immobiliare posseduta dagli iscritti all’Aire già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, la Tasi è dovuta nella misura ridotta di 2/3 (riduzione del 33,33%) Criticità L’Anci, ritiene che per tale previsione non è prevista una decorrenza, a differenza della possibilità di considerare l’abitazione interessata direttamente adibita a prima abitazione a partire dal 2015 (documento 1° settembre 2014) ed è quindi applicabile già dal 2014.

262 Soggetti Passivi: Casi particolari (italiani all’estero) Segue criticità Altri ritengono che essendo vincolata all’assimilazione per legge alla prima abitazione, a partire dal 2015, quale conseguenza, la Tasi:  per il 2014, è dovuta per intero con l’aliquota prevista per gli immobili diversi dall’abitazione principale (non opera l’assimilazione ex lege);  dal 2015, nella misura ridotta di 2/3. SOLUZIONE ESERCIZIO DELLA POTESTA’ REGOLAMENTARE PREVEDENDO LA RIDUZIONE COME CASA A DISPOSIZIONE OVVERO A USO DISCONTINUO.

263 Quando il possessore non è soggetto passivo? SEMPRE Nel caso di locazione finanziaria (è sempre il detentore) ; Nel caso di locali ed aree di uso comune Nel caso di locali ed aree di uso esclusivo è l’amministratore il responsabile del versamento, nonché della dichiarazione. Soggetti Passivi: Osservazioni

264 Come anticipato e ferme le criticità evidenziate, la Tasi complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente, se ricorre il caso, ripartita tra questo e l’occupante, sulla base delle percentuali stabilite dal Comune (Faq Imu/tasi n. 13). In caso di locazione, l’inquilino applica l’aliquota prevista per altri fabbricati, nonché tener conto delle eventuali agevolazioni e detrazioni deliberate dall’ente per gli occupanti gli immobili locati; I criteri di determinazione della Tasi: locazione

265 Per gli immobili adibiti a prima abitazione e locati parzialmente (una o più stanze), l’aliquota da applicare è quella dell’abitazione principale. L’aliquota è, infatti, unica per il possessore ed il detentore. Determinato l’importo, questo deve essere ripartito. (Faq Imu/tasi n. 17). Criticità In caso di utilizzo temporaneo non superiore a 6 mesi, la Tasi è dovuta dal possessore. Il detentore temporaneo non paga nulla. Se l’utilizzo temporaneo è riferibile ad un contratto di durata superiore, la regola non vale (ad esempio contratto di locazione biennale, con decorrenza novembre 2014) (chiarimento Anci documento del 1° settembre 2014). I criteri di determinazione della Tasi: locazione

266 In caso di successione, al coniuge superstite è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, qualora sia di proprietà del de cuius o in comune (art. 540 c.c.). Tale diritto di abitazione si estende alle pertinenze. Il coniuge superstite è considerato l’unico soggetto passivo d’imposta, indipendentemente dalle singole quote ereditarie, ed è tenuto al versamento dell’intero importo Tasi, con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale. I criteri di determinazione della Tasi: il Coniuge superstite

267 L’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Tale diritto di abitazione si estende alle pertinenze. Il coniuge assegnatario è considerato l’unico soggetto passivo d’imposta, indipendentemente dalla singola quota di proprietà, ed è tenuto al versamento dell’intero importo Tasi, con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale (faq Imu/Tasi 22). Criticità (non in linea con la Faq Imu/Tasi n. 19 - in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo del versamento ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante-. I criteri di determinazione della Tasi: il Coniuge assegnatario

268 Se la casa assegnata è in locazione (ad esempio, la casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la Tasi deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto deve essere corrisposto in parte dal proprietario ed in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune. I criteri di determinazione della Tasi: il Coniuge assegnatario di abitazione locata

269 Nel caso in cui il comune la consideri direttamente adibita ad abitazione principale, il contribuente deve applicare:  l’aliquota e l’eventuale detrazione prevista dal comune per l’abitazione principale non di lusso, (cioè diverse da quelle iscritte in A/1, A/8 e A/9), fino al valore di 500 euro della rendita catastale;  l’aliquota ordinaria, per la quota eccedente il valore di 500 euro. I criteri di determinazione della Tasi: l’uso gratuito sulla base della rendita catastale

270  Il limite di 500,00 euro opera come franchigia (Faq Mef n. 23)  Nel conteggio della rendita catastale si deve considerare anche quella della pertinenza (Faq Mef n. 23). I criteri di determinazione della Tasi: l’uso gratuito sulla base della rendita catastale

271 Nel caso in cui l’immobile concesso dai genitori è posseduto in comproprietà dei medesimi, la Tasi dovrà essere determinata per quote di possesso (Ex. 1/2 + 1/2; 1/3 e 2/3 e così via), mentre la detrazione dovrà essere ripartita sempre in parti uguali al 50%, indipendentemente dalle rispettive quote di proprietà (faq Mef n. 24). Criticità I criteri di determinazione della Tasi: l’uso gratuito

272 Riguardo il soggetto passivo tenuto al versamento, vi sono 2 tesi: La prima, che nel silenzio della norma, il tributo sia dovuto interamente dal proprietario (genitore/i), in considerazione che nelle Faq del Mef, e precisamente la n. 19, è esplicitato che in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo del versamento ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante. La seconda, ritiene la prima priva di fondamento giuridico, evidenziando le contraddizioni in cui cade il Mef, individuando nelle Faq le seguenti eccezioni:  Il coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale di proprietà è considerato soggetto passivo esclusivo, indipendentemente dalla quota di possesso Faq Imu /Tasi n. 22;  nel caso di abitazione principale parzialmente locata, individuando tra i soggetti passivi anche che occupa parzialmente l’immobile Faq Imu /Tasi n. 17; I criteri di determinazione della Tasi: l’uso gratuito. Criticità: Quale criterio?

273 Possibile soluzione  Fino alla concorrenza di euro 500,00, la Tasi è interamente a carico del comodante, trattandosi in ogni caso di equiparazione a prima casa ai fini dell’applicazione delle aliquote e detrazioni;  Per la pare eccedente, non potendo esserci assimilazione all’abitazione principale, è necessario procedere alla ripartizione del carico tra comodante e comodatario, come avviene nel caso delle locazioni. I criteri di determinazione della Tasi: l’uso gratuito

274 Riflessione È possibile disciplinare con regolamento queste situazioni incerte? Opera la riserva di legge? I criteri di determinazione della Tasi: l’uso gratuito

275 In questo caso, si applicano per la determinazione ed il versamento della Tasi, le regole per gli altri immobili. Quindi, aliquota ordinaria e ripartizione tra proprietario ed occupante. I criteri di determinazione della Tasi: il Comune non decide sull’assimilazione

276 Ai fini Tasi, l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune. (Faq Imu/Tasi n. 20) Si ricorda che sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008. Pertanto, l’esenzione Imu si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto. I criteri di determinazione della Tasi: alloggio sociale

277  In questo caso, l’immobile non è equiparato ai fini Imu all’abitazione principale.  La Tasi deve, quindi, essere calcolata sul valore complessivo dell’immobile con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale, sottraendo, poi, per intero l’eventuale detrazione prevista dal Comune.  L’importo così ottenuto deve essere versato in parte dal proprietario (IACP) e in parte dall’assegnatario “occupante” secondo le quote deliberate dal Comune. (Faq Imu/Tasi n. 15) I criteri di determinazione della Tasi: alloggi ex Iacp non avente le caratteristiche di alloggio sociale

278 In capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando:  l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale;  la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l’abitazione principale.  Nulla è dovuto dal socio. (Faq Imu/Tasi n. 19) I criteri di determinazione della Tasi: I soci delle cooperative a proprietà indivisa e gli assegnatari di “alloggi sociali

279  In tal caso, si applicano le agevolazioni Imu per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione.  Quindi, ai fini Tasi, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.  si ricorda che l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di “Dichiarazione IMU”, il proprietario dell’immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.  La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI. (Faq Imu/Tasi n. 21) I criteri di determinazione della Tasi: militare con residenza in altro comune

280 Non vi è una indicazione da parte del Legislatore Tra le scelte possibili, quella a giorni prevista per la Tari e quella a mesi prevista per l’Imu, va sicuramente preferita l’ultima, anche in ragione dell’unicità dei criteri di determinazione della base imponibile. Tale scelta ovviamente andrà esplicitata nel regolamento comunale. In tal senso si è espresso anche il Mef (punto 5 delle Faq Imu/Tasi) Il periodo di possesso

281 La normativa non detta una definizione compiuta del soggetto attivo d’imposta, necessaria soprattutto con riferimento agli immobili che ricadono su due territori comunali. Si ricorda che la normativa Ici individua, all’art. 4 del Dlgs. n. 504 del 1992, il soggetto attivo nel comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie dell’immobile; Analogo problema si pone nel caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni; Una migliore esplicitazione del soggetto attivo, fermo restando che lo stesso immobile non può essere soggetto alla doppia imposizione di due Comuni contermini, potrà essere effettuata nel regolamento comunale. Soggetto attivo

282 L’obbligo di applicare le agevolazioni Tasi sulla abitazione principale non si concretizza necessariamente con l’introduzione di una detrazione fissa uguale per tutti; La detrazione può essere riconosciuta alla prima abitazione, alle sue pertinenze e a quelle assimilate; La detrazione può, altresì, essere disciplinata sulla base di criteri differenziati, come ad esempio, sulla base delle condizioni socio economiche del nucleo familiare, ovvero al valore dell’immobile o all’ammontare della rendita catastale.. Detrazioni o le altre misure sulla prima casa

283 679. Il comune può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: 1.abitazioni con unico occupante; 2.abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 3.locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 4.abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; 5.fabbricati rurali ad uso abitativo. Riduzioni comma 679 e 682

284 682. inoltre, in occasione da parte del comune della determinazione della disciplina per l’applicazione della Iuc, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del D.lgs n. 446 del 1997, può stabilire riduzioni, che tengano conto, altresì, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’Isee.

285 non sono previsti limiti minimi e massimi alle riduzioni. Conseguenze la normativa lascia un’ampia possibilità di disporre riduzioni. Riduzioni: Criticità

286 Il comma 3, dell’articolo 1, del Dl n. 16 del 2014, disciplina le ipotesi di esenzione dalla Tasi, riconducendole a quelle previste dall’articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), ed i) del D.lgs n. 504 del 1992. Restano, di conseguenza, esclusi: 1.i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali (lett. g, dall’articolo 7, comma 1); 2.i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 984 del 1997, peraltro già esclusi dal presupposto impositivo (lett. h, dall’articolo 7, comma 1). Osservazione L'esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le relative condizioni. Esenzioni

287 Viene, altresì, precisato che ai fini dell’applicazione della richiamata lettera i), resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 91-bis del Dl n. 1 del 2012 relativa alla disciplina dell’esenzione degli enti non commerciali. Conseguenze: 1.Esenzione se ente non commerciale. Condizione possessore ed utilizzatore dell’immobile; 2.Soggetto passivo se ente commerciale; 3.In caso di utilizzo misto, si applica il Dm 200 del 2012. Esenzioni

288 Art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), ed i) del D.lgs n. 504 del 1992. 1. Sono esenti dall'imposta: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali; d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; Esenzioni: le casistiche

289 e ) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; Esenzioni: le casistiche

290 i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del Dpr n. 917 del 1986, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Cioè attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana). Esenzioni: le casistiche

291 al comma 3, dell’articolo 1, del Dl n. 16 del 2014, è disciplinata l’esenzione dalla Tasi: 1.dei rifugi alpini non custoditi, 2.dei punti di appoggio; 3.dei bivacchi. Esenzioni: le novità introdotte dal Dl 16 del 2014

292 strutture ricettive create per rispondere alle esigenze di carattere alpinistico ed escursionistico gestite o custodite ed aperte al pubblico stagionalmente, convenientemente predisposte ed organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta,ristoro, pernottamento e servizi connessi. Dotate di separati locali ad uso del Gestore/Custode e - di norma - di un locale invernale con accesso indipendente per il ricovero di fortuna ed attrezzate sufficientemente per il primo intervento di soccorso. Definizioni: Rifugi alpini non custoditi

293 strutture fisse generalmente ricavate con modesti interventi di restauro e recupero di esistenti edifici tipici dell’ambiente montano quali casere, baite, malghe non più utilizzate, purché agibili, al fine di salvaguardare un aspetto del paesaggio tradizionale della montagna. Ubicate in posizione intermedia tra il fondo valle e i rifugi alpini, devono consentire il ricovero ad alpinisti ed escursionisti, con una attrezzatura semplice, ma indispensabile al pernottamento, con eventuale dotazione di materiale da cucina e di Raggiungibili esclusivamente a piedi con sentieri o mulattiere, escludendo quindi strade rotabili o impianti di risalita, hanno la funzione di punti di appoggio e di transito lungo itinerari in media quota, alte vie, traversate. Definizioni: PUNTI DI APPOGGIO

294 le Sezioni proprietarie si devono interessare direttamente per la loro permanente apertura e per la perfetta manutenzione, nonché delle condizioni igieniche, di pulizia estesa agli spazi adiacenti al Punto di appoggio. Sono escluse funzioni di gestione per servizi di fornitura cibi e bevande. Definizioni: PUNTI DI APPOGGIO

295 costruzioni, per lo pi ù di tipo prefabbricato, monolocali di modeste dimensioni con capienza normalmente non superiore ai 15 posti, generalmente ubicati nelle zone pi ù elevate delle catene montuose, frequentate per alpinismo classico, quali basi prossime agli attacchi delle vie di salita o lungo percorsi alpinistici di quota. Sono strutture incustodite e aperte in permanenza, attrezzate con quanto essenziale per il riparo di fortuna degli alpinisti. Definizioni: BIVACCHI FISSI

296 Fondazioni bancarie: se rispettano le condizioni di cui alla lettera i) della disciplina Ici (art. 7 del D.lgs 504/92), sono esenti Tasi (rif documento Anci 1° settembre 2014); Fabbricati merce (fabbricati posseduti da imprese edilizie, destinati alla vendita e non locati, rimasti invenduti). Soggetti alla Tasi Esenzioni: precisazioni

297 Esente se:  direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente locale ( che lo possiede e non di altro ente ): ad esempio la sede degli uffici comunali Negli altri casi  Non sono esenti, non rientrando nella previsione del comma 3 dell’art. 1 del D.L. 16/2014 In questo caso:  Obbligazione tributaria estinta per confusione tra il soggetto passivo e quello attivo, per la quota del proprietario;  Tasi dovuta dal detentore Esempi di Esenzioni: gli immobili di proprietà comunale.

298 Sono esenti se:  Destinati esclusivamente ai seguenti usi: Sedi di musei; Sedi di biblioteche; Sedi di archivi; Sedi di cineteche; Sedi di emeroteche;  Aperti al pubblico;  Al possessore non deve derivare alcun reddito dall’utilizzo del fabbricato Esempi di Esenzioni: gli immobili con destinazione culturale

299  Alloggio del parroco e pertinenze (Cassazione n.20033/2005, interrogazione n.5-01669d el11/03/2003);  Immobili e attrezzature fisse destinate ad attività di oratorio e similari (art.2,c.1,Legge n ° 206/2003) Esempi di Esenzioni: gli immobili con destinazione di Culto

300 La base imponibile della Tasi è quella prevista per l’Imu Base imponibile: Comma 675

301 La base imponibile è definita dall’art. 13, c. 3, 4 e 5 del D.l. n. 201 del 2011: La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell' articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla meta' della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. Base imponibile: Le disposizioni da applicare

302 Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013; e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Base imponibile: Le disposizioni da applicare

303 Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 75. Per i fabbricati d non iscritti il valore è quello contabile, mentre per le aree edificabili è quello venale in comune commercio (articolo 5, commi 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504) Base imponibile: Le disposizioni da applicare

304 Sono applicabili le riduzioni alla base imponibile previste per l’Imu per i fabbricati inagibili e per quelli d’interesse storico/artistico Riduzioni:

305  l’aliquota iniziale (base) è fissata all’1 per mille che il comune, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 del D.lgs n. 446 del 1997, può ridurre fino all’azzeramento.  il comune, con la medesima deliberazione, nel determinare l’aliquota è tenuto a rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Aliquote commi 676, 677 e 678

306  per il 2014, tuttavia, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i predetti limiti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;  per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 13, comma 8, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, l’aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille per il 2014 e seguenti.

307 Alla base imponibile si applica l’aliquota deliberata dal comune e, nel caso in cui ricorra il presupposto,si riparte il carico tra possessore e detentore, sulle quali applicare le riduzioni di spettanza. Nb per la determinazione dell’acconto si osservano le stesse regole dell’Imu. Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50% dell’imposta dovuta su otto dodicesimi (faq Imu/tasi n. 5) Calcolo del tributo

308 Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l’immobile, detto soggetto applicherà l’aliquota relativa, e l’eventuale detrazione deliberate dal comune. Per la riscossione dell’intero debito tributario Il comune può rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo (faq Imu/tasi n. 11). Calcolo del tributo

309 Ai fini della dichiarazione relativa alla Tasi si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’Imu Dichiarazione comma 687

310 Per chi non rispetta le scadenze, la sanzione è del 30%, che può essere ridotta nelle seguenti misure:  0,2 per ogni giorno di ritardo, entro i primi 14 giorni;  3% dal quindicesimo al trentesimo giorno di ritardo;  3,75% dal trentunesimo giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione Tasi, relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. Versamento: Ravvedimento

311 Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe:  in conformità con i servizi indivisibili individuati;  in relazione ai relativi costi; con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività, nonché delle tipologie e della destinazione degli immobili. Tariffe 669

312 1.adozione delle tariffe; 2.adozione del regolamento: disciplina del tributo, con particolare riguardo:  alla ripartizione del carico tributario tra possessore e detentore;  alle riduzioni ed esenzioni. Obblighi minimi del comune

313 Competenza: dell’organo esecutivo (Giunta comunale) Tale organo ha il compito di stabilire gli indirizzi dell’attività di controllo: coerenti con gli obiettivi e la capacità operativa degli uffici; nel rispetto dei termini previsti per eseguire le attività di verifica tributaria e di riscossione. Rif. comma 161, dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 La programmazione delle azioni di controllo

314 Competenza: del responsabile del tributo Nell’ambito dei poteri di organizzazione del servizio, ha la facoltà: di stipulare convenzioni, collaborazioni con altre amministrazioni; ovvero, al fine di potenziare l’azione amministrativa del proprio ufficio, nominare per lo svolgimento delle funzioni di controllo e di notifica, rispettivamente l’agente accertatore e il messo speciale notificatore. La gestione delle azioni di controllo

315 A livello locale l’istituzione di un sistema integrato delle banche dati richiede di: procedere alla rilevazione dei dati fondamentali per l’applicazione dei vari tributi; successivamente, il confronto dei dati raccolti ai fini del recupero tributario. Il processo di integrazione delle banche dati

316 La banca dati integrata comunale, in particolare:  oltre agli elementi base di ciascun contribuente (a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza e/o la dimora abituale);  deve contenere anche gli elementi necessari a rendere concreta l’obbligazione tributaria e patrimoniale di ciascun tributo, al fine di realizzare il controllo delle diverse fattispecie imponibili e il loro successivo incrocio. Il processo di integrazione delle banche dati

317 Attraverso, inoltre, il confronto con le principali banche dati disponibili (ufficio iva, camera di commercio, catasto elettrico, elenchi telefonici, dati catastali e aerofotogrammetrie, sopralluoghi degli accertatori) e con la costituenda banca dati integrata pubblica, è possibile accertare l’attendibilità delle elaborazioni tributarie e patrimoniali necessaria per la successiva attività ispettiva dell’ente. Il processo di integrazione delle banche dati

318 Ad alimentare la banca dati, tra l’altro, vi è il nuovo sistema di scambio delle informazioni, elaborato dall’agenzia delle entrate. Sintesi della costruzione della banca dati


Scaricare ppt "La nuova disciplina dell’Imu e della Tasi Fiano Romano (RM), 7 ottobre 2014 Claudio Carbone."

Presentazioni simili


Annunci Google