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La Riforma costituzionale «BOSCHI»
Marialuce Bongiovanni Istituto Laura Bassi, Bologna
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è stato presentato al Senato della Repubblica dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi e dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi l’8 aprile 2014. Il testo della riforma (modificato rispetto a quello originariamente proposto dal Governo) è stato approvato una prima volta dal Senato l’8 agosto 2014. La Camera dei Deputati ha apportato a sua volta delle modifiche con la votazione del 10 marzo 2015. Con la delibera del 13 ottobre 2015, il Senato è nuovamente intervenuto sul disegno di legge, introducendo nuovi emendamenti. L’11 gennaio 2016 la Camera ha confermato la riforma senza ulteriori modifiche. Disegno di legge di revisione costituzionale “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”
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Concluso l’iter di approvazione in Parlamento, nella seconda deliberazione la maggioranza raggiunta è stata pari in entrambe le Camere a circa il 57% dei loro membri. … non essendo stata raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera, che avrebbe portato alla diretta entrata in vigore della riforma, dal 15 aprile 2016, data della pubblicazione della legge di revisione costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ha cominciato a decorrere il periodo di 3 mesi per richiedere il referendum costituzionale (art.138 della Costituzione). . La richiesta di svolgere la consultazione referendaria è stata avanzata tanto dalla maggioranza, quanto dall’opposizione. Entrambi gli schieramenti politici hanno depositato le firme necessarie, cioè almeno di un quinto dei membri di una Camera, all’Ufficio centrale per il referendum; pertanto il referendum si svolgerà probabilmente tra ottobre/novembre le leggi di revisione e le altre leggi costituzionali sono sottoposte a referendum popolare quando, entro 3 mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda →1/5 dei membri di una Camera o → elettori o → 5 Consigli regionali
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Le modifiche della Parte II della Costituzione
PARTE SECONDA ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA artt. 55-139 TITOLO I Artt. 55/82 Il Parlamento Sezione I – LE CAMERE Sezione II – FORMAZIONE DELLE LEGGI TITOLO II 83/91 Il Presidente della Repubblica TITOLO III 92/100 Il Governo Sezione I – CONSIGLIO DEI MINISTRI Sezione II – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sezione II – ORGANI AUSILARI TITOLO IV Artt /113 La Magistratura Sezione I – ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE Sezione II – NORME SULLA GIURISDIZIONE TITOLO V Artt /132 Regione, Province, Comuni TITOLO VI 133/136 Garanzie costituzionali Sezione I – CORTE COSTITUZIONALE Sezione II – REVISIONE COSTITUZIONALE E LEGGI COST. Nota bene La seconda parte della Costituzione è oggi oggetto di revisione, Il Ddl di riforma costituzionale riguarda ben 55 articoli. Di seguito gli articoli modificati, abrogati, inalterati: articoli: Il Parlamento: 55,56,57,58,59,60,61,62,63, 64,65,66, 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81, 82 Il Presidente della Repubblica: 83,84,85,86,87,88,89,90,91 Il Governo: 92,93,94,95,96,97,98,99,100 La Magistratura: 101, 102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113 Regioni, Province, Comuni: 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132 Garanzie costituzionali: 133,134,135,136,137,138,139
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I punti salienti della riforma…
Superamento del bicameralismo perfetto Il Senato Modifiche al procedimento legislativo Modifiche alla decretazione d’urgenza Modifiche elezione degli organi di garanzia e soppressione CNEL Modifiche agli istituti di democrazia diretta Modifiche al titolo V I punti salienti della riforma… Il nuovo senato dei 100 Le nuove funzioni Il voto a data certa Limiti alla decretazione di urgenza Presidente della Repubblica Corte Costituzionale Modifiche quorum referendum Nuova divisione competenze legislative tra Stato e Regioni Clausola di supremazia statale
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Superamento del bicameralismo perfetto
Cos’è il bicameralismo perfetto? Questa espressione indica che i due rami del Parlamento, Camera dei Deputati e Senato, hanno esattamente gli stessi poteri. In questo sistema i disegni di legge vengono discussi, emendati ed approvati prima da uno dei due rami del parlamento, quindi passano all'altro che può approvarli in via definitiva solo senza modificare in nulla la legge; in caso contrario il testo dovrà ritornare nuovamente al ramo del parlamento che lo ha esaminato per la prima volta. 1 La conseguenza principale è che il procedimento legislativo risulta molto lento e complicato e quindi i tempi di discussione e di approvazione di una legge si allungano. 2 3 Nel testo di modifica costituzionale il nuovo Senato non avrà più funzioni speculari alla Camera dei deputati, ma avrà funzioni consultrici e manterrà pieni poteri solo in determinati ambiti quali leggi costituzionali, elezione di giudici costituzionali, del Presidente della Repubblica, trattati europei ed internazionali. Cambia anche la composizione dei senatori, che non saranno più 315 ma 100 ed avranno mandato coincidente con quello dell'ente territoriale di provenienza.
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Il nuovo bicameralismo differenziato
Rappresenta la Nazione (art.67) Non vota più la fiducia al Governo I deputati sono eletti direttamente dal corpo elettorale I suoi membri sono scelti mediante elezione indiretta ad opera delle assemblee regionali, in conformità alle scelte espresse dagli elettori in occasione del rinnovo dei medesimi organi assume funzioni legate al suo ruolo di rappresentanza del territorio La Camera mantiene le sue attuali funzioni titolarità del rapporto fiduciario indirizzo politico controllo dell’operato del governo funzione legislativa legge elettorale «ITALICUM» legge elettorale da definire
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Le novità Deliberazione di specifica competenza
Obbligo partecipazione lavori Tutela minoranze Sistema elettorale
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LE DELIBERAZIONI DI SPECIFICA COMPETENZA
Alla Camera dei deputati viene riconosciuta, in via generale, la funzione legislativa. Gli artt. 78, 79, 80 e 82 Cost. prevedono che siano riservate alla Camera specifiche deliberazioni, che in precedenza erano di competenza dei due rami del Parlamento. In particolare sono di competenza esclusiva della Camera dei deputati: • la dichiarazione dello stato di guerra; • l’approvazione delle leggi di amnistia e di indulto; • l’autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; • l’istituzione di commissioni d’inchiesta su temi di pubblico interesse; • la concessione e la revoca della fiducia al Governo; • l’autorizzazione a perseguire i reati ministeriali da parte della Magistratura.
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PARTECIPAZIONE I parlamentari hanno l’ obbligo di partecipazione sia ai lavori delle commissioni di cui fanno parte sia alle sedute dell’assemblea; si tratta di una novità assoluta, prevista ora dalla nuova formulazione dell’art. 64 Cost. In caso di mancata partecipazione, potrebbero essere adottate sanzioni nei loro confronti. TUTELA MINORANZE E’ introdotto l’obbligo che i regolamenti delle Camere prevedano specifiche norme di garanzia delle minoranze parlamentari; è stabilito inoltre che venga predisposto dal regolamento della Camera dei deputati uno statuto delle opposizioni (nuovo art. 64 Cost.). In sostanza occorre garantire, in ogni fase dell’attività parlamentare, la tutela dei diritti delle minoranze politiche.
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Come funziona e cosa prevede?
La nuova legge elettorale “Italicum”, pur non essendo incorporata nel d.d.l. di riforma , ne rappresenta un importante corollario… Come funziona e cosa prevede?
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Il nuovo sistema elettorale
I 630 deputati vengono eletti ogni 5 anni dai cittadini, compresi quelli che risiedono all’estero. Il sistema elettorale è di tipo proporzionale corretto, con soglia di sbarramento del 3% dei voti e su base nazionale. Ogni partito presenta in ogni collegio una “mini-lista” con la presenza di sei candidati. i cittadini potranno indicare fino a due preferenze se viene espressa la seconda preferenza, questa deve indicare un candidato di genere diverso dalla prima: se le due preferenze sono entrambe per candidati dello stesso sesso, la seconda preferenza è annullata. L’elezione dei deputati promuove l’equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza politica il capolista indicato dal partito sarà il primo ad aggiudicarsi un seggio, indipendentemente dalle preferenze espresse.
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Il nuovo sistema elettorale
PRIMO TURNO: se la lista maggiormente votata ottiene più del 40% dei voti, le viene riconosciuto un premio di maggioranza (340 seggi, pari al 54% dei seggi). SECONDO TURNO: si terrà dopo 15 giorni (se nessun partito supera il 40% )tra i due partiti più votati (ballottaggio). Il vincitore del ballottaggio si assicurerà, come premio di maggioranza, 340 seggi. Gli altri partiti si spartiscono i restanti 277 seggi, proporzionalmente ai voti conquistati (nel computo non sono compresi il seggio della Valle d’Aosta e i 12 deputati eletti dalla circoscrizione Estero, che seguono regole diverse). Il territorio nazionale è suddiviso in 20 circoscrizioni regionali a loro volta ripartite in 100 collegi plurinominali; a ogni collegio è attribuito un numero di seggi che varia da tre a nove. Sistema a doppio turno con premio di maggioranza, per cui la forza politica vincente alle elezioni godrà di una solida maggioranza parlamentare. La funzione di questo premio è consentire la governabilità grazie ad una decisa maggioranza all’interno della Camera in grado di favorire la stabilità politica
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il premio di maggioranza favorisce la stabilità dei governi
Italicum: pro e contro della nuova legge elettorale I Se al primo turno la lista più votata supera il 40%, conquista 340 seggi, ovvero il 55% dei seggi e quindi una agevole maggioranza assoluta. Se nessun partito o lista dovesse raggiungere quota 40, si andrà al secondo turno tra i partiti più votati, chi vince conquista ugualmente 340 seggi. Gli altri partiti si spartiscono i restanti 290 seggi proporzionalmente ai voti conquistati. il ballottaggio tra i due partiti più votati al primo turno senza prevedere il raggiungimento di una soglia minima di voti può portare la Corte costituzionale a dichiarare nuovamente la legge incostituzionale (teoricamente un partito che al primo turno prende il 20% dei voti ma comunque è nelle condizioni di partecipare al ballottaggio potrebbe, vincendolo, incamerare il 54% dei seggi). Doppio turno il premio di maggioranza favorisce la stabilità dei governi Oggi va al voto realisticamente il 60% degli italiani. Nel caso di un secondo turno, si parla del 40%. La lista che governerà, quindi, potrebbe essere stata eletto dal 20% circa del corpo elettorale. Nodo dell'affluenza
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Italicum: pro e contro della nuova legge elettorale
II Italicum: pro e contro della nuova legge elettorale Addio coalizioni Il premio di maggioranza alla lista sancisce la fine delle coalizioni. Sarà la lista che arriva prima a ottenere la maggioranza assoluta dei seggi (al primo o al secondo turno) e a governare da sola. . Attenzione a non confondere la lista con il partito: sarà sufficiente che due o più partiti si uniscano in una sola lista per aggirare il problema. È comunque una garanzia di solidità, visto che una lista ha un solo leader, un solo programma, un solo simbolo e un solo gruppo parlamentare. Aumento dei poteri del Presidente del Consiglio Capolista bloccato e preferenze Il difetto principale è quello delle candidature plurime: i capilista potranno candidarsi fino in dieci collegi, stratagemma per salvaguardare i partiti più piccoli. Se il leader di partito sbagliasse collegio in cui candidarsi rischierebbe di restare fuori dal Parlamento Nei fatti la forma di governo parlamentare italiana va verso il modello della Repubblica presidenziale Nei 100 collegi i partiti che otterranno i voti necessari eleggeranno automaticamente il loro capolista, che è bloccato e deciso quindi dal partito. A partire dal secondo eletto funzioneranno le preferenze: sarà possibile segnalare due nomi sulla scheda elettorale, con alternanza di genere. rischi connessi alla concentrazione dei poteri nelle mani di uno stesso soggetto favorisce la parità di genere, collegata all’obbligo della differenza di sesso delle persone scelte in caso di doppia preferenza
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Le novità La composizione Le funzioni
La partecipazione all’iter legislativo Le novità
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gli ex Presidenti della Repubblica sono membri di diritto.
LA COMPOSIZIONE La durata del mandato dei senatori coincide con quella del consigli regionali di elezione Il Senato diviene dunque organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento. Il senato dei cento - Il numero dei senatori passa da 315 a 100. 95 senatori sono eletti dai Consigli Regionali tra i consiglieri regionali ed i sindaci del territorio. 5 senatori (per 7 anni) tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti. gli ex Presidenti della Repubblica sono membri di diritto. Per i Senatori eletti non è più previsto il requisito del compimento di quaranta anni di età Possono essere nominati dal Presidente della Repubblica L’indennità parlamentare si mantiene solo per i membri della Camera dei Deputati. Il trattamento economico dei senatori sarà quello spettante per la carica di rappresentanza territoriale
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FUNZIONI PRINCIPALI Regioni, Aree metropolitane, Comuni (Enti locali) ► Raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica (art.55). ► Concorso all'esercizio della funzione legislativa secondo quanto stabilito dalla Costituzione . ► Concorso alle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti della Repubblica e l'Unione europea. ► Concorso alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato ► Valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni. ► Verifica dell’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori.
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• le leggi costituzionali e di revisione costituzionale;
Concorso all'esercizio della funzione legislativa secondo quanto stabilito dalla Costituzione . Tra le materie che prevedono la deliberazione di entrambe le Camere, previste nel nuovo art. 70 Cost., si segnalano: • le leggi costituzionali e di revisione costituzionale; • le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali relative alla tutela delle minoranze linguistiche; • le norme relative ai referendum popolari; • leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di Governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane; • le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane. Il Senato delle autonomie mantiene la funzione di Camera deliberante su materie di particolare rilevanza; in questo ambito la sua funzione viene svolta in concorso con la Camera dei deputati.
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La rappresentanza degli enti locali
Il Senato, per previsione costituzionale , ha da sempre il ruolo teorico di rappresentare nel Parlamento le istanze del territorio e delle Regioni; nella pratica, però, ha esercitato le sue funzioni con modalità corrispondenti a quelle della Camera e con identici poteri. Nel progetto di riforma: la scelta dei senatori compete ai rappresentanti delle istituzioni locali; la nuova funzione del Senato di “raccordo tra Stato ed enti locali”, rende esplicita l’attribuzione al Senato di uno specifico ruolo di rappresentanza delle istanze del territorio. CRITICITA’: possibile incongruenza: una volta eletti, i senatori saranno svincolati dalla Regione che li ha votati (opereranno, infatti, “senza vincolo di mandato” come dispone l’art. 67 Cost.) e potrebbero operare più secondo le logiche di partito che in base alla provenienza territoriale, vanificando in qualche misura l’obiettivo di rendere il Senato una Camera rappresentativa delle Regioni.
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Le scelte espresse dagli elettori.
… i Consigli regionali e provinciali provvedono alla scelta dei senatori tra i propri componenti in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi. … si ipotizza quindi un sistema in cui, nelle elezioni regionali e delle Province autonome, i cittadini elettori possano esprimere sulla scheda elettorale le proprie preferenze in relazione all’elezione dei senatori espressi dal Consiglio; CRITICITA’ … le modalità esatte di elezione dei nuovi senatori/consiglieri, tuttavia, dovranno essere definite da un’apposita legge ordinaria, da approvare in futuro. … il Trentino-Alto Adige ha diritto ad almeno 6 senatori/consiglieri eletti da Consigli regionali e provinciali (2 per la regione e 4 per le due Province) più due sindaci: totale almeno 8 su 95 senatori, non proprio in proporzione alla popolazione.
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Il nuovo procedimento legislativo
Il procedimento monocamerale Il procedimento monocamerale rafforzato dalla partecipazione del Senato Il nuovo procedimento bicamerale Il voto a data certa Limiti alla decretazione d’urgenza Le novità
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In alcuni casi il procedimento prevede delle particolarità
IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO - 1 Il ruolo del Senato Il procedimento legislativo diventa monocamerale: le leggi sono approvate solo dalla Camera dei Deputati Il Senato nel corso dell'iter legislativo può, entro dieci giorni e su richiesta di un terzo dei suoi componenti, chiedere di esaminare i progetti di legge approvati dall'altro ramo del Parlamento. Le eventuali proposte di modifica, stabilite dal Senato entro i successivi trenta giorni, sono sottoposte all'esame della Camera dei Deputati, alla quale spetta pronunciarsi in via definitiva In alcuni casi il procedimento prevede delle particolarità Procedimento legislativo monocamerale con ruolo rinforzato del Senato Si applica solo alle leggi a tutela dell'unità giuridica e economica della Repubblica o dell'interesse nazionale. Disegno di legge di Bilancio Prevede il procedimento monocamerale con la differenza che l’esame del Senato avviene in via automatica, senza bisogno della richiesta.
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IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO - 2
Il procedimento legislativo bicamerale, con ruolo paritario delle due Camere è mantenuto solo per alcune categorie di leggi: IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO - 2 INOLTRE Il Senato ha il potere di richiedere (a maggioranza assoluta) alla Camera dei Deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera deve esaminare il disegno di legge e pronunciarsi entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato. •leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali •referendum popolari, altre forme di consultazione •leggi sull’ordinamento dei Comuni e delle Città metropolitane •leggi che riguardano formazione e l'attuazione della normativa UE •legge elettorale del Senato •leggi sul regionalismo differenziato •leggi sulle procedure per il potere sostitutivo del Governo
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ITER LEGISLATIVO ATTUALE
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ITER LEGISLATIVO RIFORMATO
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IL VOTO A DATA CERTA … il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto in via definitiva alla pronuncia della Camera dei deputati entro settanta giorni dalla deliberazione. L’introduzione del voto a data certa consente al Governo di avere tempi definiti per i disegni di legge ritenuti essenziali per l'attuazione del programma politico. Come funziona … è esclusa per alcune categorie di leggi tra cui: leggi ad approvazione paritaria, leggi in materia elettorale, leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, leggi di bilancio. Quando non si può applicare
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LIMITI ALLA DECRETAZIONE DI URGENZA IN COSTITUZIONE
I limiti alla decretazione di urgenza sono attualmente previsti solo a livello di legislazione ordinaria. Con la riforma i limiti vengono costituzionalizzati. ►Divieto di decreto legge per le materie coperte da riserva di Assemblea: la materia costituzionale ed elettorale, la delegazione legislativa, la conversione in legge di decreti, l'autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per l'approvazione di bilanci e consuntivi. ►Divieto di reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti e di ripristinare l'efficacia di norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non procedurali. ►I decreti-legge devono recare misure omogenee e corrispondenti al titolo; non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto. ►La riforma prevede che il termine di efficacia dei decreti-legge sia pari a 90 giorni in caso di rinvio da parte del Presidente della Repubblica L’esame del Senato, per i DL monocamerali è previsto entro 30 giorni dalla presentazione alla Camera e le proposte di modificazione devono avvenire entro 10 giorni. La trasmissione del disegno di legge da parte della Camera deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione
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Istituti di democrazia diretta
Organi di garanzia e Istituti di democrazia diretta Modifiche elezioni Capo dello Stato Modifiche elezione Corte Costituzionale Modifiche al quorum per la validità del referendum abrogativo Introduzione referendum consultivo Modifiche all’iniziativa legislativa popolare Le novità
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ELEZIONE DEGLI ORGANI DI GARANZIA
Elezione del Presidente della Repubblica da parte del Parlamento in seduta comune. È richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti per i primi tre scrutini, la maggioranza dei tre quinti dei componenti dal quarto scrutinio; la maggioranza dei tre quinti dei votanti dal settimo scrutinio. È prevista la modifica dei quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica È prevista la modifica delle modalità di elezione dei cinque giudici della Corte Costituzionale da parte del Parlamento I giudici vengono eletti separatamente, tre dalla Camera dei Deputati e due dal Senato
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Nuova formulazione art. 83 Cost
L’elezione del Presidente della Repubblica Nuova formulazione art. 83 Cost … è stabilito che, dal quarto al sesto scrutinio, la maggioranza richiesta sia dei tre quinti dei componenti (pari al 60%), più elevata di quella prevista dalla precedente norma. facilita l’elezione del Presidente, togliendo efficacia a manovre volte a rendere nulle le votazioni mediante la non partecipazione al voto. non è esclude la possibilità che, nel caso di mancata partecipazione al voto di un numero importante dei componenti l’assemblea, il Presidente possa essere eletto, a partire dal settimo scrutinio, con un numero di voti esiguo, e che pertanto possa esserne minato il prestigio di rappresentante dell’unità nazionale. duplice obiettivo: favorire l’elezione del Presidente con un elevato quorum, facilitare l’elezione nei casi, frequenti in passato, in cui sia difficile raggiungere un accordo tra le forze politiche sul nome del candidato da eleggere. Questo meccanismo … a partire dalla settima votazione è prevista la maggioranza dei tre quinti (pari al 60%) dei votanti; questa è certamente una maggioranza qualificata, tuttavia conteggiata sul numero dei votanti e non più sul numero dei componenti l’assemblea.
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Capo dello Stato In caso di assenza del Capo dello Stato, la supplenza compete al Presidente della Camera dei deputati e non più al Presidente del Senato; se si verifica la necessità della supplenza quando occorre eleggere un nuovo Presidente, la convocazione e la presidenza del Parlamento in seduta comune spettano al Presidente del Senato. ha il potere di indire le elezioni della sola Camera dei deputati (non più, come prima, di entrambe le Camere), può, sentito il suo Presidente, sciogliere solo la Camera autorizza la presentazione dei disegni di legge alla sola Camera, nell’ambito della promulgazione delle leggi esercita il potere di veto sospensivo (art. 74 Cost.); Le funzioni rimangono fondamentalmente immutate. non può sciogliere la Camera dei deputati negli ultimi sei mesi del suo mandato, a meno che non coincidano con la fine della legislatura. In caso di legge di conversione di un decreto legge, il termine per la conversione viene aumentato di trenta giorni, allo scopo di evitare che si verifichi la decadenza dopo i 60 giorni. Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.
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CORTE COSTITUZIONALE Sotto il profilo delle garanzie costituzionali, oltre alle modifiche previste per l’elezione del Presidente della Repubblica, vengono cambiate anche le procedure di elezione dei5 giudici costituzionali. L’elezione non avviene più in seduta comune e, contemporaneamente, si separa la componente assegnata al Parlamento in due parti: tre giudici sono eletti, in via esclusiva, dalla Camera dei deputati, due dai senatori. nuovo art. 135 Cost Il nuovo testo tiene conto della diversa rappresentanza attribuita alla Camera dei deputati (rappresentanza nazionale) e al Senato della Repubblica (rappresentanza territoriale). Tuttavia molti osservatori ritengono immotivata la scelta di far eleggere tre giudici dai deputati (che sono 630) e due dai senatori (che sono solo 100).
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GLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA
Modifica dei REFERENDUM ABROGATIVI Il quorum per il referendum abrogativo quando la richiesta viene da elettori sarà pari alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera. Nel caso di richiesta da un numero di elettori tra e resta fermo il quorum attuale, pari alla maggioranza degli aventi diritto al voto. Introduzione di REFERENDUM PROPOSITIVI Sono introdotti i referendum propositivi e di indirizzo, nonché altre forme di consultazione, la cui disciplina è rinviata ad una apposita legge costituzionale. Modifiche all’iniziativa LEGISLATIVA POPOLARE E’ elevato da 50 mila a 150 mila il numero di firme per presentare un progetto di legge da parte del corpo elettorale. Si introduce anche il principio che ne devono essere garantiti tempi per l'esame e la deliberazione finale
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Il Titolo V della Costituzione è dedicato alle autonomie locali
LA RIFORMA DEL TITOLO V Il Titolo V della Costituzione è dedicato alle autonomie locali Soppressione del riferimento costituzionale alle PROVINCE (art 114) Soppressione della competenza CONCORRENTE (Stato – Regioni) Redistribuzione delle materie tra competenza ESCLUSIVA statale e regionale Le novità
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Abolizione delle Province
Art. 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. I vantaggi L’abolizione delle Province può determinare senza dubbio risparmi legati alla riduzione della spesa pubblica, che sarà possibile realizzare mediante l’accorpamento e la razionalizzazione delle competenze presso altri organi amministrativi. Tale processo crea le premesse per avviare forme di semplificazione amministrativa a livello locale e dovrebbe consentire un maggiore avvicinamento dei cittadini alle altre istituzioni di natura elettiva (Comuni e Regioni, in particolare). I rischi … si individua qualche legittimo dubbio in relazione alle concrete modalità di trasferimento delle funzioni provinciali agli altri enti locali, che dovranno essere definite da specifiche norme di futura emanazione.
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competenza legislativa
I vincoli alla competenza legislativa regionale La nuova normativa, così come quella precedente, attribuisce alle Regioni potere legislativo (“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni”), precisando che esso deve essere esercitato nel rispetto, oltre che della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali. Il cambiamento riguarda principalmente l’aumento delle materie di competenza esclusiva dello Stato e l’eliminazione della legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Importanti innovazioni si riconoscono nelle modifiche all’art. 117 Cost. relative alla competenza legislativa dello Stato e delle Regioni. DO P O P R IMA competenza legislativa STATO REGIONI STATO REGIONI competenza concorrente
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evidente rilevanza nazionale
La competenza legislativa esclusiva dello Stato Esistono materie su cui le Regioni non possono legiferare, in quanto su di esse ha competenza esclusiva lo Stato. Settori già riservati allo Stato : politica estera, immigrazione, difesa, ordine pubblico, cittadinanza, ecc. Nuovi settori: tutela della salute, politiche sociali, tutela e sicurezza del lavoro, ordinamento scolastico, commercio con l’estero, ordinamento sportivo, ecc. evidente rilevanza nazionale L’art. 117, co. 2, Cost. elenca dettagliatamente tali materie, assai numerose. Rispetto alla precedente versione dell’art. 117 Cost., la riforma costituzionale in atto ne aumenta ulteriormente il numero Viene quindi aumentato il potere normativo dello Stato, a cui ritornano settori che la riforma del 2001 aveva invece trasferito alle Regioni (in parte sotto forma di competenza concorrente).
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Eliminazione della competenza concorrente
1 OGGI l’art. 117, co. 3, Cost. indica le materie soggette alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni, per esempio la tutela e la sicurezza del lavoro, l’istruzione, la protezione civile, il commercio con l’estero. La previsione di una concorrenza legislativa concorrente comporta che su queste materie le Regioni possono emanare leggi, ma si devono attenere ai principi stabiliti dalle leggi statali. In pratica, su ognuna delle materie indicate, il Parlamento nazionale può emanare leggi di carattere generale, denominate leggi quadro (o leggi cornice), con cui dettare una disciplina omogenea per tutto il territorio nazionale. Ogni Regione può però stabilire, mediante leggi regionali, disposizioni più specifiche e adeguate alla propria realtà territoriale, senza però entrare in contrasto con i criteri generali fissati dallo Stato. 2 CON LA RIFORMA viene soppressa la legislazione concorrente Stato/Regioni. Il nuovo art. 117, co. 3, Cost. attribuisce alle Regioni una competenza specifica ed esclusiva su alcune materie. Tra di esse ricordiamo: la rappresentanza delle minoranze linguistiche, la pianificazione del territorio regionale, l’organizzazione dei servizi sanitari e sociali, la promozione del diritto allo studio, la valorizzazione del turismo locale. In base alla clausola generale residuale, alle Regioni compete ogni materia non espressamente riservata allo Stato. Lo Stato potrà intervenire sulle materie regionali “quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero l’interesse generale”. È una sorta di clausola di supremazia statale, che potrà realizzarsi attraverso una legge dello Stato, su proposta del Governo.
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Quale significato ha, concretamente, questa disposizione?
CONSEGUENZE DELLE NUOVE REGOLE SULLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLE REGIONI L’abolizione della legislazione concorrente tra Stato e Regioni porta a una semplificazione dell’attività di produzione legislativa, riducendo le tendenze federaliste promosse dalle precedenti riforme costituzionali a favore di una maggiore centralizzazione. Questo dovrebbe contribuire al superamento dei conflitti di attribuzione tra lo Stato e le diverse Regioni che, a partire dalla riforma costituzionale del 2001 che aveva introdotto la legislazione concorrente, hanno determinato un considerevole impegno da parte della Corte costituzionale. Dubbi nascono dalla possibilità che lo Stato possa intervenire nelle materie regionali “quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero l’interesse generale”. Quale significato ha, concretamente, questa disposizione? …di fatto apre la possibilità che lo Stato in molte situazioni possa spodestare il potere normativo delle Regioni, in contrasto con il principio di sussidiarietà previsto dalla Costituzione. È forse per tale ragione che il nuovo art. 116 Cost. prevede che, sia pure in limitati e specifici settori, una legge statale bicamerale possa delegare alle Regioni l’esercizio di alcune ulteriori funzioni legislative.
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Altre disposizioni 1 All’interno dell’art. 117 Cost. è mantenuta una specifica disposizione relativa alla parità di genere l’esercizio della potestà regolamentare è assegnata a Stato e Regioni in base alle rispettive competenze legislative. Ai Comuni e Città metropolitane viene a essi riconosciuto potere regolamentare relativamente all’organizzazione delle funzioni loro attribuite, nel rispetto delle leggi regionali e statali. Il Governo ha un potere sostitutivo nei confronti delle Regioni e delle Province autonome … perché il governo si possa attivare, è richiesto il parere preventivo del Senato, che deve essere dato entro quindici giorni. Le risorse di cui dispongono gli enti territoriali DEVONO assicurare il finanziamento integrale delle funzioni loro attribuite Una legge statale di tipo bicamerale dovrà trovare un limite alle retribuzioni dei membri degli organi elettivi regionali, in modo che non siano superiori a quelli dei sindaci dei comuni capoluogo di regione. è obbligatorio che le leggi regionali siano impostate in modo da rimuovere ogni ostacolo alla piena parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale e politica. Regionalismo differenziato Viene ridefinito l'ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie. Presupposto necessario per le forme particolari di autonomia è che la regione risulti in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio.
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Soppressione del CNEL Istituito dall’articolo 99 della Costituzione, il Consiglio economico dell’economia e del lavoro è una “camera di mediazione” degli interessi di lavoratori e imprese, esprime pareri e può proporre leggi su temi sociali ed economici. Il Cnel è considerato, da una larga maggioranza di economisti e giuristi, un organo inutile e costoso. Ogni anno lo Stato italiano stanzia poco più di 19 milioni di euro per il Cnel. Un investimento che ha portato magri risultati: negli ultimi 30 anni il Consiglio dell’economia e del lavoro ha elaborato solo 12 proposte di legge; di queste non ne risulta approvata neanche una
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GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER LE LEGGI ELETTORALI
Per le leggi elettorali della Camera e del Senato è prevista la possibilità di ricorso preventivo davanti alla Corte Costituzionale Il ricorso può essere presentato entro 10 giorni dall’approvazione, da parte di un terzo dei componenti del Senato o un quarto dei componenti della Camera. La Corte Costituzionale si pronuncia entro 30 giorni e, fino ad allora, resta sospesa la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale la legge non può essere promulgata
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