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Il quadro di riferimento normativo tra le disposizioni del D. Lgs

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Presentazione sul tema: "Il quadro di riferimento normativo tra le disposizioni del D. Lgs"— Transcript della presentazione:

1 Il quadro di riferimento normativo tra le disposizioni del D. Lgs
Il quadro di riferimento normativo tra le disposizioni del D. Lgs. 109/92 e del Reg. UE 1169/2011 oggetto e ambito di applicazione 01/10/2017

2 Il nuovo “pacchetto etichettatura”: il regolamento (UE) n. 1169/2011
Il 25 ottobre 2011, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il regolamento è entrato in vigore il 12 dicembre 2011 ed è applicabile a decorrere dal 13 dicembre 2014, ad eccezione delle disposizioni relative alla dichiarazione nutrizionale, che sono applicabili dal 13 dicembre 2016 (pur con alcune, determinate eccezioni esplicate infra), e di quelle relative alla parte B dell’allegato VI (requisiti specifici per la designazione delle carni macinate, che sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2014. 01/10/2017 Studio legale Gullini

3 I tempi di attuazione Reg. UE 1169/2011 13.12.11
Entrata in vigore del nuovo regolamento - Facoltà di applicare le nuove regole Termine per l’utilizzo delle etichette non conformi alle nuove norme, fatto salvo l’obbligo di tabella nutrizionale Se la tabella nutrizionale è già presente in etichetta, va adeguarla alle nuove disposizioni Termine ultimo per l’uso di etichette non pienamente conformi al regolamento 01/10/2017 Studio legale Gullini

4 In breve alcune novità del regolamento:
leggibilità delle informazioni obbligatorie: al fine di migliorare la leggibilità delle informazioni fornite nelle etichette, viene stabilita una dimensione minima dei caratteri per le informazioni obbligatorie, fissata in 1,2 mm (eccetto confezioni < 80 cm2 – minimo 0,9 mm); soggetto responsabile: viene individuato l’operatore responsabile della presenza e della correttezza delle informazioni sugli alimenti, cioè l’operatore con il cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato, o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione; etichetta nutrizionale: sarà obbligatoria a partire dal 13 dicembre 2016, ma può essere anticipata volontariamente. La dichiarazione obbligatoria riguarda il contenuto calorico (energia), i grassi, i grassi saturi, i carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e il sale, espressi come quantità per 100g o per 100 ml o per porzione mentre gli elementi nutritivi di un elenco determinato possono essere dichiarati volontariamente; modalità di indicazione degli allergeni: Qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie deve figurare nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene. Inoltre l'allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per dimensioni, stile o colore di sfondo; 01/10/2017 Studio legale Gullini

5 continua nanomateriali: la lista dei nanomateriali impiegati va inserita fra gli ingredienti; prodotti alimentari non preimballati: anche per i prodotti alimentari venduti nel commercio al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo occorre riportare le indicazioni sugli ingredienti allergenici; indicazione di origine: obbligatoria, a partire dall’aprile 2015, per le carni fresche suine, ovine, caprine e di volatili; acquisti online: qualora il prodotto alimentare sia venduto a distanza, la maggior parte delle informazioni obbligatorie sull’etichetta deve essere fornita prima dell’acquisto; oli e grassi utilizzati: l’indicazione “oli vegetali” o “grassi vegetali” viene superata in quanto tra gli ingredienti si dovrà specificare quale tipo di olio o di grasso è stato utilizzato; altre prescrizioni: per prodotti scongelati, tagli di carne o pesce combinati ed ingredienti sostitutivi 01/10/2017 Studio legale Gullini

6 Riferimenti normativi
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25/10/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; 1.a Q&A pubblicate dalla DG Sanco in data 31/01/2013 Nota Mise prot. n del 28/07/2014 dell’Ufficio Legislativo del MiSE agli Uffici Legislativi di MIPAAF e Ministero della Salute sull’applicazione dell’articolo 26 “Paese d’origine e luogo di provenienza” del regolamento (UE) n. 1169/2011. Nota informativa Mise prot. n del 30/09/2014 sull'art. 8 “Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori – Art. 8 Responsabilità”. 01/10/2017 Studio legale Gullini

7 continua Nota informativa Mise prot. N dell’ sulle disposizioni del regolamento ancora oggetto di corretta interpretazione da parte della DG Sanco. Circolare 6 marzo 2015 della Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI che chiarisce l’applicabilità delle sanzioni dell’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 109/1992 alle violazioni che restano immutate nelle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011. Circolare 16 novembre Deroga dichiarazione nutrizionale punto 19 Allegato V regolamento 1169/2011. A decorrere dal 13 dicembre 2016 si applicherà l’obbligo di indicazione in etichetta della dichiarazione nutrizionale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera l) del regolamento (UE) n. 1169/2011. Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento per gli alimenti elencati all’allegato V la dichiarazione nutrizionale non è obbligatoria. Il punto 19 dell’allegato V estende tale deroga agli “alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale”. 01/10/2017 Studio legale Gullini

8 Principi generali delle informazioni sugli alimenti Le informazioni obbligatorie
Per gli alimenti preimballati, le informazioni obbligatorie figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta ad esso apposta. La nozione di "etichetta" è definita come qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica, scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul contenitore di un alimento. *«alimento preimballato»: l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta. 01/10/2017 Studio legale Gullini

9 01/10/2017 Studio legale Gullini Art. 9, Reg. (UE) n. 1169/2011
Elenco delle indicazioni obbligatorie Art. 3, D. Lgs. 109/1992 Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati. Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni: a) la denominazione dell’alimento; b) l’elenco degli ingredienti; c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; e) la quantità netta dell’alimento; f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego; h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1; i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26; j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento; k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; l) una dichiarazione nutrizionale. … i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni: a) la denominazione di vendita; b) l'elenco degli ingredienti; c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale; d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza; e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea; f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto; i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; l) le istruzioni per l'uso, ove necessario; m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto; m-bis) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall'articolo 8. 01/10/2017 Studio legale Gullini

10 In generale sulle «nuove» regole
il regolamento pone attenzione anche su aspetti inerenti la disponibilità (art. 12.1), la leggibilità (art e 3), la comprensibilità (art. 15, requisiti linguistici) e la chiarezza (art. 13.1) delle informazioni. Infatti, è disposto che per tutti gli alimenti siano rese disponibili e facilmente accessibili le informazioni obbligatorie. Inoltre il regolamento fissa a) una dimensione minima dei caratteri pari a 1.2 mm (altezza media riferita alla “x” minuscola) e che, b) le indicazioni obbligatorie siano riportate in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è commercializzato. Tornando agli aspetti generali, la norma dispone che tutte le informazioni commerciali relative ai prodotti alimentari devono essere “precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore medio” (art. 7.2, principio di non ingannevolezza). 01/10/2017 Studio legale Gullini

11 continua Non devono indurre in errore il consumatore:
a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione; b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; c) suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, mentre tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche d) suggerendo, tramite la denominazione, l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente; e) ed infine, fatte salve le deroghe per le acque minerali naturali e alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale, le informazioni non devono attribuire a tali prodotti proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà (art. 7.3) 01/10/2017 Studio legale Gullini

12 L’indicazione dell’origine o della provenienza
Oggi, gli alimenti che richiedono un’espressa indicazione di origine sono: ortofrutta, carni bovine, carni di pollo e volatili, vini, olio di oliva, latte fresco, miele, pesce, uova e passata di pomodoro. Se a fronte di un rientro dell’emergenza “influenza aviaria”, l’UE chiedeva all’Italia l’abolizione dell’ordinanza ministeriale che ha introdotto l’obbligo di indicazione dell’origine delle carni avicole, il nuovo regolamento sull’etichettatura ha esteso tale obbligo alla carne suina, caprina e alle carni di volatili, come si vedrà di seguito. 01/10/2017 Studio legale Gullini

13 Acquisizione dell’origine
Definizioni Prima di passare all’analisi della disciplina sull’origine designata dal legislatore europeo è opportuno fissare alcune definizioni accolte dalla stessa normativa. Il Regolamento n. 1169/2011 stabilisce che il “PAESE DI ORIGINE” di un alimento si riferisce all’origine di tale prodotto, come definita agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 - Codice Doganale Comunitario (ora art. 36, Reg. CE n. 450/2008 – Codice doganale aggiornato). Articolo 36 Acquisizione dell’origine 1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio. 2. Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione sostanziale. 01/10/2017 Studio legale Gullini

14 segue Diversamente il “LUOGO DI PROVENIENZA” è qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento, ma che non è il «paese d’origine» come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento n. 2913/92. E’ precisato inoltre che, il nome, la ragione sociale o l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare apposto sull’etichetta non costituisce un’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento. 01/10/2017 Studio legale Gullini

15 L’indicazione dell'origine in etichetta secondo le nuove norme del Reg
L’indicazione dell'origine in etichetta secondo le nuove norme del Reg. (UE) n. 1169/2011 Il citato art. 26 recita: “1. Il presente articolo si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, e il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. 2. L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria: a) nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza; b) per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all’allegato XI (carni suine, ovine e di volatili). 01/10/2017 Studio legale Gullini

16 L’indicazione dell'origine per la generalità dei prodotti (art
L’indicazione dell'origine per la generalità dei prodotti (art. 26/2 lett. a) Fatta eccezione per i comparti alimentari oggetto di una disciplina c.d. “verticale” di settore, che richieda l’indicazione dell’origine in etichetta precisandone le modalità, per la generalità dei prodotti l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è di regola facoltativa, salvo il caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore, in particolare, se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme possano altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza. In sintesi, per un prodotto la cui etichetta non reca alcun marchio, denominazione, raffigurazione o altro segno o indicazione che possa evocare un determinato luogo, l’indicazione dell’origine non assurge a menzione obbligatoria di etichettatura e può essere pertanto omessa. 01/10/2017 Studio legale Gullini

17 Segue: l’indicazione dell'origine per la generalità dei prodotti (art
Segue: l’indicazione dell'origine per la generalità dei prodotti (art. 26/2 lett. a) Ciò premesso, il comma 3 dell’art. 26 del nuovo Regolamento, introduce una importante disposizione in virtù della quale: "Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario: a) è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure b) il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento”. Il concetto di ingrediente primario è contenuto all’art. 2 comma 2 lett. q) del regolamento in questione che recita: “«ingrediente primario»: l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa”. L’esigenza informativa cui vuole far fronte il nuovo regolamento nasce appunto dal fatto che i prodotti trasformati possono radicare - come spesso accade - la propria origine in un luogo diverso da quello di ingredienti e materie prime impiegate. 01/10/2017 Studio legale Gullini

18 L'origine delle carni suina (art. 26/2 lett. b)
Il regolamento 1169/2011 ha previsto l’estensione dell’obbligo di indicazione del paese di origine alla carne suina, ovina, caprina e alle carni di volatili. Il1aprile 2015 è entrato in vigore il regolamento UE 1337/2013 che applica l’etichetta di origine ai prodotti suddetti: l’indicazione dell’origine il nome dello stato dove è stato allevato e macellato l’animale. Si tratta dell’estensione di quanto già avviene da anni per la carni bovine e del primo di trentacinque atti di esecuzione che il “Food Information Regulation” (reg. UE 1169/2011) ha delegato alla Commissione europea. 01/10/2017 Studio legale Gullini

19 La mancata previsione del lotto di appartenenza del prodotto alimentare nell’elenco delle indicazioni obbligatorie ex Reg. (UE) n. 1169/2011 Il legislatore europeo, nell’elencare le normative di carattere generale da ricomprendere nel nuovo regolamento (UE) n. 1169/2011, ha dimenticato la cosiddetta “direttiva lotto”. A scanso di equivoci, il 16 dicembre 2011 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale L 334 la direttiva 91/2011/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita a cui appartiene una derrata alimentare. La direttiva conferma l’obbligo di inserire il codice di lotto sulle etichette dei prodotti alimentari preconfezionati. Il provvedimento abroga e perciò sostituisce la previgente direttiva 1989/396/CEE (recepita in Italia mediante decreto legislativo n. 109), “direttiva lotto”, senza introdurre modifiche sostanziali. L’operatore quindi continua ad avere l’obbligo di indicare un codice alfanumerico, liberamente scelto, per contrassegnare la partita dei prodotti alimentari e garantire l’efficacia delle operazioni di ritiro e richiamo degli alimenti nel caso si presentino eventuali problematiche di sicurezza alimentare. 01/10/2017 Studio legale Gullini

20 2/lotto di appartenenza
Direttiva 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita (o lotto) alla quale appartiene una derrata alimentare. Una derrata alimentare può essere commercializzata solo se accompagnata dall’indicazione della partita (art. 2.1). Per i prodotti agricoli si ha regime di esonero se: i) venduti o consegnati a centri di deposito/preparazione/confezionamento; ii) avviati verso organizzazioni di produttori; o iii) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione. Altri casi di esonero dall’indicazione della partita sono: a) quando, sui luoghi di vendita al consumatore finale, le derrate alimentari non sono preconfezionate, ma sono confezionate su richiesta dell’acquirente o sono preconfezionate ai fini della loro vendita immediata; b) alle confezioni o ai recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm 2 ; c) alle porzioni individuali di gelato alimentare (l’indicazione che consente di identificare la partita figura sulle confezioni multiple). 01/10/2017 Studio legale Gullini

21 3/lotto-partita Inoltre è disposto che:
La partita è determinata in ciascun caso dal produttore, fabbricante o confezionatore del prodotto alimentare. L’indicazione è determinata e apposta sotto la responsabilità di tali operatori ed è preceduta dalla lettera «L» (art. 3); quando il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo figurano in etichetta, la partita può non accompagnare la derrata alimentare, purché la data indichi chiaramente e nell’ordine almeno il giorno e il mese (art. 5). 01/10/2017 Studio legale Gullini

22 Il soggetto responsabile delle informazioni sugli alimenti: il nuovo art. 8, Reg. (UE) n. 1169/2011
Ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 109/92, il soggetto sottoposto a sanzione amministrativa è colui - o coloro in caso di corresponsabilità - che concretamente ha/hanno posto in essere quella specifica violazione. Il nuovo regolamento UE ha introdotto (cosa del tutto nuova rispetto all’attuale disciplina normativa di settore) un’espressa previsione di responsabilità correlata alle informazioni sugli alimenti, attraverso la formulazione dell’art. 8 (Responsabilità), ove sono stati individuati i soggetti responsabili delle suddette informazioni e le condotte idonee ad evitare integrazioni d’illecito. 01/10/2017 Studio legale Gullini

23 Articolo 8: Responsabilità
“1. L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione. Vendita al Dettaglio: Non sono OSARI coloro che vendono tal quale il prodotto già preconfezionato quindi non sono responsabili Vige per tutti gli operatori un obbligo di diligenza professionale al fine di garantire la conformità delle informazioni Principio che discende dalla responsabilità di tutti gli OSA al fine di garantire la sicurezza alimentare dei prodotti commercializzati (art. 17 del Reg. 178/2002). 01/10/2017 Studio legale Gullini

24 Oli e grassi vegetali e di origine animale
Oli e grassi vegetali e di origine animale (All. VII, parte A, punti 8 e 9 e parte B, punti 1 e 2) Le indicazioni relative a tale tipologia dovranno essere seguite dalla specifica della natura degli oli e grassi utilizzati (es. olio di palma che tanto scalpore ha destato). Nel caso di miscele, è ammessa la dicitura “in proporzione variabile” in alternativa alla citazione in ordine decrescente di peso. Per i grassi di origine animale sarà possibile indicare, in alternativa alla dicitura generica, la specie animale da cui essi derivano (es. Suino). 01/10/2017 Studio legale Gullini

25 Allergeni Le sostanze definite allergeniche sono elencate nell’allegato II del Regolamento e devono figurare nell’elenco degli ingredienti: con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II (es. mandorle e non frutta secca); la denominazione della sostanza o del prodotto allergenico deve essere “evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo”; Quando l’alimento non sia soggetto all’obbligo di riportare in etichetta l’elenco degli ingredienti, l’informazione sulla presenza di sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze deve venire fornita mediante la dicitura «contiene» seguita dalla denominazione della sostanza o del prodotto di cui in Allegato II. Infine, si introduce l’obbligo di ripetere la presenza di una sostanza allergenica quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici la contengano. L’indicazione non è invece richiesta nel solo caso in cui “la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione” (art. 21). 01/10/2017 Studio legale Gullini

26 Origine delle carni Il Reg. (UE) 1169/2011 introduce l’obbligo di indicare la provenienza delle carni fresche, refrigerate e congelate delle specie suina, ovina, caprina e di volatili vendute tal quali (art b). Tali modalità di indicazione, sono state definite mediante il Reg. (UE) N. 1337/2013. L’atto è di particolare interesse perché è uno dei primi casi in cui i concetti di etichettatura e rintracciabilità trovano comunione in un unico atto normativo. Il regolamento sarà pertanto oggetto di un successivo contributo proprio in virtù della particolarità appena citata. Ad ogni modo si dettaglia circa le modalità di indicazione dei termini “origine, allevato, macellato” rispetto alle carni in questione (art. 5, Reg. (UE) N. 1337/2013). 01/10/2017 Studio legale Gullini

27 Data di congelamento e prodotto “scongelato”
E’ introdotto l’obbligo di indicare la data del primo congelamento (giorno/mese/anno) per le carni, preparazioni a base di carni ed i prodotti ittici non processati (All. III.6, All. X.3). Inoltre, se l’alimento è stato congelato o surgelato prima della vendita e viene venduto scongelato, la denominazione di vendita va accompagnata dalla dicitura “scongelato” (All. VI, parte A, punto 2). Obbligo di apporre la data di congelamento o di primo congelamento (se il prodotto è stato congelato più di una volta) sull'etichettatura delle carni congelate, preparati di carni congelate e prodotti della pesca non trasformati congelati non preimballati Non sussiste. 01/10/2017 Studio legale Gullini

28 Espressione della data di congelamento La data di congelamento o la data di primo congelamento è indicata come segue: • è preceduta dai termini "Prodotto congelato il…"; • questi termini sono seguiti sia dalla data stessa, sia da un riferimento al luogo in cui la data è indicata sull'etichettatura; • la date è composta dall'indicazione, nell'ordine e in chiaro, del giorno, del mese e dell'anno, ad esempio "Prodotto congelato il GG/MM/AAAA". 01/10/2017 Studio legale Gullini

29 Contenuto di Caffeina Nel caso di alimenti solidi a cui venga aggiunta caffeina a scopo non aromatizzante ma fisiologico dovranno riportare l’indicazione: “Contiene caffeina. Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza”. Questa va posta nello stesso campo visivo della denominazione dell’alimento seguita, tra parentesi e a norma dell’articolo 13, paragrafo 1 (caratteri facilmente visibili, chiaramente leggibili), da un riferimento al tenore di caffeina espresso in mg per 100 g/ml. 01/10/2017 Studio legale Gullini

30 Sostanze aromatizzanti (All. VII, parte D)
Vanno menzionate nella lista ingredienti come “aromi” o con una delle più specifiche indicazioni previste all’art. 3 del Reg. CE 1334/08. L’utilizzo del termine “naturale” è soggetto alle specifiche regole e condizioni (aroma naturale di ‘x’, aroma naturale di ‘x’ con altri aromi naturali, aroma naturale) come previsto dall’art. 16 del Reg. CE 1334/08. 01/10/2017 Studio legale Gullini

31 Imballaggi multipli venduti a collettività, comprendenti articoli imballati individualmente: indicazioni obbligatorie richieste a norma degli articoli 9 e 10 Per gli imballaggi multipli destinati a essere venduti a collettività e comprendenti articoli imballati individualmente, le indicazioni obbligatorie devono apparire direttamente sull'imballaggio multiplo o su un'etichetta ad esso apposta. Tuttavia, se gli articoli imballati individualmente (nell'imballaggio multiplo) sono unità di vendita destinate al consumatore finale, le informazioni obbligatorie devono figurare anche su ciascun articolo. 01/10/2017 Studio legale Gullini

32 "Istruzioni per l'uso": l’utilizzo del simbolo di un fornello o di un forno invece delle rispettive parole non è consentito. Le indicazioni obbligatorie, come le istruzioni per l'uso, devono essere espresse mediante parole e cifre. Il ricorso a pittogrammi o a simboli costituisce solo un mezzo di espressione complementare. La Commissione può tuttavia adottare in futuro atti delegati o di esecuzione che consentano di esprimere una o più delle indicazioni obbligatorie mediante pittogrammi o simboli al posto di parole o cifre. 01/10/2017 Studio legale Gullini

33 Etichettatura degli allergeni per alimenti preimballati (articolo 21, paragrafo 1, lettera b), e allegato II) Nell'elenco degli ingredienti, gli operatori del settore alimentare devono mettere in evidenza il nome della sostanza o del prodotto elencato nell'allegato II del regolamento. Di conseguenza, deve essere evidenziata solo la parte del nome dell'ingrediente corrispondente a queste sostanze o prodotti (ad es. latte in polvere). Tuttavia, per motivi pratici, anche la messa in evidenza dell'intera denominazione (ad esempio "latte in polvere") è considerata conforme alle prescrizioni legali. 01/10/2017 Studio legale Gullini

34 Etichettatura degli allergeni per gli alimenti non preimballati (articolo 44)
Informazioni sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze solo su richiesta del consumatore: Non consentito. Le indicazioni relative agli allergeni e alle intolleranze sono obbligatorie quando vengono utilizzate nella fabbricazione di un alimento sostanze elencate nell'allegato II. Tali indicazioni devono essere comunicate e rese facilmente accessibili, affinché il consumatore sappia che questo alimento è suscettibile di provocare allergie e intolleranze. Informazioni sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze utilizzando mezzi diversi da un'etichetta, compresi strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale Gli Stati membri possono adottare misure nazionali concernenti le modalità secondo le quali devono essere comunicate le informazioni sugli allergeni. sono ammessi tutti i mezzi: un'etichetta, altri documenti che accompagnano un alimento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna. In mancanza di misure nazionali, le disposizioni del regolamento europeo si applicano anche a quelli non preimballati. Queste informazioni devono essere pertanto facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Ciò significa che le informazioni relative alle allergie e intolleranze devono essere fornite per iscritto fino a quando gli Stati membri non abbiano adottato misure nazionali. 01/10/2017 Studio legale Gullini

35 Nanomateriali ingegnerizzati
Tutti gli ingredienti che si presentano sottoforma di nanomateriali ingegnerizzati devono essere indicati chiaramente nell'elenco degli ingredienti. Il nome degli ingredienti è seguito dalla dicitura "nano". I nanomateriali ingegnerizzati non devono essere inclusi nell'elenco degli ingredienti quando si presentano sottoforma di uno dei seguenti costituenti: gli additivi e gli enzimi alimentari: la cui presenza in un determinato alimento è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di tale alimento, conformemente al principio del trasferimento di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n /2008, purché non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito; oppure, che sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici; i supporti e le sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzati allo stesso modo e allo stesso scopo dei supporti e sono utilizzati nelle dosi strettamente necessarie; le sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzate allo stesso modo e allo stesso scopo dei coadiuvanti tecnologici e sono ancora presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata. 01/10/2017 Studio legale Gullini

36 Stato dell’arte sulle disposizioni del D. Lgs. 109/92
L’entrata in vigore del Reg. UE 1169/2011 rende inefficaci tutte le disposizioni nazionali che risultano assorbite o superato dallo stesso, come esplicitato dall’art. 38 : «gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell’Unione lo autorizza». perdono efficacia la maggior parte delle norme contenute nel Decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992, tranne quelle non armonizzate dal Regolamento o che rientrano nelle materie la cui disciplina è stata espressamente demandata agli Stati membri (es: art.15, paragrafo 2, e art.44 del Regolamento). Al riguardo, è in corso l’emanazione di un DPCM che aggiornerà le disposizioni del Decreto legislativo 109/1992. 01/10/2017 Studio legale Gullini

37 Cosa rimane in vigore? Art. 1/3: continuano a non considerarsi «prodotti preconfezionati» i prodotti alimentari non avvolti da alcun involucro e i prodotti di grossa pezzatura OSARI: il MARCHIO potrà continuare a essere utilizzato al posto del nome/ragione sociale + indirizzo specifico (art. 3 D. Lgs. 109/92) Per indirizzo specifico dell’Osari non si intende: Casella postale, indirizzo internet, o pec, numero telfonico Sede dello stabilimento di produzione: non è più obbligatoria, ma l’Osari può indicarla come informazione volontaria aggiuntiva e non può occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie; si può aggiungere in via volontaria anche il nome del fabbricante; per i podotti di origine animale c’è il bollo sanitario che finge da indicazione della sede dello stabilimento (Reg. Ce 853/2004) Denominazione di vendita: Il Reg. 1169/11 la sostituisce con «denominazione dell’alimento» 01/10/2017 Studio legale Gullini

38 2/Stato dell’arte Art. 4/5: permane la disposizione secondo la quale «la conservazione dei prodotti dolciari alle basse temperature non costituisce trattamento» Art. 4/5bis: permane (temporaneamente) la disposizione «Nella denominazione di vendita e nell’etichettatura in generale del prodotto finito, può essere riportato il solo nome generico dell’ingrediente utilizzato» Ingredienti: art. 5/6 permane: «nel caso di ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione , l’indicazione può avvenire in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione con la denominazione originaria» Occorre sempre indicare lo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare e il trattamento specifico subito (senza deroghe). Esenzioni dall’indicazione degli ingredienti: L’elenco ingredienti e la dichiarazione nutrizionale non sono obbligatorie per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2%. Contenuto meno restrittivo del D. Lgs. 109/92 che esentava solo acqueviti, distillati, mosti e vini e birre. 01/10/2017 Studio legale Gullini

39 3/Stato dell’arte Aceti: il Reg. 1169/11 prevede l’esenzione degli ingredienti solo per gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base purchè non siano stati aggiunti altri ingredienti. Pertanto, nel caso di impiego di acqua nelle fasi produttive dell’aceto, l’acqua deve essere indicata tranne la deroga sopra specificata. (il D. Lgs. 109/92 era più permissivo) Sul Quid: si applica esclusivamente l’art. 22 del Reg. 1169/11 Quantità: il D. Lgs 109/92 è sostituito interamente. Il Reg. 1169/11 prevede una deroga: «L’indicazione della quantità netta non è obbligatoria per gli alimenti..: a) che sono soggetti a notevoli perdite del loro volume e della loro massa e che sono venduti al pezzo o pesati davanti all’acquirente». TMC: l’art. 10/5 D. Lgs. 109/92 prevede una deroga diversa da quella indicata nel Reg. 1169/11: «i prodotti di confetteria consistenti quasi esclusivamente in zuccheri e/o edulcoranti, aromi e coloranti, quali caramelle e pastigliaggi» sono esentati dal TMC; infatti, nell’All. X la stessa deroga non menziona «e/o edulcoranti». Questione già sottoposta al Gruppo lavoro «Etichettatura» a Bruxelles. 01/10/2017 Studio legale Gullini

40 4/Stato dell’arte Data di scadenza: l’art. 10bis/4 D. Lgs 109/92 prevedeva un data di scadenza specifica per il latte UHT e sterilizzato a lunga conservazione; tale deroga è superata dalla L. 157/2004. Per il resto si applica l’art. 24, All.to X del Reg /11. Permane l’art. 10bis/5: «E’ vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione» Modalità di indicazione delle informazioni obbligatorie: 1) l’art.14/1 «la denominazione di vendita, la quantità e il Tmc/data di scadenza (+ titolo alcolometrico) devono figurare nello stesso campo visivo», è superato dall’art. 13/5 del Reg. Ue che riduce l’obbligo a denominazione+quantità netta+titolo alcolometrico Vendita all’ingrosso o alla collettività: devono figurare sul preimballaggio (anche esterno) la denominazione+Tmc/data di scad+condizioni particolari di conservazione/impiego+nome/ragione sociale Osari (oppure su etichetta o documenti commerciali inviati prima o contemporaneamente alla vendita) 01/10/2017 Studio legale Gullini

41 5/Stato dell’arte Ceste natalizie:
L’art. 14/7bis D. Lgs 109/92 è in fase di valutazione da parte della DG SANCO Gli imballaggi contenenti prodotti preconfezionati possono non riportare nel informazioni obbligatorie purchè esse figurino sulle confezioni; se tali informazioni non sono leggibili dall’imballaggio esterno, quest’ultimo deve contenere la denominazione dei prodotti contenuti+TMC/data di scadenza avente la durabilità più breve Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura: art.15 D. Lgs 109/92 restano in vigore (obbligatorie ad essi le norme sugli allergeni) Vendita dei prodotti SFUSI: Restano in vigore le norme nazionali per effetto della possibilità prevista dall’art. 44 Reg. 1169/11 Prodotti non destinati al consumatore: business to business: il Reg non li disciplina quindi rimane in vigore al’art. 17 D. Lgs 109/92 (+ allergeni) 01/10/2017 Studio legale Gullini

42 L’obbligo dell’etichettatura nutrizionale in rapporto al regolamento (CE) n. 1924/2006 (regolamento claims) Si è detto che, tra le principali novità introdotte dal regolamento 1169/2011, significativa è la previsione dell’obbligo di fornire una dichiarazione nutrizionale, obbligatoria per tutti gli alimenti (tranne alcune specifiche eccezioni) a decorrere dal Ma quali ulteriori novità introdurrà tale obbligo, nel caso in cui vengano utilizzate indicazioni volontarie di carattere nutrizionale e/o sulla salute ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006? Art. 49 del Reg. (UE) n. 1169/2011: modificazione dell’art. 7 del regolamento 1924/2006, in particolare del primo e del secondo paragrafo. 01/10/2017 Studio legale Gullini

43 Disciplina ex Regolamento (UE) n. 1169/2011
Art. 7, commi 1 e 2, Reg. (CE) n. 1924/2006 Disciplina ex Reg. 1924/2006 Disciplina ex Regolamento (UE) n. 1169/2011 1. L’obbligo di fornire informazioni a norma della direttiva 90/496/CEE quando è formulata un’indicazione nutrizionale, e le relative modalità, si applicano mutatis mutandis allorché è formulata un’indicazione nutrizionale sulla salute, ad eccezione della pubblicità generica. Tuttavia, le informazioni da presentare sono costituite dalle informazioni del gruppo 2 di cui all’articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 90/496/CEE. valore energetico, proteine, carboidrati, grassi, fibre alimentari, sodio, vitamine e sali minerali. 2. Inoltre, secondi i casi, la quantità della sostanza cui fa riferimento un’indicazione nutrizionale o sulla salute che non figura sull’etichettatura nutrizionale è indicata anche nello stesso campo visivo delle informazioni nutrizionali ed è espressa a norma dell’articolo 6 della direttiva 90/496/CEE. L’etichettatura nutrizionale dei prodotti sui quali è formulata un’indicazione nutrizionale e/o sulla salute è obbligatoria, ad eccezione della pubblicità generica. Le informazioni da fornire consistono in quanto specificato all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori. valore energetico, proteine, carboidrati di cui zuccheri, grassi di cui acidi grassi saturi, fibre alimentari e sodio. Qualora sia formulata un’indicazione nutrizionale e/o sulla salute per una sostanza nutritiva di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, la quantità di detta sostanza nutritiva è dichiarata in conformità degli articoli 31 e 34 di tale regolamento. Studio legale Gullini 01/10/2017

44 Segue Con il Regolamento (UE) n. 1169/2011 le indicazioni costituenti l’etichettatura nutrizionale obbligatoria, qualora sia formulata un’indicazione nutrizionale e/o sulla salute (quindi, in via cumulativa o alternativa) sono quelle di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del nuovo regolamento, ossia un’etichettatura nutrizionale a 7 elementi: valore energetico, grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Oltre alla previsione del “sale” e non più del “sodio”, è stato previsto un ordine sfalsato (confermato nell’allegato XV del nuovo regolamento europeo) rispetto all’ordine che ormai ben conosciamo, di cui alla direttiva 90/946/CEE; ma quel che più interessa è che le fibre alimentari non sono più contemplate nell’etichettatura nutrizionale. Infatti, le fibre rientrano nell’elenco dei nutrienti la cui indicazione è sempre facoltativa ai sensi del paragrafo 2 del nuovo art. 30. 01/10/2017 Studio legale Gullini

45 Art. 7, paragrafo 3, Reg. (CE) n. 1925/2006 Disciplina attuale
Disciplina ex Regolamento (UE) n. 1169/2011 3. L'etichettatura nutrizionale dei prodotti ai quali siano stati aggiunti vitamine e minerali e che sono disciplinati dal presente regolamento è obbligatoria. Le informazioni da fornire consistono in quanto specificato all'articolo 4, paragrafo 1, gruppo 2, della direttiva 90/496/CEE e nelle quantità totali di vitamine e minerali qualora essi siano aggiunti all'alimento. 3. L’etichettatura nutrizionale dei prodotti ai quali siano aggiunti vitamine e minerali e che siano disciplinati dal presente regolamento è obbligatoria. Le informazioni da fornire consistono in quanto specificato all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori e nelle quantità totali di vitamine e minerali qualora essi siano aggiunti all’alimento. 01/10/2017 Studio legale Gullini

46 Dichiarazione nutrizionale
Le regole relative alla dichiarazione nutrizionale non si applicano ai seguenti alimenti, che sono soggetti alle proprie regole in materia di etichettatura: - integratori alimentari; - acque minerali naturali; - alimenti destinati ad una alimentazione particolare, a meno che non sia prevista alcuna regola specifica concernente gli aspetti particolari della dichiarazione nutrizionale (si veda anche la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare e le direttive specifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva). 01/10/2017 Studio legale Gullini

47 01/10/2017 Studio legale Gullini
Esenzioni (articolo 16, paragrafo 4, articolo 44, paragrafo 1, lettera b) e allegato V) I seguenti prodotti sono esentati dall'obbligo di dichiarazione nutrizionale, eccettuati i casi in cui sia formulata un'indicazione nutrizionale: 1. i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; 2. i prodotti trasformati i quali, come unica trasformazione, sono stati sottoposti ad una maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; 3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che hanno come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi; 4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele; 5. il sale e i succedanei del sale; 6. gli edulcoranti da tavola; 7. gli estratti di caffè e gli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati; 8. le infusioni a base di erbe e di frutta, tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti a parte gli aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè; 9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi; 10. gli aromi; 11. gli additivi alimentari; 12. gli ausiliari di fabbricazione; 13. gli enzimi alimentari; 14. la gelatina; 15. i composti di gelificazione per marmellate; 16. i lieviti; 17. le gomme da masticare; 18. i prodotti alimentari confezionati in imballaggi o recipienti la cui faccia maggiore ha una superficie inferiore a 25 cm2; 19. gli alimenti, anche di fabbricazione artigianale, forniti direttamente dal fabbricante in piccole quantità al consumatore finale o ad esercizi di commercio al dettaglio locali che forniscono direttamente il consumatore finale; 20. le bevande alcoliche (aventi un contenuto di alcol superiore all'1,2% in volume); 21. gli alimenti non preimballati (eccettuati i casi in cui lo richiedono misure nazionali). Se la dichiarazione nutrizionale è fornita a titolo volontario, essa deve rispettare le stesse regole della dichiarazione obbligatoria. Tuttavia: - per le bevande alcoliche, la dichiarazione non è obbligatoria e può essere limitata al solo valore energetico. Non è richiesto alcun formato specifico; - per gli alimenti non preimballati, il contenuto della dichiarazione può limitarsi sia al solo valore energetico, sia al valore energetico e alle quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di zuccheri e di sale. Sono sufficienti indicazioni per porzione o unità di consumo, a condizione che la porzione o l'unità utilizzata siano quantificate e sia indicato il numero di porzioni o di unità. 01/10/2017 Studio legale Gullini

48 Sanzioni Resta tutt’ora in vigore l’art. 18 del D. Lgs. 109/92 e sarà abrogato solo con l’adozione di un nuovo decreto legislativo recante il quadro sanzionatorio delle disposizioni del regolamento. La Circolare MISE 6/03/2015 conferma molte disposizioni contenute nel D. Lgs. 109/92 e solamente in alcuni casi modificano o innovano le prescrizioni. La Circolare intende chiarire il raccordo tra le disposizioni del regolamento dell’unione e quelle del D.lgs. 109/1992 sulla base di una tabella di concordanza (una sorta di equipollenza tra violazioni e sanzioni). Le sanzioni previste dall’articolo 18 del decreto legislativo restano inoltre applicabili alle violazioni delle disposizioni del decreto medesimo che restano in vigore, in quanto riguardanti materie non espressamente armonizzate dal Regolamento, quali, ad esempio, il lotto o i prodotti non preconfezionati. 01/10/2017 Studio legale Gullini

49 01/10/2017 Studio legale Gullini

50 Grazie per l’attenzione
01/10/2017 Studio legale Gullini


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