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LUOGO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE AI FINI IVA

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Presentazione sul tema: "LUOGO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE AI FINI IVA"— Transcript della presentazione:

1 LUOGO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE AI FINI IVA
Novella del "Pacchetto Iva" D.Lgs. n. 18/2010 Art. 7-bis D.P.R. n. 633/1972 Cessioni di beni: In generale rileva il criterio oggettivo del luogo nel quale si trova il bene oggetto di cessione, a prescindere dalla residenza dei soggetti tra i quali è realizzata l’operazione e dal luogo di conclusione o esecuzione del contratto. nazionale *Per i beni mobili rileva comunitario anche la natura del bene regime temporanea importazione

2 LUOGO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE AI FINI IVA
Novella del "Pacchetto Iva" D.Lgs. n. 18/2010 Art. 7-ter D.P.R. n. 633/1972 PRIMA: tassazione nello Stato membro del prestatore ORA: tassazione nello Stato membro del committente principio generale: si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni rese: a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (B2B); a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (B2C).

3 LUOGO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE AI FINI IVA
Art. 7-ter, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 I soggetti passivi: i soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni; gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’art. 4, comma IV, anche quando agiscono al di fuori delle attività comm.li o agricole; gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell’Iva.

4 LUOGO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI AI FINI IVA
Deroghe alla predetta regola generale Art. 7-quater, D.P.R. n. 633/1972 prestazioni relative ad immobili tassabili in Italia solo qualora l’immobile sia localizzato nel territorio dello Stato (lett. a); prestazioni di trasporto di passeggeri, territorialmente rilevanti in Italia in ragione della tratta di trasporto effettuata all’interno dello Stato (lett. b); ristorazione e catering rilevanti in Italia se ivi materialmente eseguite, o qualora si tratti di prestazioni rese a bordo di navi et similia se il trasporto ha origine in Italia (lett. c e d); locazione, compreso il leasing, noleggio e simili, a breve termine di mezzo di trasporto se il mezzo è messo a disposizione in Italia ed è utilizzato in ambito comunitario; qualora il mezzo, invece, sia messo a disposizione al di fuori della Comunità, verrà tassata la parte di utilizzo avvenuta all’interno del territorio dello stato (lett. e).

5 LUOGO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI AI FINI IVA
Segue - Art. 7-quinquies, D.P.R. n. 633/1972 le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese quelle di accesso a tali prestazioni, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime sono ivi effettivamente svolte. Art. 7-sexies, D.P.R. n. 633/1972 per le prestazioni generiche inerenti i rapporti business to consumer (B2C) opera in via generale il criterio vigente ante riforma per il quale sono rilevanti ai fini Iva quando il prestatore è stabilito nel territorio dello Stato.

6 IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI AI FINI IVA
Art. 6 DPR n. 633/1972 L’individuazione di tale momento ha grande rilevanza in quanto: - in tale momento l’imposta diviene esigibile per l’Erario e detraibile per il soggetto acquirente ad esso è collegato il decorso iniziale dei termini per l’adempimento di numerosi obblighi imposti al soggetto passivo in relazione a ciascuna operazione (fatturazione, registrazione, ecc.); in caso di successione di leggi nel tempo la disciplina applicabile è quella in vigore in tale momento (es. variazione aliquota).

7 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI AI FINI IVA
Per le cessioni di beni: 1. Se hanno ad oggetto beni immobili, al momento della stipulazione del negozio che perfeziona il trasferimento (v. stipula di un preliminare: non trasferisce la proprietà e, quindi, non determina di per sé l’effettuazione dell’operazione ai fini IVA); 2. Se hanno per oggetto beni mobili, al momento della consegna o spedizione (irrilevante è il momento di stipula del contratto); Eventuali passaggi della proprietà anteriori alla consegna o spedizione (si pensi ai contratti ad effetti reali in cui il trasferimento è effetto immediato del consenso) non rilevano ai fini IVA;

8 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI AI FINI IVA
Se gli effetti traslativi o costitutivi si producono successivamente alla consegna o spedizione (ad es. in virtù di una condizione sospensiva), la cessione si considera effettuata al momento in cui tali effetti si realizzano e, comunque, per i beni mobili decorso un anno dalla consegna o spedizione. Esempi di vendite differite e relativo momento impositivo: vendita di cose generiche: momento dell’individuazione della merce oggetto della vendita; vendita di cosa futura: momento di venuta ad esistenza; vendita di cosa altrui: momento dell’acquisto dal terzo;

9 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI AI FINI IVA
vendita con riserva di gradimento o a prova: quando si riceve la dichiarazione di gradimento. Se non si perfeziona, la parte di somma eventualmente trattenuta dal cedente (ad es. a titolo di deposito cauzionale di garanzia) deve essere assoggettata ad IVA come prestazione di servizi imponibile vendita con riserva di proprietà: vale la regola generale della stipula del contratto per gli immobili e di consegna o spedizione per i mobili;

10 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI AI FINI IVA
Esempi di altri cessioni particolari e relativo momento impositivo: Contratto di somministrazione: nel momento in cui avviene il pagamento de l corrispettivo; Autoconsumo: nel momento del prelievo dei beni da parte dell’imprenditore o professionista per destinarli al consumo personale o familiare; Operazioni permutative: se avvengono contemporaneamente nel giorno dello scambio; altrimenti nel momento in cui avviene la prima operazione (consegna o spedizione se mobili, stipulazione se immobili)

11 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI AI FINI IVA
Per le prestazioni di servizi: coincide con il pagamento del corrispettivo (irrilevante sia la data di stipula del contratto sia la data di ultimazione della prestazione) eccezione nel caso di autoconsumo: operazione si considera effettuata nel momento in cui le prestazioni sono rese le prestazioni di servizi periodiche o continuative o le cessioni effettuate per atto dell’autorità, all’atto del pagamento del corrispettivo.

12 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI AI FINI IVA
NB: in ogni caso, se anteriormente al verificarsi degli eventi predetti o indipendentemente da essi sia emessa fattura o sia pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

13 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI AI FINI IVA
NB: la corresponsione di somme a titolo diverso da quello del corrispettivo non è idonea a perfezionare l’operazione. Es.: Caparra (confirmatoria o penitenziale): le somme pagate, non configurandosi come corrispettivo, sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA. Tale titolo deve risultare inserito nel contesto del contratto (in difetto di prova dell’effettiva volontà delle parti la giurisprudenza ritiene che la consegna delle somme sia avvenuta a titolo di acconto del prezzo). Se successivamente tali somme assumono la natura di acconto del prezzo è in tale momento che l’operazione si considera effettuata.

14 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI
NB: Fatturazione o pagamento parziale: in questo caso sarà poi necessario emettere un’ulteriore fattura nel momento in cui l’operazione, per la parte residua del corrispettivo, dovrà considerarsi conclusa alla stregua del relativo criterio normativo.

15 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Il quinto comma dell’art. 6 prevede che l’imposta sia esigibile al pagamento del corrispettivo per una serie di operazioni, soprattutto nei confronti di taluni soggetti pubblici (tra cui lo Stato e i suoi organi, enti pubblici territoriali, camere di commercio, enti ospedalieri ecc.). In tali casi, infatti, i pagamenti sono spesso tardivi e se operassero le regole generali il soggetto passivo dovrebbe anticipare l’IVA ed attendere a lungo prima di poterla recuperare tramite la rivalsa. E’ tuttavia fatta salva la facoltà del cedente o prestatore di applicare l’imposta al momento di effettuazione dell’operazione secondo le regole generali.

16 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERZAZIONI
Con l’art. 32-bis del D.L. n. 83 del 2012, è strato introdotto il regime della c.d. “IVA per cassa”, la quale correla l’obbligo di effettuare il versamento del tributo al momento della percezione del corrispettivo. E’ un regime opzionale, con durata minima di tre anni, che può essere adottato attraverso il comportamento concludente, seguito dalla formalizzazione in dichiarazione dell’adesione al regime. Possono fruirne i soggetti con volume di affari non superiore ai 2 milioni di euro (salvo che la UE non approvi l’elevazione dall’importo minimo di € ). Anche la detrazione è rinviata al momento dell’incasso. Decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione (salva l’apertura di procedure concorsuali), l’imposta diviene esigibile

17 OPERAZIONI NON IMPONIBILI
Si tratta di operazioni incluse nel campo di applicazione del tributo e contraddistinte dal seguente regime impositivo: • non danno luogo all’applicazione del tributo (ossia non determinano alcun debito d’imposta); • concorrono a formare il volume d’affari del contribuente; • attribuiscono il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.

18 OPERAZIONI NON IMPONIBILI
La principale categoria è rappresentata dalle cessioni all’esportazione (art. 8), ossia le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell’UE. In particolare: esportazioni operate dal cedente, anche tramite commissionari o su incarico di un primo cessionario residente che acquista la merce chiedendone la diretta spedizione al proprio acquirente estero (c.d. operazioni triangolari) (art. 8, lett. a));

19 OPERAZIONI NON IMPONIBILI
2. cessioni, con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione europea, a cura del cessionario non residente o per suo conto (art. 8 lett. b)); 3. cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte a soggetti – c.d. esportatori abituali – che intendano esportarli o destinarli a cessioni intracomunitarie o esportazioni (art. 8 lett. c)).

20 OPERAZIONI NON IMPONIBILI
Operazioni assimilate alle esportazioni (Art. 8 bis del D.P.R. n. 633/72): ad es., cessioni di navi destinate all’esercizio di attività commerciali (escluse quelle da diporto), cessioni di aeromobili destinate ad imprese di navigazione che effettuano in prevalenza trasporti internazionali, motori e ricambi relativi ai medesimi cespiti, ecc.; Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (Art. 9 del D.P.R. n. 633/72): ad es. trasporti di persone eseguite in parte in Italia e in parte all’estero, in dipendenza di un unico contratto, trasporti relativi a beni in esportazione, ecc..

21 OPERAZIONI ESENTI Operazioni, la cui particolare disciplina trova fondamento in ragioni di carattere sociale o riguardanti il settore finanziario (prestazioni sanitarie, trasporto pubblico urbano, operazioni di credito e finanziamento, fidejussioni, assicurazioni, cessioni di fabbricati ad uso abitativo ecc.). Regime impositivo: • non danno luogo all’applicazione dell’IVA; • concorrono a formare il volume d’affari e determinano l’assoggettamento a tutti gli obblighi formali; • non attribuiscono il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.

22 OPERAZIONI ESENTI Il regime di esenzione dall’IVA comporta un beneficio per il consumatore, ma rappresenta, viceversa, un trattamento sfavorevole per il soggetto passivo, il quale, non potendo detrarre l’IVA sugli acquisti, assume la posizione di soggetto inciso, in relazione alle operazioni passive registrate.

23 SCHEMA DI FUNZIONAMENTO DELL’IVA SUL PIANO INTERNAZIONALE
Esigenza di evitare distorsioni al principio della libertà di concorrenza e di circolazione delle merci all’interno della Comunità Opzione per un regime fondato sulla regola della imposizione nel Paese di destinazione: Non imponibilità delle operazioni di esportazione; Imponibilità delle importazioni nel Paese di destinazione con la medesima aliquota prevista per le operazioni interne.

24 DISEGNO EVOLUTIVO DEL TRIBUTO IN AMBITO COMUNITARIO
Imposizione nel Paese di destinazione è primo stato di avanzamento verso un assetto definitivo raggiungibile solo una volta realizzato un grado soddisfacente di armonizzazione della disciplina IVA dei vari Stati UE Punto di approdo: sistema di tassazione fondato sulla regola dell’imposizione nel Paese d’origine come se tutte le operazioni fossero poste in essere all’interno del medesimo Stato

25 DISEGNO EVOLUTIVO DEL TRIBUTO IN AMBITO COMUNITARIO
Abolizione, dal 1° gennaio 1993, delle frontiere doganali interne all’Unione europea con conseguente venir meno dei controlli fiscali in precedenza effettuati tramite esse; Direttiva n. 91/680: Per le operazioni effettuate tra soggetti IVA residenti in diversi Paesi UE introdotto un regime transitorio c.d. dell’IVA intracomunitaria (la cui durata, originariamente, era stata fissata al 31 dicembre 1996); previsione di specifici obblighi formali e dichiarativi (c.d. elenchi Intrastat);

26 L’IVA INTRACOMUNITARIA
Regime recepito nel nostro ordinamento con il D.L. n.331/1993, convertito con la L. n.427/1993; Si basa sul principio dell’imposizione nel Paese di destinazione (IVA dovuta nello Stato membro destinatario finale dei beni); regime provvisorio Riguarda le operazioni di acquisto e di vendita poste in essere con controparti residenti in paesi dell’Unione europea. Da ultimo, il regime degli scambi comunitari realizzati dai contribuenti minimi è stato reso applicabile anche alle ipotesi di cessione e acquisti di prestazioni di servizi «generici» di cui all’art. 7 del DPR. 633/1972 (Circ. Min. n. 36/E/2010)

27 GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI
Tre requisiti: avvenire tra operatori entrambi soggetti passivi di imposta in due diversi Paesi dell’Unione Europea; comportare l’acquisizione, a titolo oneroso, della proprietà o di altro diritto reale sul bene; Implicare la spedizione fisica o il trasporto dei beni da uno Stato all’altro. Si distinguono in acquisti intracomunitari e cessioni intracomunitarie.

28 GLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI
Costituiscono un autonomo presupposto impositivo da affiancare a quelli previsti dall’art. 1 D.P.R. n.633/1972 Perché si configuri è necessario che si verifichino insieme tali condizioni: onerosità dell’operazione avente ad oggetto un bene mobile materiale; acquisizione della proprietà o di altro diritto reale sui beni; trasferimento del bene in Italia con partenza da un altro Paese comunitario; status di operatore economico, sia da parte del cedente comunitario che del cessionario nazionale.

29 LE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
Assimilate ad una cessione all’esportazione: rientrano nel campo di applicazione del tributo, ma non sono imponibili nel territorio dello Stato del cedente, in quanto per il principio generale di imposizione nel Paese di destinazione sono soggette ad imposta nello Stato cui il bene è destinato; Anch’esse richiedono che cedente e cessionario siano entrambi soggetti d’imposta nel relativo Paese di residenza: non si configurano quando la cessione è fatta nei confronti di un consumatore finale, nel qual caso l’IVA è dovuta dal cedente come se si trattasse di una cessione avvenuta nel proprio mercato interno. Con riferimento alle prestazioni di servizi intracomunitari, la riforma del 2010 ha introdotto il nuovo principio di tassazione nel Paese del cedente (artt. da 7 a 7-septies)

30 ADEMPIMENTI FORMALI Il cessionario nazionale deve numerare ed integrare la fattura ricevuta, indicando: il controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile, espressi in valuta estera; l’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota relativa al bene acquistato; la fattura deve essere registrata sia nel registro delle vendite sia in quello degli acquisti (costui deve pagare l’IVA relativa all’acquisto ma può altresì detrarre l’IVA dovuta per gli acquisti intracomunitari effettuati).

31 LE IMPORTAZIONI Artt. 1 e 67 D.P.R. n. 633/1972
Costituiscono operazioni imponibili da chiunque effettuate (quindi anche se al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni); Presuppone che il bene provenga da un Paese non appartenente alla Comunità europea e che non sia già stato immesso in “libera pratica” in un diverso Paese della Comunità europea; l’imposta è dovuta in dogana da chi presenta la dichiarazione doganale o dal soggetto per conto del quale viene eseguita l’importazione; l’imposta è accertata e riscossa separatamente per ciascuna operazione.

32 LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
La base imponibile del tributo, ai sensi dell’art. 13, comma primo, è costituita da: i corrispettivi contrattuali pattuiti per la cessione del bene o la prestazione dei servizi; gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione; i debiti e gli altri oneri verso terzi accollati al cessionario o committente; le cessioni e le prestazioni accessorie.

33 ESCLUSIONI DALLA BASE IMPONIBILE
Ai sensi dell’art. 15, non concorrono alla formazione della base imponibile: Le somme dovute a titolo di interessi di mora, penalità per ritardo o altre irregolarità nell’adempimento (es. clausola penale); Il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, secondo le originarie condizioni contrattuali, salvo quelli con aliquota più elevata;

34 ESCLUSIONI DALLA BASE IMPONIBILE
Le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte, in nome e per conto della controparte, purché documentate; L’importo dei recipienti e degli imballaggi per i quali è prevista la restituzione; Le somme dovute a titolo di rivalsa dell’IVA.

35 BASE IMPONIBILE NELLE IMPORTAZIONI
L’IVA si applica: sul valore dei beni determinato ai sensi delle disposizioni doganali e dunque con riferimento al corrispettivo contrattuale, aumentato: dei diritti doganali; delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all’interno della Comunità risultante da documento di trasporto.

36 ALIQUOTE L’aliquota applicabile è quella prevista al momento in cui l’operazione si intende compiuta. 21 % Ordinaria (Generale; art. 16) 10 % Ridotta (tabella A, p.I e III) 4 % Ridotta (tabella A, p. II) (per i beni di largo consumo) Aliquote compensate vigenti nel settore agricolo (tab. A) Eliminata l’aliquota al 38% per i beni di lusso (tab B).

37 ALIQUOTE In caso di contratti d’opera, d’appalto e simili, che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelli dipendenti da contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili, l’aliquota è la medesima applicabile alle cessioni aventi ad oggetto i medesimi beni.

38 LA RIVALSA La rivalsa (art. 18) è funzionale alla neutralizzazione dell’onere impositivo nei confronti di coloro che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione. Impone al soggetto che effettua la cessione di beni e la prestazione di servizi imponibili di addebitare l’imposta al cessionario o al committente. La rivalsa non è obbligatoria in caso di cessioni e prestazioni per uso personale o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. E’ nullo ogni patto contrario.

39 LA RIVALSA Il legislatore ha previsto degli strumenti tesi ad assicurare la soddisfazione del credito da rivalsa: privilegio speciale sugli immobili oggetto di cessione o a cui si riferiscono i servizi; privilegio generale sui beni mobili del debitore in caso di cessione di beni mobili. In ogni caso, l’esito della rivalsa non vale ad influire sull’obbligo impositivo gravante sul soggetto passivo.

40 LA DETRAZIONE Art. 19: la determinazione dell’imposta dovuta o dell’eccedenza rimborsabile avviene previa detrazione dall’ammontare dell’IVA dovuta alle operazioni effettuate, di quella assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio di impresa di arte o professione. La detrazione dell’imposta è ammessa soltanto nelle ipotesi di inerenza dell’acquisto all’attività esercitata.

41 LA DETRAZIONE (dimensione temporale)
La detrazione dell’IVA può essere effettuata: dal momento in cui l’imposta diviene esigibile (si deve fare riferimento all’art. 6); sino alla dichiarazione relativa al secondo anno d’imposta successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti in tale momento.

42 ESCLUSIONE DELLA DETRAZIONE
E’ indetraibile: l’IVA relativa all’acquisto di beni o alle prestazioni di servizi afferenti ad operazioni esenti; l’IVA relativa a beni e servizi preordinati all’effettuazione di operazioni non soggette ad imposta. Il legislatore ha previsto, tuttavia, operazioni “non soggette”, che attribuiscono, comunque, il diritto alla detrazione: cessioni alle esportazioni e assimilate, cessioni o prestazioni prive del requisito della territorialità, che se fossero effettuate in Italia, darebbero diritto alla detrazione, cessioni o conferimenti d’azienda, ecc.

43 ESCLUSIONE DELLA DETRAZIONE
Vi sono ipotesi specifiche di esclusione della detrazione, previste dall’art. 19 bis 1, la cui ratio, nella maggior parte dei casi, è ravvisabile nella difficoltà di distinguere tra utilizzo per l’attività d’impresa o professionale ed utilizzo privato. Ad es.: imposta relativa all’acquisto di ciclomotori, motocicli, autovetture, tranne che per agenti o rappresentanti di commercio; prestazioni alberghiere somministrazioni di alimenti e bevande, salvo che formino oggetto dell’attività propria dell’impresa; l’imposta relativa all’acquisto, importazione, noleggio, leasing e quella relativa alle spese di gestione degli apparecchi di telefonia mobile, è detraibile nei limiti del 50% del relativo ammontare;

44 ESCLUSIONE DELLA DETRAZIONE
l’IVA sulle spese di rappresentanza è detraibile se relativa all’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 25,82; l’imposta relativa all’acquisto, locazione, manutenzione, gestione o recupero di fabbricati, o porzioni di questi, a destinazione abitativa, salvo che per le imprese che abbiano, per oggetto esclusivo o principale dell’attività, la costruzione o la rivendita dei cespiti in questione.

45 PRO-RATA (generale) Pro rata generale:
si applica nei casi in cui il soggetto passivo compie sia operazioni che danno diritto alla detrazione che operazioni esenti (art. 19, comma quinto). la misura della detrazione si ottiene in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni, compiute nel periodo, che danno diritto alla detrazione, e lo stesso ammontare aumentato del valore delle operazioni esenti compiute nel medesimo esercizio (art. 19 bis, comma primo).

46 PRO RATA (generale) Schema di funzionamento del pro rata di detraibilità: PD = OI+OA OI+OA+OE OI = operazioni imponibili OA = operazioni assimilate OE = operazioni esenti

47 PRO RATA TEMPORIS Con l’art. 19 bis 2, è stata prevista la rettifica della detrazione per le ipotesi in cui, successivamente allo scomputo dell’IVA relativa agli acquisti, intervengano variazioni nella destinazione dei beni e servizi cui questa si riferisce. beni non ammortizzabili e servizi: la detrazione viene rettificata in aumento o in diminuzione in caso di utilizzo per operazioni che danno diritto ad effettuare la detrazione in misura diversa da quella originariamente prevista (rileva il primo utilizzo del cespite o del servizio);

48 PRO RATA TEMPORIS Beni ammortizzabili:
con Iva detratta integralmente: è previsto un periodo di tutela fiscale di durata quinquennale (10 anni per i fabbricati), decorrente dal primo effettivo utilizzo del bene, entro il quale il mutamento di destinazione impone la rettifica della detrazione per tanti quinti quanti sono gli anni che residuano per il compimento del quinquennio;

49 PRO RATA TEMPORIS Beni ammortizzabili
con IVA detratta in base al pro rata generale: si applica nei quattro anni successivi a quello del primo utilizzo del cespite, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore al 10%. La rettifica si effettua aumentando l’imposta annuale in misura pari ad un quinto della differenza tra la detrazione operata e quella corrispondente al pro rata dell’anno di competenza. In ogni caso la rettifica, viene effettuata in sede di dichiarazione annuale.

50 ADEMPIMENTI FORMALI denuncia inizio attività; fatturazione;
liquidazioni periodiche; versamenti periodici; comunicazione dati; dichiarazione annuale; versamento degli acconti; denuncia di cessazione dell’attività;

51 DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’
Il soggetto passivo è tenuto alla presentazione della dichiarazione di inizio attività, ex art. 35, ad uno degli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dall’inizio dell’esercizio effettivo dell’attività (cioè da quando è stata compiuta almeno un’operazione attiva o passiva). A seguito di tale adempimento, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate attribuisce il numero di partita IVA.

52 FATTURAZIONE La fattura deve essere emessa per ciascuna operazione imponibile, non imponibile o esente, ed è datata e numerata in ordine progressivo. Deve contenere: la generalità dei soggetti tra i quali intercorre l’operazione, ivi incluso, sia per l’emittente che (a seguito del D.L. n. 216/2012 e della L. n. 228/2012) per il destinatario, il numero di partita IVA; natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione; corrispettivo ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile; aliquota ed ammontare dell’imposta; le indicazioni aggiuntive obbligatorie per ipotesi particolari (ad. es. nel caso di fatture differite).

53 FATTURAZIONE La fattura viene emessa dal cedente o prestatore, il quale può, altresì, assicurare che all’adempimento documentale provveda, in sua vece, il cessionario o committente, ovvero un terzo, ferma restando la sua responsabilità (novità D.lgs. 20 febbraio 2004, n. 52). La fattura può essere emessa anche in forma elettronica, previo accordo con il destinatario (novità D.lgs. 20 febbraio 2004, n. 52). La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, al momento di effettuazione dell’operazione, e va consegnata o spedita alla controparte. La fattura deve essere emessa anche per le prestazioni di servizi e per le cessioni di beni rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato UE non soggette ad imposta in base alla nuova disciplina sulla territorialità (novità introdotta con il D.lgs. 12 febbraio 2010 n. 18).

54 FATTURAZIONE La fattura deve essere altresì emessa, in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi, che si considerano effettuate fuori dalla U.E., anche se intercorse con controparti prive della soggettività passiva ai fini IVA.

55 FATTURAZIONE In caso di cessione di beni, la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento da cui sia possibile identificare l’identità delle parti, nonché per le prestazioni di servizi individuate da idonea documentazione, è possibile emettere un’unica fattura, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Per le cessioni effettuate nei confronti del cessionario, attraverso il proprio cedente, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni. Per le prestazioni di servizi emesse nei confronti di di soggetti passivi stabiliti in altro Stato U.E. la fattura è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

56 FATTURAZIONE Per le prestazioni di servizi munite del requisito della territorialità, rese o ricevute da un soggetto stabilito fuori dalla U.E., la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

57 FATTURAZIONE SEMPLIFICATA
Con la L. n. 228 del 2012, è stato introdotto l’art. 21-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede la possibilità di emettere la fattura in forma semplificata. Tale modalità di fatturazione può essere eseguita per operazioni di importo non superiore a € 100 (e per le “fatture rettificative” di cui all’art. 26), salva l’elevazione del limite a € 400, con decreto ministeriale, il quale può, altresì, prevedere l’estensione della fatturazione semplificata a specifici settori economici o categorie di soggetti, per i quali si renda difficoltoso l’impiego delle ordinarie modalità di fatturazione.

58 FATTURAZIONE SEMPLIFICATA
Diversamente da quanto previsto per le modalità di fatturazione ordinaria, è possibile indicare, in luogo delle generalità del cessionario o del committente, se stabilito in Italia, il solo numero di partita IVA. In luogo della separata indicazione del corrispettivo e dell’imposta, è possibile indicare l’importo cumulativo, con l’evidenziazione dei dati necessari per calcolare il tributo. In caso di “fattura rettificativa” ex art. 26, l’indicazione della fattura oggetto della rettifica e e le indicazioni oggetto della modifica.

59 ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DELLA FATTURAZIONE
Per alcune categorie di contribuenti, non è obbligatoria l’emissione della fattura, salvo che non sia richiesta dal cliente. Ad es.: cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto in locali aperti al pubblico, in spacci interni, tramite apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio, in forma ambulante; prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi, mense aziendali ovvero attraverso distributori; prestazioni di trasporto di persone. In questi casi, a termini dell’art. 12 della l. n. 413/91, è obbligatoria l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.

60 REGISTRAZIONE Le fatture emesse devono essere annotate, nell’ordine della loro numerazione e con riferimento alla data di emissione, entro 15 giorni da tale data, nel registro delle fatture emesse di cui all’art. 23; deve essere indicato separatamente per ciascun documento, l’ammontare dell’imponibile e quello dell’imposta, distinti in base all’aliquota applicabile, nonché la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario o del committente;

61 REGISTRAZIONE Le fatture di acquisto – o le bollette doganali in caso di importazione – devono essere numerate in ordine progressivo e devono essere annotate nel registro degli acquisti di cui all’art. 25, anteriormente alla liquidazione periodica ovvero alla dichiarazione con la quale viene esercitato il diritto alla detrazione ; deve essere indicato per ciascun documento, la data, il numero progressivo attribuito, l’ammontare dell’imponibile e quello dell’imposta, distinti in base all’aliquota applicabile, nonché la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente o del prestatore del servizio.

62 REGISTRAZIONE I contribuenti per i quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, debbono annotare l’ammontare globale delle operazioni compiute in ciascun giorno, distinti in base all’aliquota applicabile, nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24; le registrazioni vanno eseguite entro il giorno non festivo successivo.

63 LE VARIAZIONI DELL’IMPONIBILE O DELL’IMPOSTA
Distinzione tra variazioni in aumento e in diminuzione dell’imponibile o dell’imposta, successivamente all’emissione della fattura o alla registrazione (art. 26); Variazioni in aumento: In tal caso, il cedente o prestatore deve emettere una fattura integrativa - o nota di addebito – da annotare nel registro di cui all’art. 23 entro 15 giorni;

64 LE VARIAZIONI DELL’IMPONIBILE O DELL’IMPOSTA
Variazioni in diminuzione (facoltative). Dipendono da: dichiarazioni di nullità, annullamento, risoluzione, rescissione, revoca e simili; mancato pagamento in conseguenza di procedure concorsuali o procedure esecutive rimaste infruttuose; applicazione di sconti o abbuoni previsti contrattualmente. La variazione è ammessa senza limiti di tempo in caso di clausole presenti sin dall’inizio nel contratto, dichiarazioni giudiziali ovvero obblighi di legge.

65 LE VARIAZIONI DELL’IMPONIBILE O DELL’IMPOSTA
La variazione deve essere compiuta entro il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione, nel caso in cui gli eventi che la determinano conseguono al sopravvenuto accordo delle parti. Adempimenti formali: il cedente emette la “nota di accredito” da annotare nel registro di cui all’art. 25, portando in detrazione l’importo dell’IVA indebitamente versata; il cessionario o committente (se soggetto IVA), è tenuto a registrare ai sensi degli artt. 23 e 24 la variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore.

66 LIQUIDAZIONE E VERSAMENTI PERIODICI
Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente deve liquidare il tributo, in base alla differenza tra l’ammontare dell’imposta resasi esigibile nel mese precedente e quella relativa agli acquisti per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione sulla base dei documenti d’acquisto in suo possesso, annotati nel registro di cui all’art. 25 (art. 1 del D.P.R. n. 100/98). Entro il medesimo termine, l’ammontare dell’imposta liquidato deve essere versato all’erario.

67 VERSAMENTO IN BASE ALLA DICHIARAZIONE
Entro il 16 marzo il contribuente deve versare la differenza tra l’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e quella versata mensilmente; il contribuente può, in alternativa, provvedere al versamento entro il termine per effettuare il versamento delle imposte in base alla dichiarazione unificata annuale con la maggiorazione dello 0,40% per ciascun mese successivo al 16 marzo.

68 VOLUME D’AFFARI Volume d’affari: ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi registrate o soggette a registrazione nel corso di un anno solare Non si computano: Le cessioni di beni ammortizzabili compresi quelli indicati nell’art. 2425, n. 3 c.c. nonché i passaggi di cui all’art. 36, ultimo comma le prestazioni di servizi resi a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, non soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter (novella 2010).

69 REGIME SEMPLIFICATO Regime semplificato: imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi ed esercenti arti e professioni, con volume d’affari non superiore ad euro ,14, ovvero imprese aventi ad oggetto altre attività con volume di affari non superiore ad euro ,90 milioni (cessioni di beni); possono adempiere agli obblighi di fatturazione e registrazione attraverso un bollettario a “madre figlia”; possono optare, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, per l’effettuazione delle liquidazioni e dei versamenti entro il giorno 16 del secondo mese successivo ai primi tre trimestri.

70 COMUNICAZIONE DATI IVA
Art. 8-bis del D.P.R. n. 322/1998 Il contribuente, entro il mese di febbraio, deve inviare, in via telematica, una comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’IVA. Deve essere presentata anche da soggetti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dall’adempimento: Lo Stato e gli enti pubblici di cui all’art. 74, DPR. 917/1986; soggetti che, nel precedente anno, hanno registrato soltanto operazioni esenti; persone fisiche che, nel precedente anno, hanno realizzato un volume di affari non superiore a euro ,00; soggetti sottoposti a procedure concorsuali; I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio.

71 DICHIARAZIONE ANNUALE
Art. 8 del D.P.R. n. 322/1998 Ha natura riepilogativa ed attraverso di essa avviene la liquidazione definitiva dell’obbligazione tributaria; È presentata in forma unificata dai soggetti con anno d’imposta coincidente con l’anno solare, tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP; Viene presentata: obbligatoriamente in via telematica, (dal 1 febbraio a 30 settembre); in forma cartacea, attraverso un ufficio postale o una banca convenzionata (dal 2 maggio al 30 giugno);

72 DICHIARAZIONE ANNUALE
La dichiarazione deve essere presentata anche dai soggetti che nel precedente anno solare non hanno effettuato operazioni imponibili; Sono esonerati i soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti.

73 ACCONTI Entro il 27 dicembre di ciascun anno, il contribuente deve provvedere al versamento dell’acconto dell’IVA. Sono previsti tre metodi per la determinazione: metodo storico; metodo previsionale; metodo delle operazioni effettuate. Il versamento non è dovuto se di importo non superiore ad euro 103,29, ovvero se i periodi di riferimento per il calcolo degli acconti sono stati chiusi a credito ovvero è prevista la conclusione a credito dei medesimi periodi.

74 DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’
Entro trenta giorni dall’ultimazione delle operazioni di liquidazione dell’azienda, il contribuente deve presentare la dichiarazione di cessazione dell’attività; la dichiarazione è presentata in forma cartacea, in duplice esemplare, ovvero in via telematica.


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