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Società ed Associazioni sportive dilettantistiche
Gianluca Chiarioni Dottore Commercialista Convegno SPORT e FISCO Trento, 24 febbraio 2017
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Distinzione tra: attività sportiva professionistica
attività sportiva dilettantistica Il vigente ordinamento giuridico statale riconosce l’autonomia di quello sportivo. L’ordinamento sportivo costituisce un ordinamento autonomo e, nel contempo, speciale (CONI, Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportiva) che può regolamentare alcuni aspetti della vita delle associazioni e società sportive, sia sotto il profilo delle discipline sportive promosse che sotto il profilo della gestione dei sodalizi. E’ rimessa, per esempio, all’ordinamento sportivo la definizione di ciò che si qualifica come attività sportiva professionistica o dilettantistica.
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La struttura dello sport in Italia
Sport professionistico: società di capitali con scopo di lucro Sport dilettantistico: società di capitali e cooperative senza scopo di lucro; associazioni senza scopo di lucro con e senza personalità giuridica anche O.N.L.U.S.
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Gli attori nello sport dilettantistico senza scopo di lucro
Associazione sportiva dilettantistica senza personalità giuridica Associazione sportiva dilettantistica con personalità giuridica Associazioni sportive dilettantistiche - O.N.L.U.S con o senza personalità giuridica. Società sportiva dilettantistica di capitali (S.p.a. o S.r.l.) Società sportiva dilettantistica cooperativa
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Forme giuridiche ammesse
di associazioni, società sportive e cooperative sportive Ai sensi dell’art. 90, co. 17, L. 27/12/2002, n. 289, le forme giuridiche nelle quali è possibile esercitare l’attività sportiva dilettantistica sono: a) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato di cui al D.P.R. 361/2000 (associazione riconosciuta); b) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile (associazione non riconosciuta, considerata un ente giuridico autonomo rispetto agli associati, con capacità giuridica parziale, limitata ad aspetti sostanziali e processuali); c) società sportiva di capitali o cooperativa, senza fine di lucro. Con l’art. 90, comma 17, citato si è, pertanto, resa esplicita la possibilità di svolgere l’attività sportiva dilettantistica anche da parte di soggetti che assumono la veste di società di capitali o cooperativa, a condizione che non abbiano fine di lucro. In pratica gli statuti di tali società devono prevedere la clausola che vieti la distribuzione degli eventuali utili prodotti.
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ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE inquadramento civilistico
Sono disciplinate dal libro 1° (delle persone e della famiglia), titolo 2° (delle persone giuridiche) del codice civile Artt (Ass.ni con personalità giuridica) Artt (Ass.ni non riconosciute) SOCIETA’: Sono disciplinate dal libro 5° (del lavoro), titolo 5° (delle società) e titolo 6°(delle società cooperative) del codice civile: artt. 2247/2548
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ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE inquadramento fiscale
ENTI NON COMMERCIALI SOCIETA’ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE A.S.D. T.U.I.R. 917/86- TITOLO II CAPO III ARTT T.U.I.R. 917/86- TITOLO II CAPO II ARTT
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ATTO COSTITUTIVO - STATUTO
ASD Le associazioni sportive dilettantistiche prendono vita con la stipula di un contratto formato normalmente da due documenti distinti: ATTO COSTITUTIVO - STATUTO Il contratto di un’associazione che aspira all’ottenimento della personalità giuridica deve essere redatto in forma pubblica. Per le associazioni non riconosciute non è indispensabile l’intervento del notaio: l’atto costitutivo e lo statuto, infatti, oltre che per atto pubblico, possono essere redatti nella forma di scrittura privata autenticata o registrata.
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Adempimenti fiscali conseguenti alla costituzione
ASD Adempimenti fiscali conseguenti alla costituzione Entro 30 giorni dalla costituzione si deve fare richiesta per l’attribuzione del codice fiscale, che rappresenta l’elemento identificativo dell’ente. L’associazione deve procedere alla registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto presso l’Agenzia delle Entrate. Qualora l’associazione intenda effettuare delle operazioni rilevanti ai fini IVA, dovrà richiedere l’attribuzione della partita IVA. In tal caso, ha anche l’obbligo di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio.
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SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
S.S.D. Gli Enti sportivi dilettantistici che vogliono costituirsi sotto forma di società possono scegliere la forma di: SOCIETA’ PER AZIONI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SOCIETA’ COOPERATIVE
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S.S.D. Il contratto, formato da ATTO COSTITUTIVO e STATUTO deve essere redatto per ATTO PUBBLICO. Lo STATUTO deve contenere: quanto previsto alle specifiche disposizioni del codice civile le clausole obbligatorie per le sportive dilettantistiche In particolare, per le COOPERATIVE, nell’ Atto Costitutivo e nello Statuto si dovrà tenere conto di quanto previsto dall’art. 90 L.289/2002 (se e in che misura la norma speciale possa derogare alla previsione d cui all’art c.c. che tratta dei requisiti delle cooperative a mutualità prevalente). Nelle Cooperative il numero minimo dei soci è 9 diminuibile sino a 3 qualora siano solo persone fisiche e la Cooperativa adotti le norme delle S.r.l..
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ASD e SSD Costituzione Le ASD e le SSD per qualificarsi come sportive dilettantistiche e, quindi, avvalersi delle relative agevolazioni devono redigere l’ ATTO COSTITUTIVO-STATUTO secondo le indicazioni contenute nel art. 90 Comma 18 Legge 289/2002 «Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica» (modificato dal d.lgs. 22 marzo 2004, n. 72, convertito nella legge 21 maggio 2004, n. 128).
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dell’atto costitutivo e dello statuto
Segue ASD e SSD Contenuti essenziali dell’atto costitutivo e dello statuto (Art. 90 comma 18 Legge n.289/2002) Denominazione sociale nella quale deve essere indicata la locuzione di «associazione sportiva dilettantistica» La disciplina sportiva praticata Oggetto sociale con riferimento all’organizzazione. dell’attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica Attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione Assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi anche indirettamente tra gli associati
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dell’atto costitutivo e dello statuto
Segue ASD e SSD Contenuti essenziali dell’atto costitutivo e dello statuto (Art. 90 COMMA 18 Legge n.289/2002) Norme sull’ordinamento interno ispirate a princìpi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati (ed elettività delle cariche sociali) Obbligo di rendiconto economico-finanziario e modalità per la sua approvazione Modalità di scioglimento, con obbligo di devolvere a fini sportivi il patrimonio Obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione intende affiliarsi Divieto per i componenti dell’organo amministrativo di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche.
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dell’atto costitutivo e dello statuto
Segue ASD e SSD Contenuti essenziali dell’atto costitutivo e dello statuto (Art. 148 comma 8 D.P.R. 917/1986) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione: utili; avanzi di gestione; fondi; riserve; capitale. Obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per approvazione e modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione
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dell’atto costitutivo e dello statuto
Segue ASD e SSD Contenuti essenziali dell’atto costitutivo e dello statuto (Art. 148 comma 8 D.P.R. 917/1986) Obbligo di redazione ed approvazione del rendiconto economico finanziario annuale Libera eleggibilità degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell’assemblea degli associati, criteri di ammissione ed esclusione, criteri e forme di pubblicità di convocazioni assembleari, relative delibere, bilanci o rendiconti Intrasmissibilità delle quote associative ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e non rivalutabilità delle stesse
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dell’atto costitutivo e dello statuto
Segue ASD e SSD Contenuti essenziali dell’atto costitutivo e dello statuto Incompatibilità conseguente all’impossibilità di inserire nell’atto costitutivo/statuto della Srls tutti i requisiti statutari disposti dal comma 18 dell’art.90 cit. oltreché dalla normativa sportiva (ad es. accettazione delle norme CONI e FSN, DSA, EPS), in quanto il modello standard di atto costitutivo di Srls è stato considerato inderogabile. Il Ministero della Giustizia con nuova nota n del giorno ha definito il concetto di inderogabilità oggi previsto dall’art.2463 bis, co.3 c.c. nel senso di ritenere che esso imponga che il contenuto dell’atto costitutivo sia determinato esclusivamente dalla legge e non dalla volontà delle parti
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ASD O.N.L.U.S. Sia le associazioni riconosciute che quelle non riconosciute, che perseguono esclusivamente finalità di solidarietà sociale, possono richiedere il riconoscimento della qualità di ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate di competenza territoriale e usufruire, quindi, di ulteriori agevolazioni fiscali.
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Le due tipologie di associazioni
ASD Le due tipologie di associazioni Associazioni riconosciute (con personalità giuridica) – artt.14 e seguenti c.c. -: sono quelle che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento giuridico. Associazioni non riconosciute – artt. 36, 37 e 38 c.c. -: sono quelle che non hanno richiesto il riconoscimento o, pur avendolo chiesto, non lo hanno ottenuto.
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ASD RICONOSCIUTE occorre dimostrare di disporre di un patrimonio adeguato al raggiungimento dello scopo costituirsi per atto pubblico presentare istanza di riconoscimento alla Prefettura (per riconoscimento Nazionale) o alla regione (per riconoscimento in ambito territoriale più ristretto es: regionale o ancora più piccolo) Sono caratterizzate dall’avere personalità giuridica ed autonomia patrimoniale perfetta. Con l’acquisizione della personalità giuridica l’associazione acquisisce piena autonomia rispetto agli associati. Per le obbligazioni sociali assunte da un’associazione riconosciuta risponde solo associazione con il proprio patrimonio, con esclusione della responsabilità degli amministratori e dei singoli soci.
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ASD RICONOSCIUTE Il riferimento normativo per la procedura di riconoscimento D.P.R. N.361 del 10/02/2000 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)».
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ASD NON RICONOSCIUTE Sono caratterizzate dal fatto che per le obbligazioni assunte rispondono solidalmente l’associazione con il proprio patrimonio (se esistente) e le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Quindi i creditori dell’associazione potranno richiedere l’intero proprio credito indifferentemente all’associazione o al singolo socio (non necessariamente l’amministratore) che ha contratto l’obbligazione in nome e per conto dell’associazione.
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ASD NON RICONOSCIUTE Codice civile – Art. 36:
«L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi tra gli associati».
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ASD NON RICONOSCIUTE (prive di personalità giuridica ma riconosciute ai fini sportivi dal CONI) rappresentano la grande maggioranza dei sodalizi sportivi iter di costituzione più semplice non è richiesto l’atto notarile ma un semplice accordo scritto tra gli associati (da registrare all’Agenzia Entrate per benefici fiscali) devono rispettare requisiti ex art. 90 comma 18 L. 289/2002
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ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
ATTENZIONE!!!!!!!!!!!! Il riconoscimento della personalità giuridica Non deve essere confuso con il riconoscimento rilevante a fini sportivi.
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Riconoscimento ai fini sportivi Il riconoscimento del CONI
ASD e SSD Riconoscimento ai fini sportivi Art. 7 D.L. 28/05/2004 n.136 convertito nella L. 27/07/2004 n.186 Il riconoscimento del CONI Il CONI è l’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche. Solamente i sodalizi sportivi riconosciuti dal CONI (attraverso l’iscrizione al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche) possono far parte del sistema sportivo dilettantistico e possono godere delle agevolazioni tributarie previste dall’art. 90 comma 18 L.289/2002. Il CONI, infatti, ha il compito di trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati necessari per verificare i presupposti per l’ammissione ai benefici di carattere fiscale.
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ASD e SSD Secondo le disposizioni di cui art 30, commi 1,2,3 e 3 bis, del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. n.2/2009, gli enti di tipo associativo (enti non commerciali appartenenti a determinate categorie fra cui le ASD) che si avvalgono delle disposizioni di favore per fruire dei vantaggi fiscali previsti da Art. 148 D.P.R. 917/ e Art. 4 D.P.R. 633/1972 devono presentare il modello EAS vale a dire quel modello che consente di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie fiscalmente rilevanti. L’onere della comunicazione, in forza del comma 3 dell’art. 30 grava anche sulle SSD di cui all’art. 90 L.289/2002.
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ASD e SSD Modello EAS La circolare ministeriale n.12/E suddivide tra: Soggetti obbligati Soggetti ammessi alla compilazione semplificata Soggetti esonerati Le ASD in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, che non svolgono attività commerciale né decomercializzata, sono esonerate dall’onere della trasmissione del modello EAS. Le SSD sono sempre obbligate a presentare il modello. Sono, invece, tenute all’invio del modello EAS easy le SSD e le ASD che, oltre all’attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI, effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi.
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ASD e SSD Modello EAS Termine di presentazione: entro 60 gg dalla costituzione Comunicazione variazioni: entro il 31 Marzo anno successivo Omessa/Tardiva presentazione: Invio della comunicazione (solo se omessa) Versamento sanzione euro 258,00 con F24 cod.trib. 8114 entro il termine di presentazione prima dichiarazione utile
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ASD e SSD REDDITO COMPLESSIVO DELLE A.S.D. , S.S.D. e DEGLI E.N.C. IN GENERE (Art. 143 del T.U.I.R.) Il reddito complessivo è formato dalla somma di: REDDITI FONDIARI REDDITI DI CAPITALE REDDITI DI IMPRESA REDDITI DIVERSI meno le perdite conseguite nell’esercizio di impresa minore Non partecipano alla formazione del reddito complessivo i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva
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NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL
ASD e SSD NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO (Art. 143, comma 3 del T.U.I.R.) I fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. I contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell’ente
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DETERMINAZIONE DEI REDDITI
ASD e SSD DETERMINAZIONE DEI REDDITI (Art. 144 del T.U.I.R.) “Per l’attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata” (comma 2) Coefficiente di deducibilità dei costi promiscui (comma 3) Ricavi e proventi che concorrono a formare reddito d’impresa _______________________________________ Ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi
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ASD e SSD DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE A.S.D.
(Art. 148 del T.U.I.R. “Enti di tipo associativo”) PRINCIPIO GENERALE Non è commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati in conformità al fine istituzionale e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo PERÒ... Sono commerciali e quindi imponibili cessioni e prestazioni agli associati a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, inclusi contributi e quote aggiuntive determinati in funzione della diversa o maggiore prestazione a cui danno diritto (redditi diversi o d’impresa)
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che derivano dall’insieme di tutte queste norme
ASD e SSD Ma quali sono le AGEVOLAZIONI che derivano dall’insieme di tutte queste norme
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ASD e SSD AGEVOLAZIONI PER LE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN SPECIFICI SETTORI DI ATTIVITÀ Per le associazioni politiche sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, SPORTIVE DILETTANTISTICHE, di promozione sociale, di formazione extra-scolastica della persona NON SI CONSIDERANO COMMERCIALI le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti: degli associati; di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione; dei rispettivi associati e dei tesserati delle organizzazioni nazionali.
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IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO …INOLTRE, COME PER LE IMPOSTE DIRETTE
ASD e SSD IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ART. 4, comma 4, D.P.R. 633/72) Per le A.S.D. sono considerate effettuate nell’esercizio di imprese (e sono imponibili) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole …INOLTRE, COME PER LE IMPOSTE DIRETTE Sono commerciali e quindi imponibili cessioni e prestazioni agli associati a fronte del pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, determinati in funzione della diversa o maggiore prestazione a cui danno diritto
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ASD e SSD IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ART. 4, comma 4, D.P.R. 633/72) …PERÒ , COME PER LE IMPOSTE DIRETTE NON SI CONSIDERANO COMMERCIALI (E QUINDI NON SONO SOGGETTE AD IVA) le attività effettuate in conformità alle finalità istituzionali, anche se verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti: degli associati; di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale/nazionale; dei rispettivi associati e dei tesserati delle organizzazioni nazionali.
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ASD e SSD SONO IN OGNI CASO COMMERCIALI
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ART. 4, comma 4, D.P.R. 633/72) SONO IN OGNI CASO COMMERCIALI (E QUINDI IMPONIBILI) TRA L’ALTRO le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita (escluse le pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati); la gestione di spacci aziendali, di mense e somministrazione pasti; l’organizzazione viaggi e soggiorni turistici; la pubblicità commerciale.
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IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO LA DETRAZIONE (ART. 19- ter D.P.R. 633/72)
ASD e SSD IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO LA DETRAZIONE (ART. 19- ter D.P.R. 633/72) Per gli enti non commerciali è ammessa in detrazione soltanto l’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell’esercizio di attività commerciali o agricole. La detrazione spetta a condizione che l’attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella principale e conforme alle disposizioni di cui agli artt. 20 e 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Per i beni e servizi utilizzati promiscuamente è ammessa in detrazione la quota imputabile all’esercizio dell’attività commerciale o agricola
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De-commercializzazione speciale
ASD e SSD Agevolazioni De-commercializzazione speciale N.B: stiamo parlando dell’art. 148 T.U.I.R. relativo agli Enti non Commerciali tuttavia la disposizione del comma 3 – de- commercializzazione speciale – è prevista dall’art. 90 comma 1 Legge 289/2002 anche per le SSD. «…. le disposizioni della legge 16/12/91 n° 398 e successive modificazioni e le altre disposizioni tributarie riguardanti le ASD si applicano anche alle SSD costituite in società di capitali senza fine di lucro». (le quali SSD devono avere, come detto, i requisiti ex art. 90 comma 18 Legge289/2002 e art. 148 comma 8 D.P.R. 917/78)
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ASD e SSD ……altre Agevolazioni
Regime agevolativo sui compensi, rimborsi, ecc. ex art .67 D.P.R. 917/86; Determinazione della base imponibile ai fini IRAP Imposta di Registro in misura fissa Esenzione Imposta Concessioni Governative Erogazioni liberali da persone fisiche Fondo garanzia prestiti credito Sportivo per SSD E ASD riconosciute Impianti sportivi territoriali e scolastici (canale preferenziale per convenzioni) Esenzione imposta pubblicità per cartelloni o altri veicoli pubblicitari presenti sugli impianti Mantenimento della qualifica di ente non commerciale anche se l’attività commerciale prevale su quella istituzionale Possibilità di optare per il regime contabile ex L.398/91 Sponsorizzazioni
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Presunzione assoluta di commercialità per talune attività
ASD e SSD Agevolazioni Presunzione assoluta di commercialità per talune attività Art. 148, co. 4 TUIR e art. 4, co. 5 DPR 633/72 La de-commercializzazione IRES e IVA dell’attività interna verso associati non si applica per: le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita le somministrazioni di pasti le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali la gestione di spacci aziendali e di mense l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici la gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale la pubblicità commerciale e sponsorizzazioni le telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari
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QUALI SONO I REGIMI CONTABILI?
QUANDO C’E’ ATTIVITA’ COMMERCIALE C’E’ CONTABILITA’….E QUALI SONO I REGIMI CONTABILI? REGIME DI CONTABILITA’ ORDINARIA ARTT D.P.R. 600/73 REGIME DI CONTABILITA’ SEMPLIFICATA ART.18 D.P.R. 600/73 REGIME FORFETARIO ART.145 D.P.R. 917/78 e ART. 20 D.P.R. 600/73 REGIME FORFETARIO L. 398/1991 e ART. 25 L. 133/1999
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REGIMI CONTABILI E DI DETERMINAZIONE DELL’IMPONIBILE
REGIME DI CONTABILITA’ ORDINARIA ARTT D.P.R. 600/73 E’ previsto per gli Enti non commerciali con ricavi derivanti dall'attività commerciale superiori a Euro ,00 annui per prestazioni di servizi ed Euro ,00 annui per altre attività. Occorre «tenere»: libro giornale, libro inventari, registri IVA, scritture ausiliarie (partitari), scritture ausiliarie di magazzino, registro beni ammortizzabili. OBBLIGO REDAZIONE BILANCIO. In base all’art. 15, quarto comma, DPR 600/1973, “Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salve le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, possono essere redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile…”
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REGIMI CONTABILI E DI DETERMINAZIONE DELL’IMPONIBILE
REGIME DI CONTABILITA’ SEMPLIFICATA ART.18 D.P.R. 600/73 Ai fini della determinazione del reddito fiscale delle imprese in contabilità semplificata è possibile avvalersi dei tre metodi previsti dal nuovo articolo 18 del D.P.R. 600/1973: Registro degli incassi e pagamenti (RIP); Registri Iva integrati (RII); Registri Iva con opzione comma 5 (la data della registrazione è considerata la data del pagamento).
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REGIMI CONTABILI E DI DETERMINAZIONE DELL’IMPONIBILE
REGIME FORFETARIO ART.145 D.P.R. 917/78 e ART. 20 D.P.R. 600/73 Vengono applicati coefficienti di redditività PRESTAZIONI DI SERVIZI Fino a euro , % Da euro ,71 a euro , % ALTRE ATTIVITÀ Fino a euro , % Da euro ,85 a euro , % ATTIVITÀ MISTE: verificare la prevalenza se vi è distinta annotazione altrimenti si considerano prevalenti le attività di servizi
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REGIMI CONTABILI E DI DETERMINAZIONE DELL’IMPONIBILE
REGIME FORFETARIO ART.145 D.P.R. 917/78 e ART. 20 D.P.R. 600/73 SEGUE (art. 20, terzo comma del D.P.R. 600/73) Gli Enti non Commerciali che determinano il reddito forfetariamente ai sensi del comma 1 dell’art. 145 del TUIR, con ricavi fino a euro ,71 per prestazioni di servizi e fino a euro ,85 per altre attività assolvono gli obblighi di tenuta della contabilità semplificata secondo l’(abrogato) art. 3, comma 166, L. 23 dicembre 1996, n. 662, cioè: annotazione mensile delle operazioni entro il giorno 15 del mese successivo nei registri IVA o nel prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997; annotazione degli acquisti entro il termine previsto per le liquidazioni IVA trimestrali sul registro acquisti o sull’apposito prospetto
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REGIMI CONTABILI E DI DETERMINAZIONE DELL’IMPONIBILE
REGIME FORFETARIO L.398/1991 e ART.25 L.133/1999 Il regime fiscale «agevolato» prevede: La determinazione forfetaria del reddito imponibile. La determinazione forfetaria dell’IVA. Il riconoscimento di una serie di deduzioni sulla base imponibile IRAP. L’esonero dall’obbligo di tenuta di una serie di scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri IVA, registro beni ammortizzabili, scritture ausiliarie e di magazzino). L’esonero della redazione dell’inventario. L’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessioni di diritti radio – TV e pubblicità. Ai fini IVA le associazioni sportive dilettantistiche devono istituire solo il registro previsto dal D.M. 11/02/1997 nel quale vanno annotate tutte le entrate. I libri sociali da tenere sono due: Libro Soci e Libro Verbali Assemblee.
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Gli errori più frequenti e le conseguenze
COMPORTAMENTO CORRETTO CONSEGUENZE COMPORTAMENTO NON CORRETTO Effettività del rapporto associativo, rispettando di fatto le clausole statutarie Decadenza dai benefici fiscali e recupero a tassazione delle imposte non versate Statuto sociale redatto nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 90 L.289/2002 e D.Lgs. N. 460/1997 Adempimenti fiscali di cui all’art. 148 D.P.R. 917/86 e art. 4 D.P.R. 633/1972
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Gli errori più frequenti e le conseguenze
COMPORTAMENTO CORRETTO CONSEGUENZE COMPORTAMENTO NON CORRETTO Richiesta del riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI e iscrizione nel registro In mancanza dell’iscrizione nel registro, recupero a tassazione della differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto già versato Svolgere esclusivamente o prevalentemente attività sportiva Segnalazione al CONI per la cancellazione dal registro e recupero a tassazione della differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto già versato
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Gli errori più frequenti e le conseguenze
COMPORTAMENTO CORRETTO CONSEGUENZE COMPORTAMENTO NON CORRETTO Redazione ed approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale (indipendentemente dal regime contabile adottato) La mancata redazione ed approvazione del rendiconto annuale determina la non applicabilità delle disposizioni concernenti la de-comercializzazione delle attività rese a favore dei soci. Corretta applicazione della Legge 398/1991 e degli obblighi relativi al modello EAS Decadenza dai benefici della Legge 398/1991 con rideterminazione del reddito (ordinario) e delle imposte IRES e IRAP, del Volume di affari e dell’IVA.
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Conseguenze gravi derivanti alle SSD dalle attività di verifica fiscale svolte nei loro confronti
disconoscimento della natura sportiva dilettantistica, perdita della qualifica di Ente non commerciale e, di conseguenza,: Non vi sarà più distinzione tra attività istituzionale e attività commerciale; Tutta l’attività dell’Ente viene attratta al reddito d’impresa senza più distinzione tra redditi fondiari, di capitale, redditi da attività commerciale e redditi diversi; Tutte le entrate dell’Ente diventano ricavi (quote associative, sovvenzioni, liberalità e contributi) e tassate in conformità all’articolo 87 del T.U.I.R. (Reddito d’impresa) Tutte le operazioni attive saranno assoggettate ad Iva; Non vi saranno più contabilità forfetarie o semplificate ma solo contabilità ordinaria; La ritenuta sui redditi di capitali sarà sempre a titolo di acconto e non più a titolo d’imposta
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Conseguenze gravi derivanti alle ASD dalle attività di verifica fiscale svolte nei loro confronti
disconoscimento della spettanza delle agevolazioni sportive dilettantistiche, NON c’è perdita della qualifica di Ente non commerciale (art. 149 comma4 D.P.R. 917/86)….ma: Rischio di una totale ri-determinazione del reddito e del volume di affari con ricalcolo delle imposte, degli interessi e delle relative sanzioni. Effetti devastanti sulle ASD NON RICONOSCIUTE perché in assenza di patrimonio rispondono patrimonialmente coloro che hanno «speso» il loro nome nella gestione della ASD.
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CONSEGUENZE PATRIMONIALI Maggiore responsabilità dei singoli
ASD NON RICONOSCIUTE CONSEGUENZE PATRIMONIALI A fronte della minore complessità nella fase di formazione e dei minori controlli (ad esempio sull’ammontare/congruità del patrimonio) Maggiore responsabilità dei singoli
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CONSEGUENZE PATRIMONIALI
ASD NON RICONOSCIUTE CONSEGUENZE PATRIMONIALI L’ente NON E’ un soggetto giuridico distinto dai singoli che lo compongono Per le obbligazioni dell’associazione, i terzi possono fare valere i loro diritti sul fondo comune. Art, 38 c.c. - Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. RATIO: in assenza di controlli sulla congruità del patrimonio i creditori non possono fare affidamento sull’esistenza di un patrimonio adeguato.
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ASD NON RICONOSCIUTE A quali obbligazioni si riferisce l’Art. 38?
Obbligazioni assunte dall’associazione (obbligazioni contrattuali); Obbligazioni derivanti da fatto illecito (es: violazione degli obblighi relativi alla normativa antinfortunistica); Obbligazioni tributarie; Obbligazioni indirette (es: derivante da fatto dei dipendenti e dei collaboratori – art. 1228, art c.c.)
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chi ha diretto l’ente nel periodo considerato
ASD NON RICONOSCIUTE Se le obbligazioni sorgono non su base negoziale ma «ex lege» (es. debiti per imposte) Salvo prova contraria (amministratore di fatto) risponde del tributo omesso e per la sanzione chi ha diretto l’ente nel periodo considerato (solo per le obbligazioni sorte nel periodo dell’investitura)
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Responsabilità del legale Rappresentante
ASD NON RICONOSCIUTE Responsabilità del legale Rappresentante assenza di valide forme di pubblicità in ordine alla rappresentanza dell’associazione terzi impossibilitati a verificare i poteri rappresentativi della controparte principio dell’apparenza Delle obbligazioni assunte da un associato di ASD non riconosciuta, anche se sfornito dei relativi poteri ma che abbia speso il nome dell’associazione, rispondono sia il fondo comune (se esistente) dell’Asd stessa che personalmente e solidalmente colui che ha agito in nome e per conto dell’ente.
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Responsabilità del legale Rappresentante
ASD NON RICONOSCIUTE Responsabilità del legale Rappresentante E’ una ipotesi di responsabilità solidale non assistita dal beneficio di escussione. Il soggetto che in forza del ruolo rivestito abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo di comporto è responsabile solidalmente sia per le sanzioni pecuniarie che per il tributo omesso. Il richiamo all’effettività della ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto alle obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (Cass. 5746/07).
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Responsabilità del legale Rappresentante
ASD NON RICONOSCIUTE Responsabilità del legale Rappresentante Cassazione 16344/2008 La responsabilità dell’ente sussiste, ex art. 38 c.c., per le obbligazioni ed i rapporti assunti dai soggetti che ne sono rappresentanti di diritto ed anche di fatto e che spendendo la ragione sociale abbiano determinato in concreto l’oggetto sociale a prescindere dalle possibili indicazioni formali.
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Responsabilità del legale Rappresentante
ASD NON RICONOSCIUTE Responsabilità del legale Rappresentante Cassazione /2009 Decisione in vertenza relativa all’accertamento Iva di debito di imposta e sanzioni a carico di associazione sportiva con estensione della responsabilità al rappresentante legale dell’epoca per la semplice titolarità della carica ed a prescindere dalla prova circa la concreta attività negoziale. «chi invoca in giudizio tale responsabilità deve dare prova della concreta attività svolta in nome e per conto dell’associazione non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita»
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Responsabilità del legale Rappresentante
ASD NON RICONOSCIUTE Responsabilità del legale Rappresentante Cassazione sez.lav /2014 «Chi invoca in giudizio l’adempimento di obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro contratte dall’associazione e per essa dai pretesi rappresentanti, ha l’onere di dimostrare la qualità di tali soggetti e quindi la carica da loro posseduta nonché l’attività negoziale dagli stessi concretamente svolta in nome e per conto dell’associazione, in modo da configurare in capo a questi soggetti la qualità di datore di lavoro ed accertare in capo agli stessi i relativi obblighi»
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Responsabilità del legale Rappresentante
ASD NON RICONOSCIUTE Responsabilità del legale Rappresentante Cassazione 977/2008 «gli effetti di una decisione pronunciata nei confronti dell’associazione non riconosciuta non si spiegano nel patrimonio del legale rappresentante per il solo fatto che la sentenza venne resa nei confronti dell’associazione come rappresentata al momento in cui l’azione fu intrapresa» Riaffermato il principio secondo cui la mera titolarità della rappresentanza non è fonte di responsabilità e che la sentenza resa solo nei confronti dell’associazione non incide sul patrimonio del rappresentate; il testo dell’art. 38 c.c. non consente l’applicazione dei principi di responsabilità sussidiaria o solidale che operano nel sistema delle società personali (cfr. Cassazione 1474/2011).
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ASD e SSD - SPONSORIZZAZIONI
Le somme percepite per pubblicità e sponsorizzazioni è tra le principali fonti di finanziamento dello sport dilettantistico. Rapporto sinallagmatico alla base di un accordo (il contratto): un soggetto esterno, per avere notorietà pubblica, eroga denaro o beni in natura all’ente sportivo dilettantistico che, a sua volta, si impegna ad effettuare determinate prestazioni (es: il «nome» sull’abbigliamento sportivo o sui borsoni, il logo nei manifesti che illustrano il torneo, lo striscione esposto negli impianti sportivi). E’ importante che tali prestazioni siano adeguatamente documentate. Oltre a contratto e fattura, occorre dimostrare la loro effettiva esistenza
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ASD e SSD - SPONSORIZZAZIONI
Per le ASD e SSD la sponsorizzazione è considerata sempre attività commerciale Sempre tassabile quale reddito d’impresa: l’introito va inserito tra i ricavi e tassato secondo il relativo sistema di tassazione applicabile (ordinario, forfetario, de- commercializzato, 398/1991, ecc.) Ai fini IVA, le sponsorizzazioni sono considerate prestazioni di servizi (art. 3 D.P.R. 633/72), pertanto: emissione di fattura.
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SPONSOR - SPONSORIZZAZIONI
Per le ASD e SSD la sponsorizzazione è considerata sempre attività commerciale Sempre tassabile quale reddito d’impresa: l’introito va inserito tra i ricavi e tassato secondo il relativo sistema di tassazione applicabile (ordinario, forfetario, de-commercializzato, 398/1991, ecc.) Ai fini IVA, le sponsorizzazioni sono considerate prestazioni di servizi (art. 3 D.P.R. 633/72), pertanto: emissione di fattura.
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SPONSORIZZAZIONI-POSSIBILI CONTESTAZIONI Per le ASD e SSD la sponsorizzazione è considerata sempre attività commerciale Sempre tassabile quale reddito d’impresa: l’introito va inserito tra i ricavi e tassato secondo il relativo sistema di tassazione applicabile (ordinario, forfetario, de-commercializzato, 398/1991, ecc.) Ai fini IVA, le sponsorizzazioni sono considerate prestazioni di servizi (art. 3 D.P.R. 633/72), pertanto: emissione di fattura.
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SPONSORIZZAZIONI-POSSIBILI DIFESE Per le ASD e SSD la sponsorizzazione è considerata sempre attività commerciale Sempre tassabile quale reddito d’impresa: l’introito va inserito tra i ricavi e tassato secondo il relativo sistema di tassazione applicabile (ordinario, forfetario, de-commercializzato, 398/1991, ecc.) Ai fini IVA, le sponsorizzazioni sono considerate prestazioni di servizi (art. 3 D.P.R. 633/72), pertanto: emissione di fattura.
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SPONSORIZZAZIONI-POSSIBILI DIFESE Per le ASD e SSD la sponsorizzazione è considerata sempre attività commerciale Sempre tassabile quale reddito d’impresa: l’introito va inserito tra i ricavi e tassato secondo il relativo sistema di tassazione applicabile (ordinario, forfetario, de-commercializzato, 398/1991, ecc.) Ai fini IVA, le sponsorizzazioni sono considerate prestazioni di servizi (art. 3 D.P.R. 633/72), pertanto: emissione di fattura.
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SPONSORIZZAZIONI-POSSIBILI DIFESE
Anche se l’Agenzia delle Entrate non si è pronunciata sul punto, la dottrina ritiene che il superamento del limite di euro ,00 annui debba essere verificato in capo allo sponsor. Infatti tale limite rimane unico anche se l’azienda stipula diversi contratti di sponsorizzazione con soggetti diversi.
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Corte di Cassazione n. 5720 depositata in data 23/03/2016
PUBBLICITA’ Corte di Cassazione n depositata in data 23/03/2016 «… le somme corrisposte per spese di pubblicità agli Enti sportivi dilettantistici sono interamente deducibili nell’esercizio a nulla rilevando l’effettivo ritorno in termini di ricavi da parte dell’impresa in quanto è la norma a prevedere tale qualificazione….»
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C.T.P. Caltanissetta 1233/1/2016 del 05/12/2016
……..o RAPPRESENTANZA Cassazione 16596/2015, 21977/2015 C.T.P. Caltanissetta 1233/1/2016 del 05/12/2016 «…le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive costituiscono spese di pubblicità integralmente deducibili ai fini fiscali se il contribuente dimostra che si tratta di spese finalizzate alla pubblicizzazione dei prodotti o dei marchi dell’azienda, con una diretta aspettativa di ritorno commerciale. Altrimenti, è corretto qualificarle come spese di rappresentanza, deducibili nei limiti previsti dal Dm 19 novembre U.p.s, Gruppi di continuità, Quadri distribuzione energia, Gruppi Elettrogeni, Trasformatori media e bassa tensione, Interruttori, differenziali di protezione e fusibili, Cavi BT e MT
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Conclusioni Lo Sport dilettantistico non ha necessità di Agevolazioni ma di regole chiare. E’ verosimile che i controlli verteranno sempre di più sulle modalità di svolgimento dell’attività delle ASD e delle SSD per verificare che sia rispettata la finalità non lucrativa dei sodalizi ed occorrerà verificare come questo si concilierà con il fatto che ormai non sembra più possibile fare sport senza fare impresa.
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