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12 volontari restano uccisi e oltre venti feriti

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Presentazione sul tema: "12 volontari restano uccisi e oltre venti feriti"— Transcript della presentazione:

1 12 volontari restano uccisi e oltre venti feriti
Siria: 19 settembre 2016, ore Un attacco aereo distrugge un convoglio umanitario della Mezzaluna Rossa Siriana: 12 volontari restano uccisi e oltre venti feriti

2 Cenni di Diritto Internazionale Umanitario
Renato Pizzi Consigliere Qualificato - Istruttore DIU Legalad FF.AA.

3 IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
Prima era chiamato “Diritto alla guerra”. Quindi il DIU è un INSIEME DI NORME, valide a LIVELLO INTERNAZIONALE, che si applicano in caso di CONFLITTO ARMATO e che hanno uno SCOPO UMANITARIO. Componente PATTIZIA/CONVENZIONALE e componente CONSUETUDINARIA IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO Insieme di norme che proteggono le persone che non prendono, o non prendono più, parte alle ostilità e pongono limiti all’impiego di mezzi e metodi di guerra DISTINZIONE PROPORZIONALITA' 3

4 IL DIRITTO ALLA GUERRA: LO JUS AD BELLUM
"La guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi” dal 1832 al 1945 Art. 2.3 I membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici Art. 2.4 I membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’impiego della forza

5 MA SE LA GUERRA SCOPPIA? LO JUS IN BELLO
DIRITTO DELL’AJA  norme sulla conduzione delle ostilità DIRITTO DI GINEVRA  norme sulla tutela dei soggetti fuori combattimento, dei feriti e dei malati MA SE LA GUERRA SCOPPIA? LO JUS IN BELLO CONVENZIONE DI GINEVRA 22 agosto 1864 Protezione dei combattenti feriti Protezione delle strutture sanitarie e dei soccorritori CROCE ROSSA emblema universale di protezione 5

6 MA SE LA GUERRA SCOPPIA? LO JUS IN BELLO
LA DICHIARAZIONE DI S. PIETROBURGO 1868 Divieto di impiegare proiettili esplodenti di artiglieria di peso inferiore ai 400 grammi Rinunzia all’uso in tempo di guerra di proiettili esplodenti di peso inferiore ai 400 gr. - Nel preambolo della dichiarazione dell’11 dicembre 1868 (29 novembre per la Russia) sul divieto dell’impiego di proiettili esplodenti di peso inferiore a 400 grammi viene enunciato per la prima volta il principio che il progredire della civiltà avrebbe dovuto attenuare “nei limiti del possibile” le calamità della guerra e constatava che l’impiego di alcune armi entrava in contraddizione con tale principio. In base a tali considerazioni gli Stati firmatari si impegnavano a rinunciare all’uso di proiettili esplosivi inferiori ai 400 grammi, ossia progettati per penetrare nel corpo umano ed esplodere come una granata. 6

7 MA SE LA GUERRA SCOPPIA? LO JUS IN BELLO
LA DICHIARAZIONE DI S. PIETROBURGO 1868 il solo scopo legittimo che gli Stati devono prefiggersi durante la guerra è l'indebolire le forze militari del nemico; che a tal fine è sufficiente mettere fuori combattimento il più gran numero possibile di nemici; Principio di distinzione

8 MA SE LA GUERRA SCOPPIA? LO JUS IN BELLO
LA DICHIARAZIONE DI S. PIETROBURGO 1868 armi che aggravano inutilmente le sofferenze degli uomini messi fuori combattimento o ne rendono la morte inevitabile l'uso di tali armi sarebbe pertanto contrario alle leggi dell'umanità. Principio di proporzionalità

9 LA CLAUSOLA MARTENS nei casi non compresi dalle disposizioni regolamentari adottate, le popolazioni ed i belligeranti restano sotto la salvaguardia e sotto l’imperio del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti fra nazioni civili, dalle leggi dell’umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica. DAL PREAMBOLO ALLA IV CONVENZIONE DELL'AJA DEL 1907 ALL'ART.1 DEL I PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 1977 A PROTEZIONE DEI DIRITTI INALIENABILI DELL' UOMO,

10 4 Convenzioni di Ginevra (1949) 2 Protocolli aggiuntivi (1977)
CONVENZIONI ATTUALI 4 Convenzioni di Ginevra (1949) 2 Protocolli aggiuntivi (1977)

11 III Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra
LE 4 CONVENZIONI DEL 1949 I Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna II Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare III Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra IV Convenzione relativa alla protezione della popolazione civile

12 ART. 3 (I-II-III-IV CG 1949) La mini convenzione In caso di conflitto armato che non presenti carattere internazionale…: “I soggetti che non partecipano direttamente alle ostilità ... saranno trattati in ogni circostanza con umanità, “I feriti saranno accolti e curati. Un ente imparziale, come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle parti in conflitto”.

13 I PROTOCOLLI AGGIUNTIVI DEL 1977
I Protocollo  conflitti armati internazionali II Protocollo conflitti armati non internazionali

14 TIPOLOGIE DI CONFLITTO ARMATO
4 Conv. del 1949 INTERNAZIONALE Conflitto tra forze armate di 2 o più Stati Conflitti equiparati: Dominazione coloniale Occupazione straniera Regimi razzisti

15 TIPOLOGIE DI CONFLITTO ARMATO
2° Protocollo aggiuntivo 1977 NON INTERNAZIONALE Conflitto che si svolge sul territorio di uno Stato fra le sue FF.AA. e le FF.AA. dissidenti o gruppi armati organizzati sotto un comando responsabile, che esercitano un controllo su parte del territorio tale da consentire operazioni militari prolungate e concertate

16 Conflitti diversi , norme diverse, protezioni diverse!
CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI: 4 Convenzioni di Ginevra del 1949 I Protocollo Aggiuntivo del 1977 CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI: Art. 3 comune alle 4 Conv. di Ginevra del 1949 II Protocollo Aggiuntivo del 1977

17 I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL D.I.U.

18 IL PRINCIPIO DI DISTINZIONE
Le parti in conflitto devono in ogni momento distinguere tra: POPOLAZIONE CIVILE e COMBATTENTI BENI CIVILI e OBIETTIVI MILITARI

19 IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’
Ci deve sempre essere proporzionalità tra: LE PERDITE UMANE I DANNI ALLA POPOLAZIONE CIVILE INCIDENTALMENTE CAUSATI IL VANTAGGIO MILITARE CONCRETO, DIRETTO E PREVISTO IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ VANTAGGIO MILITARE CONCRETO E DIRETTO PERDITE UMANE E DANNI 19

20 E allora, secondo voi... Una azienda di elettronica che produce decoder e antenne paraboliche per la televisione, ma che fornisce anche radar e sistemi di puntamento alle Forze Armate, è un obiettivo militare? E se costituisce un obiettivo militare, quindi può essere attaccata, come vi regolereste per evitare danni collaterali superiori al vantaggio militare previsto, come prescrivono le Convenzioni?

21 LE PERSONE

22 IL LEGITTIMO COMBATTENTE
Art. 4 III^ CONVENZIONE DI GINEVRA 1949 MEMBRI DELLE FORZE ARMATE REGOLARI MEMBRI DELLE MILIZIE E CORPI VOLONTARI RICONOSCIUTI DALLO STATO MEMBRI DEI MOVIMENTI DI RESISTENZA ORGANIZZATI APPARTENENTI AD UNA DELLE PARTI IN CONFLITTO ED OPERANTI ALL’ESTERNO O ALL’INTERNO DEL LORO TERRITORIO ANCHE SE QUESTO È OCCUPATO 22

23 IL LEGITTIMO COMBATTENTE
Sono Combattenti legittimi, ai sensi delle predette normative: - Membri delle FF.AA. regolari - Gruppi armati, a condizione che: 1 - Siano sottoposti ad un capo responsabile 2 - Portino un segno distintivo fisso riconoscibile a distanza 3 - Portino apertamente le armi 4 - Siano soggetti ad un regime disciplinare che assicuri,tra l’altro, il rispetto degli usi e delle leggi della guerra, - La popolazione (leva di massa) - I membri dei movimenti di resistenza di un territorio occupato (purchè rispettino le condizioni dei punti 1 e 2) I membri di tali forze armate sono combattenti, ossia hanno diritto di partecipare direttamente alle ostilità. Per la prima volta nel 1949, nelle Convenzioni di Ginevra; viene contemplata una nuova figura di combattenti non appartenenti alle FF.AA. regolari. L’esigenza nacque per poter prevedere la protezione e legittimare tipi di combattenti che erano stati attivi in conflitto durante il II Conflitto Mondiale. In Occasione di questa guerra infatti, rispondendo a nuovi metodi di guerra, la cosiddetta guerra totale (che coinvolgeva vasti territori, finanche l’intero territorio nazionale, e la popolazione civile) il Diritto internazionale volle inserire anche tipi di combattenti le cui caratteristiche erano emerse dalle esigenze di difendere il territorio civile. Questi erano: - Movimenti di liberazione Partigiani. Per leva di massa le Convenzioni intendono definire quei combattenti che appartenenti alla popolazione civile di un territorio non occupato che, all’avvicinarsi del nemico, prenda spontaneamente le armi per combattere le truppe d’invasione senza aver avuto il tempo di organizzarsi come forze armate regolari. Sono contemplate tuttavia delle condizioni da rispettare tassativamente che sono: -  Portare apertamente delle armi -  Rispetto delle leggi e degli usi di guerra. IL LEGITTIMO COMBATTENTE Siano sottoposti ad un comando responsabile Portino una divisa o un segno distintivo fisso visibile a distanza Portino apertamente le armi Rispettino le leggi e gli usi di guerra 23

24 IL LEGITTIMO COMBATTENTE
PRIGIONIERO DI GUERRA Il combattente legittimo non è punibile per aver preso parte a un conflitto armato, a meno che non abbia commesso reati perseguibili a norma di legge.

25 IL LEGITTIMO COMBATTENTE
DIRITTO A COMUNICARE CON LA FAMIGLIA DIRITTO A CONDIZIONI DI SOSTENTAMENTO ALMENO SIMILI A QUELLE DI CHI LO DETIENE RISPETTO DEL GRADO IMMEDIATO RIMPATRIO AL TERMINE DELLE OSTILITA IL P.G. RESTA UN MEMBRO DELLE FORZE ARMATE DELLO STATO AVVERSARIO CHE DIRITTI HA IL PRIGIONIERO DI GUERRA?

26 E allora, secondo voi... SE UN PRIGIONIERO TENTA LA FUGA, COMMETTE UN CRIMINE DI GUERRA? SE CATTURO UN SOLDATO NEMICO CHE AVEVA POSATO UN CAMPO MINATO, POSSO IMPIEGARLO A SMINARE LE MINE CHE AVEVA LUI STESSO SEMINATO?

27 IL LEGITTIMO COMBATTENTE
SPIE e MERCENARI non sono considerati COMBATTENTI LEGITTIMI e se catturati non godono delle protezioni della III CONVENZIONE DI GINEVRA

28 IL LEGITTIMO COMBATTENTE
CHI PRENDE PARTE A UN CONFLITTO NON INTERNAZIONALE NON E' CONSIDERATO COMBATTENTE LEGITTIMO E NON GODE AUTOMATICAMENTE DELLE PROTEZIONI PREVISTE DALLA III CONVENZIONE DI GINEVRA Chi prende parte a un conflitto non internazionale può essere soggetto a procedimento penale per il solo fatto di aver preso parte a un conflitto armato, anche se non abbia commesso reati perseguibili a norma di legge.

29 LE CATEGORIE PROTETTE I feriti, malati e naufraghi delle forze armate
I prigionieri di guerra Il personale sanitario e religioso La popolazione civile

30 CIVILI E POPOLAZIONE CIVILE
art. 50 I Protocollo 1977 PERSONA CIVILE Ogni persona che non rientra nella definizione di COMBATTENTE POPOLAZIONE CIVILE Complesso di tutte le persone civili.

31 PERSONE SOGGETTE A PARTICOLARE
PROTEZIONE I FERITI, I MALATI E GLI INFERMI CIVILI O MILITARI I FANCIULLI DI ETA’ INFERIORE AD ANNI 15 LE PERSONE ANZIANE LE DONNE INCINTE LE MADRI DI BAMBINI MINORI DI ANNI 7

32 LA PROTEZIONE DEI CIVILI E' PRIORITARIA IN OGNI TIPO DI CONFLITTO ARMATO
I Protocollo Aggiuntivo del 1977 alle CG del 1949 (Art. 51,3) Le persone civili godranno della protezione concessa dalla presente sezione, salvo che esse partecipino direttamente alle ostilità e per la durata di detta partecipazione II Protocollo Aggiuntivo del 1977 alle CG del 1949 (Art. 13,3) Le persone civili godranno della protezione concessa dal presente trattato, salvo che esse partecipino direttamente alle ostilità e per la durata di detta partecipazione

33 LE COSE

34 BENI CULTURALI E LUOGHI DI CULTO
NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI ATTI DI OSTILITA’ O RAPPRESAGLIA NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI IN APPOGGIO ALLO SFORZO MILITARE Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato ° Protocollo aggiuntivo

35 BENI CULTURALI E LUOGHI DI CULTO

36 OPERE O INSTALLAZIONI CHE RACCHIUDONO FORZE PERICOLOSE
DIGHE DI PROTEZIONE O DI RITENUTA CENTRALI NUCLEARI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

37 AMBIENTE NATURALE La guerra sarà condotta curando di proteggere l’ambiente naturale contro danni estesi, durevoli e gravi La guerra sarà condotta curando di proteggere l’ambiente naturale contro danni estesi, durevoli e gravi 1976 Assemblea Generale ONU: Convenzione che vieta “l’utilizzo di tecniche di modifica dell’ambiente naturale per scopi militari o per qualsiasi altro scopo ostile”

38 DIVIETO DI PARTICOLARI TIPI DI ARMI
1925 – Divieto di impiego di gas asfissianti e mezzi batteriologici 1972 – Divieto di produzione e conservazione di armi batteriologiche 1980 – divieto di impiego di armi convenzionali particolari: - Armi che producono schegge non localizzabili - Mine, trappole e altri dispositivi - Armi incendiarie 1993 – divieto di uso, produzione e conservazione di armi chimiche

39 DIVIETO DI PARTICOLARI TIPI DI ARMI
1995 – divieto di uso di armi laser accecanti 1997 – divieto di uso, produzione e conservazione di mine antiuomo 2008 – divieto di uso, produzione e stoccaggio di bombe a grappolo Non esiste uno specifico divieto relativo all’arma nucleare.

40 REPRESSIONE DEI CRIMINI DI GUERRA

41 REPRESSIONE DEI CRIMINI DI GUERRA

42 REPRESSIONE DEI CRIMINI DI GUERRA

43 REPRESSIONE DEI CRIMINI DI GUERRA

44 REPRESSIONE DEI CRIMINI DI GUERRA
La Corte Penale Internazionale (2002) è un tribunale indipendente e permanente che giudica persone accusate dei più gravi crimini di carattere internazionale, precisamente: Genocidio, Crimini contro l'umanità Crimini di guerra. La CPI è basata su un Trattato (Statuto di Roma 1998) ratificato da 123 Paesi (effettivi al 1 Aprile 2015).

45 L’EMBLEMA 45

46 CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1864
Art.7 Una bandiera distintiva e uniforme sarà adottata per gli ospedali... Anche un bracciale sarà ammesso per il personale neutralizzato... La bandiera e il bracciale recheranno una croce rossa in campo bianco

47 UN PO’ DI STORIA 1876: guerra russo-turca, per motivi religiosi il governo ottomano comunica per le proprie strutture di sanità militari, l’emblema della mezzaluna rossa

48 UN PO’ DI STORIA 1929 La conferenza diplomatica riafferma l’utilizzo della Croce rossa ma si autorizzano quegli stati che già l’adottano, all’uso della mezzaluna o del leone e sole rossi L’origine dell’emblema viene ricondotto ad un omaggio alla Confederazione Elvetica 1948 Conferenza Programmatica: Israele chiede di riconoscere la Stella di Davide rossa

49 USO PROTETTIVO DELL’EMBLEMA
I Conv. Ginevra art. 44 In tempo di conflitto, il simbolo protettivo è la manifestazione visibile della protezione conferita dalle Convenzioni a malati, feriti, naufraghi, personale sanitario e religioso, unità e mezzi di trasporto sanitari. Deve essere di grandi dimensioni per essere visibile immediatamente e anche a distanza

50 USO PROTETTIVO DELL’EMBLEMA
- il bracciale - I CG 1949 art. 40 I PA 1977 art. 18 50

51 DIRITTO ALL’USO DELL’EMBLEMA A TITOLO PROTETTIVO
Stabilimenti fissi e formazioni sanitarie mobili delle FF.AA. e delle Società di soccorso Personale sanitario e religioso permanente/temporaneo delle FF.AA. e delle Società di soccorso Materiale sanitario delle FF.AA. e delle Società di soccorso CICR, organismi internazionali della CR e MR e loro personale Società di soccorso riconosciute, anche di un Paese neutrale, non appartenenti alla C.R.

52 USO DISTINTIVO DELL’EMBLEMA Deve essere di dimensioni ridotte
I Conv. Ginevra art. 44 In tempo di pace è destinato ad indicare l’appartenenza di una persona o un bene al movimento internazionale di Croce Rossa. L’uso è autorizzato per attività conformi ai Principi Fondamentali del Movimento. Deve essere di dimensioni ridotte

53 ABUSO DELL’EMBLEMA L’abuso dell’emblema a scopo protettivo in tempo di guerra mette a repentaglio il sistema stesso di protezione costruito dal Diu L’abuso dell’emblema a scopo distintivo indebolisce la sua immagine agli occhi del pubblico e ne riduce il potere protettivo in tempo di guerra

54 ABUSO DELL’EMBLEMA IMITAZIONE USO IMPROPRIO

55 EMBLEMA DEL III PROTOCOLLO O CRISTALLO ROSSO
Introdotto – l’8 dicembre con l’adozione del III Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949

56 EMBLEMA

57 RIFERIMENTI : icrc.org ifrc.org cri.it http://www.icty.org/

58 Dubbi? Angosce? Perplessità? Domande? E ALLORA BENVENUTI IN CROCE ROSSA!!


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