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Tributi comunali: le novità della legge di stabilità 2015 e degli altri recenti provvedimenti di Luigi Giordano TREVISO 1.

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1 Tributi comunali: le novità della legge di stabilità 2015 e degli altri recenti provvedimenti
di Luigi Giordano TREVISO 1

2 Il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015
Pagina 2 TREVISO 2 2

3 Differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015
il bilancio di previsione si approva entro il 31 dicembre dell’anno precedente (art. 1, c. 151, d.lgs. n. 267/00) le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente (art. 1, c. 169, l. n. 296/06) i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 52 d.lgs. n. 446/97) le tariffe, le aliquote ed i regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio (art. 53, c.16, l. n. 388/00) Pagina 3 TREVISO 3

4 Differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015
Differimento (decreto 24 dicembre 2014): al 31 marzo 2015 Applicabilità: bilancio di previsione 2015 aliquote e tariffe 2015 regolamenti tributari 2015 … segue TREVISO

5 I diversi termini per l’approvazione e la pubblicazione delle aliquote e delle tariffe 2015
Pagina 5 TREVISO 5 5

6 Anno 2015 TREVISO 6 Pagina 6 Tributo Approvazione aliquote e tariffe
Modifica aliquote e tariffe Efficacia Effetti ICP, PPAA e TOSAP 31 marzo 2015 31 luglio 2015 (art. 1, c.444, legge n. 228 del 2012) Dall’adozione della delibera comunale Dal 1° gennaio dell’anno di adozione IMU Dalla pubblicazione sul sito del Mef Dal 1° gennaio dell’anno di adozione se pubblicata prima del 28/10 TARI TASI Addizionale comunale all’Irpef Dal 1° gennaio dell’anno di adozione se pubblicata prima del 20/12 Imposta di soggiorno e imposta di sbarco Immediata Dall’efficacia Imposta di scopo Pagina 6 TREVISO 6

7 La modifica del tasso legale di interesse
Pagina 7 TREVISO 7 7

8 La modifica del tasso annuo di interessi legali
Dal Al Tasso Norma Fino al 15/12/1990 5% Art. 1284, comma 1, regio decreto n. 262 del 1942 16/12/1990 31/12/1996 10% Art.1, comma 1, legge n.353 del 1990 01/01/1997 31/12/1998 Art.2, comma 185, legge n.662 del 1996 01/01/1999 31/12/2000 2,5% Decreto ministeriale 10 dicembre 1998 01/01/2001 31/12/2001 3,5% Decreto ministeriale 11 dicembre 2000 01/01/2002 31/12/2003 3% Decreto ministeriale 11 dicembre 2001 01/01/2004 31/12/2007 Decreto ministeriale 01 dicembre 2003 01/01/2008 31/12/2009 Decreto ministeriale 12 dicembre 2007 01/01/2010 31/12/2010 1% Decreto ministeriale 04 dicembre 2009 01/01/2011 31/12/2011 1,5% Decreto 07 dicembre 2010 01/01/2012 31/12/2013 Decreto 12 dicembre 2011 01/01/2014 31/12/2014 Decreto 12 dicembre 2013 01/01/2015 Ad oggi 0,5% Decreto 11 dicembre 2014 Pagina 8

9 La modifica del tasso legale di interesse
Applicabilità: ravvedimento operoso accertamento rimborso legge n. 296 del 2006 – Art. 1, comma 165 “la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento”. Attuazione: non è stato determinato lo scostamento: nessun problema gestionale è stato stabilito lo scostamento rispetto al saggio legale (ad es.: tasso legale aumentato di 3 punti): nessun problema gestionale è stato stabilito il saggio applicabile (ad es.: tasso del 4%): il Comune dove adeguare il proprio regolamento qualora il tasso stabilito non sia più compatibile con i limiti previsti dal ricordato comma 165; in mancanza si applica il tasso legale Pagina 9 TREVISO 9

10 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
TREVISO 10

11 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 Art. 7, comma 1 Sono esenti i: h) terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art.15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (vedi circolare Ministero delle finanze 14 giugno 1993, n. 9) La legge n. 984 del 1977 non è applicabile alla Regione Friuli Venezia Giulia e alle Province autonome di Trento e Bolzano (Corte Costituzionale 15 dicembre 1983, n. 340) Nel Friuli Venezia Giulia probabilmente si può applicare la legge regionale n. 33 del 2002 che, ancorché non fa riferimento all’aspetto fiscale, individua i Comuni montani e quelli parzialmente montani provvedendo anche, per questi ultimi, alla loro delimitazione … segue Pagina 11 TREVISO

12 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Circolare Ministero delle finanze 14 giugno 1993, n. 9 Elenca i Comuni totalmente o parzialmente montani o di collina Nei Comuni totalmente montani o di collina l’esenzione spetta per tutti i terreni Nei Comuni parzialmente delimitati (PD) l’esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; per l’esatta individuazione bisogna rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici Scau (Servizio Contributi Agricoli Unificati) Per i Comuni compresi nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette Province o Regione che delimitino le zone agricole in modo diverso da quello risultante dall’elenco allegato alla circolare … segue Pagina 12 TREVISO

13 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 art. 4, comma 5bis Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l’esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base della altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni … segue Pagina 13 TREVISO

14 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Decreto legge 24/04/2014 n. 66 convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89 (art. 22, commi 2 e 2bis La disposizione apporta le seguenti modifiche: l’individuazione dei Comuni nei quali si applica l’esenzione non è più facoltativa bensì obbligatoria con apposito decreto (da emanare entro il 21 settembre 2014); è prevista l’applicazione dal 2014; è prevista la diversificazione per i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli iap, rispetto agli altri terreni; non è più previsto l’eventuale criterio della redditività dei terreni; è previsto che ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al nuovo decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l’esenzione dall’IMU; è previsto che bisogna ottenere un maggiore gettito Imu annuo, a decorrere dal 2014, non inferiore a 350 milioni di euro; … segue Pagina 14 TREVISO

15 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Decreto legge 24/04/2014 n. 66 convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89 (art. 22, commi 2 e 2bis La disposizione apporta le seguenti modifiche: per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna, detto maggiore gettito è trattenuto dal Ministero dell’interno dalle somme da erogare, a qualsiasi titolo, a ciascun Comune ovvero, in caso di incapienza, dall’Agenzia delle entrate sui riversamenti Imu da F24 o bollettino postale; per i Comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, il recupero avviene in sede di compartecipazione ai tributi erariali; con decreto del Ministero dell’interno (da emanare entro il 21 settembre 2014) sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l'esenzione dall’IMU … segue Pagina 15 TREVISO

16 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Decreto interministeriale 28 novembre 2014 Il versamento per l’anno d’imposta 2014 è effettuato in una unica soluzione, entro il 16 dicembre 2014 Altitudine al centro Terreni agricoli esenti Terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile Da 601 metri Tutti Esenti Da 281 a 600 metri Quelli posseduti da coltivatori diretti o iap, anche se concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti o iap. Fino a 280 metri Nessuno Pagina 16 TREVISO

17 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Decreto legge 16 dicembre 2014, n. 185, in corso di conversione Art. 1 Differisce al 26 gennaio 2015 il termine per il versamento dell’Imu dovuta per l’anno d’imposta 2014 In assenza di una specifica aliquota deliberata dal Comune per i terreni agricoli, si applica l’aliquota del 7,6 per mille Per effetto del predetto differimento del termine di versamento, i Comuni provvedono all’accertamento convenzionale, a titolo di (presunto) maggior gettito Imu, dell’importo della riduzione del fondo di solidarietà comunale 2014, come risultante dallo stesso decreto interministeriale 28 novembre 2014 È disposto, altresì, il maggiore accertamento del fondo di solidarietà comunale per lo stesso anno 2014 relativamente alla perdita Imu per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, ai quali è riconosciuta l’esenzione dall’Imu … segue Pagina 17 TREVISO

18 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Art. 1, commi 692 e 693 Ripropongono le medesime disposizioni contenute nell’art. 1 del decreto legge 16 dicembre 2014, n. 185, ossia: è differito al 26 gennaio 2015 il termine (prima fissato al 16 dicembre 2014) per il versamento dell’Imu dovuta per l’anno d’imposta 2014 relativa ai terreni agricoli che, a seguito dell’approvazione del decreto interministeriale 28 novembre 2014, non sono più considerati esenti relativamente alla aliquota da applicare per il calcolo dell’imposta dovuta per i predetti terreni, in assenza di una specifica aliquota deliberata dal Comune per i terreni agricoli, si applica l’aliquota del 7,6 per mille … segue Pagina 18 TREVISO

19 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Art. 1, commi 692 e 693 Ripropongono le medesime disposizioni contenute nell’art. 1 del decreto legge 16 dicembre 2014, n. 185, ossia: per effetto del predetto differimento del termine di versamento, i Comuni provvedono all’accertamento convenzionale (senza, però, risolvere il problema di cassa), a titolo di (presunto) maggior gettito Imu, dell’importo della riduzione del fondo di solidarietà comunale 2014, come risultante dallo stesso decreto interministeriale 28 novembre 2014 è disposto, altresì, il maggiore accertamento del fondo di solidarietà comunale per lo stesso anno 2014 relativamente alla perdita Imu per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, ai quali è riconosciuta l’esenzione dall’Imu … segue Pagina 19 TREVISO

20 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Tar Lazio, sez. II, decreto del Presidente del 22 dicembre 2014, n. 6651 Sospende, fino al 21 gennaio 2015 (data della trattazione collegiale), l’efficacia del decreto Interministeriale 28 novembre 2014 per la “assoluta incertezza dei criteri applicativi, con particolare riguardo a quello dell’altitudine, ben potendo essere assoggettato a imposizione un terreno posto a più di 600 metri in agro di comune posto notevolmente al di sotto di tale altezza”. Nella trattazione collegiale del 21 gennaio 2015 non è stata confermata la sospensione e si è fissato il merito al 17 giugno 2015. Tar Lazio, decreto del Presidente del 14 gennaio 2015, n. 126 Sospende, fino al 4 febbraio 2015 (data della trattazione collegiale), l’efficacia del decreto Interministeriale 28 novembre 2014 per le medesime ragioni del decreto n Pagina 20 TREVISO

21 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 in G.U. Serie Generale n. 19 del 24 gennaio 2015 Art. 1 DALL’ANNO 2015 Comuni (elenco ISTAT) L’esenzione ex lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 si applica: Totalmente montani (3.456) A tutti i terreni agricoli nonché a quelli non coltivati Parzialmente montani (655) Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o iap, anche se concessi dagli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti o iap. Non montani (3.937) Nessun terreno Pagina 21 TREVISO

22 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Comuni montani secondo l’Istat Legge n. 991 del 1952 80% del territorio comunale sopra i 600 metri ovvero dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non minore di 600 metri Pagina 22 TREVISO

23 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 – Art. 1 in G.U. Serie Generale n. 19 del 24 gennaio 2015 PER L’ANNO 2014 Comuni (elenco ISTAT) L’esenzione ex lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 si applica: Totalmente montani (3.456) A tutti i terreni agricoli nonché a quelli non coltivati Parzialmente montani (655) Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o iap, anche se concessi dagli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti o iap Non montani (3.937) Nessun terreno Con altitudine al centro da 601 metri Con altitudine al centro da 281 a 600 metri Tutti Terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile Pagina 23 TREVISO

24 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 in G.U. Serie Generale n. 19 del 24 gennaio 2015 Art. 1 La perdita di gettito Imu relativa ai terreni esenti secondo il D.M. 28 novembre 2014 ma imponibili ai sensi del decreto legge n. 4 del 2015 è compensata, con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Mef, utilizzando lo stanziamento previsto dal comma 5bis dell’art. 4 del decreto legge n. 16 del 2014 Il versamento dell’Imu 2014 è dovuto entro il 10 febbraio 2015 È abrogato il comma 5bis dell’art. 4 del decreto legge n. 16 del 2014 … segue Pagina 24 TREVISO

25 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 – Art. 1 A decorrere dall’anno 2015, le variazioni compensative di risorse conseguenti le nuove regole di esenzione valevoli dal 2015, sono operate, nelle misure riportate nell’allegato A al presente provvedimento, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, nell’ambito del fondo di solidarietà comunale e con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 Per l’anno 2014, le variazioni compensative di risorse conseguenti le nuove regole di esenzioni valevoli per il 2014, sono confermate nella misura di cui all’allegato B al presente provvedimento I rimborsi ai comuni sono indicati nell’allegato C al presente provvedimento e tali comuni sono autorizzati, sulla base del medesimo allegato, a rettificare gli accertamenti, a titolo di fondo di solidarietà comunale e di gettito IMU, del bilancio … segue Pagina 25 TREVISO

26 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 – Art. 1 Provvedimento Importo a debito Importo a credito Saldo Decreto 28 novembre 2014 (Allegato A) € ,38 € ,13 € ,25 Decreto legge n. 4 del 2015 (Allegato A) € ,63 € ,19 € ,44 Decreto legge n. 4 del 2015 (Allegato B) € ,30 € ,33 Decreto legge n. 4 del 2015 (Allegato C) € ,92 Pagina 26 TREVISO

27 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Risoluzione Mef 3 febbraio 2015, n. 2/DF Per i Comuni parzialmente montani, l’esenzione si applica solo nel caso in cui i terreni siano posseduti da coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP); quindi anche in ipotesi di comodato o affitto ad un CD ovvero ad un IAP rimane fermo il requisito del possesso in capo ad un CD ovvero un IAP (il possessore deve, comunque, possedere e condurre almeno un altro terreno). Pertanto, non sono esenti quei terreni che, ancorché concessi in comodato ovvero in affitto ad un CD o un IAP, non sono posseduti da un CD o da un IAP. Trattandosi, infatti, di una disposizione di esenzione, la stessa è suscettibile soltanto di interpretazione letterale senza possibilità, attraverso interpretazioni analogiche o estensive, di ricomprendervi ipotesi non espressamente previste dalla norma; il tutto in conformità del principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 288 del 12 gennaio 2012; pertanto, non è possibile aderire, come prospettato nel quesito, a “criteri interpretativi logico-sistematici della disposizione, atteso che un mero richiamo alla lettera della norma, troverebbe applicazione in casi molto rari” … segue Pagina 27 TREVISO

28 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Risoluzione Mef 3 febbraio 2015, n. 2/DF L’eventuale aliquota per “altri immobili” stabilita dal Comune non può considerarsi aliquota specifica per i terreni agricoli e, pertanto, per i terreni divenuti non più esenti si applica l’aliquota del 7,6 per mille L’esenzione prevista per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile è limitata all’annualità d’imposta 2014 Spetta il rimborso per i versamenti effettuati per i terreni che non erano considerati esenti ai sensi del decreto interministeriale 28 novembre 2014 e che, invece, lo sono ai sensi del decreto legge n. 4 del 2015 Pagina 28 TREVISO

29 Calcolo della base imponibile per i terreni agricoli
TREVISO 29

30 Calcolo della base imponibile per i terreni agricoli
Art. 13, comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011 Reddito dominicale (rivalutato del 25%) moltiplicato per uno dei seguenti coefficienti … segue Classificazione ICI IMU 2014 Terreno agricolo 75 135 Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola 110 Pagina 30 TREVISO

31 Calcolo della base imponibile per i terreni agricoli
Art. 13, comma 8bis, del decreto legge n. 201 del 2011 I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro e fino a euro ; b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro e fino a euro ; c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro e fino a euro … segue Riduzioni ICI Riduzioni IMU 100% fino a € ,84 100% fino a € 6.000 70% da € ,84 a € ,83 70% da € a € 50% da € ,83 a € ,38 50% da € a € 25% da € ,38 a € ,22 25% da € a € 0% oltre € ,22 0% oltre € Pagina 31 TREVISO

32 Calcolo della base imponibile per i terreni agricoli
Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF La riduzione è di natura soggettiva; pertanto, si applica per intero sull’imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo Se il terreno è posseduto e condotto da più soggetti passivi, la riduzione spetta da ognuno di essi proporzionalmente alla relativa quota di possesso Se non tutti i contitolari conducono il fondo, l’agevolazione si applica soltanto a chi conduce il fondo ed è ripartita proporzionalmente alle quote di possesso di ciascuno di essi Se il fondo è coltivato da una sola persona, gli spetta l’intera agevolazione indipendentemente dalla sua quota di possesso … segue Pagina 32 TREVISO

33 Calcolo della base imponibile per i terreni agricoli
Esempio di calcolo della riduzione della base imponibile Terreno con un valore di € Possesso A 30% (valore pro quota € 7.500) Possesso B 60% (valore pro quota € ) Possesso C 10% (valore pro quota € 2.500) Caso 1: il terreno è coltivato da tutti Riduzione della base imponibile per A (€ 6.000*0,3*1) + (€ 9.500*0,3*0,7) + (€ 9.500*0,3*0,5) = € 5.220 Riduzione della base imponibile per B (€ 6.000*0,6*1) + (€ 9.500*0,6*0,7) + (€ 9.500*0,6*0,5) = € Riduzione della base imponibile per C (€ 6.000*0,1*1) + (€ 9.500*0,1*0,7) + (€ 9.500*0,1*0,5) = € 1.740 Totale riduzione €  … segue Pagina 33 TREVISO

34 Calcolo della base imponibile per i terreni agricoli
Esempio di calcolo della riduzione della base imponibile Caso 2: il terreno è coltivato solo da A Riduzione della base imponibile per A (€ 6.000*1*1) + (€ 9.500*1*0,7) + (€ 9.500*1*0,5) = € Riduzione della base imponibile per B € 0 Riduzione della base imponibile per C € 0 Caso 3: il terreno è coltivato da A e da B Riduzione della base imponibile per A (€ 6.000*0,3333*1) + (€ 9.500*0,3333*0,7) + (€ 9.500*0,3333*0,5) = € 5.800 Riduzione della base imponibile per B (€ 6.000*0,6666*1) + (€ 9.500*0,6666*0,7) + (€ 9.500*0,6666*0,5) = € Totale riduzione € … segue Pagina 34 TREVISO

35 Calcolo della base imponibile per i terreni agricoli
Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF In caso di possesso di più terreni, deve essere calcolata proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e deve essere rapportata al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso La modalità di applicazione della suddetta riduzione disciplinata con la circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF è “inventata”, in quanto la norma, a differenza dell’ICI, non la prevede … segue Pagina 35 TREVISO

36 Calcolo della base imponibile per i terreni agricoli
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 Art. 9 1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire; b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire; c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire. 2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l’importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 4.  … segue Pagina 36 TREVISO

37 Calcolo della base imponibile per i terreni agricoli
Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 Art. 13 8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purche’ dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro e fino a euro ; b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro e fino a euro ; c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro e fino a euro Pagina 37 TREVISO

38 La limitazione della leva fiscale Tasi per l’anno 2015
TREVISO 38

39 La limitazione della leva fiscale Tasi per l’anno 2015
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Art. 1, comma 677 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Art. 1, comma 679 Tipologia Aliquote Tasi 2014 Aliquote Tasi 2015 a) Aliquota di base 1 per mille b) Possibilità di riduzione fino a zero Si c) Tasi + Imu non superiore al max Imu 2013 d) Aliquota massima 2,5 per mille Nessuna Possibilità di derogare le lettere c) e d) nella misura massima complessiva dello 0,8 per mille No e) Fabbricati rurali ad uso strumentale Pagina 39 TREVISO

40 La limitazione della leva fiscale Tasi per l’anno 2015
Circolare 29 luglio 2014, n. 2/DF L’extra aliquota Tasi 2014 (e 2015) può superare, per tutte le tipologie di immobili, i seguenti 2 limiti complessivamente dello 0,8 per mille: primo limite: Imu 2014 (2015) + Tasi 2014 (2015) non superiore al massimo previsto dalla legge per l’Imu 2013; secondo limite: aliquota Tasi 2014 (2015) non superiore a 2,5 per mille. … segue Pagina 40 TREVISO

41 La limitazione della leva fiscale Tasi per l’anno 2015
Circolare 29 luglio 2014, n. 2/DF Opzione 1: utilizzo tutto 0,8 per aumentare 1 solo dei 2 limiti Ipotesi 1: se il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il primo limite e porta, quindi, la somma IMU+TASI a 11,4 per mille per gli altri immobili e a 6,8 per mille l’abitazione principale, non potrà fissare un’aliquota TASI superiore al 2,5 per mille Ipotesi 2: se, invece, il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il secondo limite, portando quindi l’aliquota TASI al 3,3 per mille, la somma IMU+TASI non potrà superare il 10,6 per mille per gli altri immobili e il 6 per mille l’abitazione principale … segue Pagina 41 TREVISO

42 La limitazione della leva fiscale Tasi per l’anno 2015
Circolare 29 luglio 2014, n. 2/DF Opzione 2: distribuzione dello 0,8 per aumentare i 2 limiti Si può ipotizzare che lo stesso comune aumenti: dello 0,4 per mille, il primo limite del 10,6 per mille, portando quindi la somma IMU+TASI all’11 per mille per gli altri immobili e al 6,4 per mille per l’abitazione principale del restante 0,4 per mille il secondo limite del 2,5 per mille, arrivando quindi ad aumentare l’aliquota TASI al massimo al 2,9 per mille … segue Pagina 42 TREVISO

43 La limitazione della leva fiscale Tasi per l’anno 2015
Circolare 29 luglio 2014, n. 2/DF Aliquote conformi alla norma Esempio 1 In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione solo per aumentare il secondo limite (vedi aliquota TASI a 3,3 per mille) e correttamente non ha effettuato alcun aumento del primo limite relativo alla somma IMU+TASI che non supera il 10,6 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale e il 6 per l’abitazione principale … segue IMU TASI (Secondo limite) SOMMA (Primo limite) Aliquota ordinaria 10,6 Immobili locati 9,0 1 10,0 Fabbricati merce 3,3 (2,5+0,8) Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 6 Pagina 43 TREVISO

44 La limitazione della leva fiscale Tasi per l’anno 2015
Circolare 29 luglio 2014, n. 2/DF Aliquote conformi alla norma Esempio 2 In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione solo per aumentare il primo limite e ha pertanto lasciato invariato il secondo limite relativo all’aliquota TASI … segue IMU TASI (Secondo limite) SOMMA (Primo limite) Aliquota ordinaria 10,6 0,8 11,4 (10,6+0,8) Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 2,5 Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 6 6,8 (6+0,8) Pagina 44 TREVISO

45 La limitazione della leva fiscale Tasi per l’anno 2015
Circolare 29 luglio 2014, n. 2/DF Aliquote conformi alla norma Esempio 3 In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione per aumentare il primo limite di 0,4 per mille e il secondo limite di 0,4 per mille. Ovviamente, la maggiorazione può essere ripartita in misura non uguale tra i due limiti e può essere anche non utilizzata per alcune fattispecie, come è avvenuto nell’esempio per l’aliquota TASI fissata per l’abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 e per l’aliquota ordinaria … segue IMU TASI (Secondo limite) SOMMA (Primo limite) Aliquota ordinaria 10,1 0,9 11 (10,6+0,4) Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 2,9 (2,5+0,4) Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 5 1,4 6,4 (6+0,4) Pagina 45 TREVISO

46 La limitazione della leva fiscale Tasi per l’anno 2015
Circolare 29 luglio 2014, n. 2/DF Aliquote non conformi alla norma Esempio 1 In questo caso, la delibera non sarebbe rispettosa dei limiti sopra ricordati posti dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D. L. n. 16 del 2014, relativamente alla distribuzione complessiva dell’ulteriore margine dello 0,8, in quanto, essendo stato aumentato il secondo limite relativo alla TASI dello 0,5 per mille (3 = 2,5+0,5), il primo limite, relativo alla somma TASI + IMU, avrebbe potuto essere aumentato solo dello 0,3 per mille e, quindi, fino al 10,9 per mille, cosa che non è avvenuta, poiché è stato raggiunto il limite dell’11,1 per mille (11,1= 10,6+0,5). … segue IMU TASI (Secondo limite) SOMMA (Primo limite) Aliquota ordinaria 8,3 2,8 (2,5+0,3) 11,1 (10,6+0,5) Immobili locati 9,9 1 10,9 (10,6+0,3) Immobili tenuti a disposizione 10,6 0,5 Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 3 (2,5+0,5) Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 4,6 1,7 6,3 (6+0,3) Pagina 46 TREVISO

47 La limitazione della leva fiscale Tasi per l’anno 2015
Il comune se volesse mantenere il secondo limite (aliquota TASI) al 3 per mille dovrebbe necessariamente ridurre il primo limite al 10,9 agendo sulle aliquote dei tributi previste per gli immobili ad aliquota ordinaria e per quelli tenuti a disposizione, fermo restando il limite massimo dell’aliquota TASI al 3 per mille. Si può ipotizzare il seguente intervento correttivo: In questo modo, l’ammontare complessivo della maggiorazione è distribuito correttamente tra i due limiti, in quanto il primo limite risulta aumentato di 0,3 per mille e il secondo di 0,5 per mille. … segue IMU TASI (Secondo limite) SOMMA (Primo limite) Aliquota ordinaria 8,1 2,8 (2,5+0,3) 10,9 (10,6+0,3) Immobili locati 9,9 1 Immobili tenuti a disposizione 10,6 0,3 Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 3 (2,5+0,5) Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 4,6 1,7 6,3 (6+0,3) Pagina 47 TREVISO

48 La limitazione della leva fiscale Tasi per l’anno 2015
Circolare 29 luglio 2014, n. 2/DF Aliquote non conformi alla norma Esempio 2 In questo caso, la maggiorazione è stata utilizzata nella misura dello 0,8 per mille per ciascun limite, in quanto il secondo limite relativo alla TASI è stato elevato dal 2,5 al 3,3 per mille e contestualmente il primo limite, relativo alla somma TASI + IMU, è stato elevato, seppure limitatamente all’abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9, dal 6 al 6,8 per mille. … segue IMU TASI (Secondo limite) SOMMA (Primo limite) Aliquota ordinaria 10,6 Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 3,3 (2,5+0,8) Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 3,5 6,8 (6+0,8) Pagina 48 TREVISO

49 La limitazione della leva fiscale Tasi per l’anno 2015
Qualora il comune voglia mantenere il secondo limite (aliquota TASI) al 3,3 per mille, utilizzando quindi tutta la maggiorazione, deve mantenere il primo limite relativo all’abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 al 6 per mille agendo sulle aliquote dei tributi previste per tale tipologia di immobili. Si può ipotizzare il seguente intervento correttivo: In questo modo, la maggiorazione è distribuito correttamente tra i due limiti, in quanto il primo limite risulta aumentato di 0,3 per mille e il secondo di 0,5 per mille. IMU TASI (Secondo limite) SOMMA (Primo limite) Aliquota ordinaria 10,6 Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 3,3 (2,5+0,8) Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 3,5 2,5 6 Pagina 49 TREVISO

50 L’invio dei modelli di pagamento Tasi compilati
TREVISO 50

51 L’invio dei modelli di pagamento Tasi compilati
 Art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Come modificato dall’art. 4, comma 12quater, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 a decorrere dall’anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli Pagina 51 TREVISO

52 L’accatastamento dei fabbricati a destinazione speciale
TREVISO 52

53 L’accatastamento dei fabbricati a destinazione speciale
Fonti legislative: art. 10 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 Contenuto: La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all’art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche … segue Pagina 53 TREVISO

54 L’accatastamento dei fabbricati a destinazione speciale
Fonti legislative: art. 1, commi 244 e 245, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 Contenuto: nelle more dell’attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012 ai fini dell’applicazione delle predette disposizioni, non sono prese in considerazione dagli uffici dell’Agenzia delle entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale difformi dalle istruzioni di cui alla circolare n. 6/2012 … segue Pagina 54 TREVISO

55 L’accatastamento dei fabbricati a destinazione speciale
Circolare del 30/11/2012 n. 6 - Agenzia del Territorio - Direzione Centrale Catasto e cartografia  Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi Sintesi: tra le componenti oggetto della stima catastale, per le unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, rilevano, oltre alle strutture edilizie, anche le installazioni connesse od incorporate ai fabbricati o comunque stabilmente infisse ad essi “… tutte quelle componenti … … che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, sono da considerare elementi idonei a descrivere l'unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale”. in sintesi, al fine di valutare quale impianto debba essere incluso o meno nella stima catastale, deve farsi riferimento non solo al criterio dell’essenzialità dello stesso per la destinazione economica dell’unità immobiliare, ma anche alla circostanza che lo stesso sia “fisso”, ovvero stabile (anche nel tempo), rispetto alle componenti strutturali dell’unità immobiliare Pagina 55 TREVISO

56 L’imposta municipale secondaria (Imus)
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57 L’imposta municipale secondaria (Imus)
Fonti legislative: artt. 7 e 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 Contenuto: è istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 (il termine è stato differito al 1° gennaio 2015 dal comma 714 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147) è introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale, per sostituire: Tosap Cosap Icp e diritti sulle pubbliche affissioni il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari addizionale ex-ECA (già abrogata dal comma 46 dell’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011) … segue Pagina 57 TREVISO 57

58 L’imposta municipale secondaria (Imus)
Contenuto: con regolamento ministeriale è dettata la disciplina generale in base ai seguenti criteri: il presupposto del tributo è l’occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari (non sono previste: l’occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, quelle di suolo pubblico su tratti di strada statale e provinciale nei centri abitati con popolazione superiore a abitanti e le fattispecie dell’imposta sulla pubblicità) il soggetto passivo è colui che effettua l’occupazione. Se l’occupazione è effettuata con impianti pubblicitari è obbligato in solido il soggetto che utilizza l’impianto per diffondere il messaggio pubblicitario … segue Pagina 58 TREVISO 58

59 L’imposta municipale secondaria (Imus)
Contenuto: con regolamento ministeriale è dettata la disciplina generale in base ai seguenti criteri: l’imposta è determinata in base ai seguenti elementi: durata dell’occupazione entità dell’occupazione, espressa in metri quadrati o lineari fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell’occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell’occupazione ed alla classe demografica del Comune le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati con le medesime regole dell’imposta municipale propria … segue Pagina 59 TREVISO 59

60 L’imposta municipale secondaria (Imus)
Contenuto: con regolamento ministeriale è dettata la disciplina generale in base ai seguenti criteri: l’istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all’affissione di manifesti, per l’adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l’agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni nonché ulteriori modalità applicative del tributo … segue Pagina 60 TREVISO 60

61 L’imposta municipale secondaria (Imus)
Problemi: la decorrenza (1° gennaio 2015) non è stata differita manca, però, il regolamento ministeriale previsto Risoluzione 12 gennaio 2015, n. 1/DF I Comuni non possono introdurre l’imposta municipale secondaria (Imus) in assenza del regolamento governativo. Mancano, infatti, disposizioni normative fondamentali per la compiuta disciplina dell’Imus; in particolare devono essere definite le tariffe massime applicabili per tipologia e finalità dell’occupazione, per zona del territorio comunale oggetto dell’occupazione e per classe demografica del Comune. Le stesse devono essere necessariamente stabilite con regolamento governativo altrimenti si violerebbero la riserva di legge, ex art. 23 della Costituzione, e i limiti della potestà regolamentare, ex art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, con riferimento alle aliquote massime dei singoli tributi … segue Pagina 61 TREVISO 61

62 L’imposta municipale secondaria (Imus)
Risoluzione 12 gennaio 2015, n. 1/DF Fino alla emanazione del regolamento governativo rimangono in vigore le entrate che l’Imus deve sostituire. Ciò si desume dal comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 relativo all’imposta di soggiorno. Anche questo tributo avrebbe dovuto essere disciplinato con regolamento governativo che, comunque,non è mai stato emanato. Tuttavia i Comuni hanno potuto istituire l’imposta di soggiorno con proprio regolamento in virtù della norma di salvaguardia recata all’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 4, la quale stabilisce espressamente che “nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto dal primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo”. Pagina 62 TREVISO 62

63 Le modifiche al ravvedimento operoso
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64 Ravvedimento operoso Riferimenti legislativi:
art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 Condizioni: mancata contestazione della violazione non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza Conseguenze: regolarizzazione della violazione Adempimenti: pagamento del tributo pagamento degli interessi pagamento della sanzione ridotta … segue Pagina 64 TREVISO

65 Ravvedimento operoso Perfezionamento:
pagamento sia del tributo sia degli interessi sia della sanzione Corte di Cassazione, sez. trib., 09 giugno 2011, n il pagamento parziale non perfeziona il ravvedimento e, quindi, è applicabile la sanzione “intera” Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 8 agosto 2012, n l’errato calcolo e versamento degli interessi non perfeziona il ravvedimento e, quindi, è applicabile la sanzione “intera” ed il recupero degli interessi non versati. A nulla rileva l’entità dell’importo non versato ed il richiamo ai principi di tutela ed affidamento della buona fede, previsti dall’art. 10 della legge n. 212 del 2000, dimostrando che si è trattato di un mero errore di calcolo e che era palese la volontà di ricorrere al ravvedimento operoso Applicazione ai Comuni: ex lege … segue Pagina 65 TREVISO

66 VIOLAZIONI COMMESSE FINO AL 28 NOVEMBRE 2008
Ravvedimento operoso Misura del “premio”: VIOLAZIONI COMMESSE FINO AL 28 NOVEMBRE 2008 VIOLAZIONI COMMESSE DAL 29 NOVEMBRE 2008 AL 31 GENNAIO 2011 Entro 30 gg. Entro il termine per la presentazione della dichiarazione ovvero entro un anno se non è prevista la dichiarazione periodica Entro 90 gg. Omesso o parziale versamento 1/8 del minimo (1/8 del 30% pari al 3,75%) 1/5 del minimo (1/5 del 30% pari al 6%) Omessa dichiarazione 1/8 del minimo (1/8 del 100% pari al 12,50%) Entro 30 gg. Entro il termine per la presentazione della dichiarazione ovvero entro un annose non è prevista la dichiarazione periodica Entro 90 gg. Omesso o parziale versamento 1/12 del minimo (1/12 del 30% pari al 2,50%) 1/10 del minimo (1/10 del 30% pari al 3%) Omessa dichiarazione 1/12 del minimo (1/12 del 100% pari al 8,33%) Pagina 66 TREVISO

67 VIOLAZIONI COMMESSE DAL 1°FEBBRAIO 2011
Ravvedimento operoso Legge 13 dicembre 2010, n. 220 Art. 1, c. 20 e c. 22 VIOLAZIONI COMMESSE DAL 1°FEBBRAIO 2011 Entro 30 gg. Entro il termine per la presentazione della dichiarazione ovvero entro un annose non è prevista la dichiarazione periodica Entro 90 gg. Omesso o parziale versamento 1/10 del minimo (1/10 del 30% pari al 3%) 1/8 del minimo (1/8 del 30% pari al 3,75%) Omessa dichiarazione 1/10 del minimo (1/10 del 100% pari al 10%) Pagina 67 TREVISO

68 Ravvedimento operoso RAVVEDIMENTI DAL 1°GENNAIO 2015
Art. 1, comma 637, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 RAVVEDIMENTI DAL 1°GENNAIO 2015 Entro 30 gg. Entro 90 giorni Entro un anno Entro 90 gg. Omesso/parziale versamento 1/10 del minimo (1/10 del 30% pari al 3%) 1/9 del minimo (1/9 del 30% pari al 3,33%) 1/8 del minimo (1/8 del 30% pari al 3,75%) Omessa dichiarazione 1/10 del minimo (1/10 del 100% pari al 10%) Pagina 68 TREVISO

69 Tardivo versamento Riferimenti legislativi:
art. 23, comma 31, del decreto legge 06 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 Contenuto: reintroduce il “tardivo versamento” prevedendo che se il versamento è eseguito entro 15 giorni la sanzione (30%) è ridotta ad 1/15 (2%) per ciascun giorno di ritardo Adempimenti: si deve effettuare il pagamento del tributo non pagato Convenienza: se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 14 giorni Decorrenza: per le violazioni commesse a partire dal 6 luglio 2011 per il principio del “favor rei” anche per i tardivi pagamenti effettuati prima del 6 luglio 2011 salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo (circolare 05 agosto 2011, n. 41/E) Pagina 69 TREVISO

70 Esempio: importo dovuto entro il 16 giugno 2014 (€ 1.000,00)
Tardivo versamento Ravvedimento operoso: la riduzione della sanzione si aggiunge al beneficio del ravvedimento operoso “breve” Esempio: importo dovuto entro il 16 giugno 2014 (€ 1.000,00) il 20 giugno 2014 il contribuente paga € 1.000,00 a titolo di tributo e non effettua il ravvedimento operoso (con il pagamento della sanzione e degli interessi legali) entro il 16 luglio 2011 la sanzione irrogabile è pari ad € 80,00 (8% di € 1.000,00 ossia 30%*4/15) il 20 giugno 2014 il contribuente paga € 1.000,00 a titolo di tributo ed entro il 16 luglio effettua il ravvedimento operoso (con il pagamento della sanzione e degli interessi legali) la sanzione dovuta è pari ad € 8,00 (0,8% di € 1.000,00 ossia 30%*4/15*1/10) Pagina 70 TREVISO

71 La riscossione delle entrate comunali
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72 Tipologie di riscossione
1) Riscossione volontaria: Imu e Tasi: autoliquidazione Tari: liquidazione d’ufficio La riscossione volontaria comprende anche il ravvedimento operoso 2) Accertamento 3) Riscossione coattiva: Strumenti: ruolo (Equitalia) ingiunzione fiscale (tutti gli altri soggetti) Fasi: Cautelare: fermo amministrativo ipoteca Esecutiva: pignoramento presso terzi espropriazione mobiliare espropriazione immobiliare TREVISO

73 Possibili forme di gestione
Art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche disgiuntamente gestione diretta gestione associata società in house società miste (socio privato iscritto all’albo ed affidamento con procedura ad evidenza pubblica) “concessionari minori” operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese UE Affidamento diretto ad Equitalia fino al 31 dicembre 2014 legge 27 dicembre 2013, n Articolo 1, comma 610 Affidamento diretto ad Equitalia fino al 30 giugno 2015 legge 23 dicembre 2014, n Articolo 1, comma 642 TREVISO

74 La riscossione a mezzo ruolo
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75 Riscossione a mezzo ruolo
Riscossione volontaria a mezzo ruolo Riscossione coattiva a mezzo ruolo “Avviso bonario” Cartella Azioni cautelari Azioni esecutive TREVISO

76 Il rimborso delle spese delle procedure
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77 Rimborso spese procedura esecutiva
Fonti legislative: art. 17, commi 6-7ter, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 … segue Casistica Chi paga le spese In caso di riscossione Il debitore In caso di discarico L’ente creditore In caso di diniego del discarico Equitalia TREVISO

78 Rimborso spese procedura esecutiva
Decreto legge 06 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 Art. 23, commi 32-33 dal 1°gennaio 2011 rimborso delle spese anche prima della trasmissione della comunicazione di inesigibilità richiesta di Equitalia entro il 30 marzo dell’anno successivo rimborso erogato entro il 30 giugno dell’anno di richiesta in caso di mancata erogazione l’Agente è autorizzato a compensare le somme a titolo di rimborso con i riversamenti da effettuare se successivamente si riscuote: restituzione delle spese, maggiorate degli interessi legali, all’Ente entro il 30 novembre di ciascun anno se successivamente si nega il discarico: l’Ente richiede la restituzione delle spese, maggiorate degli interessi legali, all’Agente che le restituisce entro il 10° giorno successivo alla richiesta … segue TREVISO

79 Rimborso spese procedura esecutiva
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Art. 1, comma 685 Spese maturate negli anni per le procedure poste in essere per conto dei Comuni: a carico del bilancio dello Stato Pagamento: in 20 rate annuali di pari importo, a partire dal 30 giugno 2018 Istanza di Equitalia al Mef entro il 31 marzo 2015 In caso di diniego di discarico: riversamento da parte di Equitalia all’entrata del bilancio dello Stato TREVISO

80 Il discarico per inesigibilità
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81 Il discarico per inesigibilità
Fonti legislative: art. 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 art. 36, comma 4-sexies, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 art. 1, comma 682, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 Contenuto: 1) Equitalia trasmette, anche in via telematica, la comunicazione di inesigibilità secondo le disposizioni del contenute nel decreto ministeriale 22 ottobre 1999 entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. La comunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell’anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa (le parole in azzurro sono state aggiunte dalla lettera a) del comma 682 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) … segue TREVISO

82 Il discarico per inesigibilità
Contenuto: 2) Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico: a) la mancata notifica, imputabile al Concessionario, della cartella di pagamento nei seguenti termini: … segue Ruoli consegnati Termine Fino al 31 luglio 2002 31 dicembre 2002 Dal 1° agosto 2002 al 30 giugno 2005 Entro il 5° mese successivo alla consegna del ruolo dal 1° luglio 2005 al 09 agosto 2005 entro il 12° mese successivo alla consegna del ruolo (ordinario) ovvero entro il 6° mese successivo alla consegna del ruolo (straordinario) dal 10 agosto 2005 al 31 ottobre 2009 entro l’11° mese successivo alla consegna del ruolo (ordinario) ovvero entro il 6° mese successivo alla consegna del ruolo (straordinario) dal 1° novembre 2009 entro il 9° mese successivo alla consegna del ruolo TREVISO

83 Il discarico per inesigibilità
Contenuto: 2) Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico: b) la mancata comunicazione, anche telematica, con cadenza annuale, dello stato della riscossione. La prima comunicazione deve essere effettuata entro il 18° mese successivo alla consegna del ruolo (la disposizione è stata eliminata dalla lettera b) del comma 682 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) c) la mancata presentazione, entro il 3° anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità. La comunicazione è successivamente integrata se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al Concessionario la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1 entro i termini stabiliti dalla legge (la disposizione è stata così sostituita dalla lettera b) del comma 682 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) … segue TREVISO

84 Il discarico per inesigibilità
Contenuto: 2) Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico: d) il mancato svolgimento dell’azione esecutiva, diversa dalla espropriazione mobiliare (la esclusione della espropriazione mobiliare è stata introdotta dal comma 34 dell’art. 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) su tutti i beni del contribuente risultanti, al momento del pignoramento, dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza viene comunicata dall’Ente d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall’Ente e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo per vizi ed irregolarità compiute dal Concessionario nell’attività di notifica della cartella di pagamento e nell’ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi Concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull’esito della procedura o che non pregiudicano, in ogni caso, l’azione di recupero (parole aggiunte dalla lettera b) del comma 682 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) … segue TREVISO

85 Il discarico per inesigibilità
Contenuto: 3) decorsi 3 anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota il concessionario è automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l’ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l’attività di controllo ai sensi dell’articolo 20. I crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore (la disposizione è stata così sostituita dalla lettera c) del comma 682 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) … segue TREVISO

86 Il discarico per inesigibilità
Contenuto: 4) l’Ente può, fino al discarico automatico, comunicare al Concessionario l’esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione nonché segnalare azioni cautelari, esecutive e conservative 5) il Concessionario deve conservare, fino al discarico, la documentazione cartacea relativa alla procedura 6) l’Ente, fino al discarico automatico, può richiedere al Concessionario la trasmissione, entro 120 giorni, (parole aggiunte dalla lettera d) del comma 682 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il Concessionario. Se entro 30 giorni dalla richiesta entro tale termine, (parole sostituite dalla lettera d) del comma 682 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) il Concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota TREVISO

87 Il termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità
TREVISO 87

88 Termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità
Fonti legislative: art. 3, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito dalla legge 02 dicembre 2005, n. 248 art. 29, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 art. 1, comma 530, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 art. 1, commi , della legge 23 dicembre 2014, n. 190 … segue TREVISO

89 Termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità
Contenuto: … segue Ruoli consegnati Trasmissione delle comunicazioni di inesigibilità Entro il 31 dicembre 2011 Entro il 31 dicembre 2014 Dal 2012 Entro il 31 dicembre del 3° anno successivo alla consegna del ruolo Comunicazioni di inesigibilità trasmesse Discarico automatico Entro il 31 dicembre 2014 31 dicembre 2017 Dal 2015 Entro 3 anni dalla presentazione della comunicazione di inesigibilità TREVISO

90 Termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Art. 1, comma 684 Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati nell’anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017   … segue TREVISO

91 Termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità
Ruoli consegnati Trasmissione delle comunicazioni di inesigibilità Nell’anno 2014 Entro il 31 dicembre 2017 Nell’anno 2013 Entro il 31 dicembre 2018 Nell’anno 2012 Entro il 31 dicembre 2019 Nell’anno 2011 Entro il 31 dicembre 2020 Nell’anno 2010 Entro il 31 dicembre 2021 Nell’anno 2009 Entro il 31 dicembre 2022 Nell’anno 2008 Entro il 31 dicembre 2023 Nell’anno 2007 Entro il 31 dicembre 2024 Nell’anno 2006 Entro il 31 dicembre 2025 Nell’anno 2005 Entro il 31 dicembre 2026 Nell’anno 2004 Entro il 31 dicembre 2027 Nell’anno 2003 Entro il 31 dicembre 2028 Nell’anno 2002 Entro il 31 dicembre 2029 Nell’anno 2001 Entro il 31 dicembre 2030 Nell’anno 2000 Entro il 31 dicembre 2031   … segue TREVISO

92 Termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Art. 1, comma 687 Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere integrate entro i termini previsti dallo stesso comma 684 In tale caso, il controllo di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 683 del presente articolo, può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma 684   … segue TREVISO

93 Termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Art. 1, comma 686 Fino alla data di presentazione delle comunicazioni previste dal comma 684, l’agente della riscossione resta legittimato a effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Art. 1, comma 688 Alle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684 del presente articolo si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo rispettivamente modificato e sostituito dai commi 682 e 683 del presente articolo. Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro, non sono assoggettate al controllo di cui al citato articolo 19   TREVISO

94 Procedure di discarico per inesigibilità
TREVISO 94

95 Procedure di discarico per inesigibilità
Fonti legislative: art. 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 art. 36, comma 4-sexies, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 … segue TREVISO

96 Procedure di discarico per inesigibilità
Fino al 31 dicembre 2014 Dal 1° gennaio 2015 Violazione 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e) Controllo a campione con criteri stabiliti dall’Ente Controllo a campione, di norma, in misura non superiore al 5% Notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Richiesta della documentazione ex art. 19, comma 6 Notifica atto di contestazione ad Equitalia Notifica atto di contestazione ad Equitalia, a pena di decadenza, entro 180 gg dalla comunicazione di avvio del procedimento ovvero dalla trasmissione della documentazione. L’atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l’esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell’attività Equitalia può produrre osservazioni entro 30 gg Equitalia può produrre osservazioni entro 90 gg Provvedimento definitivo di ammissione o rifiuto del discarico Provvedimento definitivo di ammissione o rifiuto del discarico, a pena di decadenza, entro 60 gg; ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna all’agente della riscossione un termine non inferiore a 12 mesi per l’espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine TREVISO

97 Procedure di discarico per inesigibilità
Fino al 31 dicembre 2014 Dal 1° gennaio 2015 Violazione 19, comma 2, lettere b) e c) Provvedimento definitivo di ammissione o rifiuto del discarico TREVISO

98 Procedure di discarico per inesigibilità
Fino al 31 dicembre 2014 Dal 1° gennaio 2015 In caso di diniego del discarico Equitalia versa, entro 10 giorni dalla notifica del diniego: ¼ dell’importo iscritto a ruolo gli interessi legali decorrenti dal termine ultimo per la notifica della cartella le spese delle procedure rimborsate dall’Ente Entro 90 gg dalla notifica del diniego: definizione con il pagamento di ½ dell’importo iscritto a ruolo ovvero ricorso alla Corte dei conti Definizione con il pagamento di: 1/8 dell’importo iscritto a ruolo ovvero, in assenza di definizione o di ricorso - la somma dovuta è pari a un 1/3 dell’importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese TREVISO

99 Le modifiche al Fondo di solidarietà comunale
TREVISO 99

100 Le modifiche al Fondo di solidarietà comunale
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Art. 1, comma 380 quater con riferimento ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, il 10% dell’importo attribuito ai Comuni interessati a titolo di Fondo di solidarietà comunale è accantonato per essere redistribuito tra i Comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale di cui all’articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento Decreto legge 6 marzo 2013, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Art. 14 il 10% accantonato viene ridistribuito sulla base non solo dei fabbisogni standard bensì anche della capacità fiscale di ciascun Comune, secondo criteri fissati, entro il 15 aprile 2014, mediante intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali in caso di mancata intesa, per l’anno 2014 si utilizza la medesima metodologia del restante 90% del Fondo e la modalità prevista dal 2014 è differita al 2015 … segue TREVISO

101 Le modifiche al Fondo di solidarietà comunale
Legge 23 dicembre 2014, n Art. 1 La norma aumenta dal 10% al 20% la percentuale del Fondo che è accantonata per essere ridistribuita sulla base della capacità fiscale di ciascun Comune e dei fabbisogni standard TREVISO

102 Il processo tributario e le recenti modifiche
TREVISO 102

103 Il processo tributario
Fonti legislative: decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 Oggetto della giurisdizione tributaria (art. 2): appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto: i tributi di ogni genere e specie comunque denominati il classamento catastale il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni restano escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento Difetto di giurisdizione (art. 3) il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie è rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo … segue TREVISO

104 Il processo tributario
Competenze per territorio (art. 4) le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione … segue TREVISO

105 Il processo tributario
Poteri delle commissioni tributarie (art. 7) le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all’ente locale da ciascuna legge d’imposta le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente … segue TREVISO

106 Il processo tributario
Errore sulla norma tributaria (art. 8) la commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce Capacità di stare in giudizio (art. 11) l’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio … segue TREVISO

107 Il processo tributario
Assistenza tecnica (art. 12) le parti, diverse dall’ufficio del Ministero delle finanze o dall’ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato le controversie di valore inferiore ad € 2.582,28 possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste … segue TREVISO

108 Il processo tributario
Spese di giudizio (art. 15) la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile Codice di procedura civile Articolo 92 - Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese. In vigore fino al 12 settembre 2014 1. (omissis) 2. Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. 3. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione. … segue TREVISO

109 Il processo tributario
Articolo 92 - Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese. In vigore dal 13 settembre 2014 Modificato da: Decreto-legge del 12/09/2014 n. 132 Articolo 13 1. (omissis) 2. Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. 3. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione. In vigore dal 11 novembre 2014 Modificato da: Legge del 10/11/2014 n. 162 2. Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. … segue TREVISO

110 Il processo tributario
Il ricorso (art. 18) il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale il ricorso deve contenere l’indicazione: a) della commissione tributaria cui è diretto b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata c) dell’ufficio del Ministero delle finanze o dell’ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto d) dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda e) dei motivi … segue TREVISO

111 Il processo tributario
Il ricorso (art. 18) il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l’indicazione dell’incarico, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell’originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui alle precedenti lettere da a) ad e), ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all’indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero non è sottoscritto … segue TREVISO

112 Il processo tributario
Atti impugnabili e oggetto del ricorso (art. 19) il ricorso può essere proposto avverso: a) l’avviso di accertamento del tributo b) l’avviso di liquidazione del tributo c) il provvedimento che irroga le sanzioni d) il ruolo e la cartella di pagamento e) l’avviso di mora e-bis) l’iscrizione di ipoteca sugli immobili e-ter) il fermo di beni mobili registrati f) gli atti relativi alle operazioni catastali g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie … segue TREVISO

113 Il processo tributario
Atti impugnabili e oggetto del ricorso (art. 19) i predetti atti devono contenere l’indicazione: del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto della commissione tributaria competente delle relative forme da osservare per la proposizione del ricorso gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo … segue TREVISO

114 Il processo tributario
IMPUGNABILITA’ DELL’ESTRATTO DI RUOLO A favore della impugnabilità: Corte di Cassazione, sez. trib., 19 gennaio 2010, n. 724 Corte di Cassazione, sez. VI, 3 febbraio 2014, n. 2248 Contro la impugnabilità: Corte di Cassazione, sez. trib., 15 marzo 2013, n. 6610 Corte di Cassazione, sez. trib., 19 marzo 2014, n. 6395 Remissione alle Sezioni Unite: Corte di Cassazione, ordinanza 11 luglio 2014, n … segue TREVISO

115 Il processo tributario
Proposizione del ricorso (art. 20) il ricorso è proposto mediante notifica la spedizione del ricorso a mezzo posta dev’essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s’intende proposto al momento della spedizione Termine per la proposizione del ricorso (art. 21): il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato … segue TREVISO

116 Il processo tributario
Costituzione in giudizio del ricorrente (art. 22): il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale all’atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l’indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso l’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce in giudizio … segue TREVISO

117 Il processo tributario
Costituzione in giudizio del ricorrente (art. 22): in caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell’atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l’atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile unitamente al ricorso, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi … segue TREVISO

118 Il processo tributario
Costituzione in giudizio della parte resistente (art. 23): la parte resistente si costituisce in giudizio entro 60 giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale la costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa … segue TREVISO

119 Il contributo unificato
Decorrenza: 7 luglio 2011 Soggetto passivo: la parte che per prima si costituisce in giudizio (il contributo non è dovuto dal resistente se il ricorrente o l’appellante non si costituiscono in giudizio) … segue TREVISO

120 Contributo unificato nel processo tributario
Importo: Aumento della metà del contributo unificato: il difensore non indica il proprio indirizzo di PEC la parte che sta in giudizio personalmente non indica il proprio codice fiscale … segue Fino ad € 2.582,28 € 30,00 Oltre ad € 2.582,28 e fino ad € 5.000,00 € 60,00 Oltre ad € 5.000,00 e fino ad € ,00 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile (es. le controversie catastali) € 120,00 Oltre ad € ,00 e fino ad € ,00 € 250,00 Oltre ad € ,00 e fino ad € ,00 € 500,00 Oltre ad € ,00 € 1.500,00 Pagina 120

121 Contributo unificato nel processo tributario
Valore della lite: importo del tributo, al netto degli interessi e delle sanzioni importo delle sanzioni se il ricorso attiene soltanto ad esse Circolare n. 1/DF del 21 settembre 2011 in appello, il valore della lite si identifica con il contenuto della sentenza. Se la sentenza ha accolto ovvero rigettato completamente il ricorso, il valore della lite è quello determinato in primo grado nell’appello incidentale, il valore della controversia è costituito dalla parte della sentenza che è oggetto dell’appello stesso Dichiarazione del valore della lite: nelle conclusioni dell’atto di impugnazione se manca la dichiarazione del valore della lite, il processo si presume del valore superiore ad € ,00 MEF Direzione giustizia tributaria – Direttiva n. 2 del 2012 La sanzione della presunzione del valore massimo della lite non deve essere applicata se il difensore o la parte indicano il valore della lite in un atto successivo, datato e sottoscritto, entro 30 giorni dalla data del deposito, anche se l’impugnazione è proposta a mezzo posta … segue Pagina 121

122 Contributo unificato nel processo tributario
Modalità di pagamento: versamento ai concessionari attraverso il modello F23, codice tributo 941-T versamento agli uffici postali attraverso un conto corrente postale intestato alla sezione Tesoreria dello Stato competente per provincia versamenti presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati Allegazione ricevute: al momento della costituzione in giudizio (con la nota di iscrizione a ruolo) Sanzione ed interessi: in caso di omesso o parziale pagamento: dal 100% al 200% del maggiore contributo dovuto interessi al saggio legale decorrenti dal deposito dell’atto oggetto del contributo unificato … segue Pagina 122

123 Contributo unificato nel processo tributario
Soggetti incaricati della verifica del corretto assolvimento del contributo unificato: direttori delle segreterie delle Commissioni Tributarie Rimborso: su istanza da presentarsi, a pena di decadenza, entro 2 anni dal giorno del versamento Imposta di bollo: l’imposta di bollo non si applica agli atti e provvedimenti soggetti al contributo unificato del processo tributario … segue Pagina 123

124 Il processo tributario
Produzione di documenti e motivi aggiunti (art. 24): i documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti l’integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data in cui l’interessato ha notizia di tale deposito se è stata già fissata la trattazione della controversia, l’interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l’udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire la proposizione dei motivi aggiunti e la difesa della parte resistente … segue TREVISO

125 Il processo tributario
Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d’ufficio del processo e fascicoli di parte (art. 25) la segreteria della commissione tributaria iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d’ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio la segreteria sottopone al presidente della commissione tributaria il fascicolo del processo appena formato … segue TREVISO

126 Il processo tributario
Assegnazione del ricorso (art. 26) il presidente della commissione tributaria assegna il ricorso ad una delle sezioni il presidente della commissione potrà assumere gli opportuni provvedimenti affinché i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente Esame preliminare del ricorso (art. 27) il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l’inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo i provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla commissione … segue TREVISO

127 Il processo tributario
Reclamo contro i provvedimenti presidenziali (art. 28) contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla loro comunicazione da parte della segreteria il reclamante, nel termine perentorio di 15 giorni dall’ultima notificazione, a pena d’inammissibilità rilevabile d’ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto per la costituzione in giudizio nei successivi 15 giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie scaduti i termini, la commissione decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio la commissione pronuncia sentenza se dichiara l’inammissibilità del ricorso o l’estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo … segue TREVISO

128 Il processo tributario
Riunione dei ricorsi (art. 29) in qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporne la separazione … segue TREVISO

129 Il processo tributario
Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione (art. 30) il presidente, scaduto il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia e nomina il relatore Avviso di trattazione (art. 31) la segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno 10 giorni liberi prima Deposito di documenti e di memorie (art. 32) le parti possono depositare documenti fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione fino a 10 giorni liberi prima della data di trattazione ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a 5 giorni liberi prima della data della camera di consiglio … segue TREVISO

130 Il processo tributario
Trattazione in camera di consiglio (art. 33) la controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite almeno 10 giorni liberi prima della data di trattazione il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario … segue TREVISO

131 Il processo tributario
Discussione in pubblica udienza (art. 34) all’udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione dell’udienza è redatto processo verbale dal segretario la commissione può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti … segue TREVISO

132 Il processo tributario
Deliberazione del collegio giudicante (art. 35) il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l’esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre 30 giorni Contenuto della sentenza (art. 36) la sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana la sentenza deve contenere: 1) l’indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono 2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo 3) le richieste delle parti 4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto 5) il dispositivo la sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal presidente e dall’estensore … segue TREVISO

133 Il processo tributario
Pubblicazione e comunicazione della sentenza (art. 37) la sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro 30 giorni dalla data della deliberazione il segretario fa risultare l’avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro 10 giorni dal deposito … segue TREVISO

134 Il processo tributario
Richiesta di copie e notificazione della sentenza (art. 38) ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese le parti hanno l’onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti depositando, nei successivi 30 giorni, l’originale o copia autentica dell’originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all’avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l’inserisce nel fascicolo d’ufficio se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, l’appello può essere proposto entro 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza … segue TREVISO

135 Il processo tributario
Estinzione del processo per rinuncia al ricorso (art. 44) il processo si estingue per rinuncia al ricorso il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo la rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l’accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l’estinzione del processo … segue TREVISO

136 Il processo tributario
Estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (art. 46) il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere la cessazione della materia del contendere è dichiarata con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge (con sentenza n. 274 del 12 luglio 2005 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., del terzo comma dell’art. 46 nella parte in cui preclude ai giudici tributari, nella declaratoria di estinzione della controversia per cessazione della materia del contendere, di condannare l’Amministrazione virtualmente soccombente al pagamento delle spese) … segue TREVISO

137 Il processo tributario
Sospensione dell’atto impugnato (art. 47) il ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositata il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno 10 giorni liberi prima in caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, con lo stesso decreto, può motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell’esecuzione fino alla pronuncia del collegio il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile … segue TREVISO

138 Il processo tributario
Sospensione dell’atto impugnato (art. 47) la sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento l’istanza di sospensione è decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa nei casi di sospensione dell’atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre 90 giorni dalla pronuncia gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado … segue TREVISO

139 Il processo tributario
Conciliazione giudiziale (art. 48) ciascuna delle parti può proporre all’altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia la conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d’ufficio anche dalla commissione se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d’imposta, di sanzioni e di interessi la conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata in caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40 per cento delle somme irrogabili in rapporto dell’ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima … segue TREVISO

140 Il processo tributario
I mezzi d’impugnazione (art. 50) i mezzi per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie sono: l’appello il ricorso per cassazione la revocazione (es.: dolo o false prove) … segue TREVISO

141 Il processo tributario
Termini d’impugnazione (art. 51) se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria è di 60 giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo il termine di 6 mesi in caso di mancata notifica della sentenza La riduzione della sospensione feriale dei termini processuali Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito dalla legge 10 novembre 2014, n Articolo 16 La disposizione riduce il periodo di sospensione feriale dei termini processuali … segue Fino al 31 dicembre 2014 Dal 1° gennaio 2015 Dal 1° agosto al 15 settembre Dal 1° agosto al 31 agosto TREVISO

142 Il processo tributario
Giudice dell’appello (art. 52) la sentenza della commissione provinciale può essere appellata alla commissione regionale competente … segue TREVISO

143 Il processo tributario
Forme dell’appello (art. 53) il ricorso in appello contiene l’indicazione: della commissione tributaria a cui è diretto dell’appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto gli estremi della sentenza impugnata l’esposizione sommaria dei fatti l’oggetto della domanda i motivi specifici dell’impugnazione Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell’art. 18, comma 3 il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all’art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell’art. 22, commi 1, 2 e 3 … segue TREVISO

144 Il processo tributario
Forme dell’appello (art. 53) ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena d’inammissibilità, depositare (entro il termine per la costituzione in giudizio – Corte di Cassazione ordinanza n del 10 novembre 2011) copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata (la disposizione, in vigore dal 3 dicembre 2005, è stata abrogata dall’art. 36 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n La circolare n. 31/E del 2014 ha chiarito che la abrogazione si applichi agli appelli proposti a partire dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore della norma) subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della commissione tributaria regionale chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza … segue TREVISO

145 Il processo tributario
Controdeduzioni dell’appellato e appello incidentale (art. 54) le parti diverse dall’appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all’art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena d’inammissibilità, appello incidentale Provvedimenti presidenziali (art. 55) il presidente e i presidenti di sezione della commissione tributaria regionale hanno poteri corrispondenti a quelli del presidente e dei presidenti di sezione della commissione tributaria provinciale Questioni ed eccezioni non riproposte (art. 56) le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s’intendono rinunciate … segue TREVISO

146 Il processo tributario
Domande ed eccezioni nuove (art. 57) nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio Nuove prove in appello (art. 58) il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti … segue TREVISO

147 Il processo tributario
Rimessione alla commissione provinciale (art. 59) la commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale d) quando riconosce che il collegio della commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado … segue TREVISO

148 Il processo tributario
Rimessione alla commissione provinciale (art. 59) al di fuori dei suddetti casi la commissione tributaria regionale decide nel merito dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della commissione tributaria regionale, nei successivi 30 giorni, trasmette d’ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della commissione tributaria provinciale, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte … segue TREVISO

149 Il processo tributario
Non riproponibilità dell’appello dichiarato inammissibile (art. 60) l’appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge Norme applicabili (art. 61) nel procedimento d’appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione … segue TREVISO

150 Il processo tributario
Norme applicabili (art. 62) avverso la sentenza della commissione tributaria regionale può essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell’art. 360, comma 1, del codice di procedura civile Codice di procedura civile Art. 360. (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso) Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. TREVISO

151 La partecipazione dei Comuni al contrasto della evasione erariale e contributiva (cenni)
TREVISO 151

152 Contenuti Materie: evasione erariale evasione catastale evasione contributiva Entrate oggetto della partecipazione dei Comuni al contrasto della evasione erariale e contributiva: IRPEF IRES IVA Imposta di registro Imposta ipotecaria Imposta catastale Tributi speciali catastali Sanzioni civili applicate sui maggiori contributi previdenziali ed assistenziali Pagina 152

153 Contenuti Competenza:
funzione di esclusiva competenza comunale (non può essere esternalizzata) Obbligatorietà: per gli accertamenti “sintetici” (entro 30 gg. dall’invio al Comune della proposta di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate) le DRE inviano le proposte di accertamento soltanto ai Comuni che hanno fornito, a seguito di apposita richiesta, l’indirizzo PEC ed hanno sottoscritto la convenzione con l’Agenzia delle Entrate per gli altri casi è facoltativa Caratteristiche delle segnalazioni: qualificate Trasmissione delle segnalazioni: Siatel v2.0 - punto fisco Portale per i Comuni (Agenzia del Territorio) Software Inps per i periodi di imposta che scadono al 31 dicembre la segnalazione deve essere inviata entro il 30 giugno dello stesso anno Pagina 153

154 Contenuti Compenso: evasione erariale (compreso sanzioni ed interessi): 30% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo (d.l. n. 203 del 2005) 33% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo (d.l. n. 78 del 2010) 50% anche con riferimento alle somme riscosse a titolo non definitivo (d.lgs. n. 23 del 2011) 100% per gli anni 2012, 2013 e (d.l. n. 138 del 2011) 55% per gli anni 2015, 2016 e (l. n. 190 del 2014) evasione contributiva: 33% delle sanzioni civili (d.l. n. 78 del 2010) Pagina 154

155 Contenuti Erogazione del compenso:
somme definitivamente riscosse fino al 30 giugno 2010: 31 maggio 2011 somme definitivamente riscosse dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010: 31 ottobre 2011 somme definitivamente riscosse dall’anno 2011: 31 ottobre dell’anno successivo Se più Comuni concorrono all’accertamento della medesima posizione soggettiva, il compenso viene ripartita in uguale misura tra tutti i Comuni Pagina 155

156 Problematiche applicative
Risorse umane Percentuale di riscossione sull’accertato Differimento dell’incasso Non obbligatorietà dell’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate … segue Pagina 156

157 Problematiche applicative
Indicazione della fonte della segnalazione Nota Direzione Centrale Accertamenti dell’Agenzia delle Entrate n del 7 febbraio 2012 Circa il problema dell’inserimento dei dati del Comune nella motivazione degli avvisi di accertamento, si ritiene di poter utilizzare una formula generica quale “segnalazione di natura qualificata acquisita dall’Ufficio”; infatti, l’indicazione dei dati identificativi dell’ente locale non è necessaria ai fini del rispetto dell’obbligo motivazionale Lo stesso non vale nel caso in cui l’accertamento deriva da un atto amministrativo del Comune (verbale della polizia municipale, accertamento ICI, ecc.) che deve essere allegato, anche per relazionem, all’avviso di accertamento Pagina 157

158 Contenuti Ambiti di applicazione: commercio e professioni
urbanistica e territorio proprietà edilizie e patrimonio immobiliare residenze fittizie all'estero disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva contrasto al lavoro sommerso

159 ricavi/compensi incoerenti rispetto a quelli dichiarati
… segue commercio e professioni: soggetti che pur svolgendo un’attività di impresa, sono privi di partita IVA soggetti che nelle dichiarazioni fiscali hanno dichiarato di svolgere un’attività diversa da quella rilevata in loco ricavi/compensi incoerenti rispetto a quelli dichiarati soggetti che sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive, in qualità di imprese utilizzatrici e di soggetti che gestiscono gli impianti pubblicitari abusivi soggetti che pur qualificandosi enti non commerciali, presentano circostanze sintomatiche di attività lucrative … segue

160 … segue urbanistica e territorio:
soggetti che hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in funzione strumentale alla cessione di terreni ed in assenza di correlati redditi dichiarati soggetti che hanno partecipato, anche in qualità di professionisti od imprenditori, ad operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati ed insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale … segue

161 soggetti persone fisiche nei cui confronti risulta:
… segue proprietà edilizie e patrimonio immobiliare: soggetti persone fisiche nei cui confronti risulta: la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari diverse da abitazioni principali, non indicate nelle dichiarazioni dei redditi la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari abitate, in assenza di contratti registrati, da residenti diversi dai proprietari o dai titolari dei diritti reali di godimento ovvero da soggetti non residenti nelle stesse la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione ICI, in assenza di dichiarazione dei connessi redditi fondiari ai fini dell'imposizione diretta la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione TARSU o Tariffa rifiuti in qualità di occupante dell'immobile diverso dal titolare del diritto reale, in assenza di contratti di locazione registrati ovvero di redditi fabbricati dichiarati dal titolare del diritto reale ai fini dell’imposizione diretta revisione di rendita catastale a seguito di procedura ex art. 1, comma 336, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 per unità immobiliari diverse dall’abitazione principale individuazione di ulteriori fabbricati non accatastati (c.d. “fabbricati fantasma”) … segue

162 … segue residenze fittizie all'estero (solo per le persone fisiche):
soggetti che pur risultando formalmente residenti all'estero, hanno di fatto nel comune il domicilio ovvero la residenza ai sensi dell’art. 43, commi 1 e 2, del codice civile … segue

163 … segue disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva (solo per le persone fisiche): soggetti persone fisiche che risultano avere la disponibilità, anche di fatto, di beni e servizi di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992, come sostituita dal decreto ministeriale 19 novembre 1992, ovvero altri beni e servizi di rilevante valore economico, in assenza di redditi dichiarati con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto … segue

164 Ambiti contrasto al lavoro sommerso:
soggetti che effettuano attività edilizia omettendo la denunzia contributiva relativa all’impresa soggetti che svolgono attività di commercio ambulante o su area pubblica omettendo la Comunicazione Unica ai fini fiscali, amministrativi e previdenziali e/o la denunzia contributiva relativa all’impresa soggetti che svolgono attività commerciale o artigiana omettendo sia la Comunicazione Unica ai fini fiscali, amministrativi e previdenziali che la denunzia contributiva relativa all’impresa


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