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Sistemi elettorali ELETTORATO ATTIVO (suffragio)

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Presentazione sul tema: "Sistemi elettorali ELETTORATO ATTIVO (suffragio)"— Transcript della presentazione:

1 Sistemi elettorali ELETTORATO ATTIVO (suffragio)
LEGISLAZIONE DI CONTORNO (incompatibilità-ineleggibilità) SISTEMI ELETTORALI (formula elettorale + tipo scelta + tipo di collegio)

2 Formule elettorali Proporzionali (plurality) Maggiorit. (majority)
Maggioritario (plurality) Seggio attribuito con magg.rel. dei voti [coll. uninomin.] Regno Unito; USA Proporzionali Seggi attribuiti in proporzione dei voti ottenuti [collegi plurinominali] quoziente elettorale Maggiorit. (majority) Con magg. assoluta [coll. uninomin.] 1° + 2° turno Francia SE Proporzionale “spersonalizzato/personalizzato”: Germania (voto per candidati nei collegi uninominali (per 50% seggi)+voto per liste di partito; clausole sbarramento: partiti con 5% nazionale o con almeno tre mandati di collegio): effetto è proporzionale, posto che seggi attribuiti a liste in proporzione voti ottenuti in seconda scheda, sottratti quelli ottenuti in collegi uninominali; qualora partito ottenga in collegi uninom. N. di seggi > a quanto spettante in base al voto di lista, esso conserva i seggi (“seggi in eccedenza”  non può esistere un N. fisso di seggi al Bundestag). FRANCIA (elez. parlamentari): 1° turno (majority); 2° turno (plurality: ammessi al ballottagio candidati > 12,5% voti; vince chi ha magg. rel.)

3 numero seggi (% popolaz. e voto “eguale”)
FORMULA ELETTORALE (SIST. EL.) - Maggioritari - Proporzionali  (problema dei resti); correttivi (premio magg., soglie sbarramento) {Effetti selettivi-manipolativi / proiettivi} Effetti manipolativi di maggioritario: UK, elezioni 1951 e 1974 hanno attribuito maggioranza seggi a partito con un numero di voti nazionali inferiori al partito finito all’opposizione (USA: elez. presidenziali 2000) UK 2005: Laburisti con 35,3%55,2% dei seggi UK 2010: Conservatori con 36,1% voti 47% seggi Liberal-dem. con 23% voti 9,1% seggi Laburisti con 29% voti  39,9% seggi UK 2015: Conservatori con 36,8 v.50.9% seggi laburisti 30,4 35,7 seggi Nazionalisti scozzesi 4,7 % v. 8,6% seggi Liberal-dem. 7,9 voti  1,2% seggi UKIP 12,6% voti  1 seggio Elezioni Spagna 2015: 1/3 seggi da collegi con meno di 5 seggi, passano primo e secondo partito, raramente il 3°. Altri voti sono persi: se al PP un seggio è costato 59 mila voti, 61 mila al PSOE, a IU più di 460 mila. 2004: Izquierda Unida 3^ forza nazionale più votata (4,96% dei voti), e tuttavia, una volta ripartiti i seggi al Congresso dei deputati, è divenuta la 6^ forza parlamentare. Il sistema elettorale spagnolo premia quindi quei partiti che competono solamente in poche circoscrizioni dove è concentrata la maggior parte del loro elettorato, e penalizza quei partiti di levatura nazionale che hanno forza a livello complessivo, ma non nelle singole circoscrizioni. Da ciò deriva il paradosso che la 3^ forza politica più votata è la 6^ forza in Parlamento. E ciò avviene perché, fondamentalmente, nel 55% delle circoscrizioni vengono eletti fino a un massimo di 5 deputati, il che, unito all'uso di una formula elettorale come quella del metodo D'Hondt, che premia i partiti più votati, produce questo tipo di effetto. Si tratta di una scelta deliberata, la cui formula è canonizzata nell'art. 68 Cost. e che mira come obiettivo principale a stabilizzare un sistema in cui due partiti nazionali a vocazione maggioritaria si giochino la gran parte dei seggi e quindi la partita del Governo in piccole circoscrizioni. Una volta conseguito tale obiettivo principale il sistema intende conseguirne altri due: che i partiti regionalisti siano rappresentati in modo fotografico in modo da facilitarne il lealismo costituzionale e che i partiti nazionali minori ottengano un diritto di tribuna prendendo un seggio a Madrid e uno a Barcellona ITALIA (SE ) il Mattarellum fabbricava in modo significativo e voluto le maggioranze in sede elettorale: nel 1994 il 39,4% dei voti del centrodestra alla Camera produsse il 63,6% dei seggi; nel 1996 il 45,4% dei voti dell'ulivo produsse il 54,9% e nel 2001 il 45,4% dei voti del centrodestra produsse il 59,4% dei seggi. Uno scarto di o anche 20 punti nel passaggio voti-seggi e quello che si produce di norma anche in Gran Bretagna: nel 1992, l'ultima elezione vinta con maggioranza assoluta conservatrice, al 41,9% dei voti corrispose il 51,6% dei seggi; Blair ebbe nel 1997 i1 63,6% dei seggi col 43,2% dei voti, nel 2001 il 62,7% dei seggi col 40,7% dei voti e nel 2005 il 55,2% dei seggi col 35,2% dei voti. È vero che le ultime elezioni hanno provocato la nascita di un Governo di coalizione, ma statisticamente si tratta di un'eccezione alla regola, l'ultima maggioranza relativa era capitata nel 1974. Anche in Germania, oggi, per l'effetto cumulato dello sbarramento e di quel piccolo premio che e costituito dai seggi in esubero assegnati a livello di Land, le maggioranze “costruite” dal sistema elettorale sono frequenti: nel 1994 il centrodestra ha vinto con un 48,4% che è diventato il 50,8%, nel 1998, il centrosinistra col 47,6% trasformato in 51,5% e nel 2002 col 47,1 % trasformato in 50,7%. Oggi (2006) la Merkel governa col 53,4% dei seggi ottenuti col 48,4% dei voti. COLLEGI: delimitaz./grandezza numero seggi (% popolaz. e voto “eguale”) Tipo di Scelta: categorica (uninom.; lista bloc.) ordinale (preferenza)

4 Sistema Elettorale: Italia
Regole costituzionali (elettorato attivo e passivo; principi sul voto; assegnazione dei seggi ai collegi proporzionale alla popolaz. …) Regole legislative (formula elettorale; collegi; ineleggibilità e incompatibilità…)

5 Suffragio univ. (a. 48 e 58 Cost.)
Elettorato attivo Suffragio univ. (a. 48 e 58 Cost.) Iscrizione alle LISTE ELETTORALI (automatica) Elettorato att. ≡ elett. pass. (salvo età) perdita elett. att. => perdita elett. pass. (casi di perdita, art cost.: riserva di legge)

6 Principi cost. sul diritto di voto
- personale, libero, segreto, dovere civico (non giuridico) eguale {eguagl. in entrata -/ in uscita…} (artt. 48.2; 56.4 e 57.4 cost.) Senato “regionale”: Senato USA (2 sen. X Stato) rappresentanza differente rispetto a Camera, 20% elettori (degli stati piccoli) esprime 55% senatori; Italia: 57.3 Cost.: minimo 7 senatori a Regione (Molise 2; Val D’Aosta 1)  senatore Lombardia rappresenta elettori c.ca, mentre sen. Basilicata ne rappresenta solo … Ma struttura nazionale dei partiti (fino ‘93, almeno) ha impedito sostanziale disomogeneità tra le Camere…

7 Legislazione di contorno
Ineleggibilità ≠ Incompatibilità (a. 65; 84.2; 122.2; cost.; l. sul CSM) (ineleggibilità ≠ perdita elettorato pass.) - Discipl. campagne elett. (par condicio, l. 28/2000) - Finanziamento dei partiti/politica (l. 13/2014) - Obbligo di depositare Statuti dei partiti che partecipano a elez. Camera (l. 52/2014) Legge sui Partiti: L. n. 13/2014: Obblighi più di trasparenza che di vera democraticità interna (Statuto redatto «nel rispetto della Costituzione e dell’ordinamento dell’UE», art. 3.2) Benefici economici subordinati a REGISTRAZIONE: statuto (atto pubb.  Registro naz partiti), previo controllo di Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (indip.: giudici scelti da Supreme magistrature tra propri membri e nominati dai Presid Camere), che può subordinare il deposito dello statuto a determinate modifiche; controlla i rendiconti annuali dei partiti e vigila sul rispetto regole su finanziamento privato e applica sanzioni economiche in caso di violaz. Finanziamento: sparirà (dal 2017) rimborso spese elettorali forfettario (a partiti con almeno 2% voti a ultime elez); soli contributi privati (0,2 % IRPEF; detrazioni fiscali su liberalità (limiti per persone fisiche: €) {Limiti: Commissione di garanzia si limita a controllare che gli statuti abbiano in sé i contenuti richiesti dalla legge e a iscrivere il partito nel Registro; Nessun controllo sull’effettivo rispetto degli statuti da parte dei partiti, ma nemmeno esami periodici e magari su impulso delle istituzioni} L. n. 52/2015 (‘Italicum’): «partiti» e «gruppi politici organizzati» (che vogliono partecipare alle elezioni della Camera) devono depositare al Ministero dell’Interno, con il contrassegno, anche il loro statuto: non chiaro se possano presentare emblema e liste solo i partiti in regola con l. n. 13/2014 [Registro nazionale, sub controllo Commissione di garanzia] (o se quei soggetti siano tenuti a depositare lo statuto, ma anche altri gruppi organizzati possano partecipare), come non sono previste esplicite sanzioni per la forza politica che non depositi lo statuto presso il Ministero dell’interno Finanziamento gruppi parlamentari (modifiche ai Regolamenti parl. del 2012): - Bilancio di ciascuna Camera prevede finanziamento dei Gruppi parlam.: quota base + quota variabile (in base a consistenza numerica del Gruppo): vincolo di utilizzare fondi per sole attività collegate strettamente a quelle parlamentari Obbligo di pubblicare statuti e bilanci e rendiconti (annuali, redatti secondo quegli statuti), da sottoporre a controllo di una società di revisione contabile, al cui controllo di regolare tenuta contabilità da parte del Gruppo parl. è subordinata erogazione annuale dei finanziamenti (sul bilancio della Camera) Verifica dei poteri (ineleggibilità, incompatibilità): esclusivamente alla Camera d’appartenenza (a. 66 cost.) (non ammesso sindacato giurisdizionale…)

8 Vecchia LEGGE ELETTORALE n. 270/2005 c.d. ‘Porcellum’
Proporzionale (iper)corretto Seggi attribuiti in proporz. a Liste bloccate di candidati [Camera: in proporz. a risultati nazionali; Senato: in proporz. a ris. Regionali (a cost.)] Soglie sbarramento + Premi di magg. (regionali al Senato)incentivo a coalizioni (facoltative) Premi: CAMERA: 340/630 seggi a coaliz. (o singola lista) con + voti nazion. / SENATO: 55% dei seggi region. a migliore lista sul piano reg. Non esistono soglie minime – eccetto soglie di sbarramento – per conquista del premio Soglie di sbarramento in L. 270/05: CAMERA: coalizioni > 10% di voti sul piano nazionale (singoli partiti in coaliz.: 2%); partiti non coalizzati > 4% SENATO: coalizioni > 20% v. in Regione (singoli partiti in coaliz. 3%); partiti non coalizzati > 8% Incentivo a coalizioni

9 Rappresentatività/Governabilità (contraddizioni della legge 270/2005)
Limiti a Rappresentatività: - Lista bloccata per grandi collegi - candidabilità in ogni collegio (capilista) - soglie sbarr. e premi a grandezza variabile Limiti a Governabilità: Senato non ha premio naz., ergo del tutto casuale esito e inoltre… coalizioni possono sciogliersi dopo il voto

10 INDICAZIONE del PREMIER
Obbligo per Coalizioni/liste di (presentare un comune programma elett. e) indicare il loro “capo” candidato a Pres. Cons., in caso di vittoria coalizione ma… - No indicazione del “capo coalizione” in scheda elettorale né in manifesti (dove vi sono elenchi dei candidati delle liste) Coalizioni possono sciogliersi dopo elezioni (a. 67 cost.) Non è un’elezione del Pres. Cons. (art. 92 Cost.) {Stessa cosa vale per nuova Legge el. Camera (‘Italicum’)} Art. 14-bis, co. 1, l. 52/2015 (Italicum): Contestualmente al deposito del contrassegno …, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elett. nel quale dichiarano il nome del capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al PdR ex art. 92.2, Cost.

11 C.cost. n. 1/2014: incostituzionalità parziale della l. n. 270/2005
Esiti ‘(iper-)sproporzionali’ elezioni febb …> Incostituzionalità di: 1) premio di maggioranza alla Camera (non in sé, ma per «illimitata compressione della rappresentatività dell’assemblea parlamentare»,  Mancanza di soglia min. per conquista del premio consente «eccessiva divaricazione tra composizione dell’organo e volontà dei cittadini espressa attraverso il voto» (Eguaglianza del voto ‘in uscita’) Elezioni febbraio 2013: Camera: Centro Sin. 29,5% voti  345 seggi (54%) Centro Destra 29,1% voti  125 seggi (19,7%) Cinque Stelle 25,5% voti  109 seggi (17,1%) Monti 10,5% voti  47 seggi (7,1%) (altri: 4 seggi) Senato: Centro Sin. 31,6% voti  123 seggi (39 %) Centro Destra 30,7% voti  117 seggi (37 %) Cinque stelle 23,8% voti  54 seggi (17,1%) Monti 9,1% voti  19 seggi (5,8%) (altri: 2 seggi) C. cost. n. 1/2014: Eguaglianza del voto (48 Cost.)‘in uscita’: «principio fondamentale (che), pur non vincolando il legislatore alla scelta di un det. sistema [proporz.>maggior.], esige comunque che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi».

12 ...Incostituzionalità legge elettorale (C. cost. 1/2014)
2) incostituzionalità premi di magg. al Senato: Comprimono «la rappresentatività [del Sen.] in misura sproporzionata rispetto all’obiettivo [della stabilità], incidendo anche sull’eguaglianza del voto»… favorisce «maggioranze parlam. non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto (…) sostanzialmente omogenea» 3) incostituzionale assenza di preferenze: non in sé ma rispetto a l. 270/2005 (liste bloccate in collegi grandi, aggravato da candidabilità multipla)coartata libertà di scelta degli elettori incide sulla stessa libertà del voto (a. 48 Cost.). 3) Assenza di preferenze:  obbligo, rispetto a S.E. della legge 270/2005, di consentire almeno una preferenza Paletti per future riforme: - eliminare pluralità di premi «regionali» al Senato (attenuando al min. rischio di 2 maggioranze diverse); Sistema proporz. con correttivi «naturali» e con potere di scelta (indiretta) degli eletti (collegi molto piccoli: Spagna); Opp. con premi solo a chi supera soglie min. di rappresentatività. Sistemi maggioritari (R.U., Fra)? (esiti «dis-rappresentativi» non sono progettati ma esito casuale delle preferenze degli elettori e della distribuzione del voto) In teoria, affinché non eccessivamente compressa l’eguaglianza (in uscita) del voto, il voto di coloro che hanno votato per il partito di magg. relativa non deve valere più del doppio il voto per altre liste  il premio non dovrebbe consentire un bonus superiore al 15% (con distorsione dell’esito complessivo non superiore al 40%; in ultime elezioni, la distorsione è stata pari al 90%, avendo un partito con il 29% dei voti conquistato il 55% c.ca dei seggi); se si mira a garantire il 55% dei seggi, la soglia minima dovrebbe essere quella del 40% dei voti): G. Scaccia, 2014.

13 Nuova legge elettorale per la Camera: legge 52/2015 ‘Italicum’
100 collegi plurinominali in 20 circoscrizioni (da 3 a 9 seggi in palio per collegio) Pluricandidabilità dei capilista (in 10 collegi max) 2 preferenze (parità di genere) tra chi non è capolista Soglie di sbarramento: 3% sul piano naz Premio di maggioranza Capilista/preferenze Lista vincente (340 seggi): max 100 ai capilista, 240 in base a preferenze Altre liste: (277 seggi: sottratti 12 della Circoscriz Estero e Val d’Aosta): assai improbabile che riescano a ottenere più di un seggio in ciascun collegio  solo i capi lista ce la faranno (più una decina massimo di scelti ex preferenze per il secondo partito, 1 o 2 per partiti radicati, come NCD al Sud o Lega al Nord…) Cade accusa della minoranza PD: Renzi porterebbe con sé max 100/340 ‘fidatissimi’… SENATO: ? Resta normativa ‘di risulta’ dall’incostituz. parziale di C. cost. 1/2014  S.E. proporzionale, con soglie di sbarramento regionali

14 …‘Italicum’ Seggi attribuiti alle liste di partito in proporzione dei voti ottenuti sul piano nazionale con Premio Magg. Premio: 340/630 seggi a chi supera 40% dei voti; altrimenti: a chi vince il ballottaggio tra prime due liste (divieto apparentamenti  No coalizioni); seggi restanti distribuiti in proporz. all’esito del primo turno {dunque: ballottaggio è mera prosecuzione del proced. elett. al fine di attribuire il premio}

15 Incostituzionalità parziale dell’Italicum (C. cost. n. 35/2017)
Ballottaggio: non incostituzionale in sé ma per… Eccessiva compressione della rappresentatività della Camera e dell’eguaglianza del voto: per assenza di soglia di rappresentatività al ballottaggio (54% c.ca dei seggi a un partito che, al primo turno, potrebbe aver ottenuto 30% o meno di voti) (C. cost. suggerisce di attribuire premio di coalizione) Resta premio per lista con > 40% al primo turno. Diversità tra SE Camera/Senato: non incostituzionale in sé, ma nec. ‘sufficiente omogeneità’ per non compromettere FdG parlamentare C. cost. 35/2017 “non è il turno di ballottaggio fra liste in sé, in astratto considerato, a risultare costituzionalmente illegittimo”, ma solo “le specifiche disposizioni della legge n. 52 del 2015, per il modo in cui hanno concretamente disciplinato tale turno, in relazione all’elezione della Camera dei deputati”. “L’applicazione di un sistema con turno di ballottaggio risolutivo, a scrutinio di lista dovrebbe necessariamente tenere conto della specifica funzione e posizione costituzionale di una tale assemblea”, perché il sistema elettorale “non può che esser primariamente destinato ad assicurare il valore costituzionale della rappresentatività”. non è il premio di maggioranza ad essere escluso, purché non provochi “un’eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa” (come stabilito dalla sentenza sul Porcellum, n. 1/2014); non è il sistema di ballottaggio ad essere escluso di per sé, neppure come ballottaggio tra liste; distorsivo del principio di rappresentatività è invece consentire che una lista possa “accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno”. Regole del genere “riproducono così, seppure al turno di ballottaggio, un effetto distorsivo analogo a quello che questa Corte aveva individuato, nella sentenza n. 1 del 2014, in relazione alla legislazione elettorale previgente”; non è perciò accettabile che si trasformi “artificialmente una lista che vanta un consenso limitato, ed in ipotesi anche esiguo, in maggioranza assoluta”, perché così “il perseguimento della finalità di creare una maggioranza politica governante in seno all’assemblea rappresentativa, destinata ad assicurare (e non solo a favorire) la stabilità del governo, avviene a prezzo di una valutazione del peso del voto in uscita fortemente diseguale, al fine dell’attribuzione finale dei seggi alla Camera, in lesione dell’art Cost.”. Qualsiasi altra indicazione andrebbe oltre i compiti della Corte, che non potrebbe “modificare, tramite interventi manipolativi o additivi, le concrete modalità attraverso le quali il premio viene assegnato all’esito del ballottaggio, inserendo alcuni, o tutti, i correttivi la cui assenza i giudici rimettenti lamentano”. Ma qualche piccola indicazione viene suggerita al legislatore, come, per es., “la scelta se attribuire il premio ad una singola lista oppure ad una coalizione tra liste”. (…) “il turno di ballottaggio non è costruito come una nuova votazione rispetto a quella svoltasi al primo turno, ma come la sua prosecuzione. In questa prospettiva, al turno di ballottaggio accedono le sole due liste più votate al primo turno, senza che siano consentite, tra i due turni, forme di collegamento o apparentamento fra liste”. Non ci sono due votazioni, ma la seconda è la prosecuzione della prima: infatti “la ripartizione percentuale dei seggi, anche dopo lo svolgimento del turno di ballottaggio, resta – per tutte le liste diverse da quella vincente, ed anche per quella che partecipa, perdendo, al ballottaggio – la stessa del primo turno”. Sicché, più che un vero e proprio sistema a doppio turno con ballottaggio, la legge censurata sembra un sistema proporzionale con un premio di maggioranza in cui il ballottaggio serve “ad individuare la lista vincente, ossia a consentire ad una lista il raggiungimento di quella soglia minima di voti che nessuna aveva invece ottenuto al primo turno”. Il turno di voto qui scrutinato – con premio assegnato all’esito di un ballottaggio in un collegio unico nazionale con voto di lista – non può essere accostato alle esperienze, proprie di altri ordinamenti, ove al ballottaggio si ricorre, nell’ambito di sistemi elettorali maggioritari, per l’elezione di singoli rappresentanti in collegi uninominali di ridotte dimensioni. In casi del genere, trattandosi di eleggere un solo rappresentante, il secondo turno è funzionale all’obbiettivo di ridurre la pluralità di candidature, fino ad ottenere la maggioranza per una di esse, ed è dunque finalizzato, oltre che alla elezione di un solo candidato, anche a garantirne l’ampia rappresentatività nel singolo collegio. Merita, infine, precisare che l’affermata illegittimità costituzionale delle disposizioni scrutinate non ha alcuna conseguenza né influenza sulla ben diversa disciplina del secondo turno prevista nei Comuni di maggiori dimensioni, già positivamente esaminata da questa Corte (sentenze n. 275 del 2014 e n. 107 del 1996). Tale disciplina risponde, infatti, ad una logica distinta da quella che ispira la legge n. 52 del È pur vero che nel sistema elettorale comunale l’elezione di una carica monocratica, quale è il sindaco, alla quale il ballottaggio è primariamente funzionale, influisce in parte anche sulla composizione dell’organo rappresentativo. Ma ciò che più conta è che quel sistema si colloca all’interno di un assetto istituzionale caratterizzato dall’elezione diretta del titolare del potere esecutivo locale, quindi ben diverso dalla forma di governo parlamentare prevista dalla Costituzione a livello nazionale. La Corte rifiuta di censurare l’Italicum a causa del fatto che, bocciato il referendum, resti in piedi il Senato e rimanga quindi il problema della sua disciplina elettorale. Però lascia trapelare che vi sia in Costituzione un principio per cui per i due rami del Parlamento debbano avere sistemi elettorali sufficientemente omogenei da “non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare”, cioè che “i sistemi adottati, pur se differenti, non devono ostacolare, all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee”.


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