Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
1
La riforma del senato e del titolo V della costituzione
legge costituzionale 1429 ANNO SCOLASTICO 2^AST PROFESSORESSA: FOGLIA ANGELA
2
BICAMERALISMO PERFETTO
SUPERAMNETO BICAMERALISMO PERFETTO L’ aspetto più rilevante del disegno di legge n. 1429è certamente la riforma del senato della repubblica, di cui sono modificati in modo sostanziale le funzioni, composizione e sistema di elezione dei componenti. Il nuovo senato, in particolare , ha un ruolo molto limitato nella funzione legislativa, per cui viene a cessare il sistema di bicameralismo perfetto. Il bicameralismo italiano si è finora caratterizzato per essere perfetto, nel senso che le due camere svolgono esattamente le stesse funzioni, garantendo in tal modo maggiore riflessione in ambito legislativo, esponendo però il sistema a un’ eccessiva lentezza.
3
-Rispetto ai 315 senatori elettivi previsti dal testo costituzionale vigente, il nuovo Senato è composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali eletti dai consigli regionali o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano fra i propri componenti e nella misura di uno per ciascuno fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori; per i consiglieri l’elezione avviene in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione delle elezioni dei consigli regionali secondo le modalità stabilite dalla nuova legge elettorale del Senato -Il Presidente della Repubblica può nominare fino a 5 senatori fra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti: tali senatori restano in carica non a vita ma 7 anni e non possono essere nuovamente nominati -Del nuovo Senato fanno anche parte gli ex Presidenti della Repubblica in qualità di senatori di diritto a vita -I senatori a vita attualmente in carica permangono ad esaurimento nella carica “ad ogni effetto”, ivi compreso quello relativo all’indennità parlamentare che saranno i soli senatori a ricevere
4
FUNZIONI Il nuovo articolo 55 cost. stabilisce che la funzione principale del senato è quella di raccordo tra stato e gli enti locali. Il senato delle autonomie mantiene la funzione di camera deliberante su materie di particolare rilevanza, tra queste previste nel nuovo art. 70 cost. si segnalano: le leggi costituzionali e di revisione costituzionale le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali relative alla tutela delle minoranze linguistiche le norme relative ai referendum popolari le leggi che determinano l’ ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei comuni e delle città metropolitane. l nuovo Senato non avrà più competenze sullo stato di guerra, che dovrà essere deliberato dalla sola Camera dei deputati "a maggioranza assoluta". Inoltre solo la Camera approverà le leggi di amnistia e indulto, e le leggi che recepiscono i trattati internazionali (a meno che non riguardino l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, e in quel caso anche il Senato deve approvarle).Sulle leggi elettorali di Camera e Senato, è previsto che una minoranza di parlamentari possa chiedere un giudizio preventivo di Costituzionalità
5
LE ALTRE NOVITA’ DEL NUOVO SENATO:
scompare la limitazione dell'età nell'elezione del Senato. Indennità solo per i deputati. Scompare dalla Costituzione la possibilità per i senatori di ottenere un'indennità per il ruolo. E da Palazzo Madama scompariranno anche i senatori eletti nella circoscrizione Estero. i consiglieri regionali che sono anche senatori non saranno pagati in più. Il disegno di legge tace su eventuali rimborsi-spese, che saranno regolati da fonti interne di ciascuna Camera.
6
COMPOSIZIONE 315 + senatori a vita cittadini Presidente
“Vecchio senato”: 315 eletti dai cittadini,più i senatori a vita(ex Presidenti della Repubblica e persone nominate dal capo dello stato per altri meriti). 315 + senatori a vita 315 eletti da cittadini Presidente della repubblica 5 nominati dal Senatori a vita Ex presidente della repubblica “Nuovo senato”: 74 consiglieri e 21 sindaci 95 eletti da 100 5 nominati dal Presidente della Repubblica
7
DURATA DELLA CARICA FUNZIONI
“vecchio senato”:durata della legislatura(cinque anni) “nuovo senato”: è collegata alla durata dell’organo territoriale che ha provveduto all’elezione:è al massimo di sette anni per i senatori nominati dal capo dello stato FUNZIONI “vecchio senato ”: funzione legislativa insieme alla Camera dei deputati (bicameralismo perfetto); potere di concedere o di revocare la fiducia al Governo “Nuovo senato”: FUNZIONI Raccordo tra stato ed enti locali Approvazione, insieme alla camera, di leggi Specifiche, (es. leggi elettorali) presentazione di modifiche alle leggi di competenza della camera elezione, in sede congiunta con i deputati, del capo dello stato
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.