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Donne e Media Studio dell’evoluzione dell’immagine della donna negli anni e analisi del complesso normativo vigente con riferimento al caso italiano A.

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Presentazione sul tema: "Donne e Media Studio dell’evoluzione dell’immagine della donna negli anni e analisi del complesso normativo vigente con riferimento al caso italiano A."— Transcript della presentazione:

1 Donne e Media Studio dell’evoluzione dell’immagine della donna negli anni e analisi del complesso normativo vigente con riferimento al caso italiano A cura di Luca De Nicola

2 Indice Excursus storico: - Primo ‘900 Quadro generale
- Durante le guerre - Prima ondata femminismo - Seconda ondata femminismo Quadro generale Riferimenti normativi - CEDAW (1979) - Dichiarazione eliminazione violenza contro le donne (1993) - Conferenza di Pechino (1995) e rapporto relatrice ONU - Convenzione di Istanbul (2011) Mercificazione immagine della donna Evoluzione immagine della donna nella pubblicità Conclusioni Bibliografia

3 Primo ‘900 Ruolo delle donne concentrato nel nucleo familiare
Disparità di genere esteso alla sfera politica

4 Donna madre e casalinga nel primo ‘900

5 Durante le Guerre La stagione bellica della prima metà del Novecento obbliga ad utilizzare le figure femminili anche per impieghi propriamente maschili.

6 Donna lavoratrice durante la Prima Guerra Mondiale

7 Prima ondata femminismo
Spinte post belliche : Femminismo dell’uguaglianza. Azione delle suffragette per il diritto al voto

8 Annie Kenney e Christabel Pankhurst per il voto alle donne

9 Seconda ondata femminismo
Movimenti del ‘68 : Femminismo della differenza. Individualità della donna, portatrice di diritti propri.

10 Donne italiane protestano durante i movimenti del 1968

11 Quadro generale Nonostante le numerose vittorie conseguite dalle donne in campo politico e civile, permane un’immagine femminile stereotipata soprattutto nei canali di comunicazione (TV, Social Media, giornalismo ecc.). Tale visione discriminatoria della donna è causata in gran parte da una cultura collettiva basata sull’idea di inferiorità di genere. Di particolare rilievo è la questione legata alla mercificazione nell’ambito della pubblicità. Infatti ovunque le donne sono ancora oggi raffigurate come oggetti del desiderio maschile o come brave madri di famiglia.

12 Riferimenti comunitari
- CEDAW (1979) - Dichiarazione eliminazione violenza contro le donne(1993) - Conferenza di Pechino (1995) e rapporto relatrice ONU - Convenzione di Istanbul (2011)

13 Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women - CEDAW
La CEDAW è forse il documento di maggior rilievo nel panorama delle normative riguardo la discriminazione delle donne: Art. 4: eliminare le differenze di genere Art. 5: eliminare i pregiudizi basati sull’idea dell’inferiorità dell’uno verso l’altro sesso Art. 10: garantire pari condizioni di orientamento professionale e di accesso agli studi Art. 11: garantire alle donne stesse opportunità di occupazione.

14 Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne
La Dichiarazione è di particolare rilievo poiché per la prima volta vede la violenza di genere come una violenza ‘’strutturale’’. Art. 1: definizione di violenza contro le donne Art. 3: garantire tutti i diritti umani e le liberta fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o ogni altro campo Art. 4: modificare ogni pratica basata sull’idea di inferiorità di uno dei due sessi e su ruoli stereotipati.

15 Conferenza di Pechino Mette le donne su un piano di parità con l'uomo in tutti gli aspetti dell'esistenza. Diritti delle donne sono diritti umani nel significato più pieno del termine. Introduce i principi di empowerment e mainstreaming La Conferenza si è concretata nell'adozione della nuova Piattaforma di Azione di Pechino.

16 Rapporto su attuazione piattaforma di Pechino
La relatrice speciale Rashida Manjoo ha eseguito un’analisi sui cambiamenti avvenuti con la piattaforma di Pechino In particolare tratta nel punto j) la situazione ‘’Donne e media’’ riguardo gli obiettivi di: - accrescere partecipazione e accesso donne al settore dei media. - promuovere un’immagine femminile equilibrata e non stereotipata.

17 Convenzione di Istanbul
Tutelare le donne contro qualsiasi forma di violenza, compresa quella domestica, per proteggere le vittime e perseguire i trasgressori. Art.3 : violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione Art.5 : prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire i colpevoli Art.17 : prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità.

18 Mercificazione della donna nella pubblicità
Merita attenzione anche il ruolo della donna nel settore della pubblicità, il quale è ampiamente criticato poiché spesso lesivo dell’immagine femminile. La visione che viene recepita è difatti frutto di percorsi culturali che da sempre inquadrano la donna come oggetto del desiderio maschile. Questa concezione comporta la mercificazione della figura femminile. Non è raro infatti vedere negli spot donne nel ruolo di madre o casalinga. Meritano particolare attenzione inoltre i riferimenti a quelle pubblicità dove l’attenzione è portata meramente al loro aspetto fisico, come quelle relative a cosmetici, profumi o abbigliamento intimo

19 Continuo rapporto su attuazione piattaforma di Pechino
Rashida Manjoo aggiunge inoltre nel rapporto il problema della rappresentazione della donna nelle pubblicità. Sostiene che ‘’L’ambito della pubblicità è particolarmente cruciale perché le donne sono ancora oggi in prevalenza raffigurate come oggetti sessali o brave mamme di famiglia. Il corpo delle donne, nudo o seminudo, viene utilizzato per vendere qualsiasi tipo di prodotto con immagini che calpestano ed umiliano la dignità della donna. Continua inoltre la reporter: ‘’Al contrario di quanto succede in altri paesi europei, in Italia non esiste una legge che regolamenti o sanzioni le pubblicità sessiste. L’unico ente che opera in materia è l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) che può fornire parere preventivo, se richiesto ma non ha potere di prevenire la diffusione di pubblicità offensive né può applicare sanzioni economiche in caso di eventuale inosservanza delle sue decisioni’’.

20 Evoluzione donna nei canali di comunicazione
Pubblicità capi d’abbigliamento Pubblicità birra

21 Pubblicità birra Peroni
Pubblicità ketchup Pubblicità birra Peroni

22 Pubblicità San Fruit – Sant’Anna Pubblicità Wi-fi – Connetti

23 Pubblicità Amaro del Capo Pubblicità Dolce & Gabbana

24 Conclusioni Nuova normativa vincolante per pubblicità
Miglioramento dell’educazione scolastica Cambiamento culturale come fattore più importante per un miglioramento ma anche il più difficile da scardinare. A cura di Luca De Nicola

25 Bibliografia Riferimenti normativi - CEDAW (1979) - Dichiarazione eliminazione violenza contro le donne (1993) - Conferenza di Pechino (1995) e rapporto relatrice ONU - Convenzione di Istanbul (2011) Google immagini


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