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PRESIDENTE della REPUBBLICA

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Presentazione sul tema: "PRESIDENTE della REPUBBLICA"— Transcript della presentazione:

1 PRESIDENTE della REPUBBLICA
Forma di Gov. Parlamentare [Gov.  (fiducia)  Parlam.] PdR “simbolico”/neutro/super partes (senza poteri “attivi”; extra indirizzo politico) “rappresenta l’unità nazionale” (a Cost.) ma… Tre opzioni:1) potere neutro (monarchia cost.); 2) garante della Costituz. 3) reggitore Stato nei momenti di crisi Luciani (2013): prestazioni escluse: “creazione dell’unità” (mera conservazione di un’unità creata altrove, asse Società (partiti/sindacati/movimenti…)– Parlamento) prestazioni esigibili:1) simboliche (unità naz.); 2) conservaz. e stabilizzaz. dell’unità pol. (gestione crisi gov.; trama di rapporti istituzion. al di sopra di conflittualità politica); 3) difesa Cost. (=/= garanzia, spettante a C. cost.; auctoritas, non potestas, atti e comportamenti non formalizzabili tesi a superamento conflittualità politica; Tenere indenni istituzioni da conflitto politico o sociale, conferma in Napolitano, che è riuscito, in palese crisi dei partiti che dura almeno dal 1994, a non far travolgere le istituzioni)

2 ricostruzione ruolo (compless.) PdR
(PdR “simbolico” ma…) FdGov = modello astratto (“a priori” concettuale che non può essere “prescrittivo”) Prima: analisi disposiz. cost.li (e legisl.ve), Poi: (da loro interpretaz. sistematica) ricostruzione ruolo (compless.) PdR

3 PdR: definizione costituzionale
Art Cost. it. Il PdR è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Art. 5 Cost. fr. Il PdR garantisce il rispetto della Costituzione. Mediante il suo arbitrato, assicura il regolare funzion. dei poteri pubblici e la continuità dello Stato. È garante della indipendenza nazionale, della integrità del territorio e del rispetto dei trattati.

4 Modalità elezione/durata mandato/rieleggibilità
- Singoli poteri (87, 92.2, 88, 74, 135 cost.,…) (eterogeneità -/ ruolo compless.) Modalità elezione/durata mandato/rieleggibilità (83, 85, 88.2 cost.) (margine di ambiguità) Modalità esercizio poteri (89, 90 cost.) (controfirma + irresponsabilità) Resta margine ambiguità: Potere “politico” PdR inversam.te proporz. a potere Partiti e buon funzionamento asse Gov./Parl. Presiede il Consiglio supremo della difesa (CSD): nel ‘03, in occasione di decisione di concedere basi mil. a truppe angloamericane dirette in Iraq, le sinistre premettero su Ciampi affinché si opponesse: Ciampi precisò che politica estera spetta a Gov./Parl. (paradosso che "presidenzialismo" venga propugnato da sinistra, anche se invocato era il parametro dell’a. 11 cost.) … Ma per alcuni, la crisi in Iraq rilancia uso ‘strategico’ di CSD (non mera sede di consultazione tra PdR e Gov): ancora più con crisi libica 2011 (telefonata Obama a Napolitano, e non a Berlusconi, per ringraziare del sostegno assicurato a NATO); Napolitano convoca ogni 4 mesi CSD (ruolo propulsore politiche difesa  rischio marginalizzaz CdM); segreteria affidata prima a Capo di Stato maggiore (Min. difesa), poi articolaz interna Ufficio affari militari PdR. CANDIDATURE? Elezione Saragat (PSDI, 1964: si sblocca al 21° scrut. dopo che egli si rivolse al PCI "Ho posto per la 2^ volta la mia candidatura alla presidenza della Rep. e mi auguro che sul mio nome vi sia la confluenza dei voti di tutti i gruppi democratici e antifascisti" (come dire: accettava anche voti PCI, mostrandosi rappresentante di area più vasta di magg. gov.), in ogni caso DC pretese che voti PCI non fossero contrattati. NEUTRALITà: LEONE era apprezzato per equilibrio mostrato in esercizio prolungato carica di presid. Camera (idem Pertini, Scalfaro, Napolitano), in DC non era a capo di nessuna corrente. EQUILIBRI: DE NICOLA eletto primo PdR subito dopo referendum pro Repubblica del ‘46 (era monarchico) Segni (62-64), della corrente dorotea della DC (centrista, contraria alle aperture a sinistra), fu eletto (con magg. risicata della DC + voti del MSI) subito dopo che presidenza della DC era andata a Moro (corrente pro alleanze a sinistra). PERTINI (1978): già profilatosi che PSI pretendeva un suo uomo, minacciando uscita da maggioranza... strategia degli altri partiti di governo fu quella di proporre/votare uomini sgraditi a Craxi, capo del PSI (Pertini era "unitario", per unione delle Sinistre). Grazia: Grazia a vertici NATO e CIA in caso Abu Omar (sia Napolitano che Mattarella; poi caso Sallusti, 2012): infranta ricostruzione C. cost. 200/2006 (solo finalità umanitarie  politiche): rischio che neutralizzazione del potere di grazia non sia meglio garantito dalla gestione ‘in esclusiva’ da parte di PdR (Scaccia 2013) UE: Formazione gov. Monti ha evindenziato come legittimazione politica europea di leader nazionali incida su FdGov («solo grazie al surplus di forza politica che gli derivava dalla sua ‘investitura’ europea, Napolitano ha potuto dirigere la crisi di governo e farsi garante nei confronti dell’UE della sua risoluzione»: Scaccia 2013, 96) Legittimaz internazionale (crisi libica + crisi economica): NYT 3 dicembre 2011 definiva Napolitano ‘King George’ Media: Permettono consenso popolare a PdR (sondaggio 2011: Napolitano al 90%), PdR trae forza da canali esterni ai partiti e non derivati da essi  legittimaz popolare + legittimaz internazionale (ed europea) => inattuale il modello ‘a fisarmonica’ (poteri PdR ‘in negativo’, riflesso debolezza Gov/Parl) {PdR agisce non in seconda battuta, garante esterno di equilibri elaborati da Partiti, ma d’anticipo, portatore di personale indirizzo: Scaccia 2013}.

5 Controfirma degli atti del PdR
Art. 89 cost. <Nessun atto del PdR è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità> Art. 90 Cost. <Il PdR non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione>

6 Controfirma e Atti del PdR
Monofunzionalità della Controf. (indistinzione giuridica atti PdR attesta collab.Gov./PdR) Polifunzionalità della Controf. (tripartizione atti presidenziali): Atti sost. Gov. (solo formalm. PdR); Atti “propri”; Atti “duumvirali” (nomina gov. + scioglimento Camere) (+ Atti “dovuti” + Atti senza Controf.)

7 Atti “propri” (formalmente e sostanzialmente presidenziali)
- Nomina 5 Giudici costituzionali (a.135 cost. + l. 87/1953) Nomina 5 senatori a vita (a. 59, co. 2, cost.) Rinvio delle leggi (≠ potere di veto, a. 74 cost.) Potere di grazia (Corte cost., sent. n. 200/2006) Messaggi alle Camere

8 Scioglimento anticipato Camere (88 cost.)
Parere obbl. ma non vincol. Pres. Camere “Semestre bianco” (evitare scioglimento Camere x influenzare propria rielezione) (Scioglim. sostanzialmente deciso da partiti, ma… volto a limitare onnipotenza Camere… Governo “elettorale”? Scioglim. preteso dal PdCM? ) Governo elettorale: PdR nomina un Gov. Consapevole che non avrà la fiducia delle Camere, per la sola gestione di scioglimento anticipato e elezioni Riforma Cost (abortita): scioglimento a richiesta del PdCM, «che se ne assume la responsabilità» / Non più vigente neppure nel modello britannico (riforma del 2014).

9 Responsabilità del PdR
Politica: esclusa (PdR non “sfiduciabile”) (=/= resp. “diffusa”… esternazioni…) Giuridica: (civ. e penale) esclusa  immunità “funzionale” (90 cost.) Responsabilità giur. per atti “privati” (improcedibilità per azione penale?) Reati “propri”: alto tradimento + attentato alla Cost. (procedimento e giudizio speciali: Parlam. in seduta c. + Corte cost. integrata) Messa in stato di accusa dell’ex PdR Cossiga: Comitato parlamentare (bicamerale) nel 1992 e ‘93 evitò di portare la discussione dinanzi al Parlam. in s.c. (dibattito sarebbe stato troppo dirompente per le stesse istituzioni…) Processo civile contro Cossiga (sfociato in C. cost. n. 154/04) per dichiarazioni effettuate durante la sua presidenza: non passò tesi per cui indistinguibili atti funzionali (della carica presidenziale) da quelli extra funz. (della persona privata) Improcedibilità per reati extrafunzionali (anteriori alla carica): accuse mosse a Scalfaro (fondi nei del SISDE) assieme ad altri ex ministri; il PM di Roma ritenne “impossibilità” di avviare indagini contro il PdR “per disposizioni costituzionali” (ma Cost. non dice nulla in proposito, così come l. cost. 1/89: autorizzazione a procedere ex Camere per parlamentari e – per reati funzionali – per Ministri non contemplata per PdR; egli stesso dovrebbe dichiarare se propri atti coperti o meno da 90 Cost., non essendo organo collegiale; complicazione data dal succedersi nella carica, per cui un PdR sarebbe chiamato a pronunciarsi su irresponsabilità del suo predecessore…) Nel 1997 pubblicate intercettaz. telefoniche indirette di Scalfaro: nel dibattito parlamentare (coinvolto il Min. della giustizia) emerse tesi del divieto di sottoporre il PdR a qualsiasi forma di intercettazione e dovere del magistrato di distruggere immediatamente registrazione del PdR. Pronunciandosi su l. 24/2004 (su improcedibilità nei confronti più alte cariche, membri Gov. compresi e PdR, Corte cost. valorizzò l’interesse al “sereno svolgimento delle funzioni” (pur dichiarando incost. la legge); su analoga l. 124/08 (c.d. “lodo Alfano”) C. cost. 262/2009 dichiarò incostituzionale introdurre – senza legge cost. – un privilegio per le alte cariche come l’improcedibilità (rispetto a qualsiasi tipo di processo, anche per reati extrafunzionali); Corte ha rilevato la differenza tra le cariche beneficiate dal “lodo Alfano” (PdCM, Pres. Camere e PdR), senza approfondire oltre.

10 La sent. n. 1/2013 della C. cost.: il PdR «intercettato»
Ruolo del PdR uso discreto di poteri informali di persuasione; sarebbero compromessi da indiscriminata e casuale pubblicizzazione dei contenuti dei singoli atti comunicativi del PdR; discrezione e riservatezza delle comunicaz. del PdR coessenziali a suo ruolo nell’ordinamento cost.; non contrastano con a. 3 Cost. ma sono modalità imprescindibili d’esercizio della funzione di equilibrio cost. Reati «extrafunzionali»  resp. giur. comune (ma inammissibili mezzi di indagine pervasivi che coinvolgerebbero tutte le conversazioni del PdR) L’art. 7, co. 3, l. n. 219 del 1989 vieta di disporre intercettazioni telefoniche nei confronti del PdR, se non dopo che la Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica (nel qual caso, competente a disporle è solo il Comitato parlamentare per i giudizi d’accusa). Il divieto è sancito in rapporto ai reati per i quali, in base all’art. 90 Cost., il Presidente può essere messo in stato di accusa, e con riguardo alle intercettazioni «dirette» delle sue comunicazioni. C. cost. 1/2013 (intercettazioni indirette del PdR) Il PdR è «collocato dalla Costituzione al di fuori dei tradizionali poteri dello Stato e, naturalmente, al di sopra di tutte le parti politiche. Egli dispone pertanto di competenze che incidono su ognuno dei citati poteri, allo scopo di salvaguardare, ad un tempo, sia la loro separazione che il loro equilibrio. Tale singolare caratteristica della posizione del Presidente si riflette sulla natura delle sue attribuzioni, che non implicano il potere di adottare decisioni nel merito di specifiche materie, ma danno allo stesso gli strumenti per indurre gli altri poteri costituzionali a svolgere correttamente le proprie funzioni, da cui devono scaturire le relative decisioni di merito. (…) il PdR «rappresenta l’unità nazionale» (art. 87, primo comma, Cost.) non soltanto nel senso dell’unità territoriale dello Stato, ma anche, e soprattutto, nel senso della coesione e dell’armonico funzionamento dei poteri, politici e di garanzia, che compongono l’assetto costituzionale della Repubblica. Si tratta di organo di moderazione e di stimolo nei confronti di altri poteri, in ipotesi tendenti ad esorbitanze o ad inerzia. (Al PdR spetta…) ad esempio, il potere di sciogliere le Camere, per consentire al corpo elettorale di indicare la soluzione politica di uno stato di crisi, che non permette la formazione di un Governo o incide in modo grave sulla rappresentatività del Parlamento. «ruolo di garante dell’equilibrio costituzionale e di “magistratura di influenza”» «Ferma restando la assoluta inutilizzabilità, nel procedimento da cui trae origine il conflitto, delle intercettazioni del Presidente della Repubblica, e, in ogni caso, l'esclusione della procedura camerale “partecipata”, l'Autorità giudiziaria dovrà tenere conto della eventuale esigenza di evitare il sacrificio di interessi riferibili a principi costituzionali supremi: tutela della vita e della libertà personale e salvaguardia dell'integrità costituzionale delle istituzioni della Repubblica (art. 90 Cost.). In tali estreme ipotesi, la stessa Autorità adotterà le iniziative consentite dall'ordinamento».


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