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L’introduzione della MIFID II: cosa cambia nel rapporto banca-cliente

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Presentazione sul tema: "L’introduzione della MIFID II: cosa cambia nel rapporto banca-cliente"— Transcript della presentazione:

1 L’introduzione della MIFID II: cosa cambia nel rapporto banca-cliente
Fabrizio Crespi, Università di Cagliari e Università Cattolica

2 Mifid II e Product governance: gli aspetti fondamentali
Agenda Mifid II e Product governance: gli aspetti fondamentali La normativa PRIIP La PSD 2: e se fosse questa il vero game changer? Il rapporto banca-cliente: verso un nuovo paradigma?

3 MIFID II e Product governance: quali conseguenze?

4 Cosa cambia con la Mifid II
La MiFID II, la nuova disciplina europea per la prestazione dei servizi di investimento, rafforza la tutela degli investitori retail con misure specifiche sui prodotti finanziari, definisce le caratteristiche del servizio di consulenza indipendente e affina le regole sulla valutazione di adeguatezza e gli obblighi di comunicazione alla clientela 2014 Q1 Q2 Q3 Q4 2015 2016 2017 2018 MiFID II Direttiva 65/2014/UE 1 Livello Normativa nazionale di riferimento MiFIR Regolamento (UE) 600/2014 Atti Delegati (versione finale) ESMA Technical Advice Implementing Technical Standards Regulatory Technical Standards Normativa emanata Normativa da emanare 2 Livello 3 Livello

5 Migliorare la protezione degli investitori
Le finalità della MIFID II Migliorare la protezione degli investitori Clientela Classificazione Adeguatezza ed appropriatezza Informazioni Incentivi Best execution Rafforzare la competitività nei mercati finanziari Incrementare la trasparenza dei mercati

6 Gli aspetti principali
Valutazione adeguatezza Consulenza indipendente e non Trasparenza costi Ma soprattutto… Product governance

7 Cosa cambia con la Mifid II
Conoscenze e competenze Le imprese d'investimento hanno il dovere di garantire e dimostrare alle autorità competenti su loro richiesta che le persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi d'investimento o servizi accessori per conto dell'impresa d'investimento sono in possesso delle conoscenze e competenze necessarie ad adempiere ai loro obblighi. Gli Stati membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze.

8 Doppio livello di conoscenze
Requisiti di conoscenza e competenza del personale che presta consulenza in materia di investimenti e/o fornisce informazioni alla clientela The level and intensity of knowledge and competence expected for those providing investment advice should be of a higher standard than those that only give information on investment products and services Doppio livello di conoscenze

9 Cosa cambia con la Mifid II
Quando prestano servizi di consulenza in materia di investimenti, le imprese di investimento forniscono ai clienti su supporto durevole, prima di effettuare la transazione, una dichiarazione di adeguatezza che specifici la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente al dettaglio. Se un'impresa di investimento offre la gestione di portafogli o ha informato il cliente che effettuerà periodicamente una valutazione di adeguatezza, la relazione periodica conterrà una dichiarazione aggiornata che spieghi perché l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente. Misure specifiche in tema valutazione dell’adeguatezza Previsti due nuovi parametri da includere nella valutazione di adeguatezza: tolleranza al rischio e capacità di sostenere perdite

10 Imprese di investimento
Il servizio di consulenza comunicano il costo del servizio chiariscono la base della consulenza che forniscono (in particolare la gamma di prodotti che esse considerano nel fornire raccomandazioni personalizzate ai clienti) Indicano se offrono consulenza in materia di investimento su base indipendente Indicano se forniscono ai clienti la valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari da esse raccomandati. Imprese di investimento

11 Il concetto di consulenza indipendente
dovrebbe essere valutata una gamma sufficiente di prodotti offerti da diversi fornitori. Non è tuttavia necessario che il consulente valuti i prodotti di investimento disponibili sul mercato da parte di tutti i fornitori di prodotti o emittenti, ma la gamma di strumenti finanziari non dovrebbe essere limitata agli strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l’impresa di investimento o ogni altra relazione giuridica o economica, quale una relazione contrattuale, talmente stretta da essere potenzialmente in grado di compromettere la base indipendente della consulenza prestata Impresa di investimento non accetta e trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti

12 Consulenza non indipendente Ricezione e trasmissione di ordini
Gli incentivi Consulenza non indipendente Ricezione e trasmissione di ordini Esecuzione di ordini Collocamento Continuano a valere le regole di condotta in materia di incentivi introdotte dalla MiFID: gli intermediari possono ricevere incentivi o benefici da terze parti purché classificabili come necessari, leciti o ammessi. E’ necessario siano rispettate le seguenti condizioni: Accrescimento qualità del servizio; Rispetto del dovere dell’impresa di investimento di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente Gli obblighi non si applicano ai pagamenti o benefici non monetari minori che consentono o sono necessari alla prestazione di servizi d’investimento (ad es. costi di custodia, competenze di regolamento e cambio, prelievi obbligatori) e che per loro natura non possono entrare in conflitto con il dovere dell’impresa di investimento di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti. E’ necessario fornire al cliente informazione: Ex-ante completa, curata e comprensibile, al cliente circa l’esistenza, la natura e l’importo degli incentivi o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo (ed ex post il valore esatto), nonché i meccanismi per trasferire al cliente gli incentivi percepiti. Periodica, almeno annuali, sull’importo esatto degli incentivi ricevuti.

13 Consulenza indipendente Gestione di portafoglio
Gli incentivi Consulenza indipendente Gestione di portafoglio MiFID II introduce il divieto di accettare e trattenere onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti. Pertanto, ciascun onorario, commissione o beneficio monetario ricevuto da terzi è trasferito in toto al cliente E’ necessario fornire al cliente informazione: Periodica, almeno annuale, su onorari, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti. Ex-ante sui benefici non monetari minori e sul rispetto delle condizioni per la loro ricevibilità, in forma generica

14 Product governance PRODUCT GOVERNANCE
Allineamento dell’offerta commerciale e della strategia distributiva alle caratteristiche della clientela. Rafforzamento dei presidi di product governance sin dalla fase di origination del prodotto, al fine della compatibilità con lo specifico target market di clientela individuato. PRODUCT GOVERNANCE

15 Per i produttori Per i distributori
Product governance Per i produttori Per i distributori Gli obblighi di governance dei prodotti per i produttori (imprese che creano, sviluppano, emettono e/o concepiscono prodotti) comprendono procedure e dispositivi atti a garantire che i conflitti di interesse siano correttamente gestiti, processi di governance per garantire un controllo efficace sul processo di produzione, la valutazione del mercato di riferimento potenziale dei prodotti, la valutazione dei rischi presentati da risultati deludenti per gli investitori, la debita considerazione della struttura tariffaria dei prodotti, la fornitura di informazioni adeguate ai distributori e la revisione periodica dei prodotti. Gli obblighi di governance dei prodotti per i distributori si applicano alle imprese di investimento quando decidono la gamma di prodotti (emessi da esse stesse/da altre imprese di investimento/da entità non soggette alla MiFID) e di servizi che intendono offrire ai clienti e comprendono processi per garantire che i prodotti/servizi che le imprese di investimento intendono offrire siano compatibili con le caratteristiche, gli obiettivi e le esigenze di un mercato di riferimento determinato, il coinvolgimento degli organi di gestione, la revisione periodica dei dispositivi di governance dei prodotti per garantire che permangano solidi e adatti allo scopo.

16 Le Linee Guida dell’ESMA
Le categorie per l’identificazione del mercato di riferimento Tipo di cliente (retail, professionale, controparte qualificata) Conoscenza ed esperienza Capacità di sopportare perdite Tolleranza al rischio Obiettivi e bisogni dei clienti

17 Cosa cambia con la Mifid II
Sia per consulenza indipendente che per consulenza non indipendente saranno molto più trasparenti i costi dei servizi e dei prodotti Diventerà molto più chiaro al cliente dove, come e quanto sta pagando per il servizio ricevuto Trasparenza dei costi

18 MIFID II Cosa cambia con la Mifid II
Ai clienti o potenziali clienti sono fornite tempestivamente informazioni appropriate sull’impresa di investimento e i relativi servizi, gli strumenti finanziari e le strategie di investimento proposte, le sedi di esecuzione e tutti i costi e oneri relativi. MIFID II Le informazioni sui costi e oneri devono essere presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica.

19 Documento consultazione Consob
Informazioni relative a: …………. d) ai costi e oneri connessi, comprese le informazioni relative sia ai servizi di investimento che ai servizi accessori, al costo dell’eventuale consulenza e dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al cliente e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti a terzi. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio di investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell’investimento. 2-bis. Ai fini del presente articolo, gli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del regolamento (UE) 2017/565 si applicano agli intermediari di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b). Gli intermediari che detengono strumenti finanziari o somme di denaro appartenenti ai clienti forniscono loro le informazioni di cui all’articolo 49 del predetto regolamento, ove pertinenti, anche ai sensi del regolamento della Banca d’Italia adottato in conformità all’articolo 6, comma 1, del Testo Unico.

20 Regolamento UE 2017/565

21 Regolamento UE 2017/565

22 Regolamento UE 2017/565

23 Regolamento UE 2017/565

24 La normativa PRIIP

25 Art. 1 del Testo Unico della Finanza
Definizioni Art. 1 del Testo Unico della Finanza

26 Definizioni Il regolamento 1286/2014

27 Definizioni Il regolamento 1286/2014

28 Definizioni Il regolamento 1286/2014

29 Definizioni Il KID: struttura
Il KID, è un documento sintetico strutturato in 8 sezioni, rubricate sotto forma di domande al fine di rendere semplice e comprensibile il contenuto. Dati generali Cos’è questo prodotto? Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? Cosa accade se ideatore del PRIIP non è in grado di corrispondere quanto dovuto? Quali sono i costi? Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? Come presentare i reclami? Altre informazioni

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31 Definizioni Il regolamento 2017/653

32 Cos’è questo prodotto Definizioni
Il regolamento 2017/653 (e /2014)

33 Quali sono i rischi Definizioni
Il regolamento 2017/653 (e /2014)

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35 Definizioni Quali sono i costi Il regolamento 2017/653 (e /2014)

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38 Per quanto tempo devo detenerlo
Definizioni Per quanto tempo devo detenerlo Il regolamento 2017/653 (e /2014)

39 La PSD2: e se fosse questo il vero game changer?

40 Di cosa si tratta L'obiettivo primario della Direttiva è di creare un mercato unico ed integrato dei servizi di pagamento, uniformando le regole per gli istituti bancari e per i nuovi PSP sorti con l'avvento del digitale. La PSD2 permetterà di abbattere le barriere all'ingresso di nuovi operatori contribuendo a rafforzare la sicurezza del sistema, abilitando nuovi servizi di pagamento, garantendo trasparenza ed una corretta concorrenza a tutto vantaggio dei consumatori.

41 Il colloquio tra Third Party Provider e banche
L’entrata in vigore della nuova direttiva sui servizi di pagamento (PSD2), introduce per gli utenti che utilizzano un conto corrente online la possibilità di effettuare pagamenti o accedere alla rendicontazione bancaria attraverso software realizzati da terze parti autorizzate (PISP e AISP). I nuovi player, se autorizzati, potranno operare sui conti correnti degli utenti finali, introducendo con tutta evidenza il rischio di disintermediazione tra le Banche e la propria clientela

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43 L’evoluzione dei servizi
L’ingresso di Terze Parti (autorizzate ad operare nel mercato dei pagamenti) e lo sviluppo di nuovi servizi potrebbe comportare il superamento dell’interfaccia di pagamento, tipicamente gestita dalla Banca o dal provider di carte di pagamento, consentendo che l’esperienza del cliente venga gestita end-to-end dal retailer/operatore che vende i propri prodotti/servizi. In questo senso si spiegano l’avvicinamento e l’interesse degli Over The Top (es. Facebook, Google, Amazon) al mercato dei pagamenti: sia per completare la gamma dei servizi offerti e l’esperienza d’acquisto, sia per garantirsi una gestione della relazione end-to-end e raccogliere dati sul comportamento del cliente (attività che, ad oggi, le Banche non gestiscono in maniera strutturata). Ciò implica la necessità per le Banche e gli altri operatori del mercato dei pagamenti di valutare l'impatto della disintermediazione nel medio-lungo periodo, sui processi di fidelizzazione del cliente.

44 Il rapporto banca-cliente: verso un nuovo paradigma?

45 Cambiamento dei comportamenti individuali nelle scelte di investimento
I possibili effetti Riduzione dei costi Diversificazione dei livelli di consulenza offerta Nascita di nuovi competitors Cambiamento dei comportamenti individuali nelle scelte di investimento

46 Alcuni esempi

47 I Roboadvisor Yellow Advice: la soglia minima di ingresso è di euro. Costi: 0,3% annuale Moneyfarm: La soglia minima di ingresso è 0 euro, con il vincolo di dovere versare mensilmente almeno 100 euro fino al raggiungimento della soglia di euro. Una volta raggiunto questo livello il cliente può scegliere se proseguire con i versamenti ricorrenti. Costi: 1,3% (incluso il costo medio dei fondi) per somme da 0 a euro; 0,9% (incluso il costo medio dei fondi) da a euro; 0,7% (incluso il costo medio dei fondi) da a euro; 0,6% (incluso il costo medio dei fondi) per cifre oltre i euro.

48 I Roboadvisor RoboBox: La soglia minima di ingresso è di euro. Consente di scegliere tra due offerte con approcci e costi differenti: Alfa SCF Costo annuale: 0,7% per somme da a euro; 0,6% per somme da a euro; 0,5% per somme superiori a euro. Ambrosetti AM Costo annuale: 0,9% Euclidea: l’investimento minimo richiesto è di euro. Costi (al netto dell’IVA): 0,7% per somme da a euro; 0,55% per somme da a euro; 0,4% per cifre superiori al milione di euro

49 Grazie per l’attenzione
Fabrizio Crespi


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