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CONSIGLIERA DI PARITA’ Città Metropolitana di Torino

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Presentazione sul tema: "CONSIGLIERA DI PARITA’ Città Metropolitana di Torino"— Transcript della presentazione:

1 CONSIGLIERA DI PARITA’ Città Metropolitana di Torino
05/11/17 CONSIGLIERA DI PARITA’ Città Metropolitana di Torino Gabriella Boeri 1

2 05/11/17 Le Consigliere e i Consiglieri di parità svolgono funzioni di promozione e controllo per l’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio. Sono designate/i dall’ente territoriale di riferimento e nominate/i con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base di specifici requisiti 2

3 RIFERIMENTI NORMATIVI
05/11/17 RIFERIMENTI NORMATIVI Legge n.125/1991 “Azioni Positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro” art. 8 definisce la figura della Consigliera di parità da un punto di vista istituzionale nell'ambito dell'attuazione di azioni positive per realizzare la parità uomo-donna nel mercato del lavoro. Decreto Legislativo n.196/2000 “Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità” confluito nel Decreto Legislativo n.198/2006 “Codice per le P.O. tra uomo e donna” e modificato dal D.lgs n.5/2010, in attuazione della Direttiva Europea n.54 del 2006 e dal D.lgs. 151/2015 in attuazione L. 183/2014 e L.56/2014 ne definisce compiti e funzioni Si tratta di una figura istituzionale che nasce nel 1984, quale componente di organismi collegiali territoriali (ex Commissioni regionali e provinciali per l’impiego preposti alle politiche attive del lavoro) i cui compiti e funzioni sono delineati con successivi interventi normativi: la Legge n.125/1991, il Decreto legislativo n. 196/2000 e, da ultimo, il Decreto legislativo n.198/2006, Codice delle Pari Opportunità**. 3

4 COMPITI E FUNZIONI SOSTIENE PROMUOVE PROMUOVE VIGILA
05/11/17 COMPITI E FUNZIONI SOSTIENE PROMUOVE PROMUOVE VIGILA sul rispetto del principio di non discriminazione tra uomini e donne nel lavoro pubblico e privato e rileva le violazioni della normativa. Individua procedure contro le discriminazioni (dirette o indirette) e, nel caso, promuove e sostiene azioni in giudizio. le politiche attive del lavoro comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e della realizzazione delle pari opportunità proponendo e partecipando ad iniziative e progetti, favorendo la creazione di reti. l'attuazione delle politiche di pari opportunità da parte di soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro anche attraverso la promozione e la verifica dei progetti di azioni positive. la coerenza delle pari opportunità nelle politiche di sviluppo territoriale 4

5 COMPITI E FUNZIONI COLLABORA PARTECIPA PARTECIPA DIFFONDE
05/11/17 COMPITI E FUNZIONI COLLABORA PARTECIPA PARTECIPA DIFFONDE la conoscenza e lo scambio di buone prassi e svolge attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni con i competenti assessorati e con gli organismi di Parità della Città Metropolitana e della Regione, la Direzione Territoriale del Lavoro e O.O.S.S (Protocolli d’Intesa 2006) come componente di diritto a C.U.G. Città Metropolitana Rete dei CUG della Città di Torino Consulta delle Elette alle attività Conferenza Nazionale dei/lle Consiglieri/e di Parità. Rete regionale dei/lle Consiglieri/e di Parità Coordinamento Cittadino contro la Violenza alle Donne Sportello U.N.A.R. 5

6 05/11/17 E’ opportuno rivolgersi alla Consigliera di Parità qualora si sia subita una discriminazione, anche multipla, basata sul genere: nell’accesso al lavoro nell’accesso ai corsi di formazione nello sviluppo della carriera nel livello di retribuzione in relazione alla maternità e al lavoro (es. demansionamento, licenziamento) al rientro dalla maternità per la richiesta di congedi parentali DEFINIZIONE GENERALE: La discriminazione è un trattamento differenziato che crea un danno o uno svantaggio alla persona che subisce questo trattamento - art.25 art.26 6

7 Molestie Molestie sessuali
05/11/17 una persona, a causa del genere, è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga Discriminazione diretta una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri mettono in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso Discriminazione indiretta situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al genere avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo Molestie Un esempio di discriminazione diretta è un negoziante che rifiuta di assumere persone qualificate semplicemente perché di una certa origine etnica oppure un datore di lavoro che specifica in un'inserzione che è gradita unicamente la candidatura di persone giovani, anche se il lavoro in questione potrebbe essere svolto senza problemi da una persona più anziana. Nella definizione di discriminazione indiretta ricade per esempio il caso della statura minima richiesta per la partecipazione a un concorso e tarata su medie maschili: va da sé che non vi è discriminazione sulla singola persona, ma adottando un simile criterio di selezione indubbiamente si avvantaggiano gli uomini rispetto alle donne. Altro esempio è la previsione di una particolare indennità solo per dipendenti che abbiano sempre optato per il “full-time”; le donne che più spesso richiedono il “part-time” per ragioni di conciliazione fra casa e lavoro, ne sarebbero indirettamente escluse D.Lgs n.145/2005 situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Molestie sessuali 7

8 05/11/17 Costituisce discriminazione anche ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti. 8

9 La conciliazione dei tempi di vita e lavoro
05/11/17 La conciliazione dei tempi di vita e lavoro E’ uno degli aspetti più delicati per le donne cui spetta ancora gran parte del lavoro di cura. La maternità si è rivelata essere uno dei momenti più a rischio per le donne che molto spesso si trovano costrette ad abbandonare il lavoro. A questo proposito sono state avviate negli ultimi anni azioni, promosse anche dalle Consigliere di Parità, per porre correttivi alla situazione nei seguenti ambiti: L.53/2000 art. 9 T.U. 151/2001 D.lgs. 80/2015 rafforzamento dei servizi a favore della conciliazione della cultura organizzativa delle aziende a favore di una maggior flessibilità Testo unico n151/2001 in materia di maternità e paternità cambiamento culturale per favorire la condivisione dei compiti familiari tra donne e uomini cambiamento 9

10 Come agisce la Consigliera
05/11/17 Come agisce la Consigliera La CdP si pone in una posizione di mediazione tra lavoratrice-lavoratore e azienda: contatta l'azienda cercando di proporre un incontro in cui le parti in causa trovino un accordo - art.36 Procedura informale Scatta generalmente quando il tentativo di mediazione non sortisce gli effetti sperati e prevede l’attivazione di un’azione in giudizio (diretta o ad adiuvandum)- art.37 Procedura formale Onere della prova Prevede che sia la parte in causa (il datore di lavoro, il responsabile del personale, ecc.) a fornire elementi che dimostrino la non esistenza della discriminazione denunciata. - art.40 10

11 Promozione delle donne nel mondo del lavoro
05/11/17 Promozione delle donne nel mondo del lavoro la parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, lavoro e retribuzione azioni positive: il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. Azioni positive L. 125/1991 D.Lgs 198/2006 D.Lgs. 151/2015 In Italia le azioni positive sono disciplinate dalla legge: 11

12 La Rete delle Referenti
05/11/17 La Rete delle Referenti Le reti delle referenti di Parità dei C.P.I e delle Agenzie Formative collaborano con la Consigliera di Parità per: rapportarsi con l'utenza individuando discriminazioni palesi ed occulte nei luoghi di lavoro e di formazione le pari opportunità nei luoghi di lavoro, di istruzione e formazione e nell’orientamento opportunità e strategie per azioni positive di aiuto alle donne in difficoltà relativamente alle problematiche presenti nel bacino territoriale di appartenenza promuovere individuare 12

13 ALCUNE CRITICITA’: Gestione Ufficio della Consigliera
05/11/17 ALCUNE CRITICITA’: Gestione Ufficio della Consigliera Gestione dei “Casi” Risorse Fondo per le attività delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità Convenzione Ministero del Lavoro e Provincia di Torino verbale di Consiglio del 13/1/2004 (prime consigliere nominate nel 2001) Ufficio operativo lavoro in rete. Qs. Convenzione attribuisce risorse umane, locali, attrezzature (part- time servizio lavoro) art.1 comm a4 Prov. Può integrare le risorse Casi 50 in circa quattro mesi (quasi un raddoppio dell’anno precedente) incidenza della crisi 70% conciliazione orari part-time 20% demansionamento, licenziamento rientro maternità 10% molestie, mobbing (1 grave di molestie sessuali) Rilevante numero di uomini (caso collettivo per congedi parentali) Collaborazione con DPL, visite ispettive, verbali , sanzioni Collaborazione con R.S.U. e Sportello antimobbing O.O.S.S. Situazione Fondo Nazionale per le attività delle/i Consiglieri/e di Parità Alcune cifre a confronto: Dotazione del Fondo milioni di € Dotazione Fondo milioni di € Dotazione del Fondo milioni di € Con relativo impatto sulla ripartizione provinciale da € nel 2008 ai del 2010 Nel 2010 è inoltre stata introdotta a livello di R. P . Un’ ulteriore penalizzazione per il cambio del criterio di attribuzione del Fondo tra le Prov. 13

14 Never surrender Never give up the fight
05/11/17 Never surrender Never give up the fight Mai arrendersi Mai smettere di lottare Emmeline Pankhurst protagonista Suffragette


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