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La riforma costituzionale

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Presentazione sul tema: "La riforma costituzionale"— Transcript della presentazione:

1 La riforma costituzionale

2 il Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016

3 Cosa si intende per Referendum costituzionale?
Referendum, mediante il quale i cittadini sono chiamati ad esprimere il loro voto (SI o NO) in relazione all’approvazione di una legge di revisione costituzionale o di una legge costituzionale (art. 138 Cost.) Non è richiesto un quorum minimo di votanti (≠ da referendum abrogativo; se vanno a votare in 9 persone, 5 votano sì e 4 votano no: la riforma costituzionale è approvata) E’ una fase “eventuale” del procedimento di revisione costituzionale di cui all’art. 138 Cost.

4 Il procedimento di revisione costituzionale, art. 138 Cost.
L’iter della riforma Renzi-Boschi (ex art 138 Cost.) Procedimento aggravato: 2 deliberazioni da parte di ogni Camera I deliberazione: maggioranza relativa (basta che i sì superino i no). Navette tra Camera e Senato finché non viene approvato il medesimo testo da entrambe le Camere. Intervallo di 3 mesi II deliberazione: Se viene approvata nella votazione di ciascuna Camera con la maggioranza dei 2/3 dei membri: promulgazione da parte del Presidente della Repubblica; Se viene approvata con la maggioranza assoluta (metà + 1 dei componenti di Ciascuna Camera), il testo viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ed entro tre mesi può essere chiesto referendum costituzionale da elettori, 5 Consigli regionali, 1/5 dei membri di una Camera. I deliberazione: approvato dal Senato della Repubblica l’8 agosto 2014; modificato dalla Camera dei Deputati il 10 Marzo 2015; modificato dal Senato il 13 Ottobre 2015; approvato senza modificazioni dalla Camera dei deputati l’11 gennaio 2016 (sì 367, no 194. maggioranza relativa: 281) Intervallo di 3 mesi II deliberazione: approvato con maggioranza assoluta dal Senato della Repubblica il 20 gennaio 2016 (180 voti favorevoli, 112 contrari e un'astensione); approvato con maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati il 12 aprile 2016 (sì 361, no 7, maggioranza assoluta dei componenti 316, presenti 370, astenuti 2) Dopo pochi giorni alcuni Parlamentari sia contrari che favorevoli alla riforma hanno presentato la proposta di referendum

5 I punti principali della Riforma
A) In relazione al Parlamento: Superamento del bicameralismo perfetto Il Senato come luogo di rappresentanza delle autonomie Elezione del Senato di “secondo grado” B) In relazione alle competenze tra Stato e Regioni: modifica il riparto delle competenze tra Stato e Regioni (Titolo V), abolendo la c.d. competenza concorrente C) Altre novità di rilievo: Modifica gli istituti di democrazia diretta (es. Referendum, iniziativa legislativa popolare) Novità riguardo al Presidente della Repubblica e alla Corte costituzionale Abolizione del CNEL e delle Province.

6 Numerosi tentativi (falliti) di riforma con gli stessi obiettivi
1983 Commissione Bozzi 1992 Commissione De Mita Iotti 1994 Commissione Speroni 1997 Commissione D’Alema (poi portò alla riforma del titolo V) 2006 Referendum costituzionale (bocciato dagli elettori) 2013 Commissione dei Saggi (Governo Letta)

7 Il Parlamento oggi Struttura:
“Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” (Art. 55 Cost). Camera dei Deputati: 630 Deputati Senato della Repubblica: 315 membri + Senatori a vita (ex Presidenti della Repubblica; + Senatori di nomina presidenziale che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale artistico e letterario) Elezione: I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto (artt. 56, c. 1 e 58, c.1 Cost.), e ciascun parlamentare rappresenta la Nazione (art. 67 Cost.) Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale (art. 59 Cost.)

8 BICAMERALISMO PERFETTO
Segue.. le due Camere svolgono le stesse funzioni: esse svolgono «collettivamente» la funzione legislativa (cfr. art. 70 Cost.); il Governo deve godere della fiducia di entrambe le Camere (cfr. art. 94 Cost.). BICAMERALISMO PERFETTO N.b.: bicameralismo perfetto è presente solo nell’ordinamento italiano. Negli altri ordinamenti: Parlamenti Monocamerali (Svezia e Portogallo) Parlamenti bicamerali “imperfetti”, cioè le Camere sono composte in modo diverso e svolgono funzioni differenti (Germania, Austria, Stati Uniti dove la seconda Camera rappresenta gli enti territoriali)

9 Soluzione di compromesso: bicameralismo perfetto
Le ragioni del bicameralismo perfetto in Assemblea costituente Visioni diverse in Assemblea costituente Altri erano favorevoli al bicameralismo “differenziato” per evitare l’egemonia di un solo partito (Cattolici) Alcuni erano favorevoli al monocameralismo (Comunisti) Soluzione di compromesso: bicameralismo perfetto N.B: Obiettivo comune alle forze politiche era quello di creare un sistema che impedisse il ripetersi di un’esperienza totalitaria come quella del fascismo

10 Sin da subito il bicameralismo perfetto è stato oggetto di dibattito…
perché provoca il fenomeno della c.d. navette: una proposta di legge fa spola tra Camera e Senato fino a quando entrambe le camere non si esprimano favorevolmente sul medesimo testo tempi molto lunghi dell’iter legis Per questi motivi il bicameralismo perfetto è stato oggetto di numerose proposte di riforma a partire dall’inizio degli anni 80 (cfr. slide n.6).

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13 Come cambierebbe il Parlamento con l’approvazione della riforma costituzionale?

14 Superamento del bicameralismo perfetto: le Camere non avranno più le stesse funzioni
Camera dei Deputati Senato della Repubblica Rappresenta la Nazione Dà la fiducia al Governo Deputati eletti direttamente e a suffragio universale Ha funzione legislativa “piena” Rappresenta le istituzioni territoriali Non dà la fiducia al Governo Senatori eletti dai consigli regionali (elezione indiretta di secondo grado) Il Senato partecipa alla funzione legislativa in modo fortemente ridimensionato

15 Il nuovo Senato L’elezione
I Senatori non saranno più eletti direttamente, ma saranno eletti dai Consigli regionali e dalla Province autonome, che li sceglieranno tra i propri membri e tra i sindaci facenti parte del proprio territorio N.B: L’elezione di secondo grado del Senato è stato uno dei punti più dibattuti durante l’iter parlamentare perché non consente il coinvolgimento diretto dei cittadini Per tale ragione si è trovata una formula di mediazione: i Consigli regionali dovranno eleggere “con metodo proporzionale” i Senatori “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi”

16 Il nuovo Senato Composizione :
95 Senatori + gli ex Presidenti della Repubblica + 5 Senatori di nomina presidenziale scelti per “altissimi” meriti nel campo sociale, artistico, letterario (restano in carica per 7 anni, non più a vita). Dei 95 senatori: Senatori-consiglieri regionali: 74 (ogni Regione eleggerà un numero di consiglieri in proporzione alla popolazione, almeno 2 per Regione) Senatori- Sindaci: 21 (uno per Regione; 1 per Provincia autonoma di Trento; 1 per Provincia autonoma di Bolzano) Durata: Il mandato dei Senatori coincide con quello degli organi dai quali sono stati eletti. N.B: il Senato diventerà un organo permanente, che non vedrà mai un rinnovo contemporaneo di tutti i suoi membri

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18 Le funzioni del nuovo Senato
Funzioni legate agli interessi delle istituzioni territoriali: Rappresenta le istituzioni territoriali Esercita le funzioni di raccordo tra Stato e gli altri enti costitutivi della repubblica (Regioni, Comuni, Città metropolitane) Concorrerà all’esercizio della funzione di raccordo tra lo Stato, gli enti territoriali e l’Unione europea e parteciperà alla formazione e all’attuazione degli atti delle politiche comunitarie, verificandone anche l’impatto sui territori Esprimerà pareri sulle decisioni dello Stato di sostituirsi a organi regionali o a enti locali Esprimerà pareri sulle decisioni del Presidente della Repubblica di sciogliere un consiglio regionale o di revocare il Presidente della Giunta Regionale Valuterà l’attività delle pubbliche amministrazioni

19 Funzioni legate all’esercizio della funzione legislativa:
Concorrerà all’esercizio della funzione legislativa, secondo le modalità previste dal nuovo articolo 70 Cost. Svolgerà attività conoscitive e formulerà osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera Può chiedere alla Camera dei Deputati di procedere all’esame di un disegno di legge (entro sei mesi) Altre funzioni: Verificherà l’attuazione delle leggi dello Stato Esprimerà pareri sulle nomine di competenza governativa

20 Lo Status dei “nuovi” Senatori
Ai Senatori non spetta alcuna indennità nell’esercizio del mandato Le prerogative dello status dei Deputati si applicano anche alle attività parlamentari dei Senatori (es. immunità)

21 Il procedimento di approvazione delle leggi: a chi spetta l’iniziativa legislativa?
Oggi Con la riforma Il Governo, Ciascun membro delle Camere, I Consigli Regionali, Il popolo ( firme) Il CNEL Il Governo Ciascun membro delle Camere, i Consigli regionali, Il popolo ( firme) N. B: la riforma, da un lato aumenta il numero di firme necessarie alla presentazione di una proposta di legge popolare, ma dall’altro stabilisce che “la discussione e la deliberazione conclusiva delle leggi di iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari”. N.B: Il CNEL (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) non ha mai avuto un peso rilevate nell’iniziativa legislativa. Viene soppresso dalla riforma costituzionale)

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23 Il Procedimento di formazione delle leggi
Con la riforma Procedimento Bicamerale: per alcune leggi rilevanti per l’ordinamento dello Stato(es. legge elettorale) delle Regioni e degli Enti locali. N.B: entrambe le Camere (Camera e Senato) devono approvare lo stesso testo. Procedimento monocamerale: per tutte le altre leggi N.B: ruolo centrale della Camera dei Deputati; partecipazione del Senato solo eventuale. Oggi Per tutte le leggi procedimento bicamerale: navette tra Camera e Senato finché entrambe le Camere non approvano lo stesso testo.

24 Il procedimento bicamerale
Leggi per le quali si applica il procedimento bicamerale (alcuni esempi cfr. art. 70 Rif. ) Cost.): Leggi costituzionali e di revisione della Costituzione Leggi elettorali Legge elettorale del “nuovo” Senato Leggi che riguardano gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Ue…. N. B: Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma (procedimento bicamerale).

25 Il procedimento monocamerale
Leggi per le quali si applica il procedimento monocamerale: tutte le leggi ad eccezione delle leggi bicamerali. Sono previste delle varianti del procedimento monocamerale nell’approvazione della legge di bilancio (più celere) delle leggi di attuazione della clausola di supremazia (esame del Senato necessario)

26 Il Governo in Parlamento
2 novità introdotte dalla riforma 1. Decretazione d’urgenza (art. 77): precisazione di limiti e condizioni volte ad arginare l’abuso di tale strumento da parte del Governo 2. Disegno di legge a data certa (art 72): il Governo può chiedere alla Camera dei Deputati che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e che si giunga ad una deliberazione in via definitiva entro 70 giorni. Possibilità di differimento del termine di altri 15 giorni, ove lo richieda la complessità della materia trattata. N. B: E’ la Camera a decidere entro 5 giorni se acconsentire a seguire questo procedimento accelerato. materie escluse: leggi che richiedono approvazione bicamerale, leggi elettorali, leggi di ratifica dei trattati internazionali.

27 Gli istituti di democrazia diretta
a)Iniziativa legislativa popolare Aumentato a (oggi ) il numero di firme necessario per la presentazione di una proposta di legge di legge di iniziativa popolare (oggi ), con la previsione di garanzie procedurali in ordine all’effettiva discussione e deliberazione su tali leggi (cfr. slide 21); b)Referendum abrogativo Modifiche in relazione al quorum necessario per la validità della votazione (art. 75): se richiesto da almeno firmatari, il referendum è valido se “ha partecipato alla votazione … la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati” Se richiesto da elettori, il referendum è valido se ha partecipato al voto la maggioranza degli avanti diretto (come oggi!) c)Introduzione dell’istituto del referendum propositivo e di indirizzo “al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche” N.B: le condizioni e gli effetti dei referendum propositivi e di indirizzo devono essere stabilite con legge costituzionale, attuata da legge bicamerale.

28 I risultati dei referendum

29 Novità sul Presidente della Repubblica
Elezione: Partecipano al voto solo i deputati e i senatori (non è più prevista la partecipazione dei 59 delegati regionali, essendo i senatori già espressione delle autonomie locali) Viene modificata la procedura di votazione a partire dal quarto scrutinio (con la previsione di quorum più alti): Oggi: primi scrutini 2/3 dell’assemblea; dal quarto è sufficiente la maggioranza assoluta Con la riforma: primi due scrutini 2/3 assemblea; dal quarto 3/5 dell’assemblea; dal settimo 3/5 dei votanti (N.B: richiesto numero legale).

30 La competenze tra Stato e Regioni
Sono abolite le materie di competenza concorrente (nelle materia di competenza concorrente lo Stato detta principi generali, attuate da leggi regionali). Aumentate competenze esclusive dello Stato. Viene introdotta una cd. “clausola di supremazia”, che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva statale quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale. N.B: a differenza della riforma del 2001, la riforma Renzi-Boschi si muove in ottica nuovamente “centralista”.

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34 Il problema del combinato disposto: Italicum e riforma costituzionale
N.B: la legge elettorale c.d. Italicum non è oggetto del referendum del 4 dicembre Tuttavia, secondo molti, la riforma costituzionale deve necessariamente essere letta in connessione con la nuova legge elettorale c.d. l’Italicum perché: L’Italicum vale solo per la Camera dei Deputati (si tiene già conto quindi che il Senato non sarà più eletto direttamente) L’Italicum prevede un sistema fortemente maggioritario in grado di assegnare, mediante l’attribuzione del premio di maggioranza, 340 seggi su 630 ad un solo partito (quello che ottiene il maggior numero di voti se superiore al 40%, o che vince il ballottaggio) La riforma prevede che solo la Camera dovrà dare la fiducia al Governo. N.B: L’Italicum sarà oggetto di una decisione della Corte costituzionale.

35 Le ragioni del “NO” a) Questioni attinenti al «metodo»:
Ruolo del Governo durante l’iter di approvazione della riforma Approvazione da parte di un Parlamento delegittimato (incostituzionalità della legge elettorale) Criticità linguistiche di alcune disposizioni costituzionali b) Questioni attinenti al «contenuto»: Sbilanciamento a favore della governabilità (voto a data certa, fiducia da parte di una sola Camera, il rapporto con la legge elettorale) Proliferazione dei procedimenti legislativi (velocità del procedimento legislativo non significa qualità e sminuisce il dibattito parlamentare) Senato non elettivo (lesione del principio democratico) Troppa incertezza sul ruolo dei “nuovi” Senatori Riduzione dei poteri delle Regioni ordinarie, in senso contrario alla riforma del 2001 Irrazionalità della scelta di non riscrivere il ruolo delle Regioni a Statuto speciale

36 Le ragioni del “Sì” Questioni attinenti al «metodo»:
Rispetto del procedimento di cui all’art. 138 Cost., caratterizzato da ampio dibattito parlamentare Corte cost. ha riconosciuto che la dichiarazione di illegittimità della legge elettorale (sentenza n. 1 / 2014) non determinava l’illegittimità del parlamento eletto e non gli impediva di esercitare la funzione legislativa; b) Questioni attinenti al «contenuto»: Superamento del bicameralismo perfetto: efficienza del Parlamento e del procedimento legislativo Senato rappresenta le autonomie ed è camera di “riflessione” L’introduzione di limiti all’uso patologico della decretazione d’urgenza restituisce centralità al Parlamento Razionalizzazione e riordino nel rapporto Stato – Regioni Valorizzazione degli istituti di democrazia diretta Riduzione dei costi di funzionamento delle istituzioni Garanzia dell’equilibrio di genere nella legge elettorale


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