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PubblicatoLorena Acuña Cuenca Modificato 6 anni fa
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La trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione Il nuovo codice dell’amministrazione digitale e l’attuazione del piano triennale per l’informatica nella PA a cura di Maurizio Piazza 29 giugno 2018
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Programma Il quadro di riferimento a seguito dei recenti aggiornamenti normativi e regolamentari; La “cittadinanza digitale”: applicabilità dei diritti; La “transizione alla modalità operativa digitale”: ruoli e responsabilità; Identità digitale SPID, domicilio digitale per cittadini e imprese, pagamenti online; Le strategie, le azioni e le scadenze per l’attuazione del Piano triennale negli Enti Locali. Principali novità in materia di: formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali; servizi pubblici digitali e partecipazione al procedimento amministrativo per via elettronica; integrazione e interoperabilità tra i servizi pubblici erogati da diverse amministrazioni; disponibilità e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.
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Presentazione Il percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione, anche per l’impulso della “Carta della cittadinanza digitale” (art. 1 della Legge 124/2015 di riforma della PA), ha visto in questi ultimi anni delinearsi due assi principali: l’aggiornamento del Codice dell’Amministrazione Digitale, sempre più orientato ad essere norma di indirizzo generale delegando alle Linee guida la regolamentazione tecnico-operativa, e l’emanazione del Piano triennale per l’informatica nella PA , documento di indirizzo anche economico, che definisce la strategia operativa di sviluppo dell’informatica pubblica. L’aggiornamento del Codice ha preso corpo con un decreto di modifica nel 2016 (D.lgs 26 agosto 2016, n. 179) e, recentemente, con un intervento correttivo ed integrativo (D.lgs 13 dicembre 2017, n. 217) in vigore dal 27 gennaio Una delle innovazioni introdotte dalla riforma prevede la predisposizione di un “Piano triennale per l’informatica nella PA” (quello approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 maggio 2017) che sarà poi aggiornato annualmente. Il Piano definisce un vero e proprio “sistema operativo” del paese che coinvolge l’intera amministrazione pubblica, dalla PA centrale fino agli Enti locali. Ciascun livello e ciascun soggetto ha un preciso ruolo da svolgere ed una serie azioni da compiere per la sua attuazione.
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Una premessa: la trasformazione digitale fra spinte e resistenze
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Alcuni fattori in gioco (fra spinte e resistenze)
Inerzia (resistenza al cambiamento) Prassi consolidate Non conoscenza Trasformazione sociale (e tecnologica) Evoluzione normativa (europea, nazionale, regionale) Necessità
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Alcuni fattori in gioco (fra spinte e resistenze)
Inerzia (resistenza al cambiamento) Prassi consolidate Non conoscenza Trasformazione sociale (e tecnologica) Evoluzione normativa (europea, nazionale, regionale) Necessità
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La «conoscenza»: un fattore critico
Spinte Resistenze Inerzia (resistenza al cambiamento) Prassi consolidate Non conoscenza Trasformazione sociale (e tecnologica) Evoluzione normativa (europea, nazionale, regionale)
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Il processo di adattamento
Resistenze Spinte Processo di adattamento
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Un altro fattore fondamentale, ma non sufficiente
Spinte Resistenze Trasformazione sociale (e tecnologica) Evoluzione normativa (europea, nazionale, regionale) Necessità (insoddisfazione) Prassi consolidate Non conoscenza
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Fattori abilitanti e dinamica della trasformazione
Resistenze Spinte Processo di trasformazione
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Fattori abilitanti per la trasformazione digitale
Strategie Risorse (umane e strumentali) Competenze Infrastrutture (fisiche e immateriali)
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Opposizioni NO! Resistenze Spinte ?
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Il quadro (normativo) di riferimento
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Dall’Amministrazione alla Cittadinanza digitale
Decreti di modifica e integrazione del Codice Amministrazione Digitale Legge 7 agosto 2015 , n (Art. 1 «Carta della cittadinanza digitale») D.Lgs 26 agosto 2016, n. 179 (in vigore dal 14/9/2016) D.Lgs 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27/1/2018) Pubblica amministrazione Amministrazione digitale Cittadinanza digitale Cittadini e Imprese
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Da dove veniamo Nuovo sistema contabile 2015 2016 2017 2018 Regolamento e-IDAS 01/07/2016 Misure minime sicurezza ICT Regolamento Europeo Privacy 25/05/2018 Riforma PA (Legge 7 agosto 2015 , n Art. 1 «Carta della cittadinanza digitale») Piano Triennale per l’informatica nella PA
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Le «basi» della digitalizzazione (possibile)
Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Art. 3. 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). 2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonche' l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validita' di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa e' sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
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Le «basi» della digitalizzazione (possibile)
Legge 15 marzo 1997 n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa. (GU n.63 del Suppl. Ord. n. 56 ) Art. 15 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4 APRILE 2006, N. 159)). 2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge …”
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Art. 43 (L-R) Accertamenti d'Ufficio
Le «basi» della digitalizzazione (possibile) Un esempio: la «trasmissione» dei documenti Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A). Art. 43 (L-R) Accertamenti d'Ufficio 6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R)
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Art. 45. Valore giuridico della trasmissione
Le «basi» della digitalizzazione (possibile) Un esempio: la «trasmissione» dei documenti Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale. Art Valore giuridico della trasmissione 1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la ((...)) provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)
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Le «basi» della digitalizzazione (possibile) «… qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza» Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale. Art. 47. Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni 1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento puo' essere, altresi', reso disponibile previa comunicazione delle modalita' di accesso telematico allo stesso. 1-bis. [omissis] 2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle ((Linee guida)). E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax; d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
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Le «basi» della digitalizzazione (possibile)
REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE Articolo 46 Effetti giuridici dei documenti elettronici A un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica.
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L’attuale «asse» normativo per l’Amministrazione Digitale
Unione Terre di Pianura 12/04/2018 L’attuale «asse» normativo per l’Amministrazione Digitale Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE Regolamento e-IDAS (Regolamento UE n. 910/2014) Codice dell’Amministrazione Digitale Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa Art. 15, comma 2 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421 D. leg. 12 febbraio 1993 n. 39 Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Codice, agende, piani, regolamenti e linee guida
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005) Linee guida e regole tecniche (art. 71, D.Lgs 82/2005) Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (art. 14-bis, D.Lgs 82/2005) Agende Digitali UE IT (Agende Regionali e Locali) Regolamento e-IDAS (Regolamento UE n. 910/2014)
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Il quadro normativo generale e l’amministrazione digitale
Un quadro non certo esaustivo, ma che fissa alcuni punti di riferimento e altrettante correlazioni Regolamento UE 679/2016 (trattamento e circolazione dei dati personali) Regolamento UE 910/2014 (e-IDAS) Codice protezione dati personali (D.lgs. 196/2003) Codice Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005) Procedimento Amministrativo (Legge 241/1990) Pubblicità e trasparenza (D.lgs. 33/2013) Codice dei beni culturali (D.lgs 42/2004) Testo Unico Documentazione Amministrativa (DPR 445/2000) Norme di settore (contabili, tributarie, edilizie, pubblica sicurezza, commercio, ecc.) Anticorruzione (Legge 190/2012) Codice Civile (Regio Decreto 262/1942)
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Dove stiamo andando (transizione digitale)
Cloud Data center 2014 … 2017 2018 2019 2020 … Regolamento e-IDAS (obbligatorio dal 01/09/2018) Piano Triennale per l’informatica nella PA Regolamento Europeo Privacy (in vigore dal 25/05/2018) Codice Amministrazione Digitale (in vigore dal 27/01/2018) Linee guida (emanazione e aggiornamento)
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Dove stiamo andando (transizione digitale)
A PROPOSITO DI CLOUD Cloud Data center 2014 … 2017 2018 2019 2020 … Regolamento e-IDAS (obbligatorio dal 01/09/2018) Piano Triennale per l’informatica nella PA Regolamento Europeo Privacy (in vigore dal 25/05/2018) Codice Amministrazione Digitale (in vigore dal 27/01/2018) Linee guida (emanazione e aggiornamento)
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Documento pubblicato il 12 giugno 2018
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Il governo del cambiamento
Unione Terre di Pianura 12/04/2018 Il governo del cambiamento L’Articolo 17 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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La transizione alla modalità operativa digitale
Unione Terre di Pianura 12/04/2018 La transizione alla modalità operativa digitale Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Il «Codice» definisce i principi, gli strumenti ed il modello per il governo della transizione alla modalità operativa digitale Art. 17 Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: […] In grassetto: modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018) Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Compiti attribuiti all’ufficio per la transizione digitale
Unione Terre di Pianura 12/04/2018 Compiti attribuiti all’ufficio per la transizione digitale INFRASTRUTTURE SERVIZI ORGANIZZAZIONE a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b). g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché' del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'art. 64-bis. h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Responsabile per la transizione digitale
Unione Terre di Pianura 12/04/2018 Responsabile per la transizione digitale Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Art. 17 Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale 1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. 1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalita' digitale direttamente all'organo di vertice politico. 1-quater. [omissis Difensore Civico Digitale] In grassetto: modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018) Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Responsabile per la transizione digitale
Unione Terre di Pianura 12/04/2018 Responsabile per la transizione digitale Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Art. 17 Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale 1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice. 1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui al comma tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente. 1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata. In grassetto: modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018) Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Una rete di «responsabili»
Unione Terre di Pianura 12/04/2018 Una rete di «responsabili» RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI (D.Lgs. 196/2003) RESPONSABILE DELLA GESTIONE DOCUMENTALE (DPCM 3 dicembre 2013) RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE (DPCM 3 dicembre 2013) RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE (Art. 17 D.Lgs. 82/2005) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (Regolamento (UE) 2016/679) Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Cittadinanza digitale I diritti dei cittadini e delle imprese previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale
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Diritto all’uso delle tecnologie
Unione Terre di Pianura 12/04/2018 Diritto all’uso delle tecnologie Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Capo I. Principi generali Sezione II. Diritti dei cittadini e delle imprese Art. 3. Diritto all’uso delle tecnologie 1. Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, anche ai fini dell’esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute. Art. 2. Finalità e ambito di applicazione 2. Le disposizioni del presente Codice si applicano: alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse; alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b). Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018) Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Diritto all’uso delle tecnologie
Unione Terre di Pianura 12/04/2018 Diritto all’uso delle tecnologie Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Capo I. Principi generali Sezione II. Diritti dei cittadini e delle imprese Art. 3. Diritto all’uso delle tecnologie 1. Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, anche ai fini dell’esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute. RAPPORTI (INTERAZIONI), ACCESSO E PARTECIPAZIONE Chiunque (cittadini e imprese) Gestori di servizi pubblici Società a controllo pubblico Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018) Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Art. 5-bis. Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. PRESENTAZIONE ISTANZE, DICHIARAZIONI E DATI, SCAMBIO INFORMAZIONI Imprese (e professionisti) Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)
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Pagamenti elettronici
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche). 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilita' di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)
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Pagamenti elettronici
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche). 2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AgID mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. 2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato. Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)
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Identità digitale e servizi online
Previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale
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Unione Terre di Pianura
12/04/2018 Identità digitale Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Art. 3-bis. Identità digitale e domicilio digitale 01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identità digitale. Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente codice si intende per: u-quater) identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l’insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell’articolo 64; Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018) Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Identità digitale (e servizi online)
Unione Terre di Pianura 12/04/2018 Identità digitale (e servizi online) Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Art. 64. Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. 2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell’Agenzia per l’Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID). 2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell’AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l’accesso ai servizi in rete. 2-quater. L’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 01. Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018) Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Identità digitale (e servizi online)
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Art. 3-bis. Identità digitale e domicilio digitale 2-nonies. L’accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi. IDENTITÀ DIGITALE SERVIZI ONLINE Chiunque (cittadini e imprese) ? Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)
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Unione Terre di Pianura
12/04/2018 Servizi on-line Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Art. 7. Diritto a servizi on-line semplici e integrati 01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all’articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili. Art. 64-bis. Accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione 1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all’articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i fornitori di identità digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo da garantire l’integrazione e l’interoperabilità tra i diversi sistemi e servizi e con il servizio di cui al comma 1, espongono per ogni servizio le relative interfacce applicative e, al fine di consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qualità di cui all’articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi individuati dall’AgID con le Linee guida. Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018) Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Unione Terre di Pianura
12/04/2018 Servizi on-line Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Art. 7. Diritto a servizi on-line semplici e integrati 1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all’aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze degli utenti e rendono disponibili on-line i propri servizi nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e dei livelli di qualità individuati e periodicamente aggiornati dall’AgID con proprie Linee guida tenuto anche conto dell’evoluzione tecnologica. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217. 3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso all’utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo. 4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all’articolo 17, possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalità stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018) Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Il «difensore civico digitale»
Unione Terre di Pianura 12/04/2018 Il «difensore civico digitale» Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Art. 7. Diritto a servizi on-line semplici e integrati 1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all’aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze degli utenti e rendono disponibili on-line i propri servizi nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e dei livelli di qualità individuati e periodicamente aggiornati dall’AgID con proprie Linee guida tenuto anche conto dell’evoluzione tecnologica. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217. 3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso all’utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo. 4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all’articolo 17, possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalità stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. Art. 17 Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale 1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta', autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018) Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Strumenti e sistemi per la «cittadinanza digitale»
DOMICILIO DIGITALE IDENTITÀ DIGITALE SERVIZI ONLINE PAGAMENTI ELETTRONICI FIRME ELETTRONICHE (DIGITALI) FATTURA ELETTRONICA
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Verso Italia Login (la casa del cittadino)
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) SPID è il sistema che permette a cittadini e imprese di accedere con un’unica identità digitale ai servizi online della PA e dei privati aderenti, da qualsiasi dispositivo di fruizione. Anagrafe Nazionale (ANPR) L'Anagrafe Nazionale è una banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui fanno riferimento i Comuni, la Pubblica amministrazione e gestori di pubblici servizi. Pagamenti Elettronici (pagoPA) pagoPA è il sistema dei pagamenti elettronici che permette a cittadini ed imprese di effettuare pagamenti in modalità elettronica verso pubbliche amministrazioni e gestori di servizi di pubblica utilità. Open Data Gli Open Data sono dati pubblici che devono essere pubblicati in maniera che sia facile il riutilizzo. Competenze Digitali La Coalizione per le Competenze digitali è lo strumento principale della Strategia per la crescita digitale per il sostegno alle iniziative di alfabetizzazione digitale del paese.
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Unione Terre di Pianura
12/04/2018 L’attuazione dell’Amministrazione e della Cittadinanza digitale: dal «Codice» al «Piano» Il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (2017 – 2019) Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2017-2019
Unione Terre di Pianura 12/04/2018 Piano Triennale per l’Informatica nella PA 1.1. Premessa L’Italia, sulle base delle indicazioni fornite dalla “Agenda digitale europea”, ha definito una propria strategia nazionale elaborata di concerto con i Ministeri e in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Nel 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato due programmi strategici per il Paese: il Piano nazionale Banda Ultra Larga e la Strategia per la Crescita Digitale L’attuazione dell’Agenda digitale italiana richiede il coordinamento di molteplici azioni in capo alla Pubblica amministrazione, alle imprese e alla società civile e necessita di una gestione integrata delle diverse fonti di finanziamento nazionali e comunitarie (a livello centrale e territoriale). A tal fine l’Agenzia per l’Italia Digitale ha il compito di redigere il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione. Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2017-2019
Unione Terre di Pianura 12/04/2018 Piano Triennale per l’Informatica nella PA Il Piano definisce il modello strategico di evoluzione del sistema informativo della Pubblica Amministrazione Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2017-2019
Unione Terre di Pianura 12/04/2018 Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2. Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della Pubblica amministrazione facilitare il coordinamento di tutti gli interventi di trasformazione digitale e l’avvio di un percorso di centralizzazione della programmazione e della spesa pubblica in materia; considerare prioritario il principio di “digitale per definizione” (digital first), progettando e implementando i servizi al cittadino, a partire dall’utilizzo delle tecnologie digitali; agevolare la modernizzazione della Pubblica amministrazione partendo dai processi, superando la logica delle regole tecniche e delle linee guida rigide emesse per legge. Esse dovranno essere dinamiche e moderne e puntare alla centralità dell’esperienza e ai bisogni dell’utenza; adottare un approccio architetturale basato sulla separazione dei livelli di back end e front end, con logiche aperte e standard pubblici che garantiscano ad altri attori, pubblici e privati, accessibilità e massima interoperabilità di dati e servizi; promuovere soluzioni volte a stimolare la riduzione dei costi e a migliorare la qualità dei servizi, contemplando meccanismi di remunerazione che possano anche incentivare i fornitori a perseguire forme sempre più innovative di composizione, erogazione e fruizione dei servizi. Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2017-2019
Unione Terre di Pianura 12/04/2018 Piano Triennale per l’Informatica nella PA Ecosistemi verticali Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2017-2019
Unione Terre di Pianura 12/04/2018 Piano Triennale per l’Informatica nella PA Differenti livelli per assicurare i servizi ai cittadini ed imprese Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2017-2019
Unione Terre di Pianura 12/04/2018 Piano Triennale per l’Informatica nella PA Infrastrutture fisiche e immateriali Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2017-2019
Unione Terre di Pianura 12/04/2018 Piano Triennale per l’Informatica nella PA 3. Infrastrutture fisiche Le Infrastrutture fisiche nazionali sono, principalmente, gli asset hardware necessari per la realizzazione del Piano: le reti di comunicazione, i data center, il cloud della PA, i sistemi di disaster recovery e di business continuity, gli apparati per il monitoraggio e la sicurezza. Il Piano si svilupperà lungo tre principali direttrici: la riorganizzazione del parco dei data center della Pubblica amministrazione attraverso un’opera di razionalizzazione utile, sia a ridurre i costi di gestione, sia a uniformare e aumentare la qualità dei servizi offerti alle Pubbliche amministrazioni, anche in termini di business continuity, disaster recovery ed efficienza energetica; la realizzazione del cloud della PA, grazie al quale sarà possibile virtualizzare il parco macchine di tutte le Pubbliche amministrazioni, con importanti benefici in termini di costi e di gestione della manutenzione. I servizi cloud saranno offerti in modalità IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) e SaaS (Software as a Service); la razionalizzazione delle spese per la connettività delle Pubbliche amministrazioni e l’aumento della diffusione della connettività nei luoghi pubblici a beneficio dei cittadini. Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2017-2019
Unione Terre di Pianura 12/04/2018 Piano Triennale per l’Informatica nella PA 4. Infrastrutture immateriali I dati delle Pubbliche amministrazioni, insieme ai meccanismi e alle piattaforme create per offrire servizi ai cittadini, costituiscono uno dei principali patrimoni digitali della PA. Questo capitolo è dedicato a tali Infrastrutture immateriali e si sviluppa lungo due direttrici: la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio informativo della Pubblica amministrazione mediante il superamento della “logica a silos”, ancor oggi troppo spesso adottata e retaggio di processi amministrativi e scelte organizzative effettuate nel passato; la messa a fattor comune delle componenti software che sono utili a tutte le Pubbliche amministrazioni e che possono considerarsi sia acceleratori del processo di digitalizzazione sia strumenti utili alla omogeneizzazione dei servizi offerti. Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2017-2019
Unione Terre di Pianura 12/04/2018 Piano Triennale per l’Informatica nella PA 4.1. Dati della Pubblica amministrazione La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico è un obiettivo strategico per la Pubblica amministrazione. Per sfruttare le potenzialità dell’immenso patrimonio dei dati raccolti e gestiti dalle PA è necessario attuare un cambio di paradigma nella loro gestione che consenta di superare la “logica a silos” in favore di una visione sistemica. Il dato deve essere inteso come bene comune, condiviso gratuitamente tra Pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali e, salvo casi documentati e propriamente motivati, utilizzabile dalla società civile. Per implementare tale paradigma, il Piano individua tre aree: basi di dati di interesse nazionale, ovvero basi di dati affidabili, omogenee per tipologia e contenuto, rilevanti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle Pubbliche amministrazioni e per fini di analisi.; open data, ovvero “dati di tipo aperto”; vocabolari controllati e modelli dei dati, che costituiscono un modo comune e condiviso per organizzare codici e nomenclature ricorrenti in maniera standardizzata e normalizzata (vocabolari controllati) e una concettualizzazione esaustiva e rigorosa nell’ambito di un dato dominio (ontologia o modello dei dati condiviso). Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2017-2019
Unione Terre di Pianura 12/04/2018 Piano Triennale per l’Informatica nella PA 4.2. Piattaforme abilitanti Le Piattaforme abilitanti sono soluzioni che offrono funzionalità fondamentali, trasversali e riusabili nei singoli progetti, uniformandone le modalità di erogazione. Esse sollevano le amministrazioni dalla necessità di dover acquistare e/o realizzare funzionalità comuni a più sistemi software, semplificando la progettazione, riducendo i tempi e i costi di realizzazione di nuovi servizi e garantendo maggiore sicurezza informatica. Alcuni esempi rivolti ai cittadini e alle imprese sono i servizi di identificazione, di fatturazione e di pagamento. Altre piattaforme sono rivolte in via principale alla PA ma sono ugualmente abilitanti, come ad esempio l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). In questo modo sarà più facile per le amministrazioni offrire al cittadino e alle imprese un modo uniforme e più semplice di interazione e collaborazione. Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Piano triennale per l'informatica nella PA 2017 - 2019
12. Indicazioni per le Pubbliche amministrazioni Il Piano prevede numerose azioni a carico delle PA, alcune delle quali sono già state avviate. Si ricorda che oltre agli strumenti di procurement tradizionale le PA potranno ricorrere a forme di collaborazione per accelerare i tempi di realizzazione e diminuire i costi e i rischi di insuccesso. Tra le forme ad oggi in uso e che dovranno essere adottate dalle amministrazioni, che non sono nella condizione di raggiungere gli obiettivi nei tempi previsti da sole, sono: accordi di collaborazione per la gestione dei servizi applicativi: partecipazione ad accordi di collaborazione tra amministrazioni che hanno deciso di condividere la realizzazione di piattaforme comuni; in questo caso ricadono gli accordi di collaborazione già operativi tra alcune regioni; soluzioni “sussidiarie”: utilizzo di soluzioni applicative “sussidiare” attraverso accordi tra le PA che hanno già sviluppato le iniziative strategiche e quelle ancora non operative; tali accordi, che potranno essere diversi e, a seconda del progetto, dovranno avere caratteristiche tali da garantirne la sostenibilità; utilizzo di soluzioni “in riuso”, in alternativa a quelle “sussidiarie”, nei casi in cui se ne sia stata valutata la convenienza; utilizzo di servizi infrastrutturali resi disponibili da altre amministrazioni.
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Piano triennale per l'informatica nella PA 2017 - 2019
12.1. Indicazioni relative ai data center e al cloud Le Pubbliche amministrazioni non possono costituire nuovi data center, e possono procedere agli adeguamenti dei data center esistenti solo esclusivamente per: evitare problemi di interruzione di pubblico servizio; anticipare processi di dismissione per acquisizione di servizi della gara SPC-Cloud; consolidare i propri servizi su data center di altre PA al fine di ottenere economie di spesa.
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Piano triennale per l'informatica nella PA 2017 - 2019
12.1. Indicazioni relative ai data center e al cloud Nel 2018 Le amministrazioni che non hanno provveduto a fornire i dati per il censimento sul patrimonio ICT in esercizio nel 2017 dovranno provvedere a farlo. Da febbraio le PA scelte come Poli strategici nazionali pilota avviano l’adeguamento dei propri data center nei tempi specificati nel proprio Piano di razionalizzazione delle risorse ICT Da febbraio le amministrazioni appartenenti al Gruppo B dovranno consolidare i sistemi applicativi in uso presso gli attuali Data Center per migrare verso uno dei Poli strategici nazionali o migrare verso il Cloud della PA attraverso la gara SPC-Cloud. Entro aprile le PA attuano le indicazioni definendo propri piani di razionalizzazione che, a richiesta, devono essere forniti ad Agid. La verifica delle azioni di razionalizzazione sono rilevate da AgID mediante il censimento annuale del patrimonio ICT della PA. Da aprile le amministrazioni appartenenti al Gruppo A dovranno consolidare i sistemi applicativi in uso presso gli attuali data center e utilizzare il Cloud della PA attraverso la gara SPC-Cloud per garantire la continuità di servizi critici o il disaster recovery. Da luglio le altre PA scelte come Poli strategici nazionali avviano l’adeguamento dei propri data center nei tempi specificati nel proprio Piano di razionalizzazione delle risorse ICT. Nel 2019 Le Pubbliche amministrazioni proseguono la migrazione verso i Poli nazionali o verso il Cloud della PA nei tempi specificati nel proprio Piano di razionalizzazione delle risorse ICT.
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12.1. Indicazioni relative alla Connettività Le spese sostenute dalle amministrazioni per i canoni dei servizi di connettività non rientrano nell’obiettivo di contenimento della spesa per il triennio , ai sensi dell’art. 1 comma 515 della Legge di Stabilità 2016. Dal 2017 Le Pubbliche amministrazioni adeguano la propria capacità di connessione per garantire il completo dispiegamento dei servizi/piattaforme strategici, adottando alternativamente: soluzioni di connettività basate sulla adesione ai Contratti quadro SPC, salvo i casi in cui le esigenze di banda e le caratteristiche trasmissive richieste non trovino potenziale soddisfacimento in tali ambiti contrattuali; i servizi resi disponibili nel territorio di proprio riferimento dalla Regione o altro ente pubblico locale che abbia già realizzato strutture di connessione territoriali conformi ai requisiti dettati da AgID e interconnesse con la rete SPC (principio della sussidiarietà). In ogni caso le PA devono privilegiare, nella scelta dei servizi di connettività, le forniture in cui il servizio di trasporto sia basato su dual-stack (IPv4 e IPv6). Dal 2018 Le amministrazioni definiscono e realizzano il Piano di adeguamento alle Linee guida emanate da AgID per le wi-fi che favoriscono l’accesso alla rete Internet da uffici pubblici e luoghi pubblici.
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12.4. Indicazioni sulle Piattaforme abilitanti e sui progetti strategici Le Pubbliche amministrazioni redigono e trasmettono ad AgID i piani di integrazione con le infrastrutture immateriali secondo i tempi e le modalità stabilite nei programmi delle singole piattaforme e dei progetti strategici: SPID, PagoPA, ANPR, Fattura elettronica, ComproPA, SIOPE+, NoiPA, ecc. Le amministrazioni non possono sostenere spese per l’acquisizione di soluzioni autonome, o per adeguamenti evolutivi di applicazioni, che forniscono funzionalità analoghe a quelle offerte dalle piattaforme abilitanti e dai progetti strategici di cui al paragrafo 4.2. Resta inteso che sono ammesse le spese utili all’integrazione dei propri sistemi informativi con le piattaforme abilitanti e i progetti strategici e che tali costi rientrano nelle spese per innovazione, pertanto sono escluse dagli obiettivi di risparmio previsti dall’art.1 comma 515 della Legge di Stabilità Le Pubbliche amministrazioni che nelle date stabilite dalla singola piattaforma o progetto strategico non avranno provveduto a fornire un piano certo di attività di integrazione, dovranno adottare le soluzioni messe a disposizioni da AgID o da altre amministrazioni (quali ad esempio le piattaforme realizzate dalle regioni) in logica di sussidiarietà.
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12.4. Indicazioni sulle Piattaforme abilitanti e sui progetti strategici 2018 SPID: Entro marzo le amministrazioni devono completare l’implementazione di SPID nei propri servizi on line. PagoPA: Le amministrazioni estendono l’utilizzo del sistema PagoPA a tutti i propri servizi. Le amministrazioni che hanno avuto una proroga sul termine per la migrazione al sistema PagoPA in ragione della complessità della propria struttura, provvedono a completare il processo. SIOPE+: Le amministrazioni provvedono ad adottare sistemi per aderire al SIOPE+ secondo il piano definito dalla Ragioneria Generale dello Stato, d’intesa con Banca d’Italia e AgID e le rappresentanze delle PA locali. Le amministrazioni possono partecipare adottando propri sistemi o quelli offerti dalla Ragioneria Generale dello Stato in logica di sussidiarietà o in alternativa avvalendosi di servizi resi da altri intermediari. Sistema di gestione dei procedimenti amministrativi: Le amministrazioni implementano le API per la partecipazione al Sistema di gestione dei procedimenti amministrativi. Poli di conservazione: Le amministrazioni partecipano con l’Archivio centrale dello Stato alla messa a punto dei Poli di Conservazione degli archivi digitali e alla definizione di regole di interscambio per l’interoperabilità dei sistemi di conservazione.
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Piano triennale per l'informatica nella PA 2017 - 2019
12.4. Indicazioni sulle Piattaforme abilitanti e sui progetti strategici 2019 Le Pubbliche amministrazioni usano le piattaforme e i progetti sopra elencati entrati ormai a regime. Sistema di avvisi e notifiche: Le amministrazioni diffondono l’utilizzo della infrastruttura nazionale per l’emissione di avvisi e notifiche di cortesia da inviare ai cittadini per un pieno utilizzo del domicilio digitale. Sistema di gestione dei procedimenti amministrativi: Le amministrazioni che non hanno aderito al Sistema di gestione dei procedimenti amministrativi nazionale e non sono provviste di un proprio sistema di gestione documentale e protocollo informatico, utilizzano in logica di riuso o sussidiarietà, una delle piattaforme già sviluppate da altre amministrazioni. Poli di conservazione: Le amministrazioni portano a regime l’utilizzo dei sistemi di conservazione a norma per tutti i propri documenti informatici e fascicoli informatici. Le Pubbliche amministrazioni partecipano alle sperimentazioni di nuove piattaforme abilitanti secondo quanto definito nei Piani triennali successivi al Piano
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Piano triennale per l'informatica nella PA 2017 - 2019
12. Indicazioni per le Pubbliche amministrazioni Gestione documentale, protocollo informatico, gestione dei procedimenti amministrativi Le amministrazioni partecipano alla realizzazione del Sistema di gestione dei procedimenti amministrativi nazionale che stabilisce le regole di interoperabilità dei flussi documentali (documento, fascicolo, protocollo) tra le Pubbliche amministrazioni. Nel 2018 le amministrazioni implementano le API per la partecipazione al Sistema di gestione dei procedimenti amministrativi. Nel 2019 le amministrazioni che non hanno aderito al Sistema di gestione dei procedimenti amministrativi nazionale e non sono provviste di un proprio sistema di gestione documentale e protocollo informatico, utilizzano in logica di riuso o sussidiarietà, una delle piattaforme già sviluppate da altre amministrazioni. Conservazione dei documenti e dei fascicoli Nel 2019 le amministrazioni portano a regime l’utilizzo dei sistemi di conservazione a norma per tutti i propri documenti informatici e fascicoli informatici.
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Piano triennale per l'informatica nella PA 2017 - 2019
12.5. Indicazioni sul Modello di interoperabilità Le amministrazioni devono transitare al nuovo Modello di interoperabilità secondo le indicazioni che AgID fornirà sulla gestione della transizione dall’attuale cooperazione applicativa a quella futura che prevede un approccio basato su API. 2017 Da maggio le Pubbliche amministrazioni adottano per le piattaforme già esistenti le Linee guida per transitare al nuovo Modello di interoperabilità. 2018 Da gennaio, per tutte le nuove applicazioni, le Pubbliche amministrazioni adottano il nuovo Modello di interoperabilità e provvedono al popolamento del Catalogo delle API messo a disposizione da AgID.
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PA digitale, così evolve il rapporto col mercato
PIANO TRIENNALE AGID PA digitale, così evolve il rapporto col mercato di Barbara Weisz
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Piano triennale per l'informatica nella PA 2017 - 2019
12.8. Indicazioni sulle attività di Gestione del cambiamento dal 2017 Le amministrazioni provvedono a nominare il Responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale e a registrarne i dati sull’Indice delle PA con le modalità indicate da AgID. Le amministrazioni partecipano e promuovono iniziative di sensibilizzazione, comunicazione, formazione e assistenza sui servizi resi disponibili con le piattaforme abilitanti e i progetti strategici. Le amministrazioni sono tenute a formare il proprio personale per un utilizzo ottimale dei servizi e ad individuare percorsi specialistici per rafforzare le competenze digitali interne. Gli attori istituzionali della formazione avviano la progettazione di iniziative volte alla creazione di competenze digitali. Le amministrazioni progettano, con il supporto di AgID, punti di informazione sui servizi realizzati nell’ambito delle iniziative strategiche e degli ecosistemi sui quali sono coinvolte.
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Piano triennale per l'informatica nella PA 2017 - 2019
12.8. Indicazioni sulle attività di Gestione del cambiamento 2018 Le amministrazioni individuate da AgID devono redigere il proprio Piano; le regioni e le Città metropolitane dovranno fare da aggregatori per le altre amministrazioni sul proprio territorio, secondo le modalità indicate da AgID e con le seguenti tempistiche: entro aprile, le amministrazioni (per categoria o in forma singola secondo quanto definito in precedenza), forniscono ad AgID i dati riferiti alla spesa consolidata dell’anno precedente (ad esempio, nell’anno 2018 le amministrazioni forniscono la spesa consolidata per il 2017) e la previsione di spesa per il triennio in corso (ad esempio, nell’anno 2018 la previsione di spesa per il triennio ); entro dicembre, le amministrazioni redigono il proprio Piano, per categoria o in forma singola secondo quanto definito in precedenza, per il triennio successivo (ad esempio nell’anno 2018, le amministrazioni redigono il proprio Piano triennale ).
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Piano triennale per l'informatica nella PA 2017 - 2019
12.9. Indicazioni sulla conservazione dei documenti informatici Le amministrazioni procedono alla conservazione a norma per i propri documenti informatici (nativi digitali o documenti analogici digitalizzati) e fascicoli informatici, tramite: acquisto di servizi utilizzando le gare Consip; accordi di collaborazione tra amministrazioni per la condivisione di infrastrutture comuni dedicate alla conservazione; adesione dei servizi offerti dai poli di conservazione.
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Un modello per il sistema informativo della PA Locale Per l’attuazione dei diritti previsti dal Codice
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Tecnologie ICT nell’azione amministrativa
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Art. 12. Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa 1. Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l’effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 14-bis, comma 2, lettera b). Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)
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Il modello generale (analisi per livelli)
Sistema informativo per la PA Locale Livello organizzativo (dell’amministrazione e dei servizi) Livello applicativo (supporto all’operatività) Livello informativo (supporto alla conoscenza) Livello infrastrutturale (fisico/tecnologico)
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Il modello generale (analisi per livelli)
Sistema informativo per la PA Locale Livello organizzativo (dell’amministrazione e dei servizi) Livello applicativo (supporto all’operatività) Livello informativo (supporto alla conoscenza) Livello infrastrutturale (fisico/tecnologico)
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Un modello per il livello informativo
(Relazioni e flussi) DATI Interazioni e processi FRONT-OFFICE CONTENUTI INFORMATIVI Processi interni Interazioni esterne Interazioni esterne PROCEDIMENTI BACK-OFFICE DOCUMENTI
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Flussi, relazioni, processi e interazioni
(Relazioni e flussi) DATI Interazioni e processi CONTENUTI INFORMATIVI Flussi e processi interni Interazioni di back-office (della P.A.) DOCUMENTI E DATI (FRONT-OFFICE) Interazioni di front-office (chiunque, P.A.) DATI E DOCUMENTI (BACK-OFFICE) METADATI (DI FLUSSO E DI PROCESSO) DOCUMENTI
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Flussi, relazioni, processi e interazioni
(Relazioni e flussi) DATI Interazioni e processi CONTENUTI INFORMATIVI Flussi e processi interni Interazioni di back-office (della P.A.) DOCUMENTI E DATI (FRONT-OFFICE) Interazioni di front-office (chiunque, P.A.) DATI E DOCUMENTI (BACK-OFFICE) METADATI (DI FLUSSO E DI PROCESSO) DOCUMENTI
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Flussi, relazioni, processi e interazioni
(Relazioni e flussi) DATI Interazioni e processi CONTENUTI INFORMATIVI Flussi e processi interni Interazioni di back-office (della P.A.) DOCUMENTI E DATI (FRONT-OFFICE) Interazioni di front-office (chiunque, P.A.) DATI E DOCUMENTI (BACK-OFFICE) METADATI (DI FLUSSO E DI PROCESSO) Come (e da chi) sono gestite le interazioni (e i flussi)? DOCUMENTI
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Contenuti (e processi) informativi
DATI (amministrativi e gestionali dei servizi) (Relazioni e flussi) Interazioni e processi Processi di gestione e integrazione dei dati CONTENUTI INFORMATIVI Flussi e processi interni DOCUMENTI E DATI (FRONT-OFFICE) Interazioni back-office (della P.A.) Interazioni front-office (chiunque, P.A.) DATI E DOCUMENTI (BACK-OFFICE) METADATI (DI FLUSSO E DI PROCESSO) Processi documentali DOCUMENTI (E METADATI)
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Contenuti (e processi) informativi
DATI (amministrativi e gestionali dei servizi) (Relazioni e flussi) Interazioni e processi Processi di gestione e integrazione dei dati CONTENUTI INFORMATIVI Flussi e processi interni DOCUMENTI E DATI (FRONT-OFFICE) Interazioni back-office (della P.A.) Interazioni front-office (chiunque, P.A.) DATI E DOCUMENTI (BACK-OFFICE) METADATI (DI FLUSSO E DI PROCESSO) Come (e da chi) sono gestite le relazioni e i processi? Processi documentali DOCUMENTI (E METADATI)
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Un modello per il livello applicativo
Report e statistiche Strumenti per la correlazione e la rappresentazione, anche georeferenziata, dei dati Strumenti per l’analisi dei dati (data analysis) Strumenti per l’analisi e il controllo dei processi (performance, legalità, anticorruzione, ecc.) Gestione protocollo (registri e repertori) Formazione e sottoscrizione documenti informatici Gestione documenti e fascicoli informatici Gestione informatizzata dei flussi documentali (degli atti e dei procedimenti) Conservazione documentale a norma Interscambio informativo Accesso e acquisizione dati esterni (altre PP.AA.) Comunicazioni obbligatorie Statistiche e rendicontazioni Interoperabilità e cooperazione amministrativa Accesso esterno banche dati Pubblicazioni Informazioni obbligatorie e modulistica Pubblicazioni legali e obbligatorie Open data Comunicazione elettronica (caselle istituzionali PEC-PEO) Servizi online Presentazione istanze, accesso (atti e dati), partecipazione al procedimento Certificazione online Piattaforme abilitanti (pagoPA, SPID, fattura elettronica) SITO WEB POSTA ELETTRONICA SERVIZI ONLINE PAGAMENTI ELETTRONICI SPID (CNS/CIE) APPLICAZIONI GESTIONALI DEI SERVIZI STRUMENTI DI ANALISI E CONTROLLO (DEI DATI E DEI PROCESSI) PROTOCOLLO INFORMATICO SISTEMA DI GESTIONE E CONSERVAZIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI GESTIONE PROCEDIMENTI
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Interazione esterna e interoperabilità
Processi di gestione e integrazione dei dati INTEROPERABILITÀ PROTOCOLLO INFORMATICO INTEROPERABILITÀ E COOPERAZIONE APPLICATIVA INTEROPERABILITÀ SISTEMA DI CONSERVAZIONE Processi documentali
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Interazione esterna e interoperabilità
PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE (output) COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE (bidirezionale) PRESENTAZIONE ISTANZE E RICHIESTE (input) PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO (bidirezionale) ACCESSO ESTERNO (atti e dati) PAGAMENTI ELETTRONICI (pagoPA) IDENTITÀ DIGITALE (SPID, CNS/CIE) Processi di gestione e integrazione dei dati COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE (output) INTERSCAMBIO INFORMATIVO (bidirezionale) COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA (bidirezionale) ACCESSO ESTERNO (atti e dati) INTEROPERABILITÀ PROTOCOLLO INFORMATICO INTEROPERABILITÀ E COOPERAZIONE APPLICATIVA INTEROPERABILITÀ SISTEMA DI CONSERVAZIONE Processi documentali SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA (ESTERNO )
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Organizzazione ICT «minima» dei Comuni
DATI Report e statistiche Strumenti per la correlazione e la rappresentazione, anche georeferenziata, dei dati Strumenti per l’analisi dei dati (data analysis) Strumenti per l’analisi e il controllo dei processi (performance, legalità, anticorruzione, ecc.) Gestione protocollo (registri e repertori) Formazione e sottoscrizione documenti informatici Gestione documenti e fascicoli informatici Gestione informatizzata dei flussi documentali (degli atti e dei procedimenti) Conservazione documentale a norma Interscambio informativo Accesso e acquisizione dati esterni (altre PP.AA.) Comunicazioni obbligatorie Statistiche e rendicontazioni Interoperabilità e cooperazione amministrativa Accesso esterno banche dati Pubblicazioni legali e obbligatorie, Open data Comunicazione elettronica (caselle istituzionali PEC-PEO) Istanze online Presentazione istanze e richieste, partecipazione al procedimento, accesso (atti e dati) SITO WEB PUBBLICAZIONI CASELLE POSTA (PEC, PEO) SERVIZI ONLINE PAGOPA, SPID APPLICAZIONI GESTIONALI DEI SERVIZI PROTOCOLLO INFORMATICO SISTEMA DI GESTIONE E CONSERVAZIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTII DOCUMENTI E DATI (FRONT-OFFICE) Interoperabilità e cooperazione applicativa Interoperabilità sistema di protocollo informatico DATI E DOCUMENTI (BACK-OFFICE) Flussi e processi interni DOCUMENTI (E METADATI) Interoperabilità sistema di conservazione SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE A NORMA
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Organizzazione ICT «minima» dei Comuni
DATI Report e statistiche Strumenti per la correlazione e la rappresentazione, anche georeferenziata, dei dati Strumenti per l’analisi dei dati (data analysis) Strumenti per l’analisi e il controllo dei processi (performance, legalità, anticorruzione, ecc.) Gestione protocollo (registri e repertori) Formazione e sottoscrizione documenti informatici Gestione documenti e fascicoli informatici Gestione informatizzata dei flussi documentali (degli atti e dei procedimenti) Conservazione documentale a norma Interscambio informativo Accesso e acquisizione dati esterni (altre PP.AA.) Comunicazioni obbligatorie Statistiche e rendicontazioni Interoperabilità e cooperazione amministrativa Accesso esterno banche dati Pubblicazioni legali e obbligatorie, Open data Comunicazione elettronica (caselle istituzionali PEC-PEO) Istanze online Presentazione istanze e richieste, partecipazione al procedimento, accesso (atti e dati) SITO WEB PUBBLICAZIONI CASELLE POSTA (PEC, PEO) SERVIZI ONLINE PAGOPA, SPID APPLICAZIONI GESTIONALI DEI SERVIZI PROTOCOLLO INFORMATICO SISTEMA DI GESTIONE E CONSERVAZIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI DOCUMENTI E DATI (FRONT-OFFICE) Interoperabilità e cooperazione applicativa Interoperabilità sistema di protocollo informatico DATI E DOCUMENTI (BACK-OFFICE) Flussi e processi interni Rimane la domanda: come (e da chi) sono gestite le relazioni e i flussi, i processi e le interazioni? ATTI, DOCUMENTI (E METADATI) Interoperabilità sistema di conservazione SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE A NORMA
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Interazioni interne (e interoperabilità)
DATI (AMMINISTRATIVI E GESTIONALI) FLUSSI E PROCESSI DOCUMENTI E DATI (FRONT-OFFICE) Interoperabilità e cooperazione Interoperabilità protocollo informatico DATI E DOCUMENTI (BACK-OFFICE) METADATI (DI FLUSSO E DI PROCESSO) DOCUMENTI (E METADATI) Interoperabilità sistema di conservazione
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Verso un sistema informativo «integrato»
DATI (AMMINISTRATIVI E GESTIONALI) INTEGRAZIONE INFORMATIVA INTEGRAZIONE DEI DATI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI CONDIVISIONE DATI E INFORMAZIONI (ANCHE ACQUISITE ESTERNAMENTE) CORRELAZIONE DATI E DOCUMENTI INTEGRAZIONE APPLICATIVA INTEROPERABILITÀ E COOPERAZIONE APPLICATIVA INTEGRAZIONE AMMINISTRATIVA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CHE COINVOLGONO PIÙ SOGGETTI (INTERNI E ESTERNI) FLUSSI E PROCESSI INTERNI DOCUMENTI E DATI (FRONT-OFFICE) Interoperabilità e cooperazione Interoperabilità protocollo informatico DATI E DOCUMENTI (BACK-OFFICE) METADATI (DI FLUSSO E DI PROCESSO) DOCUMENTI (E METADATI) Interoperabilità sistema di conservazione
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Gestione informatica dei flussi e dei processi
DATI (AMMINISTRATIVI E GESTIONALI) Report e statistiche Strumenti per la correlazione e la rappresentazione, anche georeferenziata, dei dati Strumenti per l’analisi dei dati (data analysis) Strumenti per l’analisi e il controllo dei processi (performance, legalità, anticorruzione, ecc.) Interoperabilità protocollo informatico Formazione documenti informatici Sottoscrizione informatica (Firma digitale remota) Gestione documenti (originali e copie) e fascicoli informatici Interoperabilità servizio di conservazione a norma Interscambio informativo Accesso e acquisizione dati esterni (altre PP.AA.) Comunicazioni obbligatorie Statistiche e rendicontazioni Interoperabilità e cooperazione amministrativa Accesso esterno banche dati Pubblicazioni Pubblicazioni legali e obbligatorie Open data Comunicazione elettronica (caselle istituzionali PEC-PEO) Istanze online Presentazione istanze di parte, partecipazione al procedimento Richiesta certificati (anche con timbro digitale) SITO WEB PUBBLICAZIONI CASELLE POSTA (PEC, PEO) SERVIZI ONLINE PAGOPA, SPID APPLICAZIONI GESTIONALI DEI SERVIZI STRUMENTI DI ANALISI E CONTROLLO DEI DATI E DEI PROCESSI PROTOCOLLO INFORMATICO SISTEMA DI GESTIONE E CONSERVAZIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI DOCUMENTI E DATI (FRONT-OFFICE) FLUSSI E PROCESSI Interoperabilità e cooperazione applicativa Interoperabilità sistema di protocollo informatico DATI E DOCUMENTI (BACK-OFFICE) METADATI DI PROCESSO DOCUMENTI (E METADATI) Interoperabilità sistema di conservazione SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE A NORMA
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Gestione informatica dei procedimenti
DATI (AMMINISTRATIVI E GESTIONALI) Report e statistiche Strumenti per la correlazione e la rappresentazione, anche georeferenziata, dei dati Strumenti per l’analisi dei dati (data analysis) Strumenti per l’analisi e il controllo dei processi (performance, legalità, anticorruzione, ecc.) Atti, provvedimenti e documenti amministrativi Procedimenti amministrativi (interni) Procedimenti complessi (partecipazione di più amministrazioni) Procedimenti gestionali dei servizi Interscambio informativo Accesso e acquisizione dati esterni (altre PP.AA.) Comunicazioni obbligatorie Statistiche e rendicontazioni Interoperabilità e cooperazione amministrativa Accesso esterno banche dati Pubblicazioni Pubblicazioni legali e obbligatorie Open data Comunicazione elettronica (caselle istituzionali PEC-PEO) Istanze online Presentazione istanze di parte, partecipazione al procedimento Richiesta certificati (anche con timbro digitale) SITO WEB PUBBLICAZIONI CASELLE POSTA (PEC, PEO) SERVIZI ONLINE PAGOPA, SPID APPLICAZIONI GESTIONALI DEI SERVIZI STRUMENTI DI ANALISI E CONTROLLO DEI DATI E DEI PROCESSI PROTOCOLLO INFORMATICO SISTEMA DI GESTIONE E CONSERVAZIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI DOCUMENTI E DATI (FRONT-OFFICE) GESTIONE DEI PROCEDIMENTI Interoperabilità e cooperazione applicativa Interoperabilità sistema di protocollo informatico DATI E DOCUMENTI (BACK-OFFICE) METADATI DI PROCESSO DOCUMENTI (E METADATI) Interoperabilità sistema di conservazione SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE A NORMA
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Una parentesi «organizzativa»
La Circolare AgID n. 3 del 7 luglio 2017
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Accessibilità e organizzazione dei servizi
Unione Terre di Pianura 12/04/2018 Accessibilità e organizzazione dei servizi Circolare AgID n. 3 del 7 luglio 2017 “Raccomandazioni e precisazioni sull’accessibilità digitale dei servizi pubblici erogati a sportello dalla Pubblica Amministrazione, in sintonia con i requisiti dei servizi online e dei servizi interni” La Circolare AgID prende in esame e articola tre tipologie di servizi: servizi a sportello erogati da dipendenti attraverso l’utilizzo di tecnologie ICT, nei casi in cui gli utenti vi accedano fisicamente; servizi online erogati agli utenti attraverso tecnologie ICT; servizi interni di supporto ai servizi suddetti”. SERVIZI ONLINE SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO SERVIZI A SPORTELLO Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018) Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Accessibilità e organizzazione dei servizi
Unione Terre di Pianura 12/04/2018 Accessibilità e organizzazione dei servizi Circolare AgID n. 3 del 7 luglio 2017 Servizi a sportello I servizi a sportello forniti dalle Pubbliche Amministrazioni devono rispettare la normativa vigente e ci si attende che siano accessibili alle persone con disabilità motorie e senso percettive … Qualora i servizi a sportello non fossero accessibili, occorrerà predisporre quelli che, secondo l’articolo 2 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18), sono “accomodamenti ragionevoli” … Un accomodamento rilevante riguarda la possibilità di dotare gli sportelli tradizionali con strumentazione informatica adeguata, se non di predisporre, ove possibile e ritenuto necessario, sportelli sostitutivi informatizzati “virtuali” dedicati o adatti all’uso personale di strumenti dell’utente. In particolare si fa riferimento agli aspetti citati in premessa, circa: l’identificazione della persona nel rispetto della vigente normativa, anche in presenza di impedimenti comunicativi; la possibilità che la persona possa esprimere autonomamente la propria volontà, anche in presenza di un impedimento a sottoscrivere. A tal proposito si rammenta anche la disposizione contenuta nell’articolo 4, comma 1 del Testo unico n. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi del quale: “la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere”. Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Accessibilità e organizzazione dei servizi
Unione Terre di Pianura 12/04/2018 Accessibilità e organizzazione dei servizi Circolare AgID n. 3 del 7 luglio 2017 Servizi online I servizi online sono erogati all’utente che interagisce direttamente con il sistema, anche in modalità multi-canale, attraverso tecnologie ICT… [e] devono essere progettati e realizzati nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità elencati nel citato D.M. 8 luglio Il tema dell’accessibilità del web è trattato anche dalle “Linee guida di Design per i servizi della PA” elaborate dall’AgID. Si ricorda quindi alle PA di salvaguardare l’accessibilità, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche e dalle norme vigenti, sia dei siti web che dei portali di servizi, prestando attenzione ai contenuti digitali richiamati (documenti e dati) nelle varie applicazioni esistenti o da sviluppare. In particolare si evidenzia che le PA devono rendere disponibili per via telematica in formato accessibile moduli, formulari e documenti, compresi gli atti e i provvedimenti amministrativi oggetto di pubblicità legale. In merito si rammenta l’esigenza di evitare pubblicazione di documenti-immagine, vale a dire scansioni digitali di documenti cartacei, come richiesto dal CAD e dal citato allegato A del D.M. 8 luglio 2005, e come indicato nella “Guida pratica per la creazione di un documento accessibile”, pubblicata sul sito AgID nella sezione Accessibilità. Tra i servizi digitali rientra quello del Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID), istituito, ai sensi dell’articolo 64, comma 2-bis del CAD, dall’Agenzia per l'Italia digitale “per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità”. Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Accessibilità e organizzazione dei servizi
Unione Terre di Pianura 12/04/2018 Accessibilità e organizzazione dei servizi Circolare AgID n. 3 del 7 luglio 2017 Servizi interni I servizi interni svolgono funzioni di supporto ai servizi a sportello e ai servizi online, tra cui quelle che possono riguardare lo sviluppo e manutenzione dei servizi online dell’amministrazione, numeri verdi telefonici, anche in questo caso prestando sempre attenzione all’osservanza dei requisiti di accessibilità e fruibilità. In merito alla tematica del web, la tendenza in atto riguarda non solo l’impegno dei servizi interni a supportare il miglioramento dei servizi esistenti, ma anche lo sviluppo di nuovi servizi online innovativi. Con riguardo ai nuovi sviluppi si sta infatti assistendo all’affermazione del principio “digital first” nella gestione del procedimento amministrativo, che implica la conversione di servizi tradizionali, forniti allo sportello, in servizi online, come previsto dall’articolo 3, comma 1 quater del CAD. Un diverso tipo di attività tecnica, non riguardante l’accessibilità del web, riguarda la gestione dei documenti da pubblicare, o pubblicati, cioè l’accessibilità dei documenti. Si ricorda in merito quanto previsto per i documenti pdf non accessibili, già trattato per i servizi online e nell’Allegato secondo della circolare AgID n. 2/2015, pag. 47, ove si afferma: “Si fa presente che alcuni dei prodotti indicati sono utilizzabili non solo dagli utenti finali, ma anche dagli Enti. Ad esempio, nel caso di pubblicazione di documenti, gli Enti possono operare opportune trasformazioni di testi non accessibili per pubblicarli in formato accessibile”. Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Accessibilità e organizzazione dei servizi
Unione Terre di Pianura 12/04/2018 Accessibilità e organizzazione dei servizi Circolare AgID n. 3 del 7 luglio 2017 Servizi interni Si fa presente che anche i documenti amministrativi informatici, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, comma 5-bis del CAD, devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità, applicando cioè i criteri di accessibilità definiti di cui al DM 8 luglio 2005 e s.m.i.. Per i documenti disponibili solo in formato e contenuto non accessibile è previsto, in ottemperanza ai requisiti tecnici vigenti descritti in precedenza (ad esempio l’impossibilità per documenti storici, mappe grafiche, ecc.), che si fornisca almeno un sommario riepilogativo e una descrizione degli scopi dei documenti stessi, in forma adatta ad essere fruita con le tecnologie assistive, e che venga consentito comunque l’accesso ad informazioni equivalenti a quelle contenute nei documenti non accessibili. Inoltre, nel predisporre nuovi documenti, occorre tenere presente che il formato ed i contenuti degli stessi devono essere resi disponibili nella loro completezza, anche in modalità adatta alla fruizione mediante le tecnologie assistive [tecnologie per rendere accessibili e usabili i prodotti informatici stessi (hardware o software) anche a persone diversamente abili, ndr ] ed essere conformi ai requisiti tecnici di accessibilità. Rientra quindi tra i compiti dei servizi interni anche la predisposizione di documenti digitali in modalità accessibile ... In quest’ottica la dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti cartacei è un contributo da effettuarsi a favore dell’accessibilità, e del conseguente trattamento automatico dei contenuti, che potrà anche migliorare la qualità dei dati e delle informazioni trattate dai servizi online. Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Istanze e dichiarazioni per via telematica e … «domicilio digitale»
Previsto dall’art. 3-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale
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Istanze e dichiarazioni per via telematica
Unione Terre di Pianura 12/04/2018 Istanze e dichiarazioni per via telematica Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante ((una delle forme di cui all'articolo 20)) ; Art. 20 Validita' ed efficacia probatoria dei documenti informatici 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. ((1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo del Codice civile quando vi e' apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalita' tali da garantire la sicurezza, integrita' e immodificabilita' del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita' all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrita' e immodificabilita'. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle Linee guida.)) ((1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria. 1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico.)) Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018) Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Istanze e dichiarazioni per via telematica
Unione Terre di Pianura 12/04/2018 Istanze e dichiarazioni per via telematica Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e' identificato attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), nonche' attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identita'; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purche' le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalita' definite con Linee guida, e cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario; Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018) Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Un ultimo tassello: il «domicilio digitale»
Previsto dall’art. 3-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale
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Unione Terre di Pianura
12/04/2018 Domicilio digitale Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Art. 3-bis. Identità digitale e domicilio digitale 1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese hanno l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell’elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter. Art. 6-bis. Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti 1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico. Art. 6-ter. Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi 1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato «Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi», nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati. 2. [omissis] 3. Le amministrazioni di cui al comma 1 e i gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell’Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell’AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Unione Terre di Pianura
12/04/2018 Domicilio digitale Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Art. 3-bis. Identità digitale e domicilio digitale 1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell’elenco di cui all’articolo 6-quater. Fatto salvo quanto previsto al comma 3-bis, chiunque ha la facoltà di richiedere la cancellazione del proprio domicilio digitale dall’elenco di cui all’articolo 6-quater. Art. 6-quater. Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese 1. È istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell’Indice sono affidate all’AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell’elenco di cui all’articolo 6-bis. 2. [omissis] 3. Al completamento dell’ANPR di cui all’articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali contenuti nell’elenco di cui al presente articolo nell’ANPR. Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018) Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Gli «indici» dei domicili digitali previste dal CAD
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Indici previsti dall’art. 6, comma 1–ter, per i «domicili digitali» Articolo 6-bis (INI-PEC) Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti Articolo 6-ter (Indice PA, nuovo indice) Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi Articolo 6-quater (nuovo indice, ANPR) Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese
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Unione Terre di Pianura
12/04/2018 Domicilio digitale Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Art. 6-quinquies. Consultazione e accesso 1. La consultazione on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto. 2. L’estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, è effettuata secondo le modalità fissate da AgID nelle Linee guida. 3. In assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell’indirizzo, è vietato l’utilizzo dei domicili digitali di cui al presente articolo per finalità diverse dall’invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalità istituzionali dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2. 4. Gli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater contengono le informazioni relative alla elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale. Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018) Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Unione Terre di Pianura
12/04/2018 Domicilio digitale Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Art. 3-bis. Identità digitale e domicilio digitale 3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l’AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, è stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti è messo a disposizione un domicilio digitale e sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati a coloro che non sono in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale. Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018) Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Unione Terre di Pianura
12/04/2018 Domicilio digitale Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Art. 3-bis. Identità digitale e domicilio digitale 4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L’utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018) Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Domicilio digitale per cittadini «analogici»
Unione Terre di Pianura 12/04/2018 Domicilio digitale per cittadini «analogici» E se un cittadino non dispone di un domicilio digitale (oppure non lo ha dichiarato) come ci comportiamo? designed by Asier_relampagoestudio - Freepik.com Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Unione Terre di Pianura
12/04/2018 Domicilio digitale Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Art. 3-bis. Identità digitale e domicilio digitale 4-bis. In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. 4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto ed è disponibile presso l’amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71. Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018) Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Unione Terre di Pianura
12/04/2018 Domicilio digitale Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Art. 3-bis. Identità digitale e domicilio digitale 4-quater. Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4- ter soddisfano le condizioni di cui all’articolo 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall’amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati. Art. 23. Copie analogiche di documenti informatici 2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all’articolo 71, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I soggetti che procedono all’apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo.. Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018) Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Unione Terre di Pianura
12/04/2018 Domicilio digitale Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Art. 3-bis. Identità digitale e domicilio digitale 4-quinquies. Il domicilio speciale di cui all’articolo 47 del Codice civile può essere eletto anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate. E naturalmente … 5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Testo vigente a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018) Il nuovo Codice e il Piano Triennale
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Maurizio Piazza piazzamaurizio@gmail. com www. mauriziopiazza
Maurizio Piazza I materiali didattici saranno disponibili su
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