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Brescia – 7 marzo 2018 Commissione Consultiva Revisione Legale

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Presentazione sul tema: "Brescia – 7 marzo 2018 Commissione Consultiva Revisione Legale"— Transcript della presentazione:

1 Brescia – 7 marzo 2018 Commissione Consultiva Revisione Legale L’applicazione dei principi di revisione ISA Italia alle PMI: i principi generali Dott. Severino Gritti Obiettivi e responsabilità del Revisore – ISA 200 (A.2.3) Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione – ISA 210 (A.2.4)

2 INDICE DEGLI ARGOMENTI
Obiettivi e responsabilità del Revisore – ISA 200

3 Oggetto e finalità del principio ISA200
L’ISA Italia n. 320 tratta delle responsabilità generali del revisore indipendente nello svolgimento della revisione contabile del bilancio in conformità ai principi di revisione. In particolare, il principio: definisce gli obiettivi generali del revisore indipendente spiega la natura e la portata di una revisione contabile configurata in modo da consentire al revisore indipendente il raggiungimento di tali obiettivi illustra l’oggetto, il livello di autorevolezza e la struttura dei principi di revisione include le regole che stabiliscono le responsabilità generali del revisore indipendente applicabili a tutte le revisioni contabili, incluso l’obbligo di conformarsi ai principi di revisione.

4 Finalità della revisione
La finalità della revisione contabile è di: accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori nel bilancio mediante l’espressione di un giudizio da parte del revisore in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile (definizione generale). Una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione e ai principi etici applicabili consente al revisore di formarsi tale giudizio. La forma del giudizio del revisore dipende dal quadro normativo sull’informazione finanziaria di riferimento e dalle leggi o dai regolamenti applicabili. La maggior parte dei quadri normativi sull’informazione finanziaria include disposizioni relative alla presentazione del bilancio; in tali casi, la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo applicabile include anche la sua presentazione.

5 Il quadro normativo Il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile può includere: disposizioni di legge o regolamentari principi contabili stabiliti da un apposito organismo riconosciuto il contesto etico e normativo, incluse leggi, regolamenti, sentenze del tribunale e obblighi etico professionali relativi alla materia contabile le interpretazioni contabili pubblicate aventi un differente livello di autorevolezza, emanate da standard-setter, da organismi professionali o di vigilanza orientamenti pubblicati sulle problematiche contabili di attualità, aventi un differente livello di autorevolezza prassi generali e di settore ampiamente riconosciute e prevalenti letteratura contabile In caso di conflitti tra le fonti che costituiscono il quadro normativo, prevale la fonte con il livello di autorevolezza più elevato. Il quadro normativo in Italia può essere alternativamente rappresentato da: – le norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione; tali norme sono interpretate e integrate dai principi contabili italiani; – i principi contabili internazionali (“IFRS”) adottati dall’Unione Europea ed eventuali ulteriori provvedimenti normativi rilevanti.

6 Ragionevole sicurezza e Rischio di revisione
Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza. si ottiene quando il revisore ha acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di revisione Il rischio di revisione è il rischio che il revisore esprima un giudizio inappropriato in presenza di un bilancio significativamente errato. la ragionevole sicurezza non corrisponde ad un livello di sicurezza assoluto, poiché nella revisione contabile ci sono limiti intrinseci che rendono di natura persuasiva, piuttosto che conclusiva, la maggior parte degli elementi probativi dai quali il revisore trae le sue conclusioni e sui quali egli basa il proprio giudizio. Se il revisore ritiene di non poter esprimere il giudizio  impossibilità di espressione

7 Ragionevole sicurezza e Rischio di revisione
Il revisore applica il concetto di significatività sia nella pianificazione che nello svolgimento della revisione e anche nella valutazione dell’effetto degli errori. gli errori, incluse le omissioni, sono significativi qualora si possa ragionevolmente ritenere che, singolarmente o nel loro insieme, influenzino le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio. il revisore deve mantenere lo scetticismo professionale durante la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile. Il revisore deve identificare e valutare i rischi di errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, sulla base della comprensione dell’impresa deve acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sull’esistenza di errori significativi, configurando e attuando risposte di revisione appropriate ai rischi identificati e valutati.

8 Qualche definizione Elementi probativi – Le informazioni utilizzate dal revisore per giungere alle conclusioni su cui egli basa il proprio giudizio. Gli elementi probativi comprendono sia le informazioni contenute nelle registrazioni contabili sottostanti il bilancio sia altre informazioni. Concetti di sufficienza (quantità) e appropriatezza (qualità). Scetticismo professionale – Un atteggiamento che comprenda un approccio dubitativo, attento alle condizioni che possano indicare possibili errori dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali o a frodi, e una valutazione critica degli elementi probativi Bilancio – Una rappresentazione strutturata dell’informativa finanziaria storica, incluse le note relative.

9 Qualche definizione Errore – Una differenza tra l’importo, la classificazione, la presentazione o l’informativa di una voce iscritta in un prospetto di bilancio e l’importo…richiesti per tale voce affinché sia conforme al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile. Gli errori possono essere originati da comportamenti non intenzionali o da frodi. Direzione – La persona (o le persone) con responsabilità per la gestione delle attività dell’impresa. La Direzione ha la responsabilità di fornire al revisore: accesso a tutte le informazioni di cui la direzione sono a conoscenza che siano pertinenti per la redazione del bilancio; ulteriori informazioni che il revisore possa richiedere; la possibilità di contattare senza limitazioni le persone nell’ambito dell’impresa dalle quali il revisore ritenga necessario acquisire elementi probativi.

10 Il rischio di revisione
Rischio di revisione – Il rischio che il revisore esprima un giudizio di revisione non appropriato in ordine a un bilancio significativamente errato. Il rischio di revisione dipende dai rischi di errori significativi e dal rischio di individuazione. Rischio di individuazione – Il rischio che le procedure svolte dal revisore (per ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso) non individuino un errore che è presente e che potrebbe essere significativo, considerato singolarmente o insieme ad altri errori Rischio intrinseco – La possibilità che un’asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un’informativa contenga un errore che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, indipendentemente da qualunque controllo ad essa riferito Rischio di controllo – Il rischio che un errore, che potrebbe riguardare un’asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un’informativa e che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, non sia prevenuto, o individuato e corretto, in modo tempestivo dal controllo interno dell’impresa Il

11 Il rischio di revisione: rischio intrinseco
Il rischio può essere riferito al bilancio nel suo complesso ovvero a singole asserzioni per singole voci, classi di operazioni, informativa. Il rischio intrinseco è più elevato per alcune asserzioni e relative classi di operazioni, saldi contabili e informativa  più elevato per calcoli complessi o per conti costituiti da importi derivanti da stime contabili soggette ad incertezza significativa nella stima. il rischio intrinseco può essere influenzato anche da circostanze esterne  lo sviluppo tecnologico potrebbe rendere obsoleto un particolare prodotto, rendendo pertanto le giacenze di magazzino maggiormente suscettibili di sopravvalutazione. Il rischio intrinseco relativo ad una specifica asserzione può essere influenzato anche da fattori nell’ambito dell’impresa e del contesto in cui opera  la mancanza di un capitale circolante sufficiente per continuare l’attività ovvero un settore in declino caratterizzato da un elevato numero di attività cessate.

12 Il rischio di revisione: rischio di controllo
Il rischio di controllo dipende dall’efficacia della configurazione, della messa in atto e del mantenimento del controllo interno da parte della direzione per fronteggiare i rischi identificati che minacciano il raggiungimento degli obiettivi dell’impresa pertinenti alla redazione del proprio bilancio. a causa dei suoi limiti intrinseci, il controllo interno può soltanto ridurre, ma non eliminare, i rischi di errori significativi nel bilancio. I limiti possono derivare da possibilità di errori umani, possibilità che i controlli siano elusi mediante collusione o un’impropria forzatura operata dalla direzione. esisteranno sempre alcuni rischi di controllo.

13 Il rischio di revisione: rischio di individuazione
il livello accettabile di rischio di individuazione presenta una relazione inversa rispetto ai rischi di errori significativi identificati e valutati a livello di asserzioni  maggiore è il rischio di errori significativi che il revisore ritiene che esista  minore è il rischio di individuazione che può essere accettato  maggiormente persuasivi saranno gli elementi probativi richiesti dal revisore. il rischio di individuazione riguarda la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure che sono determinate dal revisore per ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso. Il rischio di individuazione dipende quindi dall’efficacia di una procedura di revisione e dalla sua applicazione da parte del revisore

14 I limiti intrinseci alla revisione
limiti intrinseci che rendono di natura persuasiva, piuttosto che conclusiva, la maggior parte degli elementi probativi dai quali il revisore trae le sue conclusioni e sui quali egli basa il proprio giudizio I limiti dipendono dalla natura dell’informativa finanziaria (necessità di stima di alcune voci), dalla natura delle procedure di revisione (limitazioni poste dalla direzione, presenza di frodi, ecc.), dalla necessità che la revisione contabile si svolga in tempi e a costi ragionevoli (attenzione!!!) Una revisione contabile non è un’indagine ufficiale su presunti illeciti. Pertanto al revisore non sono attribuiti specifici poteri legali quali quello di perquisizione, che possono risultare necessari per tale tipo di indagine (par. A47) la successiva scoperta nel bilancio di un errore significativo non indica di per sé il mancato svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi. Però i limiti intrinseci della revisione contabile non costituiscono per il revisore una giustificazione a ritenersi soddisfatto di elementi probativi meno che persuasivi.

15 Il controllo di qualità
ISQC Italia 1 tratta delle responsabilità del revisore di definire e mantenere il proprio sistema di controllo della qualità per gli incarichi di revisione. Il revisore deve stabilire direttive e procedure configurate per acquisire una ragionevole sicurezza che il soggetto medesimo e il suo personale si conformino ai principi etici applicabili, inclusi quelli relativi all’indipendenza. Il principio ISA n. 220 descrive le responsabilità del responsabile dell’incarico per quanto concerne i principi etici applicabili, che includono: prestare attenzione, mediante l’osservazione e lo svolgimento di indagini per quanto necessario, alle evidenze di non conformità ai principi etici applicabili da parte dei membri del team di revisione definire le misure appropriate nel caso in cui il responsabile dell’incarico venga a conoscenza di aspetti che indicano che i membri del team di revisione non si sono attenuti ai principi etici applicabili giungere ad una conclusione in merito alla conformità ai requisiti di indipendenza applicabili all’incarico di revisione.

16 Lo scetticismo professionale
prestare attenzione agli elementi probativi acquisiti in contraddizione tra di loro, alle informazioni che mettono in discussione l’attendibilità dei documenti e delle risposte alle indagini, condizioni che possono segnalare possibili frodi, circostanze che indicano la necessità di ulteriori procedure di revisione rispetto a quelle richieste dai principi di revisione Va mantenuto durante tutta l’attività di revisione (pianificazione, svolgimento, valutazione finale) Particolarmente, lo scetticismo deve essere mantenuto durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti il fair value, la riduzione di valore delle attività, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacità dell’impresa di continuare come un’entità in funzionamento Il revisore può accettare come autentiche le registrazioni e i documenti, a meno che non abbia motivo di ritenere diversamente, ma deve considerare l’attendibilità delle informazioni da utilizzare. la convinzione che la direzione e i responsabili delle attività di governance siano onesti non esime il revisore dal mantenere scetticismo professionale né lo autorizza a ritenersi soddisfatto di elementi probativi meno che persuasivi.

17 Considerazioni imprese minori
Gli ISA contengono specifiche disposizioni per imprese che presentino caratteristiche qualitative quali concentrazione della proprietà e della direzione in un numero limitato di soggetti operazioni semplici e lineari; semplicità delle registrazioni contabili un numero limitato di linee di attività e di prodotti nell’ambito delle singole linee di attività un numero limitato di controlli interni un numero limitato di livelli direzionali responsabili di un’ampia gamma di controlli un numero limitato di dipendenti, dei quali molti rivestono una molteplicità di funzioni. Viene previsto quindi un approccio proporzionale della revisione, che però non porta a una diversità di regole.

18 INDICE DEGLI ARGOMENTI
Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione – ISA 210

19 La definizione dei termini della revisione
Il principio 210 tratta delle responsabilità del revisore nel concordare i termini dell’incarico di revisione con la direzione (e/o con i responsabili delle attività di governance. Concordare i termini dell’incarico include stabilire se siano presenti alcune condizioni indispensabili per una revisione contabile che competano alla direzione. Per lo svolgimento della revisione è necessario che sussista visione comune delle finalità del lavoro tra revisore e direzione. Il revisore deve acquisire la conferma da parte della direzione sul fatto che essa riconosce e comprende la propria responsabilità per: i) la redazione del bilancio; ii) per la parte di controllo interno necessaria a garantire l’attendibilità dell’informativa; iii) per fornire al revisore accesso a tutte le informazioni rilevanti. Se vengono poste limitazioni il revisore deve valutarne la rilevanza  possibile impossibilità di giudizio I termini degli incarichi devono essere contenuti nel mandato

20 Contenuto della lettera di incarico
l’obiettivo e la portata della revisione contabile del bilancio; le responsabilità del revisore; le responsabilità della direzione; l’identificazione del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile per la redazione del bilancio; il riferimento alla forma ed al contenuto previsti per le relazioni da emettere a cura del revisore; una dichiarazione che possono esserci circostanze in cui una relazione può differire dalla forma e dal contenuto previsti Per incarichi ai sensi D.Lgs. 39/2010 la lettera deve comprendere altresì l’ammontare dei corrispettivi per l’intera durata dell’incarico ed eventuali criteri di adeguamento. Il revisore non deve acconsentire ad un cambiamento nei termini dell’incarico di revisione laddove non esista una motivazione ragionevole per farlo. Se vengono (motivatamente) cambiati serve nuovo accordo scritto.

21 Esempio di lettera di incarico
Ci è stato richiesto di svolgere la revisione…. Gli obiettivi della revisione contabile sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia. non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio. La revisione contabile sarà da noi svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Tali principi richiedono l’osservanza delle norme e dei principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano. Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), esercitiamo il giudizio professionale e manteniamo lo scetticismo professionale per tutta la durata dell’incarico.

22 Esempio di lettera di incarico
Inoltre: identifichiamo e valutiamo i rischi di errori significativi nel bilancio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; definiamo e svolgiamo procedure di revisione in risposta a tali rischi e acquisiamo elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frode è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; acquisiamo una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell’impresa.23 Vi comunicheremo tuttavia per iscritto le eventuali carenze significative nel controllo interno rilevanti ai fini della revisione contabile del bilancio che abbiamo identificato nel corso della medesima; valutiamo l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dalla direzione, inclusa la relativa informativa;

23 Esempio di lettera di incarico
giungiamo ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di un’incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della nostra relazione di revisione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento; valutiamo la presentazione, la struttura ed il contenuto del bilancio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. In ragione dei limiti intrinseci alla revisione contabile, insieme ai limiti intrinseci al controllo interno, vi è il rischio inevitabile che alcuni errori significativi possano non essere individuati, anche se la revisione è correttamente pianificata e svolta in conformità ai principi di revisione internazionali.

24 Esempio di lettera di incarico
La revisione contabile sarà da noi svolta sulla base del presupposto che [la direzione e, ove appropriato, i responsabili delle attività di governance riconoscano e comprendano che hanno la responsabilità: per la redazione e la corretta rappresentazione del bilancio in conformità ai principi contabili internazionali (International Financial Reporting Standards); per quella parte del controllo interno che [la direzione] ritiene necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frode o a comportamenti o eventi non intenzionali; di fornirci: i) accesso a tutte le informazioni di cui [la direzione] sia a conoscenza che siano pertinenti per la redazione del bilancio, quali registrazioni, documentazione e altri aspetti; ii) ulteriori informazioni che possiamo richiedere a [la direzione] ai fini della revisione contabile; iii) la possibilità di contattare senza limitazioni le persone nell’ambito dell’impresa dalle quali riteniamo necessario acquisire elementi probativi. La nostra attività di revisione contabile include la richiesta, indirizzata a [la direzione e, ove appropriato, i responsabili delle attività di governance], di confermare per iscritto le attestazioni rilasciate ai fini della revisione. Confidiamo nella piena collaborazione del vostro personale nel corso della revisione contabile

25 Grazie per l’attenzione
Brescia – 7 Marzo 2018 Commissione Consultiva Revisione Legale Grazie per l’attenzione


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