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PubblicatoFranco Franceschini Modificato 6 anni fa
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Manovra Finanziaria 2007 e Decreto “Visco-Bersani”
Misure d’interesse per il settore delle costruzioni ANCE VICENZA Sezione Costruttori Edili dell’Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 14 marzo 2007
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Provvedimenti Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007)
D.L. 3 ottobre 2006, n.262 (convertito con modificazioni in L. 24 novembre 2006, n.286) D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni in L. 4 agosto 2006, n.248)
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Sintesi delle misure Reverse charge nel settore edilizio
(art. 35, c. 5-6 ter, L.248/2006 e art.1, c , L.296/2006) Compensazioni Imposte e Contributi (art.1, c , L.296/2006) Nuovo regime Iva/Registro per compravendite e locazioni di immobili (art. 35, c sexies, L.248/2006 e art.1, c. 292 e c , L.296/2006) Ritenute sui corrispettivi dovuti ai condomini (art. 1, c. 43, L.296/2006) Mantenimento del Registro all’1% per trasferimenti di immobili in programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata (art. 36, c. 15, L. 248/2006 e art.1, c. 306, L.296/2006)
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Sintesi delle misure Disposizioni in materia di pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (art.2, c. 9, L.286/2006) Determinazione del valore normale degli immobili ai fini degli accertamenti fiscali (art. 35, c.2-4 e c. 23 bis, L.248/2006 e art.1, c. 307, L.296/2006) Proroga delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (art. 1, c , L.296/2006) Agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (art. 1, c , L.296/2006) Responsabilità solidale appaltatore/subappaltatore per ritenute fiscali, previdenziali e contributive sui redditi di lavoro dipendente (art. 35, c , L.248/2006)
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Sintesi delle misure Tassazione plusvalenze realizzate da privati con la cessione di aree edificabili (art. 1, c. 310, L.296/2006) Estensione della regola del “prezzo-valore” alle cessioni effettuate da imprese (art. 1, c. 309, L.296/2006) Modifiche alle regole di determinazione del valore delle rimanenze delle opere ultrannuali (art. 36, c , L.248/2006 e art.1, c.70, L.296/2006) Esclusione dell’ammortamento per aree su cui insistono fabbricati strumentali (art. 36, c. 7-8, L.248/2006 e art.2, c.18, L.286/2006) Introduzione dell’imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche (art. 1, c , L.296/2006)
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“Reverse charge” nel settore edilizio
Art.35, commi 5-6 ter, Legge 4 agosto 2006, n. 248 Art.1, commi e comma 308, Legge 27 dicembre 2006, n.296
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A. “Reverse charge” nel settore edilizio
Art.35, c. 5, legge 248/2006 Introduce nel settore dell’edilizia il meccanismo dell’inversione contabile (“reverse charge”) in base al quale il versamento dell’IVA non è più eseguito dal subappaltatore, ma dall’appaltatore (già tenuto al pagamento dell’imposta) Art.1, c , legge 296/2006 Conferma l’applicazione del “reverse charge” nel settore edile a decorrere dal 1° gennaio 2007 Estende il meccanismo anche alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere, effettuate successivamente all’autorizzazione da parte degli Organi comunitari
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A. “Reverse charge” nel settore edilizio
AMBITO APPLICATIVO Il meccanismo si applica: per le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile; nei rapporti tra: subappaltatore e appaltatore principale (impresa di costruzione o ristrutturazione); subappaltatore ed eventuali altri subappaltatori (C.M. 27/E/2006) Il regime dell’inversione contabile non si applica alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d’appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione (C.M. 37/E/2006)
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A. “Reverse charge” nel settore edilizio
AMBITO APPLICATIVO (C.M. 37/E/2006) Per “settore edile” si intende: Le attività di “Costruzioni”, identificate dalla “SEZIONE F” della tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno Trivellazioni e perforazioni Lavori generali di costruzione di edifici Lavori di ingegneria civile Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici Costruzioni di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi Costruzione di opere idrauliche Altri lavori speciali di costruzione Installazione di impianti elettrici e tecnici Lavori di isolamento Installazione di impianti idralico-sanitari Altri lavori di installazione Intonacatura Posa in opera di infissi Rivestimento di pavimenti e di muri Tinteggiatura e posa in opera di vetri Altri lavori di completamento degli edifici Noleggio di macchine ed attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore
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A. “Reverse charge” nel settore edilizio
AMBITO APPLICATIVO (C.M. 37/E/2006) Per “settore edile” si intende: Le attività di “Costruzioni”, identificate dalla “SEZIONE F” della tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004 Sono incluse tutte le tipologie di lavori edili, pubblici e privati, inerenti a: - costruzione di alloggi, edifici adibiti ad uffici, negozi, edifici pubblici, edifici agricoli ecc., - costruzione di opere del genio civile come autostrade, strade, ponti, gallerie, strade ferrate, campi di aviazione, porti e altre opere idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e di fognatura, impianti industriali, condotte e linee elettriche, impianti sportivi ecc., - lavori di manutenzione, restauro e ristrutturazione di edifici e opere; - lavori di ampliamento e di modifica di edifici e opere; - lavori di costruzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere e anche le costruzioni temporanee. Sono tenuti all’applicazione del “reverse charge” i subappaltatori che svolgono anche se in via non esclusiva o prevalente attività identificate dai codici della “SEZIONE F”
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A. “Reverse charge” nel settore edilizio
AMBITO APPLICATIVO (C.M. 37/E/2006) Per “prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese da subappaltatori” si intendono: Prestazioni rese in forza di contratti di subappalto contratti d’opera, di cui all’art.2222 Codice Civile, nei confronti dell’appaltatore AMBITO APPLICATIVO (C.M. 37/E/2006) Il “reverse charge” NON si applica nei casi di: forniture di beni con posa in opera prestazioni d’opera intellettuale rese da professionisti società consortili rapporti posti in essere all’interno di consorzi ed altre strutture associative simili
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A. “Reverse charge” nel settore edilizio
AMBITO APPLICATIVO – SCHEMA DI SINTESI Committente Appaltatore Subappaltatore Affida lavori in appalto Affida lavori in subappalto NO “reverse” SI “reverse”
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A. “Reverse charge” nel settore edilizio
PROCEDURA di FATTURAZIONE (C.M. 37/E/2006) il subappaltatore fattura i lavori all’appaltatore senza addebito dell’Iva e con l’indicazione della norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta (art.17, c.6, del DPR 633/1972); l’appaltatore integra la fattura ricevuta, con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta dovuta e la registra sia nel registro delle fatture emesse (di cui all’art.23 del DPR 633/1972), sia in quello degli acquisti (di cui all’art.25 del citato DPR 633/1972).
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A. “Reverse charge” nel settore edilizio
EFFETTI Il meccanismo determina un’eccedenza di crediti IVA in capo al subappaltatore Art.35, c. 6-bis, legge 248/2006 Estesa la facoltà di richiedere il rimborso (annuale o infrannuale) del credito IVA Art.35, c. 6-ter, legge 248/2006 Consentita la compensazione infrannuale Elevato, da ,90 a di euro, il limite di compensazione (e di rimborso- C.M. 37/E/2006) annuale per i subappaltatori con volume d’affari dell’anno precedente costituito per almeno l’80% da prestazioni dipendenti da contratti di subappalto
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A. “Reverse charge” nel settore edilizio
Art.1, c. 308, legge 296/2006 Prevede l’emanazione di specifici Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, con i quali saranno individuati i contribuenti a cui verrà riconosciuto il diritto al rimborso del credito IVA in via prioritaria entro 3 mesi dalla richiesta.
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A. “Reverse charge” nel settore edilizio
Orientamento ANCE CASI PRATICI Il “reverse charge” potrebbe trovare applicazione solo nel caso in cui l’impresa associata affidi l’esecuzione dei lavori a impresa terza o altra impresa associata ATI Trattasi di soggetto destinatario di funzioni proprie dell’Ente appaltante che affida i lavori a terzi mediante contratti d’appalto e non di subappalto General contractor Trattasi di prestazione di servizi diversa dal contratto di subappalto, anche se il prestatore utilizza il codice attività Nolo a caldo Trattasi di cessione di beni con prestazione accessoria, diversa dal contratto di subappalto e dalla mera prestazione d’opera Fornitura con posa in opera di pavimenti NO “reverse”
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Compensazione imposte e contributi
Art.1, commi 30-31, Legge 27 dicembre 2006, n.296
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B. Compensazione imposte e contributi
Art.1, c. 30, legge 296/2006 Introduce l’obbligo di comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, in caso di compensazione dei crediti fiscali e contributivi di importo superiore a € I titolari di partita IVA, prima di effettuare compensazioni di cui al D. Lgs. 241/1997, per importi superiori a € , devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’importo e la tipologia dei crediti, entro il 5° giorno precedente a quello in cui intendono effettuare la compensazione. La mancata comunicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria al contribuente entro il 3° successivo a quello di comunicazione vale come silenzio assenso Art.1, c. 31, legge 296/2006 Rinvia la determinazione delle modalità operative all’emanazione di un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
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Nuovo regime IVA/Registro per compravendite e locazioni di immobili
Art.35, commi 8-10 sexies, Legge 4 agosto 2006, n. 248 Art.1, comma 292 e commi , Legge 27 dicembre 2006, n.296
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
Cessione Abitazioni Immobili strumentali per natura Locazione Leasing
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
1.a Cessione di abitazioni Art.35, comma 8, lett.a), legge 248/2006 Sostituisce il n.8 bis dell’art.10, comma 1, del D.P.R. 633/1972 (operazioni esenti da IVA) Sono esenti da IVA le cessioni di fabbricati e di singole unità immobiliari a destinazione abitativa, ad eccezione dei casi in cui ricorrono le seguenti 2 condizioni: cedente è l'impresa costruttrice, o quella che vi ha eseguito (anche tramite affidamento in appalto) interventi incisivi di recupero (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica); la cessione è effettuata entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione o di recupero
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
1.a Cessione di abitazioni Art.1, comma 330, lett.b), legge 296/2006 Modificando ulteriormente il n.8 bis dell’art.10, comma 1, del D.P.R. 633/1972, estende l’applicazione dell’IVA alle cessioni di abitazioni precedentemente locate nell’ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata Sono, pertanto, imponibili IVA le cessioni di fabbricati e di singole unità immobiliari a destinazione abitativa, effettuate oltre i 4 anni dall’ultimazione dei lavori, nel caso in cui ricorrono le seguenti 2 condizioni: cedente è l'impresa costruttrice, o quella che vi ha eseguito (anche tramite affidamento in appalto) interventi incisivi di recupero (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica); l’abitazione è stata, entro i 4 anni dall’ultimazione dei lavori, locata per periodi non inferiori a 4 anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata.
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
1.a Cessione di abitazioni Impresa cedente Entro i 4 anni dall’ultimazione Oltre i 4 anni dall’ultimazione Impresa che lo ha costruito o Impresa che lo ha ristrutturato (art. 31, lett. c, d, e, legge 457/1978) Imponibili IVA Abitazioni locate in edilizia convenzionata (1) Altre abitazioni Imponibili IVA(2) Esenti IVA Tutte le altre imprese (1) di cui agli artt.17-18, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (2) a condizione che la locazione sia effettuata entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori e abbia una durata superiore ai 4 anni
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
1.a Cessione di abitazioni AMBITO OGGETTIVO (C.M. 27/E/2006) Per “fabbricati abitativi” si intendono: Fabbricati classificati o classificabili nel Gruppo catastale A, con esclusione di quelli classificati nella Categoria A/10 (Uffici e studi privati) AMBITO SOGGETTIVO (C.M. 27/E/2006) Per “impresa costruttrice” si intende: Impresa che realizza direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri Impresa che si avvale di imprese terze per l’esecuzione dei lavori Per “impresa che esegue interventi incisivi di recupero” si intende: Impresa che realizza direttamente i lavori con organizzazione e mezzi propri Impresa che affida i lavori a terzi mediante contratto d’appalto
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
1.a Cessione di abitazioni DETRAIBILITA’ DELL’IVA L‘esenzione da IVA della cessione comporta: l'indetraibilità dell'imposta pagata in relazione a tutti i costi sostenuti dall'impresa per la costruzione, l'acquisto ed il recupero del fabbricato abitativo; l’applicazione del PRO-RATA di detraibilità, pari al rapporto tra operazioni imponibili e la somma delle operazioni imponibili e di quelle esenti (art.19, comma 5, e art.19 bis, commi 1-2, D.P.R. 633/1972)
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
1.a Cessione di abitazioni – Rettifica della detrazione Per quanto riguarda le abitazioni possedute al 4 luglio 2006 e non locate, per le quali è stata già detratta l’IVA sull’acquisto/costruzione/ristrutturazione, l’art.35, comma 9, della legge 248/2006 prevede che non operi la rettifica nei seguenti casi: (1) Al momento della cessione o della locazione in esenzione IVA, l'impresa opererà la rettifica, con riferimento all’Iva detratta relativamente ai costi sostenuti per la costruzione, l'acquisto e il recupero del predetto fabbricato, ai sensi dell'art. 19bis2, c. 4 del DPR 633/1972. NO Rettifica ai sensi dell'art.19bis2 DPR 633/1972 Tutte le altre imprese (ossia le immobiliari di compravendita) NO Rettifica (1) Impresa che lo ha costruito o ristrutturato (art. 31, lett. c, d ed e della legge 457/1978) Sono scaduti i 4 anni dall’ultimazione Non sono scaduti i 4 anni dall’ultimazione Impresa Rettifica della detrazione
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
1.a Cessione di abitazioni – Disciplina transitoria Art.1, comma 292, legge 296/2006 Regola il regime fiscale delle cessioni di immobili effettuate tra il 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L. 223/2006) ed il 12 agosto 2006 (data di entrata in vigore della legge di conversione 248/2006), ossia in vigenza delle originarie disposizioni del D.L. 223/2006 che non state convertite in legge Sotto il profilo fiscale, sono validi: i contratti, stipulati tra il 4 luglio ed il 12 agosto 2006, aventi ad oggetto la cessione di abitazioni costruite o ristrutturate da non più di 5 anni, ai quali è stata applicata l’IVA.
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
1.b Cessione di immobili strumentali per natura Art.35, comma 8, lett.a), legge 248/2006 Inserisce il n.8 ter all’art.10, comma 1, del D.P.R. 633/1972 (operazioni esenti da IVA) Sono esenti da IVA le cessioni di fabbricati, o porzioni di fabbricati strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni ad eccezione di quelle effettuate, alternativamente: dalle imprese costruttrici, o che vi hanno eseguito (anche tramite affidamento in appalto) interventi incisivi di recupero, entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori; nei confronti di soggetti passivi Iva con pro-rata pari od inferiore al 25%; nei confronti di soggetti non esercenti attività d'impresa, arte o professione; da cedenti che, nel relativo atto, hanno espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione Iva.
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
1.b Cessione di immobili strumentali per natura AMBITO OGGETTIVO (C.M. 27/E/2006) Per “fabbricati strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni ” si intendono: Fabbricati strumentali per natura (art.43, comma 2, DPR 917/1986) classificati o classificabili: nella Categoria A/10 (uffici e studi privati), nel Gruppo B (unità immobiliari per uso di alloggio collettivo), nel Gruppo C (unità immobiliari a destinazione ordinaria, commerciale e varie), nel Gruppo D (opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni), nel Gruppo E (altre unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi)
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
1.b Cessione di immobili strumentali per natura obbligatoriamente soggetta ad IVA AMBITO SOGGETTIVO-cedente (C.M. 27/E/2006) Per “impresa costruttrice” si intende: Impresa che realizza direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri Impresa che si avvale di imprese terze per l’esecuzione dei lavori Per “impresa che esegue interventi incisivi di recupero” si intende: Impresa che realizza direttamente i lavori con organizzazione e mezzi propri Impresa che affida i lavori a terzi mediante contratto d’appalto
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
1.b Cessione di immobili strumentali per natura obbligatoriamente soggetta ad IVA AMBITO SOGGETTIVO-acquirente (C.M. 27/E/2006) Per “soggetto passivo IVA con PRO-RATA pari o inferiore al 25% ” si intende: Soggetto che svolge in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d’imposta in percentuale pari od inferiore al 25%. La percentuale di detrazione è ricavabile: provvisoriamente dal pro-rata dell’anno precedente, presuntivamente, nelle ipotesi in cui non sia possibile fare riferimento al pro-rata del periodo d’imposta precedente. Nell’atto, l’acquirente deve dichiarare se la propria percentuale di detraibilità superi o meno il 25%. Se, al termine del periodo di imposta in cui è avvenuta la cessione, il pro-rata non supera il 25%, l’acquirente deve comunicarlo al cedente per l’assoggettamento dell’operazione ad IVA, sempreché la stessa non sia già stata assoggettata ad imposta in via opzionale
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
1.b Cessione di immobili strumentali per natura obbligatoriamente soggetta ad IVA AMBITO SOGGETTIVO-acquirente (C.M. 27/E/2006) Per “soggetto che non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professioni” si intende: Soggetto (consumatore finale) che non ha diritto ad esercitare la detrazione dell’imposta in via di rivalsa. Nell’atto, l’acquirente deve dichiarare di non agire nell’esercizio di impresa arte o professione. In tale definizione rientrano: Enti non commerciali Enti che svolgono sia attività rilevante ai fini IVA che attività esclusa dall’ambito di applicazione dell’imposta, per gli acquisti effettuati in relazione allo svolgimento della attività non commerciale.
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
1.b Cessione di immobili strumentali per natura soggetta su opzione ad IVA AMBITO SOGGETTIVO (C.M. 27/E/2006) Il cedente facoltativamente può comunque optare per l’imposizione ad IVA delle cessioni di fabbricati strumentali per natura. In tal caso, l’opzione: va dichiarata nell’atto di vendita ha effetto per le sole cessioni contemplate nell’atto stesso
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
1.b Cessione di immobili strumentali per natura Impresa cedente Entro i 4 anni dall’ultimazione Oltre i 4 anni dall’ultimazione Impresa che lo ha costruito o che lo ha ristrutturato (art. 31, lett. c, d ed e della legge 457/1978) Imponibili IVA se alternativamente : l'acquirente è: soggetto passivo IVA con pro-rata ≤ 25% privato non esercente impresa, arti o professioni il venditore nell'atto manifesta opzione per imposizione IVA Esenti IVA Tutte le altre imprese Sempre 1. soggetto passivo IVA con pro-rata ≤ 25% 2. privato non esercente impresa, arti o professioni
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
1.b Cessione di immobili strumentali per natura - Aliquote TASSAZIONE OPERAZIONI IMPONIBILI IVA Si applicano le aliquote IVA già vigenti: 10% per uffici e negozi facenti parte di fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ceduti dalle imprese costruttrici e per i fabbricati o porzioni di fabbricato ristrutturato; 20% per tutti gli altri casi L’Imposta di Registro si applica in misura fissa, pari a 168 euro Le Imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura proporzionale rispettivamente pari al 3% e all'1% (4% complessivamente). TASSAZIONE OPERAZIONI ESENTI IVA L’Imposta di Registro si applica in misura fissa, pari a 168 euro Le Imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura proporzionale rispettivamente pari al 3% e all'1% (4% complessivamente).
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
1.b Cessione di immobili strumentali per natura DETRAIBILITA’ DELL’IVA L‘esenzione da IVA della cessione comporta: l'indetraibilità dell'imposta pagata in relazione a tutti i costi sostenuti dall'impresa per la costruzione, l'acquisto ed il recupero del fabbricato; l’applicazione del PRO-RATA di detraibilità, pari al rapporto tra operazioni imponibili e la somma delle operazioni imponibili e di quelle esenti (art.19, comma 5, e art.19 bis, commi 1-2, D.P.R. 633/1972)
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
1.b Cessione di immobili strumentali per natura – Rettifica detrazione Per gli immobili strumentali per natura posseduti al 4 luglio 2006 e non locati (per i quali è stata già detratta l’IVA sull’acquisto/costruzione/ristrutturazione), la rettifica opera solo all’atto del trasferimento del bene in esenzione dall’imposta (art.35, comma 9, legge 248/2006). Pertanto, la rettifica non opera nel caso di: cessione obbligatoriamente soggetta ad IVA; cessione soggetta ad IVA su opzione.
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
1.b Cessione di immobili strumentali per natura – Rettifica detrazione Rettifica della detrazione Impresa Non sono scaduti i 4 anni dall’ultimazione al 4 luglio 2006 Sono scaduti i 4 anni dall’ultimazione al 4 luglio 2006 Impresa che lo ha costruito o ristrutturato (art. 31, lett. c, d ed e della legge 457/1978) NO Rettifica ai sensi dell'art.19bis2 DPR 633/1972 a condizione che venditore nel primo atto successivo all'entrata in vigore della legge di conversione manifesti opzione per imposizione Iva Tutte le altre imprese In caso di mancata opzione per l’imposizione IVA della cessione, opererà la rettifica, con riferimento all’Iva detratta relativamente ai costi sostenuti per la costruzione, l'acquisto e il recupero del predetto fabbricato, ai sensi dell'art. 19bis2, comma 4, del DPR 633/1972.
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
1.b Cessione di immobili strumentali per natura – Disciplina transitoria Art.1, comma 292, legge 296/2006 Regola il regime fiscale delle cessioni di immobili effettuate tra il 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L. 223/2006) ed il 12 agosto 2006 (data di entrata in vigore della legge di conversione 248/2006), ossia in vigenza delle originarie disposizioni del D.L. 223/2006 che non state convertite in legge Sotto il profilo fiscale, sono validi: i contratti, stipulati tra il 4 luglio ed il 12 agosto 2006, aventi ad oggetto la cessione di fabbricati costruiti o ristrutturati da non più di 5 anni, ai quali è stata applicata l’IVA; i contratti stipulati tra il 4 luglio ed il 12 agosto 2006, aventi ad oggetto la cessione di fabbricati costruiti o ristrutturati da più di cinque anni, ai quali è stata applicata l’imposta di registro (aliquota 7%) e le imposte ipotecaria e catastale (3% complessivo) Anche per questi contratti è riconosciuta al cedente la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA, dandone comunicazione nella dichiarazione annuale per l’anno In caso di opzione, le imposte si applicano nella misura stabilita dalla legge 248/2006 (registro a € 168 e ipotecaria e catastale al 4% complessivo), con possibilità di compensare il registro già pagato con le maggiori ipotecarie e catastali dovute.
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
2.a Locazione di abitazioni Art.35, comma 8, lett.a), legge 248/2006 Sostituisce il n.8 dell’art.10, comma 1, del D.P.R. 633/1972 (operazioni esenti da IVA) Sono sempre esenti da IVA le locazioni di fabbricati, e relative pertinenze, a destinazione abitativa Art.1, comma 330, lett.a), legge 296/2006 Modificando ulteriormente il n.8 dell’art.10, comma 1, del D.P.R. 633/1972, estende l’applicazione dell’IVA alle locazioni di abitazioni effettuate nell’ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata Sono, pertanto, imponibili IVA le locazioni di fabbricati abitativi effettuate: nell’ambito di piani di edilizia convenzionata; da parte dell’impresa costruttrice, o quella che vi ha eseguito (anche tramite affidamento in appalto) interventi incisivi di recupero (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica); entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori; a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a 4 anni.
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
2.a Locazione di abitazioni Locazione di abitazioni EDILIZIA CONVENZIONATA (1) Impresa Locatrice Entro i 4 anni dall’ultimazione Oltre i 4 anni dall’ultimazione Impresa che lo ha costruito o che lo ha ristrutturato Imponibili IVA (2) : IVA 10% e Registro € 67 Esenti IVA: Registro 2% Tutte le altre imprese EDILIZIA NON CONVENZIONATA Tutte le imprese (1) di cui agli artt.17-18, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (2) a condizione che la locazione abbia una durata non inferiore a 4 anni
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
2.a Locazione di abitazioni REGISTRAZIONE i contratti stipulati a partire dal 4 luglio 2006: obbligo di registrazione in termine fisso (30 giorni dalla data di stipulazione) la registrazione avviene alternativamente: 1. in via telematica (obbligatoriamente per locatori in possesso di almeno 100 unità immobiliari – art.5, comma 3, D.P.R. 404/2001) 2. presso l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate il pagamento deve essere effettuato, alternativamente: 1. tramite F24 telematico, in caso di registrazione telematica 2. tramite F23 negli altri casi il pagamento può avvenire, alternativamente: 1. annualmente, sull’ammontare del corrispettivo relativo a ciascuna annualità 2. in un’unica soluzione, sul corrispettivo determinato per l’intera durata del contratto, con il riconoscimento di una riduzione dell’imposta (pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità)
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
2.a Locazione di abitazioni REGISTRAZIONE (C.M. 27/E/2006) i contratti di locazione in corso alla data del 4 luglio 2006, che passano dal regime Iva al registro (abitazioni locate dalle imprese che le hanno costruite per la vendita) dovevano essere obbligatoriamente registrati in via telematica, da 1° novembre ed entro il 18 dicembre 2006, con le modalità stabilite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2006. L’omissione della registrazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta dovuta (art.69, D.P.R. 131/1986)
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
2.a Locazione di abitazioni AMBITO OGGETTIVO (C.M. 27/E/2006) Per “fabbricati abitativi” si intendono: Fabbricati classificati o classificabili nel Gruppo catastale A, con esclusione di quelli classificati nella Categoria A/10 (Uffici e studi privati) PERTINENZE (C.M. 33/E/2006) In presenza di un unico atto, la locazione della pertinenza segue lo stesso regime della locazione del bene principale (art. 12 del DPR 633/1972). In generale, in caso di un unico atto di locazione dell’abitazione con la relativa pertinenza, i corrispettivi sono esenti da IVA ed assoggettati ad imposta di registro al 2%.
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
2.a Locazione di abitazioni DETRAIBILITA’ DELL’IVA L‘esenzione da IVA della locazione comporta: l'indetraibilità dell'imposta pagata in relazione a tutti i costi sostenuti dall'impresa per la costruzione, l'acquisto ed il recupero del fabbricato abitativo; l’applicazione del PRO-RATA di detraibilità, pari al rapporto tra operazioni imponibili e la somma delle operazioni imponibili e di quelle esenti (art.19, comma 5, e art.19 bis, commi 1-2, D.P.R. 633/1972)
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
2.a Locazione di abitazioni NO Rettifica (2) Tutte le altre imprese NO Rettifica ai sensi dell'art.19bis2 DPR 633/1972 SI Rettifica (1) Impresa che lo ha costruito per la successiva vendita Sono scaduti i 4 anni dall’ultimazione Non sono scaduti i 4 anni dall’ultimazione Impresa Rettifica della detrazione (1) Opera la rettifica della detrazione secondo la regola del pro-rata prevista art.19bis2, comma 4, del D.P.R. 633/1972. (2) La rettifica non opera in quanto, anche in base alle previgenti disposizioni, la locazione era esente da Iva e soggetta ad Imposta di registro con aliquota del 2%. Per le abitazioni possedute e locate al 4 luglio 2006 (per le quali è stata già detratta l’IVA sull’acquisto/costruzione/ristrutturazione), l’art.35, comma 9, della legge 248/2006 prevede che la rettifica opera con le seguenti modalità:
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
2.b Locazione di immobili strumentali per natura Art.35, comma 8, lett.a), legge 248/2006 Sostituisce il n.8 dell’art.10, comma 1, del D.P.R. 633/1972 (operazioni esenti da IVA) Sono esenti da IVA le locazioni di fabbricati, o porzioni di fabbricati strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni ad eccezione di quelle effettuate, alternativamente: nei confronti di soggetti passivi Iva con pro-rata pari od inferiore al 25%; nei confronti di soggetti non esercenti attività d'impresa, arte o professione; da locatori che, nel relativo atto, hanno espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione Iva.
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
2.b Locazione di immobili strumentali per natura AMBITO SOGGETTIVO-locatario (C.M. 27/E/2006) Per “soggetto passivo IVA con PRO-RATA pari o inferiore al 25% ” si intende: Soggetto che svolge in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d’imposta in percentuale pari od inferiore al 25%. La percentuale di detrazione è valutata inizialmente al momento della stipula del contratto di locazione, ed è ricavabile: provvisoriamente dal pro-rata dell’anno precedente, presuntivamente, nelle ipotesi in cui non sia possibile fare riferimento al pro-rata del periodo d’imposta precedente. Nel contratto, il locatario deve dichiarare se la propria percentuale di detraibilità superi o meno il 25%. Se, al termine del periodo di imposta in cui è avvenuta la stipula del contratto di locazione rilevi che il proprio pro-rata sia non superiore al 25%, deve comunicarlo al locatore per l’assoggettamento dell’operazione ad IVA, sempreché l’operazione non sia già stata assoggettata ad imposta in via opzionale
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
2.b Locazione di immobili strumentali per natura Locazione di fabbricati strumentali per natura (compresa la locazione finanziaria) Impresa Locatrice Regime IVA Imposta di Registro Tutte Esenzione 1% Imponibilità se alternativamente : il locatario è: soggetto passivo IVA con pro-rata ≤ 25% privato non esercente impresa, arti o professioni il locatore nell'atto manifesta opzione per imposizione IVA OBBLIGO DI REGISTRAZIONE (C.M. 27/E/2006) i contratti stipulati a partire dal 4 luglio 2006: registrazione in termine fisso (30 giorni dalla data di stipulazione) i contratti di locazione in corso alla data del 4 luglio 2006: registrazione telematica dei dati del contratto, da effettuare dal 1° novembre ed entro il 18 dicembre 2006, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
2.b Locazione di immobili strumentali per natura OPZIONE IVA contratti in corso alla data del 4 luglio 2006 : opzione IVA in sede di registrazione telematica entro il 18 dicembre 2006 (indicazione del codice 06, per leasing di immobili strumentali, codice 10 per locazione di immobili strumentali). L’opzione ha efficacia dal 4 luglio 2006 (art.35, c.10 quinquies, Legge 248/2006). contratti stipulati dal 4 luglio al 12 agosto 2006: opzione IVA con le stesse modalità previste per i contratti in corso al 4 luglio 2006, ossia in sede di registrazione telematica entro il 18 dicembre 2006 (C.M. 33/E/2006); ovvero, opzione da comunicare in dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2006 (art.1, comma 292, legge 296/2006). In tal caso, il Registro si applica all’1%. contratti stipulati dal 12 agosto 2006: opzione IVA da effettuare nel contratto di locazione.
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
2.b Locazione di immobili strumentali per natura DETRAIBILITA’ DELL’IVA L‘esenzione da IVA della locazione comporta: l'indetraibilità dell'imposta pagata in relazione a tutti i costi sostenuti dall'impresa per la costruzione, l'acquisto ed il recupero del fabbricato; l’applicazione del PRO-RATA di detraibilità, pari al rapporto tra operazioni imponibili e la somma delle operazioni imponibili e di quelle esenti (art.19, comma 5, e art.19 bis, commi 1-2, D.P.R. 633/1972)
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
2.b Locazione di immobili strumentali per natura Rettifica della detrazione Tutte le imprese NO Rettifica ai sensi dell'art.19bis2 DPR 633/1972 a condizione che, nel primo atto stipulato dopo il 12 agosto 2006, il locatore manifesti opzione per imposizione Iva (C.M. 12/E/2007) Nell’ipotesi che il locatore non opti per l’imposizione IVA, opererà la rettifica della detrazione ai sensi dell’art.19bis2 del D.P.R. 633/1972 comma 4, secondo la regola del pro-rata (ai sensi dell’art.19, comma 5, del medesimo D.P.R. 633/1972)
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
3. Locazione finanziaria (Leasing) Art.35, comma 8, lett.a), legge 248/2006 Sostituisce il n.8 dell’art.10, comma 1, del D.P.R. 633/1972 (operazioni esenti da IVA) Sono assoggettate allo stesso regime delle locazioni : abitazioni sempre esenti immobili strumentali per natura esenti, ad eccezione di quelle effettuate: nei confronti di soggetti passivi Iva con pro-rata pari od inferiore al 25%; nei confronti di soggetti non esercenti attività d'impresa, arte o professione; da locatori che, nel relativo atto, hanno espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione Iva.
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
3. Locazione finanziaria (Leasing) TASSAZIONE CANONI DI LEASING PER IMMOBILI ABITATIVI L’Imposta di Registro si applica in misura proporzionale, pari a 2% TASSAZIONE CANONI DI LEASING PER IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA OPERAZIONI ESENTI DA IVA L’Imposta di Registro si applica in misura proporzionale, pari a 1% OPERAZIONI IMPONIBILI IVA Rimangono invariate le aliquote IVA vigenti
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
3. Locazione finanziaria (Leasing) TASSAZIONE RISCATTO IMMOBILI ABITATIVI OPERAZIONI ESENTI DA IVA L’Imposta di Registro si applica in misura proporzionale, pari a 7% Le Imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura proporzionale, rispettivamente pari al 2% e all’1% (3% complessivamente) OPERAZIONI IMPONIBILI IVA Rimangono invariate le aliquote IVA vigenti L’Imposta di Registro si applica in misura fissa, pari a 168 euro Le Imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa, pari a 168 euro ciascuna (336 euro complessivamente)
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C. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari
3. Locazione finanziaria (Leasing) TASSAZIONE RISCATTO IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA OPERAZIONI ESENTI DA IVA L’Imposta di Registro si applica in misura fissa, pari a 168 euro Le Imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura proporzionale, rispettivamente pari al 1,5% e all’0,5% (2% complessivamente dal 1° ottobre 2006) OPERAZIONI IMPONIBILI IVA Rimangono invariate le aliquote IVA vigenti In sede di riscatto, l’art. 35, comma 10sexies della legge 248/2006 riconosce all’acquirente la possibilità di scomputare dalle imposte ipotecarie e catastali dovute l’imposta di registro pagata sui canoni
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Ritenute sui corrispettivi
dovuti dai condomini Art.1, comma 43, Legge 27 dicembre 2006, n.296
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D. Ritenute sui corrispettivi dovuti dai condomini
Art.1, c. 43, legge 296/2006 Inserisce l’art.25-ter al D.P.R. 600/1973 “Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore” Viene introdotto l’obbligo per il Condominio di operare, in qualità di sostituto d’imposta, una ritenuta del 4% a titolo d’acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio d’impresa. La ritenuta deve essere operata anche se i corrispettivi costituiscono redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (“Redditi diversi”, art.67, comma 1, lett.i, D.P.R. 917/1986).
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D. Ritenute sui corrispettivi dovuti dai condomini
AMBITO SOGGETTIVO (C.M. 7/E/2007) “Condominio in quanto tale”, a prescindere dalla nomina, obbligatoria o facoltativa, dell’amministratore ed indipendentemente dalla veste giuridica di quest’ultimo (persona fisica, società di persone o di capitali) Sono OBBLIGATI ad effettuare la ritenuta anche: il “Supercondominio”, presente nell’ambito di un complesso immobiliare composto da più edifici, dove sono presenti cose, servizi ed aree comuni; il “Condominio parziale” , nell’ipotesi di gestione separata di un bene, destinato al servizio e/o godimento di una sola parte dell’edificio in condominio. SOGGETTI ESCLUSI Comunioni ereditarie su immobili; Comunioni pro-indiviso.
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D. Ritenute sui corrispettivi dovuti dai condomini
AMBITO OGGETTIVO (C.M. 7/E/2007) Per “Contratti d’appalto di opere o servizi”, si intendono: Tutti i contratti che comportano l’assunzione di un’obbligazione avente ad oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un’opera o servizio, nonché l’assunzione diretta, da parte del prestatore d’opera, del rischio connesso con l’attività svolta senza vincolo di subordinazione CONTRATTI INTERESSATI Contratti d’appalto di opere o servizi; Contratti d’opera; Contratto di servizio energia CONTRATTI ESCLUSI Fornitura di beni con posa in opera; Contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, di assicurazione, di trasporto e di deposito
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D. Ritenute sui corrispettivi dovuti dai condomini
DECORRENZA (C.M. 7/E/2007) Corrispettivi pagati dal 1° GENNAIO 2007, INDIPENDENTEMENTE: dalla data di effettuazione della prestazione; dalla data di emissione della fattura; dall’importo del corrispettivo MODALITA’ OPERATIVE VERSAMENTO delle ritenute operate entro il giorno 16 del mese successivo (versamento diretto o tramite F24); Indicazione dei dati delle ritenute nella DICHIARAZIONE dei SOSTITUTI D’IMPOSTA (Mod. 770), da presentare entro il 31 marzo di ogni anno; Rilascio CERTIFICAZIONE UNICA attestante l’ammontare delle somme corrisposte, la relativa causale e l’ammontare delle ritenute operate.
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Mantenimento del Registro all’1% per trasferimenti di immobili in programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata Art.36, comma 15, Legge 4 agosto 2006, n. 248 Art.1, comma 306, Legge 27 dicembre 2006, n.296
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E. Trasferimenti in attuazione di Programmi di edilizia abitativa convenzionata
Art.33, c. 3, legge 388/2000 Dal 1° gennaio 2001: Introdotta l’applicazione dell’imposta di Registro all’1% e delle imposte Ipotecaria e Catastale in misura fissa (€168 ciascuna) ai trasferimenti di immobili (aree e fabbricati) compresi in aree soggette a Piani urbanistici particolareggiati, regolarmente approvati e comunque denominati, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro i 5 anni successivi Art.36, c. 15, legge 248/2006 Dal 4 luglio 2006: Il regime agevolativo resta in vigore solo per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione.
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convenzionata pubblica
E. Trasferimenti in attuazione di Programmi di edilizia abitativa convenzionata Art.1, c. 306, legge 296/2006 Dal 1° gennaio 2007: Esteso il regime agevolativo ai trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione di tutti i programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata, di iniziativa sia pubblica che privata, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Piani urbanistici Particolareggiati (1° gen lug. 2006) Programmi edilizia residenziale convenzionata pubblica (4 lug dic. 2006) convenzionata (dal 1° gen. 2007)
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E. Trasferimenti in attuazione di Programmi di edilizia abitativa convenzionata
AMBITO APPLICATIVO Per “beni immobili” si intendono (C.M , n.6/E): Aree; Fabbricati Per “piano particolareggiato” si intende (C.M , n.9/E e C.M , n.11/E): Piano di iniziativa pubblica; Piano di iniziativa privata (es. piano di lottizzazione) attuativo del PRG Per “programma prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata” si intende (Artt.17-18, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380): Programma, a prevalente destinazione residenziale, di iniziativa pubblica o privata, in attuazione del quale l’operatore privato fruisce dell’esonero dal pagamento della quota parte del contributo concessorio relativo al costo di costruzione, a fronte del convenzionamento sui prezzi di vendita e sui canoni di locazione
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Disposizioni in materia di pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni
Art.2, comma 9, Legge 24 novembre 2006, n.286
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F. Disposizioni in materia di pagamenti delle PP.AA.
Art.2, c. 9, legge 286/2006 Inserisce l’art.48 bis D.P.R. 602/1973 (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) Le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di procedere al pagamento a qualsiasi titolo di importi superiori a € , hanno l’obbligo di verificare se il beneficiario del suddetto pagamento sia moroso rispetto al versamento derivante dalla notifica di 1 o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso affermativo: non procedono al pagamento segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo
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F. Disposizioni in materia di pagamenti delle PP.AA.
Le modalità di attuazione di tale disposizione verranno stabilite con Regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze In sede di emanazione del Regolamento attuativo, occorre garantire: la tempestività nei tempi di verifica circa l’eventuale “morosità” dei soggetti destinatari dei pagamenti; la limitazione della sospensione del pagamento all’importo della cartella; l’esclusione dell’operatività della sospensione, qualora il soggetto destinatario dei pagamenti abbia contestato la cartella di pagamento presso le competenti sedi amministrative o giurisdizionali.
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Determinazione del “valore normale” degli immobili ai fini degli accertamenti fiscali
Art.35, commi 2-4 e comma 23 bis, Legge 4 agosto 2006, n. 248 Art.1, comma 307, Legge 27 dicembre 2006, n.296
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G. “Valore normale” degli immobili ai fini degli accertamenti fiscali
Art.35, c. 2, legge 248/2006 Modifica l’art. 54, comma 3 del D.P.R. 633/1972, ampliando i poteri di rettifica delle dichiarazioni IVA L’ufficio, in caso di cessione di beni immobili e relative pertinenze, può rettificare direttamente la dichiarazione annuale IVA se il corrispettivo dichiarato risulta inferiore al “valore normale” del bene.
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G. “Valore normale” degli immobili ai fini degli accertamenti fiscali
Per “valore normale del bene” si intende: «Prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi» (art.14, c.3 D.P.R. 633/1972) Art.35, c. 23 bis, legge 248/2006 Introduce una presunzione nella determinazione del “valore normale” per i trasferimenti di beni immobili soggetti ad IVA, finanziati con mutui fondiari o finanziamenti bancari Valore normale ≥ Ammontare del mutuo o finanziamento erogato
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G. “Valore normale” degli immobili ai fini degli accertamenti fiscali
Art.35, c. 4, legge 248/2006 Abroga l’art. 15 del D.L. 41/1995 (convertito con modificazioni nella legge 85/1995) DISCIPLINA PREVIGENTE L’art. 15 del D.L. 41/1995 (convertito con modificazioni nella legge 85/1995) escludeva la rettifica ai fini IVA del corrispettivo delle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C, se lo stesso fosse stato indicato in atto almeno pari al valore catastale (rendita, rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti catastali variabili a seconda della tipologia degli immobili, ai sensi dell’art. 52, c. 4-5 D.P.R. 131/1986)
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G. “Valore normale” degli immobili ai fini degli accertamenti fiscali
Art.35, c. 3, legge 248/2006 Integra l’art. 39, c.1, del D.P.R. 600/1973 in materia di accertamento delle Imposte sui Redditi Gli Uffici possono rettificare direttamente il reddito d’impresa se il “valore normale” dei beni immobili ceduti risulti superiore al corrispettivo dichiarato, senza dover preventivamente dimostrare l’incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati in dichiarazione ovvero l’irregolare tenuta delle scritture contabili. Per “valore normale del bene” si intende: «Prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi» (art. 9, c.3, D.P.R. 917/1986)
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G. “Valore normale” degli immobili ai fini degli accertamenti fiscali
Art.1, c. 307, legge 296/2006 Rinvia ad uno specifico Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione periodica dei criteri utili alla determinazione del “valore normale” dei fabbricati, ai fini dell’accertamento nell’ambito dell’IVA, dell’imposta di registro e delle imposte dirette
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Proroga delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie
Art.1, commi , Legge 27 dicembre 2006, n.296
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H. Proroga delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie
EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI 1°gennaio dicembre 2007 Art.1, c. 387, lett. a), legge 296/2006 Viene prorogata per il 2007 la detrazione IRPEF del 36% per le spese di recupero delle abitazioni Viene confermato che il limite massimo di spese detraibili pari a Euro è riconosciuto per unità immobiliare (e non più per ciascun comproprietario o detentore - modifica introdotta dall’art.35, c. 35-quater, legge 248/2006 a decorrere dal 1° ottobre 2006) Art.1, c. 388, legge 296/2006 Viene confermato che l’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera impiegata per l’esecuzione dell’intervento di recupero (introdotto dall’art.35, c , legge 248/2006 a decorrere dal 4 luglio 2006) Detrazione IRPEF per le spese di recupero delle abitazioni
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H. Proroga delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie
Proroga dell’IVA al 10% per le manutenzioni delle abitazioni Art.1, c. 387, lett. b), legge 296/2006 Viene prorogata per il 2007 l’IVA al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI 1°gennaio dicembre 2007 Art.1, c. 388, legge 296/2006 Viene previsto l’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera impiegata per l’esecuzione dell’intervento
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H. Proroga delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie
BENI SIGNIFICATIVI In presenza di lavori con utilizzo di beni significativi, l’aliquota ridotta al 10% si applica anche per l’acquisto di tali beni, sino a concorrenza del valore della manodopera e degli altri materiali utilizzati. (1) ascensori e montacarichi; (2) infissi interni ed esterni; (3) caldaie; (4) videocitofoni; (5) apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; (6) sanitari e rubinetteria da bagno; (7) impianti di sicurezza (D.M. 29 dicembre 1999) Proroga dell’IVA al 10% per le manutenzioni delle abitazioni
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Aliquote IVA per interventi di recupero edilizio
Tipologia d’intervento Vecchio riferimento normativo Nuovo riferimento normativo Aliquote IVA Manutenzione ordinaria edifici residenziali Art.31, comma 1, lett. a) della Legge 457/1978 Art.3, comma 1, lett. a) del DPR 380/2001 10% (1° ott dic. 2007) Manutenzione straordinaria edifici residenziali Art.31, comma 1, lett. b) della Legge 457/1978 Art.3, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001 Manutenzione straordinaria edifici residenziali pubblici (n.127-duodecies, Parte III, Tabella A del DPR 633/1972) Risanamento e restauro conservativo Art.31, comma 1, lett. c) della Legge 457/1978 Art.3, comma 1, lett. c) del DPR 380/2001 (n.127-quaterdecies, Parte III, Tabella A del DPR 633/1972) Ristrutturazione edilizia Art.31, comma 1, lett. d) della Legge 457/1978 Art.3, comma 1, lett. d) del DPR 380/2001 Ristrutturazione urbanistica Art.31, comma 1, lett. e) della Legge 457/1978 Art.3, comma 1, lett. f) del DPR 380/2001
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H. Proroga delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie
Acquisto abitazioni all’interno di edifici interamente ristrutturati da imprese La proroga non riguarda la detrazione spettante per l’acquisto di unità abitative all’interno di edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione, o da cooperative edilizie, che provvedono anche alla successiva vendita o assegnazione. CONDIZIONI intervento sull’intero fabbricato iniziato dopo il ed ultimato entro il 31 dicembre 2006; intervento rientri tra quelli di cui all’art.3, comma 1, lett. c) e d), D.P.R. 380/2001 (restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia); acquisto (rogito) entro il 30 giugno 2007; dal 4 luglio 2006, indicazione del costo della manodopera impiegata per l’intervento
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Agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici
Art.1, commi , Legge 27 dicembre 2006, n.296
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I. Agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici
Art.1, c , legge 296/2006 Introduce una detrazione d’imposta per le spese di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sostenute entro il 31 dicembre 2007 Viene riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda pari al 55% delle spese documentate, sostenute e rimaste a carico del contribuente, con riferimento a specifici interventi di riqualificazione energetica, per un importo massimo di detrazione variabile in funzione della tipologia dei lavori, da ripartire in 3 quote annuali costanti.
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I. Agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici
Art.1, c. 348, legge 296/2006 Rinvia alle modalità attuative stabilite dal D.M. 41/1998, e successive modifiche, per la detrazione del 36% per gli interventi di recupero, con il rispetto di 2 ulteriori condizioni: asseverazione dell’intervento da parte di un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente della stessa; certificazione energetica dell’edificio (art.6 del D.Lgs. 192/2005) se introdotta dalla Regione o dall’Ente locale, o, negli altri casi, “attestato di qualificazione energetica” dell’edificio, predisposto ed asseverato da un professionista abilitato (le spese per la certificazione energetica, o per l’attestato, rientrano tra le spese detraibili). Art.1, c. 349, legge 296/2006 Rinvia, per le specifiche disposizioni attuative, al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato il 19 febbraio 2007 (G.U. n.47 del ).
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I. Agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici
SOGGETTI BENEFICIARI (art.2, D.M. 19 febbraio 2007) Persone fisiche, enti e soggetti di cui all’art.5 TUIR – DPR 917/1986 (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, imprese familiari) non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, su parti di edifici, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti Soggetti titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, su parti di edifici, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti La detrazione del 55% si applica alle spese effettivamente sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l’esecuzione degli interventi Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, la detrazione compete per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007
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I. Agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici
INTERVENTO SPESE DETRAIBILI DETRAZIONE MASSIMA Riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguano un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell’Allegato C, del D.M. 19 feb. 07 (art.1, c. 344, legge 296/2006) Tutte le spese (comprese quelle di seguito indicate) sostenute per interventi che complessivamente consentono di ottenere un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell’Allegato C del D.M. 19 febbraio 2007 euro Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi (art.1, c. 345, legge 296/2006) Interventi su elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso: fornitura e posa in opera di: materiale coibente, per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti, materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti; demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo interessato dall’intervento. Interventi su finestre, comprensive degli infissi , attraverso: fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti. euro
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I. Agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici
INTERVENTO SPESE DETRAIBILI DETRAZIONE MASSIMA Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università (art.1, c. 346, legge 296/2006) Interventi su impianti di climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda attraverso: fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze anche in integrazione con impianti di riscaldamento euro Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (art.1, c. 347, legge 296/2006) smontaggio e dismissione, anche solo parziale, dell’impianto di climatizzazione invernale esistente; fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. euro
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I. Agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici
ADEMPIMENTI (art.4, D.M. 19 febbraio 2007) Documenti da acquisire: Asseverazione tecnico abilitato: rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti, fissati negli Allegati C e D del D.M. 19 feb. 2007 Attestato di certificazione/qualificazione energetica: in osservanza delle procedure approvate dalle Regioni o dai Comuni (in mancanza l’attestato è predisposto in base allo schema di cui all’Allegato A del D.M. 19 feb. 2007) Scheda informativa relativa agli interventi: contenente i dati elencati nell’Allegato E al D.M. 19 feb. 2007 Documenti da inviare: Entro 60 giorni dalla fine lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, invio all’ENEA (tramite Internet o per posta a mezzo raccomandata) di: Copia dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica Scheda informativa degli interventi realizzati
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I. Agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici
ADEMPIMENTI (art.4, D.M. 19 febbraio 2007) Modalità pagamento delle spese: Soggetti non titolari di reddito d’impresa: bonifico bancario o postale Soggetti titolari di reddito d’impresa: nessuna specifica modalità di pagamento obbligatoria
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I. Agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici
Art.1, c. 351, legge 296/2006 Riconosce un contributo pari al 55% degli extra costi sostenuti per conseguire il risparmio energetico nelle nuove costruzioni CONDIZIONI Interventi di realizzazione di nuovi edifici o complessi di edifici: di volumetria complessiva superiore ai metri cubi, avviati entro il 31 dicembre 2007 e terminati nei 3 anni successivi, che consentano un risparmio di fabbisogno energetico primario annuo per metro quadro almeno del 50% (rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1, Tabella 1, D.Lgs. 192/2005), nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l’illuminazione. Art.1, c. 352, legge 296/2006 Rinvia, per le condizioni e le modalità di accesso e di erogazione del contributo e per la determinazione di valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento e l’illuminazione, ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.
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Responsabilità solidale appaltatore/subappaltatore per ritenute fiscali, previdenziali e contributive sui redditi di lavoro dipendente Art.35, commi 28-34, Legge 4 agosto 2006, n. 248 Art.1, comma 911, Legge 27 dicembre 2006, n.296
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L. Responsabilità solidale per ritenute fiscali e previdenziali
Art.35, c , legge 248/2006 Viene introdotta la responsabilità solidale a carico dell’appaltatore per gli adempimenti del subappaltatore riguardanti: l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente; il versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti; il versamento dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti AMBITO APPLICATIVO Il principio si applica ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da imprese (soggetti IVA) e, in ogni caso, da società (soggetti IRES), dallo Stato e dagli Enti pubblici. SONO ESCLUSI DALLA RESPONSABILITA’ I COMMITTENTI NON ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALE
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L. Responsabilità solidale per ritenute fiscali e previdenziali
LIMITE QUANTITATIVO Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere l’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore OPERATIVITA’ DELLA RESPONSABILITA’ Per evitare la responsabilità solidale, l’appaltatore deve verificare, acquisendo la relativa documentazione prima di effettuare il pagamento, che gli adempimenti a carico del subappaltatore, relativi all’opera o il servizio affidatogli (effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e versamento dei contributi previdenziali e assicurativi), sono stati correttamente eseguiti da quest’ultimo Sino a quando il subappaltatore non esibisce la documentazione, l’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo
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L. Responsabilità solidale per ritenute fiscali e previdenziali
ADEMPIMENTI COMMITTENTE Il committente deve procedere al pagamento del corrispettivo all’appaltatore solo dopo avergli richiesto la documentazione attestante il corretto assolvimento degli adempimenti a suo carico, pena l’applicazione di una sanzione che varia da a euro se gli adempimenti connessi all’opera o al servizio oggetto d’appalto non siano stati correttamente adempiuti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori
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L. Responsabilità solidale per ritenute fiscali e previdenziali
EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI Il principio della responsabilità solidale troverà applicazione per i contratti d’appalto e di subappalto stipulati successivamente all’adozione del Decreto interministeriale che individuerà la documentazione necessaria DOCUMENTAZIONE La documentazione necessaria ad attestare l’assolvimento degli adempimenti fiscali/contributivi/previdenziali da parte dell’appaltatore e del subappaltatore verrà individuata da un Decreto interministeriale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 248/2006 LIMITE TEMPORALE La responsabilità solidale è limitata a 2 anni dalla cessazione dell’appalto, così come previsto dalla “legge Biagi” (art.29, c.2, D.Lgs. 276/2003, come modificato dall’art.1, comma 911, legge 296/2006)
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Tassazione delle plusvalenze realizzate da privati con la cessione di aree edificabili
Art.2, comma 21, Legge 24 novembre 2006, n. 286 Art.1, comma 310, Legge 27 dicembre 2006, n.296
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M. Tassazione plusvalenze da cessione di aree edificabili
PRINCIPIO DI TASSAZIONE SEPARATA Il comma 496 dell’articolo unico della legge finanziaria 2006 (L.266/2005) ha introdotto la possibilità, in deroga alle disposizioni dell’art. 67, comma 1, lett. b, del TUIR DPR 917/1986, di applicare un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 12,50% sulle plusvalenze realizzate, dai privati non esercenti attività commerciale, con la vendita di: immobili acquistati o costruiti da meno di cinque anni; aree edificabili. Art.2, c. 21, legge 286/2006 Innalza l’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 12,50% al 20%, a decorrere dal 3 ottobre 2006 (data di entrata in vigore del D.L. 262/2006) Art.1, c. 310, legge 296/2006 Elimina la possibilità di applicare il regime sostitutivo alle plusvalenze realizzate con la cessione di aree edificabili, a decorrere dal 1° gennaio 2007
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M. Tassazione plusvalenze da cessione di aree edificabili
PRINCIPIO DI TASSAZIONE SEPARATA L’imposta sostitutiva del 20% è applicabile, dal 1° gennaio 2007, alle plusvalenze realizzate, dai privati non esercenti attività commerciale, con la vendita di: aree agricole acquistate da meno di 5 anni, con esclusione di quelle acquistate per successione (fattispecie esclusa da tassazione IRPEF); aree agricole ricevute per donazione, quando siano trascorsi meno di 5 anni dalla data di acquisto da parte del donante (plusvalenza pari alla differenza tra il corrispettivo di cessione ed il costo d’acquisto sostenuto dal donante); fabbricati acquistati o costruiti da meno di 5 anni, ad esclusione di quelli acquistati per successione e le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (fattispecie escluse da tassazione IRPEF); fabbricati ricevuti per donazione, quando siano trascorsi meno di 5 anni dalla data di acquisto da parte del donante, con esclusione delle unità adibite ad abitazione principale (plusvalenza pari alla differenza tra il corrispettivo di cessione ed il costo d’acquisto o di costruzione sostenuto dal donante).
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M. Tassazione plusvalenze da cessione di aree edificabili
EVOLUZIONE NORMATIVA Immobili acquistati da meno di 5 anni Aree edificabili 12,50% (1° gen. 06 – 2 ott. 06) 20% (3 ott. 06 – 31 dic. 06) (dal 1° gen. 07) MODALITA’ OPERATIVE L’imposta sostitutiva viene applicata su richiesta del cedente, resa al notaio rogante, il quale provvede all’applicazione ed al versamento della stessa e comunica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alla cessione, secondo le modalità definite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 gennaio 2007.
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Estensione della regola del “prezzo-valore” alle cessioni effettuate da imprese
Art.1, comma 309, Legge 27 dicembre 2006, n.296
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N. Estensione del “prezzo-valore” alla cessione da imprese
PRINCIPIO DI SEPARAZIONE TRA VALORE IMPONIBILE FISCALE E VALORE COMMERCIALE La legge finanziaria 2006 (art.1, c.497, L.266/2005) consente all’acquirente (in deroga all’art.43 del DPR 131/1986) di dichiarare nel rogito il prezzo di vendita effettivo dell’abitazione, senza che lo stesso assuma rilevanza ai fini fiscali. L’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale si applicano comunque sul valore catastale delle medesime abitazioni cedute (Rendita Catastale rivalutata del 5% x Coefficienti catastali propri degli immobili abitativi: 110 o 120 a seconda che l’immobile costituisca o meno una “prima casa” per il soggetto acquirente). CONDIZIONI ORIGINARIE (1° gennaio dicembre 2006) sia cedente che acquirente persona fisica non esercente attività commerciale; cessione avente ad oggetto fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze.
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N. Estensione del “prezzo-valore” alla cessione da imprese
Art.1, c. 309, legge 296/2006 Estende la possibilità di applicare tale regime anche all’acquisto di abitazioni cedute da imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2007 CONDIZIONI ATTUALI (dal 1° gennaio 2007) L’acquirente deve essere una persona fisica non esercente attività commerciali, artistiche o professionali (sono escluse le compravendite tra imprese); la cessione deve avere ad oggetto fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze (sono quindi esclusi, ad esempio, i negozi, gli uffici e gli edifici industriali). EVOLUZIONE NORMATIVA CONDIZIONE SOGGETTIVA: Cedente e acquirente devono essere entrambi persone fisiche (1° gen. 06 – 31 dic. 06) Solo l’acquirente deve essere persona fisica (dal 1° gen. 07)
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N. Estensione del “prezzo-valore” alla cessione da imprese
ADEMPIMENTI l’acquirente deve richiedere al notaio rogante, in sede di atto, l’applicazione della regola OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO Per le cessioni cui si applica la regola del “prezzo-valore”, le parti hanno comunque l’obbligo di indicare, nell’atto, il prezzo di vendita effettivamente pattuito. In caso di occultamento (totale o parziale) del corrispettivo pattuito: le imposte sono dovute sull’intero corrispettivo pattuito; si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della differenza tra l’imposta dovuta e quella già applicata
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N. Estensione del “prezzo-valore” alla cessione da imprese
Cedenti persone fisiche ACCERTAMENTI – Imposte sul reddito Possibilità di rettificare il reddito d’impresa se il “valore normale” delle abitazioni cedute risulti superiore al corrispettivo dichiarato (art.39, comma 1, lett.d, ultimo periodo, D.P.R. 600/1973). Cedenti imprese Esclusione della rettifica delle dichiarazioni IRPEF sulla base di “presunzioni semplici” (art.38, comma 3, D.P.R. 600/1973)
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N. Estensione del “prezzo-valore” alla cessione da imprese
In tutti gli altri casi (ad esempio cessione di negozi, uffici o anche di abitazioni in cui parte acquirente è un’impresa), per evitare la rettifica automatica del valore dichiarato nell’atto (ai sensi dell’art.52, comma 1, D.P.R. 131/1986), non è più sufficiente indicare nel rogito il “valore catastale” dell’immobile (art.52, comma 5-bis, D.P.R. 131/1986, introdotto dall’art.35, comma 23-ter, legge 248/2006). ACCERTAMENTI – Imposta di registro Cessioni con regola “prezzo-valore” Esclusione della rettifica automatica del valore dichiarato nell’atto se ritenuto inferiore al valore venale dell’immobile ceduto (art.52, comma 1, D.P.R. 131/1986)
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Modifiche alle regole di determinazione del valore delle rimanenze delle opere ultrannuali
Art.36, commi 20-21, Legge 4 agosto 2006, n.223 Art.1, comma 70, Legge 27 dicembre 2006, n.296
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O. Determinazione del valore fiscale delle Rimanenze
Art.36, comma 20, legge 248/2006 Abroga il comma 3 dell’art.93, del TUIR D.P.R. 917/1986 in tema di determinazione del valore fiscale delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale Il valore delle opere di durata ultrannuale, in corso di realizzazione al termine dell’esercizio, fatta in base ai corrispettivi pattuiti, non può più essere ridotto nella misura del 2% (4%, se eseguite all’estero) per rischio contrattuale. DECORRENZA La disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 4 luglio 2006.
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O. Determinazione del valore fiscale delle Rimanenze
Art.1, comma 70, legge 296/2006 Abroga il comma 5 dell’art.93, del TUIR D.P.R. 917/1986 in tema di determinazione del valore fiscale delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale DISCIPLINA PREVIGENTE In deroga al principio generale (valutazione in base ai corrispettivi), le opere di durata ultrannuale, in corso di realizzazione al termine dell’esercizio, potevano essere valutate a costo, su autorizzazione dell’Amministrazione Finanziaria DISCIPLINA VIGENTE Le opere di durata ultrannuale in corso di realizzazione al termine dell’esercizio devono essere valutate a corrispettivi, senza più possibilità di deroga. DECORRENZA La disposizione si applica alle opere di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 (periodo d’imposta 2007).
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Esclusione dell’ammortamento per aree su cui insistono fabbricati strumentali
Art.36, commi 7-8, Legge 4 agosto 2006, n. 248 Art.2, comma 18, Legge 24 novembre 2006, n. 286
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P. Indeducibilità ammortamento terreni
Art.36, c. 7, legge 248/2006 Rende fiscalmente indeducibile il costo delle aree su cui insistono fabbricati strumentali e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Originariamente il costo delle aree doveva essere determinato con apposita perizia di stima e comunque non inferiore al 20% del costo complessivo (30% per i fabbricati industriali) Art.2, c. 18, legge 286/2006 Riscrive la disposizione, eliminando l’obbligo di perizia di stima; Estende il principio anche ai fabbricati strumentali acquisiti in leasing; Fornisce, a livello normativo, la definizione dei “fabbricati industriali”. DECORRENZA Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, anche con riferimento ai fabbricati strumentali acquistati o acquisiti in periodi d’imposta precedenti.
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P. Indeducibilità ammortamento terreni
Art.36, c. 7, legge 248/2006 (nuovo testo) Nel calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree. COSTO DELLE AREE Se acquistate autonomamente: Se non acquistate autonomamente (acquisto fabbricato comprensivo di area sottostante o pertinenziale): COSTO D’ACQUISTO MAGGIORE TRA Valore esposto in bilancio 20% del costo complessivo (fabbricato più area), o 30% in caso di fabbricati industriali
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P. Indeducibilità ammortamento terreni
AMBITO SOGGETTIVO (C.M. 1/E/2007) Tutti i titolari di reddito d’impresa, a prescindere dai principi di redazione del bilancio adottati (nazionali o internazionale) e compresi i soggetti in contabilità semplificata. AMBITO OGGETTIVO (C.M. 28/E/2006 e C.M. 1/E/2007) Per “fabbricati strumentali ” si intendono: Tutti gli immobili strumentali (per natura e per destinazione - art.43, comma 2, DPR 917/1986) che costituiscono fabbricati che sono, o che devono essere, iscritti in catasto, a destinazione ordinaria (Gruppi A, B, C), speciale (Gruppo D) e particolare (Gruppo E); Impianti e macchinari infissi al suolo, a condizione che realizzino una struttura che, nel suo complesso, costituisca un’unità immobiliare iscrivibile nel catasto urbano. Sono esclusi gli IMPIANTI ed i MACCHINARI, anche se infissi al suolo, che NON costituiscono unità immobiliari ISCRIVIBILI IN CATASTO
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P. Indeducibilità ammortamento terreni
AMBITO OGGETTIVO (C.M. 1/E/2007) Per “fabbricati industriali ” si intendono: Fabbricati destinati alla produzione e trasformazione di beni, a prescindere dalla classificazione catastale. Sono esclusi pertanto i FABBRICATI destinati ad ATTIVITA’ COMMERCIALI (es. negozi, locali destinati a deposito o allo stoccaggio di merci) La destinazione va verificata: per i fabbricati acquistati dal 2006: PERIODO D’IMPOSTA DI ENTRATA IN FUNZIONE per i fabbricati acquistati prima del 2006: PERIODO D’IMPOSTA PRECEDENTE A QUELLO IN CORSO AL 4 LUGLIO 2006 Sono irrilevanti i successivi cambiamenti di utilizzo (anche se a seguito di variazioni catastali)
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P. Indeducibilità ammortamento terreni
MODALITA’ OPERATIVE (C.M. 1/E/2007) A) ACQUISTO IN PROPRIETA’ 1. Fabbricati acquistati dal 2006 2. Fabbricati acquistati prima del 2006 3. Acquisto area e successiva costruzione B) ACQUISTO IN LEASING
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P. Indeducibilità ammortamento terreni
A) ACQUISTO IN PROPRIETA’ VALORE AMMORTIZZABILE FABBRICATO Il calcolo va effettuato una volta sola (nell’anno d’acquisto), per cui tutte le successive vicende riguardanti il fabbricato (spese incrementative, rivalutazioni etc.) non influenzano il valore dell’area COSTO D’ACQUISTO COMPLESSIVO (fabbricato + area) - VALORE AREA COSTO AREA Maggiore tra: valore esposto nel bilancio relativo all’anno d’acquisto; 20%, o 30%, del costo complessivo d’acquisto 1. Fabbricati acquistati dal 2006
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P. Indeducibilità ammortamento terreni
A) ACQUISTO IN PROPRIETA’ 2. Fabbricati acquistati prima del 2006 COSTO AREA Maggiore tra: valore esposto nell’ultimo bilancio approvato prima del 4 luglio 2006 (bilancio 2005); 20%, o 30%, del costo complessivo risultante dallo stesso bilancio, al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni Per “costi incrementativi capitalizzati” si intendono (C.M. 1/E/2007): Spese sostenute per interventi di manutenzione, riparazione, ammodernamento, trasformazione e ampliamento, portate ad incremento del costo del fabbricato. Sono esclusi i costi sostenuti per il COMPLETAMENTO di fabbricati acquistati al “rustico”.
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P. Indeducibilità ammortamento terreni
A) ACQUISTO IN PROPRIETA’ VALORE FABBRICATO 2. Fabbricati acquistati prima del 2006 VALORE RESIDUO DA AMMORTIZZARE (al netto dell’area) - TOTALE AMMORTAMENTI DEDOTTI COSTO COMPLESSIVO BILANCIO 2005 (fabbricato + area) - VALORE AREA
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P. Indeducibilità ammortamento terreni
A) ACQUISTO IN PROPRIETA’ VALORE AMMORTIZZABILE FABBRICATO COSTO SOSTENUTO PER LA COSTRUZIONE COSTO AREA Costo d’acquisto risultante nell’atto 3. Acquisto area e successiva costruzione Il principio non opera in caso di acquisto dell’area e del fabbricato sovrastante, con corrispettivi distinti. In questo caso, il valore dell’area è pari al maggiore tra: valore indicato nell’atto; 20%, o 30% del costo complessivo dell’immobile (fabbricato + area)
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P. Indeducibilità ammortamento terreni
A) ACQUISTO IN PROPRIETA’ 3. Acquisto area e successiva costruzione CASI PARTICOLARI VALORE FABBRICATO AMMORTIZZABILE Costo sostenuto per la costruzione Area di risulta Area con rudere
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P. Indeducibilità ammortamento terreni
B) ACQUISTO IN LEASING QUOTA CAPITALE FABBRICATO (deducibile) La quota capitale del canone di competenza dell’esercizio è pari al RAPPORTO tra: costo sostenuto dalla società concedente al netto del prezzo di riscatto numero di giorni del contratto di leasing moltiplicato per il numero di giorni del periodo d’imposta QUOTA CAPITALE COMPLESSIVA (fabbricato + area) - QUOTA CAPITALE AREA 20%, o 30%, della quota capitale complessiva 1. Contratti stipulati dal 2006
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P. Indeducibilità ammortamento terreni
B) ACQUISTO IN LEASING QUOTA CAPITALE FABBRICATO QUOTA CAPITALE COMPLESSIVA (fabbricato + area) - QUOTA CAPITALE AREA 20%, o 30%, della quota capitale complessiva 1. Contratti stipulati prima del 2006 RESIDUA QUOTA CAPITALE DEDUCIBILE QUOTE DEDOTTE ESERCIZI PRECEDENTI
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Introduzione dell’imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche
Art.1, commi , Legge 27 dicembre 2006, n.296
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Q. Imposta di scopo per realizzazione opere pubbliche
Art.1, comma 145, legge 248/2006 Introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la possibilità per i Comuni di deliberare, con proprio Regolamento, l’istituzione di un’imposta di scopo a parziale finanziamento di opere pubbliche appositamente individuate Art.1, comma 150, legge 248/2006 Con l’istituzione dell’imposta si può finanziare al massimo il 30% dell’ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare OPERE INTERESSATE Opere per il trasporto pubblico urbano; opere viarie, con esclusione della manutenzione straordinaria e ordinaria di quelle esistenti; opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi; opere di risistemazione di aree dedicate a parcheggi e giardini; opere di realizzazione di parcheggi pubblici; opere di restauro; opere di conservazione dei beni artistici e architettonici; opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche; opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica.
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Q. Imposta di scopo per realizzazione opere pubbliche
Art.1, commi , legge 248/2006 L’imposta è: determinata applicando alla base imponibile ICI un’aliquota massima dello 0,5 per mille; dovuta, in relazione alla stessa opera, per un periodo massimo di 5 anni; disciplinata in base alle disposizioni vigenti in materia di ICI. Art.1, comma 151, legge 248/2006 Nel caso di mancato inizio dell’opera entro 2 anni dalla data prevista dal progetto esecutivo, i Comuni sono tenuti a rimborsare quanto versato dai contribuenti entro i 2 anni successivi Art.1, comma 146, legge 248/2006 Nel Regolamento comunale deve essere determinata: l’opera da realizzare e l’ammontare della spesa da finanziare; l’aliquota dell’imposta e riduzioni o esenzioni per categorie di soggetti (reddito inferiore a euro o che già godono di agevolazioni ICI sulla prima casa); le modalità di versamento dell’imposta.
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