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LE AUTONOMIE LOCALI 1 1 1.

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Presentazione sul tema: "LE AUTONOMIE LOCALI 1 1 1."— Transcript della presentazione:

1 LE AUTONOMIE LOCALI 1 1 1

2 GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI
20 Regioni, di cui 15 a statuto ordinario e 5 a statuto speciale 14 Città metropolitane 93 Province, di cui due autonome (Trento e Bolzano) Circa 8000 Comuni La Costituzione prevede una forma di Stato regionale: il territorio italiano è diviso in venti Regioni e vi è una suddivisione di competenze tra gli organi centrali, che si trovano nella capitale, e gli enti locali. AUTONOMIA POLITICA, STATUTARIA, NORMATIVA, FINANZIARIA Limiti: Costituzione e norme internazionali (UE) e altre fonti superiori 2 2 2

3 LE REGIONI 3 3 3

4 LE REGIONI L’articolo 5 della Costituzione stabilisce che “la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali”. La Costituzione prevede una forma di Stato regionale: il territorio italiano è diviso in venti Regioni e vi è una suddivisione di competenze tra gli organi centrali, che si trovano nella capitale, e gli enti locali. 4 4 4

5 LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO SONO 15. LA LORO ORGANIZZAZIONE E LE LORO FUNZIONI SONO DISCIPLINATE DAL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE: NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI, OGNI REGIONE HA UN’AUTONOMIA STATUTARIA. QUESTO SIGNIFICA CHE IL CONSIGLIO REGIONALE, CON DUE APPROVAZIONI A DISTANZA DI DUE MESI, PUÒ APPROVARE UN PROPRIO STATUTO, CON CUI REGOLAMENTARE L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA REGIONE. 5 5 5

6 LE REGIONI A STATUTO SPECIALE
AI SENSI DELL’ART. 116 COST. IL FRIULI VENEZIA GIULIA, LA SARDEGNA, LA SICILIA, IL TRENTINO - ALTO ADIGE E LA VALLE D’AOSTA DISPONGONO DI FORME PARTICOLARI DI AUTONOMIA, SECONDO I RISPETTIVI STATUTI SPECIALI ADOTTATI CON LEGGE COSTITUZIONALE. A TALI REGIONI FU RICONOSCIUTA UN’AUTONOMIA PIÙ ACCENTUATA PER ANDARE INCONTRO ALLE ESIGENZE DI ETNIE DI CULTURA E LINGUA DIVERSA O PERCHÉ IN ALCUNE DI QUESTE REGIONI ERANO PRESENTI MOVIMENTI DI CARATTERE AUTONOMISTICO – INDIPENDENTISTICO. LO STATUTO DI TALE REGIONI È STATO APPROVATO DAL PARLAMENTO CON LEGGE COSTITUZIONALE. OGNI STATUTO PREVEDE DEGLI SPAZI DI AUTONOMIA DIVERSI. LO STATUTO DEL TRENTINO PREVEDE L’ISTITUZIONE DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, CHE HANNO COMPETENZA LEGISLATIVA IN DETERMINATE MATERIE. 6 6 6

7 IL CONSIGLIO REGIONALE IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
GLI ORGANI DELLA REGIONE IL CONSIGLIO REGIONALE IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LA GIUNTA REGIONALE 7 7

8 GLI ORGANI DELLA REGIONE
La legge costituzionale n. 1 del 1999 ha introdotto l’elezione diretta da parte dei cittadini anche del Presidente della Regione; salvo che lo Statuto non disponga diversamente, i cittadini maggiorenni eleggono il Consiglio regionale e il Presidente della Regione. Si parla di elezioni amministrative per le elezioni delle Regioni, delle Province e dei Comuni. Le elezioni regionali si tengono ogni cinque anni, salvo elezioni anticipate. Per il Consiglio regionale è utilizzato un sistema proporzionale con premio di maggioranza: l’80 % dei membri è eletto con il sistema proporzionale; il restante 20 % dei posti è attribuito come premio di maggioranza alla coalizione che ha vinto le elezioni. Il leader della coalizione che ha ottenuto la maggioranza diventa il Presidente della Regione. 8 8

9 GLI ORGANI DELLA REGIONE
Lo Statuto regionale può modificare tale sistema elettorale. Le Regioni a Statuto speciale adottano un sistema elettorale in parte differente. I membri della Giunta regionale, gli assessori regionali, sono nominati e revocati dal Presidente della Regione, che è anche Presidente della Giunta regionale. Nel caso di impossibilità a funzionare o di gravi problemi, il Consiglio regionale può essere sciolto anticipatamente; in tal caso si tengono elezioni amministrative anticipate. Il Consiglio regionale può essere sciolto nel caso approvi una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e della Giunta, nel caso in cui venga a mancare il Presidente (per dimissioni, morte, ecc.), nel caso in cui il Consiglio compia gravissime violazioni della Costituzione (ad esempio un atto che miri alla secessione della Regione dal resto del Paese). 9 9

10 IL CONSIGLIO REGIONALE – COMPOSIZIONE E FUNZIONI
Il Consiglio regionale ha un numero di membri variabile a seconda della popolazione della Regione (da 20 a 80). FUNZIONE LEGISLATIVA: approvazione di leggi regionali nelle materie attribuite alle Regioni. FUNZIONE STATUTARIA: il Consiglio nelle Regioni a statuto ordinario approva lo Statuto; FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA GIUNTA E DEL PRESIDENTE: il Consiglio, attraverso una mozione di sfiducia, può provocare le dimissioni del Presidente e della Giunta. Questo comporta lo scioglimento del Consiglio regionale e quindi nuove elezioni regionali. FUNZIONE DI INIZIATIVA LEGISLATIVA, DI INIZIATIVA REFERENDARIA E DI PARTECIPAZIONE ALL’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. 10 10

11 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE - FUNZIONI
FUNZIONE ESECUTIVO-AMMINISTRATIVA: il Presidente della Regione è anche Presidente della Giunta. Nomina e revoca gli assessori regionali. Dirige la politica della Giunta e coordina l’attività degli assessori; FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA; FUNZIONE DI PROMULGAZIONE: il Presidente cura la promulgazione delle leggi regionali (verifica che siano state approvate correttamente e che non contengano disposizioni contrarie a norme costituzionali o a norme statali in materie di competenza statale), e ne cura la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 11 11

12 LA GIUNTA REGIONALE – COMPOSIZIONE E FUNZIONI
La Giunta è presieduta dal Presidente ed è composta da un numero variabile di assessori regionali. Ogni Assessore è a capo di un Assessorato. Gli Assessori sono nominati e revocati dal Presidente della Giunta. · FUNZIONE ESECUTIVO – AMMINISTRATIVA; · FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO: il Presidente della Regione e la Giunta si presentano davanti al Consiglio regionale e ai propri elettori con un programma da realizzare; FUNZIONE REGOLAMENTARE: se il Consiglio regionale approva le leggi regionali, di solito lo Statuto prevede che l’approvazione dei regolamenti, cioè norme secondarie, spetti alla Giunta. 12 12

13 LE FUNZIONI LEGISLATIVE DELLE REGIONI
La legge costituzionale n. 3 del 2001, modificando l’articolo 117 della Costituzione, ha innovato la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni per quanto concerne la funzione legislativa. L’articolo 117 della Costituzione prevede la seguente ripartizione: MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO MATERIE DI COMPETENZA CONCORRENTE STATO - REGIONI MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE REGIONI 13 13

14 MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO: in tali materie (politica estera e rapporti internazionali, difesa, la giurisdizione, ecc.) possono intervenire solo il Parlamento e il Governo, e non i Consigli regionali. MATERIE DI COMPETENZA CONCORRENTE: in queste materie (istruzione, tutela e sicurezza del lavoro, tutela della salute, ecc.) lo Stato interviene fissando attraverso una legge (legge–quadro o legge cornice) i principi fondamentali. Ai Consigli regionali spetta poi intervenire con leggi regionali per disciplinare i contenuti specifici e di interesse locale della materia.   MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE REGIONI: ogni materia che non sia menzionata nei due elenchi precedenti spetta in modo esclusivo alle Regioni. Esempi sono la formazione professionale e la polizia locale. 14 14

15 Possono essere sottoposti al giudizio della Corte costituzionale:
IL GIUDIZIO SULLE LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE LEGGI REGIONALI Possono essere sottoposti al giudizio della Corte costituzionale: le leggi ordinarie approvate dal Parlamento; gli atti aventi forza di legge approvati dal Governo (decreti–legge e decreti legislativi); le leggi regionali approvate dai Consigli regionali. 15

16 LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
L’articolo 118 della Costituzione stabilisce che le funzioni amministrative devono essere svolte, secondo il principio di sussidiarietà, dall’ente territoriale più vicino ai cittadini e quindi dal Comune. Solo quando tale ente risultasse un livello di governo inadeguato, possono essere attribuite ad un livello di governo superiore (provincia o Città metropolitana, Regione, Stato). Il principio di sussidiarietà è quel criterio per cui i poteri devono essere assegnati al livello di governo più basso possibile (ossia più vicino ai cittadini) e i livelli di governo superiori possono intervenire solo quando un determinato problema non può essere convenientemente trattato dal livello di governo più basso. 16 16

17 i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato;
Alla Corte Costituzionale spetta il compito di giudicare su tre tipi di conflitti di attribuzione: i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato; i conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni; i conflitti tra le Regioni. La Corte emana una sentenza con cui risolve il conflitto, stabilendo a quale organo spetta quella competenza, ed eventualmente annullando tutti gli atti emanati dall’organo non competente. 17

18 SEDI DI COOPERAZIONE TRA STATO ED ENTI TERRITORIALI
CONFERENZA STATO - REGIONI CONFERENZA STATO-CITTA’ E AUTONOMIE LOCALI CONFERENZA UNIFICATA PRESSO OGNI REGIONE, E’ ISTITUTITO UN CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 18 18

19 I COMUNI 19

20 I COMUNI - ELEZIONI Gli organi del Comune sono il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale. Restano in carica per 5 anni; in caso di dimissioni, morte o sfiducia da parte del Consiglio nei confronti del Sindaco, si ritorna a votare per eleggere un nuovo Consiglio e un nuovo Sindaco. Dal 1993 è stata introdotta l’elezione diretta da parte dei cittadini sia del Sindaco che del Consiglio comunale. Viene applicato un sistema maggioritario per l’elezione del Sindaco e un sistema proporzionale con premio di maggioranza per l’elezione del Consiglio comunale. Per quanto riguarda l’elezione del Sindaco, è necessario distinguere tra due tipi di Comuni. 20 20

21 I COMUNI - ELEZIONI COMUNI FINO A ABITANTI: si utilizza un sistema maggioritario puro o a turno unico. Si tiene un solo turno di votazioni: il candidato che ottiene più voti (è sufficiente la maggioranza relativa), viene eletto Sindaco. Per il Consiglio, alla lista collegata al candidato che è stato eletto Sindaco, vengono attribuiti i 2/3 dei posti. COMUNI CON PIU’ DI ABITANTI: per l’elezione del Sindaco si applica un sistema maggioritario a doppio turno (ballottaggio), simile a quello delle Province. Alla lista collegata al Sindaco, viene attribuito come premio di maggioranza il 60 % dei posti del Consiglio comunale. 21 21

22 GLI ORGANI DEI COMUNI E LE FUNZIONI
CONSIGLIO COMUNALE COMPOSTO DA 10 A 48 CONSIGLIERI FUNZIONE REGOLAMENTARE FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA GIUNTA E DEL SINDACO FUNZIONE STATUTARIA  SINDACO FUNZIONE ESECUTIVO- AMMINISTRATIVA, PRESIEDE LA GIUNTA E NE COORDINA I LAVORI, NOMINA E REVOCA GLI ASSESSORI FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA UFFICIALE DI GOVERNO: per alcune funzioni (registri di stato civile, materia elettorale, ordine pubblico e pubblica sicurezza), il Sindaco agisce come rappresentante del Governo e, solo in questo ambito, può ricevere direttive dal Governo stesso.  GIUNTA COMUNALE COMPOSTA DAGLI ASSESSORI (DA 2 A 14) FUNZIONE ESECUTIVO–AMMINISTRATIVA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO NEI COMUNI CON PIU’ DI ABITANTI, IL TERRITORIO E’ DIVISO IN CIRCOSCRIZIONI E GLI ABITANTI ELEGGONO ANCHE IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE. 22

23 LE COMPETENZE DEI COMUNI
Gli organi del Comune possono approvare regolamenti nelle seguenti materie: servizi sociali (es. assistenza sociale e scolastica); sviluppo economico (es. commercio, mercati e fiere, licenze commerciali); assetto e organizzazione del territorio (es. piano regolatore comunale, permessi di costruire, edilizia popolare). 23

24 LE PROVINCE 24

25 LE PROVINCE La legge n. 56 del 2014 (“Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”), nota come legge Delrio, ha tra gli obiettivi qualificanti la riforma dell’organizzazione delle Province, l’istituzione delle Città metropolitane, la promozione delle unioni e fusioni tra piccoli Comuni. Le Province sono definite come enti di vasta area e sono chiamate a svolgere ben definite funzioni fondamentali: la pianificazione territoriale, la valorizzazione dell’ambiente, la pianificazione dei servizi di trasporto, la gestione dell’edilizia scolastica. Le Regioni possono riconoscere forme particolari di autonomia nelle materie di competenza concorrente o di competenza esclusiva regionale. La legge Delrio provvede anche a riformare la struttura e il funzionamento degli organi provinciali. Prima della riforma, gli organi erano il Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia e la Giunta provinciale. 25 25

26 Le Province a statuto ordinario vengono individuate come “enti di area vasta”, con limitate funzioni fondamentali proprie legate alla programmazione e pianificazione in materia di ambiente, trasporto, rete scolastica, alla elaborazione dati, all’assistenza tecnico-amministrativa per gli enti locali, alla gestione dell’edilizia scolastica, al controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e alla promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale. Funzioni tutte strettamente collegate alle esigenze proprie delle aree vaste o ad attività di supporto per i Comuni. Dunque enti sostanzialmente con un ruolo servente verso le comunità locali e i loro cittadini, da un lato, e verso i Comuni e gli altri enti locali, dall’altro. 26 26

27 Anche l’assetto istituzionale delle Province cambia profondamente.
Il Presidente della Provincia è un Sindaco eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali e resta in carica quattro anni (e non più cinque); non riceve alcuna indennità per questo incarico (prima della riforma il Presidente della Provincia era eletto dai cittadini e riceveva un’indennità specifica). 27 27

28 Il Consiglio provinciale è un organo elettivo di secondo grado composto dal Sindaco che presiede la Provincia, e da un numero di Sindaci e di Consiglieri comunali eletti per due anni al loro interno, in base alla popolazione provinciale. I consiglieri restano in carica 2 anni. L’elettorato attivo e passivo coincide, trattandosi anche in questo caso dei sindaci e dei consiglieri dei Comuni della Provincia. 28 28

29 Le Giunte provinciali sono abolite
Le Giunte provinciali sono abolite. Più di 700 assessori smetteranno di esercitare le loro funzioni. Le giunte sono sostituite dalle Assemblee dei Sindaci della provincia, che hanno compiti propositivi, consultivi e di controllo; inoltre approvano lo Statuto. Si eliminano quasi Consiglieri provinciali che oggi svolgono solamente quella funzione. Tutti gli incarichi di Presidente della Provincia, di Consigliere provinciale e di componente dell'Assemblea dei Sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Nessun dipendente provinciale viene licenziato o subirà un demansionamento: la legge garantisce infatti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato già in corso, nonché quelli a tempo determinato fino alla scadenza prevista e il mantenimento degli stessi trattamenti oggi in essere. 29 29

30 LE CITTA’ METROPOLITANE
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31 LE CITTA’ METROPOLITANE
La legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” (“legge Delrio”) ridisegna confini e competenze dell'amministrazione locale. Le Province diventano "enti territoriali di area vasta", con il Presidente della Provincia eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia. Permangono solo due livelli a elezione diretta: Regioni e Comuni. Già alle elezioni del 25 maggio 2014 non c'è stato il voto per le Province. La legge Delrio prevede la gratuità degli incarichi. Dal 1º gennaio 2015, l’assetto istituzionale degli enti locali italiani è stato rinnovato, con le Città metropolitane guidate dai Sindaci dei territori e con l’incremento di unioni e fusioni dei Comuni. 31 31

32 Le Città metropolitane sono: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo, più Roma Capitale con disciplina speciale. Le città metropolitane svolgono le funzioni seguenti: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia; dal 1º gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province. Gli organi delle città metropolitane sono il sindaco, il consiglio, la conferenza. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del Comune capoluogo. 32 32

33 Gli organi sono tre, ma solo uno è elettivo.
Il Sindaco metropolitano è infatti il Sindaco del Comune capoluogo, mentre la Conferenza metropolitana è composta dal Sindaco metropolitano e dai Sindaci dei Comuni della Città metropolitana. La Conferenza ha compiti propositivi, consultivi e di controllo; inoltre approva lo Statuto. Il Consiglio metropolitano è invece l’organo elettivo di secondo grado, composto dal Sindaco metropolitano e da un numero di Consiglieri variabile in base alla popolazione della Città metropolitana (tra 14 e 28). È organo elettivo di secondo grado e dura in carica 5 anni; hanno diritto di elettorato attivo e passivo i Sindaci e i Consiglieri dei Comuni della Città metropolitana. Il Consiglio ha poteri di indirizzo e di controllo. 33 33

34 Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Sindaco metropolitano; ha altresì potere di proposta dello Statuto e poteri decisori finali per l’approvazione del bilancio. La Conferenza metropolitana è composta dal Sindaco metropolitano e dai Sindaci dei Comuni della Città metropolitana. È competente per l’adozione dello Statuto e ha potere consultivo per l’approvazione dei bilanci. Lo Statuto può attribuirle altri poteri propositivi e consultivi. Tutti gli incarichi di Sindaco metropolitano, di Consigliere metropolitano e di componente della Conferenza metropolitana sono svolti a titolo gratuito. 34 34


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