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Il regime tributario degli oneri finanziari
Convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma Roma, 15 ottobre 2010 Dott.ssa Antonella Bientinesi
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ARTT. 63 E 75 DEL DPR n. 917/1986 (FINO AL 31 DICEMBRE 2003);
La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES LA DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI PASSIVI ANTE L. N. 244/1997 ARTT. 58 E 74 DEL DPR n. 597/1973; ARTT. 63 E 75 DEL DPR n. 917/1986 (FINO AL 31 DICEMBRE 2003); ARTT. 96, 97, 98 e 109 DEL DPR n. 917/1986 (POST 1 GENNAIO 2004).
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D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 (legge n. 133/2008);
La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES NORMATIVA E PRINCIPALE PRASSI DI RIFERIMENTO Legge n. 244 del 24 dicembre 2007; D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 (legge n. 133/2008); Circ. Agenzia Entrate 21 aprile 2009 n. 19/E; Circ. Agenzia Entrate 22 luglio 2009 n. 37/E.
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La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES
OBIETTIVI DELLA LEGGE N. 244/2007 La nuova normativa si inserisce in un contesto di riduzione dell’aliquota IRES (dal 33% al 27,5%) ma di ampliamento della base imponibile; Favorire la “capitalizzazione” delle imprese italiane prevalentemente “finanziate” attraverso il capitale di debito, attraverso l’individuazione di un equo rapporto tra gli oneri di indebitamento e l’ammontare dei proventi derivanti dall’attività caratteristica; Semplificare il regime di deducibilità degli interessi passivi (fino ad allora regolato dai regimi del pro-rata generale, del pro-rata patrimoniale e della thin capitalization rule).
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La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES
OBIETTIVI DELLA LEGGE N. 244/2007 Viene così introdotta una nuova disciplina regolante la deducibilità degli interessi passivi ed oneri assimilati che per i soggetti IRES è recata dal nuovo art. 96 del TUIR; Per i soggetti IRPEF, invece, vengono abrogati gli artt. 62 e 63 (pro rata patrimoniale e thin cap) e si riformula l’art. 61 del TUIR il quale continua a regolare la deducibilità degli interessi passivi (oneri finanziari) inerenti sulla base del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Viene, dunque, differenziato il trattamento a seconda del soggetto erogatore (con diversi effetti di indeducibilità).
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I SOGGETTI INTERESSATI ED I SOGGETTI ESCLUSI
La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES I SOGGETTI INTERESSATI ED I SOGGETTI ESCLUSI Sotto un profilo soggettivo, in linea generale, la nuova disciplina riguarda tutti i soggetti IRES, a prescindere dalle dimensioni, che determinano il proprio reddito secondo le regole del reddito d’impresa. Ne sono esclusi, dunque, gli enti non commerciali per i quali trova applicazione il titolo I del TUIR e, quindi, con specifico riferimento ai componenti negativi in esame, il nuovo art. 61 del TUIR; La nuova disciplina non si applica poi ai soggetti IRPEF per i quali è stato previsto (cfr. art. 61) un diverso regime di deducibilità.
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I SOGGETTI INTERESSATI ED I SOGGETTI ESCLUSI
La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES I SOGGETTI INTERESSATI ED I SOGGETTI ESCLUSI L’art. 96 prevede, peraltro, delle esclusioni soggettive – che hanno carattere tassativo (in tal senso cfr. Ris. n. 268/2008) - riconducibili alla peculiarità della attività esercitata ovvero alle caratteristiche del soggetto passivo. Sono escluse le banche e gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le società capogruppo di gruppi bancari ed assicurativi; Per le banche, gli altri soggetti finanziari, le imprese di assicurazioni e le società capogruppo è prevista una specifica disciplina (cfr. comma 5-bis) diversa e del tutto autonoma rispetto a quella prevista per i soggetti IRES. La disposizione fa riferimento agli interessi passivi (e non agli oneri assimilati ma cfr. Circ. n. 19/E);
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La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES
I SOGGETTI INTERESSATI ED I SOGGETTI ESCLUSI Anche alle holding di gruppi finanziari torna applicabile il regime forfetario del comma 5-bis dell’art. 96 del TUIR mentre le società, che esercitano, in via esclusiva o prevalente, l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (c.d. holding industriali) rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina generale imposta dall’art. 96 del TUIR. L’Agenzia ha chiarito (Circ. nn. 19/E e 37/E) che il requisito della prevalenza è verificato quando il valore contabile delle partecipazioni in società industriali ecceda il 50% dell’attivo patrimoniale.
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La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES
I SOGGETTI INTERESSATI ED I SOGGETTI ESCLUSI Laddove, tra la holding e le partecipate esistano anche altri rapporti (per esempio vengano erogati finanziamenti), ai fini della individuazione dell’esistenza della prevalenza, occorre tenere conto anche del valore contabile delle poste relative a tali rapporti (crediti da finanziamento). Sono escluse, inoltre, le società consortili costituite per l’esecuzione unitaria di lavori pubblici, le società di progetto, quelle costituite per l’esercizio di interporti, le società il cui capitale è sottoscritto da enti pubblici che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.
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La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES
I SOGGETTI INTERESSATI ED I SOGGETTI ESCLUSI Società il cui capitale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acque, energia e teleriscaldamento nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione: partecipazione diretta e controllo di diritto. In caso di esercizio sia di attività escluse che di altre attività, ai fini dell’esclusione dall’applicazione dell’art. 96, è necessario che l’esercizio delle prime avvenga in via prevalente (cfr. Ris. n. 200/E del 2009). La prevalenza va accertata facendo riferimento al volume di ricavi conseguiti.
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La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES
LA DECRIZIONE DEL REGIME FISCALE INTRODOTTO DALLA L. N. 244/07 Deducibilità degli interessi passivi ed oneri assimilati fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati; Gli interessi passivi che eventualmente eccedano quelli attivi possono essere dedotti nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (c.d. ROL) determinato come differenza tra il valore ed i costi della produzione, senza tener conto degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria relativi ai beni strumentali;
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LA DECRIZIONE DEL REGIME FISCALE INTRODOTTO DALLA L. N. 244/07 Il ROL è una grandezza civilistica e per la sua formazione assumono rilevanza le regole civilistico-contabili: esso è formato dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alle lettere A e B dell’art del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10 lett. a) e b) e dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali; L’art. 96 consente – dunque – di assumere il risultato operativo al lordo degli ammortamenti e dei canoni di leasing e ciò al fine di non penalizzare le imprese che effettuano investimenti. Nella determinazione del ROL invece non può tenersi conto delle svalutazioni di beni strumentali (comprese nel n. 10 let. c) dell’art del codice civile);
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LA DECRIZIONE DEL REGIME FISCALE INTRODOTTO DALLA L. N. 244/07 Nella determinazione del ROL rilevano i valori contabili “risultanti dal conto economico dell’esercizio”; Per i soggetti IAS, a tali fini, fermi i criteri di qualificazione e quantificazione IAS, si assumono le voci di C/E corrispondenti. In presenza delle condizioni richieste dall’art. 96, la deduzione non è facoltativa ma deve avvenire, nel rispetto del principio di competenza, nel periodo d’imposta in cui si verificano tali condizioni.
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LA DECRIZIONE DEL REGIME FISCALE INTRODOTTO DALLA L. N. 244/07 Gli interessi passivi eccedenti il suddetto plafond (costituito da interessi attivi e 30% del ROL) possono essere riportati a nuovo senza limiti di tempo e dedotti nei periodi d’imposta successivi fino a concorrenza del risultato operativo lordo disponibile (cioè del ROL eventualmente non utilizzato ai fini della deducibilità degli interessi passivi di periodo); Analoga possibilità di riporto a nuovo è prevista per l’eventuale quota di ROL non utilizzata per dedurre gli interessi passivi ed assimilati di competenza ma ciò solo con effetto dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (cioè, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 2010).
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La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES
LA DECRIZIONE DEL REGIME FISCALE INTRODOTTO DALLA L. N. 244/07 La norma non fa alcun riferimento al riporto delle eventuali eccedenza di interessi attivi (ma vedi Circ. 38/E del 2010); Prevista comunque franchigia minimale di deduzione per gli anni 2008 e 2009: rispettivamente di € 5.000,00 e di € ,00; Il ROL riportato a nuovo va utilizzato per intero, nel periodo d’imposta interessato dal riporto, senza dover operare cioè alcuna ulteriore percentualizzazione, in aggiunta al 30% del ROL di periodo.
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La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES
LA SITUAZIONE PARTICOLARE DELLE HOLDING La formulazione dell’art. 96 non consente di tenere conto dell’ammontare dei dividendi e delle plusvalenze – ai fini della determinazione del ROL - e ciò ha un impatto negativo per le c.d. holding industriali, per le società, cioè, che esercitano, in via esclusiva o prevalente, l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (il cui C/E è caratterizzato dalla presenza di proventi finanziari). Non applicabili i principi affermati nelle Ris. 337/E del 2002 e 143/E del 2008 (art. 172 del TUIR). Cfr. Circ. n. 19/E del 2009. Opzione per il consolidato per le holding industriali che ne hanno la possibilità.
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La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES
LA DECRIZIONE DEL REGIME FISCALE INTRODOTTO DALLA L. N. 244/07 Il meccanismo di deducibilità appena descritto riguarda gli interessi passivi ed assimilati derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria (con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale). In linea generale rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 96 gli interessi collegati alla messa a disposizione di una provvista di denaro, titoli e beni fungibili per i quali esiste l’obbligo di restituzione ed in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione. Non vi rientrano, invece, quelli che non sottintendono alcun rapporto di finanziamento volontario.
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LA DECRIZIONE DEL REGIME FISCALE INTRODOTTO DALLA L. N. 244/07 Sono esclusi dal regime in esame gli interessi che risultano già sottoposti ad un regime di indeducibilità ovvero per i quali vigono altri criteri di imputazione. In particolare: Gli interessi ed oneri compresi nel costo dei beni ai sensi dell’art. 110 let. b) del TUIR; Gli interessi di funzionamento relativi agli immobili patrimonio di cui l’art. 90, comma 2 del TUIR dispone l’indeducibilità; Gli interessi relativi ad operazioni con parti correlate non residenti che risultano indeducibili ex art. 110, comma 7 del TUIR; Gli interessi relativi ad operazioni con soggetti non residenti in paesi white list, indeducibili ex art. 110, comma 10 del TUIR;
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La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES
LA DECRIZIONE DEL REGIME FISCALE INTRODOTTO DALLA L. N. 244/07 Gli interessi su titoli obbligazionari che si considerano indeducibili al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 3, comma 115 della legge n. 549 del 1995; Gli interessi sui prestiti dei soci di società cooperative cui si applica l’art. 1, comma 465 della legge n. 311/2004; Gli interessi sottoposti ad un regime di deducibilità piena quali ad esempio gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione (comma 36 dell’art. 1 della L. n. 244/1997); Gli interessi sull’acquisto di automezzi sottoposti alla disciplina dell’art. 164 del TUIR (cfr. circ. n. 47/E del 2008).
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La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES
LA DECRIZIONE DEL REGIME FISCALE INTRODOTTO DALLA L. N. 244/07 Ai sensi del comma 3 dell’art. 96 assumono rilevanza gli interessi passivi derivanti da contratti di leasing. L’art. 102, comma 7 del TUIR prevede che la “quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’art. 96” Poiché tale determinazione almeno per i vecchi contratti di leasing poteva non essere così agevole, l’Amministrazione ha affermato che si poteva continuare a far riferimento al criterio di individuazione forfetaria degli interessi impliciti dettato ai fini IRAP dal DM 24 aprile 1998.
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La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES
LA DECRIZIONE DEL REGIME FISCALE INTRODOTTO DALLA L. N. 244/07 Ai fini dell’individuazione degli oneri assimilati agli interessi passivi – secondo l’Agenzia – occorre fare riferimento ad una nozione non nominalistica ma sostanzialistica degli interessi. Vi rientrano tutti gli oneri finanziari accessori alle operazioni di finanziamento: fondamentale è, dunque, l’accertamento della causa del rapporto principale . In tale ottica si considerano oneri assimilati le commissioni passive su finanziamenti e per fideiussioni o altre garanzie rilasciate da terzi, gli altri oneri da titoli di debito emessi, compresi i disaggi di emissione ed i premi di rimborso. Esulano, invece, dalla disciplina in esame, ad esempio, le commissioni per la tenuta di una cassetta di sicurezza.
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La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES
LA DECRIZIONE DEL REGIME FISCALE INTRODOTTO DALLA L. N. 244/07 Per quel che concerne gli interessi attivi, l’art. 96 ne fornisce una definizione ampia nella quale vengono ricompresi anche gli interessi impliciti derivanti da crediti commerciali nonché gli interessi virtuali ricollegabili ai tardivi pagamenti da parte della P.A.. A tale ultimo riguardo si consente di applicare il tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto così determinando interessi attivi virtuali ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi da parte della P.A.. Soggetti rientranti nel concetto di P.A.. La C.M. n. 19 del 2009 richiama la definizione dell’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 2001.
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CONSOLIDATO NAZIONALE
La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES LA DECRIZIONE DEL REGIME FISCALE INTRODOTTO DALLA L. N. 244/07 CONSOLIDATO NAZIONALE Specifiche disposizioni sono previste per le società che partecipano al consolidato nazionale per le quali è previsto che l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatisi in capo ad un soggetto possa essere portata ad abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri partecipanti presentino, per il periodo d’imposta, un ROL lordo capiente non interamente sfruttato. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti con esclusione di quelle generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato nazionale.
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CONSOLIDATO NAZIONALE
La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES LA DECRIZIONE DEL REGIME FISCALE INTRODOTTO DALLA L. N. 244/07 CONSOLIDATO NAZIONALE Sono esclusi dall’ambito di applicazione del comma 7 dell’art. 96 tutti i soggetti ai quali non si applica la disciplina dell’art. 96 medesimo (banche, società di assicurazioni, società di progetto, etc). Quanto ai soggetti rientranti nel comma 5-bis dell’art. 96, gli stessi devono fare riferimento allo speciale regime per loro previsto dalla norma medesima; Per tutti gli altri soggetti ai quali non si applica la disciplina prevista dall’art. 96, gli stessi non possono far fruire del loro ROL le altre società partecipanti al consolidato.
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CONSOLIDATO NAZIONALE
La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES LA DECRIZIONE DEL REGIME FISCALE INTRODOTTO DALLA L. N. 244/07 CONSOLIDATO NAZIONALE Non è contemplata la possibilità che tra le società che aderiscono al consolidato sia consentita la compensazione tra interessi passivi ed interessi attivi (la norma, infatti, fa riferimento al risultato operativo lordo); La compensazione tra ROL ed interessi passivi dovrebbe essere facoltativa nel senso che, contrariamente a quanto avviene a livello individuale, la mancata compensazione in un esercizio non dovrebbe precludere la stessa in successivo esercizio.
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CONSOLIDATO NAZIONALE
La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES LA DECRIZIONE DEL REGIME FISCALE INTRODOTTO DALLA L. N. 244/07 CONSOLIDATO NAZIONALE La compensazione viene in concreto operata dalla società consolidante in sede di determinazione dell’imponibile complessivo (anche se la norma non attribuisce specificamente alla consolidante il compito di apportare all’imponibile di gruppo le specifiche rettifiche); Gli interessi passivi possono essere attribuiti al consolidato solo in assenza di ROL proprio e fino a concorrenza del ROL di altre partecipanti. In assenza di ROL altrui gli interessi passivi restano di pertinenza del soggetto che li ha generati che li riporterà a nuovo (e compenserà con interessi attivi/ROL di futuri esercizi).
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CONSOLIDATO NAZIONALE
La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES LA DECRIZIONE DEL REGIME FISCALE INTRODOTTO DALLA L. N. 244/07 CONSOLIDATO NAZIONALE Ai soli effetti dell’utilizzo del ROL lordo di gruppo tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previste dagli artt. 117, c. 1, 120, e 132 c. 2, let. b e c). E’ così consentito, per dedurre gli interessi passivi, utilizzare anche il ROL delle società estere teoricamente consolidabili pure in assenza di un effettivo consolidamento; La ratio della norma è evidentemente quella di non discriminare le holding industriali in possesso di partecipazioni di controllo in società estere rispetto a quelle che controllano società italiane.
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CONSOLIDATO NAZIONALE
La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES LA DECRIZIONE DEL REGIME FISCALE INTRODOTTO DALLA L. N. 244/07 CONSOLIDATO NAZIONALE Possono essere scelte anche società estere localizzate in paesi a fiscalità privilegiata; Non è chiaro quali siano i criteri da seguire ai fini della determinazione del ROL: la scelta di quelli “locali” semplificherebbe. Il ROL apportabile è determinato al netto degli interessi passivi e degli oneri assimilati della società da cui proviene. Non è chiaro se abbiano rilevanza gli interessi attivi della società medesima; Si prescinde dalla percentuale di partecipazione detenuta dalla consolidante (cioè l’eccedenza di ROL va assunta integralmente).
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DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE E DI COORDINAMENTO
La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES LA DECRIZIONE DEL REGIME FISCALE INTRODOTTO DALLA L. N. 244/07 DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE E DI COORDINAMENTO Quanto alle prime, nel caso di operazioni di fusione e scissione, le disposizioni che prevedono limiti alla rilevanza delle perdite sono state estese anche agli interessi passivi oggetto di riporto in avanti (art. 172); Inoltre, è stato previsto (art. 101, c. 6) che le perdite derivanti per trasparenza alle società di capitali dalla partecipazione in società di persone – indebitate – possono essere utilizzate dalle partecipate medesime nei cinque periodi d’imposta successivi alla produzione;
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DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE E DI COORDINAMENTO
La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES LA DECRIZIONE DEL REGIME FISCALE INTRODOTTO DALLA L. N. 244/07 DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE E DI COORDINAMENTO Per quel che concerne le disposizioni di coordinamento è stato modificato il comma 5 dell’art. 109 del TUIR che detta il regime di deducibilità delle spese generali (ora svincolato da quello previsto in materia di interessi passivi).
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