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SCUOLA DI FORMAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI

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Presentazione sul tema: "SCUOLA DI FORMAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI"— Transcript della presentazione:

1 SCUOLA DI FORMAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI
Modulo IVA : Gli adempimenti (D.p.r. n. 633/1972 e legislazione integrativa) Dott. Stefano SFRAPPA Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Perugia 1

2 GLI ADEMPIMENTI INIZIALI RICORRENTI STRAORDINARI
Oggetto della presente lezione saranno gli adempimenti strumentali all’applicazione della norma. Dunque il “focus” sarà sull’operatività e posso assicurare che non è poca cosa perché gli adempimenti in materia di IVAsono numerosi e disseminati lungo tutto l’arco dell’anno. Per finalità meramente didattiche vorrei proporvi questa classificazione degli adempimenti. Puramente teorica perché ci possono essere adempimenti classificati come ricorrenti che diventano straordinari per taluno o viceversa. Per quanto riguarda invece i riferimenti normativi nelle slide successive, ove non diversamente indicato il riferimento è al D.P.R. 633 del 26/10/1972. 2

3 ADEMPIMENTI INIZIALI INIZIO ATTIVITA’ (Art. 35)
IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO NON RESIDENTE (Art. 35-ter) ISTITUZIONE DEI REGISTRI (Art. 39) ACQUISTO BLOCCHI RICEVUTE FISCALI E DDT INSTALLAZIONE REGISTRATORE DI CASSA (per commercianti al minuto) La dichiarazione di inizio di attività deve essere presentata su modulo conforme entro 30 giorni : in via telematica, con presentazione diretta o a mezzo servizio postale (comma 6). I soggetti tenuti all’ iscrizione nel Registro delle imprese possono presentare domanda di attribuzione della partita Iva nello stesso Registro delle imprese (Art. 35 comma 8). Quest’ultima possibilità prevista dalla L. n. 40/2007 nell’ambito della comunicazione unica per la nascita dell’impresa. I modelli sono : AA9/10 per PF o AA7/10 per altri soggetti. L’Ufficio attribuirà poi una partita IVA di 11 caratteri che deve essere indicata : nelle dichiarazioni, nella home page dell’eventuale sito web ed in ogni altro documento ove richiesto. Tale dichiarazione dovrà contenere anche l’adesione ad eventuale regime speciale. Se accantoniamo un attimo i c.d. “regimi speciali” (Es. agricoltura, spettacoli , rottami o agenzie di viaggio) restano in vigore attualmente i seguenti regimi : dei minimi delle nuove iniziative produttive ordinario di liquidazione dell’imposta Esecuzione di riscontri automatizzati per individuazione di elementi di rischiosità (comma 15 bis) . 3

4 REGIME DEI MINIMI (Art. 1 comma 96/117 L. 244/2007) (presupposti)
Persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni con : Ricavi non superiori ad € ,00 Acquisti di beni strumentali inferiori ad € ,00 No personale dipendente No cessioni all’esportazioni Va preliminarmente osservato che dal 1 Gennaio 2008 i contribuenti P.F. con presunti limiti indicati nella slide ricadono automaticamente in tale regime. Pertanto, in sede di inizio attività si dovrà fare attenzione al rispetto o meno di tali condizioni. In mancanza di diversa opzione, al di sotto di tali limiti l’adesione a tale regime è automatica. Conta in ogni modo il c.d. “comportamento concludente”, e bisognerà fare attenzione per quanto riguarda il rispetto del limite dei ricavi al ragguaglio ad anno. (es. inizio attività ad Ottobre con vol. d’affari presunto pari ad € 20.00,00 non sarà possibile l’adesione al regime dei minimi). Superamento dei requisiti : Viene meno l’applicazione del regime dall’anno successivo; Nel caso di superamento dei ricavi/compensi per oltre il 50%, c’è la fuoriuscita immediata dal regime con ricostruzione degli adempimenti contabili dall’inizio dell’anno in corso.

5 REGIME DEI MINIMI (Art. 1 comma 96/117 L. 244/2007) (effetti)
Esonero dagli obblighi di tenuta registri e versamento Emissione della fattura senza addebito dell’imposta No detrazione dell’IVA sugli acquisti I contribuenti devono soltanto numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, certificare i corrispettivi, integrare gli acquisti intracomunitari e compilare i modelli INTRASTAT. La non applicabilità dell’IVA in fattura comporta l’obbligo di esposizione del titolo di esonero : “ Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 comma 100 L.244/2007”. Con obbligo del bollo di € 1,81 per importi superiori ad € 77,47. L’Iva a debito può essere alternativamente : Incorporata nel prezzo del bene ed incamerata dal contribuente; Elemento di competitività in quanto non traslata sul consumatore finale. L’IVA a credito costituirà costo da aggiungersi a quello del bene in quanto non detraibile. Tali soggetti versano un’imposta sostitutiva del 20% sul reddito prodotto e determinano il reddito con il criterio di cassa.

6 REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE (Art. 13 L. 388/2000) (presupposti)
Persone fisiche (imprenditori o professionisti) che intraprendono nuove attività Negli ultimi 3 anni non devono aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa Compensi o ricavi per servizi non superiore ad € ,41 o ad € ,73 per attività diverse da servizi La nuova attività non deve essere prosecuzione di una vecchia attività similare. Nel caso di superamento dei limiti in corso d’anno : Tassazione ordinaria nel periodo successivo Se lo splafonamento supera il 50%, tassazione ordinaria nel periodo stesso in cui il reddito è superato

7 REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE (Art. 13 L. 388/2000) (effetti)
Esonero dalla tenuta delle scritture contabili (solo conservazione dei documenti) Esonero dai versamenti periodici e dall’acconto IVA Versano l’IVA annualmente e presentano la dichiarazione IVA annuale. Determinano il reddito d’impresa con imposta sostitutiva del 10% ma questo non è nostro argomento anche se per fare una scelta di merito occorrerà mettere in campo tutte le caratteristiche del regime. OPZIONE : 3 anni salvo rinuncia o superamento del limite dei ricavi

8 REGISTRI CONTABILI Registro degli acquisti - Art. 25
Registro delle fatture emesse (o registro dei corrispettivi) – Art. 23 e 24 Come evidente, in sede di inizio attività occorre provvedere ad istituire i registri contabili. C’è tuttavia la possibilità di non tenere i suddetti registri prescritti ai fini IVA, se le registrazioni sono effettuate nel libro giornale Per i soggetti in contabilità semplificata le annotazioni relative al registro cespiti ammortizzabili possono essere effettuate anche nel registro degli acquisti che dovrà anche contenere : Acquisti interni Acquisti intracomunitari Bollette doganali (importazioni) Autofatture Rettifiche IVA in diminuzione Nel registro delle fatture emesse deve invece essere annotato : Le cessioni intracee Le esportazioni Gli acquisti intracomunitari Rettifiche IVA in aumento Il Registro dei corrispettivi sostituisce quello delle fatture per i dettaglianti e per gli operatori assimilati. Possibilità di istituire un registro unico multiaziendale utilizzabile sia come libro giornale che come registro unico ai fini IVA. (Art. 39 comma 2 Dpr 633/72) Come modalità di tenuta è prevista soltanto la numerazione progressiva delle pagine per singola annualità per tutti i registri previsti dalla legge IVA e secondo norme di ordinata contabilità (Art C.C.) Esistono inoltre appositi registri per i contribuenti che applicano il regime dell’editoria, delle agenzie di viaggio e dei beni usati.

9 ADEMPIMENTI RICORRENTI
Emissione documento di trasporto Fatturazione e certificazione dei corrispettivi (Art. 21 e 22) Registrazione (Artt. 23, 24 e 25) Liquidazioni e versamenti (Artt. 27, 30 e 38) Dichiarazioni annuali (Artt. 8 e 8 bis DPR 322/1998) Conservazione di registri e documenti (art. 39) 9

10 DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 14/08/1996 n. 472)
CONTENUTO descrittivo Data, generalità del cedente, del cessionario, del vettore CONTENUTO tabellare Natura qualità e quantità dei beni N. DI COPIE Deve essere emesso almeno in duplice copia Come noto tale documento deve accompagnare le merci durante il trasporto nel caso di : Fatturazione differita Trasferimento dei beni a titolo non traslativo della proprietà (es. conto visione o riparazione). Per vincere le presunzioni ex articolo 53

11 LA FATTURA (Art. 21) Requisiti minimi obbligatori
Data e numero d’ordine Dati identificativi delle parti Descrizione dell’operazione Imponibile, aliquota e imposta Altri elementi a) Il numero e’ progressivo per anno solare, con possibilità di adottare distinte serie di numerazione a seconda delle esigenze del contribuente (Es. per tipo di attività, per territorio etc.). In tal caso, vi è l’obbligo di istituire apposito registro riepilogativo. b) Il numero di P.IVA è obbligatorio solo per l’emittente. Salvo il caso delle operazioni intracomunitarie e di quelle soggette a reverse charge. Tuttavia indirettamente vi è la necessità di identificare la tipologia del cessionario (soggetto IVA o no) ai fini della compilazione del quadro VT nonché per la corretta applicazione dell’IVA differita (la sospensione annuale del pagamento opera solo nei confronti di imprese e professionisti). Anche l’indicazione del codice fiscale del cessionario non è richiesta dalla Legge Se il pagamento della fattura è effettuato da soggetto diverso dal committente o cessionario : la fattura continua ad essere emessa nei confronti di questi e non del soggetto che effettua il pagamento (Es. Avvocato distrattatario ex art. 93 Cpc). Ulteriore caso delle prestazioni alberghiere o di somministrazione, fruite da soggetto (lavoratore) diverso dal committente (datore) : indicare in fattura i dati del beneficiario; c) Evitare descrizioni troppo generiche che potrebbero essere contestate (Cfr. recente Circolare della Guardia di Finanza), a meno che il dettaglio non risulti da DDT inscindibilmente allegati alle fatture. (es. no “ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche”) Possibile la descrizione dei beni in codice, purché vi sia la legenda in fattura Es. delle confezioni di prodotti natalizi : possibilità di omettere la descrizione analitica di tutti i prodotti riepilogando i beni assoggettati alla stessa aliquota ed il tipo di confezione il cui elenco analitico dei prodotti deve risultare da apposito prospetto depositato presso l’Ufficio delle Entrate d) l’imponibile può essere espresso in qualsiasi valuta, ma l’IVA deve essere espressa in Euro. Entrambi devono essere arrotondati al centesimo di euro. Nel caso di beni assoggettati ad aliquote diverse, occorre l’indicazione distinta delle singole aliquote applicabili. Se l’iva non viene applicata in fattura occorre indicare il titolo di inapplicabilità. Da ricordare che l’ applicazione dell’imposta in fattura potrebbe essere sospesa : - Ex art. 6 comma 5 DPR 633/72 nel caso di cessione di beni o prestazioni di servizi effettuate allo Stato o agli altri Enti Pubblici (in questo caso l’imposta diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo) ; Ex L. 2/2009 con annotazione in fattura “ operazione con IVA ad esigibilità differita ex articolo 7 D.L. 185/2008” entro 1 anno dall’effettuazione dell’operazione (c.d. IVA per cassa); e) es. estremi dichiarazione d’intento nel caso di cessioni ad esportatori abituali o estremi dei DDT in caso di fattura differita. Ai sensi dell’articolo 2550 C.C. le società iscritte al Registro delle imprese devono riportare il n. di iscrizione, il capitale sociale per le S.r.l., l’eventuale unico socio e l’eventuale stato di liquidazione 11

12 LA FATTURA ELETTRONICA (Art. 21 comma 1 e 3)
Non deve essere né alterabile né modificabile Data e ora di trasmissione del documento apposte elettronicamente Garanzia dell’autenticità e dell’integrità del documento (firma digitale) Per la trasmissione elettronica (Es. posta elettronica o fax) necessario accordo con il destinatario PREMESSA : Il D.Lgs 52/2004 prevede a decorrere dal 29/02/2004 nuove modalità di fatturazione : cartacea ed elettronica La fattura elettronica (o Europea) non è quella inviata per (trasmissione elettronica) in ordine alla quale valgono le ordinarie regole previste per le fatture emesse in forma cartacea (cioè deve essere materialiazzata, registrata e conservata su supporto cartaceo). Con la firma digitale la fattura assume l’efficacia prevista dall’articolo 2702 C.C. Facendo piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta. E’ possibile emettere nei confronti di uno stesso cliente sia fatture in formato analogico (cartaceo) che in formato elettronico. Tale differenza di emissione dovrà essere riconducibile ad un settore omogeneo di attività. La Finanziaria del 2008 (L. 24/12/2007 n. 244) all’articolo 1 comma 209 ha inoltre introdotto l’obbligo della fattura elettronica per gli operatori che hanno relazioni con la P.A. Il D.M. 7 Marzo definisce le regole operative per l’attuazione dell’obbligo. La dematerializzazione delle fatture (detta anche e-invoicing) determina risparmi gestionali stimati tra 23 e 27 € a fattura : per 2/3 imputabili al ricevente e per 1/3 imputabili all’emittente. 12

13 COMMERCIO AL MINUTO (e attività assimilate) – Art. 22
Alberghi bar e ristoranti Prestazioni di trasporto di persone Prestazioni di servizi Talune operazioni esenti Per questi settori l’emissione della fattura è obbligatoria soltanto se richiesta al momento dell’effettuazione dell’operazione. La fattura deve essere richiesta dai clienti imprenditori che acquistano beni nell’ambito della propria impresa. Per tali settori, se non richiesta la fattura al momento di effettuazione dell’operazione, verrà rilasciato indifferentemente o lo scontrino fiscale (con registratore di cassa, manuale o prestampato) o la ricevuta fiscale. L’emissione di fattura immediata, esclude il rilascio di scontrino o DDT. 13

14 MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Scontrino fiscale Ricevuta fiscale Titoli di accesso Nel settore dello spettacolo debbono essere rilasciati i c.d. “titoli di accesso” (anche a mezzo di biglietterie automatizzate ) che possono contenere anche specifici elementi quali ad esempio identificazione dell’evento e numero del posto. Il D.m. 21/12/1992 e la L. 413/1991 prevedono numerose ipotesi di esonero dal rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino (Es. somministrazione in mense aziendali, beni iscritti in pubblici registri, tabacchi, giornali o vendite per corrispondenza). Senza soffermarmi sul contenuto dello scontrino che tutti conosciamo, lo scontrino “parlante” contiene dettagliate indicazioni anche in ordine alla descrizione dei beni ed ha valore anche ai fini delle IIDD (Es farmaci). Diff. tra scontrino e ricevuta fiscale : soltanto la seconda è nominativa (salvo quelli rilasciati dalla farmacia con codice fiscale del mutuato). 14

15 RICEVUTA FISCALE (Art. 8 L. 249/1976 e art. 12 L. 413/1991)
OPERAZIONI E CONTRIBUENTI COINVOLTI Somministrazioni paste e bevande Prestazioni alberghiere Prestazioni rese da artigiani Prestazioni di servizi (estensione generalizzata dal 01/01/1993) Queste le categorie di attività per le quali è obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale se non richiesta la fattura. Dal 21/02/1997 c’è libera alternativa tra ricevuta e scontrino fiscale senza necessità di opzione. Non c’è più obbligo dell’apposito registro manuale nel caso di mancato funzionamento del registratore di cassa, purché in tal caso rilasci ricevuta fiscale. Per quanto riguarda il registratore di cassa, la sua istallazione deve essere eseguita da tecnico autorizzato ed entro il giorno successivo all’istallazione, l’utente deve presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

16 RICEVUTA FISCALE UNIFICATA (D.m. 30/03/1992)
Deve contenere : la numerazione progressiva attribuita dalla tipografia autorizzata i corrispettivi dovuti comprensivi di IVA Oltre alle generalità del prestatore, a richiesta dovrà contenere il codice fiscale del cliente per poter documentare la spesa. E’ facoltativa la numerazione interna I fornitori di stampati fiscali (tipografie e rivenditori autorizzati), hanno l ‘obbligo di identificazione dell’acquirente senza registrazione nei registri di carico e scarico, la cui istituzione è stata soppressa.

17 FORMATO DELLA CERTIFICAZIONE FISCALE
CARTACEO DIGITALE FATTURE X RICEVUTE FISCALI SCONTRINO FISCALE Tuttavia, le ricevute fiscali ed il giornale di fondo degli scontrini fiscali possono essere conservati in formato digitale

18 TERMINI DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI FISCALI
DDT Prima dell’inizio del trasporto (o della consegna) FATTURA IMMEDIATA Entro lo stesso giorno FATTURA DIFFERITA Entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione RICEVUTA FISCALE Al momento di ultimazione delle prestazioni SCONTRINO FISCALE Cessione dei beni (consegna o spedizione) Il momento dell’emissione é quello di effettuazione dell’operazione (ci riportiamo a quanto previsto dall’articolo 6). Nel caso di fattura immediata anche per fatture relative a cessioni intracomunitarie L’emissione di fattura differita è consentita se preceduta da emissione del DDT i cui estremi devono essere riportati nella fattura stessa. Nel caso delle ric. Fiscali o scontrini il documento va rilasciato anche se il corrispettivo non viene pagato, andrà in tal caso aggiunta apposita annotazione “corrispettivo non pagato”.

19 TERMINI DI REGISTRAZIONE
Le fatture di acquisto, una volta numerate progressivamente (per anno solare), vanno registrate in base alla data di ricevimento. Per i corrispettivi, determinati da scontrini o ricevute fiscali, salvo registrazione mensile riepilogativa entro il 15 del mese successivo (Art. 15 DPR 435/2001) Per le note di variazione sono previsti gli stessi termini di registrazione previsti per le fatture Nel caso di contabilità meccanizzata il termine di registrazione è di 60 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, ma l’imposta va comunque liquidata e versata con riferimento al periodo di effettuazione delle operazioni. 19

20 LIQUIDAZIONE PERIODICA (Art. 27 e D.P.R. 23/03/1998 n. 100)
Regola generale : IVA da IVA Alcune eccezioni : Indetraibilità soggettiva ( Art. 19 comma 2) Indetraibilità oggettiva (Art. 19-bis1) Rettifiche (Art. 19-bis 2) Enti non commerciali (Art. 19-ter) Ventilazione dei corrispettivi (Art. 24 comma 3) Regimi speciali (agricoltura, agenzie di viaggio etc.) Nel caso della ventilazione, i soggetti ammessi sono commercianti al minuto di articoli individuati nel D.M. 24/02/1973 (Es. prodotti alimentari e dietetici, articoli tessili, di vestiario e calzature) e che effettuano promiscuamente la vendita di beni assoggettati ad aliquote diverse. In tal caso sarà possibile una modalità di liquidazione “semplificata” pur registrando i corrispettivi in maniera unitaria e senza distinzione di aliquote. Tale criterio di liquidazione si fonda infatti sul principio che i corrispettivi siano stati incassati proporzionalmente agli acquisti effettuati alle diverse aliquote.

21 TERMINI DI LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO
Con maggiorazione dell’1% per i contribuenti in regime trimestrale (Art. 7 DPR 542/1999) Per la periodicità trimestrale è necessaria l’opzione, e comunque conta il comportamento concludente. Nel caso di superamento dei limiti, il cambio di regime scatta dall’anno successivo. Alcuni contribuenti speciali (Es. distributori di carburanti, autotrasportatori di merce o esercenti arti e professioni sanitarie), liquidano l’IVA trimestralmente a prescindere dai suddetti limiti di volume d’affari e senza maggiorazione dell’1% ed in tal caso il versamento dell’ultimo trimestre è effettuato entro il 16/02. Puntualizzazione : se il termine cade di sabato o in giorno festivo : rinvio al primo giorno lavorativo successivo. 21

22 RICOGNIZIONE CONTABILE ANNUALE (Art. 30 primo comma)
Tale schema, riepiloga in estrema sintesi il contenuto della dichiarazione annuale. Ma oltre a tale dichiarazione, è prevista una dichiarazione sintetica riepilogativa da trasmettere telematicamente con finalità statistiche Comunitarie entro il 28/02 di ogni anno. La possibilità di compensare (introdotta nel nostro ordinamento giuridico con il D.Lgs n. 241/1997), può essere effettuata secondo 2 modalità : Compensazione verticale : il credito da dichiarazione annuale sarà compensato con l’IVA dovuta che si genererà dalla liquidazione dei trimestri dell’anno successivo; Compensazione orizzontale : si compensa l’IVA a credito con altri tributi o contributi (dunque anche INPS e INAIL). Vedi limitazioni su credito a nuovo in compensazione disposte dal D.L. 78/2009 nella slide successiva. 22

23 COMPENSAZIONE DEL CREDITO (Art. 10 del D.L. 78/2009)
Dal 1 gennaio 2010 : Compensazione dei crediti oltre € (dal giorno 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale anche in via autonoma) Compensazione dei crediti oltre € (con visto di conformità o sottoscrizione dell’organo di controllo contabile se esistente) Al fine di contrastare le frodi fiscali o l’illegittimo utilizzo di crediti d’imposta inesistenti, il D.L indicato rende più difficoltose le c.d. compensazioni “orizzontali”. Allo stato attuale non è possibile presentare la dichiarazione IVA in via autonoma se il contribuente è a debito. Visto di conformità, attesta : la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili; la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili; la corrispondenza tra scritture e documenti elementari. Trattasi di riscontro meramente formale (e non di valutazioni di merito) che necessita di polizza assicurativa superiore a 2 miliardi di vecchie lire (Art. 35 D.Lgs 241/1997). 23

24 TENUTA DEI REGISTRI (Art. 39 comma 1 e 2)
Con criterio dell’ordinaria contabilità (rinvio all’articolo 2219 C.C.) Numerazione progressiva in ogni pagina In esenzione di imposta di bollo 24

25 STAMPA DELLE SCRITTURE (art. 7 comma 4 ter L. 489/1994)
La tenuta dei registri contabili con computer, è regolare in mancanza di trascrizione su supporti cartacei se la stessa avviene : Contesualmente ed alla presenza dei verificatori Comunque entro 3 mesi dal termine di scadenza della dichiarazione annuale Da ricordare che tali disposizioni hanno carattere generale ed operano nei confronti di qualsiasi registro contabile tenuto con sistemi meccanografici. 25

26 CONSERVAZIONE DI REGISTRI E DOCUMENTI (ART. 39 comma 3)
Termini di conservazione : CIVILISTICI (Art C.C.) : 10 anni dalla data dell’ultima registrazione FISCALI (Art. 22 D.P.R. 600/1973): 4 anni dall’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale 5 anni nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale fino alla definizione dell’accertamento nel caso di contenzioso (anche oltre 10 anni) Per quanto riguarda i termini fiscali di conservazione, l’articolo 39 comma 3 rinvia all’articolo 22 del D.P.R. 600/73. 26

27 CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE
MODALITA' DI TRASMISSIONE (O RICEZIONE) MODALITA' DI ARCHIVIAZIONE CARTACEA ELETTRONICA O CARTACEA ELETTRONICA 27

28 PARTICOLARITA’ ESERCIZIO DI PIU’ ATTIVITA’ (Art. 36)
REGIME DEL MARGINE (D.L. 41/1995) IVA PER CASSA (D.L. 185/2008) REGIME DEGLI OMAGGI 28

29 ESERCIZIO DI PIU’ ATTIVITA’ (Art. 36)
Regola generale : l’imposta si applica cumulativamente per tutte le attività con riferimento al volume di affari complessivo Applicazione separata : Per obbligo (secondo e quarto comma) Per opzione (terzo comma) VANTAGGI dell’applicazione separata : posso circoscrivere gli effetti di eventuale attività esente SVANTAGGI : divieto di detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente 29

30 APPLICAZIONE SEPARATA DELL’IMPOSTA (per obbligo)
Anche in tali ipotesi il contribuente è titolare di unica partita IVA e deve presentare unica dichiarazione IVA. I versamenti debbono inoltre essere effettuati per l’ammontare complessivamente dovuto con riferimento ad ogni singola attività L’applicazione separata dell’imposta si impone ogni volta che con riferimento ad una specifica tipologia di attività la liquidazione dell’IVA si effettui con regole speciali (ventilazione) o forfettarie. In forza di tale principio generale, l’applicazione separata si deve considerare estesa anche a : Agenzie di viaggio; Attività soggette al regime del margine Attività di agriturismo Ai fini di eventuali norme che citino il volume d’affari si fa riferimento a quello della singola attività separata (Es. liquidazioni trimestrali) 30

31 REGIME DEL MARGINE OGGETTO DEL REGIME : commercio di beni mobili usati acquistati da privati nel territorio UE OBIETTIVO : evitare una doppia tassazione su beni per i quali non è stato possibile recuperare l’IVA su acquisti Il regime del margine si chiama anche “dei beni usati”. I beni possono essere anche d’arte o d’antiquariato o da collezione. Si applica tale regime sia per chi lo effettua in via abituale che per coloro che effettuano cessioni occasionali (in tale ultimo caso non debbono essere istituiti i registri speciali di carico e scarico) 2) Non è stato possibile recuperare l’IVA a credito perché ad es. beni acquistati da privati o da soggetti IVA che non hanno potuto detrarre l’imposta (Es. art 10 c. 1 punto 27 quinquies dpr 633) 31

32 REGIME DEL MARGINE METODO ORDINARIO (o analitico)
METODO FORFETTARIO (o percentuale) METODO GLOBALE Per la sua applicazione sono previsti 3 metodi

33 REGIME DEL MARGINE (metodo ordinario)
La base imponibile di ogni singola operazione è costituita dalla differenza tra il corrispettivo della vendita ed il prezzo di acquisto (margine) È indetraibile l’IVA sugli acquisti per coloro che operano in tale specifica attività Vediamo le caratteristiche del metodo ordinario. Il prezzo di acquisto è incrementato di eventuali spese di riparazione o accessorie

34 REGIME DEL MARGINE (metodo ordinario)
Il margine può essere : Positivo : in tal caso va fatto lo scorporo dell’IVA incorporata sul margine Negativo : in tal caso si considera uguale a zero Nel caso di margine negativo, non spetta il credito d’imposta perché con tale metodo il calcolo del margine è sul singolo bene e non per massa. Deve essere istituito un registro di carico e scarico vidimato da Notaio o registro delle imprese. Nel registro delle fatture debbono essere riportati soltanto i margini complessivi del periodo distinti per aliquota Per ogni singola cessione si può applicare il regime normale comunicandolo con opzione in dichiarazione IVA. In tal caso bisogna emettere fattura e l’IVA afferente all’acquisto si recupera

35 REGIME DEL MARGINE (metodo forfetario)
Per alcuni beni, il margine è determinato con percentuali di forfettizzazione : Oggetti d’arte (per i quali manca il prezzo di acquisto) 60% Francobolli, libri di antiquariato e pezzi di ricambio e beni venduti da ambulanti 50% Prodotti editoriali ceduti da ambulanti 25% In tal caso la % di forfettizzazione va calcolata sul prezzo di vendita I corrispettivi si annotano nel relativo registro senza istituire altri registri

36 REGIME DEL MARGINE (metodo globale)
Beni per i quali si applica tale regime : Veicoli usati Oggetti da collezione Beni acquistati per “masse” con prezzo indistinto Qualsiasi bene di costo inferiore ad € 516,46 Ricordiamo che tale regime non si applica al commercio in forma ambulante ed ai beni ammessi al regime forfettario

37 REGIME DEL MARGINE (metodo globale)
APPLICAZIONE : Il margine non viene determinato per singole operazioni ma per “masse” È pari alla differenza tra cessione e acquisti (più spese di riparazione ed accessorie) effettuati in un periodo di liquidazione (mese o trimestre) Con questo metodo è possibile compensare nell’arco del periodo di liquidazione i margini positivi con quelli negativi risultanti da singoli beni. Nel caso di eventuale margine negativo lo stesso costituisce credito di costo e non un credito d’imposta e potrà essere riportabile al periodo seguente. Va fatta una rettifica in diminuzione degli acquisti nel caso di : beni acquistati e poi rottamati e nel caso di beni esportati. Devono essere tenuti 2 registri : uno per le cessioni ed uno per gli acquisti Nel caso di beni assoggettati ad aliquote diverse, deve essere fatto un riparto tra corrispettivi soggetti alle diverse aliquote e margine globale.

38 REGIME DEL MARGINE (metodo globale)
TERMINI DI REGISTRAZIONE : Cessioni : entro il primo giorno non festivo successivo all’operazione Acquisti : entro 15 giorni (ma comunque non oltre la data di registrazione della cessione) Stesse modalità di registrazione sono previste per il metodo ordinario. Nel caso di regime forfettario, le fatture passive debbono essere soltanto numerate e conservate

39 REGIME DEL MARGINE (opzioni)
OPZIONE PER LIQUIDAZIONE NORMALE Note METODO ORDINARIO Si METODO FORFETTARIO METODO GLOBALE No È possibile optare per metodo ordinario L’opzione per il metodo ordinario dei soggetti che ricadono nel metodo globale vale 3 anni e riguarda tutta l’attività esercitata.

40 IVA PER CASSA (L. 28/01/2009 n. 2) FINALITA’
aiutare le piccole imprese dal punto di vista finanziario STRUMENTO differimento dell’esigibilità dell’IVA DECORRENZA a regime dal 28 Aprile 2009 Con questo strumento l’imposta confluisce nella liquidazione periodica solamente all’atto del relativo incasso Di riflesso, il soggetto che riceve la fattura con IVA ad esigibilità differita potrà esercitare il diritto alla detrazione solo all’atto dell’effettivo pagamento della fattura Da ricordare che tale meccanismo era già previsto dall’articolo 6 comma 5 D.P.R. 633/72 e riguardava le cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte allo Stato, Camere di Commercio, Università, Asl ed Enti di previdenza. Tale articolo non è stato tuttavia soppresso e per cui se il cessionario è uno di questi applico il regime ordinario dell’IVA ad esigibilità differita.

41 IVA PER CASSA (AMBITO APPLICATIVO)
Volume d’affari inferiore ad € ,00 Inapplicabilità nel caso di regimi speciali (es. editoria, margine o agenzie di viaggio) Inapplicabilità nel caso di reverse charge o nel caso di vendita a privati Con opzione da esprime in fattura L’imposta diventa comunque esigibile decorso un anno dall’operazione 1) Il superamento del volume d’affari in corso d’anno non comporta la decadenza dal regime con effetto retroattivo ( non andremo pertanto a rettificare le operazioni già effettuate). 4 )In fattura andrà espressa la dicitura : “IVA ad esigibilità differita ex articolo 7 D.L. 185/2008 conv. In L. 2/2009” 5) Se il cessionario/ committente viene assoggettato a procedura concorsuale prima del decorso dell’anno , l’imposta non diviene comunque esigibile.

42 REGIME IVA DEGLI OMAGGI
BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITA’ Di costo unitario fino a € 25,82 Iva su acquisti detraibile (Art. 19-bis 1 lettera h) ) L’omaggio non costituisce cessione ai fini IVA (Art. 2 secondo comma n. 4) Di costo unitario superiore a € 25,82 Iva su acquisti non detraibile Occorre fare una distinzione a seconda che i beni omaggiati costituiscano oggetto dell’attività di produzione o vendita oppure no. In tal caso i beni omaggiati non oggetto dell’attività si definiscono normalmente spese di rappresentanza come quelle spese effettuate con finalità promozionali (o di pubbliche relazioni), il cui sostenimento sia in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa (Art. 1 comma 1 D.M. 19/11/2008) E’ noto tuttavia che in base a tale definizione non potranno mai essere considerati tali quelli omaggiati a dipendenti dell’azienda. Comunque, di norma, il regime IVA delle cessioni gratuite è regolato dal principio secondo cui : se l’imposta è stata detratta a monte, l’operazione deve essere tassata a valle; viceversa, se non è stato possibile esercitare la detrazione a monte, l’operazione non è tassata a valle. Costituisce eccezione a questa regola l’esempio dei beni inf. A € 25,82 di cui sopra (detassazione completa).

43 REGIME IVA DEGLI OMAGGI
BENI OGGETTO DELL’ATTIVITA’ Posizione Ministeriale (Circ. n. 188 del 16/07/98) IVA sull’acquisto detraibile L’omaggio costituisce cessione ai fini IVA Posizione della dottrina IVA sull’acquisto non detraibile L’omaggio non costituisce cessione ai fini IVA La prima posizione appare tuttavia conforme anche con la normativa comunitaria (Art. 16 della Direttiva n. 112/2006)

44 ADEMPIMENTI STRAORDINARI
Variazioni dell’imponibile e dell’imposta (Art. 26) Autofatturazione Richiesta di rimborso (Art. 30 e 38 bis) Trasmissione elenchi INTRASTAT Trasmissione telematica dichiarazione d’intento Esercizio di opzioni e relative revoche Variazione attività e cessazione (Art. 35)

45 NOTE DI VARIAZIONE (Art. 26)
Gli eventi che comportano variazioni devono possedere la caratteristica di retroagire su un rapporto giuridico già concluso La variazione non costituisce un’autonoma operazione L’emissione è di norma riservata al soggetto emittente il documento principale Nel caso atipico dell’emissione della nota di variazione da parte del cessionario (o committente), occorre tuttavia il consenso del cedente (o prestatore del servizio) 45

46 NOTE DI VARIAZIONE (Art. 26)
Note di debito (comma 1) (emissione di apposito documento senza limiti di tempo) Note di credito (comma 2 e 3) (correzioni nei registri IVA) Con le note di debito il cedente (o prestatore) addebita al cessionario determinati importi per imponibile e IVA in conseguenza di variazioni in aumento relative a precedenti operazioni di fatturazione. L’emissione è obbligatoria e da luogo a sanzioni nel caso di emissione oltre il termine della liquidazione periodica relativa alla fattura inesatta; Con le note di credito il cedente (o prestatore) accredita al cessionario determinati importi per imponibile e IVA in conseguenza di operazioni originarie venute meno in tutto o in parte. La prassi Ministeriali ha tuttavia riconosciuto validità anche al documento note di credito (senza numerazione) che pertanto risultano ormai invalse nella pratica consuetudinaria. Vedi casi di emissione di note di credito nel comma 2 E’ previsto inoltre dal comma 3 un limite temporale (1 anno) alla loro emissione nel caso di : Accordi sopravvenuti tra le parti Inesattezze nella fatturazione Il cedente ( o prestatore), ha il diritto (ma non il dovere), di rettificare l’operazione anche agli effetti fiscali. Dunque potrà emettere nota di credito senza o con l’applicazione dell’IVA. In tale ultimo caso si dice anche nota di variazione. REGISTRAZIONE delle note di credito : nel registro delle fatture emesse (in apposita colonna con il segno meno) o nel registro degli acquisti. 46

47 AUTOFATTURA Casi principali :
Acquisto di beni e servizi da un non residente non identificato Acquisto da produttori agricoli in regime di esonero (anche tartufi) Mancata ricezione della fattura entro 4 mesi dall’operazione ( o contenuto irregolare) Cessioni gratuite Autoconsumo Schede carburanti Acquisto di servizi generici da operatore intracomunitario Nozione : documento emesso da chi acquista un bene o riceve una prestazione 3) Anche con riferimento agli acquisti intracomunitari. In tal caso il riferimento normativo è l’articolo 6 comma 8 e 9 del D.Lgs 471/1997. Sanzione pari al 100% dell’imposta con minimo di € 258 salvo regolarizzazione con presentazione all’Ufficio del documento mancante entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione e pagamento dell’imposta che può a questo punto essere recuperata 5) Previsto per i beni (articolo 2 comma 2 punto 5) e per i servizi (articolo 3 comma 3) 7) In base alla nuova formulazione dell’articolo 7 ter in applicazione della Direttiva Com. 8 del 12/02/2008 che ha introdotto come criterio di imposizione quello del paese del committente nel caso di acquisti di servizi generici. Tuttavia, è stato chiarito, che la fattura ricevuta dal prestatore comunitario si può anche integrare senza emettere autofattura con il meccanismo dell’inversione contabile ( o reverse charge). 47

48 DIRITTO AL RIMBORSO (Art. 30)
Cessazione attività ( 1° comma) Se di importo superiore a € 2.582,28 (2°comma) : Aliquote su operazioni attive inferiori a quelle su operazioni passive Op. ex art. 8 8bis e 9 superiori al 25% del volume d’affari Acquisti di beni ammortizzabili (o beni e servizi per studi e ricerche) Operazioni fuori campo IVA ex articolo 7 Operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti nel territorio dello Stato (Art. 17 secondo comma) Minore credito dell’ultimo triennio (terzo comma) Cessazione attività (con chiusura Partita IVA). In tal caso, nel caso di società di capitali, per ottenere il rimborso è necessario il deposito del bilancio finale di liquidazione presso la CCIIAA. Se manca la procedura di liquidazione o nel caso di società di persone, basta l’atto notorio contenente i destinatari del rimborso. Con riferimento agli acquisti di beni ammortizzabili, limitatamente all’IVA assolta su beni strumentali Le descrizioni in rosso corrispondono ai casi in cui è possibile anche il rimborso c.d. “infrannuale” previsto dall’articolo 38 bis . Nel caso di acquisti di beni ammortizzabili il rimborso infrannuale è possibile se superano i 2/3 del totale acquisti (38 bis comma 2). In ogni caso occorre cauzione in Titoli di Stato, fideiussione bancaria, assicurativa, da società capogruppo o Confidi, qualora l’importo del rimborso superi € 5.184,57. Salvo “contribuenti virtuosi”. Per chiedere il rimborso all’ AF, occorre produrre al Concessionario della riscossione apposito modello denominato VR dal 1/02 al 31/07 di ogni anno. Tale modello costituisce un’appendice della dichiarazione annuale IVA i cui dati vi andranno ricompresi. 48

49 CONTRIBUENTI “VIRTUOSI” (Art. 38 bis comma 7)
Sono coloro che possono chiedere l’IVA a rimborso senza prestare garanzie Nel caso di cui alle lettere a) b) e d) precedenti che : abbiano esercitato l’attività da almeno 5 anni; non abbiano avuto avvisi di accertamento “significativi”; presentino dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Quest’ultima dichiarazione riguarda : il patrimonio netto; la mancanza di cessione di azioni o quote (nel caso di richiesta di società di capitali) il regolare versamento contributivo. In ogni caso il rimborso senza garanzie è possibile soltanto per importo inferiore alla media dei versamenti affluiti nel conto fiscale e n el biennio precedente (Art. 38 bis comma 8). 49

50 CESSIONE DEL CREDITO CONDIZIONI
A mezzo atto pubblico o scrittura privata autenticata C’è solidarietà tra cedente e cessionario nel caso in cui il credito risultasse non dovuto Infrazionabilità del credito L’IVA richiesta a rimborso potrebbe anche essere ceduta a terzi 1) Importante è la notifica della cessione all’agenzia delle Entrate ed ad Concessionario della riscossione a mezzo Ufficiale Giudiziario. 2) Accertamenti, controlli e sanzioni restano comunque in capo al cedente stante la natura del rapporto originario che è di diritto pubblico nei suoi confronti. 3) La cessione potrebbe essere anche parziale, ma non può essere disposta frazionatamente a favore di più beneficiari in momenti successivi nel tempo. La liquidazione del credito avverrà fino ad € a cura del Concessionario e per l’eventuale parte eccedente sarà effettuata dall’Agenzia delle Entrate.

51 MODELLI INTRASTAT FINALITA’ monitoraggio del commercio di beni tra paesi UE CONTENUTO Parte fiscale Parte statistica SOGGETTI OBBLIGATI - I soggetti IVA che realizzano acquisti e cessioni intracomunitari con soggetti IVA di altri paesi UE Il contenuto : Estremi acquirente (Stato e P.IVA comunitaria), ammontare delle operazioni in Euro, riferimento fattura, natura della transazione, la nomenclatura combinata (codice merceologico dei prodotti), la massa netta. Parte statistica (colonne 9/13 che l’Istat utilizza per lo studio degli scambi Intra – UE, obbligatoria per contribuenti con volume delle cessioni o degli acquisti superiore a € ) : unità supplementari valore statistico codice della consegna le modalità di trasporto il paese di provenienza.

52 MODELLI INTRASTAT INTRA 1 - Cessioni intracomunitarie
INTRA Acquisti intracomunitari INTRA 12 - Enti pubblici e privati associazioni e produttori agricoli INTRA 13 – Associazioni per acquisti intracomunitari non superiori ad € 8.263,31 INTRA 12 – Produttori agricoli per importi superiori ad € 8.263,31

53 MODELLI INTRASTAT NOVITA’ 2010
INTRA 1 quater – Per prestazioni di servizi rese INTRA 2 quater – Per prestazioni di servizi ricevuti PERIODICITA’ DI TRASMISSIONE Mensile o eventualmente trimestrale (per importi inferiori ad € ,00) MODALITA’ DI TRASMISSIONE Soltanto in via telematica Anche i servizi ne dovranno far parte con appositi modelli Trasmissione entro il mese successivo a quello di riferimento La periodicità di trasmissione muterà in corso d’anno ed esattamente dal periodo a partire dal quale verrà superato il suddetto limite.

54 DICHIARAZIONI D’INTENTO
Gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA devono consegnare ai loro fornitori apposita “dichiarazione d’intento” I fornitori degli esportatori abituali devono trasmettere telematicamente il contenuto di tali dichiarazioni entro il 16 del mese successivo al ricevimento FINALITA’ del meccanismo : al fine di evitare il formarsi di un eccessivo credito IVA che penalizzerebbe gli esportatori (che non incassano l’IVA sulle vendite perché sono operazioni non imponibili) tali soggetti possono effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA (Art. 1 L. 27/02/1984 n. 17). Premesso che gli esportatori abituali sono coloro i quali effettuano operazioni non imponibili per importi superiori al 10 % del loro volume d’affari. Nella dichiarazione d’intento andrà specificato il periodo per il quale si intende chiedere la non applicazione dell’IVA o eventualmente l’importo fino a concorrenza del quale richiedere fatture senza IVA L’esportatore deve annotare la dichiarazione d’intento rilasciata nel proprio registro delle fatture emesse

55 OPZIONI (D.p.r. 442/1997) Principio del “comportamento concludente”
Durata minima (1 anno per l’adozione di regimi contabili, 3 nel caso di adozione di diversa modalità di determinazione dell’imposta, salvo termini più ampi ) Dove : in dichiarazione IVA o con quadro VO in dichiarazione dei redditi o in sede di inizio attività Vedi foglio excel allegato 55


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