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Paolo De Quattro – Carmine Marrazzo

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Presentazione sul tema: "Paolo De Quattro – Carmine Marrazzo"— Transcript della presentazione:

1 Commento alla Sentenza del 8 novembre 2018, C&D Food Acquisition, C-502/17
Paolo De Quattro – Carmine Marrazzo Dottorandi presso la Scuola Europea di Alti Studi Tributari dell’Università di Bologna

2 I fatti di causa e le questioni pregiudiziali;
Piano del seminario I fatti di causa e le questioni pregiudiziali; La ricostruzione dell’Avvocato Generale; La decisione della Corte; Analisi delle questioni giuridiche: - soggettività passiva delle holding; - l’imponibilità delle operazioni su azioni (acquisto e cessione); - la nozione di «causa esclusiva» - il prolungamento dell’attività economica L’impatto della decisione sul sistema dell’iva europea e nazionale

3 I fatti di causa controlla

4 Questioni pregiudiziali
Un’operazione di cessione di azioni prevista, ma non realizzata, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva n. 2006/112? Se sì, questo vale anche nel caso in cui si prevede di destinare il risultato della vendita summenzionata al rimborso di un debito?

5 La «non-continuazione» dell’attività economica sarebbe irrilevante:
La ricostruzione dell’Avvocato Generale La cessazione e l’avvio di un’attività economica devono essere trattate in maniera identica. Con la vendita delle quote delle controllate, la C&D Foods mirava a porre fine alla sua attività economica, consistente nella prestazione di servizi di gestione imponibili a una delle controllate. La «non-continuazione» dell’attività economica sarebbe irrilevante: Perché il soggetto passivo può detrarre anche se ha posto fine alla sua attività economica (Abbey National, C‑408/98); Perché la nozione di «attività economica» è oggettiva. Ergo l’obiettivo finale della spesa è irrilevante (BLP Group, C‑4/94);

6 La decisione della Corte
La C&D Foods era un soggetto passivo iva, poiché svolgeva attività di “interferenza” nei confronti delle sue controllate dirette e indirette; La C&D aveva detratto l’iva per alcune operazioni dirette alla cessione del gruppo; Il risultato di tale progetto di vendita avrebbe dovuto consentire a un terzo di non essere più creditore del gruppo; Questo scopo era chiaramente antitetico rispetto all’esercizio di un’attività economica ai fini iva, poiché non si destinavano gli introiti eventualmente incamerati all’attività economica della capogruppo o del gruppo; Tale operazione non rientrava nel campo di applicazione dell’imposta

7 Operazioni su azioni = prestazione di servizi
L’imponibilità delle operazioni su azioni Operazioni su azioni = prestazione di servizi Art. 135, lett. f) -> esenzione, però… potrebbe inficiare il principio di neutralità dell’imposta Per questo, potrebbe essere considerata attività economica, se si inserisca nel contesto più generale dell’attività economica del soggetto; destinare il risultato della cessione in parola direttamente all’attività economica imponibile della società controllante di cui trattasi o, eccezionalmente, all’attività economica esercitata dal gruppo

8 La nozione di «causa esclusiva»
Il concetto di causa esclusiva , appena accennato nelle sentenze Investrand e Kretztechnik , delineato in Becker e sviluppato in Bastova, in realtà, non trova una definizione ben definita nella sentenza in epigrafe. valutazione, secondo i parametri dell’agire normale di mercato e/o di razionalità imprenditoriale, dell’impiego del ricavato della cessione all’attività economica del soggetto nella propria attività economica

9 Il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività economica
quando le operazioni vengono compiute nell'ambito di un obiettivo imprenditoriale o ad un fine economico, contraddistinto dall'intento di garantire la redditività dei capitali investiti rapporto funzionale tra vendita delle partecipazioni e attività economica svolta dalla holding rappresenta il criterio oggettivo dirimente al fine di valutare l’applicabilità dell’imposta

10 Art. 9, par. 1, comma 2, Direttiva n. 2006/112/CE
L’impatto della decisione sul sistema iva italiano ed europeo Art. 19 del Dpr n. 633/72 Art. 9, par. 1, comma 2, Direttiva n. 2006/112/CE

11 Paolo De Quattro – Carmine Marrazzo
Dottorandi presso la Scuola Europea di Alti Studi Tributari dell’Università di Bologna


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