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Revisione Aziendale e Controllo Interno

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Presentazione sul tema: "Revisione Aziendale e Controllo Interno"— Transcript della presentazione:

1 Revisione Aziendale e Controllo Interno
Lezione#9-10 LA FORMAZIONE DEL GIUDIZIO DI REVISIONE (ISA ITALIA 700-ISA ITALIA 705-ISA ITALIA 706-SA ITALIA 720 B) ISA Italia 580-Le attestazioni della direzione-Cenni Università La Sapienza-Roma Corso di laurea magistrale: Economia Aziendale Anno accademico: Docente: Corrado Testori

2 La relazione di revisione (ISA Italia)
Elenco ISA Italia in tema di relazione di revisione 700 – Formazione del giudizio e relazione sul bilancio 705 – Modifiche al giudizio nella relazione 706 – Richiami di informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti 710 – Informazioni comparative 720 – La responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio 720 B – La responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all’espressione del giudizio sulla coerenza

3 Revisione Aziendale e Controllo Interno
ISA ITALIA 700 Università La Sapienza-Roma Corso di laurea magistrale: Economia Aziendale Anno accademico: Docente: Corrado Testori

4 ISA Italia 700 Il principio ISA ITALIA 700 contiene elementi di novità per l’ordinamento italiano e tratta della responsabilità del revisore per la formazione del giudizio sul bilancio e della forma e del contenuto della relazione di revisione emessa a seguito dello svolgimento della revisione contabile. Esso è strettamente collegato ai due principi successivi (ISA Italia n. 705 “Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente” e n. 706 “Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente”) che trattano della forma e del contenuto della relazione di revisione nei casi in cui il revisore esprima il giudizio con modifica o vi inserisca un richiamo d’informativa o un paragrafo relativo ad altri aspetti, principi che saranno oggetto dei successivi capitoli. I tre principi citati forniscono argomentazioni di dettaglio sulle modalità di predisposizione della relazione di revisione e delle possibili scelte per il revisore a seguito della valutazione degli elementi probativi raccolti durante le diverse fasi della revisione.

5 ISA Italia 700 In particolare, l’ISA Italia n. 700 specifica che l’obiettivo del revisore è quello, da una parte, di formarsi un giudizio sul bilancio sulla base della valutazione delle conclusioni tratte dagli elementi probativi acquisiti e, dall’altra, di esprimere chiaramente tale giudizio mediante una relazione scritta che descriva gli elementi su cui è basato il giudizio. Il principio, in presenza di un giudizio senza modifica, illustra la struttura e il contenuto della relazione di revisione, identificando così gli elementi che devono essere presenti e l’ordine con cui tali elementi devono essere esposti, garantendo così l’uniformità delle relazioni.

6 STRUTTURA DELLA NUOVA RELAZIONE DI REVISIONE CON GIUDIZIO SENZA MODIFICHE (POSITIVO)
Destinatario 2 Giudizio 3 Elementi alla base del giudizio 4 Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 8 9 Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 10 Giudizio ai sensi dell’art. 14, co. 2, lett. e) Dlgs 39/2010 (coerenza) 11 Sede del revisore e Data di emissione della relazione 12 Firma del revisore Titolo 1 Richiamo di informativa (optional) 5 Aspetti chiave della revisione contabile (EIP) 6 Altri aspetti (optional) 7

7 Elementi alla base del giudizio
LA RELAZIONE DI REVISIONE: SCENARIO ATTUALE GIUDIZIO SENZA MODIFICHE (ISA ITALIA 700 – SA ITALIA 720B) RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39 Agli Azionisti della ABC S.p.A. Giudizio Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della Società ABC S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 20XX, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 20XX, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. Elementi alla base del giudizio Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Titolo Destinatari Giudizio Elementi alla base del giudizio

8 LA RELAZIONE DI REVISIONE: SCENARIO ATTUALE GIUDIZIO SENZA MODIFICHE (ISA ITALIA 700 – SA ITALIA 720B) Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio

9 Responsabilità del revisore
LA RELAZIONE DI REVISIONE: SCENARIO ATTUALE GIUDIZIO SENZA MODIFICHE (ISA ITALIA 700 – SA ITALIA 720B) Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. Responsabilità del revisore

10 Responsabilità del revisore opzionale in appendice
LA RELAZIONE DI REVISIONE: SCENARIO ATTUALE GIUDIZIO SENZA MODIFICHE (ISA ITALIA 700 – SA ITALIA 720B) Responsabilità del revisore (da riportare eventualmente in un’appendice alla relazione che viene richiamata nel paragrafo) Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società; abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; Responsabilità del revisore opzionale in appendice alla relazione (SEGUE)

11 Responsabilità del revisore opzionale in appendice
LA RELAZIONE DI REVISIONE: SCENARIO ATTUALE GIUDIZIO SENZA MODIFICHE (ISA ITALIA 700 – SA ITALIA 720B) siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, [sono tenuto][siamo tenuti] a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento; abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. Responsabilità del revisore opzionale in appendice alla relazione

12 LA RELZIONE DI REVISIONE: SCENARIO ATTUALE GIUDIZIO SENZA MODIFICHE (ISA ITALIA 700 – SA ITALIA 720B) Relazione su altre disposizioni di legge e regolamenti Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della ABC S.p.A. al 31/12/20XX, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della ABC S.p.A. al 31/12/20XX e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della ABC S.p.A. al 31/12/20XX ed è redatta in conformità alle norme di legge. Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. Nome Cognome del Revisore Data della relazione di revisione Sede del revisore Sezione su altri obblighi di reportistica Giudizio sulla coerenza e conformità Giudizio sulla coerenza e conformità Data e Sede del revisore

13 ISA Italia 700 La relazione di revisione deve essere redatta in forma scritta, con l’indicazione della data, della firma e della sede del revisore. Il titolo deve indicare esplicitamente che si tratta di una relazione di un revisore “indipendente”, attestando così il rispetto di tutti i principi etici applicabili riguardanti l’indipendenza e distinguendo tale relazione da quelle emesse da altri soggetti.

14 ISA Italia 700 Una volta individuati i destinatari (socio/i), la relazione di revisione si compone di paragrafi, caratterizzati da specifici titoli finalizzati a chiarirne il contenuto, che hanno l’obiettivo di individuare: l’impresa il cui bilancio è stato oggetto di revisione contabile, i prospetti che costituiscono il bilancio, inclusa la presenza delle note esplicative e la data di riferimento del bilancio stesso; le responsabilità della direzione per il bilancio, sia in termini di redazione in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile sia con riferimento a quella parte del sistema di controllo interno ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; le responsabilità del revisore, inclusa una sintetica descrizione della portata della revisione contabile; il giudizio del revisore.

15 ISA Italia 700 Il giudizio senza rilievi richiede che il revisore abbia acquisito una ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga errori. Tale conclusione si avrà quando sono stati rispettati i seguenti punti: sono stati acquisiti elementi probativi appropriati e sufficienti per la verifica delle asserzioni di bilancio; gli errori non corretti, singolarmente o nel loro insieme, non sono significativi, in conformità a quanto previsto dall’ISA ITALIA n. 450

16 ISA Italia 700 Tutti gli aspetti significativi relativi alla redazione del bilancio sono stati rispettati e, ciò accade quando: nel bilancio sono adeguatamente esposti i principi contabili di riferimento applicati per la sua redazione; tali principi contabili sono coerenti con il quadro normativo applicabile all’informazione finanziaria; le stime contabili sono ragionevoli; le informazioni presenti sul bilancio sono attendibili, comparabili e comprensibili; la terminologia utilizzata in bilancio è appropriata e sono state fornite le informazioni rilevanti in maniera chiara e adeguata. Il bilancio richiama esplicitamente il quadro normativo di riferimento sull’informazione finanziaria applicabile.

17 ISA Italia 700 IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI PRECEDENTEMENTE INDICATE IMPLICA CHE IL BILANCIO SIA STATO REDATTO IN TUTTI GLI ASPETTI SIGNIFICATIVI CONFORMEMENTE AL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DELL’INFORMATIVA FINANZIARIA IL REVISORE ESPRIME UN GIUDIZIO SENZA RILIEVI/MODIFICA (par. 16 ISA ITALIA 700)

18 Revisione Aziendale e Controllo Interno
ISA ITALIA 705 Università La Sapienza-Roma Corso di laurea magistrale: Economia Aziendale Anno accademico: Docente: Corrado Testori

19 ISA Italia 705 Il principio ISA ITALIA 705 tratta della responsabilità del revisore relativamente all’emissione della relazione di revisione nei casi in cui, nel formarsi un giudizio in conformità all’ISA Italia n. 700, egli ritenga che sia necessaria una modifica al suo giudizio sul bilancio in quanto: conclude che, sulla base degli elementi probativi ottenuti, il bilancio nel suo complesso contenga errori significativi; non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per poter concludere che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi. Le tre tipologie di giudizio con modifica, accennate nel capitolo precedente, sono: giudizio con rilievi; giudizio negativo; dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

20 ISA Italia 705 La decisione su quale tipologia di giudizio sia appropriata dipende, da una parte, dalla natura dell’aspetto che dà origine alla modifica, vale a dire: se il bilancio sia significativamente errato oppure, nel caso di impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, possa esserlo e, dall’altra, dal giudizio professionale del revisore in merito alla pervasività degli effetti o dei possibili effetti dell’aspetto sul bilancio.

21 ISA Italia 705 Il giudizio con rilievi si avrà nei seguenti casi: Il revisore sulla base degli elementi probativi appropriati e sufficienti raccolti, ritiene che il bilancio contenga errori, che singolarmente o nel loro insieme, siano da considerarsi significativi ma non pervasivi  rilievo per mancanza di conformità alle norme che disciplinano i criteri di redazione del bilancio Il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi e appropriati sufficienti sui quali basare il proprio giudizio, tuttavia ritiene che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi  limitazioni al procedimenti di revisione e possibili effetti di errori non individuati

22 ISA Italia 705 significativi ma non pervasivi
Elemento centrale del giudizio con rilievi è la presenza di errori o potenziali errori non individuati significativi ma non pervasivi  L’errore o l’effetto di potenziali errori non individuati è significativo quando supera i livelli di materialità come definiti dal revisore nel rispetto dell’ISA ITALIA n. 450.  L’errore o l’effetto di potenziali errori non individuati può essere pervasivo sulla base del giudizio professionale del revisore, quando, oltre ad essere significativo, i) non si limita a singole voci o elementi del bilancio, ii) pur limitandosi a singole voci o elementi di bilancio essi rappresentano una parte sostanziale del bilancio stesso, iii) con riferimento all’informativa assumono una importanza fondamentale per la comprensione del bilancio stesso.

23 ISA Italia 705 Giudizio negativo
Si ha il giudizio negativo quando il revisore ritiene che il bilancio nel suo complesso non sia stato redatto in conformità ai criteri che ne disciplinano la sua redazione e, pertanto, esso non rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico. Tale situazione si determina qualora il revisore abbia raccolto elementi probativi e sufficienti tali da far concludere che il bilancio contenga errori significativi e pervasivi.

24 ISA Italia 705 Impossibilità di esprimere un giudizio
Si ha l’impossibilità di esprimere un giudizio quando il revisore non è in grado di acquisire gli elementi probativi appropriati e sufficienti per poter concludere con ragionevole certezza che il bilancio non sia inficiato da errori. Tale situazione si determina qualora il revisore per l’impossibilità di acquisire gli elementi probativi e sufficienti ritenga che i possibili effetti sul bilancio di errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi.

25 Significativo ma non pervasivo Significativo e pervasivo
ISA Italia 705 Modifiche al giudizio sul bilanci-schema riepilogativo Natura dell’aspetto che dà origine alla modifica Giudizio del revisore sulla pervasività degli effetti o dei possibili effetti sul bilancio Significativo ma non pervasivo Significativo e pervasivo Bilancio significativamente errato Giudizio con rilievi [per errori o carenza di informativa] Giudizio negativo Impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati [per limitazioni alle procedure di revisione] Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

26 ISA Italia 705 Rilievi per errori significativi
In presenza di un errore significativo il revisore deve includere un paragrafo dal titolo «Elementi alla base del giudizio con rilievi» in cui: descrivere e quantificare gli effetti economici e patrimoniali dell’errore (se la quantificazione non è fattibile deve dichiarare tale circostanza); includere, se fattibile (disponibilità o voluminosità), le informazioni omesse, in caso di mancata presentazione di informazioni obbligatorie; modificare il paragrafo sulle responsabilità del revisore.

27 ISA Italia 705 Rilievi per errori significativi - Esempio
Responsabilità della società di revisione Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio con rilievi. Elementi alla base del giudizio con rilievi [descrizione dell’aspetto che ha dato origine alla modifica] Giudizio con rilievi A nostro giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi”, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società ABC S.p.A. al [gg][mm][aa] e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

28 ISA Italia 705 Rilievi per limitazioni alle procedure di revisione
Una limitazione alle procedure di revisione può derivare da: Circostanze fuori dal controllo dell’impresa (registrazioni contabili distrutte o sequestrate); Circostanze relative alla natura e alla tempistica del lavoro di revisione (partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto, mancata partecipazione all’inventario fisico, applicazione delle sole procedure di validità non valutata sufficiente in presenza di controlli dell’impresa non ritenuti efficaci); Limitazioni imposte dalla direzione (partecipazione inventari, invio di richieste di conferme esterne). In caso di limitazioni imposte dall’impresa valutare le implicazioni per l’attività di revisione (ad es. rischio di frode).

29 ISA Italia 705 Rilievi per limitazioni alle procedure di revisione - Esempio Responsabilità della società di revisione Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio con rilievi. Elementi alla base del giudizio con rilievi [descrizione dell’aspetto che ha dato origine alla modifica] Giudizio con rilievi A nostro giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi”, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società ABC S.p.A. al [gg][mm][aa] e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

30 ISA Italia 705 Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio
Il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati e conclude che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi. Limitazioni alle procedure di revisione Presenza di molteplici significative incertezze (a causa della potenziale interazione delle incertezze e del loro possibile effetto cumulato sul bilancio) Modifiche nella relazione di revisione nel paragrafo introduttivo e in quello sulla responsabilità del revisore

31 ISA Italia 705 Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio - Esempio Relazione sul bilancio d’esercizio Siamo stati incaricati di svolgere la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della Società ABC S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. Responsabilità della società di revisione È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tuttavia, a causa degli aspetti descritti nel paragrafo “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”, non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio [continua]

32 ISA Italia 705 Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio – Esempio (segue) Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio [descrizione degli aspetti che hanno dato origine alla dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio] Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio A causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”, non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Pertanto non esprimiamo un giudizio sul bilancio d’esercizio.

33 ISA Italia 705 Giudizio negativo Il revisore conclude che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, sono significativi e pervasivi per il bilancio.

34 ISA Italia 705 Giudizio negativo - Esempio
Responsabilità della società di revisione Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio negativo. Elementi alla base del giudizio negativo [descrizione dell’aspetto che ha dato origine al giudizio negativo] Giudizio negativo A nostro giudizio, a causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio negativo”, il bilancio d’esercizio non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società ABC S.p.A. al [gg][mm][aa] e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

35 ISA Italia 705 Esempio Si suppongano i seguenti livelli di materialità: Overall materiality  Euro/ Performance materiality  Euro/ (= 90% di 1.500) SUM de minimis  Euro/ (= 10% di 1.500)

36 Descrizione errore/potenziale errore
ISA Italia 705 Alcuni esempi….. Descrizione errore/potenziale errore Tipologia di errore Caso 1: Rilevata sottostima del fondo rischi ed oneri per Euro/000 50 Caso 2: Rilevata sottostima del fondo svalutazione crediti per Euro/ Caso 3: Impossibilità di partecipare all’inventario fisico di fine esercizio. Voce Rimanenze in bilancio pari a Euro/ Caso 4: Rilevata: Errata capitalizzazione di costi di pubblicità da imputare a CE per Euro/ Mancata rilevazione di rimanenze di magazzino per Euro/ Caso 5: Rilevata sottostima dei debiti verso fornitori per Euro/ Caso 6: Impossibilità di partecipare all’inventario fisico di fine esercizio. Voce Rimanenze in bilancio pari a Euro/

37 Descrizione errore/potenziale errore
ISA Italia 705 Alcuni esempi….. Descrizione errore/potenziale errore Tipologia di errore Caso 1: Rilevata sottostima del fondo rischi ed oneri per Euro/000 50 NON SIGNIFICATIVO – NON PERVASIVO : l’errore deve essere evidenziato nelle carte di lavoro ma non comporta nessun effetto ai fini dell’espressione del giudizio in quanto inferiore al livello della SUM de minimis

38 Descrizione errore/potenziale errore
ISA Italia 705 Alcuni esempi….. Descrizione errore/potenziale errore Tipologia di errore Caso 2: Rilevata sottostima del fondo svalutazione crediti per Euro/ NON SIGNIFICATIVO – NON PERVASIVO: l’errore deve essere evidenziato nelle carte di lavoro e riepilogato nel SUM (da inserire in lettera di attestazione). Non comporta nessun effetto ai fini dell’espressione del giudizio in quanto pur essendo superiore al livello di SUM de minimis non è qualificabile come «significativo» in quanto non inficia nessuna voce di bilancio essendo inferiore all’overall materiality.

39 Descrizione errore/potenziale errore
ISA Italia 705 Alcuni esempi….. Descrizione errore/potenziale errore Tipologia di errore Caso 3: Impossibilità di partecipare all’inventario fisico di fine esercizio. Voce Rimanenze in bilancio pari a Euro/ SIGNIFICATIVO – NON PERVASIVO: Trattasi di potenziale effetto di errore non individuato in conseguenza di limitazione allo svolgimento delle procedure di revisione. Deve essere evidenziato nelle carte di lavoro, deve essere portato all’attenzione della Direzione aziendale (da inserire in lettera di attestazione) in quanto si stima che il potenziale errore possa essere superiore al SUM de minimis

40 Descrizione errore/potenziale errore
ISA Italia 705 Alcuni esempi….. Descrizione errore/potenziale errore Tipologia di errore Caso 4: Rilevata: Errata capitalizzazione di costi di pubblicità da imputare a CE per Euro/ Mancata rilevazione di rimanenze di magazzino per Euro/ SIGNIFICATIVO – NON PERVASIVO: Trattasi di errori che cumulativamente sono inferiori alla SUM de minimis (in quanto di segno opposto). Devono essere evidenziati nelle carte di lavoro, devono essere portati nel SUM (da inserire in lettera di attestazione) ma non comportano l’evidenza di un rilievo nel giudizio del revisore perché inferiori all’overall materiality. Se entrambi fossero stati superiori all’overall pur compensandosi (effetto netto nullo), sarebbero stati evidenziati entrambi come rilievi nel giudizio del revisore

41 Descrizione errore/potenziale errore
ISA Italia 705 Alcuni esempi….. Descrizione errore/potenziale errore Tipologia di errore Caso 5: Rilevata sottostima dei debiti verso fornitori per Euro/ SIGNIFICATIVO E (PERVASIVO ?): Trattasi di errore superiore all’overall materiality. Deve essere evidenziato nel SUM (da inserire in lettera di attestazione), rappresenta un rilievo nella relazione (giudizio con modifica) e può comportare un giudizio negativo se valutato anche pervasivo.

42 Descrizione errore/potenziale errore
ISA Italia 705 Alcuni esempi….. Descrizione errore/potenziale errore Tipologia di errore Caso 6: Impossibilità di partecipare all’inventario fisico di fine esercizio. Voce Rimanenze in bilancio pari a Euro/ SIGNIFICATIVO E (PERVASIVO ?): Trattasi di limitazione alle nostre procedure che si riferisce ad una voce significativa. Anche l’effetto del potenziale errore potrebbe essere significativo. Deve essere evidenziato nelle carte di lavoro, deve essere portato all’attenzione della Direzione (da inserire in lettera di attestazione) e deve essere riportato nel giudizio in quanto è presumibile che la stima del potenziale effetto sia superiore all’overall materiality (giudizio con modifica). Se poi il revisore dovesse ritenere che il potenziale errore non individuato sia addirittura pervasivo, allora ci troveremmo nella situazione di impossibilità di esprimere un giudizio.

43 Revisione Aziendale e Controllo Interno
ISA ITALIA 706 Università La Sapienza-Roma Corso di laurea magistrale: Economia Aziendale Anno accademico: Docente: Corrado Testori

44 ISA Italia 706 Il principio ISA ITALIA 706 tratta delle ulteriori comunicazioni che il revisore può veicolare nella propria relazione di revisione qualora lo ritenga necessario secondo il proprio giudizio professionale. Tali ulteriori comunicazioni possono riguardare aspetti appropriatamente presentati o oggetto di appropriata informativa nel bilancio da parte della direzione, che rivestono un’importanza tale da risultare fondamentali per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori, oppure aspetti diversi dai precedenti che sono rilevanti ai fini della comprensione della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione da parte di tali utilizzatori. Il primo caso comporterà, nelle definizioni del principio, l’inserimento di un paragrafo di “richiamo d’informativa” mentre il secondo di un paragrafo relativo ad “altri aspetti”

45 ISA Italia 706 Le circostanze che il revisore, in base al proprio giudizio professionale ed in relazione alle circostanze dell’incarico, potrebbe valutare meritevoli di un richiamo d’informativa, ad esempio: presenza di un’incertezza relativa all’esito futuro di contenziosi di natura eccezionale o di azioni da parte dell’autorità di vigilanza; applicazione anticipata di un nuovo principio contabile, rispetto alla sua data di entrata in vigore, che abbia un effetto pervasivo sul bilancio; una grave catastrofe che abbia avuto o continui ad avere un effetto significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa

46 ISA Italia 706 Richiami di informativa
In caso di inserimento di un richiamo d’informativa nella relazione di revisione, il revisore deve: inserire il paragrafo nella relazione di revisione immediatamente dopo il paragrafo contenente il giudizio; utilizzare il titolo “Richiamo di informativa”; inserire nel richiamo d’informativa un chiaro riferimento all’aspetto da evidenziare e alla collocazione delle informazioni pertinenti che illustrano tale aspetto nel bilancio; indicare che il giudizio del revisore non è espresso con modifica in relazione all’aspetto evidenziato.

47 ISA Italia 706 Paragrafo su altri aspetti Il revisore deve inserire un paragrafo dal titolo “Altri aspetti” immediatamente dopo il paragrafo contenente il giudizio e l’eventuale richiamo di informativa. Esempio di paragrafo su altri aspetti nel contesto italiano Attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art bis Cod. Civ. nei casi in cui: la società che esercita direzione e coordinamento non revisionata dal medesimo revisore; sul bilancio della società che esercita direzione e coordinamento è stato emesso un giudizio modificato.

48 Revisione Aziendale e Controllo Interno
SA ITALIA 720 B Università La Sapienza-Roma Corso di laurea magistrale: Economia Aziendale Anno accademico: Docente: Corrado Testori

49 SA Italia 720B La responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all’espressione del giudizio sulla coerenza Principio di revisione specifico per adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano (art. 14, c. 2, D.Lgs. 39/10) Riesposizione del previgente PR 001 del CNDCEC – Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, e del Documento di Ricerca Assirevi n. 151.

50 SA Italia 720B Concetti generali
Il revisore ha la responsabilità di esprimere un giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e, ove applicabile, di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario, con il bilancio. Il giudizio non rappresenta un giudizio di conformità né di rappresentazione veritiera e corretta della relazione sulla gestione e, della relazione sul governo societario rispetto alle norme di legge e ai regolamenti che ne disciplinano il contenuto né di completezza delle informazioni contenute nelle relazioni citate. Le procedure previste nel principio SA Italia 720 B potrebbero non consentire di identificare eventuali incoerenze significative fra le informazioni non finanziarie ed il bilancio in assenza dello svolgimento di ulteriori attività, le quali non sono richieste al fine dell’espressione del giudizio sulla coerenza (ad esempio per informazioni di natura previsionale o relative alle rielaborazioni di dati storici finalizzate a rappresentare con criteri alternativi fatti o operazioni aziendali).

51 SA Italia 720B Definizioni
Informazioni: dati, importi e commenti presenti nella relazione sulla gestione e/o, ove applicabile, nella relazione sul governo societario, classificabili in: informazioni finanziarie: dati, importi e commenti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società (o del gruppo), estratti dal bilancio oggetto di revisione contabile o riconducibili - attraverso i dettagli utilizzati per la predisposizione del bilancio, il sistema di contabilità generale e le scritture contabili sottostanti - al bilancio stesso; informazioni non finanziarie: dati, importi e commenti non estratti dal bilancio oggetto di revisione contabile né riconducibili - attraverso i dettagli utilizzati per la predisposizione del bilancio, il sistema di contabilità generale e le scritture contabili sottostanti - al bilancio stesso;

52 SA Italia 720B Incoerenza - definizione
Presenza, nella relazione sulla gestione e/o, ove applicabile, nella relazione sul governo societario, di informazioni che contraddicono quelle contenute nel bilancio oggetto di revisione contabile Una incoerenza può consistere ad esempio in: differenze tra dati, importi o commenti forniti in bilancio, o riconducibili al bilancio stesso, e quelli riportati nella relazione sulla gestione e/o nella relazione sul governo societario; contraddizioni tra dati e importi contenuti nel bilancio, o riconducibili al bilancio stesso, e relativi commenti forniti nella relazione sulla gestione e/o nella relazione sul governo societario; informazioni fornite nella relazione sulla gestione e/o nella relazione sul governo societario secondo criteri di presentazione e di misurazione diversi da quelli utilizzati in bilancio, in assenza di appropriati commenti che ne permettano la riconducibilità al bilancio.

53 SA Italia 720B Tipologia di giudizio Giudizio con rilievo
In presenza di un’incoerenza, il revisore deve: darne comunicazione ai responsabili delle attività di governance; valutare se essa costituisca incoerenza significativa e in caso affermativo esprimere un giudizio sulla coerenza con rilievi, descrivendo nel relativo paragrafo della relazione di revisione l’incoerenza significativa riscontrata. Giudizio negativo In presenza di una incoerenza significativa e pervasiva il revisore deve esprimere un giudizio sulla coerenza negativo, descrivendo nel relativo paragrafo della relazione di revisione l‘incoerenza significativa e pervasiva riscontrata.

54 SA Italia 720B Tipologia di giudizio Giudizio con rilievo per limitazioni o dichiarazione di impossibilità di esprimere il giudizio Nei casi in cui la relazione sulla gestione [e la relazione sul governo societario] non siano messe a disposizione del revisore in tempo utile per consentirgli lo svolgimento delle procedure di revisione ovvero tali relazioni non siano state predisposte; la relazione sul governo societario non riporti gli aspetti utili a comprendere le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata (informazioni non finanziarie di cui all’art. 123-bis, co. 2, lett. b), D.Lgs.58/98); il revisore deve valutare se esprimere un giudizio sulla coerenza con rilievi per limitazioni alle procedure o, a seconda delle circostanze, dichiarare l’impossibilità di esprimere il giudizio sulla coerenza.

55 Tipologia di giudizio sul bilancio Effetti sul giudizio sulla coerenza
SA Italia 720B Giudizio modificato sul bilancio – effetti sul giudizio di coerenza . Tipologia di giudizio sul bilancio Effetti sul giudizio sulla coerenza Giudizio con rilievi per errori significativi nel bilancio Nel giudizio sulla coerenza da valutare gli effetti degli errori nelle specifiche circostanze Giudizio con rilievi per impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati Nel giudizio sulla coerenza da valutare gli effetti delle limitazioni nelle specifiche circostanze Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza Giudizio negativo

56 SA Italia 720 B Relazione di revisione
L’obbligo di espressione del giudizio sulla coerenza deve essere assolto in una sezione separata della relazione di revisione che deve riportare il sotto-titolo “Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari” contenente un paragrafo dal titolo “Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio [d’esercizio][consolidato].” Per le società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, la relazione di revisione deve riportare il sotto-titolo “Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari” contenente un paragrafo dal titolo “Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e agli assetti proprietari con il bilancio [d’esercizio][consolidato]” Laddove il revisore esprima un giudizio sulla coerenza con modifica, egli deve intitolare il paragrafo del giudizio “Giudizio con rilievi ”, “Giudizio negativo....” o “Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio.”, come appropriato.

57 Revisione Aziendale e Controllo Interno
ISA Italia 580-Le attestazioni della direzione-Cenni Università La Sapienza-Roma Corso di laurea magistrale: Economia Aziendale Anno accademico: Docente: Corrado Testori

58 Le attestazioni scritte – ISA ITALIA 580
Il principio tratta della responsabilità del revisore di acquisire attestazioni scritte da parte della direzione o dai responsabili dell’attività di governance. Le attestazioni devono riguardare aspetti significativi del bilancio quando ritiene che, ragionevolmente, non possano esistere su tali aspetti altri elementi probativi sufficienti ed appropriati. La lettera di attestazione deve essere indirizzata al revisore, deve contenere informazioni specifiche e deve essere adeguatamente firmata e datata. La lettera rappresenta il riconoscimento da parte della Direzione della propria responsabilità in relazione alla predisposizione dei bilanci.

59 Le attestazioni scritte – ISA ITALIA 580
Contenuto della lettera di attestazione: evidenza del riconoscimento della propria responsabilità per la corretta predisposizione del bilancio; certezza sull’avvenuta approvazione del progetto di bilancio; attestazioni scritte su aspetti significativi del bilancio; evidenza che al revisore siano state fornite tutte le informazioni pertinenti l’esecuzione dell’incarico e l’accesso alla documentazione; evidenza che il bilancio rifletta tutte le operazioni contabili.

60 Le attestazioni scritte – ISA ITALIA 580
Le attestazioni della Direzione consentono al revisore di ottenere conferma della completezza, autenticità e attendibilità della documentazione messa a disposizione ai fini dell’espletamento della sua attività e della correttezza ed esattezza delle informazioni ivi contenute oltre a quelle comunicate verbalmente. Sebbene le attestazioni scritte forniscano elementi probativi necessari, esse NON forniscono di per sé elementi probativi sufficienti ed appropriati sugli aspetti cui si riferiscono. Di norma le attestazioni vengono fornite dalla Società sotto forma di una lettera inviata al revisore, firmata dai legali rappresentanti della Società, anche per conto del Consiglio di amministrazione, e dai responsabili dell’area amministrativa e della predisposizione dei documenti oggetto di revisione.

61 Le attestazioni scritte – ISA ITALIA 580
La lettera di attestazione deve presentare le seguenti caratteristiche: deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e in aggiunta anche dal soggetto preposto alla direzione amministrativa. deve essere stampata su carta intestata della società. deve riportare una data il più possibile prossima (mai successiva!) a quella della relazione di revisione (di prassi la medesima data)

62 Le attestazioni scritte – ISA ITALIA 580
Cosa si attesta? Alcuni esempi…. “Vi confermiamo che è nostra la responsabilità che il bilancio sia redatto con chiarezza e rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico d’esercizio della società e del gruppo” “Vi confermiamo che nell’ambito dell’incarico a voi conferito esprimerete altresì il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio (d’esercizio e/o consolidato)”. “ll bilancio è stato predisposto nella prospettiva di continuità dell’impresa” “Le scritture contabili riflettono accuratamente e compiutamente tutte le operazioni della Società e del Gruppo” “Non siamo a conoscenza di casi di frodi o sospetti di frodi, con riguardo alla Società e alle società del Gruppo, che hanno coinvolto: il management, i dipendenti o altri soggetti, anche terzi, la cui frode o sospetta frode potrebbe avere inciso in modo sostanziale sul bilancio”.

63 Le attestazioni scritte – ISA ITALIA 580
Rifiuto a firmare la lettera di attestazione da parte della Direzione Se la direzione non fornisce una o più delle attestazioni scritte richieste il revisore deve discutere la questione con la direzione; effettuare una nuova valutazione dell’integrità della direzione e valutare l’effetto che ciò può avere sull’attendibilità delle attestazioni; intraprendere le più appropriate azioni incluso stabilire il possibile effetto sul giudizio contenuto nella relazione di revisione il mancato rilascio della lettera di attestazione costituisce una limitazione del processo di revisione che impatta sulla relazione emessa dal revisore sotto forma di impossibilità ad esprimere il giudizio da parte del revisore (paragrafo 20 ISA ITALIA 580).


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