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La gestione e le agevolazioni delle associazioni e società sportive dilettantistiche
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L’importanza dell’associazionismo sportivo
Articolo 18 della Costituzione «Prevede che i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”.
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Disciplina civilistica
Il Titolo II del Libro Primo del Codice Civile del 1942 (articoli da 14 a 42), disciplina i rapporti tra Enti associativi ed i loro aderenti, senza fornire quella certezza giuridica necessaria per rendere la “governance” degli Enti non commerciali efficace e trasparente ed e per questo che il legislatore e la stessa giurisprudenza è più volte intervenuta, nel corso del tempo, per le precisazioni indispensabili. Per favorire le attività sportive dilettantistiche il legislatore è intervenuto con Legge 289/2002 e, con l’articolo 90 di tale legge, nei comma 17 e 18, (Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica), è stata prevista la possibilità di costituire entità sportive dilettantistiche sia sotto la forma giuridica di “associazione sportiva dilettantistica con o senza personalità giuridica”, sia sotto la forma giuridica societaria (S.r.l, S.p.a. o Cooperative) disciplinate dal Libro V del Codice Civile.
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Forma giuridica La forma giuridica che gli Enti sportivi dilettantistici possono assumere, a seguito delle novità introdotte dalla Legge n. 289 del 27 dicembre (commi 17 e 18 modificati ad opera del Decreto Legge 22 marzo 2004, n.72, convertito nella Legge n.128 del 21 maggio 2004), sono: Associazione sportiva con personalità giuridica (artt. 14 – 35 c.c.); Associazione sportiva priva di personalità giuridica (artt. 36 – 42 c.c.); Società sportiva di capitali (S.r.l., S.p.a. e Cooperative senza finalità di lucro) disciplinate dal Libro V del Codice civile.
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Benefici civilistici per le ASD e SSD
l’atto costitutivo/statuto deve contenere le clausole previste ai fini del riconoscimento sportivo (art. 90, L. 289/2002) e della “de-commercializzazione” (art. 148 TUIR e art. 4 DPR 633/1972); possesso del certificato di iscrizione al Registro CONI delle associazioni e società sportive; possesso del certificato di affiliazione all’ente di appartenenza (FSN, DSA, EPS); presentazione del modello EAS prima di adottare le norme agevolative e successiva trasmissione annuale. In caso di omissione o tardività è possibile utilizzare lo strumento del “remissione in bonis” di cui all’art. 2 del decreto semplificazioni fiscali; tenuta dei libri sociali. Il libro soci e i libri verbali degli organi sociali devono essere aggiornati, tenuti in modo ordinato e corredati dalle domande di ammissione, dalle lettere di convocazione e dal foglio presenze; redazione del rendiconto annuale. Esso deve essere generalmente redatto entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, oltre che approvato e pubblicato secondo le regole statutarie adottate.
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Contenuti dell’atto costitutivo/statuto della L. 289/2002
Assenza di fini di lucro; Rispetto del principio di democrazia; Organizzazione di attività sportive dilettantistiche; Divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre associazioni e società sportive attive nella medesima disciplina; Gratuità degli incarichi degli amministratori; Obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali di appartenenza, ovvero degli enti di promozione sportiva cui l’associazione o società intende affiliarsi.
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Benefici fiscali delle ASD e SSD
Regime fiscale ex. Legge 398/1991, la cui principale ma non unica agevolazione consiste nella determinazione forfettaria del reddito imponibile e dell’imposta sul valore aggiunto; Agevolazione ex. Art. 148, co. 3 del TUIR inerente la c.d. de- commercializzazione delle attività poste in essere in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ai fini delle imposte sui redditi al ricorrere di determinati presupposti espressamente sanciti; L’esenzione dall’imposta di bollo.
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L’ ATTIVITA’ COMMERCIALE E NON COMMERCIALE
Per usufruire delle agevolazioni civilistiche e fiscali molta importanza assumono l’individuazione della natura delle attività svolte (commerciali o non commerciali). Dal punto di vista civilistico sono considerate attività non commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del Codice civile, rese: in conformità alle finalità istituzionali dell’ente; senza specifica organizzazione d’impresa; verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione (sono escluse, quindi, le spese generali in quanto costi indiretti); ciò significa che non si conseguono utili. E’ da precisare che per le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro sono considerate non commerciali le attività (incluse le cessioni di beni) svolte nei confronti dei propri associati o partecipanti in conformità alle finalità istituzionali.
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ART. 148 del TUIR Dal punto di vista fiscale, in merito alle attività commerciali e non commerciali, l’art. 148 «Enti di tipo associativo» del TUIR detta una disciplina di dettaglio riservata ai soli Enti non commerciali, distinguendo l’attività esercitata in tre categorie: Attività istituzionale; Attività “de-commercializzata”; Attività commerciale.
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Attività istituzionale
L’art. 148 nel comma 1, dispone che: “Non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo”.
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Attività de-commercializzata
Il comma 3 dell’articolo 148 recita: “…non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati”.
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dei rispettivi associati/soci;
In sostanza non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti: dei rispettivi associati/soci; degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale; dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
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Attività commerciale Il comma 4 dell’art. 148 del TUIR qualifica in ogni caso attività commerciali le seguenti: Erogazioni di acqua, servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore; Gestioni di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; Gestioni di spacci aziendali; Trasporto e deposito di merci; Trasporto di persone; Organizzazioni di viaggi e soggiorni turistici, e prestazioni alberghiere o di alloggio; Pubblicità commerciale; Sponsorizzazioni; Telecomunicazioni e radio diffusioni.
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Inoltre, vengono comunque considerate commerciali le seguenti attività:
Gestione di un bar; Cessioni di beni nuovi; La vendita di abbigliamento sportivo; La messa a disposizione delle strutture sportive. Per quanto concerne la sponsorizzazione ad associazioni sportive e società sportive dilettantistiche è da precisare che esse sono considerate, ex lege, spese pubblicitarie laddove la ratio della norma è quella di far sì che le società sportive trovino nella possibilità di ricevere sponsorizzazioni la loro fonte di sostentamento, consentendo come contropartita alla società che le sponsorizza, nei limiti del tetto stabilito dalla norma e pari ad Euro , l’intera deducibilità nell’esercizio o in quote costanti nei 5 esercizi successivi.
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La tassazione degli enti non commerciali
Fiscalmente gli Enti non commerciali, ai sensi del primo comma dell’art. 73 «Soggetti passivi» del TUIR, sono soggetti all’imposta sul reddito delle società. Il co. 1 dell’art. 143 “Reddito complessivo” del TUIR, precisa che il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lett. c) del co. 1 dell’art. 73, è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva. Quando gli enti non commerciali dispongono solo di tali tipi di reddito, esso deve essere determinato in base alla somma delle singole categorie di reddito applicando criteri analoghi a quelli previsti per le persone fisiche. E’ fondamentale individuare correttamente la natura dell’attività svolta da tali Enti essendo quella istituzionale fiscalmente neutrale e quindi non tassabile sotto il profilo IVA e Imposte dirette (IRES).
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I regimi contabili e fiscali
Le associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche sono obbligate alla tenuta di un’apposita contabilità separata relativa alle attività commerciali esercitata secondo le regole proprie del regime contabile cui hanno accesso o per il quale optano. I regimi contabili previsti dalla legge sono i seguenti: Regime ordinario (artt. 143 e 144 del TUIR); Regime semplificato (art. 66 del TUIR); Regime forfetario (art. 145 del TUIR); Regime agevolato forfetario (Legge 398/1991).
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Il regime agevolato forfetario (Legge 398/1991)
La L. 398 del 16 dicembre 1991, ha previsto rilevanti agevolazioni a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro costituite, ai sensi dell’art. 90 comma 1 della Legge 289/2002, e che hanno ottenuto il riconoscimento del CONI tramite iscrizione al relativo Registro e sono affiliate a una Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. Per usufruire del regime bisogna farne Opzione a inizio anno o dall’inizio dell’attività. Essa deve essere comunicata all’Ufficio SIAE competente per domicilio fiscale, utilizzando un apposito modello, e anche all’Agenzia delle Entrate barrando l’apposita casella nel quadro VO della Dichiarazione IVA. L’opzione è vincolante per 5 anni e, successivamente, è rinnovabile anno per anno sino a revoca mediante comunicazione alla SIAE o all’Agenzia delle Entrate attraverso la compilazione del quadro VO della dichiarazione dei redditi.
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Plafond per l’agevolazione
L’agevolazione si applica alle associazioni o società sportive dilettantistiche che, a partire dal periodo d’imposta 1° gennaio 2017 non hanno superato il limite di euro di proventi derivanti da attività commerciali. Qualora il limite di euro dovesse essere superato nel corso del periodo d’imposta, il regime agevolato cessa di avere efficacia e, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della Legge 398/1991, tale agevolazione non può trovare applicazione nemmeno nel periodo di imposta successivo.
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La determinazione del limite del Plafond
► Si applica il principio di «cassa» e non di competenza; ► Si computano le somme incassate in virtù dei contratti di sponsorizzazione, ricavi derivanti da attività commerciali; ► Si computano le sopravvenienze attive relative alle attività commerciali esercitate (art. 88 del TUIR); ► Non si computano le plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86 del TUIR, tassate separatamente (es: cessione di un cespite); ► Non concorrono i premi e le indennità percepite per la preparazione e l’addestramento degli atleti dilettanti.
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Tassazione di vantaggio del Forfettario
Ai fini IRES, si applica il coefficiente di redditività del 3% ai proventi (secondo il principio di cassa) di cui all’art. 85 del TUIR e alle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 del TUIR, aggiungendo eventuali plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86 del TUIR e il reddito così determinato è sottoposto a tassazione secondo l’attuale aliquota ordinaria del 24%. Ai fini IVA, vige il principio di “competenza” e cioè l’imposta dovuta viene calcolata sui ricavi commerciali fatturati nel periodo, anche se non incassati.
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Ai fini IRAP, per la determinazione della base imponibile occorre distinguere:
1. le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono esclusivamente attività non commerciale (solo attività istituzionali); 2. le associazioni sportive che svolgono attività istituzionale e commerciale e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro. a) Nel primo caso la base imponibile IRAP (art. 10, comma 1 del D.lgs. 446/1997) è data (c. d. metodo retributivo) dalla somma di: retribuzioni per lavoro dipendente e redditi a questi assimilati di cui all’art. 47 del TUIR; compensi per prestazione occasionale di lavoro autonomo non esercitato abitualmente compresi quelli corrisposti a fronte dell’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere di cui all’art. 67, co. 1, lett. I), (fatta eccezione per indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi di cui all’art. 81, co. 1, lett. m) del TUIR.
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b) Nel secondo caso le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno scelto il regime fiscale agevolato (D. lgs. 398/91) , ex art. 17, comma 2, D.lgs. n. 446/1997, determinano la base imponibile sommando al reddito ottenuto ai fini IRES (applicando il coefficiente di redditività del 3% sui proventi commerciali conseguiti) i seguenti costi non deducibili ai fini IRAP: Retribuzione per lavoro dipendente e redditi a questi assimilati; Compensi per prestazione occasionale di lavoro autonomo, non esercitato abitualmente; Interessi passivi.
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Ai fini IVA, si applica una percentuale unica di detrazione, forfetariamente determinata, nella misura del 50% dell’imposta incassata sia sui proventi di pubblicità che di sponsorizzazione (art. 19 del DPR 633/1972). La medesima disposizione prevede che per le concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica la detrazione è prevista in maniera forfettaria pari a 1/3 dell’imposta IVA.
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Altre agevolazioni Esenzione IMU oltre per le ASD anche per le SSD senza fine di lucro (CTR della Lombardia n.3576/2016); Esenzione dell’IMPOSTA DI BOLLO per gli atti posti in essere o richiesti dalla ASD e SSD senza fine di lucro e riconosciute dal CONI (Legge di Bilancio 145/2018); Possibilità di erogare compensi, rimborsi spese, indennità di trasferta e premi ad atleti e collaboratori non professionisti esentasse per ciascun percipiente fino a euro annui.
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Le semplificazioni contabili
Le associazioni sportive dilettantistiche che non esercitano attività commerciali, sono esonerate dalla tenuta delle scritture contabili civilistiche (anche se, per motivi di trasparenza è consigliabile tenerle); Gli Enti non commerciali con ricavi nell’esercizio precedente inferiori ai Euro sono esonerati dall’obbligo di emettere fattura elettronica; Esonerate dall’obbligo del rilascio dello scontrino fiscale e/o delle ricevute fiscali per i compensi incassati; Esonerate della comunicazione annuale dati IVA e della dichiarazione annuale IVA. Se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore ad euro , devono assicurare che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta o emetterla autonomamente.
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Plafond per la tassazione
Concorrono alla formazione del plafond tutti i proventi di cui all’art. 85 del TUIR e le sopravvenienze attive di cui all’art. 88 del TUIR. Non concorrono al calcolo del plafond: 1. Le plusvalenze di cui all’art. 86 del TUIR (tra cui quelle derivanti dalla cessione dei diritti degli atleti, di cui si tratterà sotto), in quanto assoggettate a tassazione ordinaria; 2. Le indennità di preparazione e promozione dell’atleta di cui all’art. 6 della Legge 23 marzo 1981, n. 91, non concorrendo alla formazione del reddito degli enti sportivi dilettantistici come previsto dall’art. 3 della Legge 398/91; 3. I proventi da attività occasionale di raccolta fondi; 4. I proventi de-commercializzati ai sensi dell’art. 148, co. 3, del TUIR. 5. I contributi erogati da enti pubblici ai sensi dell’art. 143, co. 3, lett. b, del TUIR (solo per le ASD).
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Esempio di tassazione IRES
Associazione o società sportiva dilettantistica ha prodotto ricavi commerciali per euro e sostenuto interessi passivi 1.000, plusvalenze patrimoniali euro , sopravvenienze attive euro 5.000, compensi lavoro autonomo/occasionale e compensi per lavoro dipendente per euro Calcolo imposta IRES: Proventi commerciali (art. 85 TUIR) Sopravvenienze attive (art. 88 TUIR) Plafond Coefficiente di redditività 3% Plusvalenze (art. 86 TUIR) Reddito imponibile IRES (24% su )
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Esempio di tassazione IRAP
Coefficiente di redditività 3% dei proventi + Compensi per lavoro dipendente a tempo determinato + Compensi per lavoro autonomo/occasionale + Interessi passivi Totale IRAP, imponibile tassabile euro x 3,9% = Euro
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Le spese di sponsorizzazioni
Le spese di sponsorizzazione ai fini IVA possono essere qualificate: sia come spese di pubblicità che come spese di rappresentanza. Nel caso in cui le operazioni di sponsorizzazione compiute siano ricondotte nell’ambito delle spese di rappresentanza, l’IVA assolta è oggettivamente indetraibile, salvo quella relativa all’acquisto di beni (c.d. omaggi) di costo unitario superiore ad Euro 50,00 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19-bis, comma 1, lettera h del DPR 633/72. Nel caso in cui la sponsorizzazione è effettuata a favore di un soggetto che svolge attività sportiva dilettantistica, in base all’art. 90, comma 8 della Legge 289/2002, i corrispettivi in denaro o in natura corrisposti per una specifica attività si considerano espressamente spese di pubblicità sino ad un importo annuo complessivo pari ad euro Inoltre per le dette associazioni che applicano il regime della Legge 398/1991 la detrazione IVA avviene nella misura ordinaria del 50%, in base al disposto dell’art. 74, comma 6, del DPR 633/72.
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Le spese di sponsorizzazioni (considerate spese di rappresentanza) sono deducibili integralmente dal reddito d’impresa del soggetto “Sponsor” in forza della deduzione legale di inerenza e deducibilità se: Il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; Sia rispettato il limite di euro; La sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; Il soggetto sponsorizzato abbia posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divisioni, esibizione di striscioni e o tabelloni sul campo di gioco, ecc.).
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MODELLO EAS Le Associazioni sportive dilettantistiche sono escluse dall’obbligo di invio del Modello EAS (ad eccezione delle società) a condizione che soddisfino i seguenti requisiti: Siano riconosciute dal CONI e iscritte nel relativo registro; Non svolgono attività commerciale. Sono tenute alla comunicazione, invece, le Associazioni sportive dilettantistiche che: Oltre all’attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI, effettuano cessioni di beni (es. somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiali sportivi e gadget pubblicitari) e prestazioni di servizi (es. prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni) rilevanti ai fini dell’IRES e dell’IVA; Oppure effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai fini IRES e IVA, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del TUIR e dell’art. 4 comma 4 del DPR 633/1972.
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L’obbligo di comunicazione in esame si applica anche alle Associazioni sportive che hanno optato per il regime fiscale della Legge 398/1991. Le società sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della Legge 289/2002, cioè gli Enti sportivi dilettantistici costituiti nella forma di società di capitali o di società cooperative senza fini di lucro, sono sempre obbligate a presentare il Modello EAS entro il 31 marzo di ogni anno.
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Comunicazione annuale IVA
Sono obbligati alla comunicazione dei dati IVA tutti i soggetti titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale, salvo i casi di esonero espressamente individuati. Sono esonerate le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del solo codice fiscale e quelle titolari di partita IVA che hanno optato per il regime fiscale di cui alla Legge 398/1991. A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2015, a partire dal 2017, l’obbligo della presentazione della comunicazione dati IVA annuale viene soppresso, in virtù dell’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata.
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Accreditamento registro del CONI
Dal mese di gennaio 2019, l’accreditamento al Registro del CONI 2.0 per le ASD e SSD richiederà anche un ulteriore adempimento. Esse dovranno: trasmettere, tramite la piattaforma CONI 2.0, la tipologia delle attività didattiche organizzate dalle ASD/SSD e delle attività sportive; trasmettere il nome delle figure tecniche qualificate (insegnanti, tecnici allenatori, educatori, operatori, maestri) in numero adeguato e congruo rispetto al numero dei partecipanti alle attività didattiche e sportive svolte. La qualifica delle figure tecniche deve essere coerente con le attività svolte dichiarate ammissibili dal CONI ed essere stata rilasciata o riconosciuta dall’Organismo sportivo riconosciuto CONI di affiliazione (Ente promozione sportiva o federazione). Tali soggetti devono essere compresi tra i propri soci/tesserati a meno che non siano professionisti dotati di partita IVA.
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