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Oggetto: Avviso di accertamento Ilor 1996 e relative sanzioni

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Presentazione sul tema: "Oggetto: Avviso di accertamento Ilor 1996 e relative sanzioni"— Transcript della presentazione:

1 Oggetto: Avviso di accertamento Ilor 1996 e relative sanzioni
Il caso Agenzia delle Entrate contro Azienda Agricola D Sentenza 30228/2018 C.Cass. Oggetto: Avviso di accertamento Ilor 1996 e relative sanzioni GABRIELE COLANGELI

2              L'ILOR era una imposta di carattere reale, in quanto il suo presupposto era costituito dal possesso di redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, prodotti nel territorio dello Stato. L'imposta locale sui redditi, fu istituita con D.P.R.29 settembre 1973, n. 599, ed entrò in vigore dal 1° gennaio 1974. L'ILOR concorreva alla realizzazione qualitativa del reddito, che fino al 1973 avveniva essenzialmente mediante la differenziazione delle aliquote sull'imposta di ricchezza mobile, più alte per i redditi di capitale, più basse per i redditi di lavoro, intermedie per i redditi misti di capitale e lavoro. L'imposta aveva un'aliquota proporzionale del 16,2 per cento. L'ILOR fu abrogata ad opera dell'art. 36 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, con decorrenza 1° gennaio 1998, in coincidenza con l'introduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), in virtù del D.Lgs. n. 446/1997.

3 Oggetto dell’accertamento: Trasformazione della Società D
S.R.L. S. A. L’agenzia delle Entrate ha rideterminato il reddito ai fini Ilor della società D: Le trasformazioni che la società aveva attuato avevano intento speculativo; pertanto il reddito della società doveva essere integrato dalla plusvalenza della cessione dell’azienda.

4 La società D ricorre in Commissione Tributaria Provinciale
La C.T.P ha accolto il ricorso della società (Sentenza 395/2002) La trasformazione è un atto di riorganizzazione societaria, non di cessione dell’azienda.

5 L’agenzia delle Entrate ha ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale
La C.T.R. conferma la sentenza della C.T.P. La trasformazione da S.A.S in S.S è stata effettuata in funzione della riduzione delle attività svolte dalla Società D, inoltre non sono stati assegnati i beni dell’azienda ai soci. L’operazione non genera plusvalenze tassabili (Art 170 D.P.R 917/1986) Attività agricola intensiva: Allevamento Bestiame Coltura intensiva Altre Attività agricola semplice Coltura del terreno

6 L’Agenzia delle Entrate richiede la censura della sentenza della C. T
L’Agenzia delle Entrate richiede la censura della sentenza della C.T.R in Cassazione Presupposto: la sentenza ha violato norme di diritto (art 360, comma 1, n° 3 C.P.C.) La Cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia dell’Entrate

7 Quali sono i motivi della sentenza della Cassazione?

8 Presupposto: la nozione di Trasformazione
Gli effetti dell’operazione sono: Il cambiamento del tipo societario o l’assunzione della forma di un ente non societario (e viceversa); La modifica dell’atto costitutivo La successione dei rapporti giuridici (sostanziali e processuali) della trasformata nel nuovo tipo o ente; L’eventuale mutamento del regime di responsabilità dei soci; Concambio quote. Presupposto: la nozione di Trasformazione la Trasformazione è un'operazione: mediante la quale si manifesta un cambiamento fra tipi di società lucrative (Trasformazione omogenea);  si assiste ad un cambiamento da società di capitali in altri enti o viceversa (Trasformazione eterogenea).

9 La Corte individua come presupposti dell’applicazione dell’articolo:
La neutralità fiscale della trasformazione è fondata sull’art. 170 del T.U.I.R ( ex art. 122 del testo del 1996) La Corte individua come presupposti dell’applicazione dell’articolo: La continuità fiscale dei valori della società. La continuità dell’esercizio di un’attività che generi un reddito d’impresa.

10 La genesi di un reddito d’impresa si manifesta sia nella S. R
La genesi di un reddito d’impresa si manifesta sia nella S.R.L, che nella S.A.S. Tuttavia la Società semplice può svolgere soltanto attività agricola (art 2249 C.C). L’unica forma di reddito imputabile è a un tale tipo societario è il REDDITO FONDIARIO. Pertanto si assiste a una decommercializzazione dell’attività svolta dall’ Azienda D.

11 Conseguenze: I beni della trasformata sono da considerarsi fuoriusciti dall’impresa.
Si è pertanto deciso di inquadrare l’operazione nella fattispecie prevista dall’articolo 54 comma 1, lettera d) del Tuir (ora art. 86, comma 1, lettera c). Ovvero il reddito generato concorre al reddito del periodo come plusvalenza. La plusvalenza sarà data dalla differenza tra il valore normale dei beni stessi e il loro costo fiscale non ammortizzato.

12 Articolo 54 DPR 917/1986 (Versione del 1996)
Plusvalenze patrimoniali. 1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 53, concorrono a formare il reddito: a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) se sono iscritte nello stato patrimoniale; d) se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. 5. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso;

13 Vale il seguente principio di diritto:
"La trasformazione della società commerciale in società semplice, determinando un mutamento del regime reddituale dei beni sociali e la loro destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, comporta plusvalenza tassabile» Vale il seguente principio di diritto:

14 La Cassazione ha accolto il ricorso anche per l’ultrapetizione effettuata dalla C.T.P (Violazione dell’art 112 C.P.C.). Nozione di Ultrapetizione: Vizio nella decisione del giudice, consistente nell’accordare alla parte più di quanto abbia domandato. Infatti, la Commissione ha annullato l’intero atto impositivo, nonostante abbia sentenziato solo sull’inesistenza delle plusvalenze. Non ha disposto nulla riguardo il metodo di determinazione dei ricavi dell’impresa per il calcolo della plusvalenza. Il secondo motivo: censura della sentenza per nullità della stessa ex art. 360,comma 1, numero 4); lettera d C.P.C.

15 Conclusioni Il ricorso è accolto La sentenza è cassata
Rinvio alla C.T.R. Conclusioni


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