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L’azione comunitaria in materia di turismo
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L’azione comunitaria e il turismo
Il processo di integrazione europea con il raggiungimento di traguardi invero non preventivabili all’epoca della redazione del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (CEE), propone uno scenario decisamente favorevole, che, a causa della valenza non solo economica ma anche culturale e di rilievo per l’integrazione, pone il turismo come importante elemento di coesione della costruzione europea. Non può non rilevarsi che la completa realizzazione dello spazio senza frontiere costituisce un habitat di opportunità unico da cui il turismo, grazie alla sua congenita caratteristica fondata sul movimento delle persone e dei servizi potrebbe ricavare indubbi benefici. Il turismo non è soltanto un fenomeno economico, ma si inserisce nella vita socio-economica dell’umanità ed ha il suo peso specifico sui relativi problemi e in particolare su quelli internazionali. Questa disciplina interessa i più diversi campi del diritto, nei suoi diversi livelli, compreso quello internazionale
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La Politica Comunitaria del Turismo
L’azione comunitaria La Politica Comunitaria del Turismo “L’azione comunitaria per il turismo ha privilegiato, rispetto all’adozione di provvedimenti specifici di tipo settoriale, quella di misure indirette, la cui valenza turistica deriva dalla valutazione dei relativi interessi nel più generale contesto di volta in volta considerato” … di modo che “a fronte della scarsità di provvedimenti informativi del primo tipo, il turismo risulta espressamente coinvolto e preso in considerazione nell’ambito delle misure prese dalla Comunità nei campi più disparati, dalla cultura, alla ricerca, ai trasporti, alle politiche regionali, alla protezione dell’ambiente, alla politica dei consumatori, a quella di sviluppo e sostegno alle piccole e medie imprese, a quella della concorrenza …”* * L. Righi, Turismo
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Le fonti dell’azione comunitaria nel turismo
1957 Trattato Istitutivo Non prevedeva alcun riferimento esplicito al turismo, comportando la negazione di una competenza diretta della Comunità in questa materia. All’epoca, infatti, il turismo non godeva di una attenzione generale tale da indurre i redattori a considerare la materia, quanto meno sotto l’aspetto economico. Anni ’70 e ‘80 Le Istituzioni comunitarie cominciano ad occuparsi di turismo, riferendosi ai principi fondamentali contenuti nel trattato e ad altri strumenti previsti nell’ambito di altre politiche comunitarie e adottando come base giuridica l’art.308 CE, che estende a determinate condizioni le competenze della comunità. I primi provvedimenti, però, fanno per lo più riferimento alla disciplina turistica solo di riflesso, poiché diretti all’instaurazione ed al buon funzionamento del mercato unico.
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Le prime Direttive in materia turistica
L’azione comunitaria Le prime Direttive in materia turistica Nonostante il ritardo e l’interessamento indiretto verso il Turismo da parte della Comunità, negli anni ’70 abbiamo le prime Direttive in questa materia: N. 1968/367/CEE, relativa ai servizi di ristorante e spacci per bevande N. 1968/368/CEE, relativa ai servizi di albergo e simili e terreni per campeggio N. 1975/368/CEE, relativa alle attività di accompagnatore turistico e di interprete turistico, attuata con il d.lgs. 23 Novembre 1991, n.391 N. 1982/470/CEE, relativa alla professione di agente di viaggio e turismo, attuata con il d.lgs. 232 novembre 1991, n.392
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Una seconda produzione normativa negli anni novanta
L’azione comunitaria Una seconda produzione normativa negli anni novanta In seguito alla prima ondata legislativa è seguito un secondo periodo di “ricca” produzione normativa da parte della Comunità, proprio nel periodo della revisione del Trattato costitutivo, effettuata a Maastricht, le principali norme: Direttiva n /314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso, attuata dal d.lgs 17 marzo 1995, n.111, con il principale obiettivo di tutelare il consumatore-turista Regolamento CEE n.295 del 4 febbraio 1991, sull’Overbooking aereo, anche questo con l’obiettivo di tutelare il viaggiatore-consumatore al quale viene negato l’imbarco Direttiva n. 1994/47/CE, sulla disciplina della multiproprietà, attuata dal d.lgs 9 novembre 1998, n.427
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Il Trattato di Maastricht
L’azione comunitaria Il Trattato di Maastricht Il Trattato di Maastricht, del 7 febbraio 1992, reso esecutivo con la legge n.454 del 1992, ha finalmente introdotto tra le materie di intervento della Comunità Europea il TURISMO, modificando l’articolo 3. I nuovi campi di competenza della Comunità risultano essere: Misure relative all’entrata e alla circolazione degli extracomunitari Competitività dell’industria comunitaria Creazioni di reti transeuropee Protezione della salute Istruzione e cultura Cooperazione allo sviluppo Protezione dei consumatori I nuovi settori di intervento comunitario (lett. t) art.3): Energia Protezione civile TURISMO
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Il Trattato di Maastricht (segue)
L’azione comunitaria Il Trattato di Maastricht (segue) Rispetto al Turismo, nonostante che siano stata presentate specifiche proposte, a Maastricht non è stato possibile raggiungere alcun accordo. Il turismo non è rientrato pertanto fra le politiche per le quali è stato costituito un tessuto giuridico specifico, con la conseguenza che l’azione della Comunità in questo settore si è dovuta sviluppare sulla base di disposizioni, quali l’articolo 235 del Trattato: “Quando un’azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d’azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando, all’unanimità su proposta della Commissione e dopo avere consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso”.
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Il Trattato di Maastricht (segue)
L’azione comunitaria Il Trattato di Maastricht (segue) Nonostante quanto sopra, dal momento che i settori menzionati nella lettera t) dell’art.3 presentavano grande rilievo nella prospettiva della evoluzione dell’Unione Europea, già nella prima dichiarazione allegata al Trattato di Maastricht viene inserita nel programma “necessario” della Conferenza Intergovernativa convocata per il 1996 per la revisione del Trattato di Maastricht, la valutazione dell’opportunità di inserire nel Trattato CE titoli autonomi nelle materie del turismo, dell’energia e della protezione civile.
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La Decisione del Consiglio del 13 Luglio 1992
L’azione comunitaria La Decisione del Consiglio del 13 Luglio 1992 In attesa della Conferenza Intergovernativa programmata per il 1996, fondamentali, per individuare nella prospettiva comunitaria le linee strategiche economiche e politiche relative al turismo, sono i Consideranda della Decisione del Consiglio della CE del 13 Luglio 1992.
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La Decisione del Consiglio del 13 Luglio 1992 (segue)
L’azione comunitaria La Decisione del Consiglio del 13 Luglio 1992 (segue) I principali Consideranda della decisione: “considerando che il turismo occupa un posto importante nell’economia degli Stati membri e che le attività turistiche rappresentano una notevole offerta potenziale di lavoro;” “considerando, tenuto conto di quanto precede, che l’azione comunitaria in materia di turismo dovrebbe tradursi in un rafforzamento dell’approccio orizzontale del turismo nelle politiche comunitarie e nazionali, nonché nella realizzazione di azioni specifiche, e che il suddetto approccio dovrebbe altresì includere il coordinamento delle azioni dei servizi della Commissione che hanno effetti sul turismo; considerando che talune politiche comunitarie, in particolare quelle dei trasporti e della protezione dei consumatori, hanno un impatto considerevole sul turismo nella Comunità”
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La Decisione del Consiglio del 13 Luglio 1992
L’azione comunitaria La Decisione del Consiglio del 13 Luglio 1992 I principali Consideranda della decisione (segue): “considerando che il turismo può contribuire effettivamente alla realizzazione della coesione economica e sociale all’interno della Comunità, che può promuovere lo sviluppo armonico delle sue attività economiche, l’espansione continua ed equilibrata, l’innalzamento del tenore di vita e lo sviluppo di relazioni più intense fra i suoi Stati membri”. Sviluppo dell’offerta potenziale di lavoro Realizzazione della coesione economica e sociale Sviluppo armonico delle attività economiche Espansione Innalzamento del tenore di vita Sviluppo di relazioni più intense tra gli Stati
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La Decisione del Consiglio del 13 Luglio 1992 (segue)
L’azione comunitaria La Decisione del Consiglio del 13 Luglio 1992 (segue) Sulla base dei Consideranda, il Consiglio individua nell’Allegato 11 le azioni comunitarie da intraprendere: Miglioramento della conoscenza del settore turistico e rafforzamento della coerenza delle azioni Scaglionamento delle vacanze Azioni trasnazionali Turisti come consumatori Turismo culturale Turismo e ambiente Turismo rurale Turismo sociale Turismo giovanile Formazione Promozione presso i paesi terzi
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L’azione comunitaria La Conferenza intergovernativa per la revisione del trattato di Maastricht del 1996 La posizione della Conferenza può essere così riassunta: “Malgrado l’assenza nel Trattato sull’UE di una base giuridica specifica, l’UE ha finora trovato i mezzi per agire indirettamente a favore del turismo, attraverso altre politiche del Trattato. Tali mezzi hanno permesso di utilizzare diversi strumenti a vantaggio dell’una o dell’altra azione collegata al turismo: creazione di un quadro favorevole per la mobilità dei turisti, miglioramento della formazione in questo settore, tutela dell’ambiente, sostengo alla sperimentazione di nuovi prodotti turistici, ecc. Ma sono state prese anche misure dirette, in particolare nel quadro del Piano d’azione pluriennale che è stato adottato in base all’articolo 235 del Trattato (è in corso la preparazione di un nuovo Piano d’azione). Sarebbe opportuno, malgrado tutto, estendere la base giuridica includendo un titolo “turismo” nel trattato ? La Commissione non prende posizione …”
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L’azione comunitaria La Conferenza intergovernativa per la revisione del trattato di Maastricht del 1996 (segue) Dal momento che la Commissione non ha preso posizione, il Parlamento europeo ha emanato una Risoluzione sulla Conferenza Intergovernativa del 1996, che dispone espressamente al punto 16.1 che: “IL TURISMO NEI SUOI TRATTI COMUNITARIE INTERNAZIONALI QUALE OBIETTIVO SOSTANZIALE DELL’UNIONE EUROPEA VA INCLUSO NEL TRATTATO COME SETTORE PECULIARE A SE’ STANTE DI POLITICA COMUNE NEL CONTESTO DEL MERCATO INTERNO”
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L’azione comunitaria Perché non si può parlare di “Diritto comunitario del turismo” in senso proprio fino al trattato di Lisbona Nonostante la presenza di misure dirette ed indirette comunitarie in materia turistica, non si può ancora parlare di diritto comunitario del turismo per: la mancanza di una disposizione originaria e specifica nel Trattato istitutivo che abiliti le istituzioni comunitarie ad emanare atti normativi a favore del turismo la mancanza di un favor politico da parte degli Stati membri a trasferire le proprie competenze alla comunità il ritardo con cui le Istituzioni comunitarie hanno sentito l’esigenza di costituire un organismo specifico del turismo, peraltro con competenze esclusivamente consultive: comitato consultivo del turismo istituito con la decisione del Consiglio , n.86/664/CEE il mancato inserimento del turismo tra le materie oggetto della prima revisione del Trattato CEE in occasione dell’atto unico europeo del 1986, come invece è avvenuto per altre materie quali ad esempio l’ambiente e la cultura dal modo in cui è stato menzionato il turismo nella seconda revisione, di cui a Maastricht all’art.3 lett. t) con soltanto semplici misure e non con una competenza più articolata dalla reiterata indifferenza degli Stati membri in occasione della Conferenza intergovernativa (CIG) iniziata nel 1996 che ha portato alla terza revisione con la firma del Trattato di Amsterdam, laddove l’inerzia è più grave dal momento che una specifica dichiarazione allegata al Trattato di Maastricht prevedeva espressamente di riesaminare la questione dell’inserimento del turismo durante la CIG del 1996
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Il turismo nel trattato di Lisbona
L’azione comunitaria Il turismo nel trattato di Lisbona 1° dicembre 2009 entra in vigore il Trattato di Lisbona Al novellato Trattato sull’unione europea (TUE) è affiancato un trattato sul funzionamento della Unione Europea (TFUE) che disciplina le politiche e le azioni dell’unione Il trattato definisce in modo più chiaro le competenze : Art. 3 competenze esclusive dell’Unione Art.4 competenze concorrenti degli stati membri Art. 6 competenze dell’Unione con riguardo ad azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri. Il turismo è collocato all’art. 6 lett. d
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L’azione comunitaria Perché non si può ancora parlare di “Diritto comunitario del turismo” in senso proprio Art. 6 lett. d Afferma che l’intervento legislativo dell’Unione è un intervento di mero coordinamento e sostegno all’azione degli stati membri che deve scaturire da un obiettivo impatto europeo della misura e comunque deve essere circoscritto alla misura medesima.
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