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La sistematica oggettivista

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Presentazione sul tema: "La sistematica oggettivista"— Transcript della presentazione:

1 La sistematica oggettivista
Il reato è un fatto + antigiuridico + colpevole + punibile. Tutti gli elementi (e i sottoelementi) sono necessari: il reato è una “norma totale”. L’ordine di valutazione non deve essere invertito o confuso: prima il fatto, poi l’antigiuridicità, poi la colpevolezza, eccetera. Un esempio … Fondamento normativo dell’ordine logico: artt. 129 e 530 c.p.p. Fare vedere i casi di cappelle di fughe in avanti: il medico che fa una cappella enorme, ma non si è accertato il nesso di casualità, il caso della morte del bambino per l’elicotero. Usare la lavagna

2 Il parere dell’esame di avvocato del 2009
Da giorni nel liceo Alfa della città è in corso un’occupazione studentesca, accompagnata da forti polemiche. Un gruppo di genitori si riunisce e chiede lo sgombero coattivo del liceo. Il telegiornale della più importante emittente televisiva cittadina trasmette un servizio sull’evento. Mentre l’autore del servizio riferisce gli accadimenti, scorrono vecchie immagini di repertorio in cui, tra l’altro, si vede il preside parlare al microfono di un giornalista. L’autore del servizio, nel frattempo, riferisce che il preside ha dichiarato che non richiederà alla polizia lo sgombero coattivo del liceo. In verità, il preside non ha mai rilasciato una dichiarazione del genere. Arrabbiato per l’attribuzione di tale dichiarazione, presenta querela per diffamazione nei confronti dell’autore del servizio e del direttore del telegiornale (…) Prendere l’art. 595 c.p.e fare l’analisi del reato.

3 Art. 595 c.p. Diffamazione Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. (…) Leggere la disposizione e poi procedere all’analisi logica del reato.

4 Art. 595 c.p. Diffamazione Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. (…) Delitto o contravvenzione? Quindi?

5 Art. 595 c.p. Diffamazione Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. (…) Reato comune o reato proprio?

6 Art. 595 c.p. Diffamazione Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. (…) Quale è la condotta? Cfr. anche il 594

7 Art. 595 c.p. Diffamazione Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. (…) Reato di evento o di condotta? Aggiungere su caso specifico..

8 Art. 595 c.p. Diffamazione Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. (…) Elementi normativo o descrittivo? Poi ricostruzione elementi del fatto.

9 Il parere dell’esame di avvocato del 2009
Da giorni nel liceo Alfa della città è in corso un’occupazione studentesca, accompagnata da forti polemiche. Un gruppo di genitori si riunisce e chiede lo sgombero coattivo del liceo. Il telegiornale della più importante emittente televisiva cittadina trasmette un servizio sull’evento. Mentre l’autore del servizio riferisce gli accadimenti, scorrono vecchie immagini di repertorio in cui, tra l’altro, si vede il preside parlare al microfono di un giornalista. L’autore del servizio, nel frattempo, riferisce che il preside ha dichiarato che non richiederà alla polizia lo sgombero coattivo del liceo. In verità, il preside non ha mai rilasciato una dichiarazione del genere. Arrabbiato per l’attribuzione di tale dichiarazione, presenta querela per diffamazione nei confronti dell’autore del servizio e del direttore del telegiornale (…)

10 L’offesa al bene giuridico
(A) Il rapporto tra il bene giuridico e la norma incriminatrice (B) I fattori di stress dell’offensività

11 1. Espressa menzione dell’offesa al bene giuridico
Art Strage. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l’egastolo. Art Diffamazione. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro Sub offesa fare l’esempio di dare del laziale a chi laziale non è.

12 2. Descrizione di equivalenti fenomenici dell’offesa al bene giuridico
Art. 614 Violazione di domicilio. Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni. Art Omicidio. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

13 3. Individuazione della direzione offensiva descritta dalla norma incriminatrice per via interpretativa. Art Falsa testimonianza. Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni. Si individua la direzione offensiva verso uno specifico bene (nel caso di specie amministrazione della giustizia) e si ridefinisce il campo di applicazione della norma incriminatrice. La descrizione legislativa del fatto disegna il limite esterno. All’interno di questo limite saranno conformi solo i fatti offensivi del bene giuridico tutelato. Segnalare che il BG lo da il titolo dei titoli del codice

14 Tipologia dei beni giuridici
Beni individuali (vita, salute, libertà sessuale, patrimonio) Beni collettivi Che si distinguono in Istituzionali (personalità dello Stato, esercizio delle funzioni) e a titolarità diffusa (incolumità pubblica, fede pubblica, patrimonio…). Beni strumentali (esercizio funzioni, concorrenza, trasparenza societaria, fede pubblica) e beni finali (vita, salute, patrimonio). La distinzione fa intravedere i beni più problematici perché evanescenti, perché critici (tutela penale di sentimenti)

15 (B) I fattori di stress dell’offensività
A- L’eterogenesi dei fini: la trasformazione dell’offensività da parametro di legittimazione negativa a parametro di legittimazione positiva (cfr. il caso rapunzel e le riflessioni di ieri sullo scaricare via internet piuttosto che il medico alla stazione). B- L’offensività (e l’offesa che è il suo precipitato tecnico) funzionano bene fino a che è evidente il bene giuridico esso non è evanescente vi è perfetta corrispondenza tra il disvalore represso dal legislatore e la modalità di offesa ai beni giuridici (in altre parole tra tipicità e forma di offesa). Cfr. il rango costituzionale dei beni giuridici.


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