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Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità
Mirco Gusella SPP – LNL Bari 8-9 ottobre 2003
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SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Attuazione delle direttive CEE sui rifiuti pericolosi, non pericolosi, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio Dlgs.n.22 del 05/02/97 e modifiche Successive modifiche apportate dal: D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389; dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426; dalla Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dalla Legge 23 marzo 2001, n. 93; della Legge 28 dicembre 2001, n. 448; dal decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16; dal decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22; dalla Legge 1° marzo 2002, n. 39; dalla legge 31 luglio 2002, n. 179; dalla legge 3 febbraio 2003, n. 14. Classificazione dei rifiuti Classificazione CER (catalogo dei rifiuti europeo) Deposito temporaneo Registro di Carico/scarico rifiuti Formulario di identificazione Mud (modello unico di dichiarazione) denuncia annuale
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della direttiva 91/156/CEE del Consiglio.
DEFINIZIONI Con l'art. 6, comma 1, lettera a, del "Decreto Ronchi" è stata introdotta nel nostro ordinamento la definizione comunitaria di rifiuto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della direttiva 91/156/CEE del Consiglio. In base a tale definizione per "rifiuto" deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A dello stesso Decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi(art.6, lettera A).
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CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO
URBANI (art.7 comma2) NON PERICOLOSI ORIGINE NON PERICOLOSI PERICOLOSITA’ SPECIALI (art.7 comma3) PERICOLOSI
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Ai sensi dell’art.7 comma 2 sono urbani:
RIFIUTI URBANI Ai sensi dell’art.7 comma 2 sono urbani: Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli adibiti ad uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, c. 2, lett. g del Dlgs 22/97 Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli sopra indicati
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Ai sensi dell’art.7 comma 3 sono speciali:
RIFIUTI SPECIALI Ai sensi dell’art.7 comma 3 sono speciali: Rifiuti da attività agricole e agro industriali Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo Rifiuti da lavorazioni industriali Rifiuti da lavorazioni artigianali Rifiuti da attività commerciali Rifiuti da attività di servizio Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi Rifiuti derivanti da attività sanitarie I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
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CODICE EUROPEO DEL RIFIUTO (CER)
primi due numeri categoria o attività che genera i rifiuti secondi due numeri processo produttivo che genera il rifiuto terzi numeri identificano il singolo rifiuto Modifiche dei codici CER dal 01/01/2002 su decisione della Commissione Europea 2001/118/CE e 2001/119 /CE, differenze principali dal precedente elenco: 1 - è un elenco unificato (rifiuti pericolosi e non pericolosi) 2 - i rifiuti pericolosi sono evidenziati da un asterisco 3 - sono state introdotte le voci speculari per i rifiuti che diventano pericolosi solo se superano concentrazioni limite predefinite
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CAPITOLI DELL’ELENCO 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 07 Rifiuti dei processi chimici organici 09 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa 09 Rifiuti dell'industria fotografica 10 Rifiuti provenienti da processi termici 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
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Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12) Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08) Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico) Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata I rifiuti univocamente pericolosi (senza voce speculare) sono stati evidenziati con codice, asterisco e scritta in rosso. I rifiuti pericolosi con voce speculare sono stati evidenziati con codice in rosso, ma asterisco e scritta in nero. I rifiuti non pericolosi sono stati riportati in caratteri normali.
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ALLEGATI Allegato A (previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a)
Categorie di rifiuti Allegato B (previsto dall'articolo 5, comma 6) Operazioni di smaltimento Allegato C (previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera h) Operazioni di recupero Allegato D (previsto dall'articolo 7, comma 4) Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi
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ALLEGATI Allegato E (previsto dall'articolo 37, comma 1)
Obiettivi di recupero e di riciclaggio Allegato F (previsto dall'articolo 43, comma 3) Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi Allegato G Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all'attività che li ha prodotti Allegato H Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G.2 quando tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato I Allegato I Caratteristiche di pericolo per i rifiuti
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RIFIUTI PERICOLOSI Ai sensi dell’art.7 comma 4 sono pericolosi:
Rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'Allegato D sulla base degli allegati G, H, I del Dlgs 22/97. Se il codice è evidenziato in rosso e l’asterisco in rosso i rifiuti sono sempre pericolosi indifferentemente dalla sostanze contenute. Se il codice è evidenziato in rosso e l’asterisco in nero, i rifituti sono pericolosi se le concentrazioni sono tali da conferire al rifiuto stesso una o più delle 14 caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato III alla Direttiva 91/689/CE sui rifiuti pericolosi
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Voci "specchio" Si hanno quando lo stesso rifiuto viene indicato nel CER sia come pericoloso (mediante apposizione di asterisco) sia come non pericoloso. Il criterio delle CL si applica solo ai rifiuti indicati nelle voci "specchio". In questi casi, il rifiuto è pericoloso solo se le sostanze raggiungono concentrazioni (% rispetto al peso) tali da conferire ad esso una o più delle 14 caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla dir. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi (si veda box successivo)
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Caratteristiche di pericolo A)
H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - H 10 - H11 (le voci "specchio" sono previste solo per queste caratteristiche di pericolo): Si applicano le CL di sostanze pericolose riportate all’articolo 2, decisione 2000/532/CE (come modificato dalla decisione 2001/118/CE) (1). Si ripete che tale criterio di identificazione si applica solo ai rifiuti indicati nelle voci "specchio". Si procede così: Individuare la/e sostanza/e classificata/e pericolosa/e in base alle frasi di rischio (R) delle singole sostanze presenti nel rifiuto ed indicate nella direttiva 67/548/CEE; Individuare la relativa classificazione di pericolosità; Sommare tra loro le CL in % rispetto al peso delle sostanze appartenenti alla stessa categoria di pericolo; Verificare se ciascuna delle sostanze appartenenti alla stessa categoria di pericolo raggiunga le relative soglie indicate all’articolo 2 della decisione 2000/532/CE (1). Solo in questo caso il rifiuto è pericoloso. Tale indagine e tale conclusione valgono solo se il rifiuto è classificato in una voce "specchio". Diversamente, la pericolosità deriva solo dall’origine (2). (si veda box successivo)
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Caratteristiche di pericolo B)
H1 - H2 - H9 - H12 - H13 - H14 Non è prevista alcuna innovazione rispetto al passato; pertanto, si prescinde dalle indagini analitiche e i rifiuti che le presentano sono pericolosi a prescindere dai valori delle CL. In pratica, vige solo il criterio dell’origine Casi Eccezionali L’articolo 3 della decisione 2000/532/CE, dispone che un rifiuto pericoloso dell’elenco, in casi eccezionali, può essere considerato non pericoloso anche se non riportato nella decisione 2001/118/CE; cioè lo Stato membro può decidere, in casi eccezionali, che un rifiuto classificato "pericoloso" non presenta nessuna caratteristica di pericolo o che, viceversa, un rifiuto classificato "non pericoloso" presenta caratteristiche di pericolo. Tale eventualità è riferita a casi specifici, ben individuati ed opportunamente documentati. In particolare, nell’ipotesi di rifiuto classificato "pericoloso" nell’elenco e che il detentore ritenga non presenti nessuna caratteristica di pericolo, è tale detentore che ha l’onere di fornire, per lo specifico rifiuto, l’opportuna documentazione che attesti l’assenza delle citate caratteristiche di pericolo.
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LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO
punto di infiammabilità < o = 55 °C, una o più sostanze classificate[**] come molto tossiche in concentrazione totale > o = 0,1%, una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > o = 3%, una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%, una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%, una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > o = 5%, una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%, una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale > o = 20%,
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LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO
una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%, una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%, una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%, una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%, una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 1 o 2) classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%, una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 3) classificata come R40 in concentrazione > o = 1%.
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CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’
COD CLASSIFIC. SPECIFICHE H3-A Facilmente infiammabile sostanze e preparati: liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose H3-B Infiammabile sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o > a 21°C e < o pari a 55°C;
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H4 Irritante H5 Nocivo H6 Tossico
COD CLASSIFIC. SPECIFICHE H4 Irritante sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria H5 Nocivo sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata H6 Tossico sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte
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H7 Cancerogeno H8 Corrosivo H10 Teratogeno H11 Mutageno
COD CLASSIFIC. SPECIFICHE H7 Cancerogeno sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza H8 Corrosivo sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva H10 Teratogeno sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza H11 Mutageno sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza
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Per le seguenti caratteristiche di pericolosità non vengono stabiliti limiti per poter classificare il rifiuto come pericoloso: COD CLASSIFIC. SPECIFICHE H1 Esplosivo sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene H2 Comburente sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica H3 Infettivo sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi
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COD CLASSIFIC. SPECIFICHE H12
Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate H14 Ecotossico sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente
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RIFIUTO SMALTIMENTO RIFIUTO art.6 lettera a RICICLAGGIO
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rifiuti stoccati entro
SMALTIMENTO RICICLAGGIO RIFIUTO SMALTIMENTO tramite ditta autorizzata ETICHETTATURA DEPOSITO TEMPORANEO art. 6 comma 1 lettera m FORMULARIO registrazione nel Registro c/s dei rifiuti stoccati entro una settimana dalla produzione Registrazione nel registro c/s dei rifiuti entro una settimana dallo smaltimento
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CER 2002 SCHEDA DEL RIFIUTO 130802 pericoloso 130802 altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione AREA DI PROVENIENZA: REPARTO OFFICINA MECCANICA QUANTITA’: 200 Kg CLASSI DI PERICOLOSITA’:
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RIFIUTO CER 130802 RIFIUTI NON PERICOLOSI asporto a due mesi oppure
ai 10mc, se non supera 10mc 1 volta all’anno Smaltimento tramite ditta autorizzata Formulario Registrazione entro una settimana nel registro carico/scarico rifiuti Registrazione nel registro c/s dei rifiuti smaltiti entro una settimana dallo smaltimento
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CER 2002 SCHEDA DEL RIFIUTO 160213 pericoloso Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002) 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO 1602 SCARTI PROVENIENTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 160213 apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci e
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RIFIUTO CER 160213 RIFIUTI NON PERICOLOSI asporto a due mesi oppure
ai 10mc, se non supera 10mc 1 volta all’anno Smaltimento tramite ditta autorizzata Formulario Registrazione entro una settimana nel registro carico/scarico rifiuti Registrazione nel registro c/s dei rifiuti smaltiti entro una settimana dallo smaltimento
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CER 2002 SCHEDA DEL RIFIUTO 170405 Non pericoloso Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002) 17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) 1704 METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE) 170405 ferro e acciaio
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Il rifiuto individuato dal codice 170405
Procedure semplificate di recupero Dm 5 febbraio 1998 (versione "CER 2002") Il rifiuto individuato dal codice può essere sottoposto alla seguente procedura semplificata di recupero: RECUPERO DI MATERIA (Allegato 1, suballegato 1 - "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi") 3.1 Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici.
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CER 17 04 05 RIFIUTO RIFIUTI NON PERICOLOSI asporto a tre mesi oppure
ai 20mc, se non supera 20mc 1 volta all’anno Smaltimento tramite ditta autorizzata Formulario Registrazione entro una settimana nel registro carico/scarico rifiuti Registrazione nel registro c/s dei rifiuti smaltiti entro una settimana dallo smaltimento
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CER 2002 SCHEDA DEL RIFIUTO 180106 pericoloso Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002) 18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO O VETERINARIO O DA ATTIVITA’ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO 1801 RIFIUTI DA REPARTI DI MATERNITA’ E RIFIUTI LEGATI A DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ESSERI UMANI 180106 Sostanze chimiche pericolose o contenenti prodotti pericolosi
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PROCEDURA DI CLASSIFICAZIONE-ETICHETTATURA
STOCCAGGIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI PERICOLOSI BIDONE omologato ONU per trasporto sostanze pericolose su strada RIFIUTO Elenco sostanze contenute 1 bottiglia solvente 1 bottiglia sgrassante 1 bottiglia prodotto chimico
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140603 140603 CER 2002 14 1706 altri solventi e miscele di solventi
SCHEDA DEL RIFIUTO 140603 pericoloso Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002) 14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (TRANNE LE VOCI 07 E 08) 1706 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCHIUMA – AEROSOL DI SCARTO 140603 altri solventi e miscele di solventi
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CER 14 06 03 RIFIUTO RIFIUTI PERICOLOSI asporto a due mesi oppure
ai 10mc, se non supera 10mc 1 volta all’anno Smaltimento tramite ditta autorizzata Formulario Registrazione entro una settimana nel registro carico/scarico rifiuti Registrazione nel registro c/s dei rifiuti smaltiti entro una settimana dallo smaltimento
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DIVIETO DI MISCELAZIONE DI SOSTANZE DIVERSE
RIFIUTO CER CER CER
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160601 160601 CER 2002 accumulatori al piombo SCHEDA DEL RIFIUTO
pericoloso 160601 accumulatori al piombo AREA DI PROVENIENZA: REPARTO ELETTRONICA QUANTITA’: 300 Kg CLASSI DI PERICOLOSITA’:
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RIFIUTO CER 160601 RIFIUTI NON PERICOLOSI asporto a due mesi oppure
ai 10mc, se non supera 10mc 1 volta all’anno Smaltimento Tramite COBAT Formulario Registrazione entro una settimana nel registro carico/scarico rifiuti Registrazione nel registro c/s dei rifiuti smaltiti entro una settimana dallo smaltimento
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Essere depositati per tipi omogenei
DEPOSITO TEMPORANEO Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti non va autorizzato (ex deposito provvisorio) va però condotto in conformità all’art.6 comma 1 lettera m . Non devono stoccare sostanze contenenti policlorodibenzene,furanifenoli>2,5 ppm;PCB e PCT>25ppm Essere depositati per tipi omogenei
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ELENCO DI ALCUNI RIFIUTI GENERATI DA ATTIVITA’ DI
OFFICINA MECCANICA E LABORATORI DI ELETTRONICA CER * Classif. Pericoloso (altre emulsioni) (acqua emulsionata per torni ecc..) CER Classif. Non Pericoloso (imballaggi in plastica) CER * Classif. Pericoloso (altri solventi e miscele di solventi) CER Classif. Non Pericoloso (toner per stampa esauriti) CER * Classif. Pericoloso (calcolatori ed apparecchiature fuori uso) CER * Classif. Pericoloso (altri oli per motori,ingranaggi e lubrificazione) CER * Classif. Pericoloso (sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio) CER * Classif. Pericoloso (Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose) In base alle differenti tipologie di recupero previste dal al Dm (soggetti a procedure semplificate) e relative operazioni previste dall’allegato C del Dlgs.22/97, alcuni di questi rifiuti : CER Classif. Non Pericoloso (ferro e acciaio) R4-R13 CER Classif. Non Pericoloso (cavi, diversi da quelli di cui alla voce ) R3-R4-R13
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Decreto recante criteri per l'assimilazione
dei rifiuti speciali agli urbani Regolamento di determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (art. 18, comma 2, lettera d) D.Lgs 22/97) I rifiuti assimilati agli urbani all'articolo 21, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 I rifiuti speciali non pericolosi possono essere assimilati ai rifiuti urbani qualora siano compresi nell'allegato 1 ed a condizione che provengano da: attività di cui all'art. 7, comma 3, lettere a), d), e), f) e, limitatamente alle attività di recupero dei rifiuti solidi urbani, g), del D.Lgs 22/97 uffici amministrativi e tecnici, locali accessori, mense interne di insediamenti produttivi, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono i rifiuti di cui all'art. 7 comma 3, lett. c) del D.Lgs 22/97
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ALLEGATO I Rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa
Toner per stampa esaurito comprese le cartucce Rifiuti dell'industria fotografica Carta e pellicole per fotografie contenenti argento e suoi composti Carta e pellicole per fotografie non contenenti argento o suoi composti
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Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
Vetro di scarto Materiali di scarto a base di vetro Imballaggi (*) Carta e cartone Imballaggi in plastica Imballaggi in legno Imballaggi in metallo Imballaggi compositi Imballaggi in più materiali (*) Non possono essere assimilati ai rifiuti urbani di imballaggio contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze in concentrazione tale da farli classificare come pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE
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Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi
Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, ad esclusione di quelli contaminati da sostanze pericolose Batterie ed accumulatori Pile alcaline
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Raccolta differenziata 20 01 01. Carta e cartone 20 01 02
Raccolta differenziata Carta e cartone Vetro Plastica (piccole dimensioni) Altri tipi di plastica Metallo (piccole dimensioni, es. lattine) Altri tipi di metallo Legno Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti) Oli e grassi Abiti Prodotti tessili Detergenti ad esclusione di quelli contenenti sostanze pericolose Medicinali ad eccezione dei medicinali citotossici Aerosol Apparecchiature elettroniche (schede elettroniche) Rifiuti di mercati
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REGISTRO CARICO-SCARICO
Con D.M n° 148 il Ministero dell'Ambiente ha approvato i nuovi modelli di registro Carico/Scarico che va vidimato dall’ufficio del registro. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione Il produttore di rifiuti potrà preferire per una delle seguenti soluzioni per la tenuta dei registri: o presso la propria sede produttiva; o presso le associazioni di categoria (fino a 1 t/anno per Rifiuti Pericolosi - 5 t/anno per i Rifiuti Non Pericolosi) Il Registro di carico scarico, deve essere tenuto ed annotato anche per gli oli minerali usati. Per quanto riguarda gli oli usati prodotti in quantità superiore ai 300 kg/anno, c'è l'obbligo di tenere ed aggiornare lo specifico registro degli oli usati.
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FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE
Con D.M. 145\1998 art. 4 comma 1 il Ministero dell'Ambiente ha approvato il modello del formulario di identificazione che va vidimato dalla Camera di Commercio o tramite ufficio notarile, e va annotato sul registro Iva-acquisti della ditta. Il trasporto dei rifiuti deve avvenire compilando il "Formulario di identificazione". Può essere emesso da uno di questi soggetti: PRODUTTORE DETENTORE TRASPORTATORE
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INCROCIO TRA FORMULARIO E REGISTRO
4 COPIE formulario di identificazione serie e N. S/12 N. Registro 21 Produttore ROSSI Trasportatore VERDI destinatario formulario di identificazione serie e N. S/12 N. Registro 21 Produttore ROSSI Trasportatore VERDI destinatario formulario di identificazione serie e N. S/12 N. Registro 21 Produttore ROSSI Trasportatore VERDI destinatario formulario di identificazione serie e N.s/12 N. Registro 21 Produttore ROSSI Trasportatore VERDI destinatario
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PRODUTTORE DETENTORE DESTINA-TARIO
formulario di identificazione serie e N.s/12 N. Registro 21 Produttore ROSSI Trasportatore VERDI destinatario copia n.1 Registro di carico scarico scarico X carico operazione N.21 formulario N. s/12 PRODUTTORE DETENTORE da registrare entro una settimana dallo scarico DESTINA-TARIO formulario di identificazione serie e N.s/12 N. Registro 73 Produttore ROSSI Trasportatore VERDI destinatario copia n.2 formulario di identificazione serie e N.s/12 N. Registro 73 Produttore ROSSI Trasportatore VERDI destinatario copia n.4 Registro di carico scarico scarico carico X operazione N.73 formulario N. s/12 da registrare entro 24 ore dalla presa di carico
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Registro di carico scarico scarico carico operazione N.59
da registrare entro una settimana dal trasporto formulario di identificazione serie e N.s/12 N. Registro 59 Produttore ROSSI Trasportatore VERDI destinatario copia n.3 Registro di carico scarico scarico carico operazione N.59 formulario N. s/12 TRASPOR-TATORE
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DENUNCIA ANNUALE M.U.D. L'obbligo della "comunicazione ambientale" è stato introdotto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 ed ha scadenza annuale. Il termine ultimo per la presentazione del MUD alle Camere di Commercio è stabilito al 30 aprile di ogni anno, a meno che non intervengano modifiche nel modello da compilare
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RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
Assicurarsi che il raccoglitore/trasportatore sia iscritto all’albo Gestori. Ricevimento da parte del trasportatore della quarta copia del formulario di identificazione datata e firmata in arrivo dal destinatario art.10 comma3,entro 3 mesi data smaltimento PRODUTTORE/ DETENTORE Mancata Compilazione del formulario di identificazione in 4 copie (DM 145/98) Tenuta registri di carico/scarico (DM 148/98) e conservazione per 5 anni (solo per i rifiuti da lavorazioni industriali e artigiane) Non se impresa artigiana con più di tre dipendenti art.12 comma 1 Sanzione amministrativa da 1549,37 a 9296,22 Euro (1) Sanzione amministrativa da 2582,28 a 15493,70 Euro
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Presentazione MUD entro il 30 aprile (solo per i rifiuti da lavorazioni industriali ed artigiane. No se impresa artigiana con più di tre dipendenti. No per i rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta art.11 comma 3) Sanzione amministrativa da 2 582,28 a ,70 Euro da 25,82 a 154,94 euro per presentazione entro il 29 giugno L’autosmaltimento presso il luogo di produzione e soggetto alla comunicazione alla Provincia (no per le discariche) Nota 1: Per incompletezze o inesattezze formali che consentano la ricostruzione di tutte le informazioni: sanzione amministrativa pecuniaria da 258,23 a 1549,37 Euro
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RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
Assicurarsi che il raccoglitore/trasportatore sia iscritto all’albo Gestori. Ricevimento da parte del trasportatore della quarta copia del formulario di identificazione datata e firmata in arrivo dal destinatario art.10 comma3,entro 3 mesi data smaltimento PRODUTTORE/ DETENTORE Mancata Compilazione del formulario di identificazione in 4 copie (DM 145/98) Tenuta registri di carico/scarico (DM 148/98) e conservazione per 5 anni (solo per i rifiuti da lavorazioni industriali e artigiane) Non se impresa artigiana con più di tre dipendenti art.12 comma 1 Sanzione amministrativa da 1549,37 a 9296,22 Euro (3) Sanzione amministrativa da 2582,28 a 15493,70 Euro (1,2)
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Presentazione MUD entro il 30 aprile (No per i rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta. No imprenditori agricoli con volume di affari inferiore a 7746,85 euro/anno art.11 comma 3) Sanzione amministrativa da 2 582,28 a ,70 Euro da 25,82 a 154,94 euro per presentazione entro il 29 giugno (2) L’autosmaltimento NON è consentito Nota 1: sanzione amministrativa accessoria: sospensione del responsabile dell’infrazione e dell’amministratore da 1 mese a 1 anno Nota 2: Per incompletezze o inesattezze formali che consentano la ricostruzione di tutte le informazioni: sanzione amministrativa pecuniaria da 258,23 a 1549,37 Euro Nota 3: Formulario recante dati inesatti: sanzione amministrativa da 1549,37 a 9296,22 Euro (si aggiunge l’arresto fino a 2 anni) predisposizione ed utilizzo di certificato di analisi falso o scaduto : arresto fino a 2 anni
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In base alla seconda direttiva, la 2002/96/CE, entro l'agosto del 2004 gli Stati membri dovranno adottare tutte le misure legislative necessarie per dare attuazione al nuovo meccanismo di raccolta, trattamento e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine vita. Gestione dei rifiuti derivanti dai seguenti apparecchi elettrici ed elettronici: grandi e piccoli elettrodomestici apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; apparecchiature di illuminazione; strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni); giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero; dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati) strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici
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A partire dal 1° luglio 2006, stabilisce la direttiva 2002/95/Ce,
non potranno più essere utilizzati piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (Pbb), etere di difenile polibromurato (Pbde) nella fabbricazione dei seguenti apparecchi elettrici ed elettronici: grandi e piccoli elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; apparecchiature di illuminazione; strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni); giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero; distributori automatici; lampade ad incandescenza e lampadari delle abitazioni Raccolta dei rifiuti. Il ritiro dei rifiuti provenienti da professionisti sarà a carico dei produttori delle apparecchiature.
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