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Acquisto cittadinanza italiana
COMPILAZIONE ON LINE DELLA DOMANDA DI CITTADINANZA
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La procedura di acquisto della Cittadinanza Italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n.91 la cui applicazione è regolamentata dal DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e dal DPR 18 aprile 1994, n. 362. Il procedimento può essere attivato secondo le seguenti: Per matrimonio con cittadino italiano (Art. 5) Per residenza (Art. 9)
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PER MATRIMONIO REQUISITI
IN ITALIA mesi (2 anni) di residenza legale (permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica) dopo il matrimonio ALL’ESTERO mesi (3 anni) di residenza legale (permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica) dopo il matrimonio Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi Validità del matrimonio e permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto Assenza di sentenze di condanna per reati la cui pena edittale preveda almeno 3 anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici Assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica Italiana
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PER MATRIMONIO DOCUMENTAZIONE
Estratto in originale dell'atto di nascita completo di tutte le generalità Certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza Titolo di soggiorno Ricevuta di versamento del contributo di € 200,00, da effettuarsi su conto corrente postale n intestato al Ministero dell'Interno- DLCI, causale Cittadinanza
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PER RESIDENZA REQUISITI
A cittadini extracomunitari - 10 anni di residenza legale in Italia Ai discendenti di cittadini italiani per nascita (sino al II°- nonni) e per i nati in Italia - 3 anni di residenza legale in Italia Agli adottati maggiorenni (da cittadini italiani), per gli apolidi e per i rifugiati politici e per i figli maggiorenni di genitori naturalizzati italiani - 5 anni di residenza legale in Italia Ai cittadini comunitari - 4 anni di residenza legale in Italia Ai cittadini che hanno prestato 5 anni di servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato Italiano All’apolide o rifugiato - 5 anni di residenza legale in Italia successivi al riconoscimento del relativo «status»
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PER RESIDENZA DOCUMENTAZIONE
Estratto in originale dell'atto di nascita completo di tutte le generalità con l'indicazione della paternità e maternità del richiedente, e relativa traduzione in lingua italiana Certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza e relative traduzioni in lingua italiana Titolo di soggiorno Sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale Copia dei modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi tre anni, inclusi quelli dei componenti del nucleo familiare, qualora il richiedente non raggiunga autonomamente il reddito minimo Ricevuta di versamento del contributo di € 200,00, da effettuarsi su conto corrente postale n intestato al Ministero dell'Interno-DLCI, causale Cittadinanza Per i casi specifici Documentazione relativa al servizio presentato alle dipendenze dello Stato Italiano Certificato di riconoscimento dello status di rifugiato politico o apolide N.B. Gli atti di cui ai punti 1 (tranne i casi di nascita in Italia) e 2, unitamente alle rispettive traduzioni in lingua italiana, dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica/consolare Italiana presente nello Stato di provenienza, ovvero mediante l'apposizione del timbro Apostille per gli Stati aderenti alla convenzione dell'AJA. I rifugiati politici che sono impossibilitati a produrre i medesimi certificati possono presentare un atto di notorietà in sostituzione di quello di nascita e una dichiarazione sostituzione del certificato penale. N.B Reddito personale (o familiare valutabile discrezionalmente dal Ministero dell'Interno) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, i cui limiti minimi per ciascun anno sono di: euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico, euro ,05 per i richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.
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ATTI E DOCUMENTI STRANIERI
Per atto straniero si intende l’atto redatto e compilato all’estero da autorità straniere, anche se in lingua italiana, che per poter essere usato in Italia richiede la legalizzazione o l’apostille. Non è “straniero”, sotto questo profilo, l’atto redatto da consolati o ambasciate italiane all’estero, anche se le parti sono straniere. Se redatto in lingua straniera, l’atto straniero deve essere anche accompagnato dalla sua “traduzione”. Più precisamente, infatti, l’obbligo di legalizzazione per l’atto straniero è attualmente previsto dall’art. 33 del T.U. 28 dicembre n. 445 (in materia di documentazione amministrativa). In base a questa norma, in sintesi, gli atti formati all’estero: Da autorità straniere: sono legalizzati dalle autorità diplomatiche o consolari italiane nello Stato di formazione del documento Dalle nostre rappresentanze diplomatiche o consolari: non devono essere legalizzati. I nostri consoli possono ricevere atti: tra italiani; tra italiani e stranieri; ovvero anche solo tra stranieri, se destinati all’uso in Italia.
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TRADUZIONE ATTI E DOCUMENTI STRANIERI
L’atto straniero, se redatto in lingua diversa dall’italiano, deve essere accompagnato da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero: Dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana Da un traduttore ufficiale (art. 33, D.P.R. n. 445/2000), presente nell’elenco dei traduttori ufficiali, disponibile presso la Cancelleria del Tribunale. Traduttore può anche essere il notaio italiano che conosce la lingua straniera
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LEGALIZZAZIONE La legalizzazione è un requisito essenziale affinché un atto straniero possa produrre in Italia i suoi effetti legali. Essa consiste solo nella attestazione ufficiale – resa dalla competente autorità consolare o diplomatica italiana all’estero – della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l’atto e l’autenticità della sua firma. Se l’atto è rilasciato da una autorità estera in Italia, deve essere legalizzato dal Prefetto nella cui circoscrizione si trova l’autorità estera stessa (fanno eccezione la Val d’Aosta, in cui è competente il Presidente della Regione, e le Province di Trento e Bolzano La mancanza di legalizzazione, quindi, comporta che l’atto (pur essendo valido ed efficace nel Paese di provenienza) non può produrre effetti in Italia e non può essere utilizzato da un notaio, per cui è competente il Commissario di Governo). La legalizzazione non è necessaria quando il Paese da cui proviene l’atto straniero ha aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sull’Apostille ovvero ad una convenzione internazionale, bi- o pluri-laterale che la esclude che la esclude. La Convenzione di Bruxelles del 1987, relativa alla esenzione dall’Apostille nei rapporti tra i Paesi dell’Unione Europea, non è ancora stata ratificata da tutti i Paesi dell’Unione, ed è quindi in vigore solo tra alcuni di questi (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda ed Italia).
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APOSTILLE E' una forma semplificata – ma assolutamente rigida - di legalizzazione, nel senso che essa deve corrispondere esattamente al modello depositato in allegato alla Convenzione dell'Aja 5 ottobre 1961 che la prevede. E’ in vigore tra i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 e sostituisce, solo tra essi, la legalizzazione. Come la legalizzazione, anche l’Apostille è indispensabile affinché l’atto straniero possa avere effetto in Italia. Come la legalizzazione, l’Apostille consiste nella attestazione della qualifica legale del pubblico ufficiale (o funzionario) che ha sottoscritto l’atto, e l’autenticità del suo sigillo o timbro. La “Apostille” non è necessaria quando il Paese da cui proviene l’atto straniero ha aderito ad una convenzione internazionale, bi- o pluri-laterale che la esclude. "L'Apostille" si applica solo ai documenti prodotti all'estero nei paesi aderenti alla suddetta Convenzione, mentre per i documenti eventualmente rilasciati in Italia dall'autorità consolare degli stessi Paesi è necessario procedere alla legalizzazione presso la Prefettura. La Svezia rappresenta un'eccezione: i documenti rilasciati in tale paese devono essere legalizzati, mentre quelli rilasciati dall'autorità consolare svedese in Italia non necessitano di alcuna formalità.
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CASI DI ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE Convenzione di Londra 7 giugno 1968
In base alla Convenzione di Londra 7 giugno 1968, sono esenti da legalizzazione gli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari dei seguenti Paesi: Austria Macedonia Belgio Malta Cipro Norvegia Croazia Olanda (estesa a Antille Olandesi e Aruba) Danimarca Polonia Estonia Portogallo Finlandia Repubblica Ceca Francia Repubblica di San Marino Germania Repubblica Moldova Gran Bretagna (estesa a Isola di Man) Slovacchia Grecia Slovenia Italia Spagna Svezia
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CASI DI ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961
Sono esenti da legalizzazione a condizione che rechino l'Apostille gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961: Andorra Dominica Israele Riunione Anguilla Ecuador, Jersey Repubblica di Corea Antartico Britannico El Salvador Le Nuove Ebridi Romania Antigua e Barbuda Estonia Liberia Russia Antille Olandesi Falkland Lituania Saint Christopher e Nevis Argentina Fiji Macao Santa Lucia Armenia Georgia Malawi Sant’Elena Aruba Giappone Malta Serbia-Montenegro Australia Gibilterra Man Seychelles Bahamas Grenada Mauritius Suriname Barbados Guadalupe Mayotte Martinica Svezia Belize Guernsey Messico Swaziland Bermude Hong Kong Miquelon Stati Uniti d'America Bielorussia Isole Chayman Moldova Sud Africa Bosnia-Erzegovina Isole Gilbert e Ellice Montserrat Tonga Botswana Isole Marshall Namibia Trinidad e Tobago Brunei Isole Normanne Niue Ucraina Bulgaria Isole Salomone Britanniche Nuova Zelanda Caimane Isole Turcks e Caicos Panama Vanuatu Cipro Isole Vergini Britanniche Polinesia Francese Venezuela Colombia Isole Wallis e Futura Principato di Monaco Vergini Britanniche
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GUIDA PRESENTAZIONE CERTIFICATI ESTERI
Per aprire la GUIDA alla presentazione dei certificati esteri e tabella delle procedure per il loro riconoscimento clicca QUI
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COMPILAZIONE ON LINE DOMANDA DI CITTADINANZA
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Vai su «clicca qui» e non su « effettua registrazione»
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Passo 1 Registrazione al portale
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Passo 2 Controllare la mail fornita e cliccare il link di «Conferma Registrazione» presente nella mail ricevuta a seguito della registrazione
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Passo 3 Loggarsi al sito e poi su cittadinanza nel tab a sinistra
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Passo 4 Dopo aver cliccato sulla sezione “Cittadinanza” verranno visualizzati 4 link. Il Richiedente dovrà cliccare su «Gestione domanda» e poi scegliere il modello da compilare adatto alle sue esigenze. Caso a) per le procedure on line- si può visualizzare lo stato della pratica solo dopo che la prefettura ha fornito il K10/K10C Caso b) per la presentazione cartacea- si può visualizzare lo stato della pratica dopo che è stato fatto «il primo accesso alla domanda» Solo per la presentazione cartacea- occorre inserire il K10/K10C, la data di presentazione dell’istanza e la prefettura di presentazione
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DOMANDA ON LINE PER MATRIMONIO
Dati del Richiedente: inserire i dati riguardanti il richiedente nelle sezioni. Sezione 2 – I campi in rosso sono obbligatori I campi Provincia di nascita e Città di nascita sono obbligatori solo se il Richiedente è nato in Italia
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Sezione 3 – I campi in rosso sono obbligatori
In questa sezione vanno inseriti i dati relativi alla residenza attuale e nel campo a decorrere dal va inserita la data di inizio residenza che risulta dal certificato di residenza rilasciato dal comune
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Sezione 4 – I campi in rosso sono obbligatori
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Sezione 5 – I campi in rosso sono obbligatori
Se il richiedente è in possesso di Permesso di soggiorno nel campo Data di rilascio inserire la data del primo rilascio
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Sezione 6 – I campi in rosso sono obbligatori
Nel campo “Coniugato con cittadino italiano in data” inserire la data del matrimonio
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Dati del Coniuge: inserire i dati riguardanti il coniuge del richiedente nella seguente sezione
Sezione 7 – I campi in rosso sono obbligatori
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Dati Paternità e Maternità del Richiedente : inserire i dati riguardanti i genitori del richiedente nella seguente sezione Sezione 8 – I campi in rosso sono obbligatori
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Indirizzi all'estero a partire dall'età di 14 anni del richiedente: inserire i dati riguardanti il richiedente nelle seguente sezione Sezione 9 – I campi in rosso sono obbligatori In questa sezione devono essere inserite le residenze che il richiedente ha avuto nel paese di origine e/o in qualsiasi altro paese ad esclusione dell’Italia. Cliccare sul check per inserire ulteriori residenze.
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Movimenti migratori da e per l'Italia del richiedente: inserire i dati riguardanti il richiedente nella seguente sezione Sezione 10 – I campi in rosso sono obbligatori Nel caso in cui il richiedente sia entrato in Italia e non sia più uscito inserire nel campo Ultimo rientro in Italia in data la stessa data del Primo ingresso. Cliccare sul check per inserire movimenti migratori.
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Dati residenza del richiedente – Dichiarazione A :
Sezione 11 – Cliccare il check per inserire le residenze Inserire le residenza in Italia precedenti a quella attuale inserita nella Sezione 3. Le date devono essere prese dal certificato storico di residenza rilasciato dai comuni.
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Nucleo familiare del richiedente – Dichiarazione B
Sezione 12 - Spuntare il check per inserire i familiari Devono essere inseriti i familiari conviventi con il richiedente e presenti nello stato di famiglia
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Cittadinanza coniuge del richiedente – Dichiarazione C
Sezione 13 – I campi in rosso sono obbligatori Se il coniuge non è cittadino italiano dalla nascita selezionare NO e inserire la data dalla quale è cittadino italiano e da quale evento deriva il possesso della cittadinanza italiana
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Posizione Giudiziaria del richiedente
Sezione 14 – Spuntare le apposite check
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Estremi pagamento effettuato dal richiedente
Sezione 15 – I campi in rosso sono obbligatori
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Upload documenti del richiedente
Sezione 16 – I documenti sono obbligatori Prima di allegare i documenti salvare la domanda tramite il pulsante Salva. Le pagine che compongono gli originali dei documenti da allegare non devono essere disgiunte, devono essere visibili in tutte le loro parti compresi i bolli di congiunzione, i sigilli, le firme, i timbri di legalizzazione e le apostille aggiunte.
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In seguito al caricamento/upload dei documenti verrà visualizzato il seguente messaggio se l’operazione è andata a buon fine.
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Dichiarazione del richiedente
Sezione 17 – Spuntare obbligatoriamente le check
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Le possibili operazioni sul modello sono:
Controlla Domanda consente di controllare la corretta compilazione delle sezioni Anteprima restituisce l’anteprima del riepilogo dei dati inseriti Esci dalla domanda consente di ritornare ai link dei modelli utili per la richiesta della cittadinanza Salva consente di memorizzare i dati inseriti Invia consente di inviare la domanda, se correttamente compilata Attenzione! In seguito all’invio la domanda non sarà più modificabile. In seguito all’invio della domanda sarà possibile effettuare il download di: Ricevuta di Invio Riepilogo della domanda Download Ricevuta di invio : Sarà possibile effettuare il download della ricevuta della domanda solo dopo l’invio della stessa: Cliccare la seguente icona: presente nella pagina “Richiesta modulo informatico” Download Riepilogo della Domanda : Sarà possibile effettuare il download del riepilogo della domanda solo dopo l’invio della stessa: Cliccare la seguente icona : presente nella pagina ”Richiesta modulo informatico”:
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