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ASSEGNI DI RICERCA FSE DGR n del 07/08/2012

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Presentazione sul tema: "ASSEGNI DI RICERCA FSE DGR n del 07/08/2012"— Transcript della presentazione:

1 ASSEGNI DI RICERCA FSE DGR n. 1686 del 07/08/2012
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA Direzione Didattica e Servizi agli Studenti U.O. Processi e Standard Carriere Studenti Servizio FSE ASSEGNI DI RICERCA FSE DGR n del 07/08/2012 Riferimenti Dott. ssa Roberta Bissa Responsabile U.O. Processi e Standard Carriere Studenti – Servizio Progetti FSE Dott.ssa Moira Scarsi U.O. Processi e Standard Carriere Studenti – Servizio Progetti FSE Tel. 045/ Fax 045/

2 OBIETTIVI DELL’AZIONE
L’azione punta al raggiungimento di due macro obiettivi prioritari: 1° MACRO OBIETTIVO Destinatari: potenziamento del capitale umano 2° MACRO OBIETTIVO Sistema produttivo e sistema della ricerca: sviluppo e innovazione del sistema socio- economico locale potenziamento del dialogo tra sistemi

3 Ne discendono obiettivi più specifici
a) sul versante dei destinatari: b) di sistema: • Proporre e sostenere opportunità di specializzazione finalizzate all’occupabilità e alla crescita professionale di laureati impegnati in attività di studio e di ricerca in contesti particolarmente innovativi e ad elevato livello tecnologico. • Valorizzare i talenti. • Promuovere e intensificare la presenza e la partecipazione femminile. • Diffondere innovazione e sviluppo nel territorio regionale. • Rafforzare il dialogo tra Università/Centri di Ricerca e Imprese attraverso la creazione di ampie reti di Partenariato. • Agevolare il sistema delle imprese nel reperire sul mercato regionale risorse umane qualificate nei processi di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico. Supportare le imprese nel far leva sull’aumento del valore incentivando, attraverso la ricerca, la flessibilità, l’originalità, la qualità, la cura del dettaglio, la creatività, per consolidare la loro permanenza nel mercato.

4 DESTINATARI Gli assegni di ricerca FSE:
non possono essere conferiti a coloro che siano iscritti, per tutto il periodo di durata del percorso di ricerca (12 mesi) sia in Italia che all’estero a: corsi di laurea triennale; corsi di laurea specialistica/magistrale; dottorato di ricerca; master universitario; non possono essere cumulati con altre borse o indennità di studio a qualsiasi titolo conferite né a finanziamenti pubblici e/o privati ottenuti per la realizzazione del progetto di ricerca. Il «cumulo» è vietato in tutti i casi in cui si verifichino sovrapposizioni temporali di qualunque tipo (giorni o mesi). Negli assegni di ricerca FSE: per l’intera durata del progetto il Destinatario deve conservare lo stato di disoccupazione. Qualora, durante lo svolgimento della ricerca, il Destinatario dovesse perdere il requisito della disoccupazione, o comunque dovesse incorrere nelle condizioni di incompatibilità di cui al presente paragrafo o di quelle previste dalla L. 240/2010, non potrà continuare nel percorso previsto e il Beneficiario ne sancirà la decadenza dai benefici dell’assegno.

5 Stato di disoccupazione1
In base al Decreto legislativo n. 297/2002 lo stato di disoccupazione è la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti. Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno in cui si rende la dichiarazione di immediata disponibilità (D.I.D.). La condizione di disoccupato deve essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato.

6 Stato di disoccupazione2
Si perde1 lo stato di disoccupazione in caso di: mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell’ambito delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 del D. Lgs. 181/2000 (attività di formazione-aggiornamento-orientamento); rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della L. 24/06/1997 n. 196, nell’ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni; mancata esecuzione delle azioni concordate nel piano di azione individuale e sottoscritte nel patto di servizio senza giustificato motivo; mancata adesione ad una proposta finalizzata all’inserimento lavorativo; assenza ingiustificata alla prova selettiva o mancata presa di servizio presso un’amministrazione pubblica; 1 Le indicazioni qui riportate comprendono la vecchia normativa ancora in vigore, integrata con le disposizioni fissate dalla Riforma Fornero in materia di lavoro (Legge 28 giugno 2012, n. 92), alcune delle quali derogate dalle Regioni fino al 30/06/2013 come stabilito nelle «Linee guida per una regolamentazione unitaria tra le Regioni e le province Autonome per l’attuazione dell’articolo 4, comma 33, lettera c) della Legge 28 giugno 2012, n. 92» secondo quanto emanato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 12/146/CR11/C9.

7 Stato di disoccupazione2
Fino al 30 giugno 2013: accettazione di un'offerta di lavoro a tempo indeterminato; accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo –interinale - di durata superiore a otto mesi, o superiore a quattro mesi se si tratta di giovani (intendendo coloro che possiedono un’età compresa tra i 18 anni e i 25 anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a 29 anni compiuti); reddito annuale lordo superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, ovvero superiore ad Euro 8.000,00 se lavoratore dipendente o Euro 4.800,00 se lavoratore autonomo. Dal 1 luglio 2013: instaurazione o svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato di qualunque tipo, superiore a sei mesi a tempo pieno o parziale; instaurazione di un’attività di lavoro autonomo anche parasubordinato o la stipula di un contratto di associazione in partecipazione o la costituzione di un’impresa ; Nessuna franchigia di reddito: l’accettazione di un contratto di lavoro subordinato superiore ai sei mesi oppure di un contratto di lavoro autonomo o assimilato – per qualunque durata – a decorrere dal 1 luglio 2013 comportano la decadenza automatica dallo stato di disoccupato1. 1 Dato il momento di transizione non si esclude la possibilità che la normativa in oggetto subisca ulteriori variazioni prima della sua definitiva applicazione. Si invitano pertanto gli interessati a rivolgersi ai competenti centri per l’impiego.

8 AVVIO DEI PROGETTI Per l’autorizzazione all’avvio dell’intervento/assegno FSE, gli uffici amministrativi devono predisporre prima della data prevista di inizio, la lettera di avvio compilata in tutte le sue parti e fatta sottoscrivere dal legale rappresentante (Rettore). La suddetta lettera viene consegnata presso l’ufficio regionale di riferimento non prima di aver proceduto ad avviare l’intervento sul gestionale regionale attraverso il caricamento delle seguenti informazioni: - avvio dell’intervento; - data di inizio e data di conclusione prevista; - elenco e caratteristiche dei destinatari delle attività (assegnista); - elenco e caratteristiche degli operatori coinvolti.

9 VIAGGI STUDIO1 Nell’ambito del percorso potrebbe essere utile e coerente con l’attività di ricerca partecipare a seminari, congressi e/o lezioni, sviluppare approfondimenti presso altre Università, Centri di Ricerca, imprese, ecc…, visitare fiere ed esposizioni, in altre Regioni e/o all’estero. Tali attività rientrano nella casistica dei “viaggi di studio”. Da DGR: qualunque attività realizzata fuori Regione deve essere descritta dettagliatamente nel progetto presentato e approvato.

10 VIAGGI STUDIO2 Nel caso in cui il viaggio sia stato dettagliatamente descritto nel progetto, durante la gestione l’Ateneo ha soltanto l’obbligo di confermare alla Direzione Istruzione la realizzazione del viaggio di studio, comunicando contestualmente la data di partenza e la data di rientro dell’assegnista. Detta comunicazione dovrà essere effettuata alla Direzione Istruzione prima che il viaggio venga effettuato, pena la sua inammissibilità e quindi la decurtazione del finanziamento in proporzione alla durata dell’attività in altre Regioni o all’estero, prendendo quale unità di misura un mese. Qualora il progetto presentato non dovesse contemplare viaggi di studio e durante il percorso di ricerca si dovesse presentare la necessità di svolgere attività fuori Regione, oppure, per quanto previsti in progetto, i Referenti di Progetto ritenessero di variarne le caratteristiche, gli uffici amministrativi devono inoltrare richiesta motivata di variazione di progetto alla Direzione Istruzione almeno 10 giorni prima di realizzare o rendere operative le variazioni stesse. In tali eventualità la richiesta all’Ufficio Progetti FSE da parte del Referente di Progetto dovrà pervenire con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la variazione. Tali variazioni verranno autorizzate dalla Regione in via del tutto eccezionale e dopo opportuna valutazione di merito. Il Beneficiario non sarà tenuto a comunicare invece i percorsi effettuati dal Destinatario per recarsi presso la Sede del Beneficiario stesso, quella del Partner aziendale, né i viaggi effettuati all’interno del territorio regionale per attività di studio personale (studi e approfondimenti presso altre Università/Centri di Ricerca, convegni, seminari, fiere, biblioteche, ecc….); in definitiva tutti quei viaggi necessari al buon esito della ricerca. Delle menzionate attività e dei relativi viaggi, il beneficiario non dovrà pertanto chiedere alcuna autorizzazione, né inoltrare comunicazioni alla Direzione Istruzione, salvo l’obbligo di riassumerne i contenuti nei report consuntivi.

11 GESTIONE DI RITIRI E SOSTITUZIONI1
Nel caso l’Assegnista dovesse ritirarsi, l'assegno potrà essere conferito, per il tempo rimanente alla conclusione dell’intervento stesso, al primo degli esclusi risultati idonei in fase di selezione, in continuità con il progetto di ricerca già avviato. L’intero finanziamento accordato per il singolo intervento di ricerca sarà revocato qualora l’Assegnista dovesse ritirarsi prima di aver completato almeno 6 mesi di ricerca e l’Ateneo non dovesse procedere alla sostituzione, né attingendo alla graduatoria, né tramite un nuovo bando. Il finanziamento sarà altresì revocato qualora l’Ateneo non dovesse garantire la continuità progettuale necessaria ad evitare la dispersione delle risorse e non dovesse garantire il raggiungimento degli obiettivi dell’azione e della ricerca.

12 GESTIONE DI RITIRI E SOSTITUZIONI2
Qualora il ritiro dovesse avvenire dopo aver completato il sesto mese di svolgimento della ricerca e l’Ateneo non dovesse procedere alla sostituzione dell’Assegnista, ma la relazione allegata al rendiconto dovesse certificare il raggiungimento degli obiettivi specifici della ricerca, in fase di verifica rendicontale saranno riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti fino al momento del ritiro, operando una riparametrazione finanziaria proporzionale ai mesi di effettivo svolgimento dell’attività da parte dell’Assegnista. Qualora il ritiro dovesse avvenire prima del completamento dei 12 mesi effettivi di attività di ricerca, il Beneficiario non dovesse procedere alla sostituzione del Destinatario e nella relazione non dovesse certificare il raggiungimento degli obiettivi della ricerca o dovesse certificarne il mancato raggiungimento, in fase di verifica rendicontale sarà revocato l’intero finanziamento. N.B. In caso di sostituzione dell’assegnista, in coerenza con la Legge n. 240/2010, al nuovo destinatario dovrà essere attivato un assegno di ricerca della durata di un anno. La Regione Veneto garantirà la copertura finanziaria per il solo periodo relativo al completamento dei mesi rimasti scoperti per l’attività di ricerca FSE. Il periodo eccedente i 12 mesi dalla data di inizio del primo assegnista, dovrà essere coperto con fondi dell’Ateneo.

13 GESTIONE DELLE SOSPENSIONI1
Durante lo svolgimento del progetto di ricerca sarà possibile sospendere l’attività per maternità o per malattia dell’Assegnista, purché tale interruzione sia motivata e supportata da certificazione medica e non superi la durata massima di 12 mesi. Il certificato medico dovrà essere conservato agli atti degli uffici amministrativi. Nella circostanza, a seguito di richiesta scritta da parte dell’Ateneo, la Direzione Istruzione della Regione Veneto autorizzerà la proroga del termine per la conclusione del progetto, per una durata equivalente al periodo certificato di maternità o malattia. Durante il periodo di sospensione, l’erogazione dell’assegno sarà a sua volta sospesa e ripristinata appena riavviata l’attività. La ripresa del percorso di ricerca sarà preventivamente comunicata alla Direzione Istruzione, se necessario.

14 GESTIONE DELLE SOSPENSIONI2
In tutti gli altri casi in cui l’Ateneo ritenesse necessario sospendere l’attività di ricerca (per esempio nella gestione dei ritiri e delle sostituzioni degli assegnisti), gli uffici amministrativi devono inoltrare richiesta scritta e motivata alla Direzione Istruzione che potrà eventualmente rilasciare la relativa autorizzazione. Tali ultime sospensioni non potranno superare i 20 giorni lavorativi consecutivi nell’arco della durata effettiva della ricerca. Non costituisce sospensione infine, e conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza dell’Assegnista, non superiore a 20 giorni lavorativi anche non consecutivi, nell’arco della durata effettiva della ricerca (12 mesi). In tali circostanze non sarà necessario chiedere alcuna autorizzazione, né inoltrare alcuna comunicazione alla Direzione Istruzione.

15 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL’ATTIVITA’1
In riferimento al singolo progetto, è stato fornito in fase di avvio, alla Direzione Istruzione attraverso caricamento sul gestionale regionale, un piano operativo semestrale preventivo che evidenzia i luoghi in cui saranno svolte le attività ed esplicita con un livello di dettaglio più analitico rispetto al progetto presentato, gli obiettivi, le metodologie ed i risultati da conseguire nel semestre. Il piano suddetto è firmato sia dal destinatario che dal Referente Scientifico che lo accompagna ed assiste nell’attività di ricerca. In ogni caso, su richiesta della Regione Veneto, sarà cura dell’Ateneo, ed in particolare del Referente di Progetto e della Struttura cui afferisce, fornire in tempo reale ed in qualunque momento, l’indicazione circa il luogo di svolgimento delle attività e dunque di reperibilità dell’Assegnista. Un ulteriore report, firmato dagli stessi soggetti, dovrà essere caricato sul gestionale regionale a consuntivo, quindi al termine del semestre e dovrà riassumere le attività svolte, precisare luoghi e modalità di svolgimento delle attività, tratteggiare i risultati conseguiti. Il report consuntivo dovrà descrivere inoltre con particolare attenzione le attività realizzate al di fuori della sede dell’Ateneo e della/e azienda/e partner, preventivamente autorizzate.

16 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL’ATTIVITA’2
L’Ateneo, concluso il progetto, nella relazione allegata al rendiconto delle spese sostenute, dovrà certificare l’effettivo svolgimento dell’attività così come prevista in progetto, in un quadro di coerenza con le finalità dell’azione e con le prescrizioni operative della Direttiva. La relazione dovrà essere firmata dal Rettore o da un suo delegato. In nessun caso il soggetto delegato potrà essere lo stesso soggetto cofirmatario dei piani preventivi e dei report consuntivi. Nel sintetizzare le tappe dell’intero percorso, descrivere il contenuto operativo della ricerca e attestare i risultati conseguiti, la relazione dovrà anche dichiarare il valore aggiunto che il progetto ha indotto nelle imprese partner e le opportunità occupazionali che ha generato per il Destinatario. Inoltre, entro 5 giorni dalla conclusione di ogni singolo progetto, l’Ateneo dovrà inviare alla Direzione Istruzione, caricando nell’area «Materiali interni» del sistema gestionale il documento/i digitale/i, il RAPPORTO DI RICERCA DEFINITIVO di ogni progetto, che evidenzi in particolare i risultati raggiunti. IN CONCLUSIONE: nell’arco dei 12 mesi di attività di ricerca, dovranno essere redatti ed inviati alla Direzione Istruzione, 2 piani preventivi semestrali, 2 report consuntivi semestrali, 1 relazione finale e 1 rapporto di ricerca definitivo su supporto digitale.

17 Diffusione delle attivita’
Considerata l’importanza strategica dell’iniziativa, la Regione del Veneto intende effettuare un’azione di accompagnamento per garantire la necessaria diffusione e la capitalizzazione dei risultati. Nell’ambito del Piano di Comunicazione FSE, l’Amministrazione regionale intende promuovere eventi di diffusione sia durante che al termine dei percorsi di ricerca durante i quali i soggetti proponenti garantiranno il proprio contributo partecipando agli incontri organizzati e alle altre attività di monitoraggio qualitativo. Tra le diverse forme di diffusione, oltre gli eventi di tipo seminariale, la Regione Veneto prevede la creazione di un sito web, alimentato direttamente dall’Ateneo, dedicato alla raccolta di documenti e materiali di lavoro e dei rapporti parziali e definitivi delle ricerche realizzate. L’obiettivo di tale iniziativa è quello di favorire lo scambio di informazioni, socializzare gli ambiti di ricerca e diffondere i risultati tra gli stessi beneficiari, i ricercatori, le imprese.

18 CONTROLLO DEI COSTI Tutti i costi sostenuti all’interno dei progetti FSE devono essere giustificati da fatture o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, in regola con la normativa fiscale e contabile, debitamente registrati nella contabilità del destinatario e debitamente quietanzati. Relativamente alle indennità pagate agli assegnisti l’Ateneo deve presentare la stampa del cedolino paga. La quietanza, attestante il requisito di spesa effettivamente pagata, deve risultare da mandato di pagamento e bonifico bancario, ricevuta di c.c. postale, assegno circolare in copia corredato da estratto di conto bancario, assegno bancario corredato da estratto di conto corrente. La documentazione contabile va conservata in originale e tenuta a disposizione per 5 anni successivi all’ultimo pagamento.

19 A CARICO DELL’ASSEGNISTA
Cedolino assegnisti _________________________________Retribuzione mese di xxxxx 2012________________________________ Voce Descrizione Trattenute Competenze 09602 Assegno di ricerca art. 22 Legge 240/2010 xxxx,xx 00990 Ritenute previd. ed assist. xxx,xx Netto a pagare ________________________________________Dettaglio trattenute_________________________________________ Voce Descrizione Imponibile Aliquota Importo 01354 Rit. INPS L.335/95 art. 2 c.26 (GESTIONE SEPARATA) xxxx,xx 9,240 xxx,xx 02954 Rit. INPS L.335/95 art.2 c.26 c.e. (GESTIONE SEPARATA) 18,480 A CARICO DELL’ASSEGNISTA

20 GESTIONE DI EROGAZIONE DEGLI ACCONTI
La liquidazione delle anticipazioni e delle erogazioni intermedie avviene compatibilmente con le risorse di cassa disponibili. La gestione finanziaria dei progetti prevede l’erogazione di una prima anticipazione per un importo pari al 30% del contributo pubblico previsto in sede di approvazione del progetto e successive erogazioni legate all’avanzamento della spesa. La somma delle erogazioni sull’anticipazione e sulle richieste di rimborso potrà ammontare al massimo al 95% del contributo pubblico che verrà richiesto in sede di rendicontazione. L’importo non erogato sull’anticipazione e sulle richieste di rimborso verrà erogato a saldo successivamente all’approvazione del rendiconto.

21 PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO DI SPESA
Il rendiconto delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dalla conclusione. La presentazione dei documenti cartacei previsti deve avvenire esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero per consegna diretta alla competente Struttura, che ne rilascia ricevuta. Il ritardo nella presentazione del rendiconto, rispetto ai termini stabiliti, comporta l’applicazione, per ogni giorno di ritardo, di una penalità pari allo 0,1% di quanto complessivamente rendicontato dal beneficiario, al netto dell’eventuale quota di cofinanziamento privato. La presentazione del rendiconto dopo 150 giorni dal termine di conclusione del progetto, comporta la decadenza dal contributo concesso. Il rendiconto di spesa si compone di: - lettera di richiesta di saldo, completa di relazione conclusiva e prospetto comparativo tra preventivo e consuntivo; - elenco dei giustificativi riferiti ai costi effettivamente sostenuti nell’attuazione del progetto

22 VERIFICA DEL RENDICONTO (di Competenza degli Uffici Amministrativi)
La Regione, direttamente o a attraverso Società di revisione contabile appositamente incaricata, procede all’esame della documentazione di spesa relativa ai rendiconti di spesa presentati dall’Ateneo. L’Ateneo è informato, almeno 10 giorni prima, della data in cui la Regione procederà alla verifica della documentazione di spesa. L’Ateneo è quindi tenuto ad esibire al personale incaricato dalla Regione, tutta la documentazione di spesa in originale relativa al progetto per il quale è stato presentato il rendiconto. Il rifiuto di accesso o di esibizione comportano la revoca del finanziamento. PARAMETRAZIONE ECONOMICA I parametri approvati dalla Regione sono i seguenti: - un importo di € ,00, quale indennità/assegno lordo onnicomprensivo (comprensivo anche della quota INPS dovuta, sia essa a carico dell’Assegnista che dell’Ateneo) da imputare nella voce B.2.12 del piano dei costi.


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