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PubblicatoRomana Izzo Modificato 11 anni fa
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LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, BENI, SERVIZI E CAPITALI
art. 3 lett.c) TCE: La CE ha tra i suoi obiettivi la creazione di un “mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali”
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Libera circolazione delle persone
Nasce nel TCE come libertà strumentale alla circolazione dei lavoratori quali risorsa produttiva Estensione ad opera della giurisprudenza della CGCE agli aspiranti a un lavoro (caso Levin C-53/81) - Soltanto con il Trattato di Maastricht del 1991 con l’affermazione della cittadinanza comunitaria la libertà si emancipa in parte dalla funzione strumentale al mercato: “Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso” (art.18 TCE). - Trattato di Nizza del 2001 passaggio al voto a maggioranza qualificata in materia di libera circolazione delle persone
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Libera circolazione dei lavoratori
lavoratori subordinati: - nozione comunitaria di subordinazione (3 criteri concorrenti: a) prestazione di attività non marginale, b) in condizione di subordinazione, c) a fronte di retribuzione - caso Bernini 1992); - estensione al nucleo familiare (coniuge + ascendenti e discendenti a carico) B) lavoratori autonomi: b.1 - diritto di stabilimento b.2 - libera prestazione dei servizi
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Eliminazione visti e controlli alle frontiere
Accordo di Schengen del 1985 tra Francia, Germania e Belgio Trattato di Maastricht importazione dell’acquis di Schengen nel Trattato CE Trattato di Nizza passaggio al metodo comunitario; * Diritto di ingresso: - prescinde dal rapporto di lavoro - limite temporale 3 mesi Diritto di soggiorno: strumentale al rapporto di lavoro illimitato se il lavoratore è occupato - può essere limitato a non meno di 12 mesi nel caso in cui il lavoratore sia rimasto disoccupato per oltre mesi consecutivi nello Stato membro ospitante
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Principio di non discriminazione
Art.12 TCE (ex 6): … è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Art. 39 TCE (ex 48): La libera circolazione dei lavoratori … implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. Art. 43 TCE (ex 52) … le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. … La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società …
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Diritti dei lavoratori subordinati comunitari art. 39 TCE
rispondere a offerte di lavoro, (caso Bosman 1995) spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali.
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Diritto di soggiorno dopo aver perduto l’impiego (Reg. 1251/70)
Il lavoratore comunitario può rimanere liberamente sul territorio di un diverso Stato membro, dopo aver perduto un impiego a condizione che si risponda alternativamente ai seguenti requisiti: 1) raggiungimento età pensionabile dopo aver lavorato in quello Stato per 12 mesi e aver lì risieduto per 3 anni; 2) 2 anni di residenza in quello Stato; incapacità permanente di lavoro a seguito di infortunio o malattia professionale; 3) dopo 3 anni di impiego e residenza in quello Stato, si può mantenere la residenza se si lavoro in un diverso Stato, ma ritornando nello Stato di residenza ogni giorno o almeno una volta alla settimana; 4) aver sposato un cittadino/a di quello Stato o aver perduto la cittadinanza a causa del matrimonio con un lavoratore proveniente da altro Stato membro
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Diritto di soggiorno della famiglia del lavoratore
I membri della famiglia che risiedono con il lavoratore hanno gli stessi diritti, anche dopo la sua morte se il lavoratore aveva acquisito il diritto a rimanervi stabilmente: diritto di soggiorno diritto di lavorare diritto di frequentare la scuola pubblica e i corsi di formazione professionale pubblici * Si considerano membri della familgia del lavoratore: - coniuge - discendenti con meno di 21 anni o a carico - ascendenti a carico del lavoratore o del coniuge
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Diritto di soggiorno della famiglia del lavoratore
Se invece il lavoratore muore prima di aver acquisito il diritto a soggiornare nello Stato membro permanentemente, i membri della famiglia possono rimanervi a condizione che : a) Il lavoratore deceduto abbia risieduto continuativamente in quello Stato per almeno 2 anni; b) il lavoratore sia deceduto per infortunio sul lavoro o malattia professionale; c) Il coniuge sia stato un cittadino di quello Stato ma abbia perduto la cittadinanza a causa del matrimonio con il lavoratore deceduto
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Le discipline nazionali vietate
a) Discriminazioni dirette in base alla nazionalità; b) Discriminazioni indirette: sulla base di norme neutre ma che in concreto producono effetti discriminatori in base alla nazionalità (caso dei lettori universitari C-259/91). Reg del 1968: Divieto di diritti di preferenza nell’accesso; Divieto di requisiti aggiuntivi; Meccanismo di compensazione tra domanda e offerta di lavoro tra servizi per l’impiego. Reg del 1992: Abolizione di qualsiasi meccanismo di compensazione; Parità nelle condizioni di lavoro e nell’accesso ai servizi di formazione, nei vantaggi sociali e fiscali, nei diritti sindacali
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Limitazioni alla libera circolazione
Accesso alle pubbliche amministrazioni: - esercizio di pubblici poteri Motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza: - in relazione al caso singolo - non nei confronti degli stranieri residenti Motivi di sanità pubblica: - elenco delle patologie (Reg. 221/64) - sono escluse le ragioni di spesa sanitaria
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Diritti dei lavoratori autonomi comunitari – art.43 TCE
Diritto di stabilimento: sia a titolo principale che secondario comporta: - alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento per i propri cittadini - accesso alle attività non salariate e all’esercizio - costituzione e gestione di imprese e di società Parificazione dei titoli: - Art. 47 TCE (ex 57): Al fine di agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste, il Consiglio stabilisce direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli - in assenza di direttive la CGCE ha affermato il diritto del lavoratore alla valutazione sostanziale di equivalenza da parte dello Stato ospitante (caso Vlassopolou 1991)
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Diritti dei lavoratori autonomi comunitari – art.49 TCE
Libertà di prestazione di servizi: - prestazioni onerose non regolate dalla libera circolazione delle merci, capitali e persone - transfrontaliere - temporanee, cioè senza stabilimento nel diverso Stato - divieto di discriminazioni dirette (applicazione indistinta del trattamento normativo nazionale) - divieto di discriminazioni indirette valutate secondo i criteri della necessità e proporzionalità (Rush Portuguesa) - possibilità e ammissibilità della discriminazione inversa, a danno cioè dei cittadini dello Stato ospitante (salvo correttivi da parte dell’ordinamento nazionale in base al principio di parità di trattamento (ad es. art. 3 Cost.)
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