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PubblicatoAlbina Roberti Modificato 9 anni fa
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2 D.Lgs. 22/97 TITOLO I - Gestione dei rifiuti Capo I - Principi generali Capo II - Competenze Capo III - Piani di gestione dei rifiuti Capo IV - Autorizzazioni e iscrizioni Capo V - Procedure semplificate TITOLO II - Gestione degli imballaggi TITOLO III Gestione di particolari categorie di rifiuti TITOLO IV - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani TITOLO V - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali
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3 D.Lgs. 22/97 Art. 6 a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; Allegato A 1- Categorie di rifiuti (*) Q1 Residui di produzione o di consumo... Q2 - Q 15 omissis Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate … cioè tutto!
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4 D.Lgs. 22/97 Art. 6 b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti; c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene; d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura; e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee [....];
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5 D.Lgs. 22/97 Art. 6 g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B; e cioè D1 Deposito sul o nel suolo... D2 Trattamento in ambiente terrestre... D3 Iniezioni in profondità... D4 Lagunaggio... D5 Messa in discarica specialmente allestita... D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino D8 Trattamento biologico... D9 Trattamento fisicochimico... D10 Incenerimento a terra... D11 Incenerimento in mare... D12 Deposito permanente... D13 Raggruppamento preliminare... D14 Ricondizionamento preliminare... D15 Deposito preliminare...
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6 D.Lgs. 22/97 Art. 6 h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C; e cioè R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia R2 Rigenerazione/recupero di solventi R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi... R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da R1 a R10 R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a R1 a R11 R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a R1 a R12
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7 D.Lgs. 22/97 Art. 6 i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti; l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C;
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8 D.Lgs. 22/97 Art. 6 m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni seguenti: 1 i rifiuti depositati non devono contenere PCDBdiossine, PCDBfurani, PCDBfenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né PCB, PCT in quantità superiore a 25 ppm; 2 i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantita' in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo e' di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno...;
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9 D.Lgs. 22/97 Art. 6 (continua deposito temporaneo) 3 i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantita' in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo e' di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno...; 4 il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 5 devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
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10 D.Lgs. 22/97 Art. 6 n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area; o) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alla matrici ambientali circostanti; p) combustibile da rifiuti: … q) composto da rifiuti:...
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11 D.Lgs. 22/97 Art. 7 1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
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12 D.Lgs. 22/97 Art. 7 2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, c.2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
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13 D.Lgs. 22/97 Art. 7 3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. l-bis) il combustibile derivato da rifiuti [....]. 4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I.
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14 D.Lgs. 22/97 Art. 8 Sono esclusi dal campo di applicazione: gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, i rifiuti radioattivi; i rifiuti del settore estrattivo (minerali e cave); le carogne ed i rifiuti agricoli non pericolosi utilizzate nell'attività agricola; i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi; le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido; i materiali esplosivi in disuso; le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati...; i materiali vegetali non contaminati …; il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo.
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15 D.Lgs. 22/97 Art. 12 Obbligo di tenere un registro di carico e scarico: con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, conforme al modello ministeriale (D.M. 148/98) annotazione delle informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti da riportare nella comunicazione annuale al Catasto compilato dal produttore entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dal suo scarico tenuto presso l’impianto di produzione… conservato con i formulari relativi al trasporto per cinque anni messo a disposizione dell'autorità di controllo
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16 D.Lgs. 22/97 Art. 15 Trasporto dei rifiuti Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione (no se trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto pubblico ne' rifiuti fino a 30 kg o L/giorno trasportati dal produttore) contenente i dati del produttore, del trasportatore, del destinatario, del rifiuto trasportato e del percorso redatto in quattro esemplari conformi al D.M. 145/98, numerati e vidimati dall'ufficio del registro o dalle CCIAA. compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. conservato per cinque anni. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.
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17 Art. 18 - Competenze dello Stato funzioni di indirizzo e coordinamento… nonché di produrre norme tecniche attuative e disciplinare la gestione dei rifiuti Art. 19 - Competenze delle Regioni Funzioni pianificatorie (piani regionali di gestione dei rifiuti, piani per la bonifica di aree inquinate); di regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti progettuali (nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti); autorizzatorie (esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi); promozionali (ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi. Capo II - Competenze
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18 Art. 20 - Competenze delle Province Funzioni amministrative (programmazione e organizzazione dello smaltimento dei rifiuti); Controllo e verifica (interventi di bonifica, attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti; Verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate; Iscrizione delle imprese e ed enti sottoposti alle procedure semplificate; Organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati; Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Capo II - Competenze
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19 Art. 21 - Competenze dei Comuni Funzioni gestionali (rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa) Nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare: a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; Capo II - Competenze
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20 Art. 21 - Competenze dei Comuni (continua):...(disciplinano) d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione; e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento. Approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati. Capo II - Competenze
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21 Art. 27 - Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio…., Entro 30 gg.: nomina del responsabile del procedimento e convocazione conferenza … Entro 90 gg. la conferenza: a) procede alla valutazione dei progetti; b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali; c) acquisisce, se prevista, la valutazione di compatibilità ambientale; d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla Giunta regionale. Entro 30gg. dalle conclusioni della conferenza, e sulla base delle stesse, la Giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. Le procedure … si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata. Contestualmente alla domanda di realizzazione può essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero Capo IV - Autorizzazioni e iscrizioni
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22 Art. 28 - Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero L'esercizio è autorizzato dalla Regione entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua: a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare; b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti, ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato; c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale; d) il luogo di smaltimento; e) il metodo di trattamento e di recupero; f) i limiti di emissione in atmosfera, … g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito; h) le garanzie finanziarie; i) l'idoneità del soggetto richiedente. Capo IV - Autorizzazioni e iscrizioni
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23 Art. 28 - Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero … L'autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. L’autorizzazione può essere sospesa per impianti non conformi o prescrizioni gestionali non soddisfatte, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale temine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa è revocata. Capo IV - Autorizzazioni e iscrizioni
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24 D.Lgs. 22/97 CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI
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25 CRITERI PER DETERMINARE LA PERICOLOSITA' DI UN RIFIUTO L'attribuzione dei codici di pericolosità da H3 a H8, H10 e H11 (*) ha luogo in presenza di una o più delle seguenti caratteristiche: - punto di infiammabilità 55°C, - una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale 0,1%, - una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale 3%, - una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale 25%, - una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale 1%, - una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale 5%, - una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale 10%, - una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale 20%, - una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione 0,1%, - una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione 1%, - una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione 0,5%, - una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione 5%, - una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione 0,1%, - una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione 1%. Tali caratteristiche chimico fisiche, in assenza di dati certi e sufficienti dalle schede di sicurezza dei prodotti che hanno contribuito a formare il rifiuto, devono essere determinati mediante analisi di classificazione
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26 Capitoli dell'elenco 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione, trattamento e ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava 02 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili 04 Rifiuti della lavorazione delle pelli, delle pellicce e dell'industria tessile 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 06 Rifiuti da processi chimici inorganici 07 Rifiuti da processi chimici organici 08 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (Pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa 09 Rifiuti dell'industria fotografica 10 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici
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27 Capitoli dell'elenco 11 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli: idrometallurgia non ferrosa 12 Rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli e plastiche 13 Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 e 12) 14 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 e 08) 15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 17 Rifiuti da costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade) 18 Rifiuti dalla ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura) 19 Rifiuti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua 20 Rifiuti urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
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