Scaricare la presentazione
1
Corpo di Polizia Municipale
LE PATENTI STRANIERE A cura dell’Istruttore Capo Giovanni VISENTIN
2
La circolazione in Italia con patente di guida straniera
I titolari di una patente di guida straniera possono guidare veicoli in Italia secondo le seguenti modalità: se si tratta di cittadini comunitari e/o appartenenti allo SEE possono utilizzare la propria abilitazione alla guida senza alcuna limitazione e senza l’obbligo di averne al seguito la traduzione;
3
se si tratta invece di cittadini extracomunitari possono circolare in Italia fino ad un anno dall’acquisizione della residenza nel nostro paese, allegando alla stessa una traduzione integrale ed ufficiale della loro patente di guida quindi: se il paese dal quale provengono ha sottoscritto un accordo di reciprocità con l’Italia, possono richiederne la CONVERSIONE; - se invece non esiste alcun accordo devono richiedere all’ UMC di poter sostenere gli ESAMI PER CONSEGUIRE LA PATENTE DI GUIDA ITALIANA.
4
le EXTRACOMUNITARIE NON CONVERTIBILI.
In Italia, attualmente, sono presenti 3 categorie di patenti di guida straniere: le COMUNITARIE; le CONVERTIBILI; le EXTRACOMUNITARIE NON CONVERTIBILI.
5
LE COMUNITARIE Le patenti di guida rilasciate dagli Stati appartenenti all’Unione Europea (o meglio aderenti all’accordo SEE) sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane, anche se rilasciate su modelli non conformi a quelli introdotti dalle direttive in materia.
6
ELENCO DEGLI STATI APPARTENENTI ALLA UNIONE EUROPEA:
AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CIPRO, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, LETTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, PAESI BASSI, MALTA, POLONIA, PORTOGALLO, REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA SLOVACCA, ROMANIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA, UNGHERIA. Ai paesi citati vanno aggiunti i seguenti Stati che pur non appartenenti alla UE, aderiscono all’accordo SEE (Spazio Economico Europeo), : ISLANDA, LIECHTENSTEIN E NORVEGIA.
7
Una volta acquisita la “residenza” in Italia può:
Il titolare di una patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno stato membro SEE, può, utilizzare la propria patente originaria, per circolare in Italia, senza ulteriori incombenze. Una volta acquisita la “residenza” in Italia può: continuare ad utilizzare la propria abilitazione alla guida sino alla data di scadenza indicata sulla patente ma, nel caso questa non riporti alcuna data, deve richiederne la conversione entro 2 anni; conservare la propria patente originaria, chiedendone il riconoscimento; chiedere la conversione della propria patente con la equivalente patente italiana.
8
Il riconoscimento Nel caso il cittadino straniero comunitario, decida di non convertire la propria patente di guida, può scegliere di conservarla, richiedendo all’ UMC la procedura di “riconoscimento”. Questa consiste nel riportare sul documento l’iscrizione dei dati indispensabili alla gestione del medesimo: il numero della patente straniera e del tagliando di convalida, l’indirizzo di residenza in Italia del titolare, la nuova data di scadenza del documento. Il “riconoscimento” permette di usufruire della possibilità di ottenere un duplicato in caso di smarrimento, furto, distruzione della patente.
9
Tagliando adesivo di riconoscimento della patente di guida
10
attestazione del versamento di € 14,62 sul c/c 4028;
Per ottenere il riconoscimento della patente di guida si devono presentare i seguenti documenti all’Ufficio della Motorizzazione Civile: modello TT746 (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione) compilato e sottoscritto secondo le avvertenze contenute; un’autocertificazione in carta semplice, in cui si dichiari la propria residenza anagrafica in Italia; attestazione del versamento di € 14,62 sul c/c 4028; attestazione del versamento di € 9,00 sul c/c 9001.
11
tramite la CONVERSIONE;
LE EXTRACOMUNITARIE Il cittadino titolare di patente extracomunitaria, di fatto può circolare in Italia con il proprio documento fino a quando non decida di conseguirvi la residenza, ottenutala, può continuare a condurre veicoli con la propria patente ancora per un anno. Trascorso questo periodo deve obbligatoriamente attivarsi per ottenere la patente italiana: tramite la CONVERSIONE; oppure tramite il superamento delle PROVE D’ESAME previste per il conseguimento dell’abilitazione alla guida.
12
la patente straniera sia in corso di validità;
La conversione I titolari di patenti rilasciate dagli Stati extra UE possono convertire la propria abilitazione alla guida in patente italiana a condizione che: la patente straniera sia in corso di validità; la patente straniera sia stata conseguita prima dell’acquisizione della residenza in Italia; il conducente sia in possesso dei previsti requisiti psicofisici e morali; esista reciprocità di trattamento tra Italia e lo Stato straniero che ha rilasciato il documento; venga presentata domanda entro un anno dall’acquisizione della residenza in Italia.
13
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA’ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSSERE CONVERTITE IN ITALIA (Circolare prot. n / del 02 aprile 2009) ALBANIA (fino al 15/08/2014), ALGERIA, ARGENTINA, CROAZIA, EL SALVADOR (fino al 19/09/2014), FILIPPINE, GIAPPONE, LIBANO, MACEDONIA, MAROCCO, REPUBBLICA MOLDOVA, PORTOGALLO, PRINCIPATO DI MONACO, REPUBBLICA DI COREA, SAN MARINO, SVIZZERA,TAIWAN, TUNISIA, TURCHIA, URUGUAY (fino al 12/12/2014).
14
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA’ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI. CANADA: personale diplomatico e consolare CILE: diplomatici e loro familiari STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari
15
Attestazione del versamento di € 29,24 sul c.c.p. 4028;
Per ottenere la conversione della patente di guida si devono presentare i seguenti documenti all’Ufficio della Motorizzazione Civile: Modello TT 2112 compilato e sottoscritto secondo le avvertenze in esso contenute; Attestazione del versamento di € 29,24 sul c.c.p. 4028; Attestazione del versamento di € 9,00 sul c.c.p. 9001; Certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 3 (tre) mesi, rilasciato da un medico abilitato dal Codice della Strada; 2 fotografie recenti formato tessera, su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica; Patente estera originale in visione e relativa fotocopia completa; Esibizione del permesso o carta di soggiorno in corso di validità. Tale documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione del ritiro della patente di guida italiana; Traduzione in bollo dei dati contenuti nella patente estera stessa. La traduzione integrale della patente di guida può essere effettuata o da un traduttore e asseverata con giuramento prestato davanti a un cancelliere giudiziario o notaio (per traduttore deve intendersi chiunque è in grado di procedere ad una fedele e completa traduzione del testo straniero) oppure dal proprio Consolato con firma dei Funzionari consolari legalizzata in Prefettura.
16
LA PATENTE INTERNAZIONALE E IL PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA
In alternativa alla traduzione dell’abilitazione alla guida, è possibile, per i conducenti extracomunitari, condurre veicoli in Italia, purché siano muniti di PATENTE INTERNAZIONALE o di PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA.
17
Tali documenti non sono un’autonoma autorizzazione di guida, ma consistono in un documento CHE DEVE ACCOMPAGNARE la propria patente nazionale. Redatto in più lingue, le più diffuse, viene rilasciato senza dover sostenere ulteriori esami. La validità è compresa tra 1 e 3 anni a seconda degli accordi tra gli Stati ma, in ogni caso, non può superare la validità della patente di guida nazionale. Nel modello di Patente Internazionale sono previste apposite righe per indicare eventuali prescrizioni e adattamenti per la guida.
18
VIOLAZIONI Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati UE o SEE Residente da più di 2 anni con patente priva di limiti di validità senza aver richiesto la conversione … Euro 155,00 e ritiro del documento Residente o non residente che circola con patente scaduta di validità ….……………………………… Euro 155,00 e ritiro del documento
19
Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non UE né SEE
VIOLAZIONI Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non UE né SEE Patente straniera senza traduzione o permesso internazionale ……….. Euro 400,00 Residente in Italia da meno di 1 anno o non residente con patente scaduta di validità …………… Euro 155,00 e ritiro del documento Residente in Italia da più di 1 anno con patente valida senza aver richiesto la conversione …… Euro 155,00 e ritiro del documento Residente in Italia da più di 1 anno che circola con patente straniera scaduta di validità …………… Informativa all’A.G. e fermo del veicolo per 30 giorni (sequestro nel caso di ciclomotori e motocicli).
20
Circolazione con veicoli con targa straniera o EE
VIOLAZIONI Circolazione con veicoli con targa straniera o EE Se le violazioni citate sono state commesse alla guida di un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE, il trasgressore deve pagare immediatamente, nelle mani dell’agente, la relativa sanzione, ricevendo da questi ricevuta per la somma versata; Qualora il trasgressore non ottemperi a tale obbligo, l’agente procede al fermo amministrativo del veicolo, sino al pagamento della sanzione (o per un massimo di 60 giorni), facendolo ricoverare presso una depositeria autorizzata, con spesa a carico del responsabile della violazione.
21
STATISTICA SULL’INCIDENTALITÀ
dal Report Polizia Municipale di Venezia 2012 Lo scorso anno nel territorio del Comune di Venezia si sono verificati 1033 incidenti stradali nei quali sono rimaste coinvolte 2584 persone, di queste:
22
La maggior parte dei coinvolti in tali incidenti stradali erano di nazionalità italiana, ma molti erano gli stranieri…
23
195 sono stati i coinvolti appartenenti alle Comunità iscritte alla Consulta Provinciale per l’Immigrazione di Venezia, che risultano così suddivisi:
24
BANGLADESH
25
CINA
26
MAROCCO
27
REPUBBLICA MOLDOVA
28
NIGERIA
29
SENEGAL
30
UCRAINA
31
LE VIOLAZIONI
32
BANGLADESH
33
CINA
34
MAROCCO
35
MOLDOVA
36
NIGERIA
37
SENEGAL
38
UCRAINA
39
L’assunzione di bevande alcoliche provoca effetti molto gravi sull’organismo umano. Questi effetti risultano particolarmente pericolosi per chi si pone alla guida di un veicolo poiché questa attività richiede molta concentrazione e prontezza di riflessi, che vengono compromesse dall’assunzione di alcol.
40
EFFETTI DELL’ALCOL SULLA GUIDA
riduzione della concentrazione e prontezza di riflessi;
41
diminuzione dell’ampiezza del campo visivo (effetto tunnel);
42
riduzione dell’acutezza visiva ed
annullamento della capacità di riconoscimento delle persone e degli oggetti;
43
errata valutazione delle distanze, degli ingombri e delle traiettorie dei veicoli;
44
difficoltà di adattamento all’oscurità e facilità all’abbagliamento, a cui segue un recupero molto lento della visione;
45
senso di sicurezza, dovuto ad una riduzione della percezione del rischio, che spinge a guidare in modo imprudente ed a raggiungere velocità estremamente pericolose.
46
L’ALCOL risulta concausa di una percentuale variabile tra il 40 ed il 55% degli INCIDENTI STRADALI
(fonte ACI)
47
Nei pubblici esercizi devono essere esposte TABELLE che riproducano sia la descrizione dei sintomi relativi ai diversi livelli di concentrazione alcolemica, sia le quantità delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico legale.
50
E’ divenuto inoltre obbligatorio, per gli esercenti la cui attività si protrae oltre la mezzanotte, mettere a disposizione dei clienti apposite apparecchiature per evidenziare il tasso alcolemico.
51
ACCERTAMENTO DELL’EBBREZZA ALCOLICA
L’ETILOMETRO
52
ACCERTAMENTO DELL’EBBREZZA ALCOLICA
LA CERTIFICAZIONE MEDICA
53
Se dagli accertamenti effettuati dalle Forze di Polizia o dai Sanitari Ospedalieri risulta un valore corrispondente ad un Tasso Alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il conducente è considerato in stato d’ebbrezza.
54
conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone e cose;
Particolare attenzione è stata riservata ad alcune categorie di utenti: - conducenti di età inferiore ai 21 anni e nei primi 3 anni dal conseguimento della patente di categoria B; conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone e cose; conducenti di veicoli pesanti ed autobus; per i quali il Tasso Alcolemico (TA) deve risultare uguale a ZERO. In caso contrario sono previste sanzioni tra le quali l’ammenda, l’arresto, la sospensione della patente e la confisca del veicolo.
55
Il conducente minore degli anni 18 che al controllo presenta un tasso alcolemico compreso tra 0,0 e 0,5 g/L., oltre alla sanzione pecuniaria, non potrà conseguire la patente di guida di cat. B sino al compimento di 19 anni, se il tasso è superiore a 0,5 g/L. la medesima patente potrà essere conseguita solo dopo aver compiuto 21 anni.
56
SANZIONI Con le recenti modifiche alla normativa è stata introdotta una nuova diversificazione delle sanzioni. Queste diventano più pesanti a seconda del valore del Tasso Alcolemico (TA) accertato nel conducente e nel caso questi provochi un incidente stradale.
57
Le SANZIONI possono essere di tre tipi:
AMMINISTRATIVA prevista per le violazioni più lievi, quelle in cui al conducente di un veicolo viene accertato un TA “basso” (compreso tra 0,00 e 0,80 g/L.), consiste nel pagamento di una somma di denaro che può superare i 2000 Euro;
58
PENALE applicabile in tutti gli altri casi, di stretta competenza del Giudice del Tribunale, è costituita da un‘ammenda (che può ammontare anche a 6000 Euro) e da una pena detentiva (che può arrivare anche ad 1 anno);
59
ACCESSORIA comune alle due sanzioni citate, consiste nella detrazione di punti (da un minimo di 5 sino ad un massimo di 20 per i neopatentati), nella sospensione della patente di guida (da 3 mesi a 2 anni), nel sequestro del veicolo per la confisca e per i conducenti minori degli anni 18 l’obbligo di conseguire la patente di cat. “B” non prima di aver compiuto 19 o 21 anni.
60
IN CASO D’INCIDENTE Quando una persona in stato d’ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni citate sono RADDOPPIATE. Se dall’incidente derivano lesioni o la morte delle persone, le pene vengono ulteriormente aggravate.
61
IL RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL’ACCERTAMENTO
Nel caso il conducente di un veicolo non intenda sottoporsi al test, incorre nelle stesse sanzioni previste per i conducenti in stato d’ebbrezza che abbiano evidenziato un TA che ricade sulla fascia più alta (>1,5 g/L). 61
62
E SUI VEICOLI A DUE RUOTE??
Se la guida in stato di alterazione è commessa alla guida di ciclomotori o motoveicoli, si procede al loro sequestro ai fini della confisca.
63
VIOLAZIONE NOTTURNA Se la violazione si verifica dopo le ore e prima delle ore 7.00, la sanzione amministrativa o l’ammenda prevista dal C.d.S. è aumentata da un terzo alla metà.
64
LA PENA SOSTITUTIVA Se l’accertamento non deriva da un incidente stradale, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, che consiste in un’attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere nel campo della Sicurezza e della Educazione Stradale.
65
POLIZIA MUNICIPALE DI VENEZIA
Informazioni utili Per tutti i casi d’emergenza comporre il numero della Centrale Operativa: Per informazioni relative a sinistri stradali: SERVIZIO SICUREZZA STRADALE E TRAFFICO UFFICIO INFORTUNISTICA STRADALE Via Tagliamento 30/A (loc. GAZZERA) 30174 MESTRE - VENEZIA Tel
66
UFFICIO CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA
Per informazioni su violazioni al Codice della Strada, Fermi e Sequestri dei veicoli e Ritiro dei documenti di circolazione contattare: UFFICIO CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA al numero verde gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle oppure al numero dell’Ufficio Informazioni attivo nei medesimi giorni ed orari in alternativa è possibile recarsi personalmente presso lo Sportello Informativo sito in via Cappuccina 76 a Mestre durante l’orario d’apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle e il giovedì dalle ore 8.30 alle e dalle ore alle 17.30 infine è possibile inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: oppure un fax al numero
67
LINK UTILI POLIZIA MUNICIPALE DI VENEZIA POLIZIA DI STATO
relativi a patenti straniere: POLIZIA MUNICIPALE DI VENEZIA POLIZIA DI STATO IL PORTALE DELL’AUTOMOBILISTA PREFETTURA DI VENEZIA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI COMMISSIONE EUROPEA
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.